Servizio assistenza clienti Buongiorno Reale, lunedì - sabato 8-20

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1 Fondata nel 1828 Sede Legale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia) tel fax tx Realto I Reg. Imp. Torino N. 117/ V3/21 R.E.A. Torino N Codice Fiscale e N. Partita IVA Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del r.d.l. 29/4/1923 N. 966 P O L I Z Z A V I T A S E R I E V A L U T A R E A L E A S S I C U R A Z I O N E A V I T A I N T E R A C O N D I Z I O N I E N O T A I N F O R M A T I V A T A R A P R E M I O A N N U O R I V A L U T A B I L E T A R A P R E M I O U N I C O T A R A P R E M I O A N N U O C O S T A N T E MOD SVIL - Ed. 03/2004 Servizio assistenza clienti Buongiorno Reale, lunedì - sabato 8-20 buongiornoreale@realemutua.it

2 1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN GENERALE Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato nel modulo di polizza e nella Proposta, che costituiscono parte integrante del contratto. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile salvo il caso in cui l'inesattezza delle dichiarazioni sia riconducibile a dolo o colpa grave. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme dovute in base all'età reale Decorrenza della garanzia L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata del premio, alle ore 24 del giorno in cui si verifica una delle seguenti condizioni: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'assicurato; Reale Mutua abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stata pagata la prima rata di premio. 1.3 Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto Premesso che il contratto è concluso nel giorno in cui: la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua; il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Reale Mutua. Prima della sopraspecificata data di conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ed in tal caso verrà rimborsato l intero ammontare del premio eventualmente versato. Dopo tale data ed entro 30 giorni il Contraente può recedere dal contratto. Il recesso ha l effetto di liberare entrambi le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione quelle per l eventuale visita medica come specificato sia nella Proposta di assicurazione sia nella seguente tabella: CAPITALE ASSICURATO IMPORTO Fino a Oltre e fino a Oltre e fino a oltre Le eventuali eccedenze a detti importi rimangono a carico di Reale Mutua Rischio morte Il rischio morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio con particolare riferimento al cambiamento delle attività sportive dichiarate. E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a atti dolosi; partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; 2

3 incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione. In questi casi, Reale Mutua paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore Carenza per l'assicurazione caso morte senza visita medica. All Assicurato viene accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare. Se, invece, il contratto viene assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Reale Mutua corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di spese di emissione. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - la suddetta limitazione verrà applicata soltanto sul capitale caso morte eccedente quello del contratto sostituito, semprechè quest ultimo non sia ancora in periodo di carenza. Reale Mutua non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di: a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c. infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. In suo luogo, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi e abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto di emissione. Resta inteso che, in caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso morte. Resta infine convenuto che, anche per questa limitazione, si applica quanto sopra stabilito per le polizze emesse in sostituzione di uno o più precedenti contratti Riscatto Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio per le tariffe a premio annuo o trascorso almeno un anno per la tariffa a premio unico, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione Prestiti Il Contraente può ottenere prestiti da Reale Mutua, nei limiti del valore di riscatto maturato. Reale Mutua indica, nel mandato di pagamento, condizioni e tasso di interesse Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. 3

4 Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario Opzioni Su richiesta del Contraente, il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme: in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell Assicurato; in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finchè l Assicurato sia in vita; in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite. La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento. I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all epoca di conversione del valore di riscatto Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo la morte del Contraente; dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Reale Mutua di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento Foro competente Il foro competente a scelta della Parte interessata è esclusivamente quella del luogo di residenza del consumatore (Contraente, Assicurato e Beneficiario) Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la data a cui si farà riferimento è quella di ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua quale risulta dalla ricevuta di ritorno. Per l inoltro delle richieste di variazione di premio e riscatto o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso dell Assicurato, il Contraente deve rivolgersi all Agenzia competente; in questo caso, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, il Contraente può inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella di ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua quale risulta dalla ricevuta di ritorno Informazione Il Contraente della polizza verrà informato annualmente delle rivalutazioni apportate ai valori assicurati. 4

