REGOLAMENTO Dl ASSOCIAZIONE ALL AUTOMOBILE CLUB D ITALIA

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1 REGOLAMENTO Dl ASSOCIAZIONE ALL AUTOMOBILE CLUB D ITALIA (valido per le Carte ACI Azienda emesse e rinnovate a decorrere dal 1 gennaio 2005) MODULO VMC e VPC CONDIZIONI GENERALI DI ASSOCIAZIONE L'azienda si associa all'automobile Club d'italia (ACI) a seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata al Club e del pagamento della quota associativa. Attraverso l'associazione l'azienda acquisisce tutti i diritti del Club ivi incluso il diritto ad un solo voto nell'ambito assembleare del Club. Potranno essere associate a ACI Azienda due categorie di veicoli. a) Veicoli leggeri intendendosi uno dei seguenti mezzi: autovettura (incluso il carrello-appendice); autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva superiore a kg); motoveicolo o ciclomotore a due ruote; camper di massa complessiva non superiore a kg; altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a kg. b) Veicoli commerciali/industriali suddivisi in due fasce a seconda della seguente massa complessiva: da Kg. a kg; pari o superiore a kg. Per veicolo commerciale/industriale si intende un solo automezzo, motrice, trattore, rimorchio o semirimorchio contraddistinto da targa propria, con l'esclusione: di veicoli speciali non trasportabili dai normali mezzi di soccorso (ad es. veicoli con funzioni di pulizia stradale, autobus delle flotte del servizio pubblico ecc.). Non è possibile per lo stesso veicolo sottoscrivere più di una associazione nel corso dell'anno. L'azienda, all'atto dell'associazione, sceglie il livello di assistenza da garantire ai propri veicoli e/o alle persone che ne fanno uso attraverso l'opzione dei moduli di servizi. L'associazione all'aci - valida 365 giorni a partire dalle ore 24 del giorno di presentazione della domanda e pagamento della quota - dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e - per i soli moduli VMC e VPC - anche nei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Andorra, Liechtenstein, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Norvegia, Gibilterra, Svizzera e Gran Bretagna. Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità della associazione, verranno comunicate tramite le riviste sociali che l'azienda riceverà in abbonamento, Automobile Club e HP Trasporti Club, ed avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci. La presente formula associativa ACI Azienda è valida esclusivamente se intestata a persona giuridica. Al momento dell'associazione l'azienda fornisce i propri dati dichiarando anche la provincia ove ha sede l'azienda (sede che sarà considerata per l'erogazione di alcune prestazioni) nonché i dati relativi ai veicoli ed ai beneficiari dei servizi alla persona cui si dovrà fare riferimento per l'erogazione delle prestazioni. Per beneficiario si intende unicamente la persona fisica indicata dall'azienda all'atto dell'associazione. L'azienda è tenuta a comunicare all'automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica: infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati dell'azienda (e del beneficiario) e di individuazione del veicolo; in caso contrario non potrà usufruire dei servizi e delle prestazioni indicate nel presente Regolamento. Le modifiche comunicate dall azienda verranno annotate elettronicamente a cura dell Automobile Club di appartenenza o di Infosoci e avranno effetto dalle ore 24 del giorno di annotazione. In caso di furto, smarrimento, deterioramento delle carte, l'automobile Club di appartenenza rilascia - dietro richiesta - duplicati o documenti temporaneamente sostitutivi delle carte; le spese di duplicazione restano a carico dell'azienda associata. Tutti gli interventi di assistenza di cui agli articoli successivi devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati. Qualora l'azienda associata non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni di seguito elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Le prestazioni di assistenza saranno erogate al veicolo in caso di incidente, furto e guasto dello stesso. Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso ed imprevisto del veicolo, incluso l'incendio, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'azienda associata, o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il conducente (purché autorizzato) e per la circolazione stradale. Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale, incluso l'incendio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, su strada o presso la sede dell'azienda associata, o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per il conducente (purché autorizzato). Per brevità tali definizioni non saranno ripetute negli articoli seguenti, ma saranno valide per l'intero Regolamento. In Italia le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde , mentre all'estero le prestazioni di assistenza al veicolo potranno essere ottenute chiamando il Numero (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico dell'azienda associata). SERVIZIO INFORMAZIONI PER I SOCI Per informazioni (meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi), è disponibile - in forma esclusiva per i Soci - il Numero Verde , attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Inoltre, contattando lo stesso Numero Verde dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore esclusi i festivi infrasettimanali, si potranno richiedere: informazioni e consigli automobilistici su cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito ecc.; informazioni riguardanti la mobilità motorizzata (multe, tasse auto); informazioni e consigli su come si ottengono e quanto costano i documenti (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà); informazioni turistiche (documentazioni, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, situazione sanitaria e climatica del paese di destinazione, alberghi, ristoranti). ARTICOLO 1 Servizi in Italia La Centrale Operativa di assistenza - attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - risponde al Numero Verde per tutti i servizi previsti. Tutti gli interventi di assistenza dovranno essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati, per mantenere il diritto alle prestazioni di assistenza. ARTICOLO 1.1 Soccorso stradale La Centrale Operativa (Numero Verde ) fornisce gli interventi di soccorso stradale quando il veicolo dell'azienda associata, indicato all'atto dell'associazione, rimane immobilizzato per guasto, incidente, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici (*). L'intervento di primo soccorso può consistere in una o più delle seguenti prestazioni: Riparazione sul posto (art. 1.2). Traino di soccorso (art. 1.3). Recupero (art. 1.4). L'azienda associata può ottenere un intervento di primo soccorso per un massimo di due volte nel corso dell'anno associativo, purché sia possibile e consentito dalla legge. Inoltre, nel corso dell'anno associativo, l'azienda associata può richiedere l'intervento di ACI - gratuito, ad esclusione degli eventuali chilometri eccedenti - per: due traini di soccorso al veicolo associato; oppure un recupero (con o senza traino) al veicolo associato; oppure un traino di soccorso per intervento su autotreni o autoarticolati (motrice + rimorchio). Qualora l'azienda associata esaurisca, nel corso dell'anno, tutti gli interventi previsti (come sopra elencati), potrà comunque richiedere l'intervento di ACI alle speciali tariffe riservate ai Soci solo per il veicolo indicato all'atto dell'associazione (v. art. 5). (*) Per atto vandalico si intende: qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada presso la sede dell'azienda associata o parcheggi non riconducibili ad auto officine, ovvero ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per il conducente (purché autorizzato) e per la circolazione stradale. ARTICOLO 1.2 Riparazione sul posto La Centrale Operativa (Numero Verde ), contattata dall'azienda associata oppure dal conducente (purché autorizzato), invia gratuitamente per un massimo di due volte nel corso dell'anno associativo, un mezzo di soccorso per effettuare riparazioni su strada (ove l'intervento risulti possibile e compatibile con le norme del codice della strada) e in particolare: - interventi di Depannage (mancanza di carburante, sostituzione filtri gasolio, etc.) eseguibili entro 30'; - riparazioni complesse (cambio gomma, etc.) che prevedono l'impiego di attrezzature e personale specializzato. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei pezzi, la prestazione verrà fornita compatibilmente con gli orari di apertura dei ricambisti e la disponibilità dei materiali necessari. Nella prestazione sono comprese le spese di manodopera fino ad un massimo di 90 minuti, come specificato nell'art.5. Restano a carico dell'azienda associata gli eventuali materiali impiegati. ARTICOLO 1.3 Traino di soccorso La Centrale Operativa (Numero Verde ), contattata dall'azienda associata oppure dal conducente (purché autorizzato), invia sul luogo di fermo un mezzo di soccorso che provvede al traino o al trasporto del veicolo. Nella prestazione sono comprese le eventuali spese necessarie per porre il veicolo in condizione di essere trainato (incluso lo sblocco dei freni e il distacco della trasmissione) pari a 90 minuti di manodopera.

2 In viabilità ordinaria, nella prestazione è compresa una percorrenza massima del mezzo di soccorso di 30 Km calcolata dal luogo di fermo del veicolo alla destinazione concordata (se diversa dalla sede di uscita dal mezzo di soccorso); i km eccedenti restano a carico dell'azienda associata e vengono conteggiati alle tariffe previste per la prosecuzione traino (v. art. 5). Per gli interventi in autostrada, tale percorrenza massima si intende fino all'officina delegata ACI Soccorso Stradale competente, più vicina al primo casello di uscita, e comunque fino alla sede del centro intervenuto. L'intervento di traino di soccorso resta a carico di ACI, entro il limite indicato all'art.1, mentre restano a carico dell'azienda associata l'eventuale eccedenza rispetto alla percorrenza massima del mezzo di soccorso e le ulteriori spese di manodopera (v. art. 5). ARTICOLO 1.4 Recupero La Centrale Operativa (Numero Verde ), contattata dall'azienda associata oppure dal conducente (purché autorizzato) a seguito di incidente, provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a riportare il veicolo sulla sede stradale, e comunque in assetto di marcia, in modo da poterne effettuare il traino o gli interventi di riparazione sul posto. L'intervento resta a carico di ACI, entro il limite indicato all'art.1, mentre restano a carico dell'azienda associata le eventuali operazioni di recupero delle merci trasportate, le spese di manodopera e quelle relative all'intervento di una seconda gru, come da tariffe indicate all'art.5. ARTICOLO 1.5 Modalità per ottenere il soccorso stradale Per ottenere il soccorso stradale è indispensabile contattare esclusivamente la Centrale Operativa (Numero Verde ); solo così si potrà avere la garanzia dell'intervento di ACI alle condizioni previste dal presente Regolamento. L'azienda associata, all'atto dell'esecuzione dell'intervento di soccorso, dovrà esibire la carta in corso di validità o un documento temporaneamente sostitutivo della stessa. In casi eccezionali (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da ACI effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del conducente, purché autorizzato, o chiamata da parte delle Forze dell'ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborserà all'azienda associata, alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, il costo della prestazione alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento. Restano sempre a carico dell'azienda associata le eventuali spese relative alla sosta, al traino programmato (v. art. 5) e alla riparazione del veicolo (ricambi, mano d'opera, preventivi scritti, pedaggi, spese di rimessaggio, postali e telefoniche). Ogni