DEFINIZIONE DI PMI IN VIGORE DAL 01/01/2005

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1 ALLEGATO O DEFINIZIONE DI PMI IN VIGORE DAL 01/01/2005 A partire dal 1 Gennaio 2005, la definizione di micro, piccola e media impresa è quella di cui all allegato I del Regolamento 70/2001, cosi come modificato dal Regolamento 364/2004 (GUCE L 63 del ). L allegato I del Regolamento risulta piuttosto complesso. In generale, si può dire che le modifiche riguardano le soglie del fatturato e del totale di bilancio, dati da prendere in considerazione in maniera alternativa per la definizione di PMI. Le soglie sono aumentate, permettendo così, almeno ad una prima occhiata, di definire medie anche quelle imprese che prima sarebbero invece state imprese di grandi dimensioni. Ciò nonostante, la nuova definizione è molto più dettagliata della precedente e, per questo, anche di più difficile applicazione. Prima di passare all analisi delle soglie e delle diverse nozioni che si danno nel testo del Regolamento, occorre ricordare che, nel diritto della concorrenza, per impresa si intende ogni entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. In maniera semplicistica, si consideri quale elemento essenziale della nozione d impresa la caratteristica del mercato sul quale viene offerto il bene o il servizio prodotto. Se il mercato è concorrenziale, l entità che vi opera, anche gratuitamente, è un impresa. 1. LE SOGLIE I dati relativi alle soglie sono i seguenti: Si definisce media l impresa che occupa meno di 250 effettivi E il cui fatturato annuo, calcolato al netto dell IVA e di altri diritti o imposte indirette, non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Si definisce piccola l'impresa che occupa meno di 50 effettivi E realizza un fatturato annuo, calcolato al netto dell IVA e di altri diritti o imposte indirette, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Si definisce microimpresa quella che occupa meno di 10 effettivi E realizza un fatturato annuo, calcolato al netto dell IVA e di altri diritti o imposte indirette, oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Pertanto, poiché la nuova definizione è entrata in vigore al , si devono prendere in considerazione gli effettivi, il fatturato annuo oppure il totale di bilancio dell ultimo esercizio contabile chiuso al Se l impresa non è né collegata né associata, ovvero non è controllata, ai sensi dell articolo 2359, 1 e 2 comma del Codice Civile né è posseduta oltre il 24,9% da un altra impresa, i dati da prendere i considerazione sono unicamente quelli indicati su base annua nel bilancio della sola impresa considerata. Diversamente e in mancanza di un bilancio consolidato, i dati da considerare saranno anche quelli delle imprese collegate o associate, secondo le proporzioni indicate più avanti. Per quanto riguarda l applicazione nei prossimi anni della definizione di PMI, si segnala che l amministrazione che eroga l aiuto dovrà richiedere gli ultimi 3 bilanci chiusi e definitivi, poiché il Regolamento stabilisce che lo status di piccola, media o micro si acquisisce o si perde sulla base 1

2 dei risultati di due esercizi consecutivi. Pertanto se un impresa, definita piccola nel 2005, supera le soglie nel bilancio chiuso al , essa continua ad essere una piccola impresa. Se, invece, essa le supera nel bilancio chiuso al e in quello chiuso al , nel 2007 essa sarà diventata una media impresa. Così, ad esempio, il 7 luglio 2008, l amministrazione che dovesse erogare l aiuto dovrà chiedere i conti chiusi al , e Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. 2. LA NOZIONE DI EFFETTIVO Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di effettivi occupati a tempo pieno per un anno. Gli effettivi che lavorano a tempo parziale o stagionale o che, novità introdotta dal Regolamento, prendono congedi di maternità o parentali, contano come frazioni di ULA, non essendo contabilizzati i periodi non lavorati. Gli effettivi sono composti da: a) i dipendenti che lavorano nell'impresa; b) le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) i proprietari gestori; d) i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. Le categorie di cui alle lettere a), c) e d) sono chiare. Si tratta dei lavoratori subordinati, dei proprietari che dirigono l azienda e dei soci lavoratori. Di più difficile interpretazione la categoria di cui alla lettera b). E utile, a tale riguardo, comparare alcune versioni linguistiche di questa norma. Le versioni linguistiche francese, inglese, spagnola e tedesca, mentre alla lettera a) parlano di veri e propri dipendenti ( salariés ; salariados ; Arbeitnehmern ) alla lettera b), menzionano non i dipendenti, ma persone subordinate (ovvero: des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ; persons working for the enterprise being subordinated to it and deemed to be employees under national law ; personas que trabajan para la empresa, que tengan con ella un vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con arreglo al Derecho nacional; für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind ). Ciò fa pensare non tanto ad una dipendenza in senso di rapporto formale di lavoro, quanto piuttosto ad un rapporto di direzione e controllo, rapporto che esiste, ad esempio, tra il lavoratore somministrato e l impresa presso cui egli svolge il proprio lavoro (si veda in merito l articolo 20, comma 2 del Decreto 276/03, secondo il quale: Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore ). A voler interpretare questa norma diversamente, non si capirebbe, inoltre, il riferimento alla considerazione di detto lavoratore come gli altri dipendenti dell impresa. Per quanto riguarda, poi, l assimilazione tra il lavoratore somministrato e gli altri dipendenti dell impresa, l articolo 22, comma 5 prevede che In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia

3 dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Ciò nonostante, si ritiene che, ai fini del calcolo degli effettivi, il lavoratore somministrato debba, invece, essere considerato quale dipendente della impresa utilizzatrice, poiché egli ha gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri dipendenti di quest ultima. Si vedano a tale proposito gli articoli del Decreto 276/03 che equiparano il lavoratore somministrato agli altri lavoratori. Di conseguenza, i lavoratori somministrati devono essere contati come effettivi, in termini di ULA (unità lavorativa annua) dell impresa utilizzatrice. Diverso è il caso del contratto dell appalto di servizi, in quanto i dipendenti dell appaltatore continuano a lavorare nell impresa di quest ultimo sotto la sua direzione e controllo. Infine, pare difficile l inserzione nella categoria di cui alla lettera b) dei lavoratori a progetto, poiché manca, per questi ultimi sia la direzione e controllo da parte dell impresa per la quale essi lavorano che la loro equiparazione agli altri dipendenti dell impresa. 3. LA NOZIONE D IMPRESA COLLEGATA E SUE CONSEGUENZE Come detto sopra, se l impresa è autonoma, ovvero non è partecipata e non è collegata ad altre imprese, gli unici bilanci di riferimento sono quelli di detta impresa. Diverso il caso in cui l impresa è collegata o associata ad altre imprese. L associazione, ovvero la partecipazione al capitale rileva, ai fini dei dati rilevanti per la definizione di PMI, solo nel caso in cui siano superiori al 24,9% del capitale dell impresa considerata. Anticipando quanto commentato oltre, se si tratta di imprese associate o collegate, i dati relativi agli effettivi e ai totali di bilancio o di fatturato devono essere sommati, a meno che non siano disponibili i conti consolidati. Nel caso di imprese associate, i dati si sommano in proporzione alle quote societarie detenute (in percentuale), mentre nel caso delle imprese collegate, i dati si sommano per intero. Poiché la definizione di impresa associata è applicabile solo allorquando si sia escluso un rapporto di collegamento tra due imprese, è logico iniziare a descrivere il rapporto di collegamento prima di quello di associazione, nonostante l ordine adottato dal Regolamento. Più imprese sono collegate quando una di esse: a) detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa; b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri degli organi di direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) azionista o socia di un'altra impresa, essa controlla da sola, in virtù di un accordo, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima. Il rapporto di collegamento presuppone, quindi, il controllo (o influenza dominante) che per diritto un impresa può esercitare su di un altra, nelle forme individuate sopra. A questo proposito, si precisa che la nozione di collegamento adottata dal Regolamento è diversa da quella di collegamento utilizzata dal nostro Codice Civile all articolo 2359, 3 comma. Così come recepita dal Codice Civile, la nozione di collegamento indica che la partecipazione detenuta è tale da non essere sufficiente a determinare in positivo la politica dell impresa detenuta, ma è comunque tale da rendere irrealistico che l attività sociale possa

