Art. 1 Tipologie di assunzione

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1 REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL ART.19, I COMMA, DEL CON TRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO UNIVERSITA Art. 1 Tipologie di assunzione Il presente regolamento, emanato ai sensi dell art.17, comma 109, della Legge n.127 del 15/5/1997 disciplina la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o parziale per le qualifiche B e C previsti dall art.19, 1 comma, del Contratto Collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università stipulato il , per far fronte alle esigenze di servizio connesse alle seguenti tipologie e nel rispetto dei limiti massimi temporali previsti : 1. sostituzione di personale assente, quando l assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi ; il lavoratore assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente assente ; 2. sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle leggi , n.1204 e 9/12/1977, n.903 e , n.53; 3. assunzioni stagionali o particolari punte di attività o esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi, quando non sia possibile far fronte alle esigenze con il personale in servizio; Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita l assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell anno fino a 179 e non inferiore a 51. Art. 2 Richiesta di attivazione delle procedure Le strutture che intendono avvalersi di personale a tempo determinato sono tenute ad inoltrare al Rettore apposita circostanziata richiesta contenente gli elementi sotto indicati, con riferimento alle diverse tipologie previste all art.1 : tipologia di cui ai punti 1) e 2) dell art.1 - sostituzione di personale assente - nominativo del dipendente che si intende sostituire ; - la durata certa (o presunta) dell assenza ; - la tipologia lavorativa svolta dal nucleo operativo nel quale il dipendente da sostituire è inserito ; - tipologia del rapporto da costituire e regime di orario (pieno o parziale) ; - dichiarazione personale del responsabile della struttura attestante l impossibilità a far fronte alle esigenze con il personale in servizio nella struttura stessa ; - modalità e oggetto della prova selettiva per le qualifiche tecniche ; - delibera dell organo di governo della struttura interessata con l assunzione anche della copertura della spesa, qualora la stessa gravi direttamente sul suo bilancio tipologia di cui al punto 3) dell art.1 - assunzioni stagionali, punte di attività, esigenze straordinarie - analitica descrizione delle cause che determinano le straordinarie esigenze di servizio e la relativa presumibile durata ;

2 - la tipologia lavorativa svolta dal nucleo operativo nel quale si determinano le straordinarie esigenze ; - tipologia del rapporto da costituire e regime di orario (pieno o parziale) ; - dichiarazione personale del responsabile della struttura attestante l impossibilità a perseguire gli obiettivi del progetto con il personale in servizio nella struttura stessa ; - modalità e oggetto della prova selettiva per le qualifiche tecniche ; - delibera dell organo di governo della struttura interessata con l assunzione anche della copertura della spesa, qualora la stessa gravi direttamente sul suo bilancio Le richieste delle strutture dell Amministrazione centrale sono avanzate dai Responsabili delle stesse. Art. 3 Valutazione delle richieste Le richieste delle strutture dell Amministrazione centrale di assunzione a tempo determinato e di proroga o rinnovo sono sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì sottoposte all approvazione del Consiglio di Amministrazione le richieste delle strutture decentrate qualora la copertura finanziaria sia prevista direttamente a carico del bilancio universitario. Art. 4 Modalità di assunzione Per le assunzioni si adottano le modalità procedurali di seguito indicate : a) l assunzione di personale da adibire a mansioni riferite alle categorie B per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell obbligo, avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento presso la Sezione circoscrizionale per l impiego, formate ai sensi dell art.16 della Legge 28/2/1987, n.56, e successive modificazioni ed integrazioni che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti per l accesso al pubblico impiego. Le procedure per l avviamento a selezione sono attuate secondo le disposizioni vigenti in materia. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l idoneità a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l assunzione a tempo determinato. b) Il personale da adibire a mansioni riferite alle categorie per le quali è richiesto, oltre il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, anche la qualificazione professionale ed alla categoria C è reclutato attingendo prioritariamente dalle graduatorie di concorsi per l assunzione di personale a tempo indeterminato già espletati e, in mancanza di graduatoria utile, mediante selezione pubblica. Il decreto di reclutamento emanato dal Direttore Amministrativo sarà pubblicato mediante affissione all Albo rettorale dell Università degli Studi dell'insubria e all Albo della struttura interessata e annuncio tramite la stampa locale. Il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti per l accesso al pubblico impiego decorre dalla data di affissione all Albo rettorale.

