L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

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1 DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE /2014/R/EEL ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GARANZIE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI IMPORTI A CONGUAGLIO PER L ANNO 2013 AFFERENTI ALLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 29 dicembre 2014 VISTI: la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni; il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12); il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11); il Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica per il periodo di regolazione , approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT); la deliberazione dell Autorità 23 aprile 2013, 168/2013/R/eel; la deliberazione dell Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel); la deliberazione dell Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel); la deliberazione dell Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel; la deliberazione dell Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel); la deliberazione dell Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com; la deliberazione dell Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel); 1

2 la deliberazione dell Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel); la deliberazione dell Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel); la deliberazione dell Autorità 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2014/R/eel); la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità del 26 aprile 2013), recante Indirizzi per l attuazione dell articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013); la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità del 24 luglio 2013), recante il Secondo atto di indirizzo per l attuazione dell articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013); la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa, prot del 12 dicembre 2014 (prot. Autorità del 12 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 12 dicembre 2014), recante Proposta relativa ai costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica e disposizioni relative all erogazione del conguaglio 2013 ; la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n /2014, depositata in segreteria il 19 dicembre CONSIDERATO CHE: l articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia; il Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell attuazione di quanto previsto dall articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12; con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso, all Autorità, un primo atto di indirizzo per l attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12, seguito da un secondo atto di indirizzo, ad integrazione del primo, con comunicazione 24 luglio 2013 (di seguito: atti di indirizzo); in seguito all acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l Autorità ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 2

3 2013, le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti; con la deliberazione 437/2013/R/eel, l Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica; con la deliberazione 467/2013/R/eel, l Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014; con la deliberazione 106/2014/R/eel, l Autorità ha approvato la proposta trasmessa dalla Cassa, ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 467/2013/R/eel, riguardante le modalità e le tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia con riferimento agli anni 2013 e 2014; con la deliberazione 148/2014/R/eel, l Autorità ha introdotto un sistema di garanzie di pagamento per l eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, definendo contestualmente le modalità di rilascio delle predette garanzie; la medesima deliberazione 148/2013/R/eel dispone, altresì, che i soggetti beneficiari possano svincolare gli importi a essi spettanti, erogati a titolo di acconto per il periodo 2013, previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e che, per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, la Cassa riconosca gli interessi sugli importi rilasciati a titolo di anticipazione (ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel) a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte. CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: la Cassa, con comunicazione 12 dicembre 2014, ha trasmesso un rapporto relativo ai costi sostenuti in fase di prima applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica; nella predetta comunicazione, la Cassa ha, altresì, rappresentato che, qualora non siano venute meno le esigenze che hanno giustificato l istituzione dell attuale sistema di garanzie per l eventuale ripetizione di importi indebitamente erogati, sarebbe opportuno, in continuità con quanto previsto dagli atti dell Autorità, prevedere l utilizzo del suddetto sistema di garanzie anche ai fini dell eventuale recupero degli importi relativi ai conguagli per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2013; a tale proposito, la Cassa ha, inoltre, precisato che: - le somme, da riconoscersi a titolo di conguaglio entro il 31 dicembre 2014, saranno rese disponibili presso il relativo Conto di gestione ed erogate previa presentazione di una fideiussione; - sarà emanata una circolare sulle modalità operative e il/i format della fideiussione; 3

