DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA"

Transcript

1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE PAG. Organizzazione dei tempi di esame: pdl n ed abb. e pdl n. 259-B... 3 Comunicazioni... 6 Missioni valevoli nella seduta del 9 febbraio Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato)... 6, 7 Presidente del Senato (Trasmissioni di documenti)... 7 Corte dei conti (Trasmissione di un documento)... 7 Documenti ministeriali (Trasmissioni)... 7, 8 Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)... 8 PAG. Progetti di atti dell Unione europea (Annunzio)... 9 Autorità nazionale anticorruzione (Trasmissione di un documento)... 9 Garante del contribuente per la Calabria (Trasmissione di un documento)... 9 Atti di controllo e di indirizzo... 9 Proposta di legge n. 2-A Parere della I Commissione Parere della V Commissione Articolo 1 e relative proposte emendative. 10 Articolo 2 e relativa proposta emendativa. 11 Articolo 3 e relativa proposta emendativa. 12 Articolo 4 e relativa proposta emendativa. 13 Articolo 5 e relative proposte emendative. 13 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all Assemblea non lette in aula.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati PAG. Articolo 6 e relativa proposta emendativa. 14 Articolo 7 e relativa proposta emendativa. 15 Articolo Articolo 9 e relativa proposta emendativa. 15 Articolo Articolo 11 e relativa proposta emendativa. 16 Articolo 12 e relative proposte emendative. 16 Articolo PAG. Mozioni Vezzali, Valiante, Calabrò, Fitzgerald Nissoli ed altri n , Rondini ed altri n , Palese ed altri n , Binetti ed altri n , Amato ed altri n , Brignone ed altri n , Gullo ed altri n , Vargiu ed altri n e Nicchi ed altri n concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la diffusione del citomegalovirus Mozioni... 20

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N ED ABB. E PDL N. 259-B PDL N ED ABB. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO ELETTORALE Tempo complessivo: 15 ore, di cui: discussione generale: 7 ore e 30 minuti; seguito dell esame: 7 ore e 30 minuti. Discussione generale Seguito dell esame Relatore 15 minuti 15 minuti Governo 15 minuti 15 minuti Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti Tempi tecnici Interventi a titolo personale 1 ora e 16 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 45 minuti 1 ora e 8 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) Gruppi 5 ore e 34 minuti 4 ore e 57 minuti Partito Democratico 33 minuti 1 ora e 27 minuti MoVimento 5 Stelle 31 minuti 35 minuti Forza Italia Popolo della Libertà Berlusconi Presidente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà Area Popolare - NCD Centristi per l Italia Lega Nord e Autonomie Lega dei Popoli Noi con Salvini 30 minuti 26 minuti 30 minuti 21 minuti 30 minuti 20 minuti 30 minuti 18 minuti Civici e Innovatori 30 minuti 17 minuti Scelta Civica ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE Democrazia Solidale Centro Democratico Fratelli d Italia Alleanza Nazionale 30 minuti 17 minuti 30 minuti 17 minuti 30 minuti 16 minuti

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Misto: 30 minuti 23 minuti Conservatori e Riformisti 8 minuti 6 minuti Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 6 minuti Minoranze Linguistiche 4 minuti 3 minuti UDC 3 minuti 2 minuti USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti 2 minuti FARE! Pri 2 minuti 2 minuti Partito Socialista Italiano (PSI) Liberali per l Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti PDL N. 259-B RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO Tempo complessivo: 15 ore, di cui: discussione generale: 8 ore; seguito dell esame: 7 ore. Discussione generale Seguito dell esame Relatore per la maggioranza 15 minuti 15 minuti Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti Governo 15 minuti 15 minuti Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti Tempi tecnici Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 45 minuti 1 ora (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 25 minuti Partito Democratico 39 minuti 1 ora e 15 minuti MoVimento 5 Stelle 33 minuti 31 minuti Forza Italia Popolo della Libertà Berlusconi Presidente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà Area Popolare - NCD Centristi per l Italia 32 minuti 23 minuti 31 minuti 19 minuti 31 minuti 18 minuti

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Lega Nord e Autonomie Lega dei Popoli Noi con Salvini 31 minuti 16 minuti Civici e Innovatori 31 minuti 16 minuti Scelta Civica ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE Democrazia Solidale Centro Democratico Fratelli d Italia Alleanza Nazionale 31 minuti 16 minuti 30 minuti 15 minuti 30 minuti 15 minuti Misto: 31 minuti 21 minuti Conservatori e Riformisti 8 minuti 5 minuti Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 5 minuti Minoranze Linguistiche 5 minuti 3 minuti UDC 3 minuti 2 minuti USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti 2 minuti FARE! Pri 2 minuti 2 minuti Partito Socialista Italiano (PSI) Liberali per l Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati COMUNICAZIONI Missioni valevoli nella seduta del 9 febbraio Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Greco, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari. Annunzio di proposte di legge. In data 8 febbraio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d iniziativa dei deputati: VALIANTE ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l eliminazione della disciplina speciale per i capilista» (4281); PROPOSTA DI LEGGE COSTITU- ZIONALE NICOLETTI: «Modifiche all articolo 135 della Costituzione e alla legge Corte costituzionale 22 novembre 1967 n. 2, in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale» (4282); AIRAUDO ed altri: «Disposizioni concernenti le prestazioni di lavoro con modalità di esecuzione organizzate o coordinate dal committente» (4283); TURCO ed altri: «Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4284); GREGORIO FONTANA: «Modifica all articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di inserimento della

