Premessa. Art. 1 Formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

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1 Allegato parte integrante allegato A) CRITERI PER FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER LA DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A DECORRERE DALL ANNO SCOLASTICO 2013/14. Premessa Il presente allegato fissa i criteri per la formazione delle classi e per la definizioni degli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche a carattere statale del II ciclo di istruzione da applicare a decorrere dall anno scolastico 2013/2014. La Provincia determina gli organici del personale docente e provvede all assegnazione alle istituzioni scolastiche secondo un piano di razionalità e progettualità, in applicazione delle indicazioni contenute nei Piani di studio provinciali relativi al percorso del secondo ciclo di istruzione e nel limite della dotazione complessiva e spesa massima definite annualmente dalla legge finanziaria provinciale. La definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione degli organici e la formazione delle classi è effettuata sulla base di parametri e standard anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l inserimento e l integrazione degli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali. Nello stabilire le modalità e i criteri per la determinazione dell organico e della formazione delle classi la Provincia tiene conto anche della necessità di riequilibrare situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale individuali e collettive, della tutela delle minoranze linguistiche, di una migliore utilizzazione del personale in relazione alla distribuzione delle istituzioni scolastiche sul territorio e all attivazione di reti scolastiche e formative. Ai fini della formazione delle classi è previsto che sia comunque salvaguardata l esigenza di assicurare la costituzione di un gruppo classe che, per dimensione numerica, garantisca condizioni ottimali sotto il profilo educativo e didattico. L applicazione progressiva dei piani di studio provinciali stabilita dall art. 12 del decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n /Leg -Regolamento per la definizione dei piani di studio relativi al percorso del secondo ciclo, implica che la determinazione dell organico per l a.s. 2013/14 sia effettuata ancora sulla base del doppio regime, secondo un sistema di calcolo del monte ore che prevede l applicazione dei nuovi piani di studio alle classi del primo e secondo biennio e l applicazione dei quadri orario del pregresso ordinamento alle classi quinte. Art. 1 Formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 1. La determinazione del numero delle classi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado avviene in applicazione dei parametri individuati alle Tabelle 1 e 2 e sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti. Tale determinazione, a Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

2 fronte di rilevanti scostamenti nelle iscrizioni effettive che riguardano l anno scolastico di riferimento, può essere riformulata entro il mese di luglio. Le classi, di norma, non devono avere meno di 15 alunni. 2. La previsione del numero delle classi è formulata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica; b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici; c) serie storica dei tassi di ripetenza. 3. Nelle istituzioni scolastiche in cui siano presenti Istituti tecnici e professionali, la formazione delle classi si determina tenendo conto del numero degli alunni iscritti ai bienni unici rispettivamente del settore economico, di quello tecnologico e dei servizi, indipendentemente dalla presenza di indirizzi/articolazioni. 4.Nelle istituzioni scolastiche in cui siano presenti percorsi di liceo, il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai diversi percorsi di studio (classico, scientifico, linguistico, scienze umane, musicale, coreutico, artistico) indipendentemente dalle opzioni (scienze applicate per il liceo scientifico, economico sociale per il liceo delle scienze umane) o indirizzi attivati (indirizzo arti figurative, indirizzo architettura e ambiente, indirizzo design, indirizzo audiovisivo e multimediale, indirizzo grafica per il liceo artistico). 5. Per quanto riguarda le classi iniziali del secondo biennio degli Istituti tecnici (classi terze del settore economico e tecnologico) è ammessa la creazione di classi articolate solamente fra indirizzi diversi. L articolazione delle classi sarà comunque autorizzata, in deroga ai principi generali sulla formazione delle classi, qualora le classi articolate siano costituite da almeno 10 studenti per i corsi diurni e 6 studenti per i corsi serali. Tale modalità organizzativa può essere attivata alla condizione che gli insegnamenti comuni rappresentino almeno il trenta per cento del curricolo annuale. 6. La struttura provinciale competente valuta l ammissibilità della formazione di classi articolate fra articolazioni dello stesso indirizzo, nel rispetto dei criteri numerici previsti al comma 5, e purché ciò risulti funzionale al progetto didattico e più conveniente in termini di impiego di risorse. 7. Le classi con studenti portatori di handicap, possono essere costituite con un numero di alunni inferiore ai parametri indicati nelle disposizioni di cui alla presente direttiva, qualora lo richieda la gravità dell handicap. 8. Il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati. 9. Con riferimento ai corsi serali, non sono attivate di norma classi con un numero di alunni inferiore a 15 nel primo biennio e non inferiore a 12 nel secondo biennio e quinto anno. Rimane salva la possibilità di costituire classi articolate fra indirizzi diversi, laddove siano presenti almeno 6 iscritti per ogni indirizzo. 10. Le classi terminali di norma, sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi. Art. 2 Disposizioni generali per la formazione degli organici Pag. 2 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