4 - le fideiussioni, in analogia a quanto previsto per l acconto 2013, mantengono le seguenti caratteristiche: i. la durata almeno biennale; ii. la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell art. 1944, secondo comma, del codice civile; iii. l impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta; - nel caso in cui l impresa abbia già ricevuto l acconto per il 2013, quest ultima potrà scegliere se rilasciare una nuova fideiussione oppure integrare quella già consegnata al fine di incassare l importo a conguaglio; - al fine di svincolare l importo spettante ai soggetti beneficiari, la fideiussione dovrà essere obbligatoriamente conforme a un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet; - gli importi della fideiussione dovranno essere equivalenti a quelli indicati sull account del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio; - per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, l Autorità stabilisce le modalità di riconoscimento del tasso di interesse sugli importi versati; con la deliberazione 635/2014/R/eel, l Autorità ha definito il contributo a favore di Cassa a copertura dei costi da questa sostenuti per l attuazione delle disposizioni riguardanti le agevolazioni in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica; il procedimento instaurato davanti la Commissione europea, a seguito della notifica, da parte del Governo, delle misure istitutive delle predette agevolazioni, avvenuta il 17 aprile 2014 in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso. RITENUTO CHE: sia necessario prevedere che la Cassa, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione 148/2014/R/eel, estenda l attuale obbligo di rilasciare una preventiva garanzia fideiussoria anche ai soggetti aventi diritto a somme da conguagliare per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2013 e che riconosca a ciascun soggetto beneficiario, per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, gli interessi su tali importi a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte; sia, pertanto, opportuno svincolare le somme trattenute presso il Conto, di cui al comma 47.1, lettera x), del TIT, soltanto previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello indicato sull account del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio; 4

5 sia necessario che sulle somme di cui al precedente alinea, la Cassa trattenga, al momento dell erogazione, il contributo per i costi sostenuti per l attuazione delle disposizioni in materia delle medesime agevolazioni, pari all 1 per mille dell importo oggetto di agevolazione (sezione agevolazione visualizzabile da ciascun impresa sull account del Portale energivori); sia, inoltre, necessario prevedere che la fideiussione, di cui al precedente punto, in coerenza con la proposta della Cassa, abbia almeno le seguenti caratteristiche: a. abbia una durata almeno biennale; b. preveda la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell art. 1944, secondo comma, del codice civile; c. preveda l impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta; sia opportuno prevedere, pertanto, che la Cassa predisponga e pubblichi, sul proprio sito internet, il formato tipo che deve essere utilizzato ai fini del rilascio della fideiussione bancaria o assicurativa, le caratteristiche del sistema fideiussorio di cui al precedente punto, nonché tutte le ulteriori condizioni che la Cassa ritenga necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni; sia opportuno prevedere che, nel caso in cui un impresa abbia già ricevuto l acconto per il 2013, quest ultima possa scegliere se rilasciare una nuova fideiussione oppure integrare con un addendum quella già consegnata a garanzia dell importo indicato sull account del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio; sia opportuno prevedere, infine, che la Cassa pubblichi una circolare esplicativa delle modalità di esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti punti, nonché delle modalità di trattamento delle possibili casistiche nella fase di regolazione delle partite economiche a consuntivo; sia necessario prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano riviste a conclusione del procedimento di verifica della compatibilità delle misure agevolative in oggetto con il mercato interno da parte della Commissione europea, al fine di garantirne la coerenza con l esito di tale procedimento, anche per eventuali adeguamenti da operarsi su agevolazioni già erogate; sia opportuno che il regime fidejussorio, introdotto con la deliberazione 148/2014/R/eel in occasione delle anticipazioni per il semestre 1 luglio dicembre 2013 e confermato con il presente provvedimento in ragione di continuità per i conguagli relativi al medesimo periodo, venga riconsiderato entro il 31 marzo 2015, in vista della prevista erogazione delle anticipazioni per l intero anno 2014, alla luce dell evoluzione del già richiamato procedimento instaurato presso la Commissione europea 5

6 DELIBERA 1. di sostituire l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 148/2014/R/eel, integrandolo in relazione alle opportune garanzie di pagamento, come indicato nell Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di dare mandato, alla Cassa, per le azioni a seguire, inclusa la pubblicazione di una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie all esecuzione di quanto previsto dal presente provvedimento; 3. di prevedere che la Cassa, dopo la fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, relative all erogazione dei conguagli per il 2013, predisponga e trasmetta all Autorità, entro il 28 febbraio 2015, un rapporto sui risultati ottenuti; 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, all Agenzia delle Entrate, all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell Autorità 29 dicembre 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 6

