REPUBBLICA ITALIANA. la Corte dei conti. in Sezione centrale di controllo. sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

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1 Deliberazione n. 13/2010/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato nell Adunanza del II Collegio del 30 aprile 2010 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 1/2009/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l esercizio 2009; vista la relazione del Consigliere istruttore, dott. Giovanni Coppola concernente gli esiti dell indagine condotta su Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP ; vista l ordinanza in data 29 marzo 2010 con la quale il Presidente della Sezione del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha convocato il II Collegio per l adunanza del 30 aprile 2010, al fine della pronuncia, ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, sulla gestione in argomento.

2 2 vista la nota del 30 marzo 2010, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione: - Alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP; - Al Ministero dell Economia e delle Finanze Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; preso atto della memoria trasmessa dalla COVIP- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, alla Sezione del controllo, in data 21 aprile 2010; udito il relatore Cons. Giovanni Coppola ; comparsi: per la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione: il dott. Antonio Finocchiaro Presidente; il dott. Raffaele Capuano Direttore generale; l Avv. Leonardo Tais Direttore centrale; il Dott. Alessandro Rivera Dirigente generale Dipartimento del Tesoro, Ministero dell economia e delle finanze; DELIBERA di approvare con talune modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la Relazione concernente Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP ORDINA Che la presente deliberazione e l unita relazione ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6, della legge 20/94 così come modificato dall art. 1,

3 3 comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dall art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n 244 siano trasmesse a cura della Segreteria della Sezione: - alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale; - Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP; - al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; - al Ministero dell Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro. Le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall art. 1, comma 172, della legge n. 266/2005. Adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l eventuale provvedimento motivato previsto dall art. 3, comma 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati. La presente delibera e l unita relazione saranno trasmesse, ai sensi e per effetti dell art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, al competente Collegio delle Sezioni Riunite, affinché possa trarne deduzioni ai fini del

4 4 referto al Parlamento sul rendiconto Generale dello Stato, anche in ordine alle modalità con le quali le Amministrazioni si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e contabile. Il Presidente (Dott. Giorgio CLEMENTE) Il RELATORE (Cons. Giovanni COPPOLA) Depositata in Segreteria il 17 giugno 2010 IL DIRIGENTE (Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA)

5 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato Attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP RELATORE Cons. Giovanni Coppola

6 SINTESI DELLA RELAZIONE... 3 INTRODUZIONE Analisi dell evoluzione normativa e del sistema della previdenza complementare Le attribuzioni della COVIP Profili organizzatori La Commissione (Organo collegiale) La figura del Direttore Generale L evoluzione della struttura organica della COVIP Direzione personale organizzazione e amministrazione Direzione Vigilanza I Direzione Vigilanza II Direzione Affari generali e Legali Servizio Ispettivo Servizio Studi Attività Ispettiva Consulenze e collaborazioni Il costo del Lavoro Analisi dei consuntivi 2000/ Analisi dei consuntivi relativi agli esercizi 2007/2008 e del previsionale Quadro finanziario Risorse finanziarie derivanti da assegnazioni pubbliche - Finanziamento pubblico e autofinanziamento a carico dei soggetti vigilati Dinamica evolutiva del sistema di finanziamento e dell impiego delle risorse Formazione ed utilizzazione dell avanzo di amministrazione Problematiche logistiche Andamento della Previdenza complementare...42 Elaborazione Corte dei Conti su Dati COVIP I costi delle forme di previdenza complementare La Previdenza complementare pubblica Livello di adeguamento dei Fondi preesistenti alle regole comuni La problematica relativa ai conflitti di interesse...58 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI

