TITOLO I Disposizioni di carattere generale. ART. 1 Finalità ed ambito di applicazione

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1 CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI A TERMINE PRESSO L AMMINSTRAZIONE CENTRALE E LE STRUTTURE DI RICERCA TITOLO I Disposizioni di carattere generale ART. 1 Finalità ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le assunzioni a termine (dette anche con contratto a tempo determinato) da effettuarsi presso l Amministrazione Centrale e le Strutture di ricerca del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura. ART. 2 Definizione Il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato con l apposizione di un termine alla durata. ART. 3 Fonti e Disciplina Il contratto di lavoro a termine, previsto dall art. 36 del D.L.vo n. 165/2001, è disciplinato: a) dagli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, emanato in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dal CES, in quanto compatibile con le norme relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; c) dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, sezione III del codice civile, in quanto compatibili con le norme relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; d) dal regolamento di organizzazione e funzionamento del C.R.A, approvato con decreto interministeriale del , con particolare riferimento a quanto previsto nel titolo IV; e) dal CCNL vigente relativo al personale del comparto Enti e Istituzioni di Ricerca; f) dal presente regolamento. g) in materia di selezioni per l assunzione del personale a tempo determinato,per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, fa riferimento anche quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n

2 ART. 4 Presupposti causali 1. Il ricorso alle assunzioni a tempo determinato è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e precisamente per: a) lo svolgimento di attività nell ambito di programmi di ricerca; b) lo svolgimento di attività connessa specifici progetti o programmi, non fronteggiabili con il personale in servizio; c) la necessità di ricorrere a professionalità non presenti o diversamente impegnati; d) la necessità di far fronte ad aggravi di lavoro ovvero a particolari esigenze derivanti dall assunzione di nuovi servizi o dall introduzione di nuove tecnologie; e) ragioni di stagionalità, intendendosi per attività stagionali quelle le cui lavorazioni si svolgono e si esauriscono, nella loro interezza, in un determinato periodo dell'anno, non necessariamente coincidente con la stagione climatica. f) necessità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto, ovvero personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa; g) fattispecie non previste nei punti precedenti da valutare caso per caso. 2. Per il personale ricercatore e tecnologo i contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati esclusivamente al fine di realizzare programmi e progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico ed hanno la durata necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione triennale e/o nei programmi straordinari di ricerca per la cui realizzazione sia previsto l impiego di personale a tempo determinato. 3. Ai sensi dell art. 1, co. 2 del D.Lvo n. 368/01, le ragioni poste a fondamento dell assunzione debbono essere specificate nell atto scritto da cui risulta l apposizione del termine. A tal fine dovranno essere concretamente specificate, nel dettaglio, le effettive esigenze (ad esempio che l assunzione avviene per la sostituzione del lavoratore per l Ufficio..assente per.., oppure per garantire lo svolgimento delle attività di.. aventi carattere di stagionalità, oppure per lo svolgimento di un attività inserita nella realizzazione del progetto relativa a.). 4. Qualora l assunzione a termine discenda dalla necessità di sostituire un lavoratore assente (es. per astensione obbligatoria), è ammessa la facoltà di procedere alla c.d. sostituzione per scorrimento o a cascata che consiste nella possibilità dell Amministrazione di procedere all assunzione a tempo determinato spostando sul posto occupato dal lavoratore assente un altro proprio dipendente di pari livello, ed adibendo al posto di quest ultimo il lavoratore assunto con contratto a termine. Questo meccanismo può essere utilizzato anche nel caso in cui al posto del lavoratore assente venga adibito un altro dipendente dell Amministrazione che svolga mansioni inferiori. E evidente che, in questo caso, il lavoratore assunto a termine verrà adibito alle mansioni inferiori svolte da quest ultimo. Occorre, peraltro, precisare che l adibizione del lavoratore già dipendente che svolga mansioni inferiori rispetto a quelle del lavoratore assente da sostituire sarà possibile solo nel rispetto della disciplina specifica del conferimento delle mansioni superiori stabilite nell art. 52 del D.Lvo n. 165/2001 e nei contratti collettivi. 2