5 Esame del rendiconto annuale del Fondo VALUTA REALE A maggior tutela degli Assicurati Reale Mutua sottopone annualmente ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nell albo di cui all art. 161 del D.Lgs. 58/1998 il rendiconto annuale della gestione del Fondo "VALUTA REALE" redatto in base alle norme del regolamento e riportante l indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e dell aliquota di retrocessione stabilita per il periodo che fa riferimento ai 12 mesi di calendario che precedono il 3 mese antecedente la ricorrenza annuale in questione Regolamento del Fondo "VALUTA REALE" Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quelle delle altre attività di Reale Mutua, che viene contraddistinta con il nome VALUTA REALE. a) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo. La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del , e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. b)il rendiconto annuale del Fondo "VALUTA REALE" è mensilmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all art. 161 del D.Lgs 58/1998, il quale attesta la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione all inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo "VALUTA REALE" quale descritto al seguente punto c) e l adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Reale Mutua sulla base delle riserve matematiche. c)il rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" per il periodo di osservazione relativo all esame mensile si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del Fondo stesso. Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo VALUTA REALE e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà di Reale Mutua. Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo stesso. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" l esercizio relativo alla sua verifica è quello che fa riferimento ai dodici mesi di calendario precedenti il 3 mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza. d)reale Mutua si riserva di apportare al punto c) del presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale Pagamenti di Reale Mutua Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a: verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento; individuare con esattezza gli aventi diritto. Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti: Prestiti: domanda sottoscritta dal Contraente, con l indicazione dell importo lordo richiesto. Sinistro: Certificato di morte dell Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita. Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso o cartelle cliniche). Verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale. Atto di notorietà redatto in Pretura o dal Notaio, dal quale risulti: 5

6 se l Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell atto, sia l unico o l ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione; chi fossero gli eredi legittimi dell Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico. Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione. Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del pagamento, di: documento d identità valido; codice fiscale; indirizzo completo. Nel caso di polizze gravate da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia. 6

7 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO ANNUO TEMPORANEO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E DEL PREMIO - TAR Premi Il premio, determinato in base all'età dell'assicurato e alla durata del pagamento, è calcolato in annualità anticipate e può essere frazionato in più rate sub-annuali. I premi debbono essere pagati presso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure tramite bollettino di conto corrente postale inviato direttamente al Contraente Prestazioni Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga Rivalutazione annuale del capitale e del premio Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato ed il premio annuo in vigore nel periodo annuale precedente verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute al punto 2.8 (Clausola di Rivalutazione). La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del periodo di pagamento dei premi e successivamente Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione Nel caso in cui il premio venga pagato trascorso il periodo di mora fissato in 40 giorni, il Contraente dovrà pagare interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento. Gli interessi saranno calcolati ad un tasso pari al rendimento retrocesso del fondo VALUTA REALE al momento del calcolo degli interessi, con un minimo del tasso legale di interesse. Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. Il mancato pagamento di una rata del premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti a Reale Mutua. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione. Il Contraente non può, in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all incasso a domicilio Ripresa del pagamento del premio e riattivazione L assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 40 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Il tasso annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale del rendimento retrocesso del Fondo VALUTA REALE al momento del calcolo degli interessi, con il minimo del tasso legale. Trascorsi sei mesi dal mancato pagamento del premio, la riattivazione può avvenire solo su espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. 7

8 2.6 - Riscatto Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente è riscattabile. Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva. Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene: si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento; si detrae dall'ammontare così ottenuto il 75% dell'ultimo premio annuo netto - interamente o parzialmente versato - ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti. Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni l'importo di cui sopra viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi. Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene: si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento Riduzione Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità, se la durata del pagamento dei premi non è inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, se detta durata è inferiore a cinque anni, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto. Tale capitale è determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi come riportato nel precedente punto 2.6 per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato allo stesso momento. Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al comma I) del punto 2.8 (Clausola di Rivalutazione), ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento; il corrispondente valore di riscatto è ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento Rivalutazione (Clausola) I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all 85%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Reale Mutua, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma I), entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in 8