3 1. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati, nell ambito della dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima, definiti annualmente dalla legge finanziaria provinciale, in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno e alla continuità educativa necessari per l integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socioeconomiche, all attivazione di reti di istituzioni scolastiche e formative, nonché alla diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere derivanti dalla applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina) e della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell obbligo), e successive modificazioni. 2. La determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite all istituzione nel suo complesso, sia in relazione ai posti diurni, sia a quelli serali. Ai fini della salvaguardia delle titolarità, si potrà procedere alla costituzione in organico di posti diurni con la concorrenza di ore serali e alla costituzione di posti serali con la concorrenza di ore diurne, disponibili all interno dello stesso istituto, ferma restando l imputazione della relativa titolarità sulla base del maggior numero di ore prestate. Fuori da questa ipotesi, alla composizione del posto intero mediante accorpamento di spezzoni orario del corso serale e diurno si potrà comunque procedere in sede di convocazione dei docenti per le operazioni di mobilità e di supplenza. 3. In attuazione della delibera del consiglio di istituto che approva il progetto di istituto, comprendente i curricoli e le opportunità formative dell istituzione scolastica autonoma, il dirigente scolastico indica le classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate, in applicazione del regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al secondo ciclo. 4. La singola istituzione, nell ambito della autonomia delle istituzioni scolastiche disciplinata dalla legge sulla scuola e da quanto altro previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n /Leg, organizza la propria attività secondo un articolazione flessibile del gruppo classe, dell orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse. 5. Sulla base della programmazione attuativa del progetto di istituto e della programmazione didattica annuale del consiglio di classe, le risorse assegnate, sono impiegate per l espletamento delle attività curriculari e integrative nonché nelle iniziative scuola-lavoro. 6. Le ulteriori risorse eventualmente disponibili sono assegnate dal dirigente scolastico per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, di attività didattiche in compresenza o che prevedano l articolazione del gruppo classe, ovvero per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, ri-orientamento e scuolalavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che l istituzione scolastica ha previsto nell ambito del progetto di istituto. In particolare l organico funzionale nelle prime classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra diversi ordini ed indirizzi di studio previsti per l adempimento dell obbligo scolastico. Pag. 3 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

