DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Vigente al:

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641 Disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Vigente al: Tariffa Parte di provvedimento in formato grafico (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) (19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(31)(32)(35)((38)) AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 agosto 1973, n.519 (con l'art. 81, comma 1) ha disposto che il numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, viene pertanto cosi' modificato: "Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialita medicinali: 1) tassa di rilascio per l'autorizzazione alla produzione di specialita medicinali... L tassa annuale... L ) tassa per registrazione di specialita' medicinali estere e nazionali, per ogni specialita', serie o categoria di specialita (articoli 162 e 166 del testo unico sostituiti dall'articolo 4 della legge 1 maggio 1941, n. 422): a) per ogni specialita'... L tassa annuale... L b) per ogni serie o categoria... L tassa annuale... L ". AGGIORNAMENTO (2) La L. 14 febbraio 1974, n.62 (con l'art. 9, ultimo comma) ha disposto che "il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue: 1/18

2 Parte di provvedimento in formato grafico AGGIORNAMENTO (3) La L. 14 aprile 1975, n.103, (con l'art. 22, comma 2) ha disposto che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 12 agosto 1975, n.974 (con l'art. 22) ha disposto che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunto, dopo il n. 90, il seguente n. 90 bis: Parte di provvedimento in formato grafico AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n.249 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aumentata del cinquanta per cento". 2/18

3 AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 23 dicembre 1976, n.854, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1977, n.36 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30%, con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312". Lo stesso D.L. (con l'art. 5) ha inoltre disposto che "Dal 1 gennaio 1977, il numero 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico La L. 21 febbraio 1977, n.36, di conversione del D.L. 23 dicembre 1976, n.854, ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole:, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento". AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 1 febbraio 1977, n.11, convertito con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1977, n. 90 ha disposto (con l'art. 1) che "Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico La L. 31 marzo 1977, n. 90, di conversione del D.L. 1 febbraio 1977, n.11ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: , e l'ammontare di lire: , di cui alla lettera j), e' sostituito con il seguente: ; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente: Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la 3/18

4 maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata". AGGIORNAMENTO (8) La L. 27 dicembre 1977, n.968 ha disposto (con l'art. 23) che "Il n. 26, sottonumero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni". AGGIORNAMENTO (9) La L. 26 maggio 1978, n.216, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%. L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b)e c) del n. 125 della predetta tariffa". AGGIORNAMENTO (10) Il D.P.R. 18 aprile 1979, n.169 ha disposto (con l'art. 1) che "Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) e' variato da "ordinario" in "marche"; alle note a margine e' aggiunto il comma seguente: "Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4/18

5 4) dagli indigenti"." AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 22 giugno 1979, n.338 ha disposto (con l'art. 75) che "Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' cosi' modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) e' soppressa la parola "principale" e sono inoltre soppressi i punti 2), 8) e 9); al punto 6) dopo le parole "quindicesimo anno" sono aggiunte le parole "e successivi"; al numero d'ordine 91 sono soppresse le parole "principale o completivo"; al numero d'ordine 92 e' soppresso il punto 7). Le note a margine del numero d'ordine 90 dello stesso titolo VIII sono cosi' modificate: il secondo comma e soppresso; nel terzo comma sono soppresse le parole "la tassa di rilascio di completivo"; nel quarto comma le parole "successive a quelle del primo anno" sono sostituite da "successive a quella del primo triennio"; il decimo comma e' sostituito dal seguente: "il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato)". AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 ha disposto (con l'art. 5) che "Le tasse sulle concessioni governative p reviste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle lire superiori". AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 22 dicembre 1981, n.787, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n.52, ha disposto (con l'art. 3) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa 5/18

6 medesima nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle lire superiori". AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n.53, ha disposto (con l'art. 5, comma 29) che "le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima". Lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 5, comma 30) che "Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire , 12000, , e : le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire per tassa di rilascio e a lire per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente". AGGIORNAMENTO (15) Il D.L. settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto ( con l'art. 12, comma 10) che il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Parte di provvedimento in formato grafico AGGIORNAMENTO (16) La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa 6/18