7 Allegato A MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE PER L AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO E IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NEGLI ANNI 2013 E Aggiornamento elenco imprese a forte consumo di energia elettrica 1.1 Termini per l aggiornamento dell elenco Con decorrenza dal 1 settembre 2014, Cassa rende disponibile il sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni di cui all articolo 6, comma 2, del DM 5 aprile 2013, con i dati a consuntivo dell anno precedente (2013). L accesso al sistema telematico verrà chiuso in data 31 ottobre Procedura La procedura che le imprese devono seguire per l invio della dichiarazione è definita nel Manuale Utente disponibile nell apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc. 1.3 Pubblicazione dell elenco Entro il 30 novembre del 2014, Cassa pubblica, sul proprio sito internet energivori.ccse.cc, l elenco dei soggetti che risultano energivori sulla base delle dichiarazioni per l anno 2013 e che avranno superato i controlli di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b). L elenco verrà aggiornato al termine di ciascun bimestre successivo, per tenere conto di eventuali variazioni riscontrate dalle attività di controllo di cui al successivo paragrafo 5, lettere a) e b). 2. Calcolo e riconoscimento delle agevolazioni L importo dell agevolazione, sia in acconto che a conguaglio, è determinato secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell Autorità 467/2013/R/eel, sulla base dei dati di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2. Ciascun beneficiario potrà conoscere l importo di propria spettanza mediante l accesso al sistema telematico, tramite il proprio account, contestualmente alla pubblicazione dell elenco di cui al precedente paragrafo Anticipazione Per il calcolo dell importo da riconoscere in via di acconto per l anno 2013, si applica quanto stabilito dal comma 2.5 al comma 2.7 della deliberazione 467/2013/R/eel Anticipazioni per l anno 2013 L importo spettante a titolo di acconto per il secondo semestre 2013 sarà deliberato e comunicato a ciascuna impresa beneficiaria. La Cassa mantiene i suddetti importi sul Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica. 1

8 Allegato A I soggetti beneficiari possono svincolare gli importi ad essi spettanti previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Detta garanzia deve essere conforme ad un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa. Detta fideiussione bancaria o assicurativa ha le seguenti caratteristiche: a. fa riferimento agli importi relativi all anticipazioni di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel 2013 ai sensi del comma 2.3 della 467/2013/R/eel; b. ha una durata almeno biennale; c. prevede la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell art. 1944, secondo comma, del codice civile; d. prevede l impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta; La Cassa predispone e pubblica sul proprio sito internet il formato tipo della fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, nonché tutte le condizioni che la Cassa ritiene necessario inserire al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni. La Cassa pubblica altresì una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie ai fini di quanto previsto nel presente paragrafo Anticipazioni per l anno 2014 Per il calcolo dell importo da riconoscere in via di acconto per l anno 2014, si applica quanto stabilito dal comma 3.4 della deliberazione 467/2013/R/eel secondo le modalità operative individuate dall Autorità ai sensi del punto 2 della deliberazione 148/2014/R/eel Rispetto delle tempistiche Il rispetto delle scadenze sopra indicate non è garantito laddove sussistano cause ostative all erogazione, non imputabili alla Cassa (ad es. ritardi nel rilascio della certificazione antimafia, soccorso istruttorio relativo all integrazione delle dichiarazioni sostitutive) e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b). 2.2 Conguaglio L importo spettante a conguaglio per l anno 2013 è calcolato sulla base dei valori di energia consumata da ciascun POD dichiarato dal soggetto beneficiario, come rilevati e forniti a Cassa dall impresa distributrice di pertinenza entro il 30 giugno dell anno In fase di regolazione della partite economiche a consuntivo, ciascun beneficiario, sul proprio account, potrà accedere alle seguenti informazioni: il valore a consuntivo dell agevolazione spettante per l anno 2013; l eventuale valore dell anticipazione ricevuta e l importo di conguaglio relativo al medesimo anno La Cassa, al momento dell erogazione, deduce dall importo complessivo dell agevolazione da riconoscere per l anno 2013 una percentuale fissa di importo pari all 1 per mille (unopermille) dell agevolazione riconosciuta, a titolo di contributo ai 2

