CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE MALATTIE TISANA

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1 Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese IVASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE MALATTIE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE ASSISTENZA CARENZA CONTRAENTE FRANCHIGIA GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO INDENNIZZO INFORTUNIO ISTITUTO DI CURA MALATTIA POLIZZA PREMIO PRESTAZIONI RESIDENZA RICOVERO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante il soggetto che stipula l'assicurazione la parte delle spese rimborsabili determinata in misura fissa che resta a carico dell assicurato l intervento chirurgico riportato nell elenco disponibile nelle condizioni di assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società esclusivamente per la Sezione Assistenza - le assistenze prestate da Generali Italia S.p.A., per mezzo della Struttura Organizzativa, all Assicurato in caso di sinistro il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione Generali Italia S.p.A. Pagina 1 di 8 Nota informativa ed

4 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE a) Informazioni generali a) Società Generali Italia S.p.A.; b) sede legale Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 CAP Italia; c) recapito telefonico , sito internet: d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. c) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Sezione Salute Sicura ll contratto prevede il rimborso delle spese di ricovero conseguenti a malattia, infortunio o parto consentendo di usufruire delle strutture sanitarie private senza l aggravio economico che queste comportano, o di beneficiare di una diaria sostitutiva per ogni giorno di ricovero, qualora l Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa. Si rinvia agli articoli da 26 a 43 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato, con applicazione dello scoperto pattuito in contratto e previa detrazione della franchigia, se prevista. Si rinvia agli artt. 47, 48, 51 e 52 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Pagina 2 di 8 Nota informativa ed

5 Massimale assicurato per rimborso spese di ricovero Euro ,00, scoperto 20% Sinistro Euro ,00 In caso di ricovero in istituto di cura convenzionato con équipe medica convenzionata pari a Euro ,00 (in questo caso non si applica lo scoperto); in caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con équipe medica non convenzionata Euro ,00-20%= ,00 Massimale assicurato per rimborso spese di ricovero Euro ,00 Franchigia Euro 1.000,00 Sinistro Euro ,00 Franchigia Euro 1.000,00 Rimborso Euro ,00 Il contratto prevede inoltre, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 54 e 56 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4 e 56 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 56 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 56 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Salute Cash Il contratto prevede l erogazione di una indennità giornaliera in caso di ricovero per malattia, infortunio o parto e di un indennizzo una tantum al verificarsi di determinati gravi eventi. Si rinvia agli artt. 58 e 59 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L indennità spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 58 e 59 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie, se previste. Si rinvia agli artt. 62 e 63 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Somma assicurata per Indennità giornaliera per ricovero Euro 50,00, franchigia 2 giorni In caso di sinistro che abbia comportato un ricovero di 10 giorni, l indennizzo viene determinato: Euro 50,00*(10-2)= Euro 400,00 Il contratto prevede inoltre, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 64 e 66 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato Pagina 3 di 8 Nota informativa ed

6 pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4, 65 e 66 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 66 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 66 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Salute Permanente ll contratto prevede l erogazione di un capitale per compensare la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia o ad ictus o infarto, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato. Si rinvia agli artt. 68 e 70 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 4 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il capitale spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 72 e 73 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie, se previste. Si rinvia all art. 75 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Capitale assicurato Euro ,00 Invalidità permanente da liquidare 10% Capitale liquidato ,00 Sezione Salute Assistita Il contratto prevede, al verificarsi di un sinistro, l erogazione di prestazioni di assistenza. Si rinvia agli artt. 76 e 78 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia agli artt. 4, 77 e 78 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione spettante viene determinata, sulla base dei criteri stabiliti all art. 78 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate e con applicazione delle franchigie previste. Si rinvia all art. 78 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. d) Periodi di carenza contrattuali Avvertenze La copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all art. 2 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. e) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità Avvertenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare Pagina 4 di 8 Nota informativa ed

7 effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 7 delle condizioni di assicurazione. La compilazione del questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. f) Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all art. 5 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: tossicodipendenza. g) Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Inoltre solo per la Sezione Salute Cash e per la Sezione Salute Permanente il pagamento può essere effettuato anche con trattenuta stipendiale. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento: semestrale 3%; quadrimestrale 4%; trimestrale 4,5%; mensile 5%; mensile a mezzo delega nessun interesse. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; inserendo in polizza più assicurati; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. h) Adeguamento del premio e delle somme assicurate Sezione Salute Sicura Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il premio viene aggiornato in base all età raggiunta dall assicurato. Si rinvia all art. 49 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Inoltre, le somme assicurate, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). Si rinvia all art. 50 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Sezione Salute Cash Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. Sezione Salute Permanente Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. Sezione Salute Assistita Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. Pagina 5 di 8 Nota informativa ed

8 i) Diritto di recesso Avvertenze È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. j) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. k) Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. l) Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI m) Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze Nel caso in cui non operi il pagamento diretto l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 9, 10 e 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. n) Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Pagina 6 di 8 Nota informativa ed

9 Arbitrato In caso di controversia tra le Parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all art. 19 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 7 di 8 Nota informativa ed

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11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI... 6 EFFETTO E DURATA DELL ASSICURAZIONE... 6 Art. 1 Effetto e scadenza del contratto Pagamento del premio... 6 Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza... 6 Art. 3 Proroga dell assicurazione... 7 AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA... 8 Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione... 8 Art. 5 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio Art. 6 Estensione territoriale DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 8 Altre assicurazioni SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 9 Obblighi in caso di sinistro Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro Art. 11 Modalità per l attivazione delle prestazioni di assistenza Art. 12 Pagamento diretto Art. 13 Pagamento indiretto Art. 14 Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale Art. 15 Pagamento a rimborso Art. 16 Liquidazione dell indennizzo Art. 17 Restituzione delle somme indebitamente pagate Art. 18 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ricevute Art. 19 Controversie Art. 20 Recesso in caso di sinistro DISPOSIZIONI VARIE Art. 21 Modifiche dell assicurazione Art. 22 Assicurazione per conto altrui Art. 23 Oneri fiscali Art. 24 Rinvio alle norme di legge Art. 25 Esonero di responsabilità SALUTE SICURA SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FORMA B: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico Art. 27 Indennità sostitutiva Art. 28 Parto, aborto e cure al neonato Art. 29 Trapianti Art. 30 Parodontopatie e cure dentarie Art. 31 Cure oncologiche Art. 32 Diagnostica preventiva FORMA C: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO E VISITE SPECIALISTICHE.. 23 Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico Art. 34 Indennità sostitutiva Art. 35 Parto, aborto e cure al neonato Art. 36 Trapianti Art. 37 Parodontopatie e cure dentarie Art. 38 Cure oncologiche Art. 39 Diagnostica preventiva Art. 40 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio FORMA D: GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Pagina 1 di 64

12 Art. 41 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico Art. 42 Indennità sostitutiva Art. 43 Trapianti Art. 44 Elenco grandi interventi chirurgici GARANZIE ACCESSORIE Art. 45 Accertamenti di alta diagnostica Art. 46 Indennità per gravi eventi LIMITI DI INDENNIZZO Art. 47 Limite massimo di indennizzo Art. 48 Sottolimiti di massimale AGGIORNAMENTO DEL PREMIO Art. 49 Aggiornamento automatico del premio Art. 50 Indicizzazione MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 51 Scoperto Art. 52 Franchigia Art. 53 Anticipo SEZIONE ASSISTENZA Art. 54 Rischio assicurato Art. 55 Limiti di esposizione Art. 56 Prestazioni Art. 57 Mancato utilizzo delle prestazioni SALUTE CASH SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 58 Indennità giornaliera per ricovero Art. 59 Indennizzo forfettario per gravi eventi Art. 60 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero Art. 61 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 62 Scoperto Art. 63 Franchigia SEZIONE ASSISTENZA Art. 64 Rischio assicurato Art. 65 Limiti di esposizione Art. 66 Prestazioni Art. 67 Mancato utilizzo delle prestazioni SALUTE PERMANENTE SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 68 Invalidità permanente da malattia Art. 69 Rendita vitalizia IPM Art. 70 Invalidità permanente da ictus o infarto Art. 71 Rendita vitalizia ictus o infarto MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 72 Criteri di indennizzabilità Art. 73 Criteri di liquidazione Art. 74 Diritto all indennizzo Art. 75 Massimo indennizzo SALUTE ASSISTITA SEZIONE ASSISTENZA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 76 Rischio Assicurato Art. 77 Limiti di esposizione Art. 78 Prestazioni Art. 79 Mancato utilizzo delle prestazioni Pagina 2 di 64

13 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTI I PRODOTTI ASSICURATO ASSICURAZIONE CARENZA CARTA SANITARIA CENTRALE SANITARIA CONTRAENTE DAY HOSPITAL DAY SURGERY DOMICILIO FRANCHIGIA INDENNIZZO INFORTUNIO INVALIDITÀ PERMANENTE GENERICA ICTUS CEREBRALE (DI SEGUITO ICTUS) INFARTO MIOCARDICO ACUTO (DI SEGUITO INFARTO) ISTITUTO DI CURA MALATTIA il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante il documento denominato Carta Salute, che consente all Assicurato di accedere, previa autorizzazione della Centrale Sanitaria, alle Strutture Mediche Convenzionate per usufruire del servizio di pagamento diretto la struttura di supporto agli Assicurati per indirizzarli agli istituti di cura e ai medici convenzionati il soggetto che stipula l assicurazione la degenza esclusivamente diurna, in istituto di cura, documentata da cartella clinica intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporti pernottamento, documentato da cartella clinica il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato la parte delle spese rimborsabili determinata in misura fissa che resta a carico dell Assicurato o il numero di giorni di ricovero per i quali non viene erogata alcuna indennità la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili la perdita o la riduzione a seguito di malattia, in maniera stabile, definitiva e non modificabile con trattamenti terapeutici, della capacità all esercizio di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall Assicurato accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia od infarto cerebrale (trombosi od embolia) ad esordio brusco che produca danno neurologico immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in Istituto di cura coronopatia qualora dia origine a necrosi ischemica acuta del miocardio da brusca riduzione del flusso coronarico; la diagnosi viene formulata per la presenza contemporanea dei seguenti caratteri: dolore precordiale, alterazioni tipiche all ECG, aumento dell attività sierica degli enzimi liberati dalle cellule miocardiche l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici Pagina 3 di 64

14 MALATTIA ONCOLOGICA MASSIMALE PER NUCLEO MASSIMALE PER PERSONA NUCLEO FAMILIARE POLIZZA PREMIO RESIDENZA RICOVERO RISCHIO ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per l'intero nucleo familiare nel corso di ciascun anno assicurativo il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per ogni Assicurato per ciascun anno assicurativo coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, nominativamente individuati in polizza il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società il luogo in cui l Assicurato ha la dimora abituale la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne SCOPERTO la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato SINISTRO SOCIETÀ STATO PATOLOGICO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione Generali Italia S.p.A. l alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile Pagina 4 di 64

15 DEFINIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI ASSISTENZA DEI PRODOTTI SALUTE SICURA E SALUTE CASH E PER IL PRODOTTO SALUTE ASSISTITA ASSISTENZA PRESTAZIONI l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro le assistenze prestate da Generali Italia S.p.A., per mezzo della Struttura Organizzativa, all Assicurato in caso di sinistro STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Generali Italia S.p.A. risponde, per incarico di quest ultima, alle chiamate dell Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza Pagina 5 di 64

16 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI EFFETTO E DURATA DELL ASSICURAZIONE Art. 1 Effetto e scadenza del contratto Pagamento del premio Ai sensi dell'art del Codice Civile, e fermi i termini di carenza di cui all Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Nel caso in cui l Assicurato abbia optato per il frazionamento del premio, come previsto dal frontespizio di polizza, tale facilitazione non libera il Contraente dall obbligo di completare, in caso di anticipata risoluzione del contratto, il premio annuo. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 2 Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre: Salute Sicura, Salute Cash e Salute Assistita: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l assicurazione; per le malattie in genere: dal 30 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto: dal 180 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione, salvo quanto previsto dall Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione lettera a); per l aborto spontaneo e post-traumatico: dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione; per l aborto terapeutico, per il parto, per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Salute Permanente: per l infarto miocardico acuto e l ictus cerebrale: dal giorno di effetto dell assicurazione; per le altre malattie: dal 90 giorno successivo a quello in cui ha effetto l assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati ed identiche garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto l assicurazione prevista dalla polizza sostituita per le prestazioni ed i massimali da questa ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Pagina 6 di 64

17 Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di carenza suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art. 3 Proroga dell assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Pagina 7 di 64