controversia relativa alla qualità o al costo delle prestazioni deve essere sottoposta ad ACI Global S.p.A - Customer Care (Via Stanislao Cannizzaro 83/A Roma) entro 30 giorni dalla data di esecuzione della prestazione. ARTICOLO 2 Gestione della garanzia di pagamento In caso di immobilizzo del veicolo avvenuto fuori dalla provincia indicata all'atto dell'associazione, l'azienda associata per usufruire dei servizi dei moduli VMB-VPB di cui agli artt ,1.3, e 1.4, dovrà chiamare la Centrale Operativa al Numero Verde , che potrà gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni (comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna prestazione) e anticipare il pagamento delle spese di riparazione del veicolo associato, presso le officine riparatrici a condizione che l'azienda e o il conducente disponga di uno dei seguenti requisiti: sia titolare di una carta di credito; possa fornire un referente in Italia che sia in grado di rilasciare adeguate garanzie; disponga di una fideiussione bancaria; possa fare un bonifico bancario o un vaglia telegrafico. ARTICOLO 2.1 Intervento e riparazione sul posto Su richiesta dell'azienda associata la Centrale Operativa, contattata al Numero Verde , invia un'officina mobile delle reti di assistenza delle case costruttrici, purché convenzionate, per effettuare riparazioni sul posto alle seguenti condizioni: la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme del codice della strada, sulla viabilità ordinaria e in autostrada; resta a carico della Centrale Operativa la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo, entro una percorrenza massima di 30 km dal luogo di fermo del veicolo immobilizzato alla sede dell'officina Mobile. Restano a carico dell'azienda associata il costo dell'eventuale eccedenza della percorrenza massima dell'officina mobile e tutte le spese di mano d'opera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione (alle condizioni di cui all'art.2 Gestione della garanzia di pagamento ). L'intervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per ciascun anno associativo. ARTICOLO 2.2 Auto sostitutiva In caso di immobilizzo del veicolo indicato all'atto dell'associazione, (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata dall'azienda) a seguito di incidente o guasto meccanico oppure in caso di furto dello stesso, ACI mette a disposizione dell'azienda associata, sostenendone il costo, un veicolo adibito ad uso privato senza autista di c.c. per il periodo della riparazione (o fino al ritrovamento in caso di furto del veicolo purché marciante) senza limitazioni di percorrenza chilometrica, alle condizioni di seguito specificate: fino a cinque giorni, nel caso di veicolo immobilizzato che necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 10 ore di mano d'opera. La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Soccorso Stradale La prestazione Auto sostitutiva è ottenibile fino ad un massimo di 3 volte nel corso dell'anno associativo, mentre in caso di furto del veicolo è ottenibile una sola volta. Il verificarsi di quest'ultimo caso non esclude che l'azienda associata possa richiedere ed ottenere ulteriori due volte - nel corso dell'anno associativo - la prestazione Auto sostitutiva per eventi diversi dal furto. La prestazione è altresì prevista (per una durata massima di cinque giorni) nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione. Per richiedere la prestazione si dovrà contattare il Numero Verde La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata ACI Soccorso Stradale oppure altra qualificata). Il furto del veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia. La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l officina non appartiene alla ACI Soccorso Stradale , con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire); resterà a carico dell'azienda associata l'eventuale costo per ottenere il preventivo o foglio di lavoro. ACI terrà a proprio carico le spese di custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo in Centrale operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione. L'Auto sostitutiva verrà messa a disposizione del conducente verrà messa a disposizione del conducente autorizzato inclusiva di coperture assicurative RCA, Furto e Incendio; resteranno a carico dell Azienda le eventuali franchigie previste a fronte delle coperture predette regolate nel contratto di noleggio. Saranno sempre a carico dell Azienda eventuali ulteriori coperture richieste nonché le spese di carburante, pedaggi, treghetti. Qualora l'azienda associata intendesse conservare l'auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo carico il costo relativo all'eccedenza oltre il limite massimo previsto. L'Auto sostitutiva verrà messa a disposizione dell'azienda associata (purché il conducente autorizzato abbai compiuto i 21 anni di età): 1. presso il Centro di noleggio più vicino al luogo dell'evento indicato dalla Centrale Operativa; l'azienda associata potrà concordare con la Centrale stessa la località di riconsegna dell'auto, purché nell ambito della stessa nazione; 2. secondo gli orari di apertura del Centro di noleggio indicato; 3. secondo le disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dal Centro di noleggio (verrà richiesto all'azienda associata dal Centro di noleggio un deposito cauzionale, il possesso di una Carta di credito, o altro documento). Nell'ambito dello stesso evento purché accaduto fuori provincia, il conducente (purché autorizzato) potrà abbinare la presente prestazione al Servizio taxi (v. art. 2.5) e nel caso di orario di chiusura dei Centri di noleggio anche alla Sistemazione in albergo (v. art. 2.4). ARTICOLO 2.3 Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato Qualora, a seguito di guasto o incidente, il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata dall'azienda) e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 10 ore di mano d'opera oppure in caso di furto dello stesso, ACI metterà a disposizione del conducente (purché autorizzato), sostenendone il costo, fino ad un massimale complessivo di 516,00, l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per recarsi dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata, come sede sociale, dell'azienda, o fino alla destinazione prevista del viaggio, purché in Italia. La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Soccorso Stradale La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata ACI Soccorso Stradale oppure altra qualificata). Il furto del veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia. La presente prestazione è ottenibile solo a seguito di presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l officina non appartiene alla Rete ACI Soccorso Stradale , con l'indicazione delle ore di mano d'opera necessarie più il dettaglio dei lavori da eseguire); resterà a carico dell'azienda associata l'eventuale costo per ottenere il preventivo o foglio di lavoro. ACI terrà a proprio carico le spese di custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo in Centrale operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione. ACI, sostenendone il costo, metterà inoltre a disposizione del conducente (purché autorizzato) che abbia usufruito del rientro o del proseguimento del viaggio, lasciando il veicolo in riparazione presso il luogo del guasto o incidente, l'equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto, o se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo del veicolo. Per richiedere la prestazione, si dovrà contattare il Numero Verde Per ottenere il rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa l azienda associata dovrà provvedere ad inviare la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A. via Stanislao Cannizzaro, 83/A Roma. Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione Rientro a casa o proseguimento del viaggio il conducente (purché autorizzato) potrà usufruire unicamente del "Servizio taxi" (v. art. 2.5). La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo.

3 ARTICOLO 2.4 Sistemazione in albergo Qualora, a seguito di guasto o incidente, il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) e necessiti di interventi di riparazione che richiedano almeno 10 ore di mano d'opera oppure in caso di furto dello stesso, ACI provvederà alla sistemazione del conducente (purché autorizzato) in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento, sostenendone il costo (per le sole spese di pernottamento e prima colazione) fino a un massimale complessivo di 80,00. La prestazione sarà fornita solo nel caso in cui sia intervenuto un carro attrezzi ACI Soccorso Stradale La certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo, a seguito di guasto o incidente, dovrà essere effettuata dall'officina presso la quale è ricoverato il veicolo immobilizzato (un'officina della casa costruttrice oppure delegata ACI Soccorso Stradale oppure altra qualificata). Il furto del veicolo dovrà essere attestato da denuncia inoltrata agli organi di Polizia. La presente prestazione è ottenibile solo a seguito della presentazione di idonea documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la sua erogazione (ordine/foglio di lavoro su carta intestata se l officina non appartiene alla Rete ACI Soccorso Stradale , con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie, più il dettaglio dei lavori da eseguire); resterà a carico dell'azienda associata l'eventuale costo per ottenere l ordine/foglio di lavoro. ACI terrà a proprio carico le spese di custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo in Centrale operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione. Per richiedere la prestazione si dovrà contattare il Numero Verde Per ottenere il rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa l azienda associata dovrà provvedere ad inviare la ricevuta in originale ad ACI Global S.p.A. via Stanislao Cannizzaro, 83/A Roma. Nell'ambito dello stesso evento per la prestazione Sistemazione in albergo il conducente (purché autorizzato) potrà usufruire del "Servizio taxi" (v. art. 2.5) e Auto sostitutiva (v. art. 2.2) limitatamente ai casi previsti. La prestazione è ottenibile una sola volta nel corso dell'anno associativo. ARTICOLO 2.5 Servizio taxi Qualora, a seguito di guasto o incidente, il veicolo indicato all'atto dell'associazione risulti immobilizzato (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) e necessiti di interventi di riparazione oppure in caso di furto dello stesso, e in connessione con l'avvenuta erogazione di una fra le seguenti prestazioni: Auto sostitutiva (v. art. 2.2), "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (v. art. 2.3), "Sistemazione in albergo" (v. art. 2.4), ACI terrà a proprio carico il trasporto del conducente (purché autorizzato) mediante taxi, fino ad un importo complessivo di 30,00 per uno dei seguenti tragitti (ad esclusione della viabilità autostradale): dall'officina delegata della rete convenzionata con la Centrale Operativa o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del Veicolo scelta dal conducente (purché autorizzato) fino all'albergo, oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) oppure al centro di noleggio; dal luogo di fermo del Veicolo all'officina delegata della rete convenzionata con la Centrale Operativa oppure alla concessionaria auto oppure all'officina di destinazione del veicolo scelta dal conducente (purché autorizzato), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso della rete convenzionata con la Centrale Operativa e lo stesso non sia stato in condizione, per ragioni tecniche, di trasportare i passeggeri. La presente prestazione viene fornita una sola volta nel corso dell'anno associativo. Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati. L'eventuale rimborso delle prestazioni previste agli artt. 2.3, 2.4, purché previamente autorizzate dalla Centrale Operativa - dovrà essere richiesto dall'azienda associata mediante l'invio della documentazione di spesa in originale ad ACI Global S.p.A. via Stanislao Cannizzaro, 83/A Roma. Le prestazioni sono escluse quando l'immobilizzazione del veicolo associato si sia verificata nel corso di competizioni motoristiche ovvero in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani e inondazioni. Le prestazioni: Intervento della casa costruttrice e riparazione sul posto, Gestione della garanzia di pagamento, Auto sostitutiva, Rientro o proseguimento del viaggio, Sistemazione in albergo, Servizio taxi, sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'automobile Club d'italia con l'ala Servire Assicurazioni S.p.A. ( Milano, Via Comune Antico, 43), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del (G.U. del n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e n. 2204/03. ARTICOLO 3 Le prestazioni di Medico Pronto in viaggio Medico Pronto in viaggio assicura al beneficiario (purché iscritto all'atto dell'associazione e per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata dall'azienda) le seguenti prestazioni medico-sanitarie, erogate da Ala Assicurazioni, società di assistenza dell'aci: informazioni sanitarie (art. 3.1); consigli medici (art. 3.2); invio medico (art. 3.3); ambulanza a disposizione (art. 3.4); trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 3.5); invio di medicinali urgenti (art. 3.6); rientro sanitario (art. 3.7); rientro del convalescente (art. 3.8); assistenza di un familiare (art. 3.9); autista a disposizione (art. 3.10); spese mediche ospedaliere (art. 3.11). Le prestazioni di assistenza medico - sanitaria potranno essere ottenute, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, chiamando la Centrale Operativa al Numero Verde Al momento della chiamata si dovrà comunicare: 1. la Ragione Sociale dell'azienda associata nonché il nome e cognome del beneficiario; 2. tipologia, numero e scadenza della associazione ACI; 3. indirizzo e recapito telefonico. ARTICOLO 3.1 Informazioni sanitarie Qualora il beneficiario abbia bisogno di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) ed ottenere le informazioni richieste. ARTICOLO 3.2 Consigli medici Qualora il beneficiario abbia bisogno di parlare con un medico, potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e consultare la guardia medica: 1. in relazione alle varie prestazioni previste dal servizio, che saranno organizzate su indicazione del medico stesso, secondo le condizioni descritte negli articoli seguenti; 2. per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati con specifico riferimento a: vista, nelle diverse condizioni di visibilità e di luce; udito e rumorosità; riflessi e fattori incidenti sui tempi di risposta; corretta posizione ed ergonomia del posto di guida; alimentazione in viaggio; sonnolenza e riduzione dell'attenzione; patologie tipiche del guidatore; traumi da incidente stradale (prevenzione e riabilitazione). Su tali argomenti la guardia medica potrà avvalersi del parere di medici specialisti; 3. in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche; in tale evenienza la guardia medica della Centrale Operativa attiverà un contatto diretto con un centro specializzato antiveleni. Inoltre, se necessario, verranno organizzate le prestazioni di seguito indicate: Invio medico e Ambulanza a disposizione. ARTICOLO 3.3 Invio medico Qualora il beneficiario, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuto in viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) abbia necessità di assistenza medica, potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e parlare con il medico di guardia che, in base alle informazioni fornite, deciderà l'invio di un medico generico presso il luogo indicato dal beneficiario. La Centrale Operativa potrà organizzare e tenere a proprio carico, in alternativa e in accordo con il beneficiario, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza (si veda anche la prestazione di cui all'art. 3.4) La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo. ARTICOLO 3.4 Ambulanza a disposizione Qualora, a seguito di malattia improvvisa o infortunio avvenuto in viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) il beneficiario debba: essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per ricovero; essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per ricovero; la Centrale Operativa (Numero Verde ) invierà direttamente l'autoambulanza tenendo a proprio carico il relativo costo. In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non potrà superare i 150 km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero dovrà essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il beneficiario. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo. ARTICOLO 3.5 Trasferimento in centro ospedaliero specializzato Qualora il beneficiario, a seguito di un infortunio da incidente stradale (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano, fuori dalla regione dichiarata come sede sociale dell'azienda, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, dovrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. Sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante del beneficiario, i quali ritengano che altre strutture sanitarie presenti al di fuori della sua regione siano maggiormente idonee alla cura dell'infortunio, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del beneficiario dal luogo in cui si trova fino al centro ospedaliero italiano prescelto. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare e tenere a proprio carico le seguenti prestazioni: 1. l'individuazione del centro ospedaliero specializzato; 2. l'organizzazione dei contatti medici; 3. la prenotazione del ricovero presso il centro ospedaliero; 4. l'organizzazione del trasferimento con l'eventuale accompagnamento di personale medico e paramedico (nel caso in cui la presenza di tale personale specializzato non sia ritenuta

