REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

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1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

2 INDICE ART. 1 - Ambito di applicazione 2 ART. 2 - Tipologie di assunzione 2 ART. 3 - Titoli di ammissione 2 ART. 4 - Indizione del bando e termini di presentazione delle domande di partecipazione 2 ART. 5 - Modalità di assunzione di personale per le categorie B, C e D 3 ART. 6 - Modalità di assunzione di personale per la categoria EP 4 ART. 7 - Commissioni esaminatrici 4 ART. 8 - Disposizione finale 5 ART. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dei principi stabiliti dall articolo 36 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, le modalità per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all articolo 19 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il comparto Università e alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni. ART. 2 - Tipologie di assunzione 1. L Università di Trento, a seguito di apposite selezioni, effettua assunzioni a tempo determinato di personale per soddisfare le sottoindicate esigenze. 2. Con riferimento alle categorie B (ex qualifiche III, IV e V) e C (ex qualifiche VI e VII): - per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente; - per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 9 dicembre 1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53; - per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio. 3. Con riferimento alle categorie C, D (ex qualifica VIII) e EP (ex qualifiche IX, I rs e II rs): - per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca; - per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse; - per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. 4. La durata del rapporto a tempo determinato, nei casi di cui al punto due, non dovrà essere superiore a cinque anni compreso il caso di rinnovo o proroga, fermo restando che l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro. ART. 3 - Titoli di ammissione 1. Per l ammissione alle selezioni sono richiesti i seguenti titoli: - CATEGORIA B: titolo di studio di scuola dell obbligo; - CATEGORIA B (posizione economica B3): titolo di studio di scuola dell obbligo più qualificazione professionale; - CATEGORIA C: diploma di scuola secondaria di secondo grado; - CATEGORIA C (posizione economica C4): diploma universitario; - CATEGORIA D: diploma di laurea; - CATEGORIA EP: diploma di laurea e abilitazione professionale ovvero diploma di laurea e particolare qualificazione professionale. ART. 4 - Indizione del bando e termini di presentazione delle domande di partecipazione 1. Il bando di selezione è indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo e sarà pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'università degli Studi di Trento sito in Via Belenzani, 12 - Trento. All'avviso di reclutamento verrà altresì assicurata diffusione mediante pubblicazione all interno del sito Web dell Università. 2. Il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a posti di cui al presente regolamento decorrerà dalla data di affissione all'albo stesso. 2

3 ART. 5 - Modalità di assunzione di personale per le categorie B, C e D 1. Per le assunzioni a tempo determinato di personale da inquadrare nelle categorie B, C e D si adottano le modalità procedurali di seguito indicate: a) l'assunzione di personale in categoria B per la quale è prescritto il solo possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento presso la Sezione circoscrizionale per l'impiego, formate ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni che abbiano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Le procedure per l'avviamento a selezione sono attuate secondo le disposizioni vigenti in materia. La selezione avviene per colloquio o prova pratica finalizzata ad accertare l attitudine richiesta dal ruolo da ricoprire. b) l'assunzione di personale in categoria B, per la quale è prescritto oltre al possesso del titolo di studio anche una qualificazione professionale, e nelle categorie C e D avviene attingendo prioritariamente alle graduatorie di concorsi già espletati e, in mancanza di graduatorie utili, mediante selezione pubblica. La selezione si articola nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di prove selettive; la stessa potrà, in caso di elevata partecipazione, essere preceduta da una preselezione mirata, attraverso al somministrazione di test attitudinali, alla verifica del possesso di requisiti standard sul piano relazionale e comportamentale. I candidati che non otterranno un punteggio minimo nei suddetti test non accederanno alla fase selettiva successiva. 2. Costituiscono categorie di titoli o singoli titoli valutabili: per le categorie B e C: A. il titolo di studio, i titoli professionali e l attività di formazione certificata. per la categoria D almeno tre dei seguenti, secondo quanto disposto nel bando: A. titolo di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato); B. servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività; C. incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto B; D. pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali; E. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o organismi privati formazione documentata (sistema dei crediti, quando a regime); G. didattici (incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università); H. professionali e culturali (diversi da quelli di cui ai punti B e C ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione al posto oggetto della selezione (es. docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, altri titoli di studio diversi da quelli previsti per l accesso alla categoria, dottorato di ricerca, specializzazione ecc.); I. abilitazioni; J. esiti conseguiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso; 3. L'Università predispone appositi elenchi graduati in base al punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda, eventualmente integrato con quello ottenuto nella prova preselettiva. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. Il bando potrà prevedere un punteggio minimo per l inserimento nell elenco. 4. Il numero dei candidati da ammettere, tra quelli compresi nell elenco sopra citato, alle prove selettive è definito dal bando di selezione in relazione ai rapporti di lavoro che si intendono costituire. 5. Le prove selettive, volte ad accertare il possesso del grado di attitudine specifica del candidato in relazione al profilo professionale indicato nel bando, consistono in una prova teorica (con soluzione, in tempi predeterminati di appositi test a risposta multipla o di una serie di quesiti a risposta sintetica) o pratica e in un colloquio. In ogni caso, il bando può prevedere lo svolgimento di una prova pratica informatica e la verifica della conoscenza di base di una lingua straniera. 6. Alla valutazione dei titoli, ed all eventuale punteggio dei test pre-selettivi, è riservato il venti per cento del punteggio complessivo; tale percentuale potrà essere prevista in misura maggiore, e comunque entro il quaranta per cento, se così specificato dal bando di selezione. 7. La graduatoria di merito è formulata sommando i punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e nelle prove selettive nonché quelli eventualmente collegati ai test attitudinali. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 8. Gli elenchi hanno validità di 18 mesi successivi alla data di pubblicazione all'albo dell'ateneo della graduatoria stessa. Lo svolgimento di ulteriori prove selettive è subordinato all esaurimento della precedente graduatoria di merito. 3