18 AMBITO DI VALIDITÀ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione L'assicurazione non è operante per: Salute Sicura Sezione Malattie, Salute Cash Sezione Malattie: a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla data di effetto della polizza, se sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; b) l'eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto o della variazione nonché delle patologie ad esse correlate, salvo quanto previsto per i neonati all Art. 28 Parto, aborto e cure al neonato e all Art. 35 Parto, aborto e cure al neonato, e fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l Assicurato sia portatore inconscio; c) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i casi comportanti intervento chirurgico per i quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese inerenti l intervento stesso; d) l aborto volontario non terapeutico; e) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da intervento demolitivo indennizzati a termini di polizza); f) le cure dentarie e delle parodontopatie, le protesi dentarie ed ortodontiche, gli interventi preprotesici e di implantologia; g) le cure e gli interventi per la correzione o eliminazione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopie e astigmatismo); h) le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell infertilità e comunque quelli relativi all inseminazione artificiale; i) i ricoveri o i day hospital durante i quali vengono praticati solamente accertamenti diagnostici o terapie che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio senza recare pregiudizio alla salute del paziente; j) le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale; k) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, fatta eccezione per le spese relative all'acquisto di quelli applicati durante un intervento chirurgico; l) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); m) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; n) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell'assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); o) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; p) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente; Pagina 8 di 64

19 q) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti; r) le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, in cronicari, in stabilimenti o in centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere; s) il parto fisiologico e cesareo e le interruzioni di gravidanza limitatamente alla Forma A Basic. Salute Permanente Sezione Malattie: t) gli stati invalidanti e le malattie intese come espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte, diagnosticate o curate anteriormente alla data di effetto della polizza; u) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; v) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); w) le prestazioni aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche; x) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; Salute Sicura Sezione Assistenza, Salute Cash Sezione Assistenza, Salute Assistita Sezione Assistenza: y) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla data di effetto della polizza, se sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; z) i ricoveri per il parto naturale e cesareo; aa) i ricoveri per le discipline unità spinale, recupero e riabilitazione funzionale, lungodegenti e neuro riabilitazione; bb) l'eliminazione o correzione di malformazioni e difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto o della variazione nonché delle patologie ad esse correlate e fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l Assicurato sia portatore inconscio; cc) le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; dd) gli infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio; ee) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; ff) le cure e le terapie cellulo-tissutali, fisioterapiche, idropiniche e termali in genere, le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio); gg) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); hh) le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; ii) espianto e/o trapianto di organi; jj) la garanzia non comprende i rischi causati da: Pagina 9 di 64

20 dolo del Contraente o dell'assicurato guerre, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni. Per atto di terrorismo si intende un atto che prevede l uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività; sono inoltre esclusi i sinistri verificatisi in quei paesi che siano in stato di guerra dichiarata o di fatto; kk) il diritto alle garanzie decade qualora l Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa Valgono infine le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle singole prestazioni. Art. 5 Persone non assicurabili e aggravamento del rischio Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza o infezione da HIV. Pertanto in conformità con quanto disposto dall Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da alcuna delle patologie sopra elencate taciute alla Società, il contratto è annullabile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell Assicurato di una di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento del rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell Art del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita dall affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili. Art. 6 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Per le prestazioni di Assistenza l assicurazione è valida in Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. Pagina 10 di 64

21 DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 8 Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato, ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Limitatamente alle garanzie Assistenza, nel caso in cui i medesimi rischi siano garantiti da altra Compagnia alla quale l Assicurato abbia richiesto le prestazioni di assistenza, le prestazioni previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dalla Compagnia che ha erogato l assistenza superando il proprio massimale. In caso di sinistro l'assicurato deve, in ogni caso, darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Pagina 11 di 64

22 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 9 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'assicurato o chi per esso deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Per le garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Rendita vitalizia IPM e Rendita vitalizia IP Ictus o infarto il termine si intende elevato a 15 (quindici) giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia o l ictus o l infarto stessi, per le loro caratteristiche presumibili conseguenze, possono interessare la garanzia prestata. Inoltre, qualora l assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia o l ictus o infarto siano denunciati e sempreché gli stessi si siano manifestati durante il periodo di validità dell assicurazione, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di un anno dalla scadenza dell assicurazione. Nei casi in cui operi il Pagamento diretto valgono le norme di cui all Art. 12 Pagamento diretto. La denuncia deve essere corredata da certificazione medica. Limitatamente alle garanzie Invalidità permanente da malattia, Invalidità permanente da ictus o infarto, Rendita vitalizia IPM e Rendita vitalizia IP Ictus o infarto la denuncia deve essere corredata da: - certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze della malattia; - copia delle cartelle cliniche o diagnosi clinica o strumentale e di ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione della malattia o ictus o infarto e/o dei postumi invalidanti. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti ed ai controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta e produrre copia della cartella clinica completa, nonché copia di cartella clinica relativa ad eventuali precedenti ricoveri. L Assicurato, per avere diritto alle prestazioni di Assistenza, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa. L'inadempimento dell obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell Art del Codice Civile. Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro SALUTE SICURA L Assicurato che debba essere ricoverato o essere sottoposto ad intervento chirurgico potrà avvalersi della Centrale Sanitaria per effettuare la prenotazione dell istituto di cura convenzionato ed usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero secondo le modalità indicate all Art. 12 Pagamento diretto. In alternativa, l Assicurato potrà rivolgersi ad istituti di cura non convenzionati provvedendo personalmente al pagamento delle spese che verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 13 Pagamento indiretto. Qualora l Assicurato scelga di effettuare il ricovero o l intervento chirurgico presso istituti di cura del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionati o accreditati, la corresponsione dell indennità sostitutiva verrà effettuata secondo le modalità indicate all Art. 14 Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale. Per le spese sostenute prima e dopo il ricovero, nonché per le spese relative alle prestazioni previste dall Art. 40 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio e dall Art. 45 Pagina 12 di 64

23 Accertamenti di alta diagnostica, l Assicurato dovrà provvedere personalmente al pagamento delle stesse che verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 15 Pagamento a rimborso. Per avere diritto all indennizzo di cui all Art. 46 Indennità per gravi eventi, decorso il termine di 90 giorni dalla prima diagnosi, l Assicurato deve presentare richiesta di indennizzo. Decorso tale termine la Società, accertata la diagnosi, corrisponderà l indennizzo. SALUTE CASH Per avere diritto all indennità di cui all Art. 58 Indennità giornaliera per ricovero, l Assicurato deve produrre la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata. L indennità verrà erogata fermo quanto previsto dall Art. 63 Franchigia. Per avere diritto all indennità di cui all Art. 60 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero, l Assicurato deve produrre la certificazione medica rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale è avvenuto il ricovero, dalla quale si evidenzi la necessità della convalescenza nonché la diagnosi e la prognosi. Il rimborso delle spese previste dall Art. 61 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico avviene previa presentazione della prescrizione medica relativa alla prestazione. Le spese verranno rimborsate secondo le modalità indicate all Art. 15 Pagamento a rimborso. Per avere diritto all indennizzo di cui all Art. 59 Indennizzo forfettario per gravi eventi, decorso il termine di 90 giorni dalla prima diagnosi, l Assicurato deve presentare richiesta di indennizzo. Decorso tale termine la Società, accertata la diagnosi, corrisponderà l indennizzo. SALUTE PERMANENTE a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Trascorsi almeno 12 mesi dalla data di denuncia e comunque non oltre 18 mesi, l Assicurato deve presentare un certificato medico con l'indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia o dall ictus o infarto denunciati. L Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli eventualmente disposti dalla Società e fornire ogni altra documentazione sanitaria eventualmente necessaria. L'Assicurato deve, altresì, sottoporsi alle cure prescritte dai medici che possano modificare positivamente la prognosi della malattia o dell ictus o infarto. a) Indennizzo forfetario (non operante per la garanzia IP Ictus o Infarto) Nel caso di malattie che secondo parere medico rientrano in quelle ascrivibili alla lettera b) dell Art. 73 Criteri di liquidazione, l Assicurato trascorso un periodo compreso tra 1 e 12 mesi dalla data di denuncia, fermo l obbligo di sottoporsi ai controlli ritenuti necessari dalla Società al fine di accertare l esistenza del diritto, può richiedere che gli sia corrisposto il relativo indennizzo. Art. 11 Modalità per l attivazione delle prestazioni di assistenza Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Tutti gli Assicurati hanno a disposizione 24 ore su 24 la Struttura Organizzativa alla quale ciascuno di essi può rivolgersi telefonando al numero verde o al numero urbano indicati in polizza. In ogni caso di richiesta di interventi è necessario che l Assicurato comunichi con precisione: indirizzo e numero telefonico da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente; il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza; Pagina 13 di 64

24 la fascia tessera indicata in polizza. Art. 12 Pagamento diretto In caso di ricovero, day surgery o intervento chirurgico ambulatoriale, effettuato presso un istituto di cura convenzionato con prestazioni erogate da équipe medica anch essa convenzionata, la Società effettua il pagamento diretto di tutte le spese previste in polizza e sostenute durante il ricovero, fermo quanto previsto dall Art. 51 Scoperto e dall Art. 52 Franchigia. In caso di ricovero presso un istituto di cura convenzionato con prestazioni erogate da équipe medica non convenzionata, la Società effettua il pagamento diretto di tutte le spese previste in polizza e sostenute durante il ricovero, fermo quanto previsto dall Art. 51 Scoperto e dall Art. 52 Franchigia. L elenco degli istituti di cura convenzionati è disponibile presso l Agenzia che ha emesso la polizza o presso la Centrale Sanitaria al numero In caso di ricovero presso istituto di cura convenzionato con la Società, è necessario che l Assicurato: 1. prima del ricovero, contatti la Centrale Sanitaria telefonando dall Italia al numero dall estero al numero in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ed il sabato dalle ore 8.00 alle esclusi i festivi, fornendo: il numero di polizza e l Agenzia che l ha emessa; nome e cognome dell Assicurato che richiede il servizio; motivo del ricovero o dell intervento chirurgico risultante dalla prescrizione del medico curante da inviare alla Centrale Sanitaria; luogo e recapito telefonico per i successivi contatti; l istituto di cura e i medici convenzionati. La Centrale Sanitaria, ottenute le informazioni necessarie per la verifica del diritto alla prestazione, provvede, qualora non sia stato già indicato dall Assicurato, all individuazione dell istituto di cura convenzionato in accordo con l Assicurato ed alla conferma allo stesso dell avvenuta prenotazione. La Centrale Sanitaria sulla base delle informazioni ricevute dall Assicurato, provvederà alla verifica della operatività del pagamento diretto e del diritto alla prestazione. 2. al momento del ricovero, presenti la Carta Sanitaria; compili la Lettera di impegno che ribadisce gli obblighi reciproci; 3. al momento della dimissione dall istituto di cura, dovrà corrispondere l importo della eventuale franchigia pattuita, nonché eventuali altre spese non indennizzabili a termini di polizza. La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con l istituto di cura in tutti i casi consentiti dalla convenzione, a tutela e garanzia della qualità dei servizi resi all'assicurato. Il pagamento diretto non pregiudica il diritto della Società a far valere eventuali eccezioni nei confronti dell Assicurato. In tutti i casi in cui per qualsivoglia motivo, non fosse operante la convenzione per il pagamento diretto da parte della Società delle spese di cura e ricovero, l'assicurazione sarà prestata secondo quanto previsto dall Art. 13 Pagamento indiretto. Pagina 14 di 64

25 Art. 13 Pagamento indiretto In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico presso un istituto di cura non convenzionato, la Società effettua il rimborso delle spese previste in polizza e sostenute durante il ricovero, fermo quanto previsto dall Art. 51 Scoperto e dall Art. 52 Franchigia. Il rimborso delle spese viene effettuato secondo quanto previsto dall Art. 15 Pagamento a rimborso. Art. 14 Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale Nel caso in cui l Assicurato non abbia richiesto il rimborso delle spese di ricovero, ovvero non abbia per esso sostenuto alcuna spesa (ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ricovero in istituti di cura pubblici in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale o in istituti di cura privati accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale) la Società liquida all Assicurato l indennità prevista dall Art. 27 Indennità sostitutiva o dall Art. 34 Indennità sostitutiva o dall Art. 42 Indennità sostitutiva. Art. 15 Pagamento a rimborso La Società rimborsa: a) le spese sostenute prima e dopo il ricovero con o senza intervento chirurgico previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico (Forma B), dall Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico (Forma C) e dall Art. 41 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico, fermo quanto previsto dall Art. 51 Scoperto e dall Art. 52 Franchigia; b) le spese previste dall Art. 40 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio e dall Art. 45 Accertamenti di alta diagnostica; c) le spese previste dall Art. 61 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico fermo quanto previsto dall Art. 62 Scoperto. Art. 16 Liquidazione dell indennizzo Salute Sicura, Salute Cash Nei casi in cui non sia operante il Pagamento diretto, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali delle notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Definito il sinistro, la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno corrisposti al rientro dell Assicurato in Italia nella valuta avente corso legale in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano Cambi. Salute Permanente Ricevuta la documentazione di cui all'art. 10 Modalità operative in caso di sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento. a) Indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella La verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 6 mesi dalla data di presentazione del certificato medico attestante il grado di invalidità permanente, secondo quanto disposto dall Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro. Pagina 15 di 64