4 necessaria, ACI sosterrà le spese di viaggio di un familiare accompagnatore). Per il trasferimento verrà utilizzato il mezzo più idoneo tra: aereo sanitario; aereo di linea (barellato); autoambulanza; treno; 5. il mantenimento dei contatti tra i medici e la famiglia del beneficiario nel corso dell'intervento e del ricovero. ARTICOLO 3.6 Invio medicinali urgenti Qualora - nelle ore notturne, nelle ore pomeridiane dei prefestivi o nei giorni festivi - il beneficiario (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) necessiti di: medicinali di tipo salvavita, cioè insostituibili per cure continuative di patologie specifiche e regolarmente registrati e commercializzati in Italia; presidi sanitari (bombola di ossigeno, aerosol); potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e comunicare il nome del medicinale, il motivo della somministrazione e il possesso di prescrizione medica. Qualora il medicinale sia soggetto all'obbligo della ricetta, la mancanza della prescrizione medica impedirà l'erogazione della prestazione. La Centrale Operativa provvederà a recapitare presso il luogo indicato dal beneficiario stesso, il medicinale o l'attrezzatura richiesta. Il beneficiario dovrà rimborsare direttamente all'incaricato della Centrale Operativa il prezzo del medicinale o dell'attrezzatura recapitati. Resterà a carico di ACI il costo del servizio di reperimento e di recapito, incluso il ritiro preliminare della prescrizione medica necessaria. I tempi di consegna, che saranno comunicati al beneficiario dalla Centrale Operativa, potranno variare in funzione della distanza della farmacia di turno rispetto al recapito fornito. ARTICOLO 3.7 Rientro sanitario Qualora il beneficiario in viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) sia colpito da infortunio o malattia improvvisa e necessiti di trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia (inclusi i casi di parto), potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e comunicare il proprio recapito, nonché il nome e il recapito telefonico del suo medico curante. La Centrale Operativa, sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico ed il medico curante del beneficiario, organizzerà e terrà a proprio carico il trasferimento del medesimo dal luogo in cui egli si trova fino al luogo di residenza o domicilio o ad un ospedale della sua regione, utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo per le condizioni di salute del beneficiario. Tale mezzo, la cui scelta è eseguita esclusivamente sulla base di considerazioni di carattere medico, potrà essere: aereo sanitario; aereo di linea (eventualmente barellato); eliambulanza; autoambulanza; treno. ACI sosterrà il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI terrà a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento. ARTICOLO 3.8 Rientro del convalescente Qualora il beneficiario - convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) - non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempreché non abbia già fruito della prestazione Rientro sanitario, potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e comunicare l'ospedale e il reparto ove è ricoverato, nonché il nome e il recapito telefonico del medico curante. La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il rientro del convalescente, fino alla sua residenza o al suo domicilio, con treno (prima classe o vagone letto) o traghetto o aereo. ARTICOLO 3.9 Assistenza di un familiare Qualora il beneficiario venga ricoverato in ospedale a seguito di malattia improvvisa, infortunio o parto occorsi durante un viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) e i medici ritengano che non sia trasferibile alla località di residenza (o domicilio) entro 5 giorni dalla data di ricovero (vedi anche le prestazioni Rientro sanitario art. 3.7 e Rientro del convalescente art.3.8), potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e comunicare nome e recapito telefonico del familiare convivente dal quale desideri essere raggiunto. La Centrale Operativa organizzerà e terrà a proprio carico il viaggio di andata e ritorno (treno prima classe o traghetto o aereo) del familiare. Sono in ogni caso escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare. ARTICOLO 3.10 Autista a disposizione Qualora il beneficiario, in viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata all'atto dell'associazione) con il veicolo associato, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e non vi sia sul veicolo un secondo autista che sia in grado di sostituirlo alla guida dello stesso, potrà telefonare alla Centrale Operativa (Numero Verde ) e specificare anche l'ubicazione del veicolo. La Centrale Operativa - a seguito di contatto tra la propria guardia medica ed il medico curante sul posto - metterà a disposizione, a proprie spese, un biglietto aereo o ferroviario affinché un altro autista possa raggiungere il veicolo per proseguire il viaggio o far rientrare il veicolo stesso al luogo dichiarato dall'azienda associata. Il costo di tale servizio sarà a carico di ACI, mentre le spese di carburante, pedaggi ed eventuali traghetti saranno a carico dell'azienda. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di cinque volte nel corso dell'anno associativo. ARTICOLO 3.11 Spese mediche ed ospedaliere in caso di infortunio o malattia In caso di infortunio o di malattia improvvisa, le spese sostenute in viaggio (per eventi verificatisi fuori dalla provincia dichiarata dall'azienda) per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, saranno rimborsate fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di 155,00. Resta comunque a carico dell'azienda associata una franchigia di 15,00. Per "Malattia improvvisa" si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il beneficiario non fosse a conoscenza all'atto della sottoscrizione della carta. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del beneficiario. