REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI. COMUNE DI Polignano a mare (Prov di bari)

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI COMUNE DI Polignano a mare (Prov di bari) regolamento comunale per i trasporti funebri capo i _ norme generali Art. 1 B Oggetto del regolamento Art. 2 modalità di svolgimento del servizio Art. 3_ Tariffe Art.4 _ Vigilanza e controllo Capo II carri funebri Art. 5 _Caratteristiche dei carri funebri Art. 6 _rimesse dei carri funebri Art 7 _ Manutenzione dei carri funebri Capo III_ organizzazione del servizio Art. 8 _Orario per il trasporto dei cadaveri Art 9 _ Riti religiosi Art 10 _ Modalità del trasporto e percorsi consentiti Art 11_ Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri Art. 12 _Trasporto a mano o a spalla Art. 13 _ Trasporto di morti di malattie infettive _diffusive Art. 14 _ Trasporto di cadavere portatore di Radio attività Capo IV _ trasporti da e per altri comuni

2 Art.. 15_ Trasporto per altro comune Art. 16_ Trasporto da altro comune Art. 17_ Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva diffusiva Art. 18 _ Trasporto per la cremazione_ Trasporto delle ceneri Capo v _ trasporti da e per l estero Art 19_ Trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione di Berlino Art. 20 _ Introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino Art. 21 _ Estradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino Art.22_ trasporto all estero o dall estero di casi non previsti dalla convenzione internazionale di Berlino Art. 23_prescrizioni particolari in ordine allìart.22 Capo Vi disposizioni particolari Art. 24 _Trasporto di ossa umane e altri resti mortali Art. 25 _orario per le sepolture Art. 26_trasporto di nati morti e dei prodotti abortivi Art. 27 _ Trasporto di persone povere. Capo vii _ disposizioni finali o Art. 28_ entrata in vigore Art. 29 _ pubblicità del regolamento Art. 30_ Leggi ed atti regolamentar Aert 31 Abrogazione di precedenti disposizioni Art. 32 Sanzioni Art. 1 Oggetto del regolamento. Capo I Norme generali Il presente regolamento disciplina il servizio per i trasporti funebri in tutto il territorio comunale, nel rispetto, oltrechè del presente regolamento, delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n ; b) al D:P:R. 10 Settembre 1990, n. 285, recante Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ; c) di ogni altra disposizione generale e speciale applicabile ai trasporti funebri. ART. 2 Modalità di svolgimento del servizio. IL servizio sarà assicurato nel pieno rispetto delle norme di cui al capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D:P:R 10 settembre 1990, n L affidamento in concessione del servizio in questione avverrà mediante gara di licitazione privata con le modalità prescritte dall art. 1 _lettera a) della legge 2/2/1973, n 14, con le sole offerte in aumento sul diritto dovuto al comune stabilito nella misura minima del 20 %

3 su quanto riscosso per il trasporto con la precisazione che all aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida. ART. 3 Tariffe. Ai sensi di quanto dispone l art. 16 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.PR. n. 285/1990, il trasporto delle salme è: a) a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta comunale; b) a carico del comune nei casi previsti nella legge. IL trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. La tariffa di cui al primo comma disciplinerà anche l imposizione del diritto di cui all art.19 del regolamento sopraccitato Art. 4 vigilanza e controllo La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza della unità sanitaria locale, così come previsto dall art. 16, comma 3, del d.p.r n. 285/ 1990 La stessa u.s.l riferisce annualmente a questa amministrazione sull andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare la regolarità Art. 5 caratteristiche dei carri funebri. Capo II Carri funebri I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio swolo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla unità Sanitaria locale. La dichiarazione di idoneità del carro deve risultare da apposito registro da conservarsi sullo stesso in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art. 6 rimesse dai carri funebri. IL Sindaco, con proprio provvedimento ed in osservanza delle norme dei regolamenti comunali vigenti, autorizza le rimesse dei carri funebri. Le dette rimesse debbono essere opportunamente attrezzati per i servizi di pulizia e disinfezione, in conformità del regolamento d igiene,tenuto conto della particolarità del servizio che debbono svolgere. L idoneità dei locali adibiti a rimessa dei carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coi ordinatore sanitario della Unità Sanitaria locale Resta salva l osservanza delle disposizioni di competenza dell autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi I carri funebri di passaggio, anche se senza salma, devono evitare le vie più frequentate Art. 7 manutenzione dei carri funebri... I carri funebri debbono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia. Debbono essere disinfettati ogni 7 giorni e, comunque, ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche dalle salme o quando siano state trasportate salme di persone decedute per