7 SINTESI DELLA RELAZIONE La Corte dei conti ha condotto l indagine sull attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, in particolare, nell arco di tempo che va dall entrata in vigore del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 emanato in base alla delega prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni) al momento del deferimento alla Sezione del controllo della relazione conclusiva (marzo 2010), con estrema attenzione al contesto nel quale questa attività si svolge: l ambiente evolutivo della Previdenza complementare. La relazione tiene conto anche delle modifiche strutturali che hanno interessato il periodo intermedio che va dalla chiusura della precedente indagine - approvata con la deliberazione 39/rel./2001 che, a sua volta, aveva fatto seguito alla precedente, approvata con la deliberazione n. 4/2000 al varo del d.lgs. 252/2005. L attenzione all ambito nel quale si esplicano le funzioni della COVIP è del resto costante, da parte della Corte dei conti, nella sede della Relazione al Parlamento sulla Previdenza (nell attuale assetto, sulle Politiche previdenziali ). Pertanto, le analisi condotte fruiscono dell attualità della conoscenza del sistema e contribuiscono esse stesse ad aggiornarla alle questioni più recenti. I profili strutturali sono stati quindi esaminati in un ottica prettamente funzionale che, partendo dal consolidamento della qualità di Autorità indipendente, che costituisce un fattore fondamentale per l esercizio delle competenze assegnate dall Ordinamento, ha privilegiato una lettura che tenesse conto della gamma di tali competenze e ne rilevasse le priorità che nell attuale fase di maturazione della Previdenza complementare vengono in evidenza. L evoluzione normativa (Cap.1) ha costituito quindi il necessario quadro di riferimento della relazione, anche perché di particolare rilievo è stato il momento della regolazione amministrativa al quale la COVIP ha concorso in maniera decisiva in un periodo particolarmente intenso e concentrato, per l anticipazione della riforma della Previdenza complementare, dovuta alla legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria per il 2007) che ha anticipato l entrata in vigore della normativa dal primo gennaio 2008 al primo gennaio 2007, modificando quindi la formulazione dell art 23, 1 comma, del d.lgs. 252/2005. Le attribuzioni della COVIP (Cap.2) si estendono dall attività di regolazione, a quella di autorizzazione, a quella di vigilanza che prevede, quale misura dell azione, la possibile irrogazione di sanzioni. In tale contesto, la Corte segnala l esigenza, nel momento attuale che vede ormai consolidata l attività di regolazione, che peraltro trova ora oggetti che di essa necessitano (ed ancor prima di interventi da parte del legislatore) come l area dei Fondi preesistenti (Cap. 10.3) e dei Conflitti d interesse (Cap.10.4), di rafforzare l attività di Vigilanza. L esame di un organizzazione, ancora in fieri (Cap.3) ha costituito un passaggio fondamentale che ha portato la Corte ad indicare l esigenza di orientare la medesima ad 3

8 una maggiore flessibilità, finalizzandola in termini più incisivi alle attività core, in considerazione di un organico che non ha ancora raggiunto la massa critica delle 80 unità previste, mantenendosi negli ultimi anni su circa 60, ormai pressoché tutte inserite nei ruoli della COVIP, con un costo del lavoro (Cap.6) sensibilmente aumentato nell ultimo biennio di riferimento ( ). La rilevante professionalità detenuta trova riscontro nel limitato ricorso a collaborazioni tecniche esterne (Cap.5), rinvenute in due soli casi e per profili di attenzione legati ai rischi attuariali nonché all estensione della competenza ai Fondi interni a Banche ed Assicurazioni, in precedenza sottoposti alla vigilanza, rispettivamente, di Banca d Italia ed ISVAP. I Bilanci consuntivi (Cap.7) sono stati esaminati in un ottica di continuità con le precedenti rilevazioni, verificando la corretta allocazione delle poste contabili ed in tale contesto si è richiamata l esigenza di evitare trasferimenti dalla parte in conto capitale alla parte corrente, che determinano una dequalificazione della spesa. L analisi non si è concentrata solo sull ultimo esercizio di riferimento per il quale è stato presentato il conto consuntivo (2008), ma ha riguardato gli esercizi dal 2000 al 2008, fino al previsionale 2009, consentendo anche una valutazione dell avanzo di amministrazione (Cap.8.4) il quale ha mantenuto un trend di rilievo che trova una finalizzazione possibile nell acquisto di un immobile quale nuova sede della COVIP, soluzione ritenuta decisamente preferibile a quella di una nuova locazione (Cap.9). Qualsiasi valutazione sui bilanci non poteva prescindere da un aggiornamento del quadro finanziario (Cap.8) che indicasse esaustivamente le risorse sulle quali la COVIP può contare, tenendo conto delle importanti modifiche che sono intervenute sul sistema di finanziamento che vede marginalizzarsi l onere a carico del Bilancio statale, sia diretto, sia a carico degli Enti previdenziali a fronte del contributo richiesto agli organi vigilati (i fondi pensione). Al riguardo, la Corte ha segnalato la linea di coerenza che deve essere seguita nelle scelte della COVIP, in relazione all utilizzo dell avanzo di amministrazione, di cui si è detto, finalizzandolo alla risoluzione dei problemi logistici, alla programmazione delle spese che presentino carattere ripetitivo ed alla prevista diminuzione, almeno per il prossimo triennio, di disponibilità per un milione di euro annui da trasferire alla Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il focus della relazione e non quindi un mero sfondo nel quale si svolge l azione amministrativa è sempre costituito dalle problematiche che si manifestano nel mondo della previdenza complementare e la Corte riconosce alla COVIP l effettiva esplicazione di un ruolo di assoluto coinvolgimento nelle dinamiche e nelle difficoltà di un settore estremamente sensibile sul piano sociale e fortemente condizionato dalla congiuntura economica generale e da quella degli investimenti finanziari in particolare. 4

