CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza

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1 CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

2 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito dell autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del D. Lgs. n. 267 del , disciplina l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Settore, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 267/ La parte procedurale prevista nel presente regolamento, si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali, nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare le sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune. 3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. Art. 2 - Applicazione delle disposizioni generali. 1. Si applicano le disposizioni generali previste nel Capo I, Sez. I, della Legge n. 689 del e successive modifiche, integrate dalle disposizioni del presente regolamento. Art. 3 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze del Sindaco, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, e dei Responsabili di Settore, consiste nel pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo edittale di euro 500,00, secondo le vigenti disposizioni di legge. 2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, anche in misura diversa per le singole fattispecie, fermi restando il limite minimo e massimo sopra stabilito. 3. Qualora la sanzione edittale non sia stabilita nel singolo atto normativo, ovvero per tutti gli altri casi di regolamenti ed ordinanze già vigenti con sanzioni amministrative stabilite al di fuori dei limiti di cui sopra, queste devono essere applicate nei limiti sopra determinati. 4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i regolamenti o le ordinanze comunali prevedano sanzioni in misura fissa (senza indicazione di minimi e massimi edittali), la sanzione stabilita per regolamento sarà considerata il massimo edittale e gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo della sanzione prevista.

3 Art. 4- Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie. 1. Le sanzioni amministrative accessorie sono: a) confisca; b) obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; c) obbligo di rimozione di opere abusive; d) obbligo di sospendere una determinata attività. 2. Nella ipotesi in cui le norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali dispongano che ad una determinata sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione amministrativa accessoria, questa si applica di diritto. 3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali e delle ordinanze comporti l applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimandone l esecuzione immediata ovvero in un termine congruo in relazione all entità delle attività o agli interventi da effettuare. 4. Qualora il trasgressore o i soggetti obbligati in solido non ottemperino a quanto intimato, l Amministrazione provvede direttamente, ponendo i relativi oneri a carico degli interessati mediante emissione di ordinanza-ingiunzione. 5. Qualora gli interessati non provvedano al pagamento della somma ingiunta, si procede ai sensi del codice di procedura civile con decreto ingiuntivo. Art. 5 - Agenti accertatori 1. All accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono: a) in via principale il personale della Polizia Municipale; b) coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni e alle materie cui sono assegnati; c) gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell art. 13 della Legge n. 689/1981, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti. Art.6 - Accertamento delle violazioni. 1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a: a) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione; b) data e luogo dell'accertamento della violazione; c) fatto commesso e norme violate;

4 d) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione; e) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza; f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa; g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato; h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale. 2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 1 determina la nullità del verbale con conseguente archiviazione. 3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale. 4. L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determinano l'archiviazione del verbale esclusivamente nei confronti della persona indicata come obbligato in solido. 5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenne, o di chi è tenuto alla sorveglianza, nel caso in cui il trasgressore sia incapace, determinano l'archiviazione del verbale. 6. Nei casi in cui per l accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell art. 15 della Legge n. 689/ Per la notificazione e la contestazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e ai soggetti obbligati in solido, si applicano le disposizioni dell art. 14 della Legge n. 689/81. Art. 7 - Contestazione della violazione 1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione. 2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà. 3. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.

5 4. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento. Art. 8 - Notificazione del verbale di contestazione 1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione. 2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione. 3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale. Art. 9 - Concorso di persone 1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti. 2. Nel caso di concorso di persone, i verbali contestati devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso. Art Trasgressori incapaci 1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere. 2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni diciotto, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione. 3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde della violazione. 4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata. Art Pagamento in misura ridotta 1. Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per un importo pari alla terza