4 malattie infettive. E comunque prima di ogni servizio devono essere lavati a fondo e disinfettati siche siano ineccepibili sotto il profilo della pulizia e dell igiene L unità Sanitaria locale deve controllare, almeno una volta all anno, lo stato di manutenzione dei carri funebri. Art.8 Orario per il trasporto dei cadaveri CAPO III ORGANIZZAZIONR DEL SERVIZIO Il Sindaco, in relazione al disposto dell art.22 del D.P.R. N 285/90. dispone che il trasporto dei cadaveri dal luogo di osservazione al Cimitero, venga effettuato nelle ore pomeridiane, dalle ore 15,00 nel periodo invernale e dalle ore 17,00 nel periodo estivo. In casi particolari, il Sindaco, sentita la U.S.L. competente, può autorizzare il trasporto dei cadaveri in orari diversi da quelli sopra indicati. Il trasporto funebre per raggiungere il Cimitero deve seguire l itinerario più breve. La sosta dei cadaveri in transito è consentita solo presso la camera mortuaria del Cimitero, tranne che trattasi di sosta intermedia per l attribuzione di onoranza funebri. In tal caso la sosta potrà essere consentita presso la Chiesa. Art. 9 Riti religiosi. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all?art.8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento. Art.10 Modalità del trasporto e percorsi consentiti. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all?art.27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, comprende: a) il prelievo della salma dall abitazione o dall istituto ospedaliero,convivenza, ecc.; b) il corteo,a passo, alla chiesa o tempio,con sosta per le esequie ordinarie; c) il proseguimento, con l itinerario più breve, al cimitero. Art. 11 Divieto di sosta e di interruzione dei cortei funebri. Lungo Il percorso i cortei funebri, ai sensi dell art % comma del vigente Codice della strada, approvato con D:P:R n. 495/92, non possono fare sosta, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro. Ar. 12 Trasporto a mano o a spalla. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può essere effettuato a mano o a spalla,da persone designate dalla famiglia del defunto. Detta mobilità di trasporto deve essere comunicata all amministrazione comunale specificando anche il tratto di percorso che si intende effettuare.

5 DI norma il tratto di percorso da effettuarsi a mano oa spalla non può superare i 500 metri ed il carro funebre deve sempre seguire il corteo. IN caso di trasporto,a spalla o a mano, di bare da inumare, il fondo della cassa deve essere ricoperto di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale sempre biodegradabile. Art. 13 Trasporto di morti di malattie infettive diffusive. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettivi diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità, il cadavere3,, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria,, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Art. 14 Trasporto di cadavere portatore di radioattività Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misureprottetive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Capo IV Trasporti da e per altri comuni Art. 15 Trasporto per altro comune. IL trasporto di salme nel cimitero di altro comune è autorizzato dal Sindaco ai sensi dell art.24 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria approvato con D:P:R 10 Settembre 1990, n L autorizzazione viene rilasciata su domanda dei familiari del defunto. Al decreto di autorizzazione del Sindaco deve essere allegato verbale redatto dalla USL competente, di eseguite prescrizioni di cuiall art.30 del D.P.R n 285/90 Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.copia di tale comunicazione deve essere restituita opportunam,ente vistata dal comune ricevente. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi Comuni. Art. 16 trasporto da altro comune Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione,devono essere trasportate direttamente al cimitero,ove, da parte del custode, verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in trapporto alla sepoltura cui è destinato. Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della U.S.L. potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Art. 17 Trasporto a seguito di morte da malattia infettiva diffusiva.