9 Tale ruolo consente di intervenire efficacemente sui profili patologici che emergono nella gestione dei fondi, correggendo le incongruenze rilevate che si riflettono sugli iscritti, come le tematiche dei conflitti d interesse e dei servizi esternalizzati indicano e che inducono la Corte a ritenere che, dopo l epoca della razionalizzazione degli strumenti (tra i quali spicca in positivo l ISC- indicatore sintetico dei costi) l attenzione vada ora indirizzata alla definizione della posizione dei Fondi non ancora adeguati, da un lato ed alla verifica puntuale delle irregolarità, dall altro. INTRODUZIONE Il sistema della Previdenza complementare è stato oggetto di significative evoluzioni, di cui la Corte si occupa costantemente nell ambito delle Politiche previdenziali in sede di Relazione sul rendiconto generale dello Stato in Sezioni Riunite. Queste ultime, oltre che nell analisi annuale si sono anche pronunciate con specifico Rapporto sulla Finanza previdenziale (Deliberazione delle Sezioni Riunite 9/CONTR/REF/06). L Organo al quale spetta la vigilanza e la regolazione di dettaglio in materia è la COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, istituita con l art.16, comma 2 del d.lgs. 21 aprile 1993, n La Corte dei conti esercita il controllo sulla COVIP, ai sensi dell art. 13, 4 comma della legge 8 agosto 1995, n.335 e dell art. 18, comma 4 (ultimo periodo) del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 emanato in base alla delega prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni). In precedenza la Corte ha approvato due relazioni in materia: la prima con la deliberazione n. 4/2000, la seconda con la deliberazione 39/rel./2001. La presente indagine è mirata a verificare l evoluzione di un organismo che è stato spesso messo in discussione nel quadro complessivo di quelle che vengono definite Autorità indipendenti. Del resto, può dirsi che il definitivo riconoscimento giuridico di tale qualità nel sistema ordinamentale, sia pure anticipato da leggi finanziarie e norme speciali che ne avevano già disegnato, da un lato l autonomia gestionale e dall altro le funzioni di vigilanza e di regolazione, si rinvenga nel combinato disposto della legge delega 243/04 2 e del d.lgs. 1 E istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico. 2 Nell ambito dei principi direttivi cui doveva attenersi la successiva normativa delegata, all Art.1, comma 2, lettera h) p.2, nell ottica di perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure amministrative, veniva sancita l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari. 5

