REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

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1 COMUNE DI VIGODARZERE Provincia di Padova Settore Tecnico - Servizio 4 Sportello Unico Attività Produttive - Commercio tel. 049/ fax. 049/ REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Art. 141 bis del R.D , n. 635 D.P.R , n. 311 Approvato con delibera C.C. n. 26 del Pubblicato all Albo pretorio dal 16 al 31 maggio 2005 Esecutivo il 1 giugno 2005 Modificato con delibera C.C. n. 25 del

2 Art. 1 Oggetto Il regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D , n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n Art. 2 Definizioni Al fine del presente regolamento, deve intendersi: a) per luogo pubblico, quello in cui chiunque può accedere senza limitazione alcuna (es. vie, piazze, etc.); b) per luogo aperto al pubblico, quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es. orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l accesso, etc.); c) per spettacoli, quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro); d) per trattenimenti, quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. ballo); e) per manifestazioni temporanee, le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a tali attività; f) per allestimenti temporanei, le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti; g) per locali, l insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi; h) per attività dello spettacolo viaggiante, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario; i) per attrazioni dello spettacolo viaggiante, quelle inserite nell elenco di cui alla Legge , n. 337 e successive modificazioni ed integrazioni; j) per parchi di divertimento, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti ed attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante; k) per parchi di divertimento permanenti, quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a 120 giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l ottanta per cento (80%) delle attrazioni resta per l intero anno solare sull area nella quale è stato esercitato il parco; 2

3 Art. 3 Compiti della Commissione La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del , ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. In particolare la commissione provvede a: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità); b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge , n. 337 ( Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante ); e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Art. 4 Locali ed impianti soggetti alla verifica della Commissione Comunale Rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche dei locali e delle strutture di seguito elencate: a) teatri; b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti; c) cinematografi; d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; e) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti; f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club; g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti; h) parchi di divertimento; i) circhi; 3

4 j) manifestazioni fieristiche di cui alla L.R , n. 11, qualora vengano installate apposite strutture per il pubblico; k) luoghi all aperto, cioè ubicati in spazi all aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere; l) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività; m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate utilizzate occasionalmente per attività diverse; n) impianti sportivi in genere di cui al Decreto del Ministero dell Interno Art. 5 Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale Sono escluse dalla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e rientrano, invece, nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, le verifiche dei locali e delle strutture di seguito elencate: a) Locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a spettatori e gli altri locali od impianti con capienza superiore a spettatori; b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell Interno, di concerto con il Ministero della Sanità. Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione Comunale di Vigilanza: a) I luoghi all aperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purché prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con un altezza massima di m. 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico; è fatto obbligo, comunque, di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio: L idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato; La dichiarazione d esecuzione a regola d arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato; L approntamento e l idoneità dei mezzi antincendio; 4

5 Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il Presidente della Commissione potrà, comunque, assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa. b) Circoli privati esercenti l attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all art. 68 del R.D. n. 773/1931 e quindi soggetti al anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: Ingresso consentito ad una indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del prezzo e conseguentemente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago; Pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini; Strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale; c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l attività di piano bar e/o in cui è collocato l apparecchio musicale Karaoke o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione; d) Fiere e similari qualora non prevedano l allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc); e) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; f) Laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico; g) Palestre, impianti sportivi, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; h) Piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico; i) Spettacoli viaggianti, nei limiti di quanto precisato al successivo art. 13. Art. 6 Composizione e durata in carica della Commissione Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Vigodarzere è così composta: 1. dal Dirigente dell Ufficio Tecnico Comunale; 5

6 2. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; 3. dal dirigente medico dell'azienda ULSS n. 15 o da un medico dallo stesso delegato; 4. dal delegato del Dirigente dell'ufficio tecnico comunale; 5. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato; 6. da un esperto di elettrotecnica; La Commissione, ove occorra, può essere integrata da uno o più esperti in acustica od in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di Vigilanza contenuti nel D.M , devono intendersi fatti, con l entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe Commissioni Comunali, quando costituite e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua, pertanto, ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato. A richiesta possono far inoltre parte della commissione: a) un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; designati entrambi dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Nei casi di assenza od impedimento, ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. L esperto di elettrotecnica, l esperto di acustica, il rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed il rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono rieleggibili. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente dell ufficio competente per materia. La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina. Art. 7 Nomina della Commissione La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco. 6