26 La valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi residui di invalidità permanente a seguito dei trattamenti terapeutici che, a giudizio sia del medico scelto dall Assicurato che di quello della Società, possano modificare positivamente la prognosi della malattia, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si sottoporrà a detti trattamenti. Nel caso in cui l'assicurato non intenda sottoporsi a detti trattamenti terapeutici la valutazione del danno viene comunque effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che gli sarebbero residuati se si fosse sottoposto ai trattamenti, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio derivante dalla mancata attuazione dei citati trattamenti terapeutici. Una volta che la malattia o l ictus o infarto siano stati accertati ed indennizzati, l indennizzo assume carattere definitivo e non si può procedere ad alcun ulteriore accertamento, sia nel caso di peggioramento della malattia o dell ictus o infarto, che in caso di miglioramento degli stessi. b) Indennizzo forfetario (non operante per la garanzia IP Ictus o Infarto) Per quanto riguarda le malattie di cui alla lettera b) dell Art. 73 Criteri di liquidazione la verifica delle condizioni di indennizzabilità e l eventuale offerta di indennizzo vengono effettuate entro 3 mesi dalla richiesta ai sensi dell Art. 10 Modalità operative in caso di sinistro lettera a). La corresponsione dell indennizzo forfetario, di norma, deve essere considerato a totale tacitazione di ogni pretesa, salvo l ipotesi di successiva stabilizzazione dei postumi trascorsi non meno di 18 mesi dalla data di liquidazione di detto indennizzo. In tal caso la Società, su richiesta dell Assicurato, potrà procedere ad una valutazione del grado di invalidità permanente secondo le modalità riportate alla lettera a) del presente articolo. L eventuale indennizzo spettante sarà calcolato sul capitale assicurato al momento della liquidazione dell indennizzo forfetario, ridotto di quanto già liquidato in misura forfetaria. Art. 17 Restituzione delle somme indebitamente pagate Nel caso in cui, nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia dell'assicurazione, le stesse saranno comunicate all'assicurato, che dovrà restituire alla Società, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, tutte le somme dalla stessa indebitamente liquidate all istituto di cura. In caso di mancata restituzione alla Società delle sopra indicate somme nel termine previsto di 15 giorni, la stessa si riserva il diritto di agire giudizialmente nei confronti dell'assicurato per ottenere la restituzione delle somme indebitamente liquidate all istituto di cura in forza dell'impegno assunto con la stessa al momento del ricovero. Art. 18 Restituzione delle somme per prestazioni indebitamente ricevute La Società si riserva il diritto di chiedere all Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all effettuazione delle prestazioni di assistenza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. Art. 19 Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medica Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Pagina 16 di 64

27 Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 20 Recesso in caso di sinistro Salute Cash, Salute Permanente A seguito di qualunque sinistro intervenuto nel primo anno di durata del contratto e denunciato a termini di polizza, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto, in caso di polizze con un unico Assicurato; in caso di polizze che assicurino due o più componenti il nucleo familiare, il recesso può essere esercitato da entrambe le Parti limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro. Salute Assistita A seguito della denuncia, effettuata a termini di polizza, nell'ambito della intera durata del contratto, di qualunque sinistro successivo al secondo, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto. La facoltà di recesso può essere esercitata fino al 60 giorno successivo al pagamento dell indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. L'assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. In caso d'inserimento in polizza di nuovi componenti il nucleo familiare in corso di contratto, il periodo di un anno per l'esercizio della facoltà di cui sopra, in relazione a detti componenti, decorre dalla data di effettiva inclusione in garanzia delle persone stesse. Pagina 17 di 64

28 DISPOSIZIONI VARIE Art. 21 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 22 Assicurazione per conto altrui Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art del Codice Civile. Art. 23 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 24 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 25 Esonero di responsabilità La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Pagina 18 di 64

29 SALUTE SICURA SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FORMA B: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO (Operante solo se espressamente indicata in polizza) Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, di day surgery o di intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza le spese sostenute dall Assicurato, purché inequivocabilmente inerenti alla malattia o all infortunio che ha determinato il ricovero: a) nei 90 giorni precedenti il ricovero per: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; b) durante il ricovero per: 1. retta di degenza; 2. onorari dell équipe medica, diritti di sala operatoria, nonché materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento chirurgico; 3. prestazioni mediche ed infermieristiche, cure, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, questi ultimi inequivocabilmente finalizzati alla verifica o al completamento della diagnosi di ricovero; 4. retta per vitto e pernottamento di un accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 100,00 al giorno per un periodo non superiore a 30 giorni per ogni malattia od infortunio; c) nei 120 giorni successivi al ricovero per: 1. esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; 2. prestazioni mediche ed infermieristiche; 3. medicinali; 4. trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) per il trasporto dell Assicurato per raggiungere il luogo di cura, per il trasferimento da un luogo di cura all'altro, per il ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato; in caso di intervento chirurgico, per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero, la garanzia è valida anche per l'uso di qualsiasi mezzo pubblico, purché di linea; e) per il viaggio di un accompagnatore in caso di intervento chirurgico per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero; f) in caso di day hospital, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza le spese sostenute dall Assicurato per: 1. prestazioni mediche ed infermieristiche; 2. cure; 3. trattamenti fisioterapici o rieducativi; 4. medicinali; Pagina 19 di 64

30 5. retta di degenza; 6. esami, accertamenti diagnostici. Art. 27 Indennità sostitutiva Qualora l'assicurato non abbia richiesto il rimborso delle spese di ricovero previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettera b), ovvero non abbia per esso sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità di Euro 150,00 per ogni giorno di ricovero, con il limite annuo di 120 giorni. Le giornate di entrata e di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. In caso di day hospital, l indennità suindicata verrà corrisposta nella misura di Euro 75,00 per ogni giorno di degenza, con il limite annuo di 60 giorni, sempreché la stessa si protragga per almeno 5 ore al giorno. La presente garanzia opera, nei termini su indicati, anche in caso di ricovero per parto e aborto di cui all'art. 28 Parto, aborto e cure al neonato. Art. 28 Parto, aborto e cure al neonato (Garanzia operante solo se espressamente indicata in polizza) La Società rimborsa le spese previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettere a), b), c) e d): in caso di ricovero per parto con taglio cesareo, per aborto spontaneo, terapeutico o post-traumatico, fino alla concorrenza di Euro 7.500,00; in caso di parto senza taglio cesareo, anche se avvenuto a domicilio, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00. In qualsiasi caso di parto indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa le spese di ricovero previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettera b), per cure ed interventi relativi all eliminazione o correzione di malformazioni congenite del neonato nel primo anno di vita. Art. 29 Trapianti Nel caso l Assicurato necessiti, in conseguenza di malattia od infortunio, di essere sottoposto a trapianto di organi o parti di essi, la Società rimborsa le spese previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, anche per l eventuale ricovero del donatore vivente. Art. 30 Parodontopatie e cure dentarie A parziale deroga dell Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione lettera f), la Società rimborsa le spese di ricovero sostenute dall Assicurato per le cure delle parodontopatie e le cure dentarie, queste ultime soltanto se conseguenti ad infortunio, purché entrambe comportino ricovero con intervento chirurgico. Art. 31 Cure oncologiche La Società rimborsa, indipendentemente dal ricovero e fino a concorrenza della somma di Euro 5.000,00 per persona assicurata e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato per le seguenti terapie relative a malattie oncologiche: Art. 32 chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, ormonoterapia e immunoterapia. Diagnostica preventiva In un'ottica di prevenzione è prevista la possibilità per l Assicurato di età superiore a 30 anni di eseguire checkup presso le strutture convenzionate con la Società, in base all età ed al sesso come di seguito indicato: Pagina 20 di 64

31 Tra 30 e 40 anni Oltre 40 anni Donna Esami di laboratorio: - Emocromo - VES - Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - LDH - Trigliceridi - Creatininemia - Azotemia - GOT - GPT - Bilirubina frazionata - Protidogramma - Esame urine Pap Test Visita ginecologica Test HPV Ecografia Mammaria In aggiunta a quanto sopra: E.C.G. (elettrocardiogramma) RX Torace Mammografia Visita cardiologia Ricerca sangue occulto nelle feci Uomo Esami di laboratorio: - Emocromo - VES - Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - LDH - Trigliceridi - Creatininemia - Azotemia - GOT - GPT - Bilirubina frazionata - Protidogramma - Esame urine E.C.G.(elettrocardiogramma) Visita cardiologica Esame di laboratorio: PSA RX Torace Ricerca sangue occulto nelle feci L Assicurato potrà effettuare il checkup secondo le seguenti modalità: - 1 checkup: nel 2 anno di vita del contratto; - 2 checkup: nel 5 anno di vita del contratto. Nulla sarà dovuto qualora i checkup non vengano eseguiti nei termini suindicati. Per le suindicate prestazioni, da eseguirsi in un'unica soluzione, la Società effettua il pagamento diretto alla struttura convenzionata. Per poter effettuare il checkup, l Assicurato deve contattare la Centrale Sanitaria, indicando il numero di polizza e l Agenzia che l ha emessa, la quale provvederà alla prenotazione presso una delle strutture convenzionate, in base alle disponibilità del momento e alla vicinanza al domicilio dell Assicurato, entro cinque giorni dalla data della richiesta inviandone conferma mediante la modalità convenuta (telefono, e- mail, fax, lettera). Il primo checkup è totalmente a carico della Società. Per il successivo checkup è prevista l applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 che rimane a carico dell Assicurato e che dovrà essere dallo stesso versata alla struttura convenzionata. L Assicurato ha altresì la facoltà di non avvalersi del servizio di prenotazione e di pagamento diretto, effettuando per proprio conto le prestazioni sanitarie presso altre strutture mediche non convenzionate; in tal caso la Società rimborserà le spese sostenute per le prestazioni sanitarie comprese in garanzia fino a concorrenza massima di Euro 250,00 da intendersi come disponibilità complessiva per ciascun checkup. Pagina 21 di 64

32 Per il rimborso delle spese sostenute l Assicurato dovrà inviare le fatture di spesa in originale all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata, in un'unica soluzione per ciascun checkup, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell annualità assicurativa nel corso della quale sono state sostenute le spese indennizzabili. Si precisa che la prestazione di cui al presente articolo non è computabile agli effetti del recesso in caso di sinistro previsto dall Art. 20 Recesso in caso di sinistro e che gli esiti del checkup saranno comunicati esclusivamente all Assicurato. Pagina 22 di 64

33 FORMA C: RICOVERO CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO E VISITE SPECIALISTICHE (Operante solo se espressamente indicata in polizza) Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, di day surgery o di intervento chirurgico ambulatoriale, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza le spese sostenute dall Assicurato, purché inequivocabilmente inerenti alla malattia o all infortunio che ha determinato il ricovero: a) nei 90 giorni precedenti il ricovero per: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; b) durante il ricovero per: 1. retta di degenza; 2. onorari dell équipe medica, diritti di sala operatoria, nonché materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento chirurgico; 3. prestazioni mediche ed infermieristiche, cure, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, questi ultimi inequivocabilmente finalizzati alla verifica o al completamento della diagnosi di ricovero; 4. retta per vitto e pernottamento di un accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 100,00 al giorno per un periodo non superiore a 30 giorni per ogni malattia od infortunio; c) nei 120 giorni successivi al ricovero per: 1. esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; 2. prestazioni mediche ed infermieristiche; 3. medicinali; 4. trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) per il trasporto dell Assicurato per raggiungere il luogo di cura, per il trasferimento da un luogo di cura all'altro, per il ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato; in caso di intervento chirurgico, per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero, la garanzia è valida anche per l'uso di qualsiasi mezzo pubblico, purché di linea; e) per il viaggio di un accompagnatore in caso di intervento chirurgico per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero; f) in caso di day hospital, reso necessario da malattia o infortunio, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza le spese sostenute dall Assicurato per: 1. prestazioni mediche ed infermieristiche; 2. cure; 3. trattamenti fisioterapici o rieducativi; 4. medicinali; 5. retta di degenza; 6. esami, accertamenti diagnostici. Art. 34 Indennità sostitutiva Qualora l'assicurato non abbia richiesto il rimborso delle spese di ricovero previste dall Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettera b), ovvero non abbia Pagina 23 di 64