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati pistola a impulso elettrico tra le armi comuni da sparo, e delega al Governo per il coordinamento normativo» (4285). Saranno stampate e distribuite. Trasmissioni dal Senato. In data 8 febbraio 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge: S «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio» (approvato dal Senato) (4280). Sarà stampato e distribuito. Trasmissioni dal Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, con lettere in data 31 gennaio e 3 febbraio 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni: risoluzione della 13 a Commissione (Territorio) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/ 2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016) 778 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 178), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell Unione europea); risoluzione della 9 a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/ 2011 (COM(2016) 786 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 179), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell Unione europea). Trasmissione dalla Corte dei conti. Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, per l esercizio Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall ente ai sensi dell articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 496). Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura). Trasmissione dal Ministero della difesa. Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nei mesi di novembre e dicembre 2016, ai sensi dell articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio). Trasmissioni dal Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 e 6 dicembre

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2016, ai sensi dell articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive). Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera del 3 febbraio 2017, ha trasmesso una nota relativa all attuazione data all ordine del giorno Gregorio FON- TANA ed altri n. 9/3867-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell Assemblea del 14 settembre 2016, concernente la promozione di una campagna informativa sulle opportunità offerte al mondo dell impresa dal sistema del brevetto unitario e dall entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) competente per materia. Trasmissione dal Ministro dell economia e delle finanze. Il Ministro dell economia e delle finanze, con lettera in data 3 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l elenco delle somme che vengono conservate alla fine dell anno finanziario 2016 e che potranno essere utilizzate nell esercizio 2017 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi. Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio). Trasmissione dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento. La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d inchiesta dell Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l inconveniente grave occorso ad alcuni aeromobili nella zona di controllo di avvicinamento di Treviso, il 19 agosto Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti). Trasmissione dal Ministro della salute. Il Ministro della salute, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d infrazione n. 2017/0129, avviata, ai sensi dell articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/ CEE del Consiglio. Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell Unione europea). Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 febbraio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2017) 11 final). Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell Unione europea).

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati Annunzio di progetti di atti dell Unione europea. La Commissione europea, in data 8 febbraio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull Unione europea, le proposte di decisione del Consiglio concernenti la posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2017) 64 final e COM(2017) 65 final), corredate dai relativi allegati (COM(2017) 64 final Annex 1 e COM(2017) 65 final Annex 1), che sono assegnate, ai sensi dell articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell Unione europea). La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Agenzia dell Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell energia (rifusione) (COM(2016) 863 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 17 gennaio 2017, ai sensi dell articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull Unione europea, decorre dal 9 febbraio Trasmissione dall Autorità nazionale anticorruzione. Il Presidente dell Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 7 febbraio 2017, ha trasmesso lo schema delle linee guida, da adottare ai sensi dell articolo 181, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull attività dell operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato. Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente). Trasmissione dal Garante del contribuente per la Calabria. Il Garante del contribuente per la Calabria, con lettera in data 6 febbraio 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria, per l anno 2016, predisposta ai sensi dell articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze). Atti di controllo e di indirizzo. Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell Allegato B al resoconto della seduta odierna.

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE: D INIZIATIVA POPOLARE: TRATTATI IN- TERNAZIONALI, BASI E SERVITÜ MILITARI (A.C. 2-A) A.C. 2-A Parere della I Commissione PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE sull emendamento in quanto recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio nel parere favorevole approvato sul testo del provvedimento; PARERE CONTRARIO NULLA OSTA sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3. A.C. 2-A Parere della V Commissione PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE Sul testo del provvedimento in oggetto: PARERE FAVOREVOLE sugli emendamenti 6.50, 7.50 e e sull articolo aggiuntivo , in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; NULLA OSTA sulle restanti proposte emendative. A.C. 2-A Articolo 1 ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell articolo 81 della Costituzione: Sopprimere gli articoli da 5 a 13. Sugli emendamenti trasmessi dall Assemblea: PARERE FAVOREVOLE TITOLO I TRATTATI MILITARI ART Tutti i trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, a cui l Italia partecipa, devono essere necessariamente ratificati

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati dal Parlamento e la ratifica deve essere rinnovata ogni due anni. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In mancanza di ratifica o della rinnovazione della ratifica l Italia deve considerarsi receduta dall accordo. PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE Sopprimerlo. ART. 1. Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e La Commissione. Sostituirlo con il seguente: ART. 1. (Approvato) 1. Tutti gli accordi internazionali contenenti obblighi militari anche in relazione a trattati in vigore sono di natura politica e devono, a tal fine, essere sottoposti al procedimento di ratifica di cui agli articoli 80 e 87, ottavo comma, della Costituzione. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Ogni cinque anni o comunque ogni qualvolta si verifichino rilevanti cambiamenti geopolitici, il Parlamento si pronuncia sull opportunità della permanenza dell Italia nei trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, di cui è parte. In difetto di pronuncia o di decisione contraria alla permanenza, il Governo ha l obbligo di denunciare il trattato nelle forme e modi previsti dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall Italia con legge 12 febbraio 1974, n Qualora la diffusione di alcuni particolari contenuti di un trattato o di un accordo di tipo militare sia idonea a recare danno all integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché alla difesa militare dello Stato, sullo stesso potrà essere apposto il vincolo derivante dal segreto di Stato nelle forme, termini e modi previsti dall articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell 8 aprile In nessun caso può essere apposto il segreto di Stato sull esistenza del trattato o dell accordo internazionale e sui suoi elementi essenziali, quali l oggetto, le parti, la durata e la decorrenza dello stesso. 4. All articolo 4, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualunque atto con cui la Repubblica si obbliga produce effetti nell ordinamento giuridico italiano solamente a seguito della sua pubblicazione». 5. All articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative ai progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura militare,» Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso. A.C. 2-A Articolo 2 ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Non possono essere stipulati e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati ratificati trattati e accordi militari, che prevedano: a) la possibilità dell uso di armi nucleari anche a scopo difensivo; b) la possibilità dell uso, anche a scopo difensivo, di armi di distruzione di massa, nel senso della Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche e biologiche e in contrasto con la Convenzione di Ginevra e comunque in contrasto con l obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili (uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser); c) la possibilità di attacchi e di impegni militari in Paesi terzi, salvo che in caso di difesa dall attacco dal medesimo Paese; d) la possibilità della permanenza e il transito in Italia di armi nucleari, chimiche, batteriologiche, e di altre armi che sono in contrasto con la Convenzione di Ginevra per la protezione della popolazione civile e comunque in contrasto con l obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili (uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser); e) lo sviluppo di ricerche nel campo di nuove tecnologie a fini bellici o di riarmo; f) l acquisto e la produzione di armamenti connessi alla proiezione di potenza e allo scopo militare offensivo; g) lo sviluppo di ricerche su armi chimiche e batteriologiche. Laboratori di ricerca su armi nucleari, chimiche e batteriologiche eventualmente presenti sul territorio nazionale devono essere chiusi e riconvertiti ad uso civile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ciò sia che siano nella disponibilità italiana che di Paesi terzi. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 2. Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso ratificati. Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera a) con la seguente: a) la possibilità dell uso e della detenzione di armi nucleari in contrasto con il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 o luglio 1968, ratificato dall Italia con legge 24 aprile 1975, n. 131; alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o di espressa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso. A.C. 2-A Articolo 3 ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Oltre a quanto contenuto nell articolo 2, non possono essere stipulati e, in caso di rinnovo, non può essere concessa la ratifica di trattati e accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi nella cui legi-

