SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO E CONNESSI SERVIZI DI TRASPORTO E CONSEGNA TRA

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1 ALLEGATO 2 Servizio Acquisti Divisione Procedure d appalto SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO E CONNESSI SERVIZI DI TRASPORTO E CONSEGNA TRA BANCA D ITALIA Servizio Acquisti, Via Nazionale, 91 Roma (nel testo che segue per brevità Banca ); E sede legale in (nel testo che segue per brevità Società ) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

2 Art. 1 Oggetto Il contratto ha per oggetto la fornitura di sedute operative mod...., aventi le caratteristiche di cui alla Relazione tecnica (allegato ) 1, che forma parte integrante del contratto nonché la prestazione dei connessi servizi di trasporto e consegna al piano, per un importo pari a... al netto dell IVA. La Banca si riserva la facoltà di acquistare un quantitativo di sedute il cui importo complessivo potrà subire un oscillazione massima del 20% in più o in meno rispetto al valore del contratto. Gli arredi sono destinati alle Strutture della Banca ubicate in Roma e Frascati (Centro Donato Menichella). Eventuali forniture presso Filiali della Banca site in capoluoghi di provincia verranno liquidate secondo le previsioni di cui all articolo 9, ultimo comma. Art. 2 - Durata - Recesso per giusta causa La durata del presente contratto è triennale, con decorrenza.... con possibilità di proroga, su richiesta della Banca, per un periodo massimo di dodici mesi alle medesime condizioni. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto, per giusta causa, in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni con esclusione di ogni indennità per mancato guadagno; in tal caso la Banca corrisponderà unicamente i corrispettivi relativi alle forniture correttamente effettuate fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso medesimo. Art. 3 Modalità di esecuzione della fornitura - Consegna Gli acquisti avvengono mediante emissione di ordinativi di spesa nei quali vengono indicati, tra l altro, i quantitativi, gli importi e i destinatari delle forniture. La società si obbliga a consegnare la merce, resa franco di porto e imballo al piano di utilizzo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di emissione degli ordinativi, salvo deroghe espressamente concordate con la Banca, nonché a provvedere al contestuale ritiro degli imballi e dei relativi residui. Le consegne dovranno avvenire nella fascia oraria 8.00/16.20 dei giorni dal lunedì al sabato. 1 Il contratto sarà integrato con la relazione tecnica presentata dall aggiudicatario in sede di gara. 2

3 Art. 4 Obblighi della Società La Società si obbliga a: a) assicurare la fornitura di sedute conformi alle caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nel Capitolato tecnico accluso al Disciplinare di gara (allegato ) 2 nonché alla Relazione tecnica (allegato ) 3 che formano parte integrante del presente contratto; b) garantire che la merce sia esente da difetti di fabbricazione e/o di funzionamento. Si impegna inoltre, per un periodo di cinque anni dalla data di consegna, a rimuovere tutti gli inconvenienti che dovessero verificarsi, ivi compresi eventuali errori di montaggio, sostituendo i beni oggetto di fornitura ovvero le singole componenti che risultassero difettosi e/o effettuando le riparazioni che dovessero rendersi necessarie. Per effetto di tale garanzia la Società si impegna a prestare gratuitamente tale assistenza su tutto il territorio nazionale entro 30 giorni dalla richiesta della Banca, senza alcun onere aggiuntivo, trasporto compreso; c) comunicare alla Banca, con congruo preavviso, le generalità e gli estremi di un valido documento di identificazione del personale che, per ragioni connesse con l espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, dovrà accedere ai locali della Banca; resta inteso che tale personale dovrà uniformarsi alle prescrizioni della vigente normativa in materia di accessi agli stabili della Banca ed esibire, a richiesta, un documento per la loro identificazione; d) assicurare che le forniture siano eseguite senza interferire con le attività svolte all interno della Banca. A tal fine modalità e tempi di consegna andranno preventivamente concordati con le Strutture destinatarie della fornitura, i cui riferimenti verranno di volta in volta indicati nei relativi ordinativi di spesa; e) non adibire al servizio di trasporto e consegna, né mantenervi, il personale che la Banca a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione alcuna, non ritenga di suo gradimento; f) consegnare al personale che dovrà accedere nei locali della Banca la nota contenente l informativa relativa al trattamento dei dati di pertinenza dei suddetti soggetti effettuato dalla Banca; g) corrispondere ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e ai contratti collettivi di lavoro per la categoria applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto nonché risultanti da successive modifiche e integrazioni e provvedere, a propria cura e 2 Cfr. nota n Cfr. nota n. 2. 3