9 particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. III) RIVALUTAZIONE DEL PREMIO A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all anniversario di cui al precedente comma II), determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate alla decorrenza, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al comma I). IV) LIMITAZIONE O RIFIUTO DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente comma I) oppure che non venga effettuata. La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata. A) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio. Se, peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione ottenuta come segue. Si moltiplica la riserva matematica complessiva del capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, e del capitale aggiuntivo precedentemente riconosciuto, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al comma I), e quella limitata di rivalutazione del premio. L importo ottenuto viene investito a premio unico di inventario per età raggiunta e durata residua nella stessa forma dell assicurazione di base. Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l ammontare del premio annuo netto dovuto nell ultimo anno che precede l anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cada dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso l importo ottenuto come segue. Si moltiplica la riserva matematica complessiva del capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, e dei capitali aggiuntivi precedentemente riconosciuti per la misura annua di rivalutazione, di cui al comma I). L importo così ottenuto viene investito a premio unico di inventario per età raggiunta e durata residua. Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al 5, il capitale assicurato non verrà rivalutato che a partire dal 5 anno. V) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA D OPZIONE Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I). 9

10 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE TAR Premio Il premio è determinato in base all'età dell'assicurato ed è dovuto per intero ed in unica soluzione al perfezionamento del contratto Prestazioni Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga Rivalutazione annuale del capitale Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione Riscatto Su esplicita richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione, il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente. Il valore di riscatto totale è ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento. Nel caso di riscatto parziale, che verrà determinato con gli stessi criteri stabiliti per quello totale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo; quest ultimo verrà rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto in base a quanto stabilito al precedente punto Rivalutazione (Clausola) I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all 85%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Reale Mutua, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma I), entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni. L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. III) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA DI OPZIONE Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I). 10

11 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO ANNUO TEMPORANEO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E DEL PREMIO - TAR Premi Il premio, determinato in base all'età dell'assicurato e alla durata del pagamento, è calcolato in annualità anticipate e può essere frazionato in più rate sub-annuali. I premi debbono essere pagati presso l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure tramite bollettino di conto corrente postale inviato direttamente al Contraente Prestazioni Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga Rivalutazione annuale del capitale Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute al punto 4.6 Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione del capitale verrà effettuata anche al termine del periodo di pagamento dei premi e successivamente Riscatto Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente è riscattabile. Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva. Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene: 1) si somma al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto ed il capitale inizialmente assicurato; 2) si moltiplica l'importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato al momento della richiesta del riscatto; 3) si detrae dall'ammontare così ottenuto il 75% dell'ultimo premio annuo netto - interamente o parzialmente versato - ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti. Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni l'importo di cui sopra viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi. Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene: 1) si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento Riduzione Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità, se la durata del pagamento dei premi non è inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, se detta durata è inferiore a cinque anni, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto. Tale capitale è determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi come riportato nel precedente punto 4.4 per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato allo stesso momento. Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al comma I) del punto 4.6 Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi. 11

12 Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento; il corrispondente valore di riscatto è ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'assicurato in quel momento Rivalutazione (Clausola) I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all 85%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO Ad ogni anniversario della decorrenza, il capitale iniziale nel periodo di pagamento dei premi viene rivalutato in base alla misura indicata al precedente punto I), adottando il procedimento dei t/n dove: t è uguale al numero degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto; n è uguale alla durata del pagamento dei premi. Per gli anni successivi al primo, oltre alla rivalutazione dei t/n sul capitale iniziale sono riconosciuti gli interessi sugli interessi maturati negli anni precedenti, calcolati utilizzando la misura di rivalutazione del punto I). In dettaglio, l aumento del capitale viene determinato con le seguenti modalità: il capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente viene maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto I); si detrae da quanto sopra l importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la suddetta misura di rivalutazione; si somma a quest ultimo importo il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi pagati (conteggiati in anni interi) sta a quelli inizialmente pattuiti, per la misura di rivalutazione. Gli aumenti del capitale verranno comunicati ad ogni ricorrenza anniversaria al Contraente. Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest ultimo per la misura di rivalutazione di cui al punto I). L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente. III) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA DI OPZIONE Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I). 12

