BOLLETTINO UFFICIALE

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1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte prima - N. 20 Anno novembre 2010 N. 162 REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2010, N. 11 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: INDICE CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità Art. 2 - Interventi di promozione regionale Art. 3 - Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile Art. 4 - Semplificazione e dematerializzazione Art. 5 - Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni CAPO II - Settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica Art. 6 - Controllo e monitoraggio del ciclo dell appalto e degli investimenti pubblici Art. 7 - Rapporti con l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Art. 8 - Elenco regionale dei prezzi Art. 9 - Tutela dell ambiente e della sicurezza del lavoro Art Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per l Europa ) agli interventi finanziati con il concorso della Regione CAPO III - Settore edile e delle costruzioni a committenza privata Art Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata Art Efficacia del permesso di costruire Art Misure premialità Art Clausola valutativa CAPO IV - Disposizioni finanziarie e abrogazioni Art Norma finanziaria Art Abrogazione di norme CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata. 2. Per contribuire all efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche. 3. La Regione promuove altresì l adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 2 Interventi di promozione regionale 1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a: a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare,

2 2 dell usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata; b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione; c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni; d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università; e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia; f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche; g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione; h) promuovere la diffusione dell uso del Patto di integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l esclusione dalla stessa. Art. 3 Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile 1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile). 2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l esecuzione dei lavori. 3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati: a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri; b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate. 4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale. Art. 4 Semplifi cazione e dematerializzazione 1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti. 2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione: a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici; b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa; d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale; e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle procedure per l affidamento di contratti pubblici.

3 3 Art. 5 Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni 1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile. 2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 2 del 2009, nonché per l attuazione e la revisione della disciplina vigente. 3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta: a) dall Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede; b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni; c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni; d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni. 4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali. 5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del CAPO II Settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica Art. 6 Controllo e monitoraggio del ciclo dell appalto e degli investimenti pubblici 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati. 2. La Regione, mediante l esercizio delle funzioni di osservatorio: a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso; b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione; c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell articolo 13; d) promuove l attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato; e) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica; f) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge. 3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative: a) alla gestione ed all aggiornamento dell archivio dei contratti e degli investimenti pubblici; b) alla predisposizione di strumenti informatici per l acquisizione dei dati di cui al comma 2; c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull andamento e sulle caratteristiche dell attività contrattuale e degli investimenti pubblici; d) all assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti; e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2; f) all esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri; g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori

4 4 pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006; h) alla formazione ed all aggiornamento dell elenco regionale dei prezzi di cui all articolo 8; i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale. Art. 7 Rapporti con l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni. Art. 8 Elenco regionale dei prezzi 1. A l fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l elenco regionale dei prezzi ai sensi dell articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del L elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l esecuzione delle prestazioni. 3. L elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all articolo 89 del decreto legislativo n. 163 del Art. 9 Tutela dell ambiente e della sicurezza del lavoro 1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell elaborazione dei progetti, l adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell esecuzione dei lavori. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare: a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico; b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro; c) soluzioni che prevedano l utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima; d) soluzioni che prevedano l utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili; e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell esecuzione dei lavori. 3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell intervento che intendono realizzare. Art. 10 Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per l Europa ) agli interventi fi nanziati con il concorso della Regione 1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ( Small business act per l Europa ), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente articolo. 2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte nell ambito della medesima procedura di affidamento,

5 5 salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento. 3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura. 4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti. 5. La Regione, in applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 in merito alle Small business act per l Europa promuove attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche. CAPO III Settore edile e delle costruzioni a committenza privata Art. 11 Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata 1. La Regione nell esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede: a) alla segnalazione agli enti competenti per l effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri; b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale; c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del Art. 12 Effi cacia del permesso di costruire 1. L e f ficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all ente competente una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della documentazione di cui all articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del L efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all ente competente la documentazione attestante l insussistenza delle condizioni di cui all articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell accordo, di cui al medesimo comma 3. Art. 13 Misure premialità 1. La Regione istituisce l elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile. 2. L iscrizione nell elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all articolo 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi. 3. La Giunta regionale dall entrata in vigore della legge

6 6 definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all articolo L iscrizione nell elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale. Art. 14 Clausola valutativa 1. L Assemblea legislativa esercita il controllo sull attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge. CAPO IV Disposizioni finanziarie e abrogazioni Art. 15 Norma fi nanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4). Art. 16 Abrogazione di norme 1. L articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici) della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 26 novembre 2010 VASCO ERRANI LAVORI PREPARATORI Progetto di legge, d iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n del 26 luglio 2010; oggetto assembleare n. 336 (IX legislatura); - pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 25 in data 30 luglio 2010; - assegnato alla III Commissione assembleare permanente Territorio Ambiente Mobilità in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari I Bilancio Affari generali ed Istituzionali, IV Politiche per la salute e politiche sociali e V Turismo cultura scuola formazione lavoro sport ; Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2010 del 04 novembre 2010, con relazione scritta del consigliere Tiziano Alessandrini, nominato dalla Commissione in data 16 settembre 2010; - approvato dall Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2010, atto n. 6/2010. AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. ( Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985 ) NOTE Note all art. 3 1) Il testo dell articolo 4 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, che concerne Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, è il seguente: «Art. 4 - Razionalizzazione dell attività amministrativa 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, fi nalizzati a razionalizzare e semplifi care l attività amministrativa, nonché a migliorare l effi cienza e l effi cacia dell attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fi ne la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell informazione). 2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono fi nalizzati: a) a semplifi care, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifi ca preliminare e il titolo abilitativi edilizio, con cui i soggetti interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove queste lo richiedano, possono attestare l adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle retribuzioni; b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari ai fini dell attività di vigilanza e controllo dei cantieri e delle imprese; c) a semplifi care l attività di monitoraggio e vigilanza, mediante sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento dell identità, dell accesso e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati; d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifi ca della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).» Comma 4

