CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza
|
|
- Bartolommeo Blasi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
2 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito dell autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. n. 267 del , disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 267/ La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali, nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali. 1. Si applicano le disposizioni generali previste nel Capo I, Sez. I, della Legge n. 689 del e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento. Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, e dei Responsabili di Settore, consiste nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo edittale di euro 500,00, secondo le vigenti disposizioni di legge. 2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando il limite minimo e massimo sopra stabilito. 3. Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati. 4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i regolamenti o le ordinanze comunali prevedano sanzioni in misura fissa (senza indicazione di minimi e massimi edittali), la sanzione stabilita per regolamento sarà considerata il massimo edittale e gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo della sanzione prevista.
3 Art. 4- Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie. 1. Le sanzioni amministrative accessorie sono: a) confisca; b) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; c) obbligo di rimozione di opere abusive; d) obbligo di sospendere una determinata attività. 2. Nella ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria, questa si applica di diritto. 3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l esecuzione immediata ovvero in un termine congruo in relazione all entità delle attività o agli interventi da effettuare. 4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non ottemperino a quanto intimato, l Amministrazione provvede direttamente, ponendo i relativi oneri a carico degli interessati mediante emissione di ordinanza-ingiunzione. 5. Qualora gli interessati non provvedano al pagamento della somma ingiunta, si procede ai sensi del codice di procedura civile con decreto ingiuntivo. Art. 5 - Agenti accertatori 1. All accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono: a) in via principale il personale della Polizia Municipale; b) coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono assegnati; c) gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell art. 13 della Legge n. 689/1981, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti. Art.6 - Accertamento delle violazioni. 1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a: a) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione; b) data e luogo dell'accertamento della violazione; c) fatto commesso e norme violate;
4 d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione; e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza; f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa; g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato; h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale. 2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina la nullità del verbale con conseguente archiviazione. 3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale. 4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale esclusivamente nei confronti della persona indicata come obbligato in solido. 5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza, nel caso in cui il trasgressore sia incapace, determinano l'archiviazione del verbale. 6. Nei casi in cui per l accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell art. 15 della Legge n. 689/ Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell art. 14 della Legge n. 689/81. Art. 7 - Contestazione della violazione 1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione. 2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà. 3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.
5 4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento. Art. 8 - Notificazione del verbale di contestazione 1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione. 2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione. 3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale. Art. 9 - Concorso di persone 1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti. 2. Nel caso di concorso di persone, i verbali contestati devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso. Art Trasgressori incapaci 1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere. 2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni diciotto, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione. 3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde della violazione. 4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata. Art Pagamento in misura ridotta 1. Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza
6 parte del massimo, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione. 2. Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso l ufficio da cui dipende l agente accertatore, oppure mediante versamento sul conto corrente postale indicato sul verbale di accertamento ed intestato al Comune di Corigliano Calabro. 3. In ogni caso non è ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell agente accertatore. 4. Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l ulteriore corso, anche in presenza di scritti difensivi già presentati. 5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente all importo dovuto, la differenza viene rimborsata a cura del Responsabile del Settore. 6. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta. Art Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 1. Gli interessati, qualora si trovino in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. 2. Può avvalersi della predetta facoltà il titolare di un reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore a euro , Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di documenti e scritti difensivi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, inoltrare all autorità competente istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque comprovati. 4. L autorità competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad euro 15, Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata all autorità competente improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima. 6. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento. 7. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza necessità di ulteriore avviso.
