REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA DI RICERCA SCIENTIFICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

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1 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITA DI RICERCA SCIENTIFICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica e di didattica integrativa con rapporto di lavoro subordinato e contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell art. 1 comma 14 della Legge 4/11/2005, n Art. 2 Finalità del reclutamento 1. Per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca di durata temporanea, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, l Università degli Studi di Pavia può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante contratti di diritto privato con soggetti di adeguata qualificazione (convenzionalmente identificati nel seguito come Ricercatori a contratto) per la collaborazione allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento. 2. I Ricercatori a contratto possono svolgere le sole attività didattiche integrative nell ambito del settore scientifico-disciplinare in cui è inserito il programma di ricerca, con esclusione pertanto di incarichi di insegnamento ai sensi dell art. 1 comma 10 della Legge 4/11/2005, n Art. 3 Natura del rapporto di lavoro 1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l Università degli Studi di Pavia ed il Ricercatore a contratto in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L Università provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile. 2. La titolarità di tali contratti non dà luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli universitari. 3. I Dipartimenti sono abilitati a porre in essere rapporti di lavoro previsti dal presente Regolamento. 4. Le strutture che intendono attivare i contratti di cui all art. 1 devono deliberarne l attivazione indicando: a) il programma di ricerca e la sua durata; b) la durata del contratto; c) i motivi per cui, in relazione all attuazione del programma stesso, si rende necessaria l attivazione delle procedure di reclutamento per l assunzione di Ricercatori a contratto, precisando le ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo;

2 d) i compiti che verranno affidati al Ricercatore a contratto, che non devono essere di esclusivo supporto tecnico; e) i requisiti che il Ricercatore a contratto deve possedere per lo svolgimento dei compiti sopraindicati; f) la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell Ente, tenendo conto che la spesa complessiva inerente il contratto è a carico del finanziamento del programma di ricerca e grava sul bilancio della struttura deliberante. La copertura finanziaria dei contratti può anche essere posta a carico parziale del Budget di Facoltà ovvero a carico di fondi di ricerca disponibili presso i Dipartimenti; g) il trattamento economico, che non potrà essere inferiore al 70 % del trattamento economico iniziale dei ricercatori confermati a tempo pieno, salvo diverso valore fissato da future norme generali; h) l impegno orario dei titolari dei contratti che è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative. 5. Il Consiglio di Dipartimento per l attività di ricerca ed il Consiglio di Facoltà per l attività didattica, determinano, all inizio di ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche. In base agli impegni richiesti il trattamento economico minimo potrà essere incrementato, sino ad un importo complessivo massimo del 200% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno, salvo diverso valore fissato da future norme generali. 6. La misura dei possibili incrementi è determinata da ciascun Dipartimento nei limiti della compatibilità dei propri bilanci. Tali incrementi possono essere determinati in relazione agli specifici obiettivi, anche di durata pluriennale, che vengano individualmente ed espressamente attribuiti per attività di ricerca e di didattica integrativa, tenendo conto dell eventuale impegno aggiuntivo, che comunque non potrà eccedere le 1800 ore complessive annue. Art. 4 Procedura di reclutamento 1. L assunzione di Ricercatori a contratto si attua mediante procedura di valutazione comparativa. 2. Gli avvisi di concorso sono raggruppati in due sessioni annuali. Gli avvisi della prima sessione sono emanati dal Rettore entro il 31 Marzo. Gli avvisi della seconda sessione sono emanati entro il 31 Ottobre. 3. L avviso di concorso deve essere esposto per almeno 15 (quindici) giorni all Albo ufficiale dell Università nonché, contestualmente, all Albo della struttura interessata e sul sito Internet dell Università. Esso deve contenere: a) l individuazione del programma di ricerca; b) l indicazione dell area scientifica su cui dovranno vertere i titoli da valutare per la selezione del candidato e i requisiti individuati nella deliberazione di cui al precedente art. 3; c) la tipologia e la durata del rapporto a tempo determinato, tenuto conto di quanto è stabilito nel successivo art. 11; d) il trattamento retributivo; e) le particolari condizioni eventualmente previste dal programma di ricerca;

3 f) il monte ore dedicato all attività didattica integrativa; g) l indicazione del termine di presentazione della domanda, che non deve essere inferiore a 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di affissione. 4. La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all indirizzo indicato nel bando nel termine perentorio di cui sopra. Sono valide le raccomandate pervenute oltre il termine di scadenza purchè spedite nei termini, a tal fine farà fede il timbro dell ufficio postale accettante. Art. 5 Requisiti di partecipazione alla selezione 1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri che, alternativamente: a) sono in possesso del titolo di dottore di ricerca, anche conseguito all estero e riconosciuto equipollente dall Ateneo interessato, o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di specializzazione; b) hanno svolto per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, successivi alla laurea specialistica/magistrale ovvero alla laurea dell ordinamento previgente al D.M. 3/11/1999, n. 509, attività di ricerca debitamente documentata nel settore scientifico disciplinare oggetto della selezione; 2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati che abbiano già stipulato con l Università di Pavia contratti previsti dal presente Regolamento per un periodo che, sommato alla durata del contratto prevista nella selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni. 3. E richiesta la buona conoscenza di una lingua straniera definita dal Dipartimento proponente. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l espletamento di insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi della legge 15/5/1997, n. 127 e del D.M. 21/5/1998, n. 242, costituisce titolo preferenziale. 5. I requisiti prescritti, salvo quanto previsto al precedente punto 3, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa. 6. L esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all interessato. Art. 6 Commissione giudicatrice 1. Per ogni procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento provvede a designare i membri della Commissione giudicatrice, composta dal responsabile del progetto in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori e ricercatori confermati di cui almeno uno proveniente da altra Università italiana o straniera - appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca, o in caso di motivata necessità a settori affini. 2. La nomina della Commissione è disposta con provvedimento del Rettore.