13 5 - NOTA INFORMATIVA L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'isvap. La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'isvap. La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente nota Commissione di Garanzia dell Assicurato di Reale Mutua Reale Mutua offre al sottoscrittore una particolare forma di protezione contrattuale e si caratterizza pertanto per un valore aggiunto che la nostra Società, in quanto mutua, ha inteso estendere ai suoi assistiti. Reale Mutua ha istituito infatti la Commissione di Garanzia dell Assicurato che ha lo scopo di garantire agli Assicurati il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell Assicurato. Compito della Commissione è esaminare i ricorsi presentati dagli Assicurati ed esprimere la propria decisione in merito. Riportiamo qui di seguito una sintesi del Regolamento ufficiale della procedura di ricorso alla Commissione stessa: Sono legittimati a presentare ricorso alla Commissione tutti gli Assicurati con Reale Mutua che siano persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali le quali abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, con eccezione di quelle riguardanti i rami credito e cauzioni. Sono peraltro assimilati agli Assicurati i terzi, portatori di un interesse diretto, in cui favore o in cui nome o per cui conto il contratto in questione sia stato stipulato. Sono assimilati alle persone fisiche i Condomìni. Il ricorso alla Commissione per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a Euro sessantamila. Il ricorso per le associazioni e società di persone e di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a Euro centosessantamila. Il ricorso può essere effettuato dopo che l Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla Direzione di Reale Mutua le proprie osservazioni e questa: abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l Assicurato ritenga di non accoglierla oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta formale, se ottenuta, della Direzione di Reale Mutua. Il ricorso, completamente gratuito per l Assicurato, deve essere indirizzato alla Commissione di Garanzia dell Assicurato della Reale Mutua - Via Torino, ROMA (RM). La Commissione, che decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell osservanza delle norme di diritto, ricorrendo se del caso ai principi di equità, comunica ufficialmente all Assicurato e a Reale Mutua la decisione presa. L Assicurato è libero di accettarla o in alternativa di rivolgersi in piena libertà all Autorità Giudiziaria. La decisione della Commissione è invece vincolante per la Reale Mutua, sempre che l Assicurato l accetti. Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito Informazioni relative alla Società La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha sede in Italia, Via Corte d Appello n. 11, Torino. È stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n 966 R.E.A. Torino n Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente può rivolgersi al Servizio Buongiorno Reale : 13

14 Indirizzo: Via Corte d Appello n. 11, Torino Numero Verde: (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) Fax: buongiornoreale@realemutua.it Prestazioni assicurate I contratti qui descritti sono i seguenti: Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo a capitale e premio rivalutabili (Tar. 182); Assicurazione a vita intera a premio unico a capitale rivalutabile (Tar. 183); Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo costante a capitale rivalutabile (Tar. 188). La garanzia delle tre tariffe consiste nell impegno di Reale Mutua a corrispondere il capitale assicurato annualmente rivalutato ai Beneficiari designati in qualsiasi momento avvenga il decesso dell Assicurato. Questa tipologia di contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica; è tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l efficacia della garanzia risulterà limitata nell importo per alcuni mesi, come specificato nella clausola di carenza riportata al punto 1.5 del presente libretto. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte di Reale Mutua miranti a pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione Durata del pagamento dei premi (per le tariffe a premio annuo) La scelta della durata del pagamento dei premi va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l età dell Assicurato; può variare da un minimo di due anni ad un massimo di quaranta. 5.5 Premi Tariffe a premio annuo (Tar. 182 e Tar. 188) Il capitale assicurato è garantito previa corresponsione di un premio annuo pagabile all inizio di ogni anno assicurativo per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell Assicurato. L entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto ed è influenzata dalla durata del pagamento, dall età e dal sesso dell Assicurato, nonché dal suo stato di salute ed abitudini di vita (professione, sport, ecc.). Tale premio, nella tariffa 182, è rivalutabile in misura non superiore a quella del capitale mentre, nella tariffa 188 è costante. In entrambi i casi è pagabile anche in rate sub-annuali e, in questo caso, viene maggiorato delle seguenti percentuali: frazionamento semestrale: 2,00%; frazionamento trimestrale: 3,00%; frazionamento mensile: 3,75%. Il premio minimo è fissato in 260 al netto di spese di emissione ed eventuali interessi di frazionamento. Il pagamento dei premi potrà essere effettuato presso l Agenzia di competenza oppure tramite bollettino di c/c postale che verrà inviato al domicilio del Contraente. Tariffa a premio unico (Tar. 183) Il capitale assicurato è garantito previa corresponsione di un premio unico, pagabile al perfezionamento del contratto, la cui entità dipende dal livello della garanzia prevista dal contratto ed è influenzata dall età e dal sesso dell Assicurato. Il premio minimo è fissato in 2.500, al netto delle spese di emissione Riferimenti a norme di legge Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 14

