DELIBERAZIONE N. 144 DEL 30/07/2008

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1 DELIBERAZIONE N. 144 DEL 30/07/2008 Il Direttore Generale, nella sede dell Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna Via Castiglione, 29 nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente deliberazione: OGGETTO: INTEGRAZIONI ALLE LINEE APPLICATIVE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA NEL RISPETTO DEL DIRITTO DELLA RISERVATEZZA DEI TERZI Deliberazione proposta da: U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di: Pubblicata all Albo esposto nell atrio dell Azienda U.S.L. di Bologna Via Castiglione 29 Bologna Dal. Al Inviata al Collegio Sindacale il. Esecutiva dal. ai sensi dell art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.

2 I L D I R E T T O R E G E N E R A L E Su proposta del Direttore dell U.O.C Affari Generali e Legali, Dr.ssa Gian Carla Pedrazzi che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento; Sentito il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell U.O.S. Affari Generali Dr.ssa Grazia Matarante; Premesso che, ai sensi della legge n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni, questa Azienda: - con deliberazione n. 286 del , ha dapprima approvato ed adottato il documento aziendale contenente le Linee applicative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alla documentazione sanitaria nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi ; - con deliberazione n. 186 del ha successivamente proceduto ad apportare integrazioni e modifiche al regolamento sul diritto di accesso; Dato atto che, in considerazione della peculiarità e della complessità della materia, anche al fine di fornire una regolamentazione che possa dare risposta definitiva ai quesiti che, sull argomento, vengono formulati dalle articolazioni aziendali, si rende necessario procedere ad una specifica nel documento contenente le Linee applicative sul diritto di accesso, prevedendo espressamente che può esercitare diritto di accesso a documentazione sanitaria la polizia giudiziaria, quando, ai sensi dell art. 55 del Codice di procedura penale, deve, di propria iniziativa, prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale ; Specificato che, all art. 26, comma I, lett c) delle suddette Linee applicative viene introdotta la seguente previsione: Possono esercitare diritto di accesso a documentazione sanitaria i seguenti altri soggetti, senza aggravio di spese..la Polizia Giudiziaria, quando, ai sensi dell art. 55 del Codice di Procedura Penale, deve, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale ; Precisato che: - il nuovo testo coordinato delle Linee Applicative sul diritto di accesso è quello allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; - del nuovo testo delle Linee Applicative sul diritto di accesso si demanda l applicazione alle singole strutture aziendali nel rispetto delle proprie specificità organizzative;

3 Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell art. 3 del Dlgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; D E L I B E R A per quanto espresso in premessa 1) di integrare il documento contenente le Linee applicative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alla documentazione sanitaria nel rispetto del diritto della riservatezza dei terzi, introducendo all art. 26, comma I, lett. c) la seguente previsione: Possono esercitare diritto di accesso a documentazione sanitaria i seguenti altri soggetti, senza aggravio di spese..la Polizia Giudiziaria, quando, ai sensi dell art. 55 del Codice di Procedura Penale, deve, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale ; 2) di approvare il nuovo testo coordinato delle Linee applicative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alla documentazione sanitaria nel rispetto del diritto della riservatezza dei terzi, corredato di glossario, come da allegato parte integrante del presente provvedimento; 3) di demandare alle singole strutture aziendali l osservanza e l applicazione del documento di cui sopra nel rispetto delle proprie specificità organizzative; 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Grazia Matarante, Dirigente Amministrativo nonché Coordinatore del Gruppo Aziendale di monitoraggio sul trattamento dei dati personali; 5) di trasmettere il presente atto a : - Vicedirettore Sanitario - Direttori di Distretto - Responsabili Amministrativi di Distretto; - Direttori di Dipartimento; - Responsabili Amministrativi di Dipartimento; - Coordinatore Direzioni Amministrative decentrate; - Direttori di U.O. Amministrative; - Direttore di Staff Aziendale; - Direttore del Servizio Assistenziale, Tecnico Sanitario e Riabilitativo - Collegio Sindacale

4 Letto, approvato e sottoscritto. Il Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole Il Direttore Amministrativo Ing.Luca Baldino Il Direttore Sanitario Dott. Massimo Annicchiarico