34 per esso sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità di Euro 150,00 per ogni giorno di ricovero, con il limite annuo di 120 giorni. Le giornate di entrata e di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. In caso di day hospital, l indennità suindicata verrà corrisposta nella misura di Euro 75,00 per ogni giorno di degenza, con il limite annuo di 60 giorni, sempreché la stessa si protragga per almeno 5 ore al giorno. La presente garanzia opera, nei termini su indicati, anche in caso di ricovero per parto e aborto di cui all'art. 35 Parto, aborto e cure al neonato. Art. 35 Parto, aborto e cure al neonato (Garanzia operante solo se espressamente indicata in polizza) La Società rimborsa le spese previste dall Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettere a), b), c) e d): - in caso di ricovero per parto con taglio cesareo, per aborto spontaneo, terapeutico o post-traumatico, fino alla concorrenza di Euro 8.000,00; - in caso di parto senza taglio cesareo, anche se avvenuto a domicilio, fino alla concorrenza di Euro 6.000,00. In qualsiasi caso di parto indennizzabile a termini di polizza la Società rimborsa le spese di ricovero previste dall dall Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico lettera b), per cure ed interventi relativi all eliminazione o correzione di malformazioni congenite del neonato nel primo anno di vita. Art. 36 Trapianti Nel caso l Assicurato necessiti, in conseguenza di malattia od infortunio, di essere sottoposto a trapianto di organi o parti di essi, la Società rimborsa le spese previste dall Art. 33 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, anche per l eventuale ricovero del donatore vivente. Art. 37 Parodontopatie e cure dentarie A parziale deroga dell Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione lettera f), la Società rimborsa le spese di ricovero sostenute dall Assicurato per le cure delle parodontopatie e le cure dentarie, queste ultime soltanto se conseguenti ad infortunio, purché entrambe comportino ricovero con intervento chirurgico. Art. 38 Cure oncologiche La Società rimborsa, indipendentemente dal ricovero e fino a concorrenza della somma di Euro 5.000,00 per persona assicurata e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato per le seguenti terapie relative a malattie oncologiche: - chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, ormonoterapia e immunoterapia. Art. 39 Diagnostica preventiva In un'ottica di prevenzione è prevista la possibilità per l Assicurato di età superiore a 30 anni di eseguire checkup presso le strutture convenzionate con la Società, in base all età ed al sesso come di seguito indicato: Pagina 24 di 64

35 Tra 30 e 40 anni Oltre 40 anni Donna Esami di laboratorio: - Emocromo - VES - Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - LDH - Trigliceridi - Creatininemia - Azotemia - GOT - GPT - Bilirubina frazionata - Protidogramma - Esame urine Pap Test Visita ginecologica Test HPV Ecografia Mammaria In aggiunta a quanto sopra: E.C.G. (elettrocardiogramma) RX Torace Mammografia Visita cardiologia Ricerca sangue occulto nelle feci Uomo Esami di laboratorio: - Emocromo - VES - Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - LDH - Trigliceridi - Creatininemia - Azotemia - GOT - GPT - Bilirubina frazionata - Protidogramma - Esame urine E.C.G.(elettrocardiogramma) Visita cardiologica Esame di laboratorio: PSA RX Torace Ricerca sangue occulto nelle feci L Assicurato potrà effettuare il checkup secondo le seguenti modalità: - 1 checkup: nel 2 anno di vita del contratto; - 2 checkup: nel 5 anno di vita del contratto; Nulla sarà dovuto qualora i checkup non vengano eseguiti nei termini suindicati. Per le suindicate prestazioni, da eseguirsi in un'unica soluzione, la Società effettua il pagamento diretto alla struttura convenzionata. Per poter effettuare il checkup, l Assicurato deve contattare la Centrale Sanitaria, indicando il numero di polizza e l Agenzia che l ha emessa, la quale provvederà alla prenotazione presso una delle strutture convenzionate, in base alle disponibilità del momento e alla vicinanza al domicilio dell Assicurato, entro cinque giorni dalla data della richiesta inviandone conferma mediante la modalità convenuta (telefono, e- mail, fax, lettera). Il primo checkup è totalmente a carico della Società. Per il successivo checkup è prevista l applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00 che rimane a carico dell Assicurato e che dovrà essere dallo stesso versata alla struttura convenzionata. L Assicurato ha altresì la facoltà d non avvalersi del servizio di prenotazione e di pagamento diretto, effettuando per proprio conto le prestazioni sanitarie presso altre strutture mediche non convenzionate; in tal caso la Società rimborserà le spese sostenute per le prestazioni sanitarie comprese in garanzia fino alla concorrenza massima di Euro 250,00 da intendersi come disponibilità complessiva per ciascun checkup. Per il rimborso delle spese sostenute l Assicurato dovrà inviare le fatture di spesa in originale all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata, in un'unica soluzione per ciascun checkup, entro i 60 giorni successivi alla Pagina 25 di 64

36 scadenza dell annualità assicurativa nel corso della quale sono state sostenute le spese indennizzabili. Si precisa che la prestazione di cui al presente articolo non è computabile agli effetti del recesso in caso di sinistro previsto dall Art. 20 Recesso in caso di sinistro e che gli esiti del checkup saranno comunicati esclusivamente all Assicurato. Art. 40 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio (Garanzia operante se indicata in polizza la relativa somma assicurata) Indipendentemente dal ricovero, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, da intendersi come disponibilità unica per nucleo familiare e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato per le seguenti prestazioni sanitarie rese necessarie da malattia o infortunio: - onorari medici per visite specialistiche (escluse in ogni caso le visite pediatriche, ginecologiche, odontoiatriche ed ortodontiche, oculistiche volte al controllo del solo visus); - analisi ed esami diagnostici e di laboratorio. Il rimborso delle spese viene effettuato con l applicazione di uno scoperto del 20% e, comunque, con il minimo di Euro 50,00 per ogni malattia o infortunio denunciato. Qualora l Assicurato richieda il rimborso dei soli ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto e del minimo sopra indicati. Pagina 26 di 64

37 FORMA D: GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (Operante solo se espressamente indicata in polizza) Art. 41 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico Nel caso di ricovero per malattia o infortunio comportante intervento chirurgico, rientrante nell Art. 44 Elenco grandi interventi chirurgici, la Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza le spese sostenute dall Assicurato, purché inequivocabilmente inerenti alla malattia o all infortunio che ha determinato l intervento chirurgico: a) nei 90 giorni precedenti il ricovero per: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; b) durante il ricovero per: 1. retta di degenza; 2. onorari dell équipe medica, diritti di sala operatoria, nonché materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l intervento chirurgico; 3. prestazioni mediche ed infermieristiche, cure, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, questi ultimi inequivocabilmente finalizzati alla verifica o al completamento della diagnosi di ricovero; 4. retta per vitto e pernottamento di un accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 100,00 al giorno per un periodo non superiore a 30 giorni per ogni malattia od infortunio; c) nei 120 giorni successivi al ricovero per: 1. esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; 2. prestazioni mediche ed infermieristiche; 3. medicinali; 4. trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); d) per il trasporto dell Assicurato per raggiungere il luogo di cura, per il trasferimento da un luogo di cura all'altro, per il ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato; in caso di intervento chirurgico per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero la garanzia è valida anche per l'uso di qualsiasi mezzo pubblico, purché di linea; e) per il viaggio di un accompagnatore in caso di intervento chirurgico per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero. Art. 42 Indennità sostitutiva Qualora l Assicurato non abbia richiesto il rimborso delle spese di ricovero di cui all Art. 41 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico lettera b), ovvero non abbia per esso sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad una indennità di Euro 150,00 per ogni giorno di ricovero, con un limite annuo di 120 giorni. Le giornate di entrata ed uscita dall istituto o casa di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l ora del ricovero o della dimissione. Art. 43 Trapianti Nel caso l Assicurato necessiti, in conseguenza di malattia od infortunio, di essere sottoposto a trapianto di organi o parti di essi, la Società rimborsa le spese previste dall Art. 41 Rimborso delle spese di ricovero con intervento chirurgico, anche per l eventuale ricovero del donatore vivente. Pagina 27 di 64

38 Art. 44 Elenco grandi interventi chirurgici Collo Linfectomia cervicale bilaterale Tiroidectomia: totale o allargata per neoplasia maligna Gozzo retrosternale con mediastinotomia Interventi sulle paratiroiditi Intervento per diverticolo dell esofago Resezione dell esofago cervicale Addome (parete addominale) Laparotomia esplorativa per occlusione con o senza resezione Laparotomia esplorativa con sutura viscerale Laparatomia per drenaggio di peritoniti Intervento per ernie diaframmatiche o per ernie rare (ischiatriche, otturatorie, ecc.) Peritoneo Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale Esofago Interventi per patologia benigna o maligna dell esofago toracico Interventi con esofagoplastica Stomaco Duodeno Gastro enterostomia Resezione gastrica Gastroectomia totale o gastroectomia se allargata Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria Intervento per fistola gastro-digiunocolica Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche Mega-esofago e esofagite da reflusso Cardioplastica Vagotomia Intestino Enterostomia, ano artificiale e chiusura Enteroanastomosi Colectomie parziali e colectomia totale Retto Ano Interventi per neoplasie per retto ano anche per via addominoperineale Prolasso del retto Operazione per megacolon Proctolectomia totale Fegato Drenaggio di ascesso epatico Interventi per echinococcosi Resezioni epatiche Esplorazione chirurgica delle vie biliari Derivazioni biliodigestive Interventi sulla papilla Water Reinterventi sulle vie biliari Interventi chirurgici per ipertensione portale Pancreas Milza Interventi per pancreatite acuta e cronica, cisti, pseudocisti, fistole pancreatiche e neoplasie pancreatiche Splenectomia Torace Parete Toracica Interventi per tumori maligni della mammella Resezione costali Pagina 28 di 64

39 Correzioni di malformazioni parietali Trattamento di traumi parietali Mediastino Interventi per ascessi e per tumori Polmoni Interventi per ferite del polmone, ascessi, fistole bronchiali e per echinococco Resezione segmentaria e lobectomia Pneumectomia Broncoscopia operativa Tumori della trachea Cardiochirurgia Interventi a cuore chiuso, a cuore aperto per difetti singoli non complicati e per difetti complessi o complicati Tutti gli interventi neonatali a cuore aperto con ipotermia profonda e arresto circolatorio Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso Fistole arterovenose polmonari Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale Neurochirurgia Trapanazione cranica per puntura o drenaggio ventricolare Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche Intervento per encefalomeningocele Intervento per craniostenosi Asportazioni tumori ossei della volta cranica Interventi per traumi cranio cerebrali Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale o di ematoma epidurale Trapanazione per evacuazione di ematoma epidurale e sub-durale Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici Anastomosi endocranica dei nervi cranici Trattamento percutaneo della nevralgia del trigemino e di altri nervi cranici Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale Asportazione tumori dell orbita Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc.) Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazione vascolari intracraniche Psicochirurgia Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica Intervento per epilessia focale e callosotomia Emisferectomia Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per via posteriore Anastomosi dei vasi extra-intracranici anche con interposizione di innesto Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazione tumorali ripetitive) Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, ecc.) Interventi per traumi vertebro-midollari anche con stabilizzazione chirurgica Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore Somatotomia vertebrale Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore, per via laterale o transtoracica Asportazione di ernia del disco lombare Pagina 29 di 64

40 Spondilolistesi Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, mielomeningocele, ecc) Cordotomia e mieolotomia percutanea Cordotomia e mielotomia percutanea Applicazione di elettrodi o cateteri endorachidei per trattamento del dolore o altro Stabilizzazione di elettrodi o cateteri endorachidei e applicazione stimolatori o reservoir a permanenza Nervi periferici Asportazione tumori dei nervi periferici Anastomosi extracranica di nervi cranici Interventi sui nervi periferici per neurorrafie, neurolisi, neurotomie, nevrectomie, decompressive Interventi sul plesso brachiale Chirurgia Vascolare Interventi per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei seguenti vasi arteriosi (carotidi, vertebrali, succlavia, tronco branchio-cefalico, iliache) Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo Interventi per aneurismi artero-venosi a livello ascellare, omerale, popliteo, femorale Lobolectomia e troabectomia arteriosa per arto Interventi per stenosi ed ostruzione della carotide extracranica, succlavia e arteria anonima Disostruzione e by-pass arterie periferiche; disostruzione e by-pass aortoaddominale Interventi per stenosi dell arteria renale, mesenterica e celiaca Troabectomia venosa periferica: iliaca, cava Legatura vena cava inferiore Resezione arteriosa con plastica vasale Interventi per innesti di vasi Operazioni sull aorta toracica e sulla aorta addominaleinterventi sul sistema nervoso simpatico: simpaticectomia cervico toracica, simpaticectomia lombare Chirurgia pediatrica Cranio bifido: con meningocele o con meningoencefalocele Craniostenosi Idrocefalo ipersecretivo Torcicollo miogeno congenito con apparecchio gessato Linfangioma cistico del collo Neurolisi del plesso brachiale per paralisi ostetrica Osteotomia derotativa per paralisi ostetrica Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma) Atresia congenita dell esofago Fistola congenita dell esofago Torace ad imbuto e torace carenato Stenosi congenita del piloro Occlusione intestinale del neonato: malrotazione bande congenite, volvolo; atresie necessità di anastomosi; ileo meconiale ileostomia semplice, resezione secondo Mickulicz, resezione con anastomosi primitiva Atresia dell ano semplice: abbassamento addomino perineale; operazione perineale Atresia dell ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino perineale Prolasso del retto: operazione addominale Teratoma sacrococcigeo Megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale Nefrectomia per tumore di Wilms Pagina 30 di 64

