REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del ) (Modificato Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del )
2 Art. 1 Oggetto pag. 2 Tit. I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE Art. 2 Distinzione per durata pag. 2 3 Occupazione di marciapiedi 3 4 Occupazione per passi carrabili 3 5 Occupazioni d'urgenza 3 Tit. II ATTO CONCESSORIO Art. 6 Obbligatorietà pag. 4 7 Contenuto 4 8 Istanza 5 9 Rilascio 6 10 Revoca 7 11 Revoca della concessione per gravi inadempienze 8 12 Rinuncia 8 13 Subingresso 8 Tit. III CANONE Art. 14 Obbligatorietà pag Classificazione delle strade, piazze ecc Altri elementi incidenti sulla tariffa Determinazione Tariffe Modificazione delle tariffe Canone per le occupazione per l erog. di pubbl. sercizi Trasferimento Passo carrabile virtuale Impianti automatici di distribuzione Aree destinate a parcheggio Esenzione dal canone Assorbimento di altri canoni Modalità e termini di pagamento 15 Tit. IV SANZIONI Art. 28 Occupazioni abusive pag Rimozione d'ufficio 16 Tit. V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE Art. 30 Adempimenti del funzionario responsabile pag Adempimenti del concessionario Norme finali 18 Allegato B pag. 19 1
3 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni (L.488/99) disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica. 3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone. TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE Art. 2 Distinzione per durata 1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno. 2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno. 2
4 Art. 3 Occupazione di marciapiedi 1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri. 2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento. Art. 4 Occupazione per passi carrabili 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada. Art. 5 Occupazioni d'urgenza 1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione. 2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione. 3
5 3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria. 4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa. TITOLO II ATTO CONCESSORIO Art. 6 Obbligatorietà 1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti. 2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto. 3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale. Art. 7 Contenuto 1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al: ### termine d'inizio dell'occupazione; ### termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato; ### le modalità dell'occupazione; ### l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione; 4
6 ### ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione; ### le modalità ed il termine di pagamento del canone; ### le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione. 2. La concessione è rilasciata: ### senza pregiudizio dei diritti di terzi; ### con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione; ### con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche. Art. 8 Istanza 1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale: a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta; b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente; c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata; d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali; e) le modalità dell'occupazione; f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione; g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f). 5
7 Art. 9 Rilascio 1. La richiesta di concessione istruita dal Servizio Polizia comunale. 2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'ufficio protocollo, ovvero entro 20 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa. 3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio di polizia comunale è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere. 4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa. 5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente. 6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale. 6
8 Art. 10 Revoca 1. La concessione può essere revocata: a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto; b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente; c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano le cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata. 2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quinto giorno dopo la sua notifica (salvo altre prescrizioni del responsabile di servizio) nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal ventesimo giorno (salvo altre prescrizioni del responsabile di servizio) nel caso di cui alla lett. c). Per tutte tre le fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n
9 Art. 11 Revoca della concessione per gravi inadempienze 1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente. 2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida. Art. 12 Rinuncia 1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Polizia Comunale almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione. 2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso. Art. 13 Subingresso 1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nelll'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. 8
10 2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene 3. comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione. TITOLO III CANONE Art. 14 Obbligatorietà 1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile. 3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Art. 15 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche 1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle seguenti categorie: I categoria Strade spazi ed aree comunali interne ai centri abitati nel capoluogo e frazioni Sedrano e S.Foca così come delimitati con deliberazione della Giunta Comunale n.344 del II categoria Strade spazi ed aree comunali esterne ai centri abitati e strade extra urbane 9
11 Art. 16 Altri elementi incidenti sulla tariffa 1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettere c) del 2 comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento. 2. Per le occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni a carattere politico, sindacale, istituzionale, religioso, filantropico, culturale e per ogni attività non avente scopo di lucro, nonché per gli spettacoli viaggianti e circensi le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue: Fino a mq.100 in ragione del 50 per cento; Oltre mq.100 in ragione del 30 per cento Art. 17 Determinazione 1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo complessivo di.10,329 salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno. 10
12 Art. 18 Tariffe 1. La tariffa base generale è di annuale.17,559 il mq o metro lineare per l'occupazione permanente e di giornaliere.1,032 per l'occupazione temporanea. 2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente. 3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi. Art. 19 Modificazione delle tariffe 1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo. 2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore. Art. 20 Canone per le occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi 1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2 comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall art.18 della Legge , n.488 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data del dell anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per.0,77 4, con il minimo di.516,46. 11
13 2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio. 3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. 4. Il responsabile del Servizio di Polizia Comunale provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone. Art. 21 Trasferimento 1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti. Art. 22 Passo carrabile virtuale 1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico. 2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Non si prevede il pagamento di alcun canone. Art. 23 Impianti automatici di distribuzione 1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso. 12
14 Art. 24 Aree destinate a parcheggio 1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata. 2. L individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l atto di istituzione del parcheggio. 3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta. 1. Sono esenti dal canone: Art. 25 Esenzione dal canone a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, tradizioni e folklore locale e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n Se trattasi di organizzazioni locali, non aventi le caratteristiche appena enunciate, la Giunta Comunale, con apposito atto, le può esentare in maniera definitiva o per ogni singolo caso; 13
15 b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o metro lineare; d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune; e. le occupazioni di aree cimiteriali in quanto assoggettate a diverso canone concessorio come da regolamento di polizia mortuaria; f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; g. gli accessi carrabili; h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi; i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; m. le occupazioni con seggiovie e funivie; Art. 26 Assorbimento di altri canoni 1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune. 14
16 Art. 27 Modalità e termini di pagamento 1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell' avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso. 2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale. 3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevutaconcessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile. TITOLO IV SANZIONI Art. 28 Occupazioni abusive o irregolari 1. Per le occupazioni abusive del suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti verrà applicata una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. 2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone. 3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 100 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato. 15
17 4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4 comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, modificato dal D.M nell'ammontare di.131. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Art. 29 Rimozione d'ufficio 1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall art.111 del D.Lgs , n Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto. TITOLO V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE Art. 30 Adempimenti del funzionario responsabile 1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati al responsabile dell ufficio di polizia comunale al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia. 16
18 2. Il predetto dipendente, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri: 1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto; 2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee; 3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso. 4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste. Art. 31 Adempimenti del concessionario 1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali. 2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali. 17
19 Art. 32 Norme finali 1. Il regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazioni consiliari n.69 del e n.23 del è abrogato con l entrata in vigore del presente regolamento 18
20 Allegato B COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi a - Strade spazi ed aree comunali interne ai centri abitati di cui alla delibera n.34/93 1,00 b - Strade e spazi comunali esterni ai centri abitati e strade esterne urbane 0,80 2) Valore economico della disponibilità dell'area a - Aree di parcheggio limitate ad ore 3,00 b - Piazza Roma, piazza Garibaldi e via Della Chiesa 1,50 c - Mercati e fiere attrezzati 1,00 d - Mercati e fiere non attrezzati 0,40* e - Residue zone del territorio comunale 1,00 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,20 b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità 1,40 c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi 1,00 d - Occupazioni soprastanti il suolo 0,20 e - Occupazioni sottostanti il suolo 0,10 *In vigore dal modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del
21 4) Natura dell'attività a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi 1,10 b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee) 0,50 c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeg-giamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi 0,20 d - Edilizia 0,60 e - Distributori di carburanti 0,50 f - Altri usi 1,00 20
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