5 LINEE APPLICATIVE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA NEL RISPETTO DEL DIRITTO DELLA RISERVATEZZA DEI TERZI. TITOLO I PREMESSA Le presenti Linee applicative disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alla documentazione sanitaria, definendone le modalità per il corretto esercizio, nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi. L accesso agli atti amministrativi riveste finalità di interesse pubblico e costituisce principio generale dell attività amministrativa. L azione amministrativa degli uffici deve essere improntata alla massima trasparenza degli atti, in modo da garantire il diritto di accesso agli stessi da parte dei cittadini e di chiunque ne sia interessato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione dei documenti e di ottenere copia o estratto degli stessi. Interessati ad accedere ai documenti sono tutti i soggetti pubblici e privati, anche quelli portatori di interessi diffusi, che vantano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l accesso. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato delle pubbliche amministrazioni. CAPO I Art. 1 Principi Le presenti Linee applicative sono emanate nel rispetto dei principi di: - economicità ed efficienza, intese come accorto utilizzo delle risorse collettive; - efficacia, intesa come idoneità al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione, intese come facoltà per i cittadini di conoscere l operato dell amministrazione; - semplificazione e tempestività, intese come massima riduzione delle fasi procedimentali, degli adempimenti a carico degli utenti, nonché dei tempi per l emanazione del provvedimento finale; - proporzionalità nella comparazione degli interessi. L Azienda Usl di Bologna inoltre impronta la propria attività amministrativa al rispetto dei principi dell ordinamento comunitario. Art. 2 Normativa di riferimento Le presenti linee applicative in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alla documentazione sanitaria sono emanate in attuazione: - della Legge n. 241;

6 - dell art. 8 del D.P.R n. 352; - del Dlgs n. 196; - della Legge n. 15; - della Legge n. 80; - del D.P.R n Art. 3 Definizioni Si intende per: a) diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di ottenere copia o estratto di documenti amministrativi; b) interessati, tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l accesso; c) controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica; e) pubblica amministrazione, tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. TITOLO II DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CAPO I Art. 4 Oggetto delle linee applicative Le presenti linee applicative disciplinano l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l Azienda Usl di Bologna. Art. 5 Ambito di applicazione del diritto di accesso Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge, in particolare dalla legge n. 241 come modificata dalla Legge n. 15 e dalla Legge n. 80; dal D.P.R n. 184; dall art. 8 del D.P.R n. 352; dal Dlgs n. 196 e dagli articoli delle presenti linee applicative.

7 Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi concernenti l attività di pubblico interesse dell Azienda Usl di Bologna, da questa formati o detenuti stabilmente. La richiesta di accesso è esercitabile fino a quando l Azienda Usl di Bologna ha l obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere: si richiama al riguardo la vigente normativa in materia di conservazione dei documenti amministrativi. L Azienda Usl di Bologna non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 6 Destinatari della disciplina Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi e sulla documentazione sanitaria dell Azienda Usl di Bologna nel rispetto del diritto della riservatezza dei terzi. Art. 7 Il Responsabile del Procedimento di accesso Il Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il funzionario preposto all unità organizzativa o altro dipendente addetto all unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. L accesso può essere: - informale; - formale. CAPO II PROCEDIMENTO DI ACCESSO Art. 8 Modalità di accesso Art. 9 Procedura di accesso informale Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale qualora non vi siano controinteressati. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale al servizio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve: a) motivare la richiesta; b) indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione; c) specificare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale connesso all oggetto della richiesta, comprovandolo quando occorra;

