Poste Italiane Sped. in A.P. D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 DCB Roma Supplemento al n. 10 del 25 maggio 2010 di Ambiente&Sicurezza

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1 I S U P P L E M E N T I Quindicinale di documentazione giuridica, pratica professionale e tecnica Poste Italiane Sped. in A.P. D.L. 353/2003, conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 DCB Roma Supplemento al n. 10 del 25 maggio 2010 di Ambiente&Sicurezza AMIANTO Guida operativa alla gestione del rischio: documentazione e criteri per la scelta degli operatori a cura di n www. ambientesicurezza.ilsole24ore.com

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3 Amianto - Primo piano I S U P P L E M E N T I AMIANTO Dall analisi alla bonifica, la qualifica del personale è il denominatore comune... pag. 4 Informazioni sul rischio... pag. 12 Compiti e obblighi dei soggetti... pag. 21 A chi rivolgersi?... da pag. 25 I requisiti professionali per le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto L obbligo di iscrizione all Albo nazionale gestori Il responsabile tecnico delle imprese L obbligo di iscrizione al SISTRI Domande e risposte sulla gestione del rischio amianto... pag. 30 Pareri su gestione del rischio amianto... pag. 32 Normativa essenziale di riferimento... pag. 40 Valori limite amianto previsti dalla legislazione italiana... pag. 53 Glossario... pag. 54 I requisiti del coordinatore della sicurezza nei lavori di bonifica da amianto...pag. 63 Questa pubblicazione curata da ASSOAMIANTO, a carattere informativo, vuole essere uno strumento agile e utile per chi deve affrontare problematiche gestionali inerenti al rischio amianto. Tutti gli abbonati che devono ancora registrarsi possono farlo direttamente nel sito di ambiente&sicurezza cliccando su registrati, nuovo utente, e ricordarsi che per completare la registrazione occorre il codice utente stampato sul cellophane della rivista. Per ulteriori Informazioni Rivolgersi al Servizio clienti 02o Testi e schede a cura di Sergio Clarelli Presidente di Progetto editoriale: a cura di IBAQ - Istituto per la qualità della bonifica Amianto - Ambiente Maggio

4 Amianto - Articolo Il Supplemento si rivolge a chi deve commissionare le attività gestionali AMIANTO Dall analisi alla bonifica la qualifica del personale è il denominatore comune Dall accertamento della presenza di amianto, fino alle operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica, tante sono le fasi di gestione dell amianto, che, visto il grado di rischio per la salute e per l ambiente, non possono essere delegate a imprese e/o professionisti privi di adeguata preparazione. Non a caso, la legislazione prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, che vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti (operativo e gestionale), mentre le imprese che vogliono svolgere attività di bonifica da amianto sono obbligate a iscriversi all Albo nazionale gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Oltre a questo fondamentale aspetto, chi deve commissionare attività di progettazione e/o rimozione di amianto deve tenere necessariamente conto di una serie di elementi come il quadro legislativo in materia, i compiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti, a chi rivolgersi, ecc. Su questa base ASSOAMIANTO ha realizzato questo Supplemento, indirizzato a chi, a vario titolo, deve prendere decisioni in merito alla gestione di amianto, e proposto in una forma snella e di pratica consultazione. di Sergio Clarelli, ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO L accertamento di amianto negli edifici Accertare la presenza di amianto in un edificio, sia esso privato o pubblico, è il primo obbligo per il proprietario e/o il gestore delle attività perché solo così si può essere certi di privilegiare la protezione delle persone e dell ambiente, senza incorrere in esposizioni inconsapevoli al rischio amianto. Inoltre, ai sensi dell articolo 248, Testo unico sicu- 4 Maggio 2010

