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1 C i r c o l a r i E d i z i o n e d i A p r i l e Siri Consulenza e Organizzazione Srl Piazza IV Novembre, Legnano MI Tel Fax

2 2 Nell edizione di Aprile 2014: Contrattualistica... 3 Le novità sulla formazione dei lavoratori in apprendistato professionalizzante... 3 Finanziamento... 3 Durata... 3 Contenuti della formazione... 4 Adempimenti richiesti per l'assunzione di lavoratore a domicilio... 4 Normativa... 5 Le specifiche tecniche dei mod. 770/2014 semplificato e ordinario... 5 Durc e certificazione dei crediti: i chiarimenti dell Inail... 5 Riepilogo delle riduzioni applicabili all autoliquidazione Sgravio dei premi 2013: firmato il decreto da parte di MLPS e MEF... 6 Lavoro straordinario: erogazione fuori busta e regime sanzionatorio... 7 Scadenze Aprile... 8

3 3 Contrattualistica Le novità sulla formazione dei lavoratori in apprendistato professionalizzante (Conferenza Stato Regioni, Deliberazione 20 febbraio 2014) La Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 20 febbraio 2014 ha dato il via libera alle linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante. Tali linee guida - che dovranno essere recepite dalle Regioni e Province autonome entro 6 mesi puntano a semplificare la procedura che deve essere seguita dalle aziende, creando un collegamento tra la durata e i contenuti dell offerta formativa pubblica e le competenze acquisite nella pregressa formazione scolastica, incentivando anche i diversi strumenti per la formazione a distanza. Pertanto, l intesa specifica gli elementi necessari all attuazione dell offerta formativa pubblica, fermo restando l obbligatorietà della redazione del Piano formativo individuale esclusivamente in relazione all acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Andando nel dettaglio del documento in commento, si segnalano gli argomenti di maggior rilievo. Finanziamento In merito al finanziamento, viene stabilito che le amministrazioni regionali e le P.A., qualora esauriscano le risorse disponibili, dovranno garantirne tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro, esimendo, così, le imprese dall obbligo della formazione di base e trasversale. Pertanto l offerta formativa pubblica, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi obbligatoria nella misura in cui venga disciplinata come tale nell ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi e sia realmente disponibile, ovvero formalmente approvata e finanziata dalla P.A. competente (ciò al fine di consentire all impresa l iscrizione dell apprendista all offerta medesima con il conseguente avvio della stessa entro sei mesi dalla data di assunzione dell apprendista). Peraltro, in via sussidiaria e cedevole, tale offerta può essere resa obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Durata Quanto alla durata, i contenuti dell offerta formativa pubblica sono determinati, per l intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall apprendista al momento dell assunzione; nello specifico: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare cioè della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

4 4 Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Contenuti della formazione Relativamente ai contenuti della formazione, il provvedimento elenca indicativamente le aree di competenza della formazione di base e trasversale; nello specifico: adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere. La formazione, che di norma, si realizza nella fase iniziale del contratto di apprendistato, deve svolgersi in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati, anche con modalità a distanza. Le imprese che non si avvalgono dell offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione, devono disporre di "standard minimi " necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo, ovvero: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; risorse umane con adeguate capacità e competenze. Con riferimento, infine, alle aziende multi-localizzate, a conferma di quanto già disposto dall art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 99/2013, le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica, possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale. Inoltre, per rendere pienamente operative le presenti linee guida, le suddette imprese multilocalizzate possono avvalersi dell offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui sono ubicate le sedi operative. Adempimenti richiesti per l'assunzione di lavoratore a domicilio L art. 39, comma 9 della legge n. 133/2008 ha abrogato l obbligo, per il datore di lavoro che intenda svolgere attività lavorativa a domicilio, di iscrizione nell apposito registro dei committenti. Anche per tale tipologia di lavoratori il datore di lavoro dovrà effettuare l assunzione al Centro per l Impiego entro le ore 24 del giorno precedente con le stesse modalità previste per la generalità dei rapporti di lavoro. Oltre a ciò, i lavoratori a domicilio devono essere iscritti nel libro unico del lavoro. In particolare, il datore di lavoro deve trascrivere il nominativo e il relativo domicilio del lavoratore, le date e le ore di consegna e di riconsegna, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità

5 5 del lavoro svolto. Normativa Le specifiche tecniche dei mod. 770/2014 semplificato e ordinario (Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 17 febbraio 2014, prot. Nn e 22991) L Agenzia delle Entrate ha informato che sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 Semplificato, relativi all anno Inoltre, con Provvedimento del 17 febbraio 2014, n. prot. 2014/22991, sono stati, altresì, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 Ordinario, relativi all anno Durc e certificazione dei crediti: i chiarimenti dell Inail (INAIL, Nota 13 febbraio 2014, prot. N. 1123) L INAIL ha chiarito che ai fini del rilascio del DURC, ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, sono considerate utili esclusivamente le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008 e s.m.i., dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti. Pertanto, in presenza di attestazioni di altro tipo rilasciate da amministrazioni debitrici che adducono difficoltà varie nell inserimento delle certificazioni nella piattaforma non può essere rilasciato un DURC attestante la regolarità ai sensi della normativa L art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 ha disposto che il DURC deve essere rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. Pertanto, facendo seguito alla circolare n. 53/2013, l Istituto comunica che, nella suddetta Piattaforma gestita dal Ministero dell Economia e delle Finanze, sono operative le funzionalità per il DURC in presenza di una certificazione dei crediti. In particolare, l azienda titolare dei crediti e/o un delegato registrato sul sistema PCC effettua la Richiesta di rilascio del DURC nella piattaforma (selezionando Utilità Gestione Richieste DURC Genera una nuova richiesta DURC, specificando il numero della Certificazione/Comunicazione del debito rilasciata dall Amministrazione/Ente debitore oppure selezionando la certificazione o le certificazioni da utilizzare per la richiesta di emissione del DURC dall apposito elenco). La richiesta salvata viene identificata da un numero di protocollo su un dispositivo elettronico. All interno della stessa richiesta è riportato il codice di verifica, senza il quale INPS, INAIL e Casse Edili non possono effettuare la verifica della sussistenza e dell importo dei crediti certificati per attestare la regolarità ai fini del rilascio del DURC, ai sensi dell art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. L azienda e/o un suo intermediario effettua la richiesta sul sito e trasmette ad INPS, INAIL e Cassa Edile la richiesta di emissione DURC effettuata nel sistema PCC.