7 La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine operanti in provincia. La nomina del rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione delle rispettive organizzazioni. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori che ognuno comunichi, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno o più supplenti. I designati devono essere scelti tra persone con specifica e comprovata qualificazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali. La nomina è comunicata agli interessati segnalando ai componenti effettivi il nominativo ed il recapito dei rispettivi supplenti. Art. 8 Convocazione La commissione è convocata dal presidente almeno otto giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvi i casi di urgenza. L invito è inoltrato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal segretario della Commissione a tutti i componenti effettivi. L'invito può essere effettuato mediante telefax, posta elettronica, telefono od altra forma ritenuta idonea. La convocazione riporterà il giorno, l ora ed il luogo della riunione, oltre agli argomenti da trattare. I sopralluoghi al fine del rilascio delle licenze di agibilità, verranno generalmente effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, entro le ore 14.00, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, dovrà darne tempestiva comunicazione al segretario, dovrà provvedere personalmente ad avvertire il rispettivo membro supplente affinché lo stesso possa intervenire utilmente alla riunione. La data della riunione, di regola, è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante munito di delega e/o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. 7

8 Art. 9 Ordine del giorno L ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre all esame della Commissione, ripartite nelle seguenti categorie: a) manifestazioni temporanee; b) attività permanenti (locali). Le pratiche sono iscritte all ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito ad ogni singola categoria sopra indicata. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall interessato, il presidente può iscrivere all ordine del giorno ulteriori pratiche. Art. 10 Riunioni e pareri Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. I commissari hanno l obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall art. 51 del Codice di Procedura Civile. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri servizi ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere. Il parere della commissione, motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell art. 3 della Legge 241/1990, è reso in forma scritta e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti. Il parere è assunto a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il parere, risultante dal verbale redatto dal segretario, viene sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario stesso. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. Nel verbale sono anche riportati: l elenco dei componenti presenti; l indicazione dell eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o di suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione; 8

9 l elenco della documentazione acquisita agli atti; eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate; eventuali dichiarazioni di voto; tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione. Le relative decisioni sono comunicate all interessato. Art. 11 Sopralluoghi Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. I controlli in questione sono quelli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato, in forma scritta, al presidente della commissione di norma entro cinque giorni dal sopralluogo, se i controlli effettuati hanno dato esito positivo o comunque tali da non far propendere per la sospensione dell attività; entro ventiquattro ore nei casi di particolare gravità, in cui sia stato riscontrato un effettivo pericolo e quindi soggetti ad urgente segnalazione per sospensione dell attività. Art Allestimenti temporanei ripetitivi e manifestazioni temporanee L agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature ha validità di due anni dalla data di conclusione dell ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata. 1 Articolo modificato con delibera C.C. n.25 del precedente versione: Art. 12 Allestimenti temporanei Salvo particolari controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre né un nuovo esame progetto né una nuova verifica di agibilità per le manifestazioni realizzate con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già autorizzate dalla Commissione Comunale l anno precedente. In questa ipotesi, in luogo di ulteriore sopralluogo della Commissione, dovrà essere presentata all ufficio competente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale l organizzatore ed un tecnico incaricato attestano la totale corrispondenza dell allestimento temporaneo, dello stato dei luoghi, della capienza e delle modalità di utilizzo delle strutture a quello già collaudato nella manifestazione dell anno precedente ed il rispetto delle prescrizioni riportate nel verbale dell anno precedente, relativo all esame progetto ed al verbale dell anno precedente relativo al sopralluogo. 9