5 Amianto - Articolo rezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106), i datori di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, hanno l obbligo di adottare qualsiasi misura necessaria per l individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. In caso di minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, è necessario applicare le disposizioni previste dalla nuova norma. Evidentemente, nei casi di demolizione totale, l accertamento dei manufatti potenzialmente contenenti amianto non può limitarsi soltanto a quelli a vista bensì deve essere eseguito ovunque necessario, vale a dire anche entro terra e sottotraccia. È necessario inoltre evidenziare come l obbligo dell accertamento della presenza di amianto vada nella stessa direzione del censimento dell amianto, previsto dalla normativa italiana. Infatti, ai sensi dell art. 10, comma 2, lettera l) della legge 27 marzo 1992, n. 257, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, è previsto con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. Inoltre, ai sensi dell articolo 12, comma 5, della stessa legge, presso le unità sanitarie locali deve essere presente un registro nel quale è indicata la localizzazione dell amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili sono tenuti a comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali contenenti amianto. Questa ricerca dovrebbe essere affidata a personale tecnico esperto e adeguatamente formato, come ad esempio un coordinatore amianto abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, perché solo questo soggetto potrà effettuare una ricerca mirata essendo in possesso di adeguate conoscenze sia circa gli ambiti ove è presente il rischio amianto sia relativamente alle tipologie di manufatti sospettati di contenere amianto; non a caso, il suo compito prevede, innanzitutto, l individuazione delle strutture sospette e, a seguire, la predisposizione di uno specifico protocollo procedurale che preveda anche campionamenti dei materiali. Solo in questo modo è possibile attuare criteri e procedure finalizzate a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando, oltre che l esposizione dell operatore, la contaminazione dell ambiente circostante mediante l adozione di appropriate procedure operative. I campioni devono essere in seguito trasmessi a un laboratorio specialistico, regolarmente autorizzato, che procederà all accertamento dell eventuale presenza di amianto, della tipologia del medesimo, nonché del dato quantitativo (percentuale) sul contenuto. Eseguire la valutazione del rischio amianto Una volta accertata la presenza di amianto, è necessario eseguire la valutazione del rischio, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 6 settembre Per correttezza d informazione, occorre però premettere che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti. Infatti, se il materiale o il manufatto nel quale sono presenti fibre d amianto si trova in buone condizioni di conservazione e non viene manomesso, il rischio di rilascio di fibre di amianto è minimo, se non inesistente. Se, invece, il materiale viene per qualsiasi causa danneggiato, si verifica un rilascio di fibre con conseguente rischio per la salute degli occupanti l edificio. Il rilascio si verifica anche quando il materiale è in condizioni di degrado oppure è altamente friabile. Il D.M. 6 settembre 1994 stabilisce che, per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell edificio, sono utilizzabili due tipi di criteri: l esame delle condizioni dell installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all interno dell edificio (monitoraggio ambientale). Inoltre, occorre fornire indicazioni circa la eventuale possibilità che l amianto possa deteriorarsi o essere danneggiato nel corso delle normali attività; in altre parole, in fase di ispezione visiva dell installazione, devono essere attentamente valutati: Maggio

6 Amianto - Articolo il tipo e le condizioni dei materiali; i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado; i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l esposizione degli individui. I fattori considerati devono consentire di valutare l eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. Quella su riportata è l unica valutazione del rischio amianto prevista dalla legge nazionale; pertanto una valutazione basata unicamente sulla compilazione di un semplice algoritmo certamente non ottempera compiutamente agli obblighi normativi. È evidente che il coordinatore amianto, abilitato ex legge n. 257/1992 e D.P.R. 8 agosto 1994, ha tutti gli strumenti per poter eseguire una valutazione del rischio amianto consapevole e corretta. Infine, il Testo unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/ 2008 e succ. modd. e intt.) prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la stesura della valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. I requisiti professionali per rimozione, smaltimento e bonifica L articolo 10 della legge n. 257/1992 e l articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 prevedono la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione, che vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: operativo: rivolti ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica, sono mirati all acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Possono essere addetti alla rimozione e allo smaltimento dell amianto nonché alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all articolo 10, comma 2, lettera h), legge 27 marzo 1992, n I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore; gestionale: rivolti a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica, sono differenziati per: - gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc., coibentati con amianto; - gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. Questi corsi, che comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione, sono destinati al livello gestionale e hanno una durata minima di cinquanta ore. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o delle province autonome, previa verifica finale dell acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto, con riferimenti specifici all attività cui saranno addetti i discenti. La figura del coordinatore amianto In base alla normativa italiana, il coordinatore amianto, in possesso del patentino abilitante regionale, rappresenta la figura con il grado più alto di preparazione in materia di gestione del rischio amianto. Questo soggetto può, pertanto, sovraintendere alle attività di bonifica e smaltimento dell amianto ma anche a quelle di accertamento e valutazione del rischio. Inoltre, qualora in possesso di diploma o laurea tecnica e relative abilitazioni professionali, nonché di abilitazione in qualità di coordinatore della sicurezza come previsto dal Testo unico, il coordinatore amianto potrebbe essere preposto, in modo competente e consapevole, non solo al coordinamento della sicurezza in cantieri di bonifica da amianto, ma anche alla progettazione degli interventi di bonifica, specialmente di quelli più complessi ed articolati ovvero inerenti ai manufatti contenenti amianto in matrice friabile, oppure a terreni o siti contaminati che spesso, invece, anche in ambito pubblico, sono semplicemente affidati all impresa di bonifica e sommariamente contemplati nel 6 Maggio 2010