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati slazione non sia escluso l utilizzo di armi nucleari e di distruzione di massa dei tipi indicati nell articolo 2 e che non abbiano sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 3. Al comma 1, sostituire la parola: concessa con la seguente: autorizzata. Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: con Paesi aggiungere le seguenti: che non abbiano sottoscritto il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) firmato a Londra, Mosca e Washington il 1 o luglio 1968, ratificato dall Italia con legge 24 aprile 1975, n. 131 o che si siano resi inadempienti all obbligo di cui all articolo VI del medesimo Trattato Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso. A.C. 2-A Articolo 4 ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere necessariamente ratificati entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Gli accordi e i trattati non ratificati sono ritenuti revocati. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 4. Sostituirlo con il seguente: ART La partecipazione a tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere necessariamente portata alla valutazione del Parlamento entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Per gli accordi e i trattati, la cui partecipazione non è portata alla valutazione del Parlamento nel termine sopra indicato o sulla cui permanenza il Parlamento si esprime negativamente, il Governo è obbligato alla denuncia nelle forme e modi previsti dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall Italia con legge 12 febbraio 1974, n Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso. A.C. 2-A Articolo 5 ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE TITOLO II BASI, CASERME E INSTALLAZIONI ART Tutti i progetti di costruzione o di ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale,

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati siano esse di mare o di terra, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, non possono essere autorizzati senza la preventiva valutazione ambientale strategica come disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n I progetti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere riesaminati al fine di garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, prevedere un sistema di controlli idoneo ad accertare l effettivo rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza nonché essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nelle modalità e forme di cui agli articoli 26 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152 del Ogni due anni tutte le basi, caserme e installazioni militari devono attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall Agenzia regionale per l ambiente (ARPA) competente per territorio. PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE Sopprimerlo. ART. 5. Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. * La Commissione. Sopprimerlo. (Approvato) Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. * (da votare ai sensi dell articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento). (Approvato) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le regioni a statuto speciale esprimono parere obbligatorio e vincolante sui progetti di cui al comma Pili. A.C. 2-A Articolo 6 ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Per tutti i progetti di costruzione o di ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, e anche se già autorizzati, deve essere presentato, unitamente all altra documentazione necessaria, il progetto di riconversione civile della struttura al termine della sua destinazione militare, che deve garantire il riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati, nonché indicare l entità e le modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche. 2. Accordi internazionali che prevedano la messa a disposizione di parte del territorio nazionale a scopo militare in favore dei Paesi terzi devono necessariamente prevedere l impegno economico prevalente, in misura non inferiore ai quattro quinti dell intera somma prevista, di tale Paese terzo per le attività di costruzione e installazione e della successiva attività di riconversione, compresi gli oneri accessori di adeguamento urbanistico. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 6. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Così come previsto nel comma 1 anche per tutte le basi, poligoni, strutture

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati militari esistenti sul territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elaborato e presentato alla regione territorialmente competente il progetto di riconversione civile. Il progetto contiene il piano di riconversione sia in termini di supporto alla protezione civile e di genio che alla sicurezza civile in genere. Il piano contiene il riassorbimento di tutti lavoratori civili e militari dislocati nel territorio di competenza della struttura oggetto della riconversione. La regione approva il piano entro centottanta giorni. L attuazione del piano è definita dal Comitato misto paritetico regionale di competenza presieduto per tale adempimento dal Presidente della regione interessata Pili. A.C. 2-A Articolo 7 ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART La destinazione militare non può in nessun caso superare la durata di cinque anni rinnovabile una sola volta, e tutte le basi, poligoni, installazioni e servitù militari in essere da più di dieci anni devono essere chiuse e riconvertite a scopi esclusivamente civili entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 7. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. La chiusura delle basi militari avviene anticipatamente, rispetto ai termini di cui al comma 1, qualora siano stati riscontrati danni ambientali in aree e siti di massima tutela ambientale e sottoposti a vincolo di Siti di interesse comunitario o equiparati; la chiusura avviene, previo puntuale e obbligatorio piano di risanamento ambientale, anche per quelle area dove siano stati utilizzati armamenti nocivi per la salute umana a partire dal torio e uranio impoverito Pili. A.C. 2-A Articolo 8 ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Ogni due anni tutte le basi, caserme e installazioni militari dovranno attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall ARPA competente per territorio. A.C. 2-A Articolo 9 ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Le autorizzazioni per la costruzione, installazione, ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale anche se nella disponibilità di Paesi terzi, possono essere concesse esclusivamente con il parere favorevole di un comitato misto composto dal Ministro della difesa o suo delegato, dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare o suo delegato, dal presidente della regione e dai sindaci delle zone interessate e ogni decisione deve necessariamente essere presa con il parere favorevole dei rappresentanti degli enti locali interessati.

