SCHEMA DI CONTRATTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE IN RISME PER STAMPANTI E FOTORIPRODUTTORI

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1 Allegato 1 SCHEMA DI CONTRATTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE IN RISME PER STAMPANTI E FOTORIPRODUTTORI TRA LA BANCA D ITALIA (DI SEGUITO BANCA ) E (DI SEGUITO SOCIETA ) (CIG A35)

2 ARTICOLO 1 - OGGETTO Il presente appalto ha per oggetto: - la fornitura di carta in risme (500 fogli) per stampanti e fotoriproduttori per le Strutture centrali site in Roma e Frascati e le Filiali della Banca d Italia. - la prestazione dei seguenti servizi accessori: listino elettronico: predisposizione su supporto informatico di un listino contenente foto, marca e prezzo unitario al netto dell I.V.A. degli articoli oggetto della fornitura; attività di consegna: comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna all indirizzo (punto di consegna) riportato nell ordinativo e distribuzione al piano nei locali di volta in volta indicati dalla Banca d Italia; call center: il fornitore dovrà mettere a disposizione un call center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli ordinativi e alla richiesta di informazioni relativamente allo stato di evasione degli stessi. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8,30 alle ore 17,30. Nell allegato 1.A sono riportate le caratteristiche tecniche della carta. I quantitativi annui stimati di risme di carta sono i seguenti: - UNI A4 (210x297mm.): n risme (da 500 fogli). Tale quantitativo è comprensivo di carta di tipo riciclata in misura pari al 30 per cento del totale; - UNI A3 (297x420mm.): n risme (da 500 fogli). La Banca d Italia non assicura un quantitativo minimo di risme di carta e non può quindi derivare alcun obbligo a carico dell Istituto per effetto della indicazione del valore e dei quantitativi stimati indicati nel presente contratto. ARTICOLO 2 DURATA E FACOLTA DI PROROGA Il contratto avrà durata triennale a decorrere dal.. La Banca si riserva la facoltà di disporre unilateralmente, entro 3 mesi prima della scadenza contrattuale, la proroga del contratto alle stesse condizioni per la durata massima di dodici mesi. ARTICOLO 3 ORDINATIVI La merce verrà commissionata con ordinativi emessi dalle Unità della Banca (Strutture Centrali site in Roma e Frascati, e Filiali). 2

3 Gli ordinativi dovranno rispettare i seguenti quantitativi minimi di risme per ciascun punto di consegna: n. 120 risme di carta nel formato A4 ovvero n. 50 risme nel formato A3. Entrambi i formati di carta A4 e A3 potranno essere ordinati per quantitativi inferiori, se associati rispettivamente a consegne di carta A3 e A4 almeno pari ai minimi indicati. Limitatamente alla tipologia di carta nel formato A4 per ciascun ordinativo potrà essere prevista la consegna di carta riciclata pari al trenta per cento del quantitativo complessivo ordinato, fatta salva la possibilità di acquisto di un quantitativo superiore ovvero di sola carta riciclata. Gli ordinativi saranno inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) all apposita casella che la Società si impegna a comunicare. ARTICOLO 4 MODALITA E TERMINI DI CONSEGNA La consegna della merce, resa franco di porto e imballo, dovrà essere effettuata presso le Strutture Centrali della Banca d Italia site in Roma e Frascati e le Filiali dell Istituto operanti nei capoluoghi di provincia ove la Banca è insediata con uno stabilimento. Le consegne dovranno essere effettuate, nei locali interni alla Banca indicati negli ordinativi di spesa entro 10 giorni dalla data di emissione degli stessi. Ai fini dei termini di consegna non verrà preso in considerazione il mese di agosto. La struttura ordinante potrà richiedere che la fornitura sia distribuita in più locali adibiti allo svolgimento di attività di fotoriproduzione o, in alternativa, alla conservazione di materiali cartacei, situati anche in diversi stabili. La distribuzione capillare della fornitura non potrà essere richiesta agli addetti alla consegna. Le risme da 500 fogli dovranno essere confezionate in scatole (box) - da 5 risme ciascuna per la carta A4 e da 3 risme per la carta A3 - da sistemare, nel caso di consegna non distribuita, su pedane a perdere (dimensioni massime cm. 120x80x120) inforcabili da entrambi i lati e avvolte in polietilene termoretraibile di tipo pesante. ARTICOLO 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO E vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione dei crediti della Società, nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall art. 117 del D.Lgs. n. 163/