4 ART. 6 - Modalità di assunzione di personale per la categoria EP 1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato per la categoria EP si adottano le modalità procedurali di seguito indicate. 2. Il personale è reclutato attingendo prioritariamente dalle graduatorie di concorsi già espletati e, in mancanza di graduatorie utili, mediante selezione pubblica per titoli ed esami. 3. La selezione consiste nella valutazione dei titoli ed in una o più prove di esame come sotto indicato. 4. Le categorie di titoli e i singoli titoli valutabili sono, ad eccezione della abilitazione e della qualificazione professionale richieste come requisito di ammissione: A. titolo di studio (previsto per l accesso alla categoria) (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato); B. servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell ambito di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività; C. incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto B; D. pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali; E. attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni o organismi privati formazione documentata (sistema dei crediti, quando a regime) G. didattici (incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università); H. professionali e culturali (diversi da quelli di cui ai punti B e C ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione al posto oggetto della selezione (es. docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, altri titoli di studio diversi da quelli previsti per l accesso alla categoria, dottorato di ricerca, specializzazione ecc.); I. abilitazioni; J. esiti conseguiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni assimilabili a quella messa a concorso. 5. Il bando, in relazione alle caratteristiche proprie del posto oggetto della selezione, indica le categorie di titoli o singoli titoli valutabili ed il relativo punteggio attribuibile per ciascuno di essi; almeno tre delle categorie o titoli sopra elencati, scelti in funzione delle caratteristiche del posto da ricoprire, debbono essere compresi tra quelli previsti dal bando. 6. Ai titoli è riservato il quaranta per cento del punteggio complessivo. 7. Le prove consistono nello svolgimento di prova teorica o teorico-pratica e di colloquio. 8. Il bando prevede in ogni caso la verifica della conoscenza di una lingua straniera. Può, inoltre, prevedere lo svolgimento di una prova pratica informatica. 9. Le prove dovranno accertare la maturità professionale richiesta per la categoria oggetto della selezione e dovranno vertere sulle materie inerenti la tipologia dell'attività lavorativa da svolgere nonché sulla discussione dei titoli posseduti. 10. La valutazione dei titoli dovrà tendere all'accertamento delle esperienze e competenze professionali, delle capacità tecnico-professionali ed operative acquisite dai candidati, e della maturità e delle attitudini degli stessi risultanti dai curricula; per i profili professionali più elevati anche delle capacità organizzative. 11. La graduatoria di merito è formulata sommando i punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli e nelle prove selettive. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età. ART. 7 - Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo. 2. Le commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra dipendenti dell Amministrazione o estranei alla stessa. 3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del decreto Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti dell'organo di governo dell Università di Trento, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 4. Dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione. 5. Nel rispetto di tali principi le commissioni sono così composte: - nelle selezioni per l'accesso alla categoria B: da un dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto della prova d'esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C; 4

5 - nelle selezioni per l'accesso alle categorie C: da un dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C; - nelle selezioni per l'accesso alle categorie D: da un professore o ricercatore universitario o dirigente o dipendente inquadrato nella categoria EP in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C; - nelle selezioni per l'accesso alla categoria EP: da un professore universitario o da un dirigente in qualità di presidente, e da due esperti delle materie oggetto delle prove d esame. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato nella categoria C. 6. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche. ART. 8 - Disposizione finale 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale presso l Università degli Studi di Trento. 5

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