7 Amianto - Articolo suddetto piano di lavoro senza però che venga predisposto un organico progetto di bonifica, corredato degli opportuni e necessari elaborati. Al contrario, un committente consapevole e attento potrebbe affidare questo tipo di progettazione -erelativa direzione lavori -aun coordinatore amianto, competente e neutrale, ovviamente, come detto, in possesso anche di altre specifiche abilitazioni di legge, il quale potrebbe contemperare adeguatamente: le esigenze di sicurezza e protezione dell ambiente e delle persone; la scelta delle più opportune tecniche di bonifiche; l utilizzo delle più appropriate tecnologie; le esigenze di economia; i corretti adempimenti, predisponendo anche delle linee guida per il successivo piano di lavoro, dialogando in modo competente con l ASL di riferimento, con l impresa incaricata della bonifica e con il proprio committente. Spesso questa è la strada più sicura ed economica da percorrere perché va nella direzione di eliminare il più possibile alee tecniche ed economiche, di sicurezza, di prevenzione e di protezione. È possibile, pertanto, affermare che gli aspetti gestionali inerenti alla presenza di amianto sul territorio, così fortemente antropizzato, hanno tuttora un importanza primaria, ma devono anche presupporre una fondata competenza del soggetto preposto e una profonda consapevolezza del problema e del relativo rischio da parte dei proprietari e dei responsabili della gestione dei patrimoni edilizi, pubblici e privati. Bonifica: il ricorso a un impresa qualificata Ai sensi dell articolo 256, Testo unico sicurezza, i lavori di demolizione o di rimozione dell amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all articolo 212, Codice ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. e intt.). Per le imprese di bonifica da amianto era già stata resa obbligatoria l iscrizione all Albo nazionale gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. Infatti, a partire dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria dell Albo. In particolare, è stato stabilito che, ai fini dell iscrizione all Albo, le attività di cui alla suddetta categoria 10 sono suddivise in: A. attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; B. attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: - materiali d attrito; - materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti); - contenitori a pressione; - apparecchiature fuori uso; - altri materiali incoerenti contenenti amianto. Inoltre, sia per la categoria 10 A sia per quella 10 B sono state individuate n. 5 classi (nell ordine: a, b, c, d, e, corrispondenti a importi via via decrescenti dei lavori cantierabili ). Infine, l impresa deve essere anche iscritta: al SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in qualità di produttore - detentore di rifiuti pericolosi; qualora trasporti rifuti d amianto, nella categoria 5 raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi dell Albo nazionale gestori ambientali. La mappatura nazionale delle zone con amianto Dal 24 maggio 2003 è in vigore il decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, recante «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto» ai sensi dell articolo 20 («Censimento dell amianto e interventi di bonifica»), legge 23 marzo 2001, n. 93, («Disposizioni in campo ambientale»). Il provvedimento concerne la realizzazione di: una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto; degli interventi di bonifica di particolare urgenza. Con questo regolamento sono stati individuati i criteri per l attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica, i soggetti e gli strumenti che realizzeranno la mappatura, le fasi e la progressione della realizzazione della Maggio

8 Amianto - Articolo stessa nonché le modalità per l accesso ai finanziamenti. Nei siti da individuare devono essere inclusi anche quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi, nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome. Il D.M. n. 101/2003 prescrive che la mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto debba essere realizzata avvalendosi di sistemi informatici impostati su base territoriale; attualmente, non tutte le regioni hanno provveduto in questo senso; soltanto in qualche caso isolato, è stato, ad esempio, previsto il metodo del telerilevamento per la mappatura delle coperture in cemento amianto. Lo smaltimento dell amianto I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall articolo 2, comma 1, lettera c), legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto», come i: «Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall articolo 3». Questi rifiuti, fino al 31 dicembre 2001, erano distinti in pericolosi e non pericolosi, in funzione dello stato fisico e della minore o maggiore capacità di disperdere fibre di amianto nell ambiente e i relativi codici CER - catalogo europeo dei rifiuti - erano quelli riportati negli elenchi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto decreto Ronchi, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni». In particolare, i rifiuti con codice CER , Materiali da costruzione a base di amianto, erano considerati rifiuti speciali non pericolosi ed erano rappresentati dai materiali contenenti amianto legati in matrice stabile o resa tale, avente densità maggiore di 1 kg/dm 3, derivanti da manufatti diversi di spessore superiore a3mm. Successivamente, la decisione 2001/118/CE della Commissione europea ha modificato l elenco dei rifiuti istituito dalla precedente decisione 2000/532/CE, relativa al catalogo europeo dei rifiuti (CER). In seguito, questo catalogo è stato ulteriormente modificato con la decisione 2001/119/CE della Commissione e con la decisione 2001/573/CE del Consiglio; quest ultima, in particolare, ha cambiato la classificazione dei rifiuti derivanti dai materiali da costruzione contenenti amianto, identificandoli pericolosi come i rifiuti derivanti dai materiali isolanti contenenti amianto. Gli Stati membri, destinatari della decisione, erano obbligati ad adeguare la normativa vigente e a disporre l applicazione del nuovo elenco dei rifiuti a partire dal 1 gennaio In Italia questo nuovo elenco dei rifiuti è stato riportato nella direttiva interministeriale 9 aprile 2002 «Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti». Inoltre, con il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» e con il decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d amianto o contenenti amianto. Questo ultimo provvedimento è stato sostituito con il decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, recante la «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica». Allo stato attuale, con la pubblicazione della legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore dal 1 marzo 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all esercizio di deleghe legislative» [1], è praticamente terminato il regime transitorio previsto dal D.Lgs. n. 36/ Per quanto sopra, quindi, ai sensi del decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, i rifiuti di 1) In S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2006, n Maggio 2010