4 essere indirizzata dagli altri soci ignorando le posizioni espresse dal detentore della quota che determina il collegamento. 2 Nel caso del collegamento, il Codice Civile parla, quindi, di influenza notevole. E solo nel caso di una società che esercita il controllo su un altra, che si tratta, invece, di influenza dominante. La nozione di collegamento di cui al Regolamento rientra, perciò, in quella di società controllante e di società controllata del Codice Civile Italiano. A norma del Codice Civile (articolo 2359, 1 e 2 comma) sono società controllate quelle società in cui un altra detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria; oppure di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria o ancora le società che sono sotto l influenza dominante di un altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Si pensi, in quest ultimo caso a due imprese, una fornitrice di materie prime, la seconda produttrice di beni, fatti a partire da dette materie prime. In questa situazione è possibile che la società che produce materie prime sia una società monopolistica che pretende, in cambio di una fornitura continuativa e pressoché esclusiva, il diritto, per statuto, di determinare la politica di marketing della società produttrice di beni. Lo stesso può capitare con un socio di minoranza o un finanziatore. Ecco che, in questo caso, non c è proprietà azionaria, ma c è controllo, ovvero collegamento secondo il Regolamento. Tuttavia, quando l impresa che è nella posizione di esercitare un influenza dominante 3 è un business angel, che investe in una società non quotata una somma inferiore a Euro, oppure un università o un centro di ricerca senza scopo di lucro, oppure un investitore istituzionale (compresi i fondi di sviluppo regionale) o, infine, un autorità locale, con un budget inferiore a 10milioni di Euro e meno di abitanti, il Regolamento stabilisce che fino a prova contraria si presuppone che essa non sia impresa collegata SE NON INTERVIENE IN NESSUN MODO NELLA GESTIONE DELL IMPRESA. In altre parole, gli investitori istituzionali non sono considerati imprese collegate, ove non esercitino i diritti inerenti la quota azionaria detenuta. Ciò avverrà in tutti i casi in cui l università o il comune o il business angel sono semplici fornitori di capitale di rischio senza diritto di ingerenza. Parallelamente, il Regolamento stabilisce che gli investitori istituzionali, che detengano quote superiori al 24,9% del capitale dell impresa considerata, non siano considerati imprese associate a questa ultima, a meno che tra l investitore e l impresa non sia configurabile un rapporto di collegamento. Il nocciolo della questione, quindi, è sempre lo stesso: il problema di considerare anche gli effettivi o i dati di bilancio dell università o del fondo di capitale di rischio interviene solo se questi non sono semplici investitori ma gestori di detta impresa. E ovvio che se un università gestisce una piccola impresa, questa diverrà automaticamente grande. Se due imprese sono collegate, i dati (effettivi, totali di bilancio o di fatturato) si sommano. La somma è fatta al 100%, a meno che non fossero già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 2 Definizione di collegamento riportata da Diritto delle società di capitali Manuale Breve, Giuffré editore 2003, pag Per l individuazione di questi investitori si rimanda all Allegato I del Regolamento 70/2001, che si riporta: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi ; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni e meno di abitanti.

5 Questo principio vale non solo quando si devono sommare i dati relativi all impresa (A), della cui dimensione si tratta, con quelli dell impresa ad essa collegata (B), ma anche quando si deve determinare la dimensione di un impresa collegata (C) all impresa (D) associata a quella della dimensione di cui si tratta (A). LE CONSEGUENZE DEL COLLEGAMENTO TRA IMPRESE: SOMMA DEGLI EFFETTIVI E DEL FATTURATO ANNUO O TOTALE DI BILANCIO - ESEMPI GRAFICO N. 1 B controlla A, quindi A e B sono imprese collegate A = effettivi ( E ) di A + 100% degli E di B; fatturato annuo ( F ) di A + 100% del F di B D ha il 28% di A: A e B sono imprese associate C controlla D A = EeF di A + 28% EeF di B, che è = 100% di EeF di D + 100% di EeF di C B controlla A C detiene 30% di B C e B sono imprese associate A= EeF di A + 100% EeF di B, che è = 100% di EeF di B + 30% di EeF di C B controlla A C detiene il 20% di B C e B non sono associate A= EeF di A + 100% EeF di B, che è = SOLO al 100% di EeF di B. Partecipazione sotto il 25% NON CONTA. Le imprese fra le quali intercorre una relazione di collegamento tramite una o più altre imprese sono anch'esse considerate imprese collegate.