6 Per i morti di malattie infettive diffusive, comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli art. 22 e23 seguendo le prescrizioni di cui agli articoli 18 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285. Art. 18 Trasporto per la cremazione Trasporto delle ceneri. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva dimora, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. All infuori del caso suddetto, il trasporto delle ceneri di un cadavera da Comune a Comune, è sottoposto all autorizzazione di cui al precedente art.15. CAPO V TRASPORTO DA E PER L ESTERO Art. 19 Trasporti di salme da o per uno degli Stati adernti alla convenzione internazionale di Berlino. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convezione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n Art. 20 Introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino. Per L introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,l interessato alla traslazione della salma deve presentare all autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all art. 22 ; c) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il mini9stero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l autorizzazione informandone la stessa autorità

7 consolare, tramite il ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare. Art. 21 Estradizione del paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino. Per l estradizione dal paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l interessato deve rivolgersi domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: a) nulla osta, per l introduzione, dell autorità consolare dello stato verso il quale la salma è diretta ; b) certificato dell unità sanitaria locale attestante cui sono state osservate le disposizioni di cui all art 22; d) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto situazioni determinate. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l autoreizzazione,informandone il prefetto della provincia di frontiere attraverso la quale la salma dovrà transitare. Nel concedere l ìautorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità. Art. 22 Trasporto all estero o dall estero di casi non previsti dalla convenzione internazionale di Berlino. Per il trasporto all estero o dall estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione invwernazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di metallo e l altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta,deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse,al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. La saldature devono essere continue ed etese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660mm.se di zinco,a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi inj ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa IL coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo prezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formato da una ò più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pereti stesse congiunte tra loro nel senso

8 della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l una dall altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall art.25 del D.P.R. 10/9/1990, N 285 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Art.23 Prescrizioni particolari in ordine all art.22. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l uso per casse di materiali diversi da quelli previsti dall art.22, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l impermeabilità del feretro. Per il trasporto di cui all art.22, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l introduzione nella cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. dopo che sia trascorso l eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Capo VI Disposizioni particolari Art. 24 Trasporto di ossa umane e altri resti mortali assimilabili, entro l ambito del comune in luogo diverso dal cimitero. fuori dal comune in stati esteri, è soggetto alle stesse autorizzazioni necessarie per il trasporto di un cadavere Detto trasporto non è comunque soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per le morti dovute a malattie infettive diffusive e il mezzo di trasporto non deve possedere le caratteristiche di cui al capoii Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilati debbono in ogni caso essere raccolti in una casetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto.

9 Se le ossa ed i resti mortali provengono da ricevimento e non sia possibile l identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Art. 25 orario per le sepolture. Fermo restando le disposizioni di cui agli artt ed 11 del dpr n 285/90, le inumazioni e le tumulazioni sono effettuate, di norma, nelle ore antimeridiane dei giorni feriali, ed eccezione dei deceduti fuori comune. In casi particolari, il Sindaco, sentita la competente USL autorizza il seppellimento nelle ore pomeridiane e le inumazioni nei giorni festivi. Att. 26 Trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi Per il trasporto dei nati morti e dei prodotti abortivi di ciui all articolo 7 del regolamento approvato con D:P:R settembre 1990 n. 235, non trovano applicazione le norme presenti regolamento. I detti trasporti saranno disciplinati dall unità Sanitaria a locale ART. 27 trasporto di persone povere I cadaveri di persone appartenenti a famiglie povere prive di qualsiasi reddito, verranno vestiti, collocati nelle bare e trasportate al cimitero, a cura del concessionario dell appalto, a titolo gratuito. L attestazione di indigenza verrà data al responsabile dei servizi sociali. Art. 28 Entrata in vigore. CAPO VII Disposizioni finali IL presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva. ART:29 Pubblicità del regolamento. Copia del presente regolamento, a norma dell art.25 della legge 27 Dicembre 1935, n. 316, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento DI una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cuii è affidato il servizio, compreso in ogni caso, l ufficio di polizia muncipale. ART: 30 Leggi ed atti regolamentari. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili : Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte; il regio decreto 9 luglio 1939, n sull ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni; il d.p.r. 10 settembre 1990,n. 285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ; nonché ogni altra disposizione di legge regolamentare,, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia. Art. 31 abrogazione di precedenti disposizione.

10 IL presente regolamento disciplina compiutamente la materia debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 32 Sanzioni Qualora la legge non disponga altrimenti, le i0nfrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 105 e 107 del T&.U.LC.P 3 marzo 1934, n. 383, dell art. 344 del t.u sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1834, n e della legge 24 novembre 1981, n. 589

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