4 7. In ipotesi di trasferimento dell iscrizione di studenti dell istruzione secondaria di secondo grado, qualora l offerta formativa dell istituzione scolastica di destinazione non contempli l insegnamento della lingua straniera già studiata dall alunno trasferito nel corso del precedente anno, l istituzione scolastica appresta opportuni interventi di adeguamento della preparazione scolastica dell alunno trasferito. Per gli studenti stranieri l apprendimento di una lingua straniera può essere sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con le risorse assegnate all Istituto. Art. 3 Determinazione dell organico della scuola secondaria di secondo grado 1. Per la scuola secondaria di II grado l organico funzionale è determinato in un insieme di risorse da assegnare all istituto sulla base dei parametri indicati alla tabella 3 della presente delibera. 2. Il monte ore delle classi del primo e secondo biennio è calcolato con riferimento ai quadri orario previsti dal regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo di cui al DPP del 5 agosto 2011, n /Leg. Il monte ore per le classi quinte continua invece a essere calcolato facendo riferimento ai piani di studio del pregresso ordinamento scolastico. 3. Il monte ore relativo ai posti d insegnante tecnico pratico per le classi del primo e secondo biennio è altresì calcolato sempre con riferimento al regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo di cui al DPP del 5 agosto 2001, n /Leg, mentre continua a essere calcolato sulla base delle indicazioni del pregresso ordinamento per le classi quinte. 4. I posti di insegnamento di arte applicata saranno determinati sulla base delle necessità segnalate dalla scuola in relazione all attivazione dei laboratori costituiti a fronte di un numero significativo di studenti. 5. L assegnazione del personale docente ai corsi serali avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: per le classi del primo e secondo biennio, con riferimento alla delibera della Giunta provinciale n. 717 del , e in applicazione dei quadri orario settimanali in essa definiti; per le classi quinte, con riferimento ai quadri orario del pregresso ordinamento. Per la determinazione dell organico del corso serale ai soli fini della mobilità, si farà riferimento, di norma, al numero delle classi e di studenti effettivamente determinatosi nel corso dell anno scolastico precedente. Art. 4 Disposizioni relative alle definizione delle cattedre per l'organico funzionale di istituto 1. Le risorse assegnate si riferiscono a posti comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle attività individuate nel progetto d'istituto ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Nel caso in cui nell istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni Pag. 4 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

5 caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato. 3. Fermo restando l orario d obbligo previsto contrattualmente e a quanto più specificatamente previsto dall accordo provinciale del sull utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti, i posti possono essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente. In ogni caso la possibilità di costituire posti con più di 18 ore, non può comportare, a parità di classi e di tipologia di percorso formativo e/o di indirizzo, situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell istituzione scolastica. Sulla base di quanto sopra, di norma, non potranno essere costituiti spezzoni inferiori alle 6 ore settimanali. 4. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel caso in cui la costituzione dei posti secondo i criteri sopra indicati comporti il permanere di gruppi orari, non assegnabili a risorse attribuite alla scuola, gli stessi sono coperti nell ambito delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato. In questo caso al fine di evitare la costituzione di gruppi orari inferiori alle 6 ore il Dirigente scolastico ha facoltà di costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore. Esclusivamente in sede di operazioni di assunzione di competenza del dirigente scolastico, tali gruppi orari sono assegnabili a docenti impegnati presso altre istituzioni scolastiche, eventualmente su sedi e Comuni diversi, nel rispetto del criterio della facile raggiungibilità, avendo cura di rendere compatibili gli orari di insegnamento. Art. 5 Organico di sostegno ad alunni in situazione di handicap 1. Per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado comprese quelle rientranti negli istituti comprensivi, l'organico di sostegno è determinato annualmente per l'integrazione di alunni portatori di handicap e per le singole istituzioni scolastiche sulla base di una dotazione organica di insegnanti di sostegno in misura di 1 insegnante ogni 100 alunni calcolata in relazione al numero complessivo di iscritti alle scuole di ogni ordine e grado risultante all'atto della elaborazione dell'organico funzionale. 2. I posti di sostegno sono assegnati tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite alla scuola. Art. 6 Organico del personale insegnante di religione cattolica 1. La definizione del numero dei posti in organico relativamente all insegnamento della religione cattolica è disposta annualmente, per istituzione scolastica autonoma, distintamente per grado di istruzione, tenendo conto del fabbisogno orario di ciascuna classe. 2. Previa determinazione del numero dei posti dell istituzione scolastica nel suo complesso, si procede alla costituzione dei posti di insegnamento della religione cattolica associando gli spezzoni disponibili tra più istituzioni scolastiche. In tal caso la titolarità della cattedra è assegnata all istituzione scolastica alla quale è imputato il maggior numero di ore di insegnamento. 3. L assegnazione del docente ai posti di insegnamento avviene nel rispetto di quanto disposto dal punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre Pag. 5 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