3 ART. 5 Divieti L apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi previsti dall art. 3 del D.L.vo 368/2001, in quanto compatibili con le norme relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. ART. 6 Stipulazione del contratto 1. La determinazione di costituire il rapporto di lavoro a tempo determinato è comunicata per iscritto all interessato il quale è chiamato ad assumere servizio alla data fissata nel contratto. Il contratto è sottoscritto: a) dall interessato b) dal Direttore Generale per l Amministrazione Centrale o dal Direttore della Struttura di ricerca per la singola struttura di ricerca del C.R.A.. 2. Il contratto deve specificare: a) la tipologia del rapporto di lavoro; b) le ragioni che motivano il ricorso al lavoro a termine, sulla base di quanto esplicitato all articolo 4 del presente Regolamento; c) la data di inizio ed il termine finale; d) la durata del periodo di prova (vedi successivo articolo 7, co. 1, ultimo capoverso); e) la qualifica, il profilo e le corrispondenti mansioni o funzioni; f) il trattamento economico spettante; g) la sede e l orario di servizio, nonché l orario di lavoro. ART. 7 Durata, proroga e rinnovo del contratto 1. La DURATA del contratto è la naturale conseguenza delle ragioni tecniche, produttive, organizzative etc, per le quali si è ricorso all assunzione a termine, onde il termine dovrà derivare, direttamente o indirettamente, da esse. Il contratto a termine può essere stipulato: a) a data fissa, con l indicazione specifica ed esplicita del termine di durata del rapporto, precisamente espressa in mesi o giorni determinati ( per tre mesi oppure fino alla data del. ); b) a data non fissa e per la quale si collega il termine finale ad un evento futuro certo ( fino al rientro del lavoratore in malattia, etc) Non è previsto alcun limite alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato. È prevista la possibilità di individuare un periodo di prova di cui dovrà essere fatta esplicita menzione nel contratto. 2. La PROROGA consiste nello spostamento in avanti del termine senza risoluzione del contratto. 3

4 La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. La proroga è, inoltre, ammessa esclusivamente con riferimento al medesimo tipo di esigenza posta a fondamento della stipulazione dell originario contratto a termine, e quindi, anche con riferimento alla identità dei compiti e delle mansioni che il lavoratore ha svolto nell ambito di tale contratto a termine. In caso di proroga, la durata complessiva del rapporto a termine (proroga compresa) non può essere superiore a tre anni. La proroga deve intervenire anteriormente alla scadenza del termine ovvero in coincidenza con la sua scadenza e all inizio dell attività lavorativa connessa alla proroga stessa, dato che le ragioni oggettive che la giustificano devono sussistere alla scadenza del termine dell originario contratto. 3. Il contratto a termine può essere RINNOVATO con lo stesso lavoratore purché tra un contratto e l altro intercorra un intervallo di almeno 10 o 20 giorni, a seconda che l originario contratto a termine abbia avuto una durata inferiore o pari a 6 mesi ovvero superiore a 6 mesi. Nel caso del rinnovo, deve essere stipulato un nuovo contratto che può anche essere diverso da quello precedente: diverse ragioni poste a fondamento dell assunzione, diverse mansioni, diversa durata, etc. 4. Alla scadenza del termine prevista nel contratto o della proroga o del rinnovo, il contratto si risolve automaticamente, senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso. 5. Prima della scadenza del termine, il contratto di lavoro può estinguersi, secondo le regole generali dei contratti, anche per accordo tra le parti, per l impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per grave impedimento di una delle parti (dimissioni o licenziamento per giusta causa), o per il rientro in servizio del lavoratore sostituito. 6. Il rapporto di lavoro a termine soggiace anche alle altre ipotesi di risoluzione previste per il contratto di lavoro a tempo indeterminato e che possono ugualmente determinarsi prima della scadenza del termine stesso (licenziamento disciplinare, etc.). ART. 8 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato E assolutamente PRECLUSA la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel rispetto del principio generale stabilito dall articolo 97 della Costituzione e delle regole in materia di eccesso agli impieghi pubblici contenute negli articoli 35 e 36 del D. Lvo. n. 165/2001, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione può avvenire solo sulla base del previo esperimento di prove concorsuali o selezioni pubbliche. 4