10 252/05 3. In considerazione dell intima connessione della COVIP con la previdenza complementare, nella presente relazione vengono segnalati i profili evolutivi e i risultati della previdenza complementare in collegamento con quelli più direttamente riferibili alla COVIP. La quintessenza della relazione sta proprio nel rapporto tra lo strumento di regolazione e vigilanza e l evoluzione della materia. Viene quindi data attenzione ai profili organizzativi, contabili e gestionali della COVIP in un ottica finalistica orientata a valutare l adeguatezza ed il grado di consolidamento della struttura rispetto alle funzioni alla medesima assegnate. 1. Analisi dell evoluzione normativa e del sistema della previdenza complementare La disciplina fondamentale del sistema della previdenza complementare é stata disegnata dal d.lgs. 21 aprile 1993, n.124 (disciplina delle forme pensionistiche complementari) e dalla legge 8 agosto 1995, n.335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio complementare). Successivamente altri provvedimenti legislativi hanno completato l'attuale assetto della materia: le leggi 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); 23 dicembre 1998 n.448 (finanziaria 1999); 17 maggio 1999, n.144 (il c.d. "collegato ordinamentale lavoro"), il d.p.c.m. 20 dicembre 1999, modificato dal d.p.c.m. 2 marzo 2001 (trattamento di fine rapporto ed istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti), il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 (riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare), il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346 (interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), la legge 23 dicembre 2000 n.388 (finanziaria 2001). Di particolare rilievo è infine la legge-delega di riforma del sistema pensionistico: legge 23 agosto 2004, n. 243 ed il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, riferito espressamente alla previdenza complementare e modificato con la legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) che ha anticipato quest ultima riforma. Non va infine trascurata la portata della legge 28 dicembre 2005, n.262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari che annovera testualmente la COVIP tra le Autorità indipendenti ed indica i procedimenti che devono essere seguiti per l adozione di atti regolamentari e generali. L analisi della normativa in materia di previdenza complementare muove in sostanza da due norme fondamentali: la prima è costituita dal d.lgs. 124 del 21 aprile 1993 che ha 3 Art.18, comma 2: La COVIP e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico. 6

11 disciplinato per la prima volta le forme pensionistiche complementari (originariamente si parlava di previdenza integrativa), mentre la seconda, nasce dalla legge-delega 23 agosto 2004, n.243 (Riforma Maroni) e si evolve nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252 che può essere considerata come la norma di consolidamento, sia della materia, (artt. 1 17), ormai assurta a reale autonomia, pur sempre in connessione con il primo pilastro costituito dalla Previdenza obbligatoria della quale è, appunto, complementare, sia della Commissione di vigilanza dei fondi pensione- COVIP quale autorità indipendente pleno titulo, che ha visto specificate le proprie attribuzioni agli artt Assumono valore fondamentale per la materia oggetto di indagine, le tipologie esistenti di forme pensionistiche le quali erogano trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio e sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l indicazione di fondo pensione - che non può essere utilizzata da altri soggetti - e l adesione alle quali è libera e volontaria. I Fondi si distinguono in "aperti" e "negoziali" (a parte vanno considerati i c.d. "Fondi preesistenti" che devono adeguarsi alle regole attualmente vigenti per tutto il Sistema): - i primi sono quelli che, ai sensi dell'attuale art.1 del d.lgs. n.252/2005, sono, appunto, "aperti" all'adesione volontaria e sono costituiti da soggetti autorizzati, con lo scopo esclusivo di erogare agli iscritti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, per essi, come si vedrà, si pone la problematica di un effettivo patrimonio separato, tendenzialmente non rinvenibile nei Fondi preesistenti al d.lgs. 124/93 ed, in particolare nei Fondi interni a banche ed assicurazioni. - i secondi nascono da una specifica previsione contrattuale che riguarda la categoria e possono riguardare sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori autonomi, sia liberi professionisti e tutti questi fondi sono caratterizzati da un regime a contribuzione definita. Sono fondi negoziali tutti quelli della previdenza complementare pubblica, peraltro caratterizzati da profili peculiari che vengono analizzati in altra parte della relazione. Una tipologia a sé stante è quella dei Piani individuali di previdenza P.I.P. che sono realizzati attraverso polizze di assicurazioni sulla vita. Tali Piani non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del T.F.R. 4 ; in sostanza, non dovrebbe essere possibile stipulare un P.I.P. tramite adesione ad un altro servizio di tipo bancario o assicurativo. Sono denominati P.I.P. nuovi i Piani conformi al d.lgs. 252/2005 e iscritti all Albo tenuto dalla COVIP, tale tipologia comprende sia P.I.P. vecchi successivamente adeguati, sia quelli istituiti successivamente al L impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi oppure a OICR (unit linked rientranti nel ramo III). Non è invece possibile attuare P.I.P. mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III. 7