6 parte del massimo, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle eventuali spese di procedimento e notificazione. 2. Il pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato, da chiunque esibisca il verbale di accertamento, presso l ufficio da cui dipende l agente accertatore, oppure mediante versamento sul conto corrente postale indicato sul verbale di accertamento ed intestato al Comune di Corigliano Calabro. 3. In ogni caso non è ammesso il pagamento direttamente nelle mani dell agente accertatore. 4. Con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, fatto salvo il caso di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, si estingue l obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l ulteriore corso, anche in presenza di scritti difensivi già presentati. 5. Qualora il pagamento venga effettuato in misura eccedente all importo dovuto, la differenza viene rimborsata a cura del Responsabile del Settore. 6. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto ad integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta. Art Pagamento rateale della sanzione pecuniaria 1. Gli interessati, qualora si trovino in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere il pagamento rateale della sanzione. 2. Può avvalersi della predetta facoltà il titolare di un reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall ultima dichiarazione, non superiore a euro , Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di documenti e scritti difensivi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento, inoltrare all autorità competente istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque comprovati. 4. L autorità competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore ad euro 15, Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata all autorità competente improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima. 6. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento. 7. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza necessità di ulteriore avviso.

7 Art Autorità Competente 1. Agli effetti di quanto disposto all art. 14, comma terzo, all art. 17, comma quarto, all art. 18, commi primo e secondo, all art. 19, comma secondo e all art. 20 della Legge n. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l ordinanza ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità competente si intende il Responsabile del Settore nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione, fatto salvo quanto possa essere diversamente e preventivamente (rispetto all instaurazione del procedimento sanzionatorio) determinato dalla Giunta Comunale o dal Sindaco a mezzo degli atti di organizzazione che la legge attribuisce alle loro competenze. Art Obbligo del rapporto 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l ufficio da cui dipende l agente accertatore deve inoltrare all Autorità competente il rapporto, completo del verbale di accertamento e delle prove delle eseguite contestazioni e/o notificazioni. Art Scritti difensivi e audizione personale 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità. 2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell audizione viene redatto apposito verbale di audizione a cura del Responsabile del Settore ovvero di un funzionario incaricato. 3. La presentazione di scritti difensivi e documenti non è soggetta all'imposta di bollo. Art Ordinanza Ingiunzione 1. L'ordinanza-ingiunzione dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali: a) autorità dalla quale promana; b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate); c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione; d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione; f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale; g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;

8 h) ufficio competente a ricevere il pagamento; i) indicazione dell'autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso. 2. Qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l Autorità competente, esaminato il rapporto e gli eventuali scritti difensivi e i documenti, sentite le parti che abbiano fatto richiesta di audizione personale, emette, entro 24 mesi dalla contestazione o dalla notifica del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti. 3. Nel caso in cui l autorità competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, l Autorità competente deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alle sue condizioni economiche e alla reiterazione delle violazioni. 5. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale. 6. Quando con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 7. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione. Art Opposizione contro l ordinanza ingiunzione 1. Contro l ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. 2. L opposizione di cui al comma precedente deve essere invece proposta, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, mediante deposito in cancelleria, al Tribunale Ordinario, quando la sanzione è stata applicata per una delle violazioni di cui all art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 150/ L opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest ultima. 4. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

9 Art Riscossione coattiva 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell ordinanza ingiunzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute in base a quanto previsto dall art. 27 della Legge n. 689/ In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. 3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto, il ritardo si computa dalla scadenza della prima rata non pagata. Art Aggiornamento degli importi delle sanzioni. 1. Il Consiglio Comunale può provvedere in qualsiasi momento alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente regolamento per adeguarle e farle rientrare nei limiti di minimo e massimo previsti dalla legge. 2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento. 3. Con lo stesso criterio la Giunta può aggiornare gli importi di cui all art. 12 del presente regolamento. Art Introito dei proventi 1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitate dal Comune di Corigliano Calabro. Art Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate 1. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità assistenziali senza finalità di lucro. 2. Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare annualmente al Comune, entro il 31 marzo, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. 3. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile viene effettuata annualmente agli enti e associazioni dal Responsabile del Settore che ha disposto la confisca. I criteri dell'attribuzione tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti.

10 4. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte o devolute in beneficenza sono vendute mediante pubblico incanto da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. 5. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Responsabile del Settore. Art Norme finali 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. 2. Sono abrogate tutte le norme contenute in atti del Comune relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

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