4 ARTICOLO 6 OBBLIGHI SPECIFICI La Società garantisce l affidabilità, l onestà e la correttezza dei dipendenti adibiti allo svolgimento delle prestazioni commissionate. La Società si obbliga a: a) consentire alla Banca mediante il proprio personale nonché, all'occorrenza, con la collaborazione dei Militari dell'arma dei Carabinieri, l'esecuzione di controlli sugli automezzi in entrata e in uscita utilizzati dalla Società nelle aree di pertinenza della Banca nonché consegnare un elenco contenente l'indicazione degli automezzi e degli operatori di volta in volta incaricati delle consegne. Detto elenco, da tenere aggiornato, deve riportare per ciascun nominativo i dati anagrafici (luogo e data di nascita) e gli estremi di un valido documento di identità; per gli automezzi, il tipo e gli estremi della relativa targa; b) assicurare che le forniture siano eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici e segnalare alla Struttura ordinante, con almeno due giorni di anticipo, la data prevista di consegna, nonché le generalità e gli estremi di un documento identificativo degli addetti alla consegna; c) consegnare al personale, che dovrà accedere ai locali della Banca, la nota di cui all allegato 1.B, contenente l informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca; d) mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti qualunque attività della Banca, di cui vengano eventualmente in possesso il personale che effettua la consegna, senza divulgarli in alcun modo e utilizzarli a qualsiasi titolo per fini diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e) garantire l idoneità, l onestà, la correttezza e l affidabilità di comportamento del personale adibito alla consegna dei beni; f) corrispondere ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ai contratti collettivi di lavoro per la categoria applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto nonché risultanti da successive modifiche e integrazioni e provvedere, a propria cura e spese esclusive, al pagamento di tutti gli oneri contributivi - assicurativi e previdenziali - relativi ai dipendenti medesimi; g) rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/ Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell effettuazione del servizio tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose; in particolare la Società dovrà: - dare la massima diffusione tra i propri dipendenti che prestano attività lavorativa all interno dei locali della Banca delle informazioni circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate negli stabili 4

5 della Banca con le indicazioni delle modalità di evacuazione in caso di emergenza; - comunicare il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione; - dotare il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione della Società (cfr. art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008); h) comunicare alla Banca il nominativo di un referente del contratto e il relativo recapito telefonico e di fax. Tale responsabile, che rappresenterà ad ogni effetto la Società, dovrà garantire, nei giorni feriali, la propria reperibilità nella fascia oraria 8:00/16:10; i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni nell assetto aziendale (quali ad es. le modifiche degli amministratori nonché le fusioni o trasformazioni sociali che comportino variazioni di tipo gestionale). j) con riferimento alla legge n. 136/2010 e s.m.i.: - rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; a tal fine, la Società si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; - inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; - dare immediata comunicazione alla Banca d Italia e alla Prefettura di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; k) consegnare un campione per ciascuna tipologia di carta oggetto del contratto certificandone le caratteristiche. Per certificazione si intende una scheda tecnica rilasciata dal produttore ovvero dal distributore, oppure da enti od istituti specializzati, pubblici o privati. La carta dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nell allegato 1.A. ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO (*) Non è ammesso il subappalto da parte della Società delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta. IN ALTERNATIVA 5

6 (da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto). La Società, ai sensi e nei limiti previsti all art.118 del d.lgs. 163/2006, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l esecuzione delle seguenti prestazioni: Al riguardo potrà avvalersi della Società L affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dalla menzionata norma legislativa 1. L affidamento delle suddette forniture a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società. La Società resta in ogni caso responsabile in solido nei confronti della Banca per l esecuzione della fornitura oggetto di subappalto e solleva la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell esecuzione delle attività subappaltate. La Banca corrisponderà, ai sensi dell art. 118, comma 3 del D.lgs. 163/06, alla Società appaltatrice l importo dovuto per le forniture eseguite dal subappaltatore. E fatto obbligo per l appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dell appaltatore. La Società si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 9 (Oneri fiscali, fatturazione e termini di pagamento) e 10 (Clausole risolutive espresse). ARTICOLO 8 - PREZZI E REVISIONE DEI PREZZI Per la fornitura del primo semestre il prezzo di ciascuna risma di carta da 500 fogli è pari a: euro (risultante dalla gara) per la carta formato A4 in tipologia standard ; 1 L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che la Società, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - che la Società provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Banca d Italia almeno 20 giorni prima dell inizio dell esecuzione delle relative prestazioni; - che, al momento del deposito del contratto di subappalto, la Società trasmetta altresì la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006, nonché l assenza a carico del subappaltatore dei divieti previsti dall art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. La Società che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell articolo 2359 c.c. con la Società subappaltatrice. 6