6 1985, n Art. 7 Azioni in ambito scolastico per il supporto agli studenti atleti 1. In continuità con le iniziative già sperimentate nel corso dell a.s. 2012/13, per favorire gli studenti della scuola secondaria che praticano sport in modo continuativo e sono impegnati in gare di rilievo nazionale/internazionale, è prevista, anche per l anno scolastico 2013/14, l attribuzione di un semiesonero per un numero di 2 ore settimanali ovvero il riconoscimento di 2 ore come orario eccedente cattedra, al docente incaricato dell attività di tutoraggio nei confronti degli studenti coinvolti/interessati alla sperimentazione. L iniziativa è sottoposta a valutazione da parte dell Amministrazione scolastica provinciale. Art. 8 Dotazione organica per l educazione e l istruzione degli adulti 1. Per quanto riguarda la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione della dotazione organica relativa ai percorsi per l istruzione della popolazione adulta (centri EDA) per l a.s. 2013/2014, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 904 dell 11 maggio 2012 concernente Aggiornamento del quadro provinciale dell offerta scolastica concernente l istruzione degli adulti con decorrenza dall a.s. 2012/2013, si fa rinvio a specifico ed apposito provvedimento. Art. 9 Deroghe 1. Con particolare riferimento a località caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale, nelle scuole ad alto disagio individuate dall Amministrazione, nei comuni classificati come zone montane maggiormente svantaggiate ed individuate dall allegato A del regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale n. 17 del 23 novembre 1998, emanato con DPGP /Leg. di data 1 ottobre 2002, o nelle zone abitate da minoranze linguistiche e aree caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, nonché a fronte di condizioni di inadeguatezza obiettiva delle aule, le direttive di cui agli articoli precedenti possono essere derogate, unicamente a fronte di comprovate ed oggettive motivazioni risultanti da formale procedimento istruito, in relazione a ciascuna situazione, dal dirigente delle singole istituzioni scolastiche coinvolte. 2. In particolare a fronte di oggettive e documentate situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale individuali e collettive, gli organici delle singole scuole possono essere integrati valutando iniziative di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi. Pag. 6 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

7 Tabella 1 Parametri per la formazione delle classi prime e terze (laddove è prevista l articolazione per indirizzi) degli istituti secondari di secondo grado Numero studenti Numero classi fino a 29 1 da 30 a 54 2 da 55 a 81 3 da 82 a da 109 a da 136 a da 163 a da 190 a da 217 a da 244 a Tabella 2 Parametri per la formazione delle classi seconde, terze (laddove non è prevista l articolazione per indirizzi) e quarte degli istituti secondari di secondo grado Numero studenti Numero classi fino a 29 1 da 30 a 52 2 da 53 a 75 3 da 76 a 96 4 da 97 a da 121 a da 139 a da 162 a da 185 a da 208 a Pag. 7 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

8 Tabella 3 Calcolo organico funzionale scuola secondaria di secondo grado Classi di concorso di tabella A Organico funzionale Monte ore/divisore (nel caso di resto 9 viene assegnata una ulteriore unità) Monte ore n. classi previste per ore di insegnamento prescritte dai piani orario (nuovo ordinamento per primo e secondo biennio e vecchio ordinamento per classi quinte), con esclusione dell'insegnamento di religione. Divisore 17.2 per i licei, 17.5 per gli istituti tecnici, 17.6 per gli istituti professionali. Classi di concorso di tabella C Organico funzionale monte ore di ciascuna classe di concorso diviso 18 (nel caso di resto 9 viene assegnata una ulteriore unità) Pag. 8 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2013-S

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