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; cure per disturbi psichici in genere; prestazioni aventi finalità estetiche e cure dimagranti; cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione l'azienda associata dovrà inviare la documentazione di spesa in originale ad Ala Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Comune Antico Milano. Le prestazioni di cui all'art. 3 sono coperte da polizza di assicurazione stipulate dall'automobile Club d'italia con l'ala Assicurazioni S.p.A. ( Milano, Via Comune Antico 43), impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del (G.U. del n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e n. 2204/03. Esclusioni ed effetti giuridici Il beneficiario della prestazione libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di Medico Pronto in viaggio. Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da: partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre, non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di: atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal Socio; situazioni patologiche note al beneficiario alla data di inizio della copertura; malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi; aborto volontario; intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids). Sono, inoltre, escluse dalla copertura: l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della associazione; le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resisi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della associazione; le cure dimagranti; le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6 mese o dal puerperio; le cure dentarie o paraodontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della associazione e, in ogni caso, le protesi dentarie; l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento; l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna. Qualora il beneficiario non usufruisca per propria scelta o negligenza delle prestazioni sopra elencate, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell'azienda associata e/o del beneficiario nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di Medico Pronto cadrà in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione. Gli interventi di assistenza dovranno essere disposti direttamente dalla Centrale Operativa ovvero essere da questa espressamente autorizzati. ARTICOLO 4 Servizi in Europa (Ottenibili solo per eventi verificatisi fuori dai confini italiani) Le aziende titolari dei moduli versione Europa - qualora si trovino in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Andorra, Liechtenstein, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,

5 Ungheria, Norvegia, Gibilterra, Svizzera e Gran Bretagna - oltre alle prestazioni già indicate per i possessori di moduli VMB-VPB di cui all'art. 3 (ad eccezione della prestazione di cui all'art. 3.3 Invio medico ), hanno diritto alle seguenti prestazioni, chiamando la Centrale Operativa al numero: (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico dell'azienda). ARTICOLO 4.1 Gestione della garanzia di pagamento Nei casi previsti dagli artt. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 la Centrale Operativa (al Numero ) potrà gestire le operazioni necessarie alla fornitura delle prestazioni (comprensive di eventuali eccedenze oltre i massimali indicati in ciascuna delle quattro prestazioni) ed anticipare il pagamento delle spese di riparazione del veicolo associato, presso le officine riparatrici a condizione che l'azienda associata o il conducente (purché autorizzato) disponga di uno dei seguenti requisiti: sia titolare di una carta di credito; possa fornire un referente in Italia, che sia in grado di rilasciare adeguate garanzie; disponga di una fideiussione bancaria; possa fare un bonifico bancario o un vaglia telegrafico. ARTICOLO 4.2 Intervento e riparazioni sul posto Su richiesta dell'azienda associata, oppure del conducente (purché autorizzato) in caso di guasto o incidente e in alternativa a quanto previsto al successivo art. 4.3 Traino o Trasporto", la Centrale Operativa (Numero ) invia un'officina mobile per effettuare riparazioni sul posto alle seguenti condizioni: la prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione; resta a carico di ACI la tariffa chilometrica relativa al percorso del mezzo di soccorso, entro una percorrenza massima di 30 Km dal luogo di fermo del veicolo immobilizzato, alla sede di uscita dell'officina mobile, nonché il diritto di chiamata; il conducente dovrà esibire la carta in corso di validità. Restano a carico dell'azienda associata il costo dell'eventuale eccedenza della percorrenza massima dell'officina mobile e tutte le spese di mano d'opera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione (alle condizioni di cui all'art. 4.1 Gestione della garanzia di pagamento ). ACI garantisce l erogazione della prestazione, entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima per evento di: 300,00 per veicoli di massa complessiva fino a kg; 600,00 per veicoli di massa complessiva pari o superiore a kg. L'intervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per ciascun anno associativo. ARTICOLO 4.3 Traino o trasporto In caso di guasto o incidente all'estero e in alternativa a quanto previsto all'art. 4.2 Intervento e riparazione sul posto, la Centrale Operativa (Numero ) contattata dall'azienda associata, oppure dal conducente (purché autorizzato), invia sul luogo di fermo un mezzo di soccorso che provvede al traino o trasporto del veicolo fino alla più vicina officina attrezzata. La prestazione comprende una percorrenza massima del mezzo di soccorso di 30 Km, calcolata dal luogo di fermo del veicolo immobilizzato alla destinazione concordata. L'intervento resta a carico di ACI, incluse le eventuali operazioni di sblocco freni e distacco trasmissione necessarie a consentire il traino o il trasporto del veicolo. Restano a carico dell'azienda associata il costo dell'eventuale eccedenza della percorrenza massima del mezzo di soccorso e le spese di manodopera e di materiali diverse da quelle indicate (alle condizioni di cui all'art. 4.1 Gestione della garanzia di pagamento ). ACI garantisce l erogazione della prestazione, entro