3 Con riferimento alle singole categorie ed ai regimi di orario a tempo pieno e tempo parziale indicati nei decreti di reclutamento, l Università predispone apposite graduatorie di ammissione alla selezione in base alla valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati dai candidati alla domanda e previsti nell allegato A) del presente Regolamento. E ammesso a sostenere la selezione un numero di candidati individuati secondo l ordine di graduatoria di ammissione pari al decuplo del numero dei rapporti di lavoro che si prevede di attivare. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato che abbia riportato il voto più alto nella valutazione del titolo di studio richiesto per l ammissione alla selezione ed, in caso di persistente parità, la minore anzianità d età. La prova selettiva, volta ad accertare il possesso del grado di professionalità del candidato in relazione al profilo professionale indicato nel decreto di reclutamento, consiste nella soluzione, in tempi predeterminati di appositi test a risposta multipla o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o in una prova pratica o in un colloquio. Per la valutazione della prova selettiva la Commissione dispone di 60 punti: essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 42/60. Ai titoli sono riservati 40 punti come da tabella di cui all allegato A. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio attribuito ai titoli la votazione conseguita nella prova selettiva. A parità di punteggio la precedenza è determinata in ordine di priorità tenendo conto dei seguenti titoli di preferenza : 1) il voto più alto riportato nella prova d esame : 2) il voto più alto riportato nella valutazione dei titoli ; 3) il voto più alto riportato nella valutazione del titolo di studio richiesto per l ammissione alle selezioni; 4) la minore anzianità di età. La graduatoria di ammissione, approvata dal Direttore Amministrativo, è valida fino alla scadenza dei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione all Albo dell Ateneo della graduatoria stessa. L utilizzazione delle graduatorie di merito non può superare il limite determinato in applicazione del comma precedente. Il Direttore Amministrativo provvede alla nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione è composta da esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari dell Amministrazione appartenenti alla stessa area del posto a concorso, docenti ed estranei all Ateneo, che non siano componenti dell organo di direzione politica dell amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati delle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. Le funzioni di segretario sono svolte da dipendenti appartenenti all area amministrativa appartenenti alla categoria non inferiore alla C. Art. 5 Stipulazione del contratto La determinazione dell Università di costituire il rapporto di lavoro a tempo determinato viene formalmente notificata all interessato. Il contratto è stipulato dal Direttore Amministrativo e dal vincitore della selezione secondo l ordine della graduatoria di merito. L Università, all atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a prendere servizio entro i successivi 5 giorni ed a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata sul bando. Alla presa di servizio l interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall art.16, comma 5, del C.C.N.L. del , di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle

4 situazioni di incompatibilità richiamate dall art.58 del D.Lgs. n.29/93, ovvero a presentare opzione per la nuova Amministrazione. In caso di rinuncia, di mancata presa di servizio o di mancata produzione della documentazione nei termini predetti dal vincitore della selezione, il contratto stipulato è automaticamente risolto di diritto e sarà stipulato il contratto di lavoro con il candidato utilmente collocato in graduatoria e secondo l ordine della stessa. Anche nell ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto, il direttore o il responsabile della struttura, al fine di completare il programma di ricerca e/o di attività, può chiedere che venga stipulato un contratto per il residuo periodo col candidato utilmente collocato in graduatoria e secondo l ordine della stessa, a condizione che la durata residua non sia inferiore a 45 giorni. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale si richiede la forma scritta, sono comunque indicati : a) tipologia del rapporto di lavoro ; a1) il nome del dipendente sostituito per le tipologie di cui ai punti 1 e 2 del 1 comma dell art.1 ; a2) le straordinarie esigenze che hanno dato luogo all instaurazione del rapporto per le tipologie di cui al punto 3 del 1 comma dell art.1 ; b) data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro ; c) categoria, area e livello retributivo ; d) sede di destinazione. Art. 6 Periodo di prova Il lavoratore assunto a tempo determinato per uno spazio temporale superiore a 3 mesi è sottoposto ad un periodo di prova pari a ¼ della durata del rapporto di lavoro stabilita dal contratto. Il periodo di prova non può comunque essere superiore a 90 giorni. Al termine del periodo di prova senza giudizio sfavorevole del Direttore o Responsabile della struttura la prova si intende superata. In caso di giudizio sfavorevole il rapporto si risolve automaticamente senza obbligo di preavviso. Art. 7 Trattamento economico e normativo Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni :

5 a) le ferie, ivi comprese le 4 giornate di cui all art.28, comma 6 del CCNL, maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli artt.34 e 36 del sopra citato contratto in quanto compatibili. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell art.34 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Università, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal sopra citato art.34 ; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d anno, proporzionalmente al servizio prestato, ed i permessi retribuiti solo in caso di matrimonio, ai sensi dell art.30, comma 3, ovvero in caso di lutto, o grave infermità ai sensi dell'art.30, comma 1, del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Università. Art. 8 Recesso, risoluzione, proroga e rinnovo del contratto Il rapporto di lavoro costituito per i fini previsti dal presente Regolamento si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e comunque, per la tipologia di cui ai punti 1. e 2. dell art.1, con il rientro in servizio del titolare, o al verificarsi di qualsiasi causa che determini la cessazione dal servizio dello stesso, se anteriori alla data indicata nel contratto. Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta, e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il lavoratore non può essere riassunto allo stesso titolo se non sia trascorso un tempo di durata pari all incarico. Il rapporto di lavoro non deve continuare dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in lavoro a tempo indeterminato. Le dimissioni volontarie sono comunque consentite previa comunicazione scritta all Amministrazione, con l osservanza delle disposizioni di cui all art. 39 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Art. 9 Copertura finanziaria Le assunzioni vengono attuate nei limiti delle risorse previste nel Bilancio dell Ateneo. La copertura finanziaria può essere realizzata anche mediante trasferimento delle risorse necessarie, dalle disponibilità o dal bilancio delle strutture universitarie a quello dell Ateneo.

6 Art. 10 Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Università e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo all affissione all albo rettorale dell Università dell Insubria.

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