CONSIP S.p.A. Gara telematica per la fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori per le Pubbliche Amministrazioni

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1 Convenzione per la fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori per le Pubbliche, ai sensi dell articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 TRA Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro ,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n /97, REA di Roma, P. IVA , in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 25 ottobre 2006 (nel seguito per brevità anche Consip S.p.A. ); E La Karnak sa, con sede in Chiesanuova, Repubblica di San Marino, Via Strada Fontescara, 15, Capitale sociale Euro ,00, codice fiscale , partita IVA n , iscritta nel Registro delle Imprese di San Marino al n. 404, in persona del Sig. Marco Bianchini giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 23 settembre 1998 (nel seguito per brevità anche Fornitore ); PREMESSO a) che l articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica (nel seguito per brevità anche Ministero ), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti Convenzione Pag. 1 di 20

2 soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l applicazione di quanto stabilito all articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l altro, l assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche delle Convenzioni per l acquisto di beni e servizi di cui all articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di Information Technology ; c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest ultima ha il compito, tra l altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; d) che il sistema introdotto dall articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche ; e) che la stipula della presente Convenzione per ciascuno dei Lotti per i quali il Fornitore è risultato aggiudicatario, non vincola in alcun modo le Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o Convenzione Pag. 2 di 20

3 servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell importo massimo stabilito per ciascun singolo Lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; f) che i singoli contratti di fornitura, relativamente a ciascuno dei Lotti oggetto della presente Convenzione, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Contraenti ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori per le Pubbliche, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 9 Lotti, ed indetta con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 142 del 21/06/2006 e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 114 del 17/06/2006; h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare, per ciascun singolo Lotto, le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali; i) Il Fornitore, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, ha nominato un Rappresentante Fiscale, la società New Services Consultants S.r.l., con sede in Rimini, Via Aponia n.2, cap. soc =versato, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.I.A.A. di Rimini al n /1996, codice fiscale e P. IVA , (nel seguito per brevità anche Rappresentante Fiscale ) e con riferimento al predetto rappresentante fiscale dichiara e garantisce, pena la risoluzione della presente Convenzione, che lo stesso è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legislazione italiana vigente, ed in particolare nel D.P.R. 633/1972; Convenzione Pag. 3 di 20

4 j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall Avviso di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo di Euro ,00 (quattrocentottantamila/00) per il Lotto 1, Euro ,00 (cinquecentoventimila/00) per il Lotto 2, Euro ,00 (quattrocentomila/00) per il Lotto 3, Euro ,00 (trecentosessantamila/00) per il Lotto 4, Euro ,00 (duecentomila/00) per il Lotto 5, a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali; nonché le cauzioni, per un importo pari ad Euro ,00 (quindicimila/00) per il Lotto 1, Euro ,00 (sedicimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 2, Euro ,00 (dodicimilacinquecento/00) per il Lotto 3, Euro ,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 4, Euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 5, a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; l) che la presente Convenzione, in riferimento ad ogni singolo Lotto per la quale viene stipulata, non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Contraenti con l emissione dell Ordinativo di Fornitura; m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato; n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione. Convenzione Pag. 4 di 20

5 Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l Avviso di Gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l Allegato A (Capitolato Tecnico), l Allegato B1 (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 1), l Allegato B2 (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 2), l Allegato B3 (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 3), l Allegato B4 (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 4), l Allegato B5 (Offerta Tecnica del Fornitore per il Lotto 5), l Allegato C1 (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 1), l Allegato C2 (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 2), l Allegato C3 (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 3), l Allegato C4 (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 4), l Allegato C5 (Offerta Economica del Fornitore per il Lotto 5), l Allegato D (Modello di Ordinativo di Fornitura); l Allegato E (Corrispettivi e tariffe), l Allegato F (Condizioni Generali). Articolo 2 Altre Definizioni 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell ambito della Convenzione si intende per: a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; b) Offerta Tecnica: i documenti di cui agli Allegati B1, B2, B3, B4, B5 ;; c) Offerta Economica: i documenti di cui agli Allegati C1, C2, C3, C4, C5 ; d) Condizioni Generali: il documento di cui all Allegato F ; e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica in sede di consegna e di conseguente accettazione della fornitura; Convenzione Pag. 5 di 20