7 euro (risultante dalla gara) per la carta formato A4 in tipologia riciclata; euro (risultante dalla gara) per la carta formato A3. A far tempo dal secondo semestre contrattuale avrà luogo l adeguamento dei prezzi di ciascuna risma sulla base della variazione semestrale percentuale del prezzo medio (semisomma dei prezzi massimo e minimo) delle risme di carta per fotocopie formato A4 tipo B, desunto dalla rilevazione dei prezzi all ingrosso sulla piazza di Milano pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano (codice 541/310) nel mese antecedente a quello di decorrenza dell adeguamento. La Società dichiara di rinunciare a ogni altro diritto che possa competerle a norma del 1 comma dell art del c.c. ARTICOLO 9 ONERI FISCALI, FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO Gli oneri fiscali sono a carico della Banca. Le fatture, corredate con le coordinate bancarie del conto corrente dedicato di cui al successivo comma, debbono essere indirizzate alle Unità ordinanti e intestate a: Banca d Italia, Amministrazione Centrale, P.I Via Nazionale n Roma; sulle fatture dovrà essere indicato il CIG A35. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, una volta effettuate le verifiche di conformità della merce alle previsioni contrattuali, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura ovvero entro 30 giorni dall esecuzione della fornitura qualora la fattura sia ricevuta prima della fornitura medesima. Della ricezione delle fatture farà fede la data del protocollo apposta sulle stesse dalla Banca. In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Banca sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. La liquidazione del corrispettivo è altresì subordinata: a. per i pagamenti di importo superiore a ,00 euro all esito positivo delle verifiche in materia di regolarità fiscale previste dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 40 del ; b. alla regolarità della posizione contributiva della Società e degli eventuali subappaltatori risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Banca. 7

8 Il pagamento dell ultima fattura relativa al presente contratto è subordinato altresì al rilascio alla Società da parte della Banca del certificato di verifica di conformità di cui all art. 322 del d.p.r. n. 207/2010. In ogni caso sull importo delle prestazioni rese (al netto dell IVA) verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del predetto certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC. Successivamente all emissione di detto certificato la Banca procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della polizza fidejussoria. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. ARTICOLO 10 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all infuori di quanto dovuto per le forniture già eseguite, qualora: - una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Società risultino non veritiere; - si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 (adozione nei confronti dell appaltatore di provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi o violazione di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro), 136 (grave inadempimento, irregolarità o ritardo) e 140 (fallimento dell esecutore, liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso) del d.lgs. n. 163/2006. In tali casi, la Banca potrà interpellare progressivamente - ai sensi dell art. 140 del d.lgs. n. 163/ i soggetti che hanno partecipato alla gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della commessa. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta; - qualora l importo delle penali applicate ai sensi dell art. 11 superi il 10% dell importo netto contrattuale; - si verifichi il caso previsto dall art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive); - vengano fornite più di cinque volte nel corso dell anno risme di carta non conformi a quelle contrattualmente stabilite; - i ritardi delle consegne siano reiterati. Ai sensi dell articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento. Per l inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto per 8

9 inadempimento ai sensi dell art del cod. civ., salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. ARTICOLO 11 PENALI A) PER RITARDATA CONSEGNA Le parti convengono che per ogni giorno lavorativo di ritardo, non preventivamente concordato e non imputabile alla Banca ovvero a forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per le consegne, di cui al precedente articolo 4, la Banca potrà applicare una penale giornaliera pari all 1 per mille del corrispettivo netto della fornitura oggetto del ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell ordinativo della fornitura. La Banca potrà, fatto salvo quanto previsto all articolo 10, provvedere in proprio all acquisto della carta addebitando all Impresa i maggiori oneri sostenuti. B) PER DIFFORMITA DELLA CARTA Sulla carta consegnata la Banca si riserva di effettuare analisi di conformità presso laboratori di fiducia; il fornitore dichiara di accettare senza riserve i risultati di tali analisi. Qualora questi ultimi evidenzino difformità rispetto ai valori riportati nella schede tecniche di cui all allegato 1.A, la Banca, ferma restando la possibilità di chiedere la sostituzione della fornitura, si riserva la facoltà di trattenere, a titolo di penale, un importo massimo del 10 per cento del valore della fornitura medesima. E fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell art. 10. L ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dei precedenti punti A) e B) non potrà comunque superare il 10 per cento del valore netto del contratto. ARTICOLO 12 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società costituisce in favore della Banca la cauzione definitiva prevista dall art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 rilasciata da... per un importo pari a.. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell 80 per cento dell iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 3 dell art. 113 del cennato Decreto; lo svincolo avverrà con cadenza annuale, in proporzione alle prestazioni correttamente eseguite e completate nell anno di riferimento. L ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito del rilascio della certificazione di verifica di conformità. Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Banca al risarcimento dell eventuale maggior danno. 9

10 ARTICOLO 13 CASI DI FORZA MAGGIORE L Impresa è tenuta a notificare alla Banca l inizio e la cessazione di qualunque fatto e/o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o impedimento nell adempimento del contratto. ARTICOLO 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. ALLEGATI Costituiscono parte integrante del presente contratto: Allegato 1.A schede tecniche della carta oggetto del contratto; Allegato 1.B Informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TIMBRO DELLA SOCIETA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Ai sensi e per gli effetti dell art comma c.c., la Società dichiara di approvare tutte le condizioni del presente contratto e specificatamente quelle contenute negli articoli 2 (durata e facoltà di proroga), 5 (cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto), 8 (prezzi e revisione dei prezzi); 10 (clausole risolutive espresse), 11 (penali) e 15 (legge applicabile e foro competente). TIMBRO DELLA SOCIETA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 10

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