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- Caterina Abate
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1 CAT.16/A/POL.AMM/10 Modena 25 agosto 2010 Regolamento di Servizio disciplinante l attività delle Guardie Volontarie Giurate Ecologiche delle associazioni di volontariato,operanti nella provincia di Modena 1
2 IL QUESTORE DELLA PROVINCIA VISTA la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 concernente la disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica; VALUTATA la necessità adottare norme di servizio uniformi relative all attività delle Guardie ecologiche volontarie giurate delle associazioni di volontariato, anche al fine di garantire maggiore sicurezza operativa alle stesse e di assicurare i livelli di omogeneità nell organizzazione dei servizi da parte delle medesime associazioni; ATTESO che la Provincia di Modena regolamenta la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie giurate per la vigilanza volontaria faunistico ittico venatoria; VISTO il R.D.L. 26/9/1935, n ( Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) cosi come richiamato dall art. 2 dalla L. R. Emilia Romagna 3 luglio 1989, n. 23; LETTO il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D.18/6/1931 nr.773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D.6 maggio 1940 nr. 635 e successive modificazioni; E M A N A Il seguente Regolamento di Servizio disciplinante l attività delle Guardie volontarie ecologiche giurate delle associazioni di volontariato,operanti nella provincia di Modena che va reso operativo entro trenta giorni dalla notifica. PREMESSA la normativa vigente in ogni specifico settore (zoofilo, ittico, venatorio, ecc.) attribuisce ai predetti operatori volontari qualifiche e funzioni diverse in relazione al tipo di vigilanza volontaria espletata e, pertanto, funzioni ben distinte cosi come sotto specificato: - quelle che svolgono attività di vigilanza zoofila ai sensi della Legge Statale 157/92 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio), nominate e regolamentate dalla Provincia -quelle che svolgono attività di vigilanza zoofila ai sensi della normativa Regionale (vigilanza sul rispetto di norme amministrative regionali in materia di anagrafe canina, felina ed ecologica) nominate dalla Provincia ; 2
3 -quelle che svolgono attività di vigilanza ecologica ai sensi della normativa Regionale (LR 3 luglio 1989 n.23). La loro nomina è disposta con provvedimento della Provincia competente per territorio. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento. NOMINA E ORGANIZZAZIONE Art. 1 La nomina a guardia volontaria ecologica è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 con provvedimento della provincia competente per territorio. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del prescritto giuramento ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 w successive modificazioni. Art.2 Le guardie volontarie ecologiche svolgono la propria attività organizzate associazioni provinciali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9 della Legge Regionale E.R. 3 luglio 1989, n. 23; Le convenzioni costituiscono il normale strumento per regolare i rapporti fra la associazione provinciale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie volontarie ecologiche; Art.3 Le associazioni provinciali costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie volontarie ecologiche. Art.4 Ogni guardia volontaria ecologica è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia, conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino. Nell'espletamento del servizio la guardia volontaria ecologica è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.(art. 6 L.R. 3 luglio 1989, n. 23) 3
4 FUNZIONI Art.5 Le guardie volontarie ecologiche promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa. Concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente. Collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico. Art.6 Se nell'ambito e nei limiti dell'incarico, accertano violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21; ( Art Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.) Art. 7 Nel caso in cui collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza,le guardie volontarie ecologiche segnalano le infrazioni rilevate in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore. Nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi; Art.8 Le guardie volontarie ecologiche devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province nonché dalle convenzioni. Art.9 Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia volontaria ecologica è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od 4
5 organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso. DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ART.10 I presidenti provinciali delle associazioni di volontariato,a secondo delle convenzioni stipulate, sono tenuti ad indicare per iscritto, alle guardie volontarie ecologiche associate., i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare, disposizioni che dovranno essere custodite agli atti delle associazioni, per cinque anni, per le verifiche da parte degli organi di Polizia deputati ai controlli. I presidenti si assicurano che i propri associati siano perfettamente a conoscenza delle disposizioni che regolano il servizio e del contenuto del presente regolamento. I presidenti provinciali, giornalmente, entro le ore 12.00, faranno pervenire presso gli Uffici della della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale nr. fax. 059/ o tramite Posta Elettronica polamm.mo@poliziadistato.it le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente suscettibili di spunti investigativi. ORDINAMENTO DEI SERVIZI Art. 11 Ordine di servizio L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell associazione di volontariato e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto settimanalmente dal responsabile dell associazione sulla base delle convenzioni ed esposto all'albo dell'ufficio, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del responsabile dell associazione. Esso contiene: cognome e nome,, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento necessario. Dovrà essere fatto pervenire alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Modena con la stessa cadenza settimanale.. Art.12 Foglio di servizio Il foglio di servizio costituisce il documento che in esecuzione dell'ordine di servizio: a) richiama le istruzioni del tipo di servizio da svolgere; b) stabilisce specifiche modalità di svolgimento del servizio quali data, luogo e durata. Viene, redatto in duplice copia e numerato progressivamente e deve essere sottoscritto dal responsabile dell associazione di volontariato. 5