8 d) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi del soggetto richiedente L identità del richiedente è verificata dall Ufficio competente mediante esibizione di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto del richiedente esibisce ed allega la procura ovvero la delega. La richiesta di accesso informale è esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistano motivi di impedimento, è accolta mediante: indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero con altre modalità idonee. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull accessibilità del documento o sull esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza formale secondo le procedure specificate nell articolo seguente. Art. 10 Procedura di accesso formale. Comunicazione di avvio del procedimento La richiesta di accesso in via formale è presentata nei seguenti casi: a) quando non è possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale; b) quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull accessibilità del documento o sull esistenza di controinteressati; c) in ogni caso in cui il cittadino lo ritenga opportuno. Il diritto di accesso si esercita in via formale con richiesta scritta indirizzata al servizio competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve: a) motivare la richiesta; b) indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione; c) specificare il proprio interesse diretto, concreto ed attuale connesso all oggetto della richiesta, comprovandolo quando occorra; d) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi del soggetto richiedente. L identità del richiedente è verificata dall Ufficio competente mediante esibizione di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto del richiedente esibisce ed allega la procura ovvero la delega. Per determinare la data di ricezione della richiesta in caso di inoltro a mezzo posta, anche ai fini del decorso del termine di 30 giorni per il riscontro alla richiesta previsto dalla legge, fa fede la data risultante dall avviso di ricevimento o, in mancanza, la data del timbro di protocollo apposto dall Ufficio ricevente. La richiesta formale di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente: di tale trasmissione è data comunicazione all interessato. Il termine di inizio del procedimento decorre dal momento in cui la domanda perviene all amministrazione competente.

9 Il Responsabile del procedimento, ricevuta l istanza: 1) verifica la richiesta di accesso. Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, ne dà, entro 10 giorni, comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, assegnando un termine per la regolarizzazione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Qualora l ulteriore termine assegnato decorra senza che sia intervenuta alcuna regolarizzazione nella richiesta, l istanza di accesso viene archiviata. 2) comunica l avvio del procedimento di accesso. - al richiedente; - ai soggetti che per legge devono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento è personale nei casi in cui riguardi un numero limitato di destinatari, è fatta per iscritto e deve contenere le seguenti indicazioni: a) l amministrazione e l ufficio competente per il procedimento di accesso, con i relativi orari di apertura al pubblico; b) le generalità del Responsabile del procedimento di accesso, nonché i riferimenti per contattarlo; c) l oggetto del procedimento; d) la circostanza secondo cui, qualora la pubblica amministrazione ravvisi motivi ostativi all accoglimento dell istanza, deve darne informazione al richiedente e che entro 10 giorni da tale informazione è facoltà dell istante presentare osservazioni scritte e documenti (preavviso di rigetto, che però non si applica alle istanze di accesso riguardanti procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti dagli enti previdenziali); e) la circostanza per cui, decorsi 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni e documenti di cui sopra, o dalla scadenza del termine per presentarle, l istanza si intende respinta; f) i rimedi esperibili in caso di rigetto espresso o tacito dell istanza; g) la data di presentazione dell istanza, con il numero di protocollo attribuito. La comunicazione di avvio del procedimento è collettiva quando interessi un rilevante numero di soggetti e in tale caso viene effettuata in forma pubblica, anche nelle forme consentite dalle moderne tecnologie. 3) dà comunicazione ai controinteressati - ossia ai soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio dell accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza - mediante invio di copia, con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, dalla richiesta di accesso. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.

10 4)prima della formale adozione del provvedimento negativo sulla richiesta di accesso, dà comunicazione tempestiva all istante dei motivi che ostano all accoglimento della richiesta di accesso (cosiddetto preavviso di rigetto). Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe i termini di conclusione del procedimento di accesso, che incominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza dalla data di scadenza del termine per produrle. Qualora non vengano accolte le osservazioni dell istante, nella motivazione del provvedimento di diniego all accesso viene data ragione del mancato accoglimento delle stesse Il preavviso di rigetto non si applica alle istanze di accesso riguardanti procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti dagli enti previdenziali. 5) Ove la richiesta di accesso venga accolta, trasmette all interessato l atto di accoglimento della richiesta con l indicazione della sede, dell ufficio e del periodo di tempo entro il quale il richiedente può prendere visione dei documenti ed eventualmente estrarne copia. Tale termine è determinato dalle esigenze di servizio e, comunque, non può essere inferiore a 15 giorni lavorativi. L accesso è consentito limitatamente ad alcune parti dei documenti, anziché per intero, qualora ricorra l esigenza di escludere l accesso ad alcune parti degli stessi. Il responsabile del procedimento di accesso, valutato anche l interesse vantato dal richiedente, verifica se l accesso può essere esercitato nel caso concreto mediante mera visione, anche parziale, dell atto, senza estrazione di copia. l diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti nonché degli altri documenti negli stessi richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento. L accesso si esercita sugli atti nello stato in cui si trovano: non è consentita la richiesta volta ad estrapolare singoli dati da più documenti ovvero ad ottenere documenti nuovi tramite apposita elaborazione. L esame dei documenti avviene nelle ore d ufficio, alla presenza di personale addetto. L esame è effettuato dal richiedente o da persona da questi incaricata di cui vanno specificate le generalità che devono essere registrate in calce alla richiesta. E possibile prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. E vietato alterare con segni o in qualsiasi altro modo i documenti presi in visione o asportarli in altro luogo; è fatta salva l applicazione delle norme penali. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta. Qualora la richiesta di accesso sia respinta, l interessato potrà ricorrere al tribunale amministrativo dell ambito territoriale di competenza. Art. 11 Determinazioni relative alla domanda di accesso Il differimento, la limitazione o il rifiuto dell accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del Responsabile del Procedimento di accesso.