4 Art. 7 Selezione 1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli integrata da un colloquio e da un eventuale prova di contenuto teorico/pratico. 2. La Commissione predetermina i criteri di valutazione con l avviso di concorso o successivamente. Tali criteri sono comunque resi pubblici mediante affissione all Albo del Dipartimento e all Albo ufficiale dell Università per almeno 5 (cinque) giorni trascorsi i quali la Commissione procede nei suoi lavori. 3. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. 4. Il vincitore della procedura è individuato al termine dei lavori previa valutazione comparativa e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. 5. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi decorrenti dalla data di scadenza dell avviso di concorso. 6. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore. Art. 8 Incompatibilità 1. Fermo quanto previsto dall art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, il contratto del personale di cui al presente Regolamento non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato. 2. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al presente Regolamento, i dipendenti di amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali. 3. Non possono essere titolari dei contratti di cui al presente Regolamento i soggetti appartenenti a qualsiasi titolo ai ruoli delle Università italiane. Art. 9 Stipula del contratto individuale di lavoro 1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Ricercatore a contratto vincitore della selezione, è invitato a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta. Il contratto, da stipularsi entro i successivi 30 giorni, deve contenere: a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro; b) l indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro, ai sensi della lettera b) del 4 comma dell art. 3; c) l indicazione delle prestazioni richieste ai sensi della lettera a) del 4 comma dell art. 3; d) l indicazione della retribuzione, ai sensi della lettera g) del 4 comma dell art. 3; e) l indicazione del monte ore dedicato all attività didattica integrativa ai sensi della lettera h) del 4 comma dell art. 3;

5 f) l indicazione del periodo di prova, quantificata in misura percentuale alla durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte; g) apposita clausola come previsto dal successivo art. 12, comma Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore a contratto selezionato e dal Direttore di Dipartimento. 3. Il titolare del contratto di lavoro presta la propria opera sotto la direzione del responsabile del programma di ricerca. 4. Qualora l assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell ambito dell attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l Ente convenzionato e l Università. 5. Ai sensi dell art. 1 comma 1180 della legge 27/12/2006, n. 296, il Rettore ha l obbligo di dare comunicazione dell instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di inizio dell attività, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, al Servizio per l impiego competente per territorio. Art. 10 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 1. Il Ricercatore a contratto articola la propria prestazione lavorativa su un arco di giorni per settimana stabilito dal responsabile del programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi di attuazione del programma stesso ed allo svolgimento dell attività didattica integrativa. 2. Il personale di cui all art. 1 è tenuto a presentare un autocertificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal responsabile del progetto stesso e delle ore dedicate all attività didattica integrativa. Art. 11 Durata del contratto 1. La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, in ogni caso, non può essere inferiore ad un anno né superiore a tre anni. 2. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. 3. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze debitamente motivate ed è ammesso per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il contratto o per ricerca strettamente affine. La richiesta di rinnovo è avanzata dal docente responsabile del progetto ed è sottoposta all approvazione dell organo collegiale della struttura di ricerca, sulla base di una relazione scientifica che motivi la richiesta, con riferimento allo stato di avanzamento del programma di ricerca. 4. La disciplina della proroga è ammessa nei casi contemplati dall art. 4 della D.Lgs. 6/9/2001, n Art. 12 Risoluzione del rapporto di lavoro

6 1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza o dal recesso di una delle parti. 2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all art. 5 del D.Lgs. 6/9/2001, n. 368, il Rettore, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al domicilio del Ricercatore a contratto interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza. 3. Durante il periodo di prova di cui al punto f) comma 1 dell art. 9, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. 4. Trascorso il periodo di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell art c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura. In caso di recesso, il Ricercatore a contratto è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1 giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. 5. Il contratto prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro. Art. 13 Responsabilità 1. Assunzioni attuate in violazione di quanto è stabilito nel presente Regolamento ricadono nella responsabilità personale dello stipulante. Art. 14 Proprietà intellettuale 1. L eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, al Regolamento di Ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento. Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato con affissione all Albo ufficiale dell Università degli Studi di Pavia e ne viene data diffusione per via telematica. 2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell affissione all Albo.

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