6 Più imprese che sono collegate attraverso una persona fisica sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Ad esempio, il Signor Rossi detiene il pacchetto di maggioranza delle società A ed è l unico fornitore della società B, con diritto di veto sulla nomina degli amministratori di B. A e B sono società collegate attraverso il Sig.Rossi, poiché, egli detiene la società che fornisce la materia prima, le arance, supponiamo, alla società B, che produce succo di arancia e detiene un diritto che lo identifica come colui che controlla la società B. Si noti che il mercato della produzione delle arance è contiguo a quello del succo di arancia. 4. LA NOZIONE D IMPRESA ASSOCIATA E SUE CONSEGUENZE Si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Si noti che, per determinare il rapporto di associazione, quello che si valuta è la proprietà di capitali o di quote/azioni societarie direttamente in capo ad altra società, mentre per il rapporto di collegamento ciò che si valuta è il detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa. In questo secondo caso, quindi, il rapporto non è di proprietà, ma di controllo societario. Nel caso di controllo societario, ciò che conta è la possibilità giuridica di poter esercitare un influenza dominante sulla gestione dell impresa (potere di nomina e revoca degli amministratori; clausole statuarie o contrattuali). GRAFICO N. 2 SpA Spaini, capitale sociale: 6% famiglia Spaini; B: 15%; 79% azionariato diffuso B è detenuta al 60% da C. A e B non sono associate, quota inferiore al 25% C controlla A, poiché, attraverso B ha la maggioranza dei voti di A C è collegata di A attraverso B SpA Spaini, capitale sociale: 33% famiglia Spaini; B, 26%; Fondo capitale di rischio 43% B è associata di A Fondo capitale di rischio è associato se gestisce, invece non conta se investe solamente Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, ove il suo capitale o i diritti di voto fossero detenuti per oltre il 25% da uno degli investitori istituzionali indicati sopra, 4 SEMPRE CHE TRA 4 Per l individuazione di questi investitori si rimanda all Allegato I del Regolamento 70/2001. Si tratta comunque dei c.d. investitori istituzionali, ovvero:

7 QUESTI INVESTITORI E L IMPRESA, ALTRIMENTI IMPRESE ASSOCIATE, NON VI SIA UN RAPPORTO DI COLLEGAMENTO. Tranne il caso degli investitori istituzionali summenzionati, la definizione di PMI è esclusa laddove un ente pubblico, individualmente o congiuntamente con altri enti o organismi pubblici, detenesse o controllasse, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di altra società/impresa. Quando due imprese sono associate, la somma dei dati avviene in proporzione alla quota di capitale o di diritti di voto detenuti. Questo principio vale sia nei confronti dell impresa, della cui dimensioni si tratta, sia nei confronti di altra impresa che si ritiene collegata alla stessa. Si veda il grafico N.1. LE CONSEGUENZE DELL ASSOCIAZIONE TRA IMPRESE: SOMMA DEGLI EFFETTIVI E DEL FATTURATO ANNUO O TOTALE DI BILANCIO IN PROPORZIONE ALLA QUOTA AZIONARIA POSSEDUTA a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi ; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni e meno di abitanti.

8 B possiede il 23% del capitale di A A = si contano solamente gli effettivi ed il fatturato di A Partecipazione sotto il 25% NON CONTA B possiede il 35% del capitale di A ed è socio di maggioranza assoluta A = EeF di A + 100% di EeF di B B ed A sono imprese COLLEGATE B possiede il 25% del capitale di A ma non controlla A A = EeF di A + 25% di EeF di B A e B sono imprese ASSOCIATE

9 5. AUTOCERTIFICAZIONE Il Regolamento riconosce che, spesso, è difficile ricostruire i rapporti di associazione o di collegamento tra imprese. Si pensi al problema di capire chi, all interno di una holding o di una impresa di non piccole dimensioni, detiene veramente il pacchetto di maggioranza o è comunque in grado di esercitare un influenza dominante o ancora alla difficoltà di conoscere i rapporti di collegamento tra l impresa associata ed altre imprese. Per questo motivo, il Regolamento dà la possibilità alle amministrazioni pubbliche di farsi rilasciare dalle imprese stesse una autocertificazione circa il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di fatturato e numero degli effettivi. Tuttavia, la dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

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