11 L accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Se il documento ha solo in parte carattere riservato, il cittadino ha diritto di ottenere una copia che ometta la parte riservata: il Responsabile del procedimento di accesso apporrà la dicitura omissis in luogo della parte riservata. Per i documenti contenenti esposti o denunce, l accesso può essere limitato al contenuto dell atto, previa mascheratura delle generalità dell autore dell esposto o della denuncia, ovviamente purchè gli stessi non siano segretati, anche se solo temporaneamente. Art. 12 Differimento Il differimento dell accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze di riservatezza dell amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa, oppure quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Può essere differito l accesso ad alcune categorie di documenti, allorquando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell azione amministrativa. Nell atto che dispone il differimento è indicata oltre la motivazione anche la durata. Si intendono ricompresi tra i documenti per i quali è previsto il differimento anche i documenti che non possono essere resi temporaneamente accessibili: 1) quando risulta una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare la predisposizione o l attuazione di atti e di provvedimenti anche in relazione ad attività di verifica o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni; 2) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici (vedi infra); 3) in quanto inerenti a procedure concorsuali, selettive e di avanzamento, quando il differimento è necessario per non pregiudicare o ritardare il loro svolgimento; 4) contenendo dati personali per i quali, in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali, risulti necessario differire l accesso ai medesimi dati per non pregiudicare lo svolgimento di investigazioni difensive o l attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; 5) i documenti concernenti l attività svolta dal servizio di controllo interno, fino alla conclusione dei relativi procedimenti. Ove sia sufficiente il ricorso al potere di differimento non è consentito negare o limitare l accesso ai documenti. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge n Ai sensi dell art. 13, commi II, III, IV, del D.lgs n. 163, Codice degli Appalti, il diritto di accesso è differito: a) nelle procedure aperte, in relazione all elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all elenco dei soggetti che sono stati

12 invitati a presentare offerte ed all elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l accesso all elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all approvazione dell aggiudicazione. Gli atti di cui alle lettere a), b) c), fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. L inosservanza di quanto sopra comporta per i pubblici ufficiali e/o per gli incaricati di pubblici servizi l applicazione dell art. 326 del codice penale. Art. 13 Limitazioni all accesso I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari sono accessibili solo nel caso sia strettamente indispensabile, limitatamente alla necessità di curare o difendere i propri interessi pubblici e conformemente a quanto previsto dall art. 59 del Dlgs 196/2003 (Codice sulla Privacy). Nel caso in cui tali documenti dovessero contenere dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l accesso è consentito conformemente a quanto stabilito nell art. 60 del Dlgs 196/2003. Art. 14 Esclusione dall accesso stabiliti dalla legge Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi: 1) oggetto di segreto di Stato o di altro segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla normativa vigente; 2) concernenti procedimenti tributari, ferme restando le particolari norme che li regolano; 3) contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nell ambito di procedimenti selettivi. Ai sensi dell art. 13, comma V, del Dlgs n. 163, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all applicazione del Codice degli Appalti, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; e) agli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza.