12 Va sottolineato come non sia di poco conto la distinzione tra Piani di previdenza individuale, nuovi o adeguati e Piani definiti vecchi, poiché questi ultimi corrispondono sostanzialmente alle tradizionali polizze vita che, pur mutando denominazione, hanno mantenuto le caratteristiche proprie di tale strumento, in particolare sotto il profilo dei costi, che presentano forti livelli di caricamento nei primi anni di esercizio dovuti agli oneri amministrativi ed alla remunerazione ed incentivazione della rete di vendita. L azione della Commissione in tale ambito si è quindi appuntata sia su una revisione dei medesimi, sia soprattutto su una maggiore trasparenza nella rappresentazione di tali oneri, in particolare tramite lo strumento dell Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), trattato in modo più approfondito nell ambito della presente Relazione. I fondi pensione preesistenti sono quelli già istituiti alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge delega in base alla quale fu poi emanato il d.lgs. 124/1993. Con il decreto del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, n.62 del 10 maggio 2007 è stata dettata la disciplina per l adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal d.lgs. 252/2005. Sono denominati fondi pensione preesistenti autonomi quelli dotati di soggettività giuridica. Sono denominati fondi pensione preesistenti interni quelli costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese banche, imprese di assicurazione e società non finanziarie presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi. Passando all analisi delle norme strutturali, il d.lgs. 252/2005 individua, all art. 2, i destinatari della norma, mentre l art. 3 disciplina le modalità di istituzione delle forme pensionistiche; sono poi regolamentati, all art.5, i criteri di partecipazione agli organi di amministrazione e controllo. Di particolare importanza sono poi l art.6, che al primo comma 5 individua le modalità di gestione dei fondi stessi, l art. 7 che regola il deposito delle risorse dei fondi 6 e l art.8 che regola il finanziamento delle forme pensionistiche da parte degli aderenti I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n

13 Con l art.9 è stato inoltre costituito il fondo presso l INPS destinato a raccogliere le quote di T.F.R. maturate e non fatte oggetto di opzione da parte degli interessati, che hanno lasciato così formare il silenzio-assenso. L art. 11 disciplina compiutamente le modalità con le quali i Fondi devono erogare le prestazioni, disciplinandone anche il regime fiscale e le modalità di corresponsione degli anticipi; l art. 14 regola la portabilità delle posizioni pensionistiche individuali. L entrata in vigore del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento in discorso era inizialmente previsto per il primo gennaio Successivamente è intervenuto il disposto dell art. 1, comma 750, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha anticipato l entrata in vigore della normativa dal primo gennaio 2008 al primo gennaio modificando quindi la formulazione dell art 23, 1 comma, del d.lgs. 252/2005. Di fondamentale importanza è, quindi, il comma 749 del predetto art. 1 8 che impone che tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo con la tempistica predetta; in particolare, per i fondi preesistenti, il comma 753 prescrive che le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R. a far data dal 1 gennaio Tali forme, ai fini del conferimento del T.F.R., devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. 3-bis Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria può anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE. 3-ter. La Banca d Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all articolo 15-ter Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. 8 Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del T.F.R.: a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo; b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: 1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; 2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3. 9

14 Tale disposizione è stata successivamente integrata dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze, n. 62 del 10 maggio 2007, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, con il quale è stata data attuazione alla previsione di cui all articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, stabilendo i criteri, le modalità e i tempi, in base a cui i c.d. fondi preesistenti debbono adeguarsi alle nuove disposizioni. Circa i tempi di adeguamento alle disposizioni in materia di investimenti e modelli gestionali, i commi 5 e 6 dell articolo 5 del decreto ministeriale prevedono un termine di tre anni per l adeguamento alle disposizioni legislative e di normativa secondaria in materia di limiti agli investimenti, e di cinque anni per l adeguamento alle altre disposizioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del decreto ministeriale. Sul punto è quindi intervenuta la deliberazione COVIP 23 maggio 2007 Direttive in materia di attuazione da parte delle forme pensionistiche preesistenti delle previsioni del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, recante il regolamento per l adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la quale ha stabilito che i fondi pensione preesistenti che intendano ricevere il conferimento del predetto T.F.R. a far data dal 1 luglio 2007 devono tempestivamente avviare le procedure di adeguamento alle norme del decreto e porre in essere gli specifici adeguamenti sopra richiamati che risultassero a tal fine necessari entro il 30 giugno 2007, dandone comunicazione alla COVIP e allegando la connessa documentazione relativa alle determinazioni adottate, anche con riferimento alle eventuali modifiche statutarie o regolamentari. I fondi dovranno altresì trasmettere alla COVIP una comunicazione, assentita dall organo di amministrazione del fondo, nella quale vengono specificati modalità e tempi per il completamento degli adeguamenti al decreto, tenendo conto che, laddove non siano indicati nel decreto stesso particolari e più ampi termini con riguardo a specifici aspetti, l adeguamento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa quanto prima alla COVIP da parte di tutti i fondi pensione preesistenti, ancorché non intendano essere destinatari del trattamento di fine rapporto, con l indicazione delle modalità e dei tempi di adeguamento, formulati anche in ragione delle specificità e delle caratteristiche di ciascuna forma pensionistica. L analisi delle disposizioni intervenute sul punto non può non sollevare una problematica di rilevante spessore: infatti, il termine inizialmente concesso ai fondi preesistenti per adeguarsi alla normativa generale è stato sostanzialmente variato più volte, passando dal primo gennaio 2008 al primo gennaio 2007, con la Finanziaria 2007, venendo poi quantificato in tre e cinque anni, come visto, con il decreto citato, per poi slittare ad un tempo sostanzialmente non definito il più breve tempo possibile della deliberazione COVIP. 10