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 9. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le regioni a statuto speciale esprimono parere obbligatorio e vincolante sugli atti di cui al comma Pili. A.C. 2-A Articolo 10 ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART L opportunità della permanenza o dell ampliamento di basi, caserme, installazioni e delle servitù militari già esistenti sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, deve, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dagli accordi internazionali eventualmente in corso, essere valutata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal comitato misto costituito nei modi di cui all articolo 9. Tutti i progetti in corso devono essere sospesi in attesa dell adeguamento alla presente normativa. A.C. 2-A Articolo 11 ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE vigore della presente legge, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, deve essere predisposto, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riconversione ad usi civili che preveda il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati. PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 11. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e militari residenti da almeno tre anni nella regione interessata all insediamento delle basi medesime Pili. A.C. 2-A Articolo 12 ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART Nessuna struttura civile, porti, aeroporti, ferrovie, può essere usata per scopi militari compreso il passaggio di armamenti e truppe per missioni militari fuori confine. PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART. 12. ART Per tutte le basi, installazioni militari, poligoni e campi di tiro sia marini che terrestri esistenti alla data di entrata in Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. È vietato l utilizzo di strutture civili anche per la partenza dal territorio na-

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati zionale di armamenti verso Stati impegnati in conflitti oggetto di violazione di diritti internazionali Pili. Dopo l articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. 1. Al fine di definire la chiusura dei poligoni e le aree oggetto di utilizzo di armi nocive per l essere umano, sia civile che militare, e per l ambiente, disciplinata dalla presente legge, si dispone il riconoscimento automatico del nesso causale tra l esposizione a particolari fattori di rischio connessi per militari e civili all attività militare di ogni genere, all interno e all esterno dei confini nazionali e il decesso, le infermità invalidanti, le patologie tumorali e quelle connesse. 2. Si definiscono le aree e le attività soggette a tale automatico nesso causale con particolare riferimento ai poligoni di tiro e siti di stoccaggio di munizionamento di metalli pesanti, e/o all uranio impoverito e suoi effetti conseguenti sulla salubrità ambientale, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate comprese quelle fuori i confini nazionali, per le particolari condizioni ambientali e operative. 3. Al fine di adempiere al disposto normativo è previsto il riconoscimento automatico per militari e civili del nesso di causalità tra infermità invalidanti, patologie tumorali e malattie connesse e l esposizione a particolari fattori di rischio connessi. 4. Al soggetto militare e civile esposto a particolari fattori di rischio, definiti in seguito, nell ambito di missioni militari all estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, che abbia contratto infermità o patologie tumorali e o patologie connesse è riconosciuto l automatico nesso di causalità conseguente all esposizione o all utilizzo di proiettili all uranio impoverito e alla dispersione nell ambiente. 5. Ai soggetti indicati al comma 1 che abbiano contratto menomazioni all integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, in seguito all esposizione ai particolari fattori di rischio sono corrisposti i livelli massimi dei benefici delle normative vigenti. 6. I soggetti beneficiari dell elargizione di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano operante nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti o che con mezzi provenienti dalle missioni all estero; b) il personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all estero; c) i soggetti operanti nella cooperazione a vario titolo, impegnati nelle aree di conflitto e in quelle di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è stato utilizzato o è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). 7. Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 10 km, circostante al perimetro delle basi militari o delle aree di cui al comma 6, lettera b). 8. La causa di servizio per il soggetto di cui al comma 1 è definita entro sessanta giorni dopo il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell invalidità emesso dalle Commissioni mediche ospedaliere. Le provvidenze sono corrisposte ai beneficiari secondo i termini e le modalità di cui ai seguenti commi. 9. I risarcimenti ai soggetti colpiti dalle infermità o patologie permanentemente invalidanti ovvero ai superstiti aventi diritto sono erogati previa domanda al Ministero della Difesa. 10. La Commissione medica ospedaliera militare riscontra e certifica la patologia.