7 nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312". AGGIORNAMENTO (17) La L. 21 febbraio 1989, n.70 ha disposto (con l'art. 14) che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo il n. 90 bis, il seguente n. 90 ter: Indicazione degli atti Ammontare Modo di soggetti a tassa tasse pagamento 90 ter. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori: 1) per l'esame della domanda di registrazione ordinario 2) per la registrazione ordinario 3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia ordinario Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili. La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non e' rimborsabile. La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dll'ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda". AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 39, comma 9) che "Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila". AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 30 settembre 1989, n.332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n.384, ha disposto (con l'art. 4 bis, comma 2) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 7/18

8 n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa". AGGIORNAMENTO (20) La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella seguente tabella: (articolo 22) Numero Indicatore degli Ammontare Modo di d'ordine atti soggetti della tassa pagamento a tassa 128 Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via estere in ambito locale: 1) di programmi televisivi tassa di rilascio o di rinnovo ordinario tassa annuale (/) ordinario 2) di programmi radiofonici: tassa di rilascio o di rinnovo ordinario tassa annuale (/) ordinario 129 Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale: 1) di programmi televisivi tassa di rilascio o di rinnovo ordinario tassa annuale (/) ordinario 2) di programmi radiofonici tassa di rilascio o di rinnovo ordinario tassa annuale (/) ordinario 130 Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea: tassa di rilascio o di rinnovo ordinario tassa annuale (/) ordinario (/) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. 8/18

9 AGGIORNAMENTO (21) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla seguente tabella 2: TABELLA 2. rticolo 7) N. Indicazione degli Ammontare Modo Note Ord. atti soggetti della di pagamento a tassa tassa 26 I) Licenza di porto La licenza di di fucile anche per porto uso di caccia qualunque d'armi e' sia il numero personale ed dei colpi: e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni Tassa di rilascio, La tassa di rinnovo e annuale Ordinario non e' dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 22 febbraio 1991, n.73 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta 9/18

10 la seguente: ==================================================================== "Numero Indicazione Ammontare Modo Note d'ordine degli atti sog della spesa di paga getti a tassa mento 127 Concessione del La tassa deve Ministero delle corrisposta poste e delle te entro il 31 lecomunicazioni gennaio dello avente per oggetto: anno cui si 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi in ambito locale: tassa di rilascio o di rinnovo Ordinario tassa annuale Ordinario" riferisce AGGIORNAMENTO (23) Il D.L. 13 maggio 1991, n.151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (a), e' aggiunta la seguente: ================================================================ "Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di d'ordine soggetti ad imposta della tassa pagamento 131 Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990) per ogni mese di utenza Congiuntamente 10/18

11 all'abbonamento"." AGGIORNAMENTO (24) La L. 19 ottobre 1991, n.349 ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo il n. 90 ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiunto dall'articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, e' aggiunto il seguente: ==================================================================== "Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo d'ordine soggetti a tassa della tassa di pagamento 90 quater Certificati complementari di protezione di medicinali: 1) per la domanda di concessione del certificato ordinario 2) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato ordinario 3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia ordinario 4) per il ritardo nel pagamento della tassa annuale (entro il semestre) ordinario La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito della domanda e non e' rimborsabile. La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Detta tassa e' soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali"." AGGIORNAMENTO (25) Il D.L. 11 luglio 1992, n.333, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n.359 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 11/18

12 n. 641, e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento". AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 61) che "Gli articoli 4, 75, 80 e 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti: ================================================================ ===================================================================== Art. Indicazioni degli atti Ammontare N o t e soggetti a tassa delle tasse in lire 4 1. Iscrizioni nel registro 1. Fino all'attuazione del delle imprese relative a registro delle imprese, le societa' nazionali e a so tasse relative alle iscricieta' estere aventi la zioni degli atti costitutivi sede legale o l'oggetto di societa' e alle iscrizioprincipale nel territorio ni previste dagli articoli dello Stato (articoli 2188, del codice civile indicati 2200, 2296, 2315, 2330, nel comma 2 sono dovute per 2464, 2475, 2505 e 2507 del le corrispondenti iscrizioni codice civile; articolo 3 nei registri di cancelleria del decreto legge 19 dicem dei tribunali da eseguire bre 1984, n. 853, convertito, secondo le disposizioni per con modificazioni, dalla l'attuazione del codice legge 17 febbraio 1985, n. civile (articoli 100 e 108). 17, e successive modificazioni): a) atto costitutivo Le tasse non sono dovub) altri atti sociali sog te dalle societa' cooperatigetti ad iscrizione in base ve, di mutua assicurazione e alle disposizioni del di mutuo soccorso, dalle codice civile societa' sportive di cui 2. Iscrizioni nel registro all'articolo 10 della legge delle imprese relative a 23 marzo 1981, n. 91, e societa' estere con sede dalle societa' di ogni tipo secondaria nel territorio che non svolgono attivita' dello Stato, a imprenditori commerciali i cui beni immoindividuali, a consorzi ed bili sono totalmente destialtri enti pubblici e privati nati allo svolgimento dell con o senza personalita' attivita' politiche dei pargiuridica diversi dalle titi rappresentati nelle 12/18