4 spese esclusive, al pagamento di tutti gli oneri contributivi - assicurativi e previdenziali - relativi ai dipendenti medesimi; la Banca effettuerà i controlli sulla regolarità contributiva e fiscale previsti dall art. 10 del presente contratto; h) rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/ Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell effettuazione del servizio tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose; in particolare la Società dovrà: - dare la massima diffusione tra i propri dipendenti che prestano attività lavorativa all interno dei locali della Banca delle informazioni circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate negli stabili della Banca con le indicazioni delle modalità di evacuazione in caso di emergenza; - comunicare il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione; - dotare il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione della Società (cfr. art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008); i) consentire alla Banca, ove ricorra il caso, l esecuzione di eventuali controlli in uscita sugli automezzi impiegati dalla Società, o da eventuali trasportatori terzi, nelle aree di pertinenza della Banca stessa; j) garantire l idoneità, l onestà, la correttezza e l affidabilità di comportamento del personale adibito alla consegna dei beni; k) comunicare alla Banca il nominativo di un referente del contratto e il relativo recapito telefonico e di fax. Tale responsabile, che rappresenterà ad ogni effetto la Società nei confronti della Banca, dovrà garantire, nei giorni feriali, la propria reperibilità nella fascia oraria 8:00/16:20; l) comunicare tempestivamente alla Banca le eventuali variazioni nell assetto gestionale della Società (quali ad es. le modifiche degli amministratori nonché le fusioni o trasformazioni sociali che comportino variazioni di tipo gestionale). m) con riferimento alla legge n. 136/2010 e s.m.i.: 1. rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; a tal fine, la Società si impegna a comunicare alla Banca tempestivamente, e comunque non oltre sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 4

5 delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, la Società si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 2. inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 3. dare immediata comunicazione alla Banca d Italia e alla Prefettura di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; n) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso i propri dipendenti o altro personale chiamato ad eseguire il contratto, senza divulgarli in alcun modo e utilizzarli a qualsiasi titolo per fini diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del presente contratto. Art. 5 - Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi E vietata la cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. La cessione dei crediti della Società, nascenti dal presente contratto è consentita e opponibile alla Banca nei limiti e con le forme stabiliti dall art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. Art. 6 Subappalto (da inserire nel caso in cui la Società non abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto) Non è ammesso il subappalto da parte della Società delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato in sede di offerta. In alternativa (da inserire nel caso in cui la Società abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto) La Società, ai sensi e nei limiti previsti all art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l esecuzione delle seguenti prestazioni 4 : 4 L affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 5

6 L affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Società, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della Banca per l esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Banca medesima da ogni pretesa dei subappaltatori. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Banca o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si applicano al subappaltatore le norme in materia di personale di cui all art. 4 del presente contratto. La Banca provvederà, ai sensi dell art. 118, 3 comma, del D. Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all appaltatore l importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. E fatto obbligo per l appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dell appaltatore. Art. 7 Fideiussione A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, la Società costituisce in favore della Banca la fideiussione prevista dall art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata da per un importo pari a (10% del valore del contratto al netto dell IVA, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui all art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e la riduzione del 50% ai sensi dell art. 75, comma 7, del citato Decreto). Tale garanzia dovrà avere una durata almeno pari alla durata del contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Banca. - che la Società, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare; - che la Società provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Banca almeno 20 giorni prima dell inizio dell esecuzione delle relative prestazioni; - che, al momento del deposito del contratto di subappalto, la Società trasmetta altresì la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006, nonché l assenza a carico del subappaltatore dei divieti previsti dall art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La Società che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell articolo 2359 c.c. con la Società subappaltatrice. 6

7 Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il risarcimento per l eventuale maggior danno. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 3 dell art. 113 del cennato Decreto; lo svincolo avverrà con cadenza annuale, in proporzione alle prestazioni correttamente eseguite e completate nell anno di riferimento. L ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito del rilascio del certificato di conformità di cui al successivo articolo 10, comma 4. Art. 8 - Risarcimento danni Assicurazione La Società assume a proprio carico l onere di risarcire ogni eventuale danno che, nel corso del contratto, possa derivare alla Banca, ai dipendenti di questa, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà o pertinenza, con espressa esclusione della Banca da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A copertura dei cennati rischi la Società ha in essere una polizza di assicurazione con (dovrà avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell importo del contratto, al netto dell IVA). Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, compresa l eventuale proroga. La Società è tenuta a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione. Resta ferma la responsabilità del contraente per i danni non coperti dalla cennata polizza. Art. 9 Corrispettivo Il prezzo di ciascuna seduta oggetto di fornitura è pari a euro... oltre IVA. Il predetto corrispettivo è remunerativo di tutti gli obblighi e oneri a carico della Società indicati nel presente contratto, nonché di tutti gli oneri e obblighi che, seppure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come accessori, o comunque necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per eventuali forniture presso Filiali della Banca site in capoluoghi di provincia verranno pattuiti, in aggiunta al prezzo, gli eventuali oneri relativi al trasporto (costo dell automezzo e del personale impiegato) che verranno corrisposti previa esibizione di documentazione probatoria. 7