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 11. È istituito apposito ufficio, denominato «Servizio nesso causale automatico». 12. L ufficio «Servizio nesso causale automatico» è affidato a soggetti esterni al Ministero della difesa; 13. L ufficio certifica l impiego del personale civile e militare nelle aree definite a rischio esposizione e procede all istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, in relazione alle aree dichiarate d impiego che hanno costituito la causa ovvero la concausa e riscontra la certificazione medica. 14. La Direzione generale del Ministero della difesa predispone gli atti conseguenti per l erogazione dei risarcimenti. 15. La Direzione generale della difesa rinviene le risorse in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. 16. Con apposito regolamento definito dal Ministero della difesa d intesa con i Cocer e rappresentanti delle associazioni rappresentative della categoria colpita da malattie e infermità sono definite le aree ritenute a rischio esposizione; 17. Il regolamento definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree a rischio esposizioni e soggette a nesso causale automatico e prioritariamente tra le seguenti: a) poligoni di esercitazioni nazionali e non; b) missioni militari all estero; c) aree di conflitto; d) aree a rischio legate a fattori di rischio esposizione; e) aree in cui siano state riscontrate presenze di nano-particelle di metalli pesanti. 18. Per l accertamento delle percentuali di invalidità complessiva ai fini dell erogazione dei benefici di cui al comma 5 si procede secondo le normative vigenti applicando il valore più favorevole tra quello determinato per ciascuna tabella e categoria riconosciuta ai fini della causa di servizio; 19. Tutte le norme che istituiscono la commissione Cause di Servizio militare sono abrogate e conseguentemente tutte le norme attuative del funzionamento; 20. Il Ministero dell economia e delle finanze nomina un commissario per il trasferimento delle pratiche in carico all Ufficio nesso causale automatico. 21. Le relative coperture finanziarie per il presente articolo sono individuate nei capitoli di bilancio del Ministero della difesa e del Ministero dell economia e delle finanze, in riduzione dei capitoli di spesa destinati all acquisizione di sistemi d arma Pili. (Inammissibile) Dopo l articolo 12 aggiungere il seguente: ART. 12-bis. 1. Qualora accordi internazionali preesistenti impediscano l attuazione di quanto prescritto agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il Governo ha l obbligo di denunciare i detti accordi nelle forme e nei modi previsti dagli accordi stessi e comunque nelle forme previste dalla Parte quinta, Sezione terza della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata dall Italia con legge 12 febbraio 1974, n Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati A.C. 2-A Articolo 13 ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE ART La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale momento tutti i progetti di installazione, costruzione e ampliamento di basi militari in corso, nonché l uso di strutture militari esistenti per esercitazioni a fuoco, siano esse terrestri, navali o aeree, sono sospesi in attesa dell adeguamento alla presente normativa.

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati MOZIONI VEZZALI, VALIANTE, CALABRÒ, FITZGERALD NISSOLI ED ALTRI N , RONDINI ED ALTRI N , PALESE ED ALTRI N , BINETTI ED ALTRI N , AMATO ED ALTRI N , BRIGNONE ED ALTRI N , GULLO ED ALTRI N , VARGIU ED ALTRI N E NICCHI ED ALTRI N CONCER- NENTI INIZIATIVE VOLTE A PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CITOMEGALOVIRUS La Camera, premesso che: Mozioni il citomegalovirus o CMV appartiene alla famiglia degli Herpesvirus che comprende i più noti herpes labiale e genitale e il virus della varicella. Chi ha già avuto l infezione non è immune completamente, quindi può contrarre una reinfezione; l infezione da citomegalovirus si distingue in primaria o ricorrente, che a sua volta è distinta in riattivazione (da ceppo virale già presente nel soggetto) e reinfezione (da ceppo virale diverso da quello che ha già infettato l organismo); le principali vie di contagio sono la saliva, il sangue, le urine e i rapporti sessuali; in casi molto rari il virus si trasmette in modo indiretto, attraverso l utilizzo di oggetti comuni, come un bicchiere, uno spazzolino da denti o, importante per i bambini, un giocattolo; il citomegalovirus è un virus subdolo, che s insinua nell organismo spesso in punta di piedi, senza far perseguire in nessun modo la sua presenza. L infezione generalmente causa solo una leggera febbre o senso di stanchezza, che spesso vengono ignorati o attribuiti ad altre cause, come influenza o stress; può provocare una sindrome mononucleosica protratta, con febbricola, stanchezza notevole e dolori muscolari; una caratteristica del citomegalovirus è che non si comporta allo stesso modo con tutti i soggetti; nelle persone immunodepresse, con ridotte difese immunitarie come i malati di Aids e di tumore o i trapiantati, il virus può essere all origine di malattie gravi, quali polmoniti, epatiti o encefaliti; la gravidanza è associata a una transitoria immunodepressione, necessaria per evitare il rigetto del feto. Questa condizione favorisce non solo il contagio della gestante da parte del citomegalovirus, se non ha mai contratto l infezione, ma anche la riattivazione o reinfezione, se il virus si presenta prima della gravidanza; se il citomegalovirus colpisce nei primi mesi il feto di una donna incinta che non ha mai avuto l infezione, questo può subire effetti molto seri, perché l organismo fetale non ha sviluppato ancora difese immunitarie, di conseguenza è privo di ogni tipo di protezione;