6 Deve essere compilato chiaramente in modo da non ingenerare perplessità negli operatori con l indicazione della convenzione o della richiesta di collaborazione fatta da enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza, di cui al precedente articolo 7, per i quali il servizio.viene.effettuato. Il foglio deve essere personalmente custodito dall operatore, che vi annota i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo ed ha l'obbligo, al termine del servizio, di restituirlo al responsabile dell associazione di volontariato che lo ha emesso. DISCIPLINA Art.13 Con atto adottato dalla Provincia, sentiti i rappresentanti dell associazione provinciale l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione,al Prefetto e a questo Ufficio per gli eventuali provvedimenti di competenza. I presidenti provinciali delle associazioni vigilano sull osservanza delle prescrizioni impartite alle associate Guardie volontarie per l espletamento dei singoli servizi. In presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il presidente provinciale, dopo la rituale istruttoria, adotta i provvedimenti di competenza. La sanzione disciplinare irrogata va tempestivamente comunicata al Questore, corredata dalla necessaria documentazione (contestazione dell addebito e giustificazioni). Resta, comunque, salva la potestà disciplinare riservata dalla norma al Questore. COPERTURA ASSICURATIVA Art.14 Qualora non siano stati stipulati contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico e sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle medesime nell'espletamento dell'incarico con le forme di cui all art. 8 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, i responsabili delle associazioni di volontariato devono fornire stessa idonea copertura assicurativa delle guardie volontarie.non possono essere espletati servizi senza copertura assicurativa. PRESCRIZIONI 1) Vige l'obbligo per le guardie volontarie giurate adibite al servizio di vigilanza volontaria (zoofila,ittica, venatoria ecc.) di indossare il distintivo ed eventualmente l'uniforme che 6
7 debbono essere preventivamente approvati dal Prefetto ai sensi degli artt. 230 e 254 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Qualsiasi modifica o integrazione agli stessi deve essere sottoposta prèventivamente al Prefetto per la relativa autorizzazione. 2) I distintivi già approvati o che verranno proposti per l'approvazione dovranno riportare anche la dicitura "associazione di volontariato"; 3) I fregi/mostrine/gradi che risultano simili a quelli in uso alle Forze dell'ordine non possono più essere utilizzati; pertanto, l eventuale autorizzazione rilasciata e, per quelli già in uso ne dovrà essere richiesta la modifica a cura delle associazioni ovvero non dovranno essere più presentate richieste in tal senso; 4) I tesserini anche ad uso interno non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche poiché in contrasto con la normativa vigente. Infatti le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente solo quando sono adibiti in servizio. Pertanto l'associazione di volontariato non è legittimata a riportare su tesserini interni o su supporti similari la qualifica giuridica attribuita dalla legge; 5) La denominazione dell'associazione dovrà essere riportata nella sua interezza e consequenzialità sulle autovetture, nei distintivi, nei capi dell' uniforme e dove la stessa viene eventualmente apposta, con divieto di porre in maggiore risalto singole parti della denominazione rispetto all'intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l'appartenenza di tali operatori ad Enti pubblici circa le reali funzioni dagli stessi esercitati; 6) Le denominazioni quali "Corpo di vigilanza..." "Comando regionale"," Comando di Corpo", "Comandante" e termini Polizia, Carabinieri, "Servizio di Polizia ecozoofila" e denominazioni similari non potranno essere utilizzate sulle autovetture, nei distintivi, nei capi dell' uniforme e dove le stesse vengono eventualmente apposte, in quanto tali espressioni, usate frequentemente da organismi privati al fine di caratterizzare in termini militaristici la loro organizzazione, si pongono in contrasto con la normativa vigente ed in particolare con il disposto degli artt. 497 bis C.P., 497 ter C.P. e dell'art. 498 C.P. nonché con le vigenti disposizioni in materia di formazione di corpi armati, a mente dell'art. 653 del codice penale. Talune espressioni, inoltre, seppure non specifiche di strutture pubbliche ben individuate, appaiono essere tali da ingenerare nella pubblica opinione e nei cittadini l'erroneo convincimento che si tratti di un organismo dello Stato, della Regione o dell'ente locale. 7) E vietato l'uso di segnali acustici, luminosi sui veicoli e del segnale distintivo (paletta)in quanto il loro uso è riservato rispettivamente per le attività ed ai soggetti individuati dagli articoli del Codice della Strada. Pertanto nessuna guardia giurata volontaria e di nessuna tipologia puo' espletare servizi di polizia stradale 7
8 Questo vale anche per i mezzi privati di protezione civile, ove questi non sono destinati allo specifico uso. (L'istallazione di detti dispositivi visivi/acustici deve essere specificato sul libretto di circolazione) 8) le associazioni non potranno adibire i propri associati, seppure muniti della relativa autorizzazione rilasciata dalla competente autorità ( zoofila, ittica, venatoria, ecc.), allo svolgimento del servizio di vigilanza volontaria riguardante contestualmente più tipi di vigilanza volontaria. A tale proposito si deve sottolineare che la disciplina normativa vigente in ogni specifico settore (zoofilo, ittico, venatorio, ecc.) attribuisce ai predetti operatori volontari qualifiche e funzioni diverse in relazione al tipo di vigilanza volontaria espletata e, pertanto, funzioni ben distinte che non possono essere estese, per analogia, ad altre attività.(rdl 26 sett.1935 n.152 convertito nella Legge 19/3/1936 n.508) ; 9) Le associazioni di volontariato nell'attività di vigilanza debbono attenersi ai compiti ed ai limiti stabiliti dalle rispettive normative; 10) Nell'espletamento dei propri compiti le guardie volontarie giurate non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi. Il presente regolamento annulla e sostituisce quelli fino ad ora approvati ad ogni singola associazione. IL QUESTORE (Margherito) 8
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