8 Art. 10 Fatturazione e pagamenti Il corrispettivo sarà versato dalla Banca con riferimento agli ordini evasi, dietro presentazione di regolare fattura da intestare alla Banca d Italia, Servizio Acquisti, Via Nazionale n. 91, Roma e da inviare allo stesso indirizzo. Le fatture dovranno contenere i riferimenti all ordine e l indicazione del C.I.G.: F7. Il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla Banca prima del relativo utilizzo (cfr. art. 4, lett. m), entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture, apposta dal centro di protocollo della Banca, ovvero 30 giorni dal ricevimento del bene o dalla prestazione del servizio, quando l'arrivo della fattura precede la ricezione del bene o la prestazione del servizio. Il pagamento delle fatture relative all ultimo ordine è subordinato al rilascio del certificato di conformità di cui all art. 323 del D.P.R. n. 207/2010. Ciascun pagamento è comunque subordinato: - per i pagamenti di importo superiore a ,00 euro, I.V.A. compresa, all espletamento delle verifiche di regolarità fiscale previste dal Decreto del Ministero dell Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008; - all esito della verifica d ufficio della regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti (c.d. DURC). Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso sull importo netto delle prestazioni rese verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; le ritenute saranno svincolate soltanto a seguito del rilascio del certificato di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente all emissione di detto certificato la Banca procederà altresì al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della polizza fidejussoria. Gli oneri fiscali sono a carico della Banca. In caso di bonifici esteri si prende atto che gli stessi saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e beneficiario secondo le misure stabilite dalla rispettive banche (clausola SHA). 8

9 Art Adeguamento dei prezzi - Rinuncia alla revisione del prezzo ex art c.c. A far tempo dal secondo anno di vigenza contrattuale verrà riconosciuto un adeguamento dei prezzi, con decorrenza annuale, sulla base dei dati forniti dall Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Ove detti dati non siano disponibili, l adeguamento avrà luogo sulla base della variazione annua dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla G.U., relativa al secondo mese precedente a quello di decorrenza dell adeguamento. La Società rinuncia ad ogni diritto che possa competerle a norma dell'art C.C. Art. 12 Clausola penale In caso di ritardo nella consegna - non concordato preventivamente - la Banca si riserva la facoltà di applicare penali giornaliere crescenti in relazione all ampiezza del ritardo, complessivamente non superiori al 10% del valore del contratto, così determinate: - dal 10 al 30 giorno di ritardo, 0,3 per mille del valore netto contrattuale; - dal 31 al 60 giorno di ritardo, 0,7 per mille del valore netto contrattuale; - oltre il 60 giorno di ritardo, 1 per mille del valore netto contrattuale. Il credito derivante dall applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato dalla Banca con il corrispettivo dovuto alla Società per le prestazioni contrattuali. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell articolo seguente e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento. L ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore contrattuale ( euro, al netto dell IVA). Art. 13 Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione La Banca si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Società diritti o pretese di sorta all infuori di quanto dovuto per ordini già eseguiti, qualora: - l aggiudicazione sia revocata o annullata o ricorra, nei confronti dell Società, una delle cause ostative previste dalla vigente normativa; - la Società risulti inadempiente agli obblighi di cui all art. 4, lett. a), b), g), h) e m); 9

10 - si verifichi il caso previsto dall art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per 2 volte consecutive); - il ritardo nell adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto; - la Società non adempia agli obblighi in materia di stipula della fideiussione di cui all art. 7, ovvero della polizza assicurativa di cui all art. 8; - una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Società risultino non veritiere; - si verifichino i casi previsti dall art. 135 del D.Lgs. 163/06 (adozione nei confronti dell appaltatore di provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi o violazione di obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro). In tali casi della risoluzione sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o con strumenti elettronici equivalenti e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento. Ai sensi dell articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per l inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà per la Banca di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell art del cod. civ., salvo il risarcimento del danno. Art. 14 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) Viene accluso al presente contratto il DUVRI (art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008), che indica le misure necessarie per eliminare o minimizzare i rischi da interferenza tra appaltatori e prestatori d opera che svolgono la loro attività negli stabilimenti della Banca nonché tra questi ultimi e i dipendenti della medesima Banca. Le contromisure che la società si impegna a porre in essere sono esclusivamente quelle indicate nello schema SK01 - Consegna arredi, e non quelle riferite ad altre attività, inserite solo a titolo di informativa. Ove nel corso della vigenza contrattuale dovessero essere censiti nuovi rischi da interferenze, si procederà all aggiornamento del DUVRI che, nella nuova versione, diverrà parte integrante del presente contratto. I costi della sicurezza connessi con i rischi da interferenza ammontano a 1.000,00. 10

11 Art Direttore per l esecuzione del contratto Il Direttore per l esecuzione del contratto è... Art Foro competente e legge applicabile. Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Per accettazione: (data e firma della Società) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: art.2 (Durata - Recesso per giusta causa); art.5 (Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti a terzi); art.8 (Risarcimento danni - Assicurazione); art.11 (Adeguamento dei prezzi Rinuncia alla revisione del prezzo ex art c.c.) ; art.12 (Clausola penale); art.13 (Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione); art.16 (Foro competente e legge applicabile). Per accettazione: (data e firma della Società) 11

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