21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati i rischi per il nascituro sono numerosi e vanno dai problemi neurologici, come il ritardo mentale, i disturbi psicomotori, le sindromi spastiche, la sordità, ai disturbi più o meno seri dell apparato gastroenterico, fino ai danni alla vista e agli occhi; il citomegalovirus è certamente un problema poco conosciuto, sottodiagnosticato, che colpisce un bambino su sette neonati nel nostro Paese. Si stima che l infezione da citomegalovirus sia talmente diffusa (soprattutto tra portatori inconsapevoli) da interessare tra il 60 per cento e il 90 per cento della popolazione e che in Italia vi siano, ogni anno, casi d infezione congenita di neonati, ossia casi d infezione in cui una donna incinta infetta trasmette l infezione al feto; su mezzo milione di nati: hanno sintomi alla nascita; 800 circa nascono ogni anno con disabilità permanenti di vario tipo e 1 bambino al giorno nasce con disabilità molto gravi: neurologiche, sordità, malformazioni, difetti di sviluppo cerebrale fino a cecità; difficile fare diagnosi retrospettive per cui molte disabilità non sono attribuite al citomegalovirus anche perché il virus può dare conseguenze tardive, avendo sintomi aspecifici, complicando ulteriormente l inquadramento diagnostico. Anche i pediatri hanno, infatti, grande difficoltà a stabilire i danni attribuibili al citomegalovirus; i medici di base e anche molti ginecologi non informano le gestanti della necessità di sottoporsi al test e delle eventuali conseguenze per il feto se il virus è contratto in gravidanza. A questo proposito non esiste un reale coordinamento informativo che aiuti alla prevenzione del citomegalovirus; con riferimento a questo dannosissimo virus lo Stato italiano non riconosce lo screening obbligatorio gratuito in gravidanza, comportando de facto uno screening spontaneo e disomogeneo nelle varie realtà regionali con la conduzione ovvia di iter procedurali non corretti, impegna il Governo: 1) a far conoscere questa malattia, attraverso una corretta e capillare informazione che spieghi i suoi effetti e che faccia acquisire comportamenti e forme di prevenzione improntati a un igiene corretta e che possano evitare o ridurre i danni che la malattia stessa può arrecare se contratta in periodo gestazionale; 2) a promuovere lo studio e la ricerca del citomegalovirus per permettere ai medici che assistono le gestanti di diagnosticarla rapidamente e per sviluppare nuovi e sempre più efficaci strumenti utili ad aiutare una madre che dovesse contrarre questo virus; 3) ad assumere iniziative per ridurre il rischio di trasmissione da citomegalovirus e favorire la prevenzione rendendo gratuito e obbligatorio lo screening per le donne in gravidanza al fine di ridurre anche i costi sociali di una diagnosi tardiva o di un inadeguata cura, visto che i neonati positivi al citomegalovirus vengono inseriti in un programma di controlli che li accompagna in media 10 anni o fino a quanto non abbiano maturato la negatività al virus; 4) a predisporre un censimento nazionale dei casi affinché in un lasso di tempo congruo si possa sapere con precisione qual è l incidenza di casi che ricorre in Italia. ( ) «Vezzali, Valiante, Calabrò, Fitzgerald Nissoli, Faenzi, Parisi, Rabino, D Agostino, Santerini, Pastorelli, Tinagli, Marzano, Giuseppe Guerini, Minnucci, Zanin, De Menech, Zoggia, Galati, D Alessandro».

22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati La Camera, premesso che: il citomegalovirus o CMV appartiene alla famiglia degli Herpesvirus che comprende i più noti herpes labiale e genitale e il virus della varicella. Chi ha già avuto l infezione non è immune completamente, quindi può contrarre una reinfezione; l infezione da citomegalovirus si distingue in primaria o ricorrente, che a sua volta è distinta in riattivazione (da ceppo virale già presente nel soggetto) e reinfezione (da ceppo virale diverso da quello che ha già infettato l organismo); le principali vie di contagio sono la saliva, il sangue, le urine e i rapporti sessuali; in casi molto rari il virus si trasmette in modo indiretto, attraverso l utilizzo di oggetti comuni, come un bicchiere, uno spazzolino da denti o, importante per i bambini, un giocattolo; il citomegalovirus è un virus subdolo, che s insinua nell organismo spesso in punta di piedi, senza far perseguire in nessun modo la sua presenza. L infezione generalmente causa solo una leggera febbre o senso di stanchezza, che spesso vengono ignorati o attribuiti ad altre cause, come influenza o stress; può provocare una sindrome mononucleosica protratta, con febbricola, stanchezza notevole e dolori muscolari; una caratteristica del citomegalovirus è che non si comporta allo stesso modo con tutti i soggetti; nelle persone immunodepresse, con ridotte difese immunitarie come i malati di Aids e di tumore o i trapiantati, il virus può essere all origine di malattie gravi, quali polmoniti, epatiti o encefaliti; la gravidanza è associata a una transitoria immunodepressione, necessaria per evitare il rigetto del feto. Questa condizione favorisce non solo il contagio della gestante da parte del citomegalovirus, se non ha mai contratto l infezione, ma anche la riattivazione o reinfezione, se il virus si presenta prima della gravidanza; se il citomegalovirus colpisce nei primi mesi il feto di una donna incinta che non ha mai avuto l infezione, questo può subire effetti molto seri, perché l organismo fetale non ha sviluppato ancora difese immunitarie, di conseguenza è privo di ogni tipo di protezione; i rischi per il nascituro sono numerosi e vanno dai problemi neurologici, come il ritardo mentale, i disturbi psicomotori, le sindromi spastiche, la sordità, ai disturbi più o meno seri dell apparato gastroenterico, fino ai danni alla vista e agli occhi; il citomegalovirus è certamente un problema poco conosciuto, sottodiagnosticato, che colpisce un bambino su sette neonati nel nostro Paese. Si stima che l infezione da citomegalovirus sia talmente diffusa (soprattutto tra portatori inconsapevoli) da interessare tra il 60 per cento e il 90 per cento della popolazione e che in Italia vi siano, ogni anno, casi d infezione congenita di neonati, ossia casi d infezione in cui una donna incinta infetta trasmette l infezione al feto; su mezzo milione di nati: hanno sintomi alla nascita; 800 circa nascono ogni anno con disabilità permanenti di vario tipo e 1 bambino al giorno nasce con disabilità molto gravi: neurologiche, sordità, malformazioni, difetti di sviluppo cerebrale fino a cecità; difficile fare diagnosi retrospettive per cui molte disabilità non sono attribuite al citomegalovirus anche perché il virus può dare conseguenze tardive, avendo sintomi aspecifici, complicando ulteriormente l inquadramento diagnostico. Anche i pediatri hanno, infatti, grande difficoltà a stabilire i danni attribuibili al citomegalovirus; i medici di base e anche molti ginecologi non informano le gestanti della necessità di sottoporsi al test e delle eventuali conseguenze per il feto se il virus è contratto in gravidanza. A questo propo-

Proposta di legge n. 2-A CAMERA DEI DEPUTATI. Trattati internazionali, basi e servitù militari.