7 Art Autorità Competente 1. Agli effetti di quanto disposto all art. 14, comma terzo, all art. 17, comma quarto, all art. 18, commi primo e secondo, all art. 19, comma secondo e all art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, fatto salvo quanto possa essere diversamente e preventivamente (rispetto all instaurazione del procedimento sanzionatorio) determinato dalla Giunta Comunale o dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze. Art Obbligo del rapporto 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l ufficio da cui dipende l agente accertatore deve inoltrare all Autorità competente il rapporto, completo del verbale di accertamento e delle prove delle eseguite contestazioni e/o notificazioni. Art Scritti difensivi e audizione personale 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. 2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell audizione viene redatto apposito verbale di audizione a cura del Responsabile del Settore ovvero di un funzionario incaricato. 3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo. Art Ordinanza Ingiunzione 1. L'ordinanza-ingiunzione dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali: a) autorità dalla quale promana; b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate); c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione; d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione; f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale; g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
8 h) ufficio competente a ricevere il pagamento; i) indicazione dell'autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso. 2. Qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l Autorità competente, esaminato il rapporto e gli eventuali scritti difensivi e i documenti, sentite le parti che abbiano fatto richiesta di audizione personale, emette, entro 24 mesi dalla contestazione o dalla notifica del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti. 3. Nel caso in cui l autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, l Autorità competente deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alle sue condizioni economiche e alla reiterazione delle violazioni. 5. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale. 6. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 7. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione. Art Opposizione contro l ordinanza ingiunzione 1. Contro l ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. 2. L opposizione di cui al comma precedente deve essere invece proposta, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una delle violazioni di cui all art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 150/ L opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest ultima. 4. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
9 Art Riscossione coattiva 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell ordinanza ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall art. 27 della Legge n. 689/ In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. 3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto, il ritardo si computa dalla scadenza della prima rata non pagata. Art Aggiornamento degli importi delle sanzioni. 1. Il Consiglio Comunale può provvedere in qualsiasi momento alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente regolamento per adeguarle e farle rientrare nei limiti di minimo e massimo previsti dalla legge. 2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento. 3. Con lo stesso criterio la Giunta può aggiornare gli importi di cui all art. 12 del presente regolamento. Art Introito dei proventi 1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitate dal Comune di Corigliano Calabro. Art Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate 1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali senza finalità di lucro. 2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente al Comune, entro il 31 marzo, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. 3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile viene effettuata annualmente agli enti e associazioni dal Responsabile del Settore che ha disposto la confisca. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti.
10 4. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute in beneficenza sono vendute mediante pubblico incanto da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. 5. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Responsabile del Settore. Art Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. 2. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti del Comune relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliCOMUNE DI TULA Provincia di SASSARI
COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliArt. 1 Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03). Art. 1 Oggetto del Regolamento
DettagliCOMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.
DettagliRegolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.
Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
COMUNE DI SACROFANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliCOMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione
DettagliCOMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
DettagliACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI
ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI La norma che norma le procedure per l accertamento delle violazioni amministrative, le modalità di contestazione dell illecito nonché le successive fasi del procedimento è
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliIl Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
DettagliCOMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI CALATABIANO PROV. DI CATANIA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI INDICE ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - APPLICAZIONE
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliCITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI GALLIATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con Deliberazione Consiliare n 4 del 05/02/2004
DettagliRegolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali
COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliRegolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative
Regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative 1 INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Art.
DettagliTOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona
COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo
DettagliCOMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia)
COMUNE DI SANT ILARIO D ENZA (Provincia di Reggio Emilia) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 65 del 27 novembre 2003 In vigore
DettagliProvincia di Brindisi
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Provincia di Brindisi REGOLAMENTO per l applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali.