41 Spina bifida: Meningocele; mielomeningocele Megacolon: colostomia; resezione anteriore; operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson Esonfalo Fistole e cisti dell ombelico: del canale onfalomesenterico con resezione intestinale Ortopedia e Traumatologia Amputazioni grandi segmenti Pseudoartrosi grandi segmenti Trattamento delle pseudoartrosi con la tecnica della compressione-distrazione Interventi per costola cervicale Scapulopessi Asportazione di tumori ossei Trapianti ossei e protesi articolari dell anca, spalla e ginocchio Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti Resezioni del sacro Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi) Disarticolazioni: grande Disarticolazione interscapolo toracica Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell arto Resezioni artrodiafisarie dell omero prossimale e sostituzione con protesi modulari custom-made Resezioni del radio distale: artrodesizzanti (trapianto o cemento); con trapianto articolare peronepro-radio Emipelvectomia ed emipelvectomie interne secondo Enneking con salvataggio dell arto Resezione artrodiafisarie del ginocchio: artrodesizzanti (trapianto o cemento più infibulo femoretibiale); sostituzioni con protesi modulari o custom-made Svuotamento di focolai metastici ed armatura con sintesi + cemento Artrodesi grandi (spalla, anca, ginocchio) Emiartroplastica Vertebrotomia Discectomia per via anteriore: per ernia cervicale; per ernia dura o molle con artrodesi Uncoforaminotomia Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale Osteosintesi vertebrale Artrodesi per via anteriore Sindesmotomia Pollicizzazione del 2 o altro dito (per tempo operatorio) Urologia Decapsulazione Nefropessi Lombotomia; lombotomia per biopsia chirurgica e lombotomia per ascessi pararenali Nefrectomia: semplice, parziale, allargata per tumore, allargata per tumore con embolectomia Resezione renale con clampaggio vascolare Nefroureterectomia totale Pieloureteroplastica (tecniche nuove) Surrenalectomia Ureterocistoneostomia: con plastica di riduzione dell uretere; con psoizzazione vescicale Sostituzione dell uretere con ansa intestinale Emitrigonectomia Ileo bladder Cistoprostatovescicolectomia: con ureterosigmoidostomia; con neovescica rettale, con ileo bladder, con ureteroileotroanastomosi Pagina 31 di 64

42 Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali Riparazione di fistola vescico intestinale Riparazione fistole vescico vaginali Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale Linfadenectomia locoregionale di staging per ca. prostatico Prostatectomia radicale extraponeurotica nerve sparring Riparazione distole scrotali o inguinali Linfoadenectomia retroperineale bilaterale per neoplasia testicolari Nefrologia Fav: impianto di materiale protesico Ginecologia Isterectomia totale per via laparotomica con o senza annessiectomia (presente) Metroplastica per via laparotomica Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell utero Salpingoplastica Vulvectomia radicale Riparazione chirurgica di fistola: ureterale, vescico-vaginale, retto-vaginale Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale Vulvectomia allargata con linfoadenectomia Intervento radicale per carcinoma ovarico Creazione operatoria di vagina artificiale (con utilizzazione del sigma) Oculistica Odontocheratoprotesi Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile Vitrectomia Cheratomilleusi Epicheratoplastica Operazione di Kroenlein od orbitotomia Orecchio Atresia auris congenita: ricostruzione Exeresi di neoplasia del padiglione con svuotamento linfoghiandolare Trattamento delle petrositi suppurate Apertura di ascesso cerebrale per via transmastoidea Timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva) Ricostruzione della catena ossiculare Interventi per otosclerosi Chirurgia del sacco endolinfatico Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale Anastomosi e trapianti nervosi Sezione del nervo: cocleare, vestibolare Neurinoma dell VIII paio Asportazione di tumori dell orecchio medio Idem del temporale Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa Svuotamento con innesto dermoepidermico Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia Distruzione del labirinto Chirurgia della sindrome di Ménière Operazione radicale per sinusite frontale (operazione di Ogston-Luc) Trattamento chirurgico di mucocele frontoetmoidale Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni Apertura del seno sfenoidaleintervento per fibroma duro rinofaringeo Operazione radicale di sinusite mascellare (operazione di Calwell-Luc) Pagina 32 di 64

43 Chirurgia della fossa pterigomascellare Tumori maligni: del cavo orale e faringei con svuotamento latero-cervicale; parafaringei; di altre sedi (tonsille, ecc.) Asportazione della parotide Laringe Trachea Bronchi Esofago Laringectomia: parziale, sopraglottica, totale, ricostruttiva Laringofaringectomia Interventi pre paralisi degli abduttori Cisti della tiroide Svuotamento sottomandibolare bilaterale Svuotamento laterocervicale: unilaterale, bilaterale Chiusura di fistola esofagea Plastiche laringotracheali Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari Chirurgia Maxillo-Facciale Frattura dei mascellari: terapia chirurgica Tapianti Tutti Pagina 33 di 64

44 GARANZIE ACCESSORIE (Concedibili solo in abbinamento alle forme B, C e D) Art. 45 Accertamenti di alta diagnostica (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) Indipendentemente dal ricovero, la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per persona assicurata e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall'assicurato per le seguenti prestazioni sanitarie, domiciliari o ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio: PRESTAZIONI SANITARIE PATOLOGIE DEL MIOCARDIO PATOLOGIE DELLE ARTERIE PATOLOGIE CEREBRALI ALTRI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Scintigrafia miocardica Ecocardiogramma bidimensionale Ecocardiogramma bidimensionale da sforzo Test ergometrico Holter API Esame doppler Analisi spettrale TAC cerebrale basale e con contrasto EEG mapping RMI RMS PET Scintigrafia cerebrale Scintigrafia epatica Scintigrafia tiroidea Scintigrafia pancreatica Scintigrafia polmonare Scintigrafia total body TAC e RMN, fatta eccezione per le patologie osteo articolari Esofago-gastro-duodenoscopia e pancolonscopia solo se accompagnata da prelievo bioptico Laparoscopia diagnostica con prelievo bioptico Il rimborso delle spese è effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20% e, comunque, con il minimo di Euro 50,00 per ogni accertamento diagnostico. Qualora l Assicurato richieda il rimborso dei soli ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate Pagina 34 di 64

45 con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto e del minimo sopra indicati. Art. 46 Indennità per gravi eventi (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) La Società corrisponde all Assicurato l indennità indicata in polizza al verificarsi di uno dei seguenti gravi eventi: - Coma: stato di incoscienza senza reazioni a stimoli esterni o a necessità interne, mantenuto con l uso di sistemi di rianimazione per un periodo di almeno 96 ore e che provochi danni neurologici permanenti. - Infarto miocardico acuto: manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente di una parte del miocardio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico, nei casi in cui non sia stata possibile la trombolisi e/o la angioplastica primaria, che residui una dispnea classificata almeno di classe III NYHA. - Ictus cerebrale (di seguito Ictus): accidente cerebro-vascolare di natura infartuale e/o emorragica e/o emorragica aracnoidea che esordisce acutamente e produce danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in istituto di cura. - Chirurgia cardiovascolare: procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della necessità dell intervento mediante esame coronarografico; interventi di applicazione di valvola protesi meccanica biologica; sono escluse tutte le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino. - Cancro: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera; limitatamente alla sola garanzia in oggetto vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi della mammella che non hanno interessamento linfonodale metastatico, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Clarke. - Insufficienza renale: malattia renale cronica irreversibile in trattamento dialitico. - Trapianto di organo: effettivo avvio del trapianto, o conferma di accettazione come ricevente, per il trapianto di cuore, fegato, polmone, rene, midollo spinale o pancreas. - Paralisi: perdita completa e permanente dell uso di due o più arti in seguito ad infortunio o malattia. - Sclerosi multipla: diagnosi di sclerosi multipla e definitiva effettuata da un neurologo. Il richiedente deve dimostrare anormalità neurologiche esistenti continuativamente per un periodo di almeno 6 mesi o deve avere avuto almeno due o più ricadute. La presente garanzia è operante, fermi i termini di carenza, a condizione che dalla data della prima diagnosi, comprovata da certificazione medica e cartella clinica, a quella della richiesta di indennizzo siano trascorsi almeno 90 giorni. Il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto, la Società paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Al pagamento dell indennità, che verrà liquidata per uno solo degli eventi sopracitati, la presente garanzia cessa nei confronti dell Assicurato. Pagina 35 di 64

46 LIMITI DI INDENNIZZO Art. 47 Limite massimo di indennizzo Nel corso di una stessa annualità assicurativa l ammontare complessivo degli indennizzi per l insieme delle prestazioni garantite non può superare il massimale assicurato. Tale massimale deve intendersi anche quale massima esposizione della Società per ogni ricovero, qualunque ne sia la durata. Art. 48 Sottolimiti di massimale (Operanti per la Forma B) Qualora l Assicurato non usufruisca del pagamento diretto di cui all Art. 12 Pagamento diretto, in caso di ricovero per appendiciti, adenoidi, tonsilliti, varici, ernie (escluse le ernie del disco comportanti intervento chirurgico), emorroidi, ragadi anali e fistole anali, la Società rimborsa le spese previste dall Art. 26 Rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico con il limite massimo di Euro 5.000,00 per sinistro. Il predetto limite non è operante nel caso venga corrisposta l indennità sostitutiva di cui all Art. 27 Indennità sostitutiva. Pagina 36 di 64

47 AGGIORNAMENTO DEL PREMIO Art. 49 Aggiornamento automatico del premio Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa viene rilasciata al Contraente apposita quietanza con premio aggiornato, in base all età raggiunta da ogni Assicurato. L aggiornamento è operante per tutte le garanzie previste dalla Forma B: Ricovero con o senza intervento chirurgico, Forma C: Ricovero con o senza intervento chirurgico e visite specialistiche, Forma D: Grandi interventi chirurgici, nonché per la garanzia accessoria prevista dall Art. 45 Accertamenti di alta diagnostica, secondo le percentuali riportate nella tabella successiva. AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEL PREMIO IN BASE ALL ETÀ DELL ASSICURATO % aumento del premio anno su anno Età Aumento Età Aumento Età Aumento Età Aumento ,2 39 1,9 58 4, ,1 40 1,9 59 4, ,9 41 0,5 60 4, ,9 42 2,3 61 3, ,7 43 2,3 62 4, ,6 44 2,5 63 4, ,5 45 2,6 64 4, ,5 46 2,8 65 4, ,5 47 2,8 66 4, ,4 48 3,0 67 4,3 11 2,7 30 1,3 49 3,1 68 4,3 12 2,8 31 1,4 50 3,2 69 4,3 13 5,5 32 1,4 51 3,3 70 4,3 14 5,0 33 1,5 52 3,4 71 4,3 15 4,6 34 1,5 53 3,6 72 4,3 16 4,4 35 1,5 54 3,6 73 4,4 17 3,0 36 1,7 55 3,7 74 4,3 18 2,7 37 1,6 56 3,8 19 2,5 38 1,8 57 3,9 L aumento del premio viene determinato per singolo Assicurato applicando al premio relativo a ciascuna garanzia la percentuale prevista dalla tabella che precede in corrispondenza dell età dell Assicurato. Successivamente al premio così determinato, vengono sommati i premi relativi alle altre garanzie eventualmente prestate, che non prevedono l aggiornamento automatico del premio in base all età; all importo così ottenuto viene quindi applicata l indicizzazione così come previsto all Art. 50 Indicizzazione. Pagina 37 di 64

48 Art. 50 Indicizzazione (Operante per le forme B, C e D) Le somme assicurate, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell "Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice costo della vita). L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di giugno dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto con quello del mese di giugno dell'anno anteriore alla data di scadenza del premio, tenendo ovviamente conto dell'eventuale mutamento della base di calcolo; per i successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. L'adeguamento si effettua annualmente e gli aumenti o le riduzioni sono applicate a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell'indice da mettere a raffronto. Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà di ciascuna parte di rinunciare all'adeguamento; in tal caso, somme assicurate, premio ed eventuali scoperti e franchigie ed i limiti di indennizzo non espressi in percentuale rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. In caso di ritardata pubblicazione dell indice verrà fatto riferimento all ultimo indice mensile conosciuto dell anno precedente. Qualora l ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l adeguamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante. Pagina 38 di 64