Proposta di legge n. 2-A CAMERA DEI DEPUTATI. Trattati internazionali, basi e servitù militari. Proposta di legge n. 2-A CAMERA DEI DEPUTATI Trattati internazionali, basi e servitù militari. Relatori: MANCIULLI, per la maggioranza; MANLIO DI STEFANO, diminoranza. N. 2. EMENDAMENTI Seduta dell 8 febbraio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE. Trattati internazionali, basi e servitù militari

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE. Trattati internazionali, basi e servitù militari Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE Trattati internazionali, basi e servitù

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2017 876. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2016 711. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 30 maggio 2017 (XVII legislatura - 190ª riunione) Calendario dei lavori dell Assemblea dal 30 maggio al 29 giugno 2017 Martedì

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2016 656. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 14 novembre 2006 (XV legislatura - 23ª riunione) Calendario dei lavori dell Assemblea per il periodo dal 14 al 23 novembre

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disciplina dell autorizzazione a Stati esteri all utilizzazione

Dettagli

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI CAMERA DEI DEPUTATI 613 LUNEDÌ 21 MARZO 2016 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)... Pag. 3 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA

Dettagli

approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge

approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1978 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati

Dettagli

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI CAMERA DEI DEPUTATI 583 LUNEDÌ 1 o FEBBRAIO 2016 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)... Pag. 3 INDICE GENERALE... Pag. 6 N. B.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSSIGA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Norme sull impiego delle Forze armate della Repubblica e delle

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA BOZZA Doc. XVIII n. 103 RISOLUZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell Interno, ordinamento generale

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4373 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2013 127. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto n. 5195 del 13 maggio 2010 Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1653 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002 Modifica al Titolo

Dettagli

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 X LEGISLATURA ATTI: 12022 LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 113 Legge europea regionale 2016. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell Italia all

Dettagli

INDICE GENERALE. GIUNTA PLENARIA: Comunicazioni del Presidente... 5 COMITATO PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE...

INDICE GENERALE. GIUNTA PLENARIA: Comunicazioni del Presidente... 5 COMITATO PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE... Mercoledì 11 giugno 2008 132 Indice Generale INDICE GENERALE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ESAME AI SENSI DELL ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1904-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore MARTONE) Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

L.R. 30/1987, art. 5, c. 1, lett. l) B.U.R. 7/9/205, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

L.R. 30/1987, art. 5, c. 1, lett. l) B.U.R. 7/9/205, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. L.R. 30/1987, art. 5, c. 1, lett. l) B.U.R. 7/9/205, n. 36 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi

Dettagli

Avvio del procedimento nel caso di personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all estero e nei teatri di conflitto (1 caso)

Avvio del procedimento nel caso di personale militare e civile impiegato nelle missioni militari all estero e nei teatri di conflitto (1 caso) Il procedimento Avvio del procedimento in generale Il beneficio è corrisposto a domanda di parte da presentare alla Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento

Dettagli

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento DECRETO 23 settembre 2011 Organizzazione interna del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2011) Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Dettagli

IV COMMISSIONE PERMANENTE

IV COMMISSIONE PERMANENTE Martedì 21 giugno 2016 196 Commissione IV IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity

Dettagli

Consiglio regionale della Toscana

Consiglio regionale della Toscana Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 1/2017 (Atti del Consiglio) Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 951 e 1082-A Relazione orale Relatrice BISINELLA TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Dettagli

R E G I O N E L A Z I O

R E G I O N E L A Z I O X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO

Dettagli

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana 8 12 giugno

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana 8 12 giugno Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari Settimana 8 12 giugno Il Parlamento in seduta comune si riunirà alle ore 15.00 di giovedì, 11 giugno per la votazione relativa all elezione di due giudici della

Dettagli

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NELLE PRINCIPALI COMPONENTI

Dettagli

disciplina del procedimento di revisione costituzionale

disciplina del procedimento di revisione costituzionale DISEGNO DI LEGGE Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale 5 giugno 2013 1 DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Istituzione

Dettagli

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1658-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DELL 11 GENNAIO 2017 722. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Legge del 28/01/2009 n. 2 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2643 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei deputati ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN (V. Stampato Camera n. 56) approvato, in sede di prima

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Legge del 27/02/2009 n. 14 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

Ufficio Territoriale del Governo. Prot. n /EL/AREA II Torino, 18 aprile 2014

Ufficio Territoriale del Governo. Prot. n /EL/AREA II Torino, 18 aprile 2014 Prot. n. 2014-004589/EL/AREA II Torino, 18 aprile 2014 Al Signor Presidente dell Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d Appello di Al Signor Presidente dell Ufficio Circoscrizionale presso il Tribunale

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI CIRCOLARE N. 21 / 2014 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA (ESCLUSI I PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLA SICILIA) LORO SEDI e, per conoscenza: AI PREFETTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLA SICILIA AI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione

Dettagli

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità

CAPO I. Disposizioni generali. Art. 1. Finalità Disegno di legge concernente Norme sulla partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna ai processi decisionali dell Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. CAPO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE

Dettagli

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI CAMERA DEI DEPUTATI 800 LUNEDÌ 10 APRILE 2017 XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMMISSIONI RIUNITE (I e II)... Pag. 2 COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)...» 3

Dettagli

seguito Autorità), adottato con Deliberazione n del 26 novembre 2014; Art. 1 (Ambito di applicazione)

seguito Autorità), adottato con Deliberazione n del 26 novembre 2014; Art. 1 (Ambito di applicazione) REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI VIGILANZA COLLABORATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI L AUTORITA VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11

Dettagli

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2016 639. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2786 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2011 Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. La nuova Convenzione tra Italia

Dettagli

Disegno di legge n CAMERA DEI DEPUTATI

Disegno di legge n CAMERA DEI DEPUTATI Disegno di legge n. 4151 CAMERA DEI DEPUTATI S. 2551 Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l avvio dei lavori definitivi

Dettagli

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014 Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BORGOMANERO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 19 DEL 09/03/2001 Il presente Regolamento entra in vigore il 12 aprile 2001 INDICE ART. 1

Dettagli

INDICE GENERALE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI... 26

INDICE GENERALE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI... 26 Martedì 14 luglio 2009 519 Indice Generale INDICE GENERALE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ESAME AI SENSI DELL ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 1 o luglio

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.