7 7 2) Per il testo dell articolo 4 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2, che concerne Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, vedi nota 1). Comma 2 Nota all art. 4 1) Il testo dell articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che concerne Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è il seguente: «Art Notifi ca preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell inizio dei lavori, trasmette all azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifi ca preliminare elaborata conformemente all allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all obbligo di notifi ca, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d opera; c) cantieri in cui opera un unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifi ca deve essere affi ssa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifi che preliminari presso gli organi di vigilanza.». Comma 5 Nota all art. 5 1) Il testo dell articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che concerne Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è il seguente: «Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento 1. Al fi ne di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all articolo 5 e con la Commissione di cui all articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 31 del 6 febbraio 2008.». Nota all art. 6 1) Il testo dell articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è il seguente: «86 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifi ci, appaia anormalmente bassa. 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell anomalia delle offerte nelle procedure di affi damento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e suffi ciente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specifi camente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fi ni del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d asta. 4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma [Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustifi cazioni. Ove l esame delle giustifi cazioni richieste e prodotte non sia suffi ciente ad escludere l incongruità dell offerta, la stazione appaltante richiede all offerente di integrare i documenti giustifi cativi procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88. All esclusione potrà provvedersi solo all esito dell ulteriore verifi ca, in contraddittorio].». Nota all art. 7 1) Il testo dell articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è il seguente: «6 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1. L Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2. L Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell Autorità, al fi ne di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell Autorità durano in carica sette anni fi no all approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffi ci pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell economia e delle fi nanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell Autorità. 4. L Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 5. L Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall ambito di applicazione del presente codice, al fi ne di garantire l osservanza dei principi di cui all articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. 6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti. 7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l Autorità: a) vigila sull osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verifi - cando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento; b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall ambito di applicazione del presente codice, verifi cando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all Osservatorio né a vigilanza dell Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18; c) vigila affi nché sia assicurata l economicità di esecuzione dei contratti pubblici; d) accerta che dall esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; f) formula al Governo proposte in ordine alle modifi che occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento; h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; i) sovrintende all attività dell Osservatorio di cui all articolo 7; l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; m) vigila sul sistema di qualifi cazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all articolo 5; nell esercizio di tale vigilanza l Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n o) svolge i compiti previsti dall articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n Quando all Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

8 8 9. Nell ambito della propria attività l Autorità può: a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fi sica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affi damenti; b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato; c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fi ni dell istruttoria; d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifi che e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fi ni degli accertamenti relativi all imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all Autorità. 10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell istruttoria medesima, dal segreto di uffi cio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell Autorità, nell esercizio delle loro funzioni, sono pubblici uffi ciali. Essi sono vincolati dal segreto d uffi cio. 11. Con provvedimento dell Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro se rifi utano od omettono, senza giustifi cato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fi no a euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affi damento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualifi cazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall amministrazione competente su segnalazione dell Autorità e il relativo esito va comunicato all Autorità medesima. 13. Qualora accerti l esistenza di irregolarità, l Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.». Note all art. 8 1) Il testo dell articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è il seguente: «Art Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi (omissis) 8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a signifi cative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fi no al 30 giugno dell anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate. (omissis)». 2) Il testo dell articolo 89 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è il seguente: «Art Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi 1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile. 2. Salvo quanto previsto dall articolo 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fi ni di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall Osservatorio ai sensi dell articolo 7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. 3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico sia adeguato e suffi ciente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell articolo 87, comma 2, lettera g). 4. Alle fi nalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.». Note all art. 10 1) Il testo dell articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, è il seguente: «Art Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell allegato X, punto Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue uffi ciali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profi lo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l Osservatorio, con l indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell Ufficio inserzioni dell Istituto poligrafico e zecca dello Stato. 8. Gli effetti giuridici che l ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profi lo di committente conformemente all articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profi lo di committente. 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profi lo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa. 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fi ne della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo». Note all art. 12 1) Il testo dell articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che concerne Disciplina generale dell edilizia, è il seguente: «Art Interventi soggetti a permesso di costruire 1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi non previsti dall art. 8 e quelli non sottoposti a denuncia di inizio attività dagli strumenti di pianifi cazione comunale o dagli atti di ricognizione, di cui all art Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire le modifi che a permessi rilasciati, nei casi indicati dall art. 18.». 2) Il testo dell articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che concerne Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è il seguente:

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