6 f) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; g) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Lotto 1: Valle d Aosta Piemonte Liguria; Lotto 2: Lombardia; Lotto 3: Trentino Alto Adige Veneto - Friuli Venezia Giulia; Lotto 4: Emilia Romagna Toscana; Lotto 5: Marche Abruzzo Molise; h) Importo massimo della Convenzione: si intende l importo corrispondente a: Lotto 1: Euro ,00; Lotto 2: Euro ,00; Lotto 3: Euro ,00; Lotto 4: Euro ,00; Lotto 5: Euro ,00; i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN che effettua le verifiche ispettive; j) Unità Ricevente/i: le sedi e/o gli uffici, anche decentrati e/o distaccati, delle Contraenti, ubicate nel territorio di ciascun Lotto aggiudicato ed indicate negli Ordinativi di Fornitura quali luogo di esecuzione contrattuale, quindi il/i luogo/hi ove consegnare la fornitura richiesta. 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente. Articolo 3 Disciplina applicabile e criterio di prevalenza 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. Convenzione Pag. 6 di 20

7 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell Offerta Tecnica relativa a ciascun Lotto, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico. 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione relativamente a ciascun singolo Lotto e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Contraenti da un lato e il Fornitore dall altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Articolo 4 Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce, per ciascuno dei Lotti per i quali il Fornitore è risultato aggiudicatario, la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Contraenti della fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di Information Technology. 2. Con la stipula della Convenzione, per ogni singolo Lotto per il quale il Fornitore è risultato aggiudicatario, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Pubbliche, a prestare la fornitura di carta in risme per stampanti, fax e fotocopiatori, naturale e riciclata, in formato A3 e A4 secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico tutto nella misura richiesta dalle Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, per consegne presso le Unità Riceventi site nell ambito geografico di ciascuno dei Lotti per i quali il Fornitore è risultato aggiudicatario, sino alla concorrenza dell Importo complessivo della Convenzione indicato per ciascun Lotto. Convenzione Pag. 7 di 20

8 3. Ad integrazione di quanto previsto nell art. 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà controllare e verificare che la/e Unità Ricevente/i sia/no ubicata/e nel territorio di ciascuno dei Lotti per i quali il Fornitore è risultato aggiudicatario; qualora risulti che la/e Unità Ricevente/i da rifornire sia/no ubicata/e in un territorio differente da uno dei Lotti aggiudicati, ovvero risulti che nell Ordinativo di Fornitura non sia/no indicata/e la/e Unità Ricevente/i da approvvigionare, il Fornitore non dovrà eseguire l Ordinativo di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, anche via fax, all amministrazione Contraente, o alla relativa Unità Ordinante, nonché alla Consip S.p.A. 4. La carta da fornire dovrà essere confezionata in risme da 500 fogli, in scatole da 5 risme ciascuna; le risme di carta dovranno essere imballate con materiale riciclabile come descritto nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. La carta naturale: (i) dovrà essere fornita con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; (ii) potrà essere fornita sia in formato UNI DIN A4, sia in formato UNI DIN A3. La carta riciclata: (i) dovrà essere fornita con le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico; (ii) potrà essere fornita esclusivamente in formato UNI DIN A4. per la carta naturale o riciclata in formato UNI DIN A4: - è prevista la consegna di risme in bancale composto da 240 risme, la quantità minima è di un 1 bancale A4 fino ad un massimo di 19 bancali; - è prevista la consegna di risme, la quantità minima è di 80 risme; - è prevista la consegna di risme in bancale composto da 240 risme, la quantità minima è di 20 bancali; per la carta naturale in formato A3: - la quantità minima prevista per la consegna è di 40 risme. 5. Le Contraenti potranno emettere soltanto Ordinativi di Fornitura contenenti l indicazione del seguente quantitativo minimo: per la carta naturale o riciclata in formato UNI DIN A4: - se è richiesta la consegna di risme in bancale composto da 240 risme, la quantità minima è di un 1 bancale A4 fino ad un massimo di 19 bancali; Convenzione Pag. 8 di 20