15 E poi mutata anche la sostanza dell adempimento previsto, passando dall adeguamento pieno alla disciplina del d.lgs. 252/2005, all avvio delle procedure di adeguamento che, come meglio specificato in seguito, per alcune tipologie di fondi preesistenti, quali quelli a prestazione definita, anche a volerne ammettere la fattibilità sotto il profilo tecnico finanziario, comporterebbe ai medesimi problematiche di bilancio non sormontabili. E poi da rilevarsi che sia tale indefinita proroga sia la predetta sostanziale variazione degli adempimenti a carico dei Fondi sono state introdotte con atti, un decreto interministeriale ed una deliberazione COVIP appunto, inidonei a modificare una disposizione di un provvedimento, quale un decreto legislativo, avente forza di legge. Alla luce di tale problematica si rende necessaria una seria riflessione sulla possibilità di mantenere in operatività i fondi che, ad oggi, non siano stati adeguati, o, come visto, addirittura non siano, in concreto, adeguabili. Pertanto, quindi, per detti fondi, si reputa necessario sancire tale inadeguabilità con esplicite deliberazioni che abbiano portata interdittiva in ordine alla prosecuzione della loro attività; per quanto attiene invece ai fondi preesistenti definiti sostanzialmente adeguati ma che vuoi per la mancanza di massa critica, vuoi per l esigenza di modifiche statutarie non hanno completato il percorso di adeguamento, vanno disposti termini perentori per la conclusione dello stesso, facendo leva sulle disposizioni non modificate del d.lgs.. 252/2005. Il tema delle modalità di espressione delle volontà del lavoratore, è stato poi regolamentato dall art. 1, comma 765, della Finanziaria in discorso. In merito, sono intervenute la deliberazione COVIP del 21 marzo 2007 e la circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007 che riguarda anche il Fondo di Tesoreria Lo stesso art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, con il procedimento di cui all art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con apposita conferenza dei servizi, siano accertate le risorse del Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all art del codice civile istituito presso la Tesoreria dello Stato, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui all art. 1, comma 758 della citata legge n. 296 del In merito, va precisato che l istituzione di tale fondo, al quale affluiscono le quote di T.F.R. dei lavoratori di aziende con più di cinquanta addetti e che dovevano alimentare spese per lo sviluppo, consentendo di liberare stanziamenti accantonati dai capitoli indicati nell Elenco 1 di detta Finanziaria, ha posto e pone non pochi problemi in ordine alle apparenti caratteristiche di Prestito forzoso. Si richiamano, al riguardo, sia le Relazioni delle Sezioni Riunite in materia previdenziale, in sede di analisi del Rendiconto, degli ultimi anni, sia la recente deliberazione della Sezione centrale di controllo sulle gestioni delle amministrazioni dello Stato, n. 2/2010/G. 11