9 Amianto - Articolo amianto o contenenti amianto possono essere conferiti esclusivamente nelle seguenti tipologie di discarica: discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata, nella quale possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 248/2004 e con valori conformi indicati nel D.M. 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall Autorità competente presso l impianto di trattamento. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004, n. 234 del decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Attività produttive, 29 luglio 2004, n. 248, è stato emanato il «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto». Attraverso questo provvedimento, sono stati adottati, ai sensi dell articolo 6, comma 4, legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici indicati all articolo 5, comma 1, lettera c), stessa legge, come definiti e approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all impiego dell amianto di cui all articolo 4, comma 1, legge n. 257/1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio Questo nuovo dispositivo legislativo, in vigore dal 20 ottobre 2004, disciplina le modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, nonché il trattamento, l imballaggio e la ricopertura di questi rifiuti nelle discariche. Inoltre, il provvedimento prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo nonché i criteri di ammissibilità di questi rifiuti in discarica. In sostanza, esso tratta della gestione dei rifiuti contenenti amianto, della loro destinazione ultima, della loro ricopertura nonché dei trattamenti ai quali possono essere sottoposti. Inoltre, il D.M. n. 248/2004 stabilisce che: l indice di rilascio (IR) per i rifiuti contenenti amianto, limitatamente a quelli individuati dai codici CER e , è definito da: (% Peso Amianto Densità assoluta)/densità apparente 100; i rifiuti contenenti amianto che, dopo il trattamento a cui sono sottoposti, presentano un indice di rilascio (IR) maggiore o uguale a 0,6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati, pertanto, qualora non siano sottoposti ad ulteriore trattamento, devono essere conferiti nelle discariche per rifiuti pericolosi; al contrario, i rifiuti contenenti amianto che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio inferiore a 0,6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere conferiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e dal D.M. 3 agosto Infine, il D.M. n. 248/2004, precisa che i materiali ottenuti da trattamenti di rifiuti contenenti amianto che modificano completamente la struttura cristallochimica dell amianto e nei quali sia provata l assenza di amianto sono di norma utilizzati come materia prima. L implementazione degli impianti destinati a tali trattamenti appare però alquanto complessa, almeno attualmente, non solo per le molteplici difficoltà connesse con la scelta ed il reperimento del sito di ubicazione ma anche perché manca tuttora uno specifico decreto attuativo. I benefici previdenziali per i lavoratori esposti La legge n. 257/1992 già prevedeva misure di sostegno per alcune fasce di lavoratori esposti all amianto; in particolare, la norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell impiego dell amianto, stabiliva alcune misure di sostegno per un delimitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l amianto. In seguito, la legge 4 agosto 1993, n. 271 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all amianto e soggetti all assicurazione INAIL, che ha avuto il compito di certificare i periodi di esposizione; in particolare, l accertamento Maggio

10 Amianto - Articolo dell esposizione all amianto è effettuato dal suo organo tecnico CON.T.A.R.P. - consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione. Successivamente, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2004 ha attuato l articolo 47, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all amianto. Con questo provvedimento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha ritenuto opportuno delineare un efficace raccordo tra le precedenti disposizioni legislative (di cui alle leggi 27 marzo 1992, n. 257, 24 novembre 2003, n. 326 e 24 dicembre 2003, n. 350), ai fini della razionale operatività delle modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l esposizione qualificata all amianto. I benefici previdenziali sono stati estesi anche a lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Compito dell INAIL è quello di accertare e di certificare la sussistenza e la durata dell esposizione all amianto. L avvio del procedimento di accertamento dell INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all Allegato 2, D.M. 27 ottobre 2004, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l adibizione, in modo diretto e abituale, a una delle attività lavorative su indicate, comportanti l esposizione all amianto. Successivamente, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha previsto la certificazione da parte dell INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all amianto fino all avvio dell azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre Questo diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1 gennaio Inoltre, con D.M. 12 marzo 2008 è stata disposta la possibilità di riesame di domande di esposizione all amianto. Promuove e organizza la CONFERENZA NAZIONALE REGIONI A CONFRONTO: I PIANI REGIONALI AMIANTO GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE ore FERRARA FIERE Sala Plenaria, RemTech Expo 2010, Remediation Technologies, 4 Salone sulle Bonifiche dei Siti Contaminati La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni: ibaq@consulenzaglobale.org 10 Maggio 2010