49 MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 51 Scoperto Per la Forma B e per la Forma D, qualora non operi il pagamento diretto, il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico viene effettuato con l applicazione di uno scoperto del 20% per ogni malattia o infortunio denunciato. Per la Forma C non è prevista applicazione di scoperto. Qualora l Assicurato richieda il rimborso dei soli ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società riconoscerà il rimborso integrale delle spese a tale titolo sostenute senza applicazione dello scoperto e del minimo. Art. 52 Franchigia (Operante per le forme B, C e D) In caso di sinistro resta a carico dell Assicurato l importo della franchigia pattuita in polizza. Qualora siano operanti sia lo scoperto che la franchigia, la Società rimborserà all'assicurato le spese sostenute previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell importo della franchigia. In caso di ricovero in istituto di cura convenzionato, la franchigia deve essere versata dall Assicurato all atto della dimissione dall istituto di cura. Si precisa che ai fini dell applicazione della franchigia i ricoveri verificatisi a distanza di non oltre 20 giorni l uno dall altro, dovuti alla stessa malattia o stato patologico od in conseguenza del medesimo infortunio, sono da considerarsi come medesimo sinistro e pertanto la franchigia verrà applicata una sola volta. La franchigia pattuita in polizza non si applica alle prestazioni previste dagli articoli Art. 27 Indennità sostitutiva, Art. 31 Cure oncologiche, Art. 32 Diagnostica preventiva, Art. 34 Indennità sostitutiva, Art. 38 Cure oncologiche, Art. 39 Diagnostica preventiva, Art. 40 Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio, Art. 42 Indennità sostitutiva, Art. 45 Accertamenti di alta diagnostica, Art. 46 Indennità per gravi eventi e salvo quanto disciplinato dagli stessi. Art. 53 Anticipo (Operante per le Forme B, C e D) In caso di ricovero all estero, qualora l Istituto di cura per dare luogo al ricovero preveda il pagamento di un anticipo, la Società corrisponderà, su richiesta documentata dell Assicurato tale anticipo fino ad un massimo di ,00. Qualora l assicurazione non fosse operante ai sensi delle condizioni di assicurazione, l Assicurato sarà tenuto a restituire alla Società la somma corrisposta a titolo di anticipo, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Società. Decorso tale termine la Società procederà con ogni mezzo consentito dalla legge per il recupero della somma indebitamente versata. Pagina 39 di 64

50 SEZIONE ASSISTENZA (Garanzia operante se espressamente richiamata in polizza) Art. 54 Rischio assicurato La Società si impegna, al verificarsi di un sinistro, a fornire all Assicurato le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate. a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) b) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) f) Second Opinion g) Informazioni sanitarie Guida alla struttura sanitaria h) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi i) Trasporto in autoambulanza in Italia j) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato k) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato l) Invio di un medico generico al domicilio m) Invio di un medico specialista al domicilio n) Invio di un infermiere al domicilio o) Invio di un fisioterapista al domicilio p) Collaboratrice familiare q) Baby sitter/old sitter r) Prelievo sangue a domicilio s) Consegna esiti a domicilio t) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio u) Ospedalizzazione domiciliare v) Distance Care Le garanzie verranno prestate con le modalità e nei limiti previsti dall Art. 56 Prestazioni a fronte del pagamento del relativo premio. Art. 55 Limiti di esposizione I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi per persona e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Art. 56 Prestazioni a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il Pagina 40 di 64

51 servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. b) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) Qualora il minore Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non si riesca a reperire il medico pediatra, potranno essere contattati i medici della Struttura Organizzativa che forniranno consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurata, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. f) Second Opinion (La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l Assicurato stesso potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinicodiagnostica, la Struttura Organizzativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico per il quale richiede l approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta che verrà inviata all Assicurato per il tramite della Struttura Organizzativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. g) Informazioni sanitarie - Guida alla struttura sanitaria (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Pagina 41 di 64

52 Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni richieste relativamente a: 1. diritti spettanti a ciascuna categoria di assicurati (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); 2. ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; 3. strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; 4. consigli sull espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; 5. assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE; 6. cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; 7. medici specialisti; 8. farmaci. h) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di: 1. ricovero, 2. intervento chirurgico, 3. accertamenti diagnostici, 4. esami di laboratorio, potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente in accordo con il medico curante individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. i) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora, successivamente al ricovero di primo soccorso avvenuto in Italia e dovuto a infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). j) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di terapie o interventi chirurgici, ritenuti dai medici della Struttura Organizzativa non effettuabili nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, e i medici stessi, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato presso centri italiani specializzati ubicati fuori della Regione di residenza/centri esteri, la Società provvede, tramite la Struttura Organizzativa, ad organizzare il trasferimento dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: 1. aereo sanitario; 2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 3. treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; 4. autoambulanza. Il trasferimento dell Assicurato con aereo sanitario avverrà nell ambito dei paesi europei. Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato. Pagina 42 di 64

53 Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società, nei limiti del massimale della Sezione Malattie. Non danno luogo al trasferimento: 1. le terapie o gli interventi chirurgici che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative; 2. le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. k) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Nel momento in cui l Assicurato, a seguito della prestazione di cui alla lettera J) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell Assicurato: 1. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 2. treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; 3. autoambulanza, senza limiti di percorso. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società, nei limiti del massimale della Sezione Malattie. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. l) Invio di un medico generico al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una visita domiciliare urgente in Italia valutata necessaria anche dai medici della Struttura Organizzativa e non gli sia possibile reperire il proprio medico abituale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico generico convenzionato, tenendo a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita entro i seguenti orari: - nei giorni feriali dalle ore alle ore 8.00; - nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore alle ore 24.00; - nei giorni festivi 24 ore su 24. Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la Società tramite la Struttura Organizzativa organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. m) Invio di un medico specialista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero della durata di: - minimo 7 giorni in caso di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico, necessiti di una visita medica specialistica domiciliare urgente in Italia, valutata necessaria anche dai medici della Struttura Organizzativa e non gli sia possibile reperire il proprio medico specialista abituale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico specialista (cardiologo, internista, chirurgo), l onorario del quale resta a carico della Società nell ambito del massimale della Sezione Malattie. La prestazione viene fornita entro i seguenti orari: - nei giorni feriali dalle ore alle ore 8.00; - nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore alle ore 24.00; Pagina 43 di 64

54 - nei giorni festivi 24 ore su 24. La prestazione è operante nei 15 giorni successivi alle dimissioni dell Assicurato. Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. n) Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di sei ore per sinistro, nell ambito del massimale della Sezione Malattie. o) Invio di un fisioterapista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio o malattia, necessiti dell assistenza di un fisioterapista e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un centro fisioterapico, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di sei ore per sinistro. p) Collaboratrice familiare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di occuparsi del disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico i relativi costo fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La collaboratrice familiare convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. q) Baby sitter/old sitter Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni e/o un familiare convivente di età superiore ai 75 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una baby sitter/old sitter che assista il familiare, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La baby sitter/old sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. r) Prelievo sangue a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di effettuare un esame del sangue e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un laboratorio di analisi, la Società, tramite la Struttura Organizzativa invierà al suo domicilio in Italia un medico per effettuare il prelievo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato. L Impresa terrà a proprio carico l onorario del medico inviato, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami ed accertamenti diagnostici. s) Consegna esiti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in una struttura situata nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all Assicurato o al medico da lui indicato. Pagina 44 di 64

55 La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici. t) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di provvedere personalmente all acquisto dei medicinali e/o articoli sanitari, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari. u) Ospedalizzazione domiciliare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero della durata di: - minimo 5 giorni in caso di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico, necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante, della prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare l ospedalizzazione domiciliare mediante prestazioni, dopo le dimissioni dall istituto di cura, di personale medico e paramedico convenzionato, il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni, nell ambito del massimale della Sezione Malattie. Le modalità per l accesso al servizio verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici nei tempi coerenti con il piano di assistenza richiesto. v) Distance Care Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero dalla durata di: - minimo 5 giorni in casi di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico, necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti, di assistenza tramite l ausilio di un sistema di controllo a distanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza e gestisce l invio di personale specializzato per l installazione presso il domicilio dell Assicurato di un sistema di comunicazione audio visuale e di trasmissione di alcuni dati clinici, utilizzato dal personale medico e paramedico che assiste l Assicurato ed il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall istituto di cura. I costi di connessione telefonica restano a carico dell Assicurato. Art. 57 Mancato utilizzo delle prestazioni In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. Pagina 45 di 64

56 SALUTE CASH SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 58 Indennità giornaliera per ricovero In caso di ricovero reso necessario da malattia, infortunio o parto, la Società corrisponde all Assicurato l indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di ricovero, con il limite massimo di 360 giorni per annualità assicurativa e per sinistro. Le giornate di entrata e di uscita dall Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l ora del ricovero e della dimissione. La garanzia è operante anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di day hospital o di day surgery. Art. 59 Indennizzo forfettario per gravi eventi La Società corrisponde all Assicurato l indennità indicata in polizza al verificarsi di uno dei seguenti gravi eventi: - Infarto miocardico acuto: manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente di una parte del miocardio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico, nei casi in cui non sia stata possibile la trombolisi e/o la angioplastica primaria, che residui una dispnea classificata almeno di classe III NYHA. - Ictus cerebrale (di seguito Ictus): accidente cerebro-vascolare di natura infartuale e/o emorragica e/o emorragica aracnoidea che esordisce acutamente e produce danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediatamente riscontrato in ambito di ricovero in istituto di cura. - Chirurgia cardiovascolare: procedure di by-pass aorto-coronarico (con vena safena o con arteria mammaria interna) previa dimostrazione della necessità dell intervento mediante esame coronarografico; interventi di applicazione di valvola protesi meccanica biologica; sono escluse tutte le procedure terapeutiche invasive che non richiedano toracotomia quali ad esempio l angioplastica coronarica e la dilatazione valvolare con cateteri a palloncino. - Cancro: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, la cui diagnosi venga basata e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera; limitatamente alla sola garanzia in oggetto vengono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi della mammella che non hanno interessamento linfonodale metastatico, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio ed i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del III e IV stadio di Clarke. - Insufficienza renale: malattia renale cronica irreversibile in trattamento dialitico. - Trapianto di organo: effettivo avvio del trapianto, o conferma di accettazione come ricevente, per il trapianto di cuore, fegato, polmone, rene, midollo spinale o pancreas. - Paralisi: perdita completa e permanente dell uso di due o più arti in seguito ad infortunio o malattia. La presente garanzia è operante, fermi i termini di aspettativa, a condizione che dalla data della prima diagnosi, comprovata da certificazione medica e cartella clinica, a quella della richiesta di indennizzo siano trascorsi almeno 90 giorni. Il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto, la Società paga agli Pagina 46 di 64

57 eredi dell'assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Al pagamento dell indennità, che verrà liquidata per uno solo degli eventi sopraccitati, la presente garanzia cessa nei confronti dell Assicurato. Art. 60 Indennità giornaliera per convalescenza post ricovero (Garanzia operante solo se espressamente indicata in polizza) In aggiunta alla garanzia prevista dall Art. 58 Indennità giornaliera per ricovero, la Società corrisponde, in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell Assicurato dall Istituto di cura, l indennità giornaliera indicata in polizza: per un numero massimo di giorni pari al doppio della durata del ricovero a seguito di infortunio o malattia; per un numero massimo di giorni pari alla durata del ricovero a seguito di parto; e comunque non oltre 90 giorni per anno assicurativo. Art. 61 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico (Garanzia operante solo se espressamente indicata in polizza) In caso di intervento chirurgico effettuato in regime di ricovero in Istituto di cura comportante almeno due pernottamenti, reso necessario da malattia o infortunio, con esclusione del parto cesareo e dell aborto terapeutico o spontaneo, la Società rimborsa fino ad un massimo di 15 volte la somma assicurata per la garanzia Indennità giornaliera per ricovero, e comunque non oltre Euro 2.000,00 per annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato, purché inequivocabilmente inerenti alla malattia o all infortunio che ha determinato l intervento chirurgico: a) nei 30 giorni precedenti il ricovero per: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; b) nei 60 giorni successivi il ricovero per: 1. esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche; 2. prestazioni mediche ed infermieristiche; 3. medicinali; 4. trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera). Pagina 47 di 64

58 MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 62 Scoperto Il rimborso delle spese di cui all Art. 61 Rimborso spese pre e post ricovero per intervento chirurgico viene effettuato con l applicazione di uno scoperto del 20% e, comunque, con il minimo di Euro 50,00 per ogni malattia o infortunio denunciato. Art. 63 Franchigia In caso di sinistro l indennità giornaliera di cui all Art Indennità giornaliera per ricovero viene corrisposta con l applicazione della franchigia assoluta pattuita in polizza. La suddetta franchigia viene applicata a ciascun singolo ricovero anche in caso di più ricoveri tra loro collegati. Pagina 48 di 64