16 Modifiche ed integrazioni di diverso segno sono state apportate al d.lgs. 252/2005 dal d.lgs. n. 28 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali", nonché dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". E da rilevarsi, come già evidenziato nella Relazione al Parlamento del 2008, che gli anni 2006 e 2007 hanno comportato per la COVIP una complessa attività di regolazione preceduta da una nutrita campagna di comunicazione finalizzata alla realizzazione dell anticipazione della riforma della previdenza complementare dettata dal d.lgs. 252/2005. Si è giunti infatti alla definizione della procedura di formazione del silenzio-assenso per tutti coloro che non si pronunciavano esplicitamente in termini positivi con l adesione ad un fondo aperto o negoziale oppure in termini negativi, con il mantenimento del T.F.R. in azienda (la quale, come si è visto, nel caso di più di 50 addetti, avrebbe proceduto al versamento delle quote di T.F.R. ad un apposito fondo costituito presso l INPS e destinato al finanziamento di investimenti pubblici). Nel caso di formazione del silenzio assenso le quote di T.F.R. vengono conferite al fondo negoziale di categoria o al FONDINPS, anche definito dell inoptato. Questi gli aspetti procedurali che la COVIP ha dovuto gestire, aggravati dall esigenza di armonizzazione della platea di fondi preesistenti con quelli di nuova costituzione, concentrazione di tutti quei fondi con un numero minimo di aderenti e soprattutto omogeneizzazione del livello delle prestazioni fornite, degli investimenti effettuati e dei costi di gestione. Si è trattato quindi di un biennio ricco di attività di regolazione a tali fini con l emanazione di decreti ministeriali e di direttive in grado di raggiungere gli obiettivi delineati seppur in considerazione delle difficoltà correlate ad un periodo di congiuntura economica internazionale che ha reso sempre più diffidenti gli investitori. 2. Le attribuzioni della COVIP Come già si è sottolineato, il d.lgs. 252/2005 ha consolidato la Commissione, come Autorità indipendente, concentrando la definizione delle sue attribuzioni negli articoli dal 16 al 18; in questa sede si tratterà delle attribuzioni della stessa in termini necessariamente sintetici, rinviando per gli approfondimenti ai singoli capitoli della presente relazione. Il secondo comma dell art 18 del decreto legislativo individua i compiti della Commissione, da svolgersi in coerenza con le direttive generali emanate dal Ministero del lavoro di concerto con quello dell economia, definendone la composizione, fissata in cinque unità (un Presidente e quattro Commissari). 12

17 L art.19 Compiti della COVIP illustra le modalità di svolgimento dell attività di regolazione, autorizzazione, vigilanza e comunicazione della stessa. Per quanto concerne il primo profilo, l attività viene svolta essenzialmente tramite direttive 9. Tra queste si richiamano, tra le più recenti e significative la deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e la deliberazione 28 ottobre 2009 Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti, allegato n.2 allo Schema di regolamento dei fondi pensione aperti. Di particolare spessore è l attività di autorizzazione 10, trattata all art. 19, che comporta l approvazione degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari, nonché, appunto, l autorizzazione all esercizio dell attività dei Fondi pensione. I compiti di vigilanza ed ispettivi, ampiamente trattati nell ambito della presente relazione, sono individuati nello stesso articolo, in particolare al II comma 11 e le modalità di svolgimento degli stessi sono indicati nei commi 3 7 del medesimo articolo. La Commissione può infatti acquisire informazioni sull attività del fondo, dei suoi organi di amministrazione e vigilanza, nonché di ogni altra istanza di controllo sull attività degli stessi con modalità autonomamente determinate. L attività di comunicazione della COVIP è individuata dalle lettere m e n del secondo comma del predetto articolo ; di particolare rilievo in questo ambito, è la possibilità di 9 Art. 18, IV c.: Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Art. 18, V c.:i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP. 10 a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1; b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere; 11i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali; n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazio-ni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro. 12 m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali; 13