9 - se è richiesta la consegna di risme, la quantità minima è di 80 risme; per la carta naturale in formato UNI DIN A4: - se è richiesta la consegna di risme in bancale composto da 240 risme, la quantità minima è di 20 bancali; per la carta naturale in formato A3: - la quantità minima è di 40 risme. 6. Possono essere effettuati ordinativi di un minimo di 5 risme di carta A3 purché gli ordinativi comprendano anche risme di carta naturale o riciclata in formato A4 per un numero complessivo minimo di 80 risme tra le tre tipologie di carta. 7. Resta ferma la facoltà del Fornitore di accettare Ordinativi di Fornitura inferiori ai quantitativi minimi indicati nei precedenti commi. 8. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico. 9. La Consip S.p.A. con riferimento ad ogni singolo Lotto, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, già indicati per ogni singolo Lotto, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923. Articolo 5 Durata 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 22/05/2007. La durata della Convenzione per ogni singolo Lotto potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell ipotesi in cui per ciascun Lotto alla scadenza del termine non sia esaurito l importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di Convenzione Pag. 9 di 20

10 fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, relativamente ai Lotti per i quali sia esaurito l importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato. Articolo 6 Consegna, verifiche e accettazione 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nonché il servizio di consegna dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell Ordinativo di Fornitura. 2. Ogni risma di carta fornita dovrà riportare, stampigliata sull involucro, la denominazione commerciale del prodotto, marca del prodotto, formato della carta, carta naturale o riciclata. 3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, consegna al piano nei casi espressamente indicati nel Capitolato tecnico, la consegna al piano stradale con le modalità indicate nel medesimo Capitolato per i bancali. 4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna della carta nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l applicazione delle penali di cui oltre: a) per Ordinativi di Fornitura con consegna di risme (A3 naturale, A4 naturale o riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile; b) per Ordinativi di Fornitura con consegna in bancali sino a 19 bancali A4 naturale o riciclata entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile; c) per Ordinativi di Fornitura con consegna in 20 o più bancali A4 naturale entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui l Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile. I termini di consegna di cui alle precedenti lettere a), b) e c) potranno essere prorogati: Convenzione Pag. 10 di 20

11 - di ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi, qualora la consegna della merce sia prevista nel mese di agosto e nel mese di dicembre dell anno; - di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, nel caso di consegna verso le isole del territorio di ciascun Lotto e, per il Lotto 3, verso la città di Venezia. 5. All atto della consegna il Fornitore dovrà redigere una nota di consegna in contraddittorio con l Amministrazione Contraente, nella quale dovranno essere indicati il numero d ordine, la data di consegna della merce, il numero di risme per i rispettivi formati consegnati e la tipologia. Si precisa che la tipologia della carta è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale del prodotto, marca del prodotto, formato della carta, carta naturale o riciclata. 6. All atto della consegna, ciascuna Amministrazione Contraente effettuerà una verifica di corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato nell Ordinativo di Fornitura con particolare riferimento alla denominazione commerciale, marca del prodotto, formato della carta, carta riciclata o naturale, numero di risme. Se la verifica dà esito positivo, tale data vale come Data di accettazione della fornitura, fermo restando il diritto delle di far valere difetti/vizi della carta anche successivamente alla consegna ai sensi di quanto indicato nel successivo comma 7. Nel caso di esito negativo della verifica, fatta salva l applicazione delle penale di cui oltre, il Fornitore dovrà entro 10 (dieci) giorni provvedere a sostituire il Prodotto con quello indicato in sede di ordinativo di Fornitura e/o comunque a svolgere ogni attività necessaria affinché la seconda verifica dia esito positivo. 7. Nel caso in cui l Amministrazione Contraente riscontrasse successivamente alla data di consegna che la merce consegnata avesse caratteristiche fisiche diverse da quella della carta ordinata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta colorata vs carta bianca, carta naturale vs carta riciclata, cordatura e/o arricciamenti della superficie del foglio, etc.) provvederà ad inoltrare una comunicazione via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso di cui al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. In tal caso, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall invio della segnalazione di non conformità, il Fornitore si obbliga (i) a ritirare la carta non conforme consegnata e non utilizzata, concordando con l Amministrazione Contraente le modalità di ritiro, (ii) a consegnare carta conforme per la Convenzione Pag. 11 di 20