9 Allegato A costi sostenuti da Cassa per l attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia. La Cassa mantiene i suddetti importi sul Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica. I soggetti beneficiari possono svincolare gli importi a essi spettanti previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Detta garanzia deve essere conforme a un formato tipo definito dalla Cassa e pubblicato sul suo sito Internet, quale condizione per la sua accettazione da parte della medesima Cassa. Detta fideiussione bancaria o assicurativa ha le seguenti caratteristiche: a. ha una durata almeno biennale; b. prevede la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell art. 1944, secondo comma, del codice civile; c. prevede l impegno a rendere operativa la garanzia medesima a prima richiesta; La Cassa predispone e pubblica sul proprio sito internet il formato tipo della fideiussione bancaria o assicurativa, con le caratteristiche sopra evidenziate, nonché tutte le condizioni che la Cassa ritiene necessarie al fine di semplificare le attività amministrative di verifica delle suddette fideiussioni. Nel caso in cui l impresa abbia già ricevuto l acconto 2013, quest ultima può scegliere se rilasciare una nuova fideiussione o integrare con un addendum quella già consegnata a garanzia dell importo indicato sull account del Portale energivori di ciascuna impresa alla sezione conguaglio. La Cassa pubblica altresì una circolare esplicativa delle modalità operative necessarie a dare esecuzione a quanto previsto nel presente paragrafo nonché delle modalità di trattamento delle possibili casistiche nella fase di regolazione delle partite economiche a consuntivo. Se l importo a conguaglio per l anno 2013 risulta superiore all anticipazione ricevuta ai sensi del precedente paragrafo 2.1, Cassa procederà al riconoscimento della differenza previa fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità di cui alla circolare esplicativa pubblicata sul sito nel mese di gennaio Il rispetto di tale data non è garantito laddove sussistano cause ostative non imputabili alla Cassa e nei casi di mancato superamento dei controlli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b). Se l importo a conguaglio per l anno 2013 risulta inferiore all anticipazione calcolata ai sensi del precedente paragrafo 2.1, sarà ridotto in maniera corrispondente l importo spettante all impresa sul Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, o, qualora l impresa abbia ricevuto effettivamente l anticipazione, la stessa dovrà procedere al versamento a Cassa di quanto indebitamente percepito entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del medesimo, a mezzo pec, secondo le modalità definite e pubblicate sul sito della Cassa tramite circolare esplicativa. 3

10 Allegato A 2.3 Interessi La Cassa riconosce, al momento dell erogazione, a ciascun soggetto beneficiario gli interessi sugli importi di cui al comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel ad un tasso pari al tasso ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte, e per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario. Il suddetto tasso sarà pari a quello riconosciuto alla Cassa dal proprio istituto cassiere. La Cassa riconosce altresì, al medesimo tasso, gli interessi sugli importi a conguaglio di cui al comma 2.10, lettera b), della deliberazione 467/2013/R/eel per il periodo intercorrente dal 31 dicembre 2014 (o diversa, successiva, data di regolarità amministrativo/contabile e antimafia) fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario. In applicazione dell articolo 2.11 della deliberazione 467/2013/R/eel, nei casi di ritardata restituzione delle somme anticipate e non dovute, ovvero decorso il termine di 20 giorni lavorativi di cui al precedente paragrafo 2.2, la Cassa applicherà gli interessi di mora per ritardato versamento stabiliti dal comma dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/ Rettifiche e variazioni Dopo aver effettuato l invio della dichiarazione, i dati in essa contenuti potranno essere rettificati solo previa autorizzazione di Cassa, su richiesta motivata dell impresa. La procedura da seguire per la rettifica è definita nel Manuale Utente disponibile nell apposita sezione, sul sito internet di Cassa, energivori.ccse.cc. Le rettifiche dovute a variazioni dei dati anagrafici dovranno essere richieste ed effettuate con la massima tempestività in modo da consentire alla Cassa di verificare le eventuali conseguenze delle variazioni stesse sull erogazione del beneficio. Si precisa che ogni rettifica determina la sospensione dei termini previsti per gli eventuali riconoscimenti fino al perfezionamento della rettifica stessa. L entità dell agevolazione, quindi, verrà rideterminata e riconosciuta senza che possa essere garantito il rispetto delle tempistiche indicate. Le eventuali variazioni dello stato dell attività dovranno essere tempestivamente comunicate alla Cassa, con dichiarazione del legale rappresentante, da inoltrare a mezzo pec. Le variazioni della compagine societaria, ai fini di ottemperare a quanto previsto in materia di controlli antimafia, dovranno essere comunicate direttamente dal legale rappresentante alla Prefettura di competenza ai sensi dell art. 86 del D.lgs. n. 159/