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliApprovato con deliberazione consiliare n. 47/
Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dei Responsabili di Servizio con contenuto precettivo. Approvato con deliberazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 15/12/2003. REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI I
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. ART.1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento ha per
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
DettagliComune di Arcisate. Comando Polizia Locale Via Roma, Arcisate (VA) Tel Fax
Comune di Arcisate Comando Polizia Locale Via Roma, 2 21051 Arcisate (VA) Tel. 0332.474594 Fax 0332.474396 E-mail: polmun.arcisate@quipo.it Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle
DettagliREGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDICE - ART. 1 Campo di applicazione e oggetto del regolamento - ART. 2 Ufficio sanzioni amministrative - ART. 3 Pagamento in misura
DettagliCOMUNE DI LATERZA. prov. di TARANTO Cap tel fax codice fiscale partita iva
REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI E SULLA INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ABITITATO A RICEVERE IL RAPPORTO E AD EMETTERE
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI
CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI Adottato dal Consiglio Comunale con
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 28/06/2006)
DettagliCOMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con Deliberazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 05/06/2009
DettagliComune di Capodrise Provincia di Caserta
Comune di Capodrise Provincia di Caserta Prot... n Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del
DettagliCOMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA)
COMUNE DI CESENA (Provincia di FORLI -CESENA) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI (approvato
DettagliCOMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce
COMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Regolamento approvato
DettagliCircolare N.102 del 5 Luglio 2012
Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Autotrasportatori indigenti: concessa la rateizzazione delle sanzioni amministrative del codice della strada Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle
DettagliComune di Sant Anna Arresi
Approvato con atto di CC n 4 del 30.01.2015 Comune di Sant Anna Arresi Provincia di Carbonia Iglesias Regolamento disciplinante l accertamento e l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazione
DettagliPROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O
PROVINCIA DI UDINE R E G O L A M E N T O PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n 23 del 20 agosto 2007. Approvato con delibera del Consiglio
DettagliCOMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI GERMAGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
DettagliCOMUNE DI MASI TORELLO. Provincia di Ferrara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI
COMUNE DI MASI TORELLO Provincia di Ferrara REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI Approvato con delibera C. C. n. 26 del 8.05.2006 INDICE GENERALE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE
DettagliComune di Fai della Paganella
Comune di Fai della Paganella PROVINCIA DI TRENTO Via Villa, 21 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229 Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407 comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it PEFC/18-21-02/146
DettagliPARTE SETTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PARTE SETTIMA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TITOLO I CRITERI GENERALI Art. 243 Oggetto della regolazione 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI - 1 INDICE Articolo 1. Oggetto del Regolamento pag. 3 Articolo
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliRegolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003)
COMUNE DI GABICCE MARE (Provincia di Pesaro e Urbino) Regolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative (approvato con Delibera di Consiglio n.59 del 11/11/2003) INDICE Articolo 1 Oggetto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.4 DEL 18-01-2011
DettagliCORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Roma n Baricella (BO) Tel. n 051/ Fax. n 051/
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Via Roma n 76 40052 Baricella (BO) Tel. n 051/6622408-9 Fax. n 051/6622418 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA, L'ACCERTAMENTO e L'APPLICAZIONE delle SANZIONI AMMINISTRATIVE
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29-9-2004 modificato
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliARTICOLO 1 " Generalità e ambito di applicazione "
ALLEGATO B) TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DA APPORTARE. ARTICOLO
DettagliCOMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI
COMUNE DI SINNAI PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI - 1 INDICE Articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
T.T.11/23 COMUNE DI CAPO D ORLANDO (Provincia di Messina) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 21.7.2003 SANZIONI
DettagliCOMUNE DI TAVULLIA. (Provincia di Pesaro e Urbino)
COMUNE DI TAVULLIA (Provincia di Pesaro e Urbino) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, L ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE
DettagliRegolamento Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali
COMUNE DI CHIANOCCO PROVINCIA DI TORINO CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807 E-mail: chianocco@ruparpiemonte.it Allegato A) deliberazione del Consiglio
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliREGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE
REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2007 TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Normativa di
DettagliRegolamento per la definizione dell iter amministrativo delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali
ALLEGATO DELIB.C.C. 58/6.12.2011 Regolamento per la definizione dell iter amministrativo delle sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali Sommario Art. 1 - Oggetto del regolamento
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati
DettagliSANZIONI REGISTRO IMPRESE
SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto
DettagliREGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI
REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.08 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliC O R P O D I P O L I Z I A M U N I C I P A L E COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Regione Liguria Provincia della Spezia
C O R P O D I P O L I Z I A M U N I C I P A L E COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Regione Liguria Provincia della Spezia REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
DettagliDETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI
DettagliREGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99)
REGOLAMENTO PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE (Del. C.P. 86/98, 26/99) ART. 1 CONTENUTO Le modalità applicative e procedurali per la gestione delle sanzioni amministrative
DettagliCOMUNE DI VODO DI CADORE
COMUNE DI VODO DI CADORE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN SEDE DI EMISSIONE DELL ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA L. 689/1981 Approvato
DettagliCOMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
COMUNE DI MIRANDOLA (Provincia di Modena) Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 20/04/2015 INDICE Art. 1 Oggetto 3 Art. 2 Recupero bonario
DettagliCOMUNE DI PECETTO TORINESE CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNE DI PECETTO TORINESE CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO Sede Municipale di via Umberto I n.3 Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 e mail: info@comune.pecetto.to.it Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013
DettagliREGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.