11 PRESENTAZIONE DI ASSOAMIANTO ASSOAMIANTO è stata fondata nel 1998 da professionisti e imprenditori abilitati alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto ai sensi dell art. 10 della legge n. 257/1992 e dell art. 10 del D.P.R. 8/8/1994. L Associazione è apartitica, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di salvaguardia ambientale e di tutela della salute dalla presenza e dall uso dell amianto. Si propone di: sensibilizzare l opinione pubblica e gli operatori economici sulle conseguenze ambientali e sanitarie dell uso e della presenza di amianto nelle strutture edilizie e non; promuovere iniziative di salvaguardia della salute pubblica ed in particolare di bonifica di situazioni compromesse di degrado ambientale; contribuire alla formazione di operatori in grado di realizzare interventi di eliminazione o controllo dell amianto; informare i consulenti e gli operatori del settore delle metodologie applicate per l eliminazione del problema amianto, nonché fornire un costante aggiornamento; monitorare la situazione ambientale del territorio sul quale l Associazione opera, al fine di fornire un quadro aggiornato della presenza di amianto; collaborare con gli Enti Pubblici del territorio al fine di supportare ogni iniziativa comune o degli Enti stessi. ASSOAMIANTO cerca di dare l informazione più ampia e consapevole possibile sul tema Amianto attraverso Convegni, organizzati direttamente o indirettamente, i quali hanno sempre visto una massiccia partecipazione di pubblico. L informazione è data inoltre anche mediante il proprio Sito Internet - Sito nazionale di documentazione e di informazione sul Problema Amianto e argomenti correlati. Questo Sito, nato nel lontano 1999, è il primo Sito italiano, a carattere squisitamente tecnico, interamente dedicato al Problema Amianto e argomenti correlati. Il Sito, che può essere visitato in ogni sua parte senza limitazione e/o registrazione alcuna, offre: notizie sull Associazione, informazioni dettagliate sul minerale amianto, la sua storia, le patologie connesse con l amianto, le tecniche d intervento, atti di convegni, i testi delle direttive comunitarie, delle leggi statali e delle deliberazioni/leggi regionali, una serie nutrita di documenti e di informazioni, notizie di convegni, domande e risposte inerenti l amianto (FAQ), bibliografia sull argomento e links. L Associazione offre inoltre la propria collaborazione diretta o indiretta a enti e istituzioni, per la formazione di coordinatori e operatori addetti alle attività di bonifica e smaltimento dell amianto. SITO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUL PROBLEMA AMIANTO Le Aziende e i Consulenti interessati a ricevere informazioni sull iscrizione ad ASSOAMIANTO, sui servizi per i Soci nonché il modulo di adesione possono inviare apposita richiesta a info@assoamianto.it N. 1 Conferenza europea N. 4 Seminari nazionali N. 1 Convegno nazionale N. 1 Seminario regionale N. 1 Convegno (n. 2 giorni) N. 7 Convegni N. 1 Convegno-Dibattito CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI PROMOSSI E ORGANIZZATI DA ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010 TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA CONFERENZE, SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DI ASSOAMIANTO DA 2/1999 A 4/2010 TUTTI A PARTECIPAZIONE GRATUITA N. 1 Conferenza Internazionale (n. 3 giorni) N. 2 Conferenze europee (n. 3 giorni) N. 1 Seminario - Conferenza nazionale N. 3 Convegni nazionali N. 1 Convegno scientifico N. 1 Workshop Tecnico N. 5 Seminari N. 8 Convegni N. 1 Convegno regionale N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza N. 5 Seminari N. 8 Convegni N. 1 Convegno regionale N. 1 Incontro di informazione/formazione in materia di sicurezza I DETTAGLI SU Maggio

12 SCHEDE INFORMATIVE SUL RISCHIO AMIANTO Scheda n. 1 Definizione di amianto In greco la parola Amianto significa immacolato e incorruttibile e Asbesto, che di fatto è equiparato ad amianto, significa perpetuo e inestinguibile. L'amianto, chiamato perciò anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. È presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo aperto. Scheda n. 2 Tipologie di amianto Per la normativa italiana sotto il nome di amianto sono compresi 6 composti, distinti in due grandi gruppi - anfiboli e serpentino - e precisamente: gli Anfiboli (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono la Crocidolite (amianto blu), l Amosite (amianto bruno), l Antofillite, l Actinolite, la Tremolite e il Serpentino (silicati di magnesio), il quale comprende il Crisotilo (amianto bianco). Scheda n. 3 Proprietà tecnologiche dell amianto La struttura fibrosa conferisce all amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un alta flessibilità. L amianto resiste al fuoco e al calore, all azione di agenti chimici e biologici, all abrasione e all usura (termica e meccanica). È facilmente filabile e può essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Perciò l amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile. Scheda n. 4 Materiali contenenti amianto Friabili Materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale. Compatti Materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.). Scheda n. 5 Pericolosità dell amianto La consistenza fibrosa dell amianto è alla base delle sue ottime proprietà tecnologiche; tuttavia essa conferisce al materiale anche delle proprietà di rischio in quanto la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e l estrema suddivisione cui tali fibre possono giungere sono causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell apparato respiratorio. Non sempre, però, l amianto è pericoloso. Lo è certamente quando si trova nelle condizioni di disperdere le sue fibre nell ambiente circostante per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica, eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana. Per questa ragione l amianto in matrice friabile, il quale può essere ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell amianto in matrice compatta, che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre Maggio 2010