13 societa' (articoli 2188, assemblee nazionali e regio 2195, 2196, 2197, 2201, nali, delle attivita' cultu 2506 e 2612 del codice rali, ricreative, sportive civile) ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione Iscrizione nel registro 1. La somma correlata alla dei concessionari del popolazione di ogni ambito servizio di riscossione dei territoriale e' dovuta in tributi (articolo 11 del aggiunta alla quota fissa. decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonche' negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali: a) per l'iscrizione: 1) quota fissa ) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra e abitanti ) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra e abitanti ) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra e di abitanti ) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre di abitanti b) annuale la stessa di cui alla lettera 13/18

14 a) 2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989): a) per l'iscrizione b) annuale Licenza o documento 1. La tassa e' dovuta, con sostitutivo per l'impiego riferimento al numero di di apparecchiature termi mesi di utenza considerati nali per il servizio radio in ciascuna bolletta, mobile pubblico terrestre congiuntamente al canone di di comunicazione (art. 318 abbonamento. del decreto del Presidente 2. Le modalita' e i termidella Repubblica 29 marzo ni di versamento all'erario 1973, n. 156; art. 3 del delle tasse riscosse dal decreto legge 13 maggio concessionario del servizio 1991, n. 151, convertito, sono stabiliti con decreto con modificazioni, dalla del Ministro delle finanze, legge 12 luglio 1991, n. di concerto con il Ministro 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecodelle poste e delle teleco municazioni. municazioni 23 aprile 1993); 3. La tassa non e' dovuta per ogni mese di utenza: per le licenze o i documenti a) utenze residenziali sostitutivi intestati ad b) utenze affari invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento Attribuzione del numero 1. La tassa non e' dovuta, di partita IVA (art. 35 del per l'attribuzione del numedecreto del Presidente ro di partita IVA ai soggetdella Repubblica 26 ottobre ti non residenti e senza 1972, n. 633): stabile organizzazione nel a) alle societa' di ogni territorio dello Stato e tipo e agli enti pubblici agli enti, associazioni ed e privati con o senza altre organizzazioni di cui personalita' giuridica, all'articolo 4, quarto comdiversi dalle societa', ma, del decreto del Presiaventi per oggetto esclusi dente della Repubblica 26 vo o principale attivita' ottobre 1972, n. 633, non commerciali o agricole soggetti passivi agli effetnonche' alle associazioni ti dell'imposta sul valore 14/18

15 costituite da persone aggiunto, in relazione agli fisiche per l'esercizio acquisti intracomunitari in forma associata di arti effettuati. e professioni; 2. La tassa per l'attribu tassa per l'attribuzione zione deve essere pagata e annuale prima della presentazione b) ai soggetti diversi da della dichiarazione di iniquelli indicati alla zio dell'attivita'; quella lettera a): annuale nel termine stabili tassa per l'attribuzione to per la presentazione dele annuale la dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrati 15/18

16 vo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, ha inoltre disposto (con l'art. 65, comma 9) che "Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e' aggiunta la seguente nota: "La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci"." AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n.473 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all' anno solare precedente "sono sostituite dalle seguenti: " del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta"." AGGIORNAMENTO (28) 16/18

17 Il D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641". Inoltre lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 7 bis, comma 7) che "All' articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato ne supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 e' sostituito dal seguente: "1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine"; b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole: "e vidimare" sono soppresse". AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che "All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "societa' cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali"." AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 3, comma 11 bis) che "All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,dopo le parole:"(legge 19 ottobre 1991, n.349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari"." AGGIORNAMENTO (32) Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, ha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera d)) che e' abolita la tassa sulla concessione governativa 17/18

18 per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre AGGIORNAMENTO (35) La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 31, comma 39) che "Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente"." AGGIORNAMENTO (38) Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 5 bis, comma 3, lettera b)) che e' abrogato l'articolo 1 della presente tariffa. 18/18

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