Comune di Casalecchio di Reno Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI. Approvato dal
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.
COMUNE di BAONE (PADOVA) REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. Artt. 7 e 7 bis Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267
DettagliCOMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI
COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 5 Giugno 2015 INDICE Art. 1
DettagliL'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7. a cura di. Data Ufficio E-learning. Gruppo Data Ufficio Spa
L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 1 di 7 M.5 L'ANTIRICICLAGGIO: Le sanzioni a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa L'Antiriciclaggio: Le sanzioni Pagina 2 di 7 INDICE DOCUMENTO 1.
DettagliCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 45 del 08.10.2013 Modificato
DettagliL iter del verbale di accertamento
Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011 Tutte le normative verticali di settore relative a prodotti specifici
DettagliUfficio provinciale di Modena. Fabbricati rurali e D.L. 201/2011. Pasquale Carafa. Modena, 14 novembre 2012
Ufficio provinciale di Modena Fabbricati rurali e D.L. 201/2011 Modena, 14 novembre 2012 Pasquale Carafa Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Modena Tema della presentazione La struttura della
DettagliCOMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi
Allegato A COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio
DettagliCOMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)
COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.1.2012 Art. 1 Norme
DettagliSANZIONI REGISTRO IMPRESE. Riferimenti normativi
SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Riferimenti normativi Legge n. 689 del 24/11/1981 Fino al 15/04/2002: - D.P.R. 581/1995; - Artt. 2194, 2626, 2634, 2635 e 2636 del codice civile Dal 16/04/2002:
Dettagliper la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria
Comune di Otricoli www.comune.otricoli.tr.it Regol@mento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria Il Regolamento comunale per la concessione
DettagliCOMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L ACCERTAMENTO E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE DEL SINDACO
DettagliIl procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione
Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione LA LEGGE 689/81 CAPO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE I PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12) SEZIONE II APPLICAZIONE (ART.13-31) SEZIONE III DEPENALIZZAZIONE
DettagliIl verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano sotto il profilo
Dunque i dati acquisiti nel corso dell attività accertativa devono essere riversati nel Il verbale di accertamento va distinto anche dal verbale di contestazione Sono entrambe atti scritti ma che si differenziano
DettagliRegolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative
All. A REPUBBLICA ITALIANA CITTA DI MAZARA DEL VALLO Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative Approvato con atto Consiliare n. 41 del 16/05/2016 INDICE Art. 1 Finalità e ambito
DettagliRegolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali
ALL. C COMUNE DI PIACENZA Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 23/07/2015 1 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Recupero bonario
DettagliCOMUNE DI PORDENONE. Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del Testo in vigore dal
COMUNE DI PORDENONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI Regolamento approvato con deliberazione
DettagliProvincia dell Ogliastra
Provincia dell Ogliastra Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia. Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. del.10.2014
DettagliL'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.
Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della
DettagliCITTA DI DESENZANO DEL GARDA. Provincia di Brescia AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
CITTA DI DESENZANO DEL GARDA Provincia di Brescia AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA Approvato con
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA C.C. N 56 del 19 maggio 2006 REGOLAMENTO delle procedure sanzionatorie amministrative diverse da quelle previste dal CODICE della STRADA. Sono presenti e partecipano senza diritto al voto il Vice
DettagliComune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali
Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 11
DettagliRATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA
COMUNE DI MONTEGROSSO D ASTI Provincia di Asti Via Re Umberto, 60 CAP 14048 Tel. 0141/953052 Fax 0141/95.37.39 REGOLAMENTO RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA
DettagliREGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate)
REGOLAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 30, Legge n.394 del 06.12.1991 e s.m.i. Art. 1 (Fattispecie sanzionate) 1. Sono considerati illeciti amministrativi, ai sensi dell Art.30, secondo comma, della
DettagliREGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE
REGOLAMENTO PER L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE Approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 41 del 24.10.2011 In vigore dal 28.11.2011 Art. 1 Finalità e ambito
DettagliCOMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì - Cesena
COMUNE DI MELDOLA Provincia di Forlì - Cesena Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e di ordinanze comunali APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.
Dettagli