13 Scheda n. 6 Industria Materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti Edilizia Impieghi dell amianto Come materiale spruzzato per il rivestimento (ad esempio di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco Prodotti di uso domestico In alcuni elettrodomestici (ad esempio asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro) Mezzi di trasporto Nei freni Isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (ad esempio centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie) Isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (ad esempio impianti frigoriferi, impianti di condizionamento) Isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici Nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc. in cui l amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit) Come elementi prefabbricati sia sottoforma di cementoamianto (tubazioni per acquedotti, fognature, lastre e fogli) sia di amianto friabile Nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola Nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro Nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi Nelle frizioni Negli schermi parafiamma Nelle guarnizioni Materiale fonoassorbente Nei pannelli per controsoffittature Nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri Come sottofondo di pavimenti in linoleum Nelle vernici e mastici antirombo Nella coibentazione di treni, navi e autobus Scheda n. 7 Luoghi dove è stato utilizzato l amianto Per le caratteristiche di fonoassorbenza Edifici civili e industriali, cinema, chiese, mense, ospedali, palestre, ristoranti, scuole, teatri, ecc. Per le caratteristiche di resistenza al fuoco Edifici civili e industriali, autorimesse, carrozze ferroviarie, centrali elettriche e termiche, navi, ecc. Per le caratteristiche di termoisolanza Edifici civili e industriali, carrozze ferroviarie, capannoni industriali, navi, ecc. Maggio

14 Scheda n. 8 Principali patologie legate all inalazione di fibre di amianto Asbestosi Carcinoma polmonare Mesotelioma della pleura Grave malattia respiratoria che per prima è stata correlata all'inalazione di fibre d amianto, caratterizzata da fibrosi polmonare a progressivo aggravamento che conduce ad insufficienza respiratoria con complicanze cardiocircolatorie. Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue. Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, è sempre più rara ma che ha provocato il maggior numero di decessi. Si manifesta dopo anni dall'esposizione. È il tumore maligno più frequente e si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Il fumo di sigarette amplifica notevolmente l effetto cancerogeno dell amianto aumentando sensibilmente la probabilità di contrarre tale malattia (nei fumatori esposti ad amianto la probabilità è infatti 90 volte superiore a quella di non fumatori non esposti). Si manifesta dopo anni dall esposizione. Tumore altamente maligno della membrana di rivestimento del polmone (pleura) che è fortemente associato alla esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi. In genere, le esposizioni negli ambienti di vita sono di molto inferiori a quelle professionali, ciò nonostante non sono da sottovalutare perché l'effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia. Infatti, nel corso degli anni sono stati accertati casi riferibili sia ad esposizioni professionali limitate nell entità e durata, sia ad esposizioni al di fuori dell ambito professionale (come per esempio per gli abitanti in zone prossime ad insediamenti produttivi, per i conviventi o per i frequentatori di lavoratori esposti). Si manifesta dopo anni dall'esposizione. Scheda n. 9 Materiali contenenti amianto presenti negli edifici ad uso civile, commerciale o industriale aperti al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie Una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili Scheda n. 10 Programma di ispezione negli edifici Ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione, e per rintracciare, ove possibile, l'impresa edile appaltatrice Ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti fibre di amianto Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili, per fornire una prima valutazione approssimativa sul potenziale di rilascio di fibre nell ambiente Mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto Registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede, da conservare come documentazione e da rilasciare anche ai responsabili dell'edificio 14 Maggio 2010

15 Scheda n. 11 Operazioni da effettuarsi a cura del personale incaricato dell ispezione e del campionamento Rintracciare prioritariamente i siti di ubicazione di eventuali installazioni di materiali friabili. Riconoscere approssimativamente il tipo di materiale impiegato e le sue caratteristiche. Stabilire lo stato di integrità dei materiali e valutare le condizioni degli eventuali rivestimenti sigillanti, o dei mezzi di confinamento Valutare la friabilità dei materiali. Adottare le precauzioni previste durante la manipolazione dei materiali contenenti amianto. Mettere in atto i criteri e le procedure di campionamento atti a garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni, evitando l esposizione dell'operatore e la contaminazione dell'ambiente. Scheda n. 12 Selezione dei materiali da campionare Materiali che presentano friabilità e cattivo stato di conservazione. Materiali facilmente accessibili o privi di rivestimenti e di mezzi di confinamento. Materiali suscettibili di essere facilmente danneggiati con conseguente possibilità di rilascio di fibre nell'ambiente. Materiali con possibilità di frequenti manomissioni. Scheda n. 13 Modalità operative del campionamento Acquisizione di documentazione fotografica a colori la più rappresentativa possibile del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione rispetto all'ambiente potenzialmente soggetto a contaminazione. Dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri e guanti da non riutilizzare. Impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo. Prelievo di una piccola aliquota del materiale, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiale in sito. Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile. Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. Riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui sottostanti. Compilazione di una scheda di prelievo, con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al centro incaricato delle analisi. Se dall analisi si rivela la presenza di amianto si procede alla valutazione del rischio. Scheda n. 14 Valutazione del rischio ex D.M. 6/9/1994 La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell edificio sono utilizzabili due tipi di criteri: Esame delle condizioni dell installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale Misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all interno dell edificio (monitoraggio ambientale) Maggio