13 In relazione alle ipotesi di cui alle lettere a), b), è comunque consentito l accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso. Art. 15 Esclusione dall accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni. In relazione all esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, sono sottratte all accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l accesso; a) i rapporti informativi o valutativi e le note caratteristiche del personale aziendale, anche in quiescenza; b) la documentazione matricolare e quella concernente situazioni private del personale dipendente, a rapporto convenzionale e in quiescenza, nonché i documenti riguardanti il trattamento economico individuale (ferma restando l accessibilità al trattamento tabellare contrattualmente previsto); c) la documentazione relativa all anagrafe delle prestazioni rese dal personale dipendente, limitatamente a quella contenente le informazioni specificatamente protette dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; d) la documentazione attinente ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro; e) i nominativi del personale delegante e versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali; f) gli atti di procedimenti relativi a tutele, interdizioni, inabilitazioni, nonché relativi ad istruttorie per la adozione o l affidamento familiare; g) gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti disciplinari ed azioni di responsabilità dirigenziale, amm.va, contabile e penale; h) la documentazione attinente a procedimenti penali, cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali; i) i rapporti e le denunce agli organi giudiziari ed agli uffici della procura presso la Corte dei Conti nonché i documenti riguardanti inchieste ispettive o indagini relative sia a singoli dipendenti, sia a soggetti pubblici o privati, sui quali l Azienda eserciti forme di vigilanza; j) gli atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura Generale ed alla Procure Regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie; k) pareri legali e consulenze richiesti dall Azienda Usl, fino a che non si sia conclusa e non sia stata archiviata la relativa pratica; l) le denunce, gli esposti, le risultanze dell attività ispettiva collegata all attività di polizia giudiziaria propria del Dipartimento di Sanità Pubblica quando le violazioni, le irregolarità e le infrazioni sono soggette a comunicazione di notizie di reato all Autorità Giudiziaria competente e fino alla conclusione dei procedimenti pendenti; m) la documentazione attinente a lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o a provvedimenti di selezione e reclutamento del personale, ovvero documenti attinenti a riconoscimenti di titoli professionali conseguiti all estero, fino all esaurimento delle procedure; n) i documenti relativi alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento

14 agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale nonché relativi alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa; o) gli atti ed i documenti relativi alla concessione dei benefici assistenziali (sussidi, indennizzi, prestiti e mutui) limitatamente agli aspetti che concernono la situazione economica, sanitaria e familiare dei beneficiari; p) i dati identificativi delle utenze telefoniche dalle quali partono le chiamate di soccorso al 118-Bologna Soccorso, in quanto registrati per finalità di verifica interna, sicurezza e qualità del servizio (salvo richiesta proveniente dall Autorità Giudiziaria od Organi di polizia delegati); q) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; r) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio; s) altri documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l accesso non è strettamente indispensabile per la tutela di cui all art. 3 comma I, e, se si tratta di dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, nei termini previsti dall art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali. Sono sottratti all accesso gli incident reports e la documentazione attinente a istruttorie interne di approfondimento dei fattori determinanti eventi indesiderati, fatte salve richieste dell Autorità Giudiziaria o di organi ispettivi di pari rango. La Pubblica Amministrazione, ove ritenga di rispondere negativamente all istanza di accesso, ne dà preventiva comunicazione scritta, ai sensi dell art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al richiedente, che entro 10 giorni può presentare osservazioni scritte e documenti. (preavviso di rigetto). Il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza dei 10 giorni. Il preavviso di rigetto non si applica alle istanze di accesso riguardanti procedure concorsuali e procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale gestiti dagli enti previdenziali. Art. 16 Rifiuto per inaccessibilità dei registri riservati E escluso l accesso al protocollo degli atti riservati ad ai registri riservati per legge. L accesso ai documenti di cui sopra potrà essere ammesso solo per comprovati motivi di studio o di ricerca storica o statistica; l accesso non deve in ogni caso ostacolare l attività degli uffici o dei servizi. Si precisa al riguardo che: - l art. 122, comma I, lett b) del Dlgs n. 42 Codice dei beni culturali dispone che, per esigenze storiche, I documenti conservati negli archivi di stato e negli archivi storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare ; - l art. 93, comma II, del Dlgs n. 196/2003 statuisce che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi

15 della facoltà di cui all art. 30, comma I, del DPR n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Non sono accessibili i documenti amministrativi da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Direttore Generale (o del Direttore di Servizio competente), conformemente a quanto previsto dall art. 24, commi I, II, VI, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e decreti attuativi. Art. 17 Adozione di misure per la tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti amministrativi L Azienda Usl adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti amministrativi gestiti nell ambito dell attività procedimentale. In relazione ai procedimenti di accesso agli atti, i responsabili di procedimento debbono tenere conto della tutela dei dati personali presenti nei documenti richiesti, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003. Art. 18 Tariffe per l accesso L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura, nonché dell invio a mezzo posta. Spetta alla Direzione Aziendale determinare annualmente il costo di riproduzione dei documenti e dei diritti di ricerca e di visura. Il versamento a favore dell Azienda delle somme di cui sopra deve essere provato all atto del ritiro dei documenti Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. Art. 19 Diritto di accesso del Collegio Sindacale Il diritto di accesso agli atti e documenti dell Azienda viene esercitato dal Collegio Sindacale presso il Responsabile del Procedimento, su semplice richiesta in tempi e con modalità da concordare. Art. 20 Ufficio Relazioni con il Pubblico La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici Relazioni con il pubblico. L Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) rappresenta un luogo di incontro tra cittadino e Azienda Sanitaria e favorisce la circolazione dell'informazione, sia generale, relativa ai servizi offerti, sia amministrativa all'interno e all'esterno dell'azienda. L U.R.P. accoglie le richieste dei cittadini, li informa dei propri diritti, e attiva tutte le articolazioni aziendali interessate per la predisposizione delle risposte. L U.R.P. attiva le istruttorie procedimentali e monitorizza sia l iter della pratica che l osservanza dei tempi stabiliti; ove ne abbia competenza provvede direttamente al rilascio di copie di atti. A tal fine l Azienda, dispone di archivio informatizzato in cui potranno confluire tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, al fine

16 di fornire una informazione adeguata ai soggetti interessati con particolare riferimento a: a) l Ufficio presso il quale il procedimento si trova in trattazione; b) il responsabile del procedimento; c ) i termini di conclusione del procedimento; d) la causa dell eventuale ritardo nella definizione del procedimento; e) il tempo di giacenza della pratica presso ciascun ufficio; f) l'ufficio dove il cittadino può prendere visione degli atti e del procedimento. In particolare presso l U.R.P. il richiedente può ottenere copia dei seguenti atti: a) atti aventi per oggetto l organizzazione dei servizi dell Azienda; b) Carta dei Servizi o stralcio della stessa; c) regolamenti concernenti l organizzazione dell Azienda; d) atti deliberati riguardanti le articolazioni organizzative; e) atti deliberativi per attivazione/disattivazione di strutture ed articolazioni organizzative; f) elenco dei Direttori e/o Responsabili di struttura; g) orari di apertura al pubblico; h) tariffari inerenti le prestazioni sanitarie. Art. 21 Rete della Pubblica Amministrazione L'Azienda favorisce il collegamento in rete con le altre Pubbliche amministrazioni ed eventualmente con i soggetti privati o che gestiscono pubblici servizi, che operano nell'ambito delle finalità istituzionali dell'azienda e con la rete unitaria della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa, accordi e/o convenzioni. Art. 22 Direzione Generale Nelle materie disciplinate dal presente regolamento, spettano alla Direzione Generale dell Azienda: a) i poteri di indirizzo e coordinamento; b) la titolarità, in via temporanea, dei trattamenti dei dati personali raccolti e gestiti dall'azienda, sino alla specifica assegnazione ad altro soggetto; c) l'individuazione dei soggetti responsabili dei trattamenti medesimi e dei livelli di responsabilità subordinati, ai fini dell'attuazione della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il provvedimento definisce i livelli di responsabilità degli operatori interessati. Con atti di indirizzo della Direzione Generale vengono dettate disposizioni per il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli operatori nella circolazione delle informazioni e dei documenti, ivi compresa la trasmissione a mezzo posta, via fax ed in forma elettronica. Art. 23 Formazione A cura del Settore preposto alla formazione vengono attivate specifiche iniziative di formazione e aggiornamento, anche sulla normativa riguardante le materie oggetto del regolamento; viene, inoltre, promossa la diffusione di linee guida e di strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