12 stessa quantità di quella ritirata, tutto ad onere e spese del Fornitore medesimo, e a redigere una nuova nota di consegna. 8. Le si riservano la facoltà di procedere ad una verifica a campione sui prodotti consegnati per tutta la durata della Convenzione. Le verifiche tecniche verranno effettuate secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico. 9. Gli oneri di tale eventuale ulteriore verifica saranno a carico dell Amministrazione Contraente nel caso in cui le verifiche tecniche abbiano avuto esito positivo. Viceversa, nel caso in cui l'esito delle predette verifiche tecniche risulti difforme rispetto alle caratteristiche minime riportate nelle tabelle di cui ai paragrafi e del Capitolato Tecnico, gli oneri sostenuti per le verifiche saranno a carico del Fornitore. 10. In tale ultimo caso (verifica con esito negativo), inoltre, su richiesta dell Amministrazione, il Fornitore provvederà a ritirare la carta del Lotto di spedizione risultata non conforme e non ancora utilizzata sostituendola con altra rispondente alle caratteristiche dichiarate, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla suddetta richiesta, fatta salva comunque l applicazione delle penali di cui oltre. 11. L Amministrazione dovrà segnalare alla Consip S.p.A. l esito negativo delle verifiche inviando copia dei referti sottoscritti dal Laboratorio. 12. Dopo 5 (cinque) segnalazioni di esiti negativi delle verifiche tecniche effettuate dalle Contraenti, la Consip S.p.A. avrà la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione. Articolo 7 Servizi connessi 1. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, per tutti i Lotti oggetto della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire l operatività di un apposito Call Center, con numero telefonico e di fax dedicati, attivo tutti i giorni, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordinativi di Fornitura, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e Convenzione Pag. 12 di 20

13 di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell allegato sub Appendice al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di Information Technology, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: - le Contraenti; - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: - quantitativo, importo; - Data di emissione dell'ordinativo di Fornitura; - Data di Consegna; - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente. Articolo 8 Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell Offerta Economica relativa a ciascun Lotto e nell allegato Corrispettivi e Tariffe. 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di accettazione. 3. I predetti corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti dalle Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Contraenti e, comunque, a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. Convenzione Pag. 13 di 20

14 , intestato a Karnak S.a. presso Unicredit Banca, A.B.I , C.A.B Ad integrazione di quanto previsto nell art. 9, comma 5 delle Condizioni generali, ciascuna fattura dovrà contenere oltre ai dati del Fornitore anche i dati del Rappresentante Fiscale ed il relativo numero di partita IVA. 5. A parziale deroga di quanto previsto nell art. 9, comma 4, delle Condizioni Generali, il corrispettivo potrà essere oggetto di revisione a cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di stipula della Convenzione, secondo le modalità e la procedura prevista nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico. La Consip S.p.A., entro 15 (quindici) giorni antecedenti l entrata in vigore della possibile variazione di prezzo, comunicherà al Fornitore la variazione subita dagli indici indicati nel Capitolato Tecnico e comunicherà i nuovi prezzi indicandone anche la decorrenza. 5. E ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che: a) l Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura; b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa; c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula. 6. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l eventuale compensazione dei crediti derivanti dall applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso Convenzione Pag. 14 di 20