59 SEZIONE ASSISTENZA Art. 64 Rischio assicurato La Società si impegna, al verificarsi di un sinistro, a fornire all Assicurato le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate. a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) b) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) f) Informazioni sanitarie - Guida alla struttura sanitaria g) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi h) Trasporto in autoambulanza in Italia i) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato j) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato k) Invio di un infermiere al domicilio l) Invio di un fisioterapista al domicilio m) Collaboratrice familiare n) Baby sitter/old sitter o) Prelievo sangue a domicilio p) Consegna esiti a domicilio q) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Le garanzie verranno prestate con le modalità e nei limiti previsti dall Art. 66 Prestazioni a fronte del pagamento del relativo premio. Art. 65 Limiti di esposizione I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi per persona e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Art. 66 Prestazioni a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. b) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) Qualora il minore Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non si riesca a reperire il medico pediatra, potranno essere contattati i medici della Struttura Organizzativa che forniranno consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) Pagina 49 di 64

60 Qualora l Assicurata, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire. f) Informazioni sanitarie - Guida alla struttura sanitaria (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni richieste relativamente a: 1. diritti spettanti a ciascuna categoria di assicurati (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); 2. ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; 3. strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; 4. consigli sull espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; 5. assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE; 6. cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; 7. medici specialisti; 8. farmaci. g) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di: ricovero, intervento chirurgico, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente in accordo con il medico curante individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. h) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora, successivamente al ricovero di primo soccorso avvenuto in Italia e dovuto a infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a Pagina 50 di 64

61 concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). i) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di terapie o interventi chirurgici, ritenuti dai medici della Struttura Organizzativa non effettuabili nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, e i medici stessi, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato presso centri italiani specializzati ubicati fuori della Regione di residenza/centri esteri, la Società provvede, tramite la Struttura Organizzativa, ad organizzare il trasferimento dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza. Il trasferimento dell Assicurato con aereo sanitario avverrà nell ambito dei paesi europei. Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento: le terapie o gli interventi chirurgici che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative; le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. j) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Nel momento in cui l Assicurato, a seguito della prestazione di cui alla lettera i) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell Assicurato: aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. k) Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di dieci ore per sinistro. l) Invio di un fisioterapista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio o malattia, necessiti dell assistenza di un fisioterapista e si trovi nell impossibilità, Pagina 51 di 64

62 per gravi motivi di salute, di recarsi presso un centro fisioterapico, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di dieci ore per sinistro. m) Collaboratrice familiare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di occuparsi del disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico i relativi costo fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La collaboratrice familiare convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. n) Baby sitter/old sitter Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni e/o un familiare convivente di età superiore ai 75 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una baby sitter/old sitter che assista il familiare, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La baby sitter/old sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. o) Prelievo sangue a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di effettuare un esame del sangue e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un laboratorio di analisi, la Società, tramite la Struttura Organizzativa invierà al suo domicilio in Italia un medico per effettuare il prelievo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato. L Impresa terrà a proprio carico l onorario del medico inviato, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami ed accertamenti diagnostici. p) Consegna esiti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in una struttura situata nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all Assicurato o al medico da lui indicato. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici. q) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di provvedere personalmente all acquisto dei medicinali e/o articoli sanitari, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari. Art. 67 Mancato utilizzo delle prestazioni In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. Pagina 52 di 64

63 SALUTE PERMANENTE SEZIONE MALATTIE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 68 Invalidità permanente da malattia (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) L'assicurazione vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente a malattia insorta successivamente alla data di effetto dell'assicurazione. La Società garantisce all Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente a malattia, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dall Art. 72 Criteri di indennizzabilità e dall Art. 73 Criteri di liquidazione. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante da malattia, secondo quanto previsto dall Art. 72 Criteri di indennizzabilità. Art. 69 Rendita vitalizia IPM (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) In caso di malattia indennizzabile a termini di polizza, per la quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 72 Criteri di indennizzabilità e nell Art. 73 Criteri di liquidazione, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari alla somma indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A.. Art. 70 Invalidità permanente da ictus o infarto (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) L'assicurazione vale per i casi di invalidità permanente generica conseguente ad ictus o infarto manifestatisi successivamente alla data di effetto dell'assicurazione. La Società garantisce all Assicurato il pagamento di un capitale che vale a compensare, per il periodo di vita residua, la diminuzione o la perdita della capacità lavorativa conseguente ad ictus o infarto, in misura corrispondente al grado di invalidità permanente che ne è derivato, secondo quanto previsto dall Art. 72 Criteri di indennizzabilità e dall Art. 73 Criteri di liquidazione. Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante da ictus o infarto, secondo quanto previsto dall Art. 72 Criteri di indennizzabilità. Art. 71 Rendita vitalizia ictus o infarto (Garanzia operante solo se indicata in polizza la relativa somma assicurata) In caso di ictus o di infarto indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell Art. 72 Criteri di indennizzabilità e nell Art. 73 Criteri di liquidazione, la Società, contestualmente alla corresponsione di quant altro dovuto a termini di polizza e con effetto e decorrenza dalla predetta data, provvederà a costituire a favore dell Assicurato stesso e senza alcun onere a suo carico, una rendita Pagina 53 di 64

64 vitalizia immediata rivalutabile di importo annuo pari alla somma indicata in polizza, mediante stipulazione di apposita polizza vita con la Società Generali Italia S.p.A.. Pagina 54 di 64

65 MODALITÀ DI PAGAMENTO Art. 72 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell invalidità permanente derivante dalla malattia o dal singolo ictus o infarto denunciato, purché questa non risulti causata o concausata da malattia preesistente alla data di effetto della assicurazione. Pertanto non sono indennizzabili le conseguenze di malattie preesistenti alla data di stipulazione della polizza; inoltre, nella valutazione dei postumi, si tiene conto soltanto delle conseguenze della malattia insorta dopo la stipulazione del contratto e non di quelle riconducibili a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto. Qualora l Assicurato denunci, contemporaneamente od in momenti successivi, più patologie, la valutazione dell invalidità permanente verrà effettuata sulle singole malattie o sul singolo ictus o infarto denunciati, separatamente considerati. Art. 73 Criteri di liquidazione All Assicurato spetta un indennizzo calcolato in base al capitale assicurato secondo i seguenti criteri: a) Liquidazione dell indennizzo dell invalidità permanente generica in base a tabella Nessun indennizzo spetta quando l'invalidità permanente da malattia o da ictus o infarto accertata sia di grado pari o inferiore al 25%. Quando l'invalidità accertata sia superiore, la Società liquida un indennizzo calcolato sul capitale assicurato in base alla tabella seguente: % IP accertata % da liquidare % IP accertata % da liquidare e oltre 100 b) Liquidazione dell indennizzo in modo forfetario (l opzione non è operante per la garanzia Invalidità permanente da ictus o infarto ) Pagina 55 di 64

66 Fermo restando quanto disposto dall Art. 72 Criteri di indennizzabilità, nel caso in cui l Assicurato venga colpito da una o più delle malattie sotto indicate che per loro natura non permettono la stabilizzazione dei postumi invalidanti e quindi la valutazione del grado di invalidità permanente nei termini di cui al punto a) dell Art. 73 Criteri di liquidazione, su richiesta dello stesso Assicurato, la Società, accertata la diagnosi, corrisponde un indennizzo forfetario pari al 30% del capitale assicurato: Astrocitoma maligno III e IV stadio o glioblastoma; Carcinoma del pancreas; Carcinoma epatocellulare (epatocarcinoma); Cardiopatie e miocardiopatie in classe NHYA IV senza possibilità di trapianto cardiaco; Encefalopatia spongiforme (o malattia di Creutzfeld-Jakob); Leucemia mieloide cronica (solo in caso in cui la percentuale dei blasti del sangue o nel midollo osseo è superiore al 5%); Linfomi maligni IV stadio resistenti al trattamento; Medulloblastoma; Melanoma maligno con metastasi cerebrali e/o epatiche; Mesotelioma pleurico; Mieloma multiplo stadio III ; Neoplasie maligne solide al IV stadio; Oligodendroglioma anaplastico; Tumori metastatici del sistema nervoso centrale. Art. 74 Diritto all indennizzo Tenuto conto della natura della garanzia prestata, secondo quanto previsto dall Art. 68 Invalidità permanente da malattia e dall Art. 70 Invalidità permanente da ictus o infarto, il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Si procederà altresì al pagamento in favore degli eredi, anche in caso di mancata liquidazione od offerta, qualora la morte dell Assicurato intervenga successivamente allo scadere dei termini per l accertamento del diritto all indennizzo e della percentuale di invalidità previsti dall Art. 73 Criteri di liquidazione lettere a) e b) e sempreché detti termini non siano inutilmente decorsi per qualsiasi causa o motivo imputabile all Assicurato e che il sinistro sia indennizzabile. A tal fine gli eredi dovranno fornire ogni documento sanitario che apparisse necessario alla Società per giungere ad un definitivo accertamento del diritto all indennizzo ed alla sua quantificazione. Art. 75 Massimo indennizzo Il capitale indicato in polizza rappresenta l importo massimo che la Società corrisponde complessivamente durante l intera durata del contratto per ciascuna persona assicurata. In caso di più patologie, denunciate contemporaneamente, oppure in momenti successivi, le quali comportino invalidità permanenti indennizzabili a termini di polizza, il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato. Pertanto, contestualmente alla liquidazione di ogni sinistro, il capitale assicurato si riduce automaticamente di un importo pari a quello dell indennizzo liquidato. Pagina 56 di 64

67 Parimenti si riduce in proporzione, a partire dall annualità successiva a quella della liquidazione del sinistro, il premio di polizza. Nel momento in cui l indennizzo o il cumulo degli indennizzi liquidati risultino pari al capitale assicurato, l assicurazione cessa automaticamente, ma la Società ha il diritto di trattenere il premio relativo all annualità in corso. Quanto precede si applica nei confronti della sola persona a cui è stato effettuato l indennizzo. L eventuale incasso di un premio non più dovuto o maggiore di quello dovuto, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce deroga implicita ai patti contenuti nei precedenti commi e pertanto la Società è esclusivamente tenuta, ai sensi dell Art del Codice Civile, alla restituzione del maggior premio percepito. Pagina 57 di 64

68 SALUTE ASSISTITA SEZIONE ASSISTENZA OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 76 Rischio Assicurato La Società si impegna, al verificarsi di un sinistro, a fornire all assicurato le prestazioni di assistenza qui di seguito elencate: a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) b) Consulto medico pediatrico (24 ore su24) c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) f) Second Opinion g) Informazioni sanitarie - Guida alla struttura sanitaria h) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi i) Trasporto in autoambulanza in Italia j) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato k) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato l) Invio di un medico generico al domicilio m) Invio di un medico specialista al domicilio n) Invio di un infermiere al domicilio o) Invio di un fisioterapista al domicilio p) Collaboratrice familiare q) Baby sitter/old sitter r) Prelievo sangue a domicilio s) Consegna esiti a domicilio t) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio u) Ospedalizzazione domiciliare v) Distance Care Le garanzie verranno prestate con le modalità e nei limiti previsti dall Art. 78 Prestazioni a fronte del pagamento del relativo premio. Art. 77 Limiti di esposizione I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai successivi articoli vengono fornite con esclusione delle spese che l'assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.). Pagina 58 di 64

69 Art. 78 Prestazioni a) Prestazioni - massimale Le prestazioni di seguito elencate possono essere fornite a ciascun Assicurato per un massimo di tre volte per tipo di garanzia nell'arco di ogni anno di validità della polizza. b) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. c) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) Qualora il minore Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non si riesca a reperire il medico pediatra, potranno essere contattati i medici della Struttura Organizzativa che forniranno consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. d) Consulto ginecologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurata, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. e) Consulto cardiologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. f) Consulto geriatrico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. g) Second opinion (La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l Assicurato stesso potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico per il quale richiede l approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta che verrà inviata all Assicurato per il tramite della Struttura Pagina 59 di 64

70 Organizzativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. h) Informazioni sanitarie - guida alla struttura sanitaria (La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni richieste relativamente a: diritti spettanti a ciascuna categoria di assicurati (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; consigli sull espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE; cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; medici specialisti; farmaci. i) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi (La seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di: ricovero; intervento chirurgico; accertamenti diagnostici; esami di laboratorio; potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente in accordo con il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. j) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora, successivamente al ricovero di primo soccorso avvenuto in Italia e dovuto a infortunio o malattia, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). k) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di terapie o interventi chirurgici, ritenuti dai medici della Struttura Organizzativa non effettuabili nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, e i medici stessi, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato presso centri italiani specializzati ubicati fuori della Regione di residenza/centri esteri, la Società provvede, tramite la Struttura Organizzativa, ad organizzare il trasferimento dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: Pagina 60 di 64