17 TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTAZIONE SANITARIA CAPO I Art. 24 Oggetto Il presente Titolo determina le specifiche misure organizzative per l esercizio del diritto di accesso a documentazione sanitaria. Trattandosi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, acquisite dall Azienda o ad essa rese, le disposizioni del presente Titolo garantiscono il trattamento delle medesime secondo principi e criteri coerenti con la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Le richieste di presa visione o rilascio di documentazione sanitaria da parte di soggetti diversi dall interessato, possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità di: a) far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice Privacy). Art. 25 Soggetti legittimati L assistito maggiorenne e capace di agire è il primo e principale soggetto legittimato ad accedere alla documentazione sanitaria che lo riguarda. Nel caso in cui l assistito sia minore o interdetto o inabilitato, legittimati sono, rispettivamente, i genitori esercenti la potestà, il tutore, il curatore, l amministratore di sostegno: quest ultimo solo se tali competenze sono espressamente previste nel provvedimento di nomina da parte del giudice tutelare. Le relative qualificazioni di status dovranno risultare da valida certificazione amministrativa ovvero da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR 28/12/00 n. 445, corredata dalla presentazione di valido documento di identità o di riconoscimento originale del dichiarante e dell interessato. Nell ipotesi della curatela la richiesta deve essere sottoscritta anche dal soggetto interessato. L accesso a documentazione sanitaria può essere consentito al paziente minore emancipato ai sensi dell art. 390 c.c. sulla base di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nell ipotesi di decesso dell intestatario, sono legittimati a proporre istanza di accesso, ciascuno per proprio conto, gli eredi legittimi (il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali e, in mancanza dei predetti, gli ascendenti legittimi e i collaterali se concorrono come legittimari) nonché gli eredi testamentari che provino la loro posizione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445/00, corredata dalla presentazione di proprio valido documento di identità o di

18 riconoscimento originale. Quando tra le persone sopra indicate c è dissenso, la decisione viene presa dal giudice tutelare competente. Al di fuori del caso di cui al punto precedente, è riconosciuto il diritto di accesso al parente del defunto interessato a scopo di tutela della propria salute. La richiesta deve essere specificatamente motivata e la legittimazione dell istante deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445/00, corredata dalla presentazione di proprio valido documento di identità o di riconoscimento originale. E rispettata in ogni caso la volontà del defunto quando risulti espressa in forma scritta. Art. 26 Altri soggetti legittimati Possono esercitare diritto di accesso a documentazione sanitaria i seguenti altri soggetti, senza aggravio di spese: a) il medico curante o le strutture sanitarie di altre amministrazioni pubbliche o private, esclusivamente per finalità diagnostico-terapeutiche, attestando di avere in cura l interessato, salvo veto dello stesso; b) l Autorità Giudiziaria, in via autonoma o attraverso attività delegata alla Polizia Giudiziaria; il responsabile del rilascio di documentazione sanitaria è tenuto a consegnare i documenti richiesti anche in originale se così è ordinato; in tale ultimo caso dovrà essere indirizzata richiesta all Autorità Giudiziaria che ha disposto l acquisizione dell originale, tesa ad ottenere copia autenticata, per le sole esigenze di archivio e con divieto di estrazione di copie; in ipotesi di richiesta di copia di documento sequestrato, si dovrà acquisire il nulla osta dell Autorità Giudiziaria medesima; c) la Polizia Giudiziaria, quando, ai sensi dell art. 55 del Codice di procedura penale, deve, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale ; d) i periti e i consulenti tecnici nominati dall Autorità Giudiziaria, previa esibizione del mandato loro conferito; e) l Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per le finalità consentite dalla legge. L Azienda USL, se chiamata in via diretta e/o in solido con un proprio operatore che abbia agito in suo nome a rispondere per fatti connessi all attività istituzionale, può avvalersi della documentazione sanitaria in suo possesso, procedendo, peraltro, a mettere a disposizione delle Società di Assicurazioni che garantiscono la copertura dei rischi assicurativi. Art. 27 Casi particolari L Azienda Sanitaria non è autorizzata a comunicare notizie riguardanti l identità del genitore naturale, salvo il caso espressamente previsto dall art. 24 comma V della L. 28/3/01 n. 149 Modifiche alla L. 4/5/83 n. 184, recante Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, di seguito riportato: L adottato, raggiunta l età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici.