15 5.7 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua Le comunicazioni di revoca della proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno. Per l inoltro delle richieste di riscatto, o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso dell Assicurato, il Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi all Agenzia competente; in questi casi, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, può essere inviata la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso la data a cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno. Alla scadenza contrattuale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua invia all'agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione prevista dalla polizza. 5.8 Informazioni e reclami Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione delle prestazioni devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale, Reale Mutua Assicurazioni Via Corte d'appello n. 11, Torino, Numero Verde (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Informazioni Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale, Reale Mutua Assicurazioni Via Corte d Appello n. 11, Torino, Numero Verde (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it, sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale, sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. Comunicazioni Ogni anno verrà comunicato al Contraente il valore del capitale rivalutato. Inoltre Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente quelle variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo. Inoltre, è presente sul sito Internet area clienti, il servizio di consultazione online che consente di fare il punto, in ogni momento, della propria situazione assicurativa vita e previdenza Aspetti legali e fiscali Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell'art.1923 del Cod. Civ., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell'art.1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai 15

16 vantaggi del contratto. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Legislazione applicabile Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. Foro competente Il foro competente a scelta della Parte interessata è esclusivamente quella del luogo di residenza del consumatore (Contraente, Assicurato e Beneficiario). Detraibilità fiscale dei premi La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte è detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, nella misura del 19% con il limite massimo di Euro 1291,14 all anno. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente per le polizze vita in cui l Assicurato è il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico. Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono: - se corrisposte in caso di morte dell'assicurato esenti da IRPEF (art.34 del D.P.R. 29/9/73 n. 601); - se corrisposte in caso di vita dell Assicurato soggette ad imposta pari al 12,50% con equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione a scadenza con una tassazione avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l ammontare dei premi al netto della copertura rischio morte. Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell equalizzatore e quindi lo stesso non è applicato. Nel caso in cui il beneficiario percepisca la prestazione nell'esercizio di attività commerciale, la ritenuta del 12,50% non è applicata (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni); - se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (DPR 917 del 22/12/1986 art.50, lettera h-bis e art.44, lettera g-quinquies), la rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell equalizzatore e quindi lo stesso non è applicato. Sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la suddetta rendita iniziale, calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un imposta pari al 12,50% (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni). Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana Ipotesi di sviluppo delle prestazioni Fa parte integrante della presente Nota Informativa, l allegato preventivo personalizzato. Lo sviluppo delle prestazioni rivalutate ed i valori di riscatto esposti in tale prospetto, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del contratto un beneficio finanziario annuo costante del 3,825%. La misura del 3,825% è determinata come da disposizioni ISVAP e corrisponde ad un rendimento del Fondo del 4,5% retrocesso in misura pari all 85%. I valori esposti scaturiscono da stime relative agli utili di natura finanziaria determinate secondo ipotesi ISVAP; sono pertanto da ritenersi puramente orientativi e possono risultare difformi rispetto alle prestazioni effettivamente maturate a scadenza. 16

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