16 Scheda n. 15 Valutazioni da effettuarsi con l ispezione visiva dell installazione Tipo e condizioni dei materiali Fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado Fattori che influenzano la diffusione di fibre e l esposizione degli individui Compilazione di scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun area dell edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto VALUTAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Materiali danneggiati Eliminazione delle cause Area non estesa Area estesa Restauro + eliminazione delle cause Controllo periodico procedure per corretta manutenzione Bonifica Scheda n. 16 Materiali contenenti amianto presenti negli edifici a seguito della valutazione del rischio Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Materiali danneggiati Non esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, come ad esempio nel caso di: materiali non accessibili per la presenza di un efficace confinamento; materiali in buone condizioni, non confinati ma comunque difficilmente accessibili agli occupanti; materiali in buone condizioni, accessibili ma difficilmente danneggiabili per le caratteristiche proprie del materiale (duro e compatto); non esposizione degli occupanti in quanto l amianto si trova in aree non occupate dell edificio. Esiste pericolo di rilascio potenziale di fibre di amianto, come ad esempio nel caso di: materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili dagli occupanti; materiali in buone condizioni facilmente danneggiabili in occasione di interventi manutentivi; materiali in buone condizioni esposti a fattori di deterioramento (vibrazioni, correnti d aria, ecc.). Esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti, come ad esempio nel caso di: materiali a vista o comunque non confinati, in aree occupate dell edificio, che si presentino: danneggiati per azione degli occupanti o per interventi manutentivi; deteriorati per l effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d acqua, correnti d aria, ecc.), deteriorati per degrado spontaneo; materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità dei sistemi di ventilazione Maggio 2010

17 Scheda n. 17 Materiali integri non suscettibili di danneggiamento Materiali integri suscettibili di danneggiamento Misure da attuare per i materiali contenenti amianto presenti negli edifici Non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto. In primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine. Materiali danneggiati È necessario in tempi brevi eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell ambiente. I provvedimenti possibili possono essere: restauro dei materiali: riparazione delle zone danneggiate e/o eliminazione delle cause potenziali del danneggiamento; intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell amianto. Scheda n. 18 Gli interventi di bonifica dei materiali contenenti amianto Rimozione Incapsulamento Confinamento Elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell edificio. I materiali contenenti amianto vengono trattati con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Installazione di una barriera a tenuta che separi l amianto dalle aree occupate dell edificio. Scheda n. 19 Adempimenti del proprietario dell immobile e/o del responsabile dell attività che vi si svolge Programma di controllo dei materiali di amianto presenti in un edificio Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Procedure per le attività di custodia e di manutenzione Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie: interventi che non comportano contatto diretto con l amianto; interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto; interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto. Programma di controllo e manutenzione nel caso di intervento di incapsulamento o di confinamento Nel caso di incapsulamento e di confinamento dei materiali di amianto occorre attuare un programma di controllo e manutenzione per verificare periodicamente l efficacia dell incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. Maggio

18 Scheda n. 20 Obblighi del proprietario dell immobile e/o del responsabile dell attività che vi si svolge (negli edifici condominiali il Responsabile per i manufatti di proprietà comune è l Amministratore condominiale) Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto. Tenere un idonea documentazione da cui risulti l ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad esempio caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l amianto venga inavvertitamente disturbato. Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione, e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile. Fornire una corretta informazione agli occupanti dell edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare. Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l edificio almeno una volta all anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all interno dell edificio. Scheda n. 21 Predisposizione del Piano di lavoro Ai sensi dell art. 256 del Testo unico Sicurezza, il datore di lavoro dell impresa di bonifica da amianto deve trasmettere il Piano di lavoro all ASL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. Esso prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell ambiente esterno. Il Piano di lavoro sostituisce la Notifica prevista dall articolo 250 del Testo unico Sicurezza. Scheda n. 22 La certificazione della restituibilità di ambienti bonificati Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati. Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere eseguite da funzionari della ASL competente al fine di assicurare che le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza. Scheda n. 23 Figure professionali abilitate alla gestione e all esecuzione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto Coordinatore dirigente le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto È l abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che si occupano degli aspetti gestionali nella realizzazione di attività che hanno a che fare con il trattamento dell amianto. Operatore addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell amianto È l abilitazione richiesta dalla legge n. 257/1992, art.10, lettera h) e dal successivo D.P.R. 8/8/1994, art.10 per tutti coloro che operano direttamente in attività che hanno a che fare con il trattamento dell amianto. Scheda n. 24 Rimozione Incapsulamento Sovracopertura Bonifica delle coperture in lastre di cemento amianto Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l integrità del materiale in tutte le fasi dell intervento. Possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto. Il sistema della sovracopertura consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo Maggio 2010