5 L art. 36 del D. Lvo. n. 165/2001 espressamente stabilisce che in nessun caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l assunzione o l impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. ART. 9 Trattamento normativo ed economico Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL vigente comparto ricerca per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato. Nel caso in cui, al momento della estinzione del rapporto per scadenza del termine, il lavoratore assunto a tempo determinato non abbia fruito interamente del periodo di ferie spettantigli, è esclusa la possibilità di un prolungamento in misura corrispondente della durata del contratto e, pertanto, si dovrà procedere al pagamento del compenso sostitutivo delle stesse. In quest ultimo caso potranno essere monetizzate solo le giornate di ferie non godute per ragioni di servizio oppure per motivi indipendenti da una precisa volontà in tal senso del lavoratore; b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano le disposizioni degli artt 17 e 18 del sopracitato CCNL. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 9 dell art. 17 del CCNL comparto ricerca, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dal suddetto art. 17; c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio, ai sensi dell art.8, comma 2, del CCNL 21/2/2002 comparto ricerca, ovvero in caso di lutto, o grave infermità ai sensi dell art. 8, comma 2, ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell art. 8, comma 1, del CCNL 21/2/2002 comparto ricerca. d) in alternativa a quanto previsto alla lettere a) e c), ai dipendenti assunti con contratti di durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50 del CCNL dei dipendenti del comparto Enti e Istituzioni di ricerca. e) sono comunque fatte salve le ipotesi di assenza dal lavoro stabilite direttamente da specifiche disposizioni di legge, come quelle di cui alla L.53/2000, quelle per donazione di sangue, per l assolvimento delle funzioni di giudice popolare, quelle per gravi patologie di cui alla L. 53/2000, etc.. f) maternità. La lavoratrice può fruire della particolare normativa concernente i congedi per maternità (l astensione obbligatoria) ed i congedi parentali (l astensione facoltativa) contenuta nel D. Lvo. n. 151/

6 Pertanto, a tale personale si applica comunque lo stesso trattamento giuridico ed economico del restante personale a tempo indeterminato, salvo eventuali disposizioni particolari, previste dal CCNL 21/2/2002 comparto ricerca, ritenute incompatibili con le caratteristiche del contratto a termine e con le esigenze che esso è chiamato a soddisfare. In caso di congedo per la maternità (astensione obbligatoria) il relativo trattamento economico deve essere corrisposto anche dopo la scadenza del termine del contratto e per tutta la restante parte del periodo di congedo di maternità, stante l espressa previsione dell art. 24, co. 1, D. Lvo. n. 151/2001. Nel caso del congedo parentale di cui all art. 32 dello stesso D. Lvo. n. 165/2001 (astensione facoltativa) esso, invece, viene meno comunque con lo spirare del termine del contratto. Durante il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice a termine, spetta il trattamento di miglior favore stabilito dal contratto collettivo di comparto, rispetto a quelli stabiliti dagli art. 22 e 34 del D. Lvo. n. 151/2001. Il trattamento economico corrisposto alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria che si collocano al di fuori delle scadenze del termine finale del rapporto, pur corrispondendo sostanzialmente al 100% della retribuzione percepita dalla lavoratrice in corso di rapporto, ha comunque natura meramente indennitaria e pertanto è escluso che detti periodi ed i relativi emolumenti possono essere utilizzati anche ai fini di altri istituti come maturazione ferie, tredicesima mensilità, etc. g) trattamento di fine rapporto. Al lavoratore assunto a tempo determinato spetta il trattamento di fine rapporto per la quantificazione del quale occorre fare riferimento alle voci retributive individuate dal CCNL 21/2/2002 comparto ricerca, che devono essere considerate come base di calcolo. TITOLO II Reclutamento del personale ART. 10 Principigenerali 1. Il reclutamento del personale deve avvenire nel rispetto di quanto espressamente previsto dall art. 35 del D. Lvo. N. 165/2001 e per gli aspetti da quest ultimo non disciplinati, secondo le disposizioni dettate dal DPR n. 487/1994, nonché del principio generale, stabilito dall articolo 97 della Costituzione, secondo il quale l accesso ai pubblici impieghi avviene esclusivamente sulla base di procedure concorsuali o selettive pubbliche. Tuttavia, possono essere adottate procedure selettive pubbliche semplificate, stabilendo, di volta in volta, i contenuti e le modalità che si terranno più idonee e compatibili con le finalità, con la particolare natura e con le caratteristiche del rapporto da instaurare, nonché con la necessità di consentire comunque una verifica della sussistenza nei candidati dell effettiva idoneità allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire. 2. Le procedure selettive riguardano tutti i profili professionali di cui al D.P.R. n. 171/91 (e successive modificazioni ed integrazioni) confermate dai successivi CCNL - ad eccezione di quelli per i quali, ai fini dell accesso, è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo e, comunque, facendo salvi gli ulteriori requisiti per specifiche professionalità. In questo caso trova applicazione la disciplina prevista dal D.P.R. n. 487/1994, Capo III Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l impiego ai sensi dell art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n