15 anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. 7. Alle Contraenti che effettueranno l Ordinativo on line, il Fornitore applicherà sui prezzi unitari uno sconto pari all 1%. Articolo 9 Penali 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna della fornitura stabiliti nell art. 6, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dovuto per la parte della fornitura oggetto dell inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, all Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, dalla data di consegna e fino al reintegro della fornitura secondo quanto previsto nell art. 6, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dovuto per la parte della fornitura oggetto dell inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nell art 6, comma 7, per la sostituzione della fornitura non conforme (caratteristiche fisiche diverse), il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo dovuto per la parte della fornitura oggetto dell inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Convenzione Pag. 15 di 20

16 5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito nell art. 6, comma 10, di ritiro della carta consegnata risultata non conforme e di relativa sostituzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dovuto per la parte della fornitura oggetto dell inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto: (a) al termine previsto per l attivazione del servizio di Call Center di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico, (b) al termine previsto nell art 7, comma 3, per l invio a Consip dei reports specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 7. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00). 8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell Allegato A - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave. Articolo 10 Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo presta cinque cauzioni definitive pari ad un importo di Euro ,00 (quattrocentottantamila/00) per il Lotto 1, Euro ,00 (cinquecentoventimila/00) per il Lotto 2, Euro ,00 (quattrocentomila/00) per il Lotto 3, Euro ,00 (trecentosessantamila/00) per il Lotto 4, Euro ,00 (duecentomila/00) per il Convenzione Pag. 16 di 20

17 Lotto 5 mediante la stipula di fideiussioni bancaria con Istituto bancario e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza trimestrale. 2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta cinque cauzioni pari ad un importo di Euro ,00 (quindicimila/00) per il Lotto 1, Euro ,00 (sedicimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 2, Euro ,00 (dodicimilacinquecento/00) per il Lotto 3, Euro ,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 4, Euro 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) per il Lotto 5 mediante la stipula di fideiussione bancaria con Istituto bancario. Articolo 11 Risoluzione 1. Con riferimento a ciascun Lotto, oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituisce ulteriore causa di risoluzione: (a) l esito negativo di 5 (cinque) verifiche tecniche effettuate in corso di fornitura dalle Contraenti; (b) mancata accettazione da parte della Consip S.p.A. del prodotto sostitutivo di quello messo fuori produzione, ai sensi del successivo art. 14, comma 3, nonché nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico; (c) il venir meno del requisito minimo di cui alla lettera i) delle Premesse, richiesto per la stipula della Convenzione. Fermo quanto sopra, la risoluzione del rapporto contrattuale relativo ad uno o più Lotti non comporterà la risoluzione degli altri Lotti per i quali la presente Convenzione continuerà ad essere pienamente valida ed efficace. Convenzione Pag. 17 di 20

18 Articolo 12 Divieto di Subappalto 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. Articolo 13 Responsabile del Servizio 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Maggiori dettagli sono contenuti nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. Articolo 14 Evoluzione tecnologica 1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi. 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione. 3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico dalla ricezione della predetta comunicazione, termini che devono intendersi sospesi in caso di richiesta di chiarimenti. Resta in ogni fermo il diritto di Consip S.p.A. di risolvere di diritto la presente Convenzione nell ipotesi espressamente indicata nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. Articolo 15 Clausola finale Convenzione Pag. 18 di 20

19 1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso, né tanto meno, l eventuale invalidità o l inefficacia relativa all esecuzione di uno o più Lotti comporta l invalidità o l inefficacia degli altri Lotti per i quali la presente Convenzione continua ad operare. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Roma, lì 21/05/2007 CONSIP S.p.A. Dott. Danilo Oreste Broggi IL FORNITORE Sig. Marco Bianchini Il sottoscritto, Marco Bianchini nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., il Fornitore Convenzione Pag. 19 di 20

20 dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: - con riferimento alla presente Convenzione: Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Verifiche e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale); - con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell inadempimento ed applicazione di penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico); Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa). Roma, lì 21/05/2007 IL FORNITORE Il legale rappresentante Sig. Marco Bianchini Convenzione Pag. 20 di 20

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