10 Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del TULPS, successive alla prima manifestazione verificata, l organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma congiunta con un tecnico incaricato, con la quale attestano la totale corrispondenza dell allestimento temporaneo, dello stato dei luoghi, della capienza e delle modalità di utilizzo di strutture e impianti già collaudate, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni riportate nei verbali relativi all esame del progetto o al sopralluogo. Inoltre, per le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici soggette a reinstallazione, l organizzatore dovrà presentare: - dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture con i collaudi statici annuali a firma di professionista abilitato; - dichiarazione di conformità, con gli allegati obbligatori, degli impianti elettrici a firma di ditta abilitata ai sensi della legge 46/90; - progetto dell impianto elettrico a firma di professionista abilitato ed esperto in materia; - dichiarazione di conformità delle eventuali emissioni sonore alla normativa in materia di inquinamento acustico - altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex artt. 68 e 69 del TULPS, decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell area, delle attrezzature e degli impianti, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base ad un criterio fissato dalla Commissione. Art. 13 Manifestazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante Per gruppi di attrazioni che non superano il numero di dieci (10), con esclusione dal computo dei pugnometri, calciometri ed attrazioni similari, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite sotto la diretta responsabilità dei gestori, non è necessario attivare la procedura di vigilanza della Commissione Comunale. In questa ipotesi, va acquisita la seguente documentazione: copia della licenza di esercizio delle attrazioni; copia della certificazione annuale di collaudo rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del punto 7.7 dell allegato al D.M ; per le attrazioni dotate di progetto esecutivo di montaggio, deve essere prodotta una dichiarazione, resa per la specifica occasione, di corretta installazione e montaggio e di conoscenza del corretto uso dell attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza. La dichiarazione deve essere rilasciata dall esercente. Il progetto deve essere tenuto a disposizione dell organo di controllo per le eventuali verifiche; per le attrazioni prive del progetto esecutivo di montaggio, deve essere prodotto, a firma di un tecnico abilitato, una specifica dichiarazione di idoneità delle strutture, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Tale dichiarazione deve evidenziare le 10

11 limitazioni d impiego, le modalità di corretto uso dell attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza. Deve, inoltre, essere sottoscritto dall esercente dell attrazione; polizza assicurativa delle attrazioni. Art. 14 Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a duecento persone Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui all art. 141 del TULPS, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell impianto alla regola tecnica stabilita con decreto del Ministero dell Interno Per il locale che abbia una capienza superiore a 100 persone, la relazione tecnica deve attestare anche la conformità al certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, deve intendersi l affollamento massimo del locale/impianto, ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati. La relazione tecnica sostituisce sia l esame del progetto, sia il sopralluogo della C.C.V.L.P.S. Art. 15 Spese di funzionamento della Commissione Ai componenti esterni non dipendenti pubblici (esperto in elettrotecnica ed esperto in acustica) verrà erogato un compenso forfettario stabilito, con determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le prestazioni a vacazione. Per i locali fissi, le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo, con le modalità che saranno indicate dagli uffici competenti. Art. 16 Richieste di intervento della Commissione 11

12 Al fine di ottenere l agibilità ai sensi dell art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al Comune: a) per ottenere il parere sul progetto (art.141, comma 1, lett. A) del Reg. T.U.L.P.S.): per nuova realizzazione; per variazione dello stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge; b) per ottenere la licenza di agibilità, previo sopralluogo della Commissione; c) per manifestazioni a carattere temporaneo la domanda è unica e va presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc). Tutti i documenti allegati alla richiesta devono corrispondere a quelli previsti dalle normative vigenti. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto ad integrazione. Art. 17 Entrata in vigore Il presente regolamento, dopo l esecutività della deliberazione che lo approva, viene pubblicato all albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 12

13 INDICE Art. 1 Oggetto 2 Art. 2 Definizioni 2 Art. 3 Compiti della Commissione 3 Art. 4 Locali ed impianti soggetti alla verifica della Commissione Comunale 3 Art. 5 Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale 4 Art. 6 Composizione e durata in carica della Commissione 5 Art. 7 Nomina della Commissione 6 Art. 8 Convocazione 7 Art. 9 Ordine del giorno 8 Art. 10 Riunioni e pareri 8 Art. 11 Sopralluoghi 9 Art. 12 Allestimenti temporanei 9 Art. 13 Manifestazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante 10 Art. 14 Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone 10 Art. 15 Spese di funzionamento della Commissione 11 Art. 16 Richieste di intervento della Commissione 11 Art. 17 Entrata in vigore 12 13

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