19 Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico fisica. L istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. Va richiamato, per completezza espositiva, l intero art. 28 della Legge n. 184, come modificato dall art. 24 della Legge n comma I: Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. - comma II: Qualunque attestazione di stato civile riferita all adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità ed alla maternità del minore e dell annotazione di cui all art. 26, comma IV. - comma III: L ufficiale di stato civile, l ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell autorità giudiziaria. Non è necessaria l autorizzazione qualora la richiesta provenga dall ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. - comma IV: Le informazioni concernenti l identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il Tribunale accerta che l informazione sia preceduta ed accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. - comma V: L adottato, raggiunta l età di 25 anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico fisica. L istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. -comma VI: Il Tribunale per i minorenni procede all audizione delle persone di cui ritenga opportuno l ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l accesso alle notizie di cui al comma V non comporti grave turbamento all equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l accesso alle notizie richieste. - comma VII: L accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell art. 30, comma I, del D.P.R n comma VIII: Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l autorizzazione non è richiesta per l adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all art. 30, comma 1 del DPR n. 396/00, possono essere oggetto di accesso a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

20 Art. 28 Pari rango Per decidere se l accesso a dati sensibili sia consentito, occorre considerare se il diritto invocato dal richiedente abbia almeno pari rango rispetto al diritto alla riservatezza. Si può infatti avere accesso ai dati sulla salute solo se il diritto che si intende far valere è di rango almeno pari rispetto a quello del malato. Cartelle cliniche, fascicoli personali e, in generale, documenti che contengono informazioni sullo stato di salute detenuti da un Amministrazione Pubblica possono essere accessibili da persone diverse dal malato solo se il diritto che si intende far valere in giudizio è di pari rango, ossia dello stesso livello, di quello della persona cui si riferiscono i dati. La comunicazione dei dati è giustificata e legittima solo se il diritto del richiedente rientra nella categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili. In ogni altra situazione, prevale la tutela della riservatezza, della dignità e degli altri diritti fondamentali del malato. Le informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale sono oggetto, per la loro particolare delicatezza, di una speciale protezione. Per la valutazione del pari rango, l Azienda deve far riferimento al diritto che la persona intende difendere in giudizio sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere. L Azienda deve altresì valutare che tutti i dati richiesti siano effettivamente necessari all esercizio o alla difesa dei diritti equivalenti a quello di riservatezza e, nel caso, accogliere parzialmente la richiesta e comunicare solo le informazioni necessarie. A conclusioni analoghe si deve pervenire per richieste di accesso formulate da difensori, in base alla disciplina sulle investigazioni difensive (art. 391 quater c.p.p.). CAPO II Art. 29 Modalità e procedura della richiesta La richiesta può essere presentata per iscritto, tramite lettera o fax (all. n. 1), o in forma elettronica, a condizione che si abbia ragionevole certezza della provenienza da indirizzare alla Direzione della macrostruttura competente - o mediante compilazione di apposito modulo, in distribuzione presso gli uffici preposti al rilascio della documentazione. Al momento della presentazione della richiesta dovrà essere accertata l identità personale del richiedente. La richiesta dovrà contenere le generalità complete del titolare della documentazione, gli elementi utili al reperimento degli atti (per i ricoveri: data e reparto di dimissione), l indicazione di copia conforme per uso legale o copia semplice e la sottoscrizione del richiedente. L istanza può essere presentata direttamente dall interessato, corredata di valido documento di identità o di riconoscimento originale dello stesso, o da soggetto munito di delega espressa sottoscritta dal titolare e corredata anch essa di valido documento di identità o di riconoscimento originale del delegante e del delegato. In casi specifici con determinazione da assumersi a cura del responsabile dell accesso alla documentazione in merito ai quali la tutela dei dati sensibili richiede una garanzia particolare, si può escludere l accesso su delega.

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