Dettagli

REGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

REGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) REGOLAMENTO n. 7del del 2 dicembre 2014 REGOLAMENTO CONCERNENTE L INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI

Dettagli

Circolare n. 15 / 2015 Roma, 21 aprile 2015

Circolare n. 15 / 2015 Roma, 21 aprile 2015 Circolare n. 15 / 2015 Roma, 21 aprile 2015 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI e, per conoscenza: AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA

Dettagli

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO - 2009 INDICE CRONOLOGICO DEI TESTI-BASE 1848 STATUTO fondamentale del Regno. I.2.a. 1861 LEGGE 17 MARZO 1861, N. 4671. - Colla quale viene conferito a Sua Maestà e ai suoi successori

Dettagli

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

XIV COMMISSIONE PERMANENTE Giovedì 31 marzo 2016 105 Commissione XIV XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell Unione europea) S O M M A R I O AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed

Dettagli

Rassegna di informazioni parlamentari ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Rassegna di informazioni parlamentari ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ANNO X numero 22 17 luglio 2015 Rassegna di informazioni parlamentari ANMIL a cura dell Ufficio I Servizi Istituzionali Direzione generale

Dettagli

E M A N A il seguente decreto legislativo:

E M A N A il seguente decreto legislativo: VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 20-07-2007 REGIONE ABRUZZO Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente

Dettagli

Il Ministro della Salute

Il Ministro della Salute Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili

Dettagli

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014 Atti Parlamentari I Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISCUSSIONI SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2014 RESOCONTO STENOGRAFICO 158. SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014 PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 14 2-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DECRETO 30 agosto 2011. Griglie di elaborazione relative alla misura 124 Cooperazione

Dettagli

Documento scaricato da

Documento scaricato da Regione Sardegna Legge Regionale n. 22 del 16 dicembre 2005 Norme per l approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell ambiente ai fini della difesa dai pericoli

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3210-A RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) (Relatore CONTESTABILE) Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Conferimento

Dettagli

Che cosa cambia e perché

Che cosa cambia e perché Che cosa cambia e perché 1 La fine dell immobilismo Stop al bicameralismo paritario Procedure più snelle e veloci per fare le leggi Meno decreti legge disegni di legge con voto a data certa Il presidente

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 784, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI Modifica all

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA

PROTOCOLLO D INTESA. Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE LA CORTE DEI CONTI TRA PROTOCOLLO D INTESA TRA IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E LA CORTE DEI CONTI Roma, 9 febbraio 2009 IL MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE E LA CORTE DEI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4473 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA Doc. XVIII n. 90 RISOLUZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare) (Estensore ALLEGRINI) approvata nella seduta del 18 aprile

Dettagli

Il Parlamento italiano

Il Parlamento italiano Renzo Dickmann Il Parlamento italiano seconda edizione Jovene editore INDICE Premessa... p. XI CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE 1. Sul metodo...» 1 2. Sul merito...» 2 CAPITOLO SECONDO LE FONTI DEL DIRITTO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435-A PROPOSTA DI LEGGE n. 1435, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GREGORIO FONTANA, CINZIA

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1910-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) e dal Ministro dell

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 giugno 2016 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 998-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori TAVERNA, CIOFFI, MORRA, BUCCARELLA, MARTELLI, AIROLA, DONNO, MOLINARI, ENDRIZZI, CASALETTO, MARTON, BULGARELLI,

Dettagli

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA EPUBBLICA Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 21 febbraio 2017 (XVII legislatura - 179ª riunione) Calendario dei lavori dell Assemblea dal 21 febbraio al 16 marzo 2017 Martedì

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 13 luglio 2016, n. 9 Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso della Regione ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

Dettagli

Segreteria Federale Roma, 10 giugno 2016 Circolare n. 48/2016. A tutte le Società affiliate LORO INDIRIZZI

Segreteria Federale Roma, 10 giugno 2016 Circolare n. 48/2016. A tutte le Società affiliate LORO INDIRIZZI Segreteria Federale Roma, 10 giugno 2016 Circolare n. 48/2016 A tutte le Società affiliate LORO INDIRIZZI e, per conoscenza: Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara OGGETTO: monitoraggio attività

Dettagli

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 20 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2595) MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l'11 maggio 2005

Dettagli

DELIBERA N. 669/15/CONS

DELIBERA N. 669/15/CONS DELIBERA N. 669/15/CONS VOLTURA ALLA SOCIETÀ AL.MA MEDIA S.R.L. DELL AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RILASCIATA CON LA DELIBERA N. 487/01/CONS (Programma LEONARDO)

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno pprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; VISTO l articolo 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,

Dettagli

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere

Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere IL PARLAMENTO Le origini dei parlamenti moderni Il bicameralismo italiano Composizione e durata in carica delle Camere Organizzazione e funzionamento delle Camere Il procedimento legislativo Le procedure

Dettagli

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2293 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, LEPRI, CUCCA, CUOMO, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI,

Dettagli

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana maggio

Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari. Settimana maggio Estratto Agenda dei Lavori Parlamentari Settimana 18 22 maggio CAMERA Aula Seguito esame del ddl e delle pdl: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo

Dettagli

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Regolamento per la concessione e l erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2015 439. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1157 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059-octies DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI)

Dettagli

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2016 658. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL ASSEMBLEA INDICE

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 2197-1123-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI Differimento del termine di scadenza dell incarico all Agenzia

Dettagli