i limiti sopra indicati, fino ad una concorrenza massima per evento di: 300,00 per veicoli di massa complessiva fino a kg; 600,00 per veicoli di massa complessiva pari o superiore a kg. L'intervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per ciascun anno associativo. ARTICOLO 4.4 Recupero La Centrale Operativa (Numero ) contattata dall'azienda associata, oppure dal conducente (purché autorizzato), provvede, mediante adeguato mezzo di soccorso, a rimettere il veicolo sulla sede stradale in modo da poter effettuare il traino, il trasporto o interventi di riparazione sul posto. ACI terrà a proprio carico il costo dell'intervento per anno di validità dell'associazione fino ad un massimo di: 200,00 per veicoli di peso complessivo da kg. a Kg. ; 600,00 per veicoli di peso complessivo pari o superiore a kg. Restano a carico dell'azienda associata le spese di manodopera e le eventuali operazioni di recupero delle merci trasportate e le spese relative all'eventuale intervento di una seconda gru. La presente prestazione ed anche le spese per il recupero delle merci trasportate rientrano nelle condizioni di cui all'art. 4.1 Gestione della garanzia di pagamento. Lintervento viene fornito fino ad un massimo di 2 volte per ciascun anno associativo. ARTICOLO 4.5 Invio pezzi di ricambio In caso di immobilizzo del veicolo per guasto e qualora i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa (Numero ) su richiesta dell'azienda associata, provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci, purché l'azienda fornisca adeguate garanzie di restituzione delle somme anticipate dalla Centrale Operativa (vedi art. 4.1 Gestione della garanzia di pagamento ). Le spese di reperimento e di spedizione dei pezzi di ricambio sono a carico della Centrale Operativa fino ad un massimo di 200,00 per evento; restano a carico dell'azienda associata, il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali (alle condizioni di cui all'art. 4.1 Gestione della garanzia di pagamento ). ARTICOLO 4.6 Spese mediche ed ospedaliere In caso di infortunio o malattia improvvisa, le spese sostenute, per cure e interventi presso gli istituti di cura o luoghi attrezzati per il pronto soccorso, saranno rimborsate fino alla concorrenza massima, per ogni anno associativo, di: 155,00 con franchigia fissa di 15,00 per eventi avvenuti in Italia; 1.000,00 con franchigia fissa di 40,00 per eventi avvenuti all'estero. La garanzia si intende prestata fino ad esaurimento del massimale assicurato, qualunque sia il numero degli eventi verificatisi durante il periodo di validità della carta. Per Malattia improvvisa si intende una malattia di acuta insorgenza di cui il beneficiario non fosse a conoscenza all'atto della sottoscrizione della carta. Non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una precedente patologia del beneficiario. Sono escluse dalla copertura le spese sostenute per cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici e malformazioni congenite; per cure dentarie non conseguenti ad infortunio; acquisto di apparecchi ortopedici, protesi in genere; occhiali e lenti a contatto. Per ottenere la prestazione l'azienda associata dovrà inviare la documentazione di spesa in originale ad Ala Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via Comune Antico n Milano. ARTICOLO 4.7 Invio medicinali urgenti Qualora, nel corso di un viaggio all'estero, una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia che il medico curante ha prescritto al beneficiario sia introvabile sul posto ed i medici della Centrale Operativa (Numero ) concordino che le specialità reperibili nel Paese estero non siano equivalenti, la Centrale Operativa provvederà, a proprie spese, ad inviare quanto necessario, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle normative locali che regolano il trasporto di medicinali. Restano a carico dell'azienda associata i costi relativi ai medicinali recapitati. Le prestazioni di cui all'articolo 4 sono coperte da polizza di assicurazione stipulata dall'automobile Club d'italia con l'ala Assicurazioni S.p.A. (20125 Milano, Via Comune Antico 43) impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 21/07/93 (G.U. del 02/08/93 n. 179) e Provv. Isvap n. 933/98, n. 2054/02 e n. 2204/03. Esclusioni ed effetti giuridici Il beneficiario libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato prima o dopo l'evento stesso, relativamente agli eventi oggetto delle prestazioni di Medico Pronto. Le prestazioni non sono operanti in dipendenza di eventi derivanti da: partecipazione a gare motoristiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci e sport aerei in genere, uso di guidoslitte. Inoltre non sono dovute se gli eventi dipendono da: guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì operanti se gli eventi si sono verificati in occasione di: atti dolosi e delittuosi compiuti o anche solo tentati dal beneficiario; situazioni patologiche note al beneficiario alla data di inizio della copertura; malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi; aborto volontario; intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti; sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids). Sono, inoltre, escluse dalla copertura: l'eliminazione o la correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla sottoscrizione della associazione; le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resisi necessari da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della associazione; le cure dimagranti; le malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6 mese o dal puerperio; le cure dentarie o paraodontoiariche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del periodo di validità della associazione e, in ogni caso, le protesi dentarie; l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l'intervento; l'acquisto di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; la ricerca ed il soccorso in mare ed in montagna. 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