19 Scheda n. 25 Indicazioni per la scelta del metodo di bonifica di coperture in lastre di cemento-amianto Metodo di bonifica Vantaggi Svantaggi Rimozione Incapsulamento Sovracopertura Eliminazione definitiva dell amianto. Possibilità di riprogettazione funzionale della copertura. Non necessita di segnaletica permanente di rischio amianto. Fa aumentare il valore dell immobile. Migliora la resistenza delle lastre di cemento amianto agli agenti atmosferici e all irraggiamento solare. Non occorre installare una copertura sostitutiva. Non occorre smaltire le lastre come rifiuto contenente amianto. Non comporta necessariamente l inagibilità dell edificio durante l intervento. Non appesantisce la struttura della copertura. Realizza una nuova copertura con caratteristiche del tutto indipendenti da quella preesistente. Non esistono rifiuti contenenti amianto da smaltire. Non comporta necessariamente l inagibilità dell edificio durante i lavori. Determina bassi livelli di emissione di fibre. Si può inserire un materassino isolante che migliora l isolamento termico degli ambienti sottostanti e previene l ulteriore degrado delle lastre. Permette l agibilità dell edificio durante l intervento. Le lastre rimosse devono essere smaltite come rifiuti contenenti amianto. Produce emissione di fibre nella fase operativa. La rimozione del tetto comporta generalmente l inagibilità dell edificio durante l intervento. Occorre una copertura sostitutiva. L amianto rimane in sede e occorre prevedere adeguati interventi di manutenzione della copertura. Non ripristina la funzionalità del tetto. Emissione di fibre durante la fase di lavaggio. Il trattamento ha una durata limitata. Non elimina il rilascio di fibre all interno dell edificio, dall intradosso delle lastre. Richiede una pulizia preliminare della copertura che comporta elevate emissioni di fibre. Col tempo possono verificarsi infiltrazioni di acqua tra lo strato di incapsulante e la copertura. L amianto rimane in sede ed occorre adottare idonee cautele in caso di successivi interventi di manutenzione che possono interessare le lastre. Non elimina il rilascio di fibre all interno dell edificio dalla parte dell intradosso delle lastre, se a vista; in tal caso occorre incapsulare o confinare la superficie inferiore della copertura. Dopo l intervento sono necessari controlli periodici e interventi di manutenzione per mantenere in buono stato la sopracopertura; l esigenza e la frequenza dei controlli dipende dalla qualità del nuovo materiale di copertura installato. Scheda n. 26 Rimozione delle coibentazioni contenenti amianto Nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione è utilizzabile la tecnica del glove-bag (celle di polietilene, dotate di guanti interni per l effettuazione del lavoro). Nel glove-bag vanno introdotti, prima della sigillatura a tenuta stagna, attorno al tubo o intorno alla zona interessata, tutti gli attrezzi necessari. Questa tecnica è delicata e pericolosa per i seguenti motivi: la discreta probabilità che la cella si rompa; la scarsa manualità degli operatori; il verificarsi di situazioni pericolose durante la loro installazione e rimozione. Scheda n. 27 Rifiuti contenenti amianto I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dal comma 1, lettera c), dell articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto, come i: «Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall articolo 3». Maggio

20 Codici CER rifiuti specificamente contenenti amianto (rifiuti pericolosi) * Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto * Rifiuti della lavorazione dell amianto * Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto * Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti * Pastiglie per freni, contenenti amianto * Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto * Materiali isolanti contenenti amianto * Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose * Materiali da costruzione contenenti amianto Scheda n. 28 Discariche per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata In essa possono essere conferiti sia i rifiuti individuati dal codice CER (materiali da costruzione contenenti amianto) sia le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248/2004 e con valori conformi indicati nel decreto 3 agosto 2005, verificati con periodicità stabilita dall Autorità competente presso l impianto di trattamento. Scheda n. 29 Censimento degli edifici Ai sensi dell art. 12 del D.P.R. 8/8/1994, il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi: Dati relativi al proprietario dell edificio cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza; telefono; denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante; per i condomini indicare i dati dell amministratore); sede; partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale. Dati relativi all edificio indirizzo; uso a cui è adibito; tipo di fabbricato (prefabbricato; parzialmente prefabbricato; tradizionale;interamente metallico; in metallo e cemento; in amianto-cemento; non metallico) data di costruzione; area totale m 2 ; numero piani; numero locali; ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono); se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono); numero occupanti; ditta/e incaricata/e della manutenzione. Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare il tipo di materiale e l estensione) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; pannelli interni; altri materiali. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso. Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento Maggio 2010

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