11 Allegato A Tuttavia, ai fini di quanto previsto al comma 2.4 della deliberazione 467/2013/R/eel, fa fede lo stato dell attività e/o della compagine societaria come è stata inserita in sede di dichiarazione. 4. Disposizioni per le imprese distributrici 4.1 Data Entry per le imprese distributrici Entro il 30 aprile dell anno 2014, Cassa rende disponibile a ciascuna imprese distributrice - tramite accesso al Data Entry già in uso per le dichiarazioni bimestrali - una sezione dedicata alla raccolta dei dati di seguito indicati. Entro il successivo 30 giugno, le imprese distributrici devono dichiarare sul citato Data Entry di Cassa l elenco dei POD in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell elenco pubblicato per l anno 2012, nonché i dati di consumo registrati per i medesimi POD (ivi compresi quelli in bassa tensione) in ciascun mese dell anno 2013 (12 mesi). I dati mensili dei consumi di media, alta e altissima tensione dovranno essere differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese). 4.2 Dati relativi ai nuovi soggetti In applicazione di quanto disposto dall articolo 2.13 della citata deliberazione 467/2013/R/eel, Cassa invierà alle imprese distributrici l elenco dei nuovi soggetti beneficiari di competenza delle medesime imprese distributrici che non erano presenti nell elenco precedente. Le imprese distributrici, quindi, dovranno fornire a Cassa i dati di cui al precedente paragrafo 4.1 per i suddetti soggetti, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui sopra. 5. Controlli La Cassa effettua i seguenti controlli sulle dichiarazioni inviate attraverso il portale: a) Controlli di legittimità. b) Controlli di coerenza sui dati di consumo. I controlli di legittimità, relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, sono effettuati da Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell elenco. I controlli di coerenza sui dati di consumo consistono: - nella verifica dell effettiva titolarità dei POD dichiarati dall impresa sulla base delle informazioni fornite a Cassa dalle imprese distributrici. - nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto 5

12 Allegato A beneficiario siano corrispondenti ai valori forniti a Cassa dall impresa distributrice di pertinenza per i medesimi POD. I controlli di coerenza sui dati di consumo sono effettuati dalla Cassa su tutte le dichiarazioni pervenute entro la data prevista per la pubblicazione dell elenco. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di cui alla lettera a) o significative discordanze nei controlli di cui alla lettera b), Cassa sospende l inserimento nell elenco dei soggetti interessati, richiede chiarimenti (ai medesimi soggetti ed alle imprese distributrici) e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio. L inserimento nell elenco può avvenire solo a valle di risultati positivi degli approfondimenti/soccorsi istruttori di cui sopra. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5.2 della deliberazione 467/2013/R/com, gli esiti dei controlli di cui alla lettera b) devono essere comunicati all Autorità e agli enti di controllo di cui all articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile Si precisa, quindi, che la ricevuta rilasciata dal sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione attesta la conclusione del processo, ma non il buon esito dei controlli succitati. I controlli di merito su dati diversi dai consumi (es: fatturato ai fini IVA, fatture energetiche etc) sono rimessi alle Istituzioni di cui all articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile Trasmissione dell elenco alle Istituzioni di competenza In applicazione all articolo 6, comma 4, del DM 5 aprile 2013, Cassa invierà, a mezzo pec, alle Istituzioni di competenza l elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in concomitanza con la pubblicazione dello stesso. Contestualmente all invio di cui sopra, Cassa invierà alle medesime Istituzioni competenti le istruzioni per consentire alle stesse l accesso al sistema telematico per l estrazione e/o visualizzazione, completa o parziale, delle imprese energivore nonché dei dati forniti dalle medesime imprese in sede di registrazione e di dichiarazione. 6

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