7 Trovano altresì applicazione le norme previste dal D.P.R. n. 487/1994, Capo IV Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità relativamente ai soggetti di cui all art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n ART. 11 Selezione 1. La decisione di procedere all assunzione a tempo determinato ed alla selezione è assunta: a) per le strutture di ricerca del CRA di cui all allegato I del D.L.vo n. 454/99, con atto del direttore, da sottoporre all approvazione della direzione generale; b) per la struttura centrale del CRA con atto del Direttore Generale. 2. La selezione, indetta con un bando di concorso, è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti culturali, professionali ed attitudinali correlati alle ragione di cui all articolo 4 e può avvenire: a) per esame b) per titoli ed esame L esame consiste in un colloquio che verte sulle materie indicate sul bando di concorso. Il punteggio finale è espresso in trentesimi o equivalenti (es. sessantesimi). Nel caso di selezioni di cui al punto b), il punteggio finale è determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nel colloquio. Ai titoli, che saranno oggetto di valutazione dopo l espletamento del colloquio, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (es. 20/60) ed il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per ciascuna categoria di titoli. 3. Il bando di concorso dovrà essere redatto, al fine di uniformare i comportamenti, secondo lo schema che sarà predisposto con successiva determina del Direttore Generale. ART. 12 Pubblicità Della selezione e delle relative modalità di espletamento è data pubblicità mediante affissione del bando all Albo dell Amministrazione centrale e all Albo della Struttura di ricerca interessata nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell Amministrazione e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale Concorsi ed esami. 7

8 ART. 13 Commissione esaminatrice La procedura selettiva è attuata da un apposita Commissione esaminatrice, composta da tre membri, che procederà alla formazione della graduatoria definitiva secondo le modalità di cui al precedente punto 11. La suddetta Commissione è costituita con determina del Direttore Generale, per le selezioni riguardanti la Sede Centrale, e con atto del Direttore della Struttura di ricerca per le selezioni relative alla medesima. I componenti della Commissione sono scelti tra esperti nelle materie indicate dal bando di concorso ed appartenenti al ruolo del CRA. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente ai profili di Funzionario di Amministrazione o Collaboratore di Amministrazione. ART. 14 Anagrafe delle assunzioni a tempo determinato E costituita presso l Amministrazione Centrale Servizio Sviluppo Risorse umane, l Anagrafe delle assunzioni a tempo determinato. A tal fine, la Struttura di ricerca, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro dovrà trasmettere una copia dello stesso alla Direzione Centrale Servizio Sviluppo Risorse Umane, unitamente alla scheda nominativa intestata al dipendente che, redatta secondo uno schema all uopo predisposto, dovrà essere sottoscritta dal Direttore della Struttura. Al fine di monitorare la spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato, alla fine di ciascun anno la Struttura di ricerca dovrà resocontare la spesa annuale per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato compilando una scheda, all uopo predisposta, che dovrà essere sottoscritta dal Direttore della Struttura. Il fac-simile delle schede di cui ai precedenti capoversi sarà predisposto con successiva determina del Direttore Generale. ART. 15 Disposizioni transitorie Per quanto attiene tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in atto presso gli Istituti e le strutture di cui all Allegato I del D.L.vo n. 454/99 alla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, è fatto salvo quanto disposto dell art. 58 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CRA. Restano salve le disposizioni previste dall art. 6, commi 2 e 5, del Disciplinare per la fase transitoria per l affidamento delle competenze degli organi che sono stati soppressi, di cui all art. 43, comma 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento per la durata del medesimo. 8

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