6 6 Una volta quantificato l ammontare complessivo dei debiti del soggetto nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile, al momento della conclusione dell istruttoria, l operatore INAIL si collega al sistema PCC tramite apposito link che sarà comunicato con separata nota e dal menù Utilità seleziona Verifica la capienza per l emissione del DURC, inserendo nell apposito campo Importo da verificare il totale dei debiti contributivi nei confronti dei tre enti. Le stesse operazioni sono effettuate dagli operatori di INPS e Casse Edili. Se l importo dei crediti certificati disponibili è almeno pari all importo dell irregolarità contributiva, la verifica ha esito positivo e il sistema PCC genera l apposito documento Esito della verifica sulla capienza per l emissione del Durc in formato pdf, nel quale sono indicati il numero della certificazione, ente emittente, data di certificazione, importo del credito residuo e date di pagamento (se previste) e il totale saldo disponibile alla data di effettuazione della verifica sulla capienza nella piattaforma stessa; in caso negativo il sistema produce il messaggio ATTENZIONE: La verifica sul credito residuo per l emissione del DURC ha dato esito NEGATIVO. Il credito residuo disponibile sulle Certificazioni della richiesta di emissione DURC è inferiore all importo della verifica!. Riepilogo delle riduzioni applicabili all autoliquidazione 2014 (Nota INAIL del 10 febbraio 2014, prot. 1147) L INAIL - con Nota del 14 febbraio 2014, prot. n ha fornito, in attesa del Decreto Ministeriale relativo alla riduzione ex art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013 e fermo restando quanto esposto nelle Note prot. n. 495/2014 e prot. n. 816/2014 in merito al differimento al 16 maggio 2014 per l autoliquidazione delle ditte attive, il quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonché la misura dell addizionale per il Fondo vittime dell amianto a carico delle imprese. Sgravio dei premi 2013: firmato il decreto da parte di MLPS e MEF (Ministero del Lavoro e politiche sociali, Comunicato stampa 14 febbraio 2014) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con un Comunicato stampa del 14 febbraio ha reso noto che, di concerto con il Ministero dell Economia è stato firmato il Decreto di stanziamento dei fondi per lo sgravio contributivo dei premi per l anno 2013, ex art. 1, commi 67 e 68, D.Lgs. n. 247/2007. Nello specifico, il MLPS chiarisce che sono stati stanziati 607 milioni di euro a fronte del beneficio previdenziale applicabile ai premi incerti - sia nel loro ammontare che nella loro erogazione- corrisposti in corso del 2013 (si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento). A tal riguardo, si segnala che: a) il beneficio riguarda entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore): per il primo l agevolazione sarà pari, al massimo, a 25 punti dell aliquota contributiva, mentre per il secondo, presumibilmente, sarà intorno al 9%; b) il lavoratore potrà contare, a tutti gli effetti, sulla piena pensionabilità delle somme sulle quali incide l agevolazione; c) in caso di somme insufficienti rispetto alla platea dei destinatari, sarà l INPS a ridurre, in Percentuale, gli importi.

7 7 Lavoro straordinario: erogazione fuori busta e regime sanzionatorio Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con Nota del 6 febbraio 2014, prot. n. 37/ ha fornito alcuni chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di ore straordinarie pagate fuori busta, affermando che, in tal caso, trovano applicazione le sanzioni ex Legge n. 4/1953 e, qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione, ex art. 18-bis, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003. Al riguardo, si ricorda che l art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003, recita il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (...), mentre secondo l art. 18-bis, comma 6, il datore di lavoro commette un irregolarità (meritevole di sanzione) qualora ometta di computare a parte il lavoro straordinario e/o non corrisponda maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Gli artt. 1 e 3, legge n. 4/1953 dispongono, invece, che è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute (...) e che il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. Con la Nota in commento, il MLPS chiarisce che, mentre la disposizione del 2003 vuole consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto sia sulla retribuzione dello stesso secondo i parametri della contrattazione collettiva, quella del 1953 vuole consentire una verifica su tutta la retribuzione e sulle trattenute effettuate. Inoltre, il D.Lgs. n. 66/ indicando un obbligo di computabilità a parte del lavoro straordinario - sembra evidentemente presupporre che lo stesso sia stato comunque computato nel totale della retribuzione corrisposta. Pertanto deve essere ritenuto più grave il comportamento del datore di lavoro che non computa, nell ambito del totale retributivo corrisposto, le maggiorazioni dovute dalle prestazioni di lavoro straordinario eseguite (come avviene per i c.d. fuori busta): in tal caso, si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 4/1953. Quanto all applicabilità della sanzione legata alla violazione dell art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003 in relazione alla residua illiceità della condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva, bisognerà verificare se gli importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata.

8 8 Scadenze Aprile

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