71 aereo sanitario; aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza. Il trasferimento dell Assicurato con aereo sanitario avverrà nell ambito dei paesi europei. Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento: le terapie o gli interventi chirurgici che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative; le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. l) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Nel momento in cui l Assicurato, a seguito della prestazione di cui all Art. 15 -Trasferimento in un Centro Ospedaliero Attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell Assicurato: aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; autoambulanza, senza limiti di percorso. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. m) Invio di un medico generico al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti di una visita domiciliare urgente in Italia valutata necessaria anche dai medici della Struttura Organizzativa e non gli sia possibile reperire il proprio medico abituale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico generico convenzionato, tenendo a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita entro i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore alle ore 8.00; nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore alle ore 24.00; nei giorni festivi 24 ore su 24. Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. n) Invio di un medico specialista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero della durata di: minimo 7 giorni in caso di intervento chirurgico; minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; necessiti di una visita medica specialistica domiciliare urgente in Italia, valutata necessaria anche dai medici della Struttura Organizzativa e non gli sia possibile reperire il proprio medico specialista Pagina 61 di 64

72 abituale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico specialista (cardiologo, internista, chirurgo), tenendo a proprio carico i relativi costi. La prestazione viene fornita entro i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore alle ore 8.00; nei giorni di sabato e prefestivi dalle ore alle ore 24.00; nei giorni festivi 24 ore su 24. La prestazione è operante nei 15 giorni successivi alle dimissioni dell Assicurato. Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. o) Invio di un infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in un Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di sei ore per sinistro. p) Invio di un fisioterapista al domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di traumi o fratture semplici e/o per riabilitazione cardiovascolare di base derivanti da infortunio o malattia, necessiti dell assistenza di un fisioterapista e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un centro fisioterapico, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell Assicurato in Italia, tenendo a proprio carico i relativi costi, fino ad un massimo di sei ore per sinistro. q) Collaboratrice familiare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di occuparsi del disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una collaboratrice familiare tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La collaboratrice familiare convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. r) Baby sitter/old sitter Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni e/o un familiare convivente di età superiore ai 75 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una baby sitter/old sitter che assista il familiare, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La baby sitter/old sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. s) Prelievo sangue a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di effettuare un esame del sangue e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un laboratorio di analisi, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà al suo domicilio in Italia un medico per effettuare il prelievo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato. L Impresa terrà a proprio carico l onorario del medico inviato, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami ed accertamenti diagnostici. Pagina 62 di 64

73 t) Consegna esiti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in una struttura situata nella provincia di residenza e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all Assicurato o al medico da lui indicato. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna degli esiti, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami e degli accertamenti diagnostici. u) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di provvedere personalmente all acquisto dei medicinali e/o articoli sanitari, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari. v) Ospedalizzazione domiciliare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero della durata di: minimo 5 giorni in caso di intervento chirurgico; minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante, della prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare l ospedalizzazione domiciliare mediante prestazioni, dopo le dimissioni dall Istituto di cura, di personale medico e paramedico convenzionato, il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni. Le modalità per l accesso al servizio verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici nei tempi coerenti con il piano di assistenza richiesto. w) Distance care Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia che abbia comportato un ricovero dalla durata di: minimo 5 giorni in casi di intervento chirurgico; minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti, di assistenza tramite l ausilio di un sistema di controllo a distanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza e gestisce l invio di personale specializzato per l installazione presso il domicilio dell Assicurato di un sistema di comunicazione audio visuale e di trasmissione di alcuni dati clinici, utilizzato dal personale medico e paramedico che assiste l Assicurato ed il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall Istituto di cura. I costi di connessione telefonica restano a carico dell Assicurato. Art. 79 Mancato utilizzo delle prestazioni In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. Pagina 63 di 64

74 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Pagina 64 di 64

75 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SALUTE SICURA AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce Riprende Rinnova Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia 100% PROPONENTE/CONTRAENTE Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP Effetto (h 24) Scadenza (h 24) Frazionamento Durata Prima quietanza Indicizzazione 1. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP 2. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP 3. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP 4. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP 5. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP SALUTE SICURA (Mod Condizioni di Assicurazione) GARANZIE E SOMME ASSICURATE Operanti per tutti gli assicurandi presenti in polizza RIMBORSO SPESE DI RICOVERO Forma di copertura B C D Franchigia Massimale per persona per nucleo Euro Eliminazione scoperto (Garanzia operante per le Forme B e C) SI NO Parto (Garanzia operante per le Forme B e C) SI NO RIMBORSO PER ACCERTAMENTI DI ALTA DIAGNOSTICA Euro INDENNITÀ PER GRAVI EVENTI Euro ASSISTENZA (Garanzia obbligatoria) Pagina 1 di 2 Salute Sicura Proposta di assicurazione Mod ed

76 PREMIO DI POLIZZA ASSICURANDO PREMIO MALATTIE ASSISTENZA Totale Sconto per nucleo Sconto TOTALE PREMIO ANNUO Premio prima rata DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/ASSICURANDO MALATTIE di cui imposte ASSISTENZA di cui imposte Il Proponente/Assicurando propone alla Società la copertura dei rischi descritti in proposta, presa conoscenza delle Condizioni di assicurazione mod ed , si impegna ad accettare la polizza che in conformità alla proposta stessa, verrà emessa dalla Società ed a pagare i relativi premi a norma di contratto. Dichiara, inoltre, di aver fornito le dichiarazioni richieste conscio delle conseguenze derivanti, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, da eventuali reticenze o inesattezze. IL PROPONENTE/ASSICURANDO L INCARICATO (con riserva di accettazione del rischio da parte della Società) IL PROPONENTE/ASSICURANDO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO COMPOSTO DA: - NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO; - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE; - PROPOSTA, E DI AVER LETTO TALI DOCUMENTI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. IL PROPONENTE/ASSICURANDO Proposta redatta in., il.. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 In ossequio alla normativa vigente, La informiamo che Generali Italia S.p.A. e l Agenzia Generale indicata nella presente proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, tratteranno i dati personali contenuti nella presente proposta con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi richiesti. Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società del Gruppo ed altre società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi: - a Generali Italia S.p.A. Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, Roma, tel. 06/ fax Il sito riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. all Agenzia Generale indicata in proposta. Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società e dall Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi. Firma. Pagina 2 di 2 Salute Sicura Proposta di assicurazione Mod ed

77 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SALUTE CASH AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia 100% PROPONENTE/CONTRAENTE Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP Effetto (h 24) Scadenza (h 24) Frazionamento Durata Prima quietanza Indicizzazione non prevista 1. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP 2. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP 3. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP 4. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP 5. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso M F Residenza CAP GARANZIE E SOMME ASSICURATE INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO Franchigia gg. Somma assicurata INDENNIZZO FORFETTARIO PER GRAVI EVENTI (per persona) INDENNITÀ GIORNALIERA PER CONVALESCENZA POST RICOVERO RIMBORSO SPESE PRE E POST RICOVERO (per persona) ASSISTENZA base (sempre operante) integrativa INPIU Pagina 1 di 2 Salute Cash Proposta di assicurazione Mod ed

78 PREMIO DI POLIZZA ASSICURANDO PREMIO MALATTIE ASSISTENZA Totale Sconto per nucleo Sconto TOTALE PREMIO ANNUO Premio prima rata DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/ASSICURANDO MALATTIE di cui imposte ASSISTENZA di cui imposte Il Proponente/Assicurando propone alla Società la copertura dei rischi descritti in proposta, presa conoscenza delle Condizioni di assicurazione mod ed , si impegna ad accettare la polizza che in conformità alla proposta stessa, verrà emessa dalla Società ed a pagare i relativi premi a norma di contratto. Dichiara, inoltre, di aver fornito le dichiarazioni richieste conscio delle conseguenze derivanti, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, da eventuali reticenze o inesattezze. IL PROPONENTE/ASSICURANDO L INCARICATO (con riserva di accettazione del rischio da parte della Società) IL PROPONENTE/ASSICURANDO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO COMPOSTO DA: - NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO; - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE; - PROPOSTA, E DI AVER LETTO TALI DOCUMENTI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. IL PROPONENTE/ASSICURANDO Proposta redatta in., il.. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 In ossequio alla normativa vigente, La informiamo che Generali Italia S.p.A. e l Agenzia Generale indicata nella presente proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, tratteranno i dati personali contenuti nella presente proposta con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi richiesti. Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società del Gruppo ed altre società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi: - a Generali Italia S.p.A. Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, Roma, tel. 06/ fax Il sito riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. - all Agenzia Generale indicata in proposta. Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società e dall Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi. Firma. Pagina 2 di 2 Salute Cash Proposta di assicurazione Mod ed

79 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SALUTE PERMANENTE AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Sostituisce polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia PROPONENTE/CONTRAENTE Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP Effetto (h 24) Scadenza (h 24) Frazionamento Durata Prima quietanza Indicizzazione non prevista 1. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Cl. IPM 60%=100% Cl. IPM Specifica SOMME ASSICURATE RENDITA VITALIZIA DA IPM INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO Cl. IP ictus o infarto 60%=100% RENDITA VITALIZIA DA ICTUS O INFARTO (incompatibile con la garanzia Rendita vitalizia da IPM) 2. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Cl. IPM 60%=100% Cl. IPM Specifica SOMME ASSICURATE RENDITA VITALIZIA DA IPM INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO Cl. IP ictus o infarto 60%=100% RENDITA VITALIZIA DA ICTUS O INFARTO (incompatibile con la garanzia Rendita vitalizia da IPM) 3. ASSICURANDO Professione Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA Cl. IPM 60%=100% Cl. IPM Specifica SOMME ASSICURATE RENDITA VITALIZIA DA IPM INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO Cl. IP ictus o infarto 60%=100% RENDITA VITALIZIA DA ICTUS O INFARTO (incompatibile con la garanzia Rendita vitalizia da IPM) Pagina 1 di 2 Salute Permanente Proposta di assicurazione Mod ed

80 PREMIO DI POLIZZA ASSICURANDO PREMIO MALATTIE Totale Sconto per nucleo Sconto TOTALE PREMIO ANNUO Premio prima rata MALATTIE di cui imposte DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE/ASSICURANDO Il Proponente/Assicurando propone alla Società la copertura dei rischi descritti in proposta, presa conoscenza delle Condizioni di assicurazione mod ed , si impegna ad accettare la polizza che in conformità alla proposta stessa, verrà emessa dalla Società ed a pagare i relativi premi a norma di contratto. Dichiara, inoltre, di aver fornito le dichiarazioni richieste conscio delle conseguenze derivanti, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, da eventuali reticenze o inesattezze. IL PROPONENTE/ASSICURANDO L INCARICATO (con riserva di accettazione del rischio da parte della Società) IL PROPONENTE/ASSICURANDO DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO COMPOSTO DA: - NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DI GLOSSARIO; - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE; - PROPOSTA, E DI AVER LETTO TALI DOCUMENTI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. IL PROPONENTE/ASSICURANDO Proposta redatta in., il.. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 In ossequio alla normativa vigente, La informiamo che Generali Italia S.p.A. e l Agenzia Generale indicata nella presente proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, tratteranno i dati personali contenuti nella presente proposta con le modalità e procedure - effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici - strettamente necessarie per fornirle i servizi assicurativi richiesti. Tali dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi utilizziamo società del Gruppo ed altre società di nostra fiducia, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati non potremo fornirle i nostri servizi, in tutto o in parte. Ai sensi dell art. 7 D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi: - a Generali Italia S.p.A. Responsabile ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 è Generali Corporate Services S.c.a.r.l. Privacy Gruppo Italia Via Leonida Bissolati n.23, Roma, tel. 06/ fax Il sito riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l elenco aggiornato dei Responsabili. - all Agenzia Generale indicata in proposta. Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, effettuato dalla Società e dall Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e al trattamento da parte di questi ultimi. Firma. Pagina 2 di 2 Salute Permanente Proposta di assicurazione Mod ed

81 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SALUTE ASSISTITA AGENZIA GENERALE Zona Produttore Sostituisce Riprende Rinnova Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Polizza n. Rischio comune con polizza Quota Generali Italia 100% PROPONENTE/CONTRAENTE Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP Effetto (h 24) Scadenza (h 24) Frazionamento Durata Prima quietanza Indicizzazione SI ASSICURANDO PROFESSIONE Indicare la professione principale dell Assicurando, precisando se, oltre a quella, esercita altra professione secondaria, carica, mandato od incombenza. Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP TIPO DI COPERTURA PREMIO DI POLIZZA Assistenza Totale premio annuo Premio 1ª rata Assistenza domiciliare infortuni e malattie di cui imposta di cui imposta di cui imposta ASSICURATO Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP ASSICURATO Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP ASSICURATO Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP ASSICURATO Nome e cognome Luogo e data di nascita Codice fiscale Sesso Residenza CAP Pagina 1 di 2 Salute assistita Proposta di assicurazione Mod ed

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