18 avvalersi dell Ispettorato del lavoro al fine di acquisire dati e informazioni dalle forme pensionistiche complementari. Sul punto, sono di particolare interesse due deliberazioni della COVIP, la prima del , recante Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari e la seconda del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. Con delibera del 31 gennaio 2008, la COVIP ha poi adottato le Istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo: stima della pensione complementare volte a fornire alle forme pensionistiche complementari indicazioni per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti al momento del pensionamento. Con tale provvedimento, è stato richiesto alle medesime di predisporre e diffondere, a partire dal 1/7/2008, i progetti esemplificativi standardizzati, in sostanza delle stime, da consegnare in sede di adesione ai fondi unitamente alla nota informativa, relative alle diverse linee di investimento proposte. Lo stesso riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua lorda di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate. Nel corso dell adunanza del 30.4 u.s. il Presidente della Covip ha sottolineato l importanza dell utilizzazione del predetto strumento ed ha precisato che dal , i Fondi sono tenuti a predisporre il Progetto di stima esemplificativa della pensione complementare predisposto sulla base di parametri individuati dalla COVIP. Allo svolgimento dei predetti compiti di vigilanza è poi correlato il profilo dell attività sanzionatoria regolata dall articolo 19-quater del decreto n. 252/2005 e dall articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 28, integrati dalla deliberazione COVIP 30 maggio 2007 Regolamento in materia di procedure sanzionatorie. Da ultimo, per quanto concerne il tema dell autofinanziamento della Commissione, anche questo ampiamente trattato nell ambito della presente relazione, si cita la deliberazione COVIP del 24 gennaio 2008 Determinazione della misura, dei termini e delle modalità del versamento del contributo delle forme pensionistiche complementari alla COVIP nell anno 2008, ai sensi dell art.1, comma 65 della legge 3 dicembre 2005, n Altri interventi normativi nel settore si sono avuti con il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro. 14

19 3.Profili organizzatori 3.1. La Commissione (Organo collegiale) La Commissione è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro commissari nominati ai sensi della legge , n.14 con la procedura di cui all art. 3 della legge , n La composizione e le attribuzioni sono definite dall art. 18, (commi 3 e 4) del d.lgs. 252/05. Il Presidente e i Commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Presidente, rappresenta la Commissione, sovrintende all attività istruttoria e cura le esecuzione delle deliberazioni. Inoltre, informa il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo. I Commissari partecipano alla discussione e alle deliberazioni; propongono iniziative sull'attività e sul funzionamento della Commissione, verificandone collegialmente l'attività. La Commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione. Il Presidente e i Commissari (composizione negli anni) COMMISSIONE ANNO NUMERO COMMISSARI COMMISSARI MESI DI PRESENZA TOTALE MESI REMUNERATI TOTALE SPESA COSTO MEDIO MENSILE , , , ,17 39* , , ** , , , , , , , , , da 2 a 4*** ,00 * nel consuntivo non vi è la specifica della Commissione. ** nel periodo 18/31 dicembre i commissari sono 4+Presidente di cui 2 membri per 12 giorni per un costo di euro ***nel consuntivo non si legge la composizione della Commissione nei mesi Elaborazione Corte dei Conti su dati estrapolati dalle Relazioni annuali Covip 13 Art. 3, legge 23 agosto 1988, n.400: Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottatasi proposta del ministro competente. 15

20 3.2. La figura del Direttore Generale Tale figura ha trovato solo di recente una sua stabilità, e questo è un aspetto importante, poiché essa rappresenta la cerniera tra l Organo collegiale e la Struttura. Anche la previsione del quarto comma dell art.18 del d.lgs. 252/ , tuttavia, non ne definisce in modo compiuto le attribuzioni, limitandosi ad assegnargli compiti di coordinamento degli uffici. E quindi nel Regolamento di organizzazione, previsto dalla stessa norma, che è stato demandato l ordinamento strutturale della COVIP e sono state affinate le funzioni del Direttore Generale, il quale: - controlla il funzionamento e il buon andamento delle strutture, vigilando affinché l attività sia svolta secondo gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Commissione e verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché le proposte di deliberazioni da trasmettere alla medesima; - dà attuazione alle deliberazioni della Commissione, partecipa alle riunione della stessa, senza diritto di voto; - vigila sul rispetto del regolamento del personale e delle disposizione di servizio da parte del personale assegnato alla struttura; - provvede alle spese necessarie per l ordinaria gestione dell amministrazione, nell ambito degli stanziamenti di bilancio, rispettando i criteri e limiti fissati nel regolamento di contabilità della COVIP; - presenta al Presidente della Commissione, per l esame di competenza, il bilancio di previsione e bilancio consuntivo L evoluzione della struttura organica della COVIP Il quadro normativo di riferimento relativo alla pianta organica della COVIP risulta notevolmente variato rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 124/1993 e dall art. 38, della Legge 449/1997. Tali disposizioni, che fissavano l organico in 30 unità di ruolo, 20 unità di personale in posizione di comando o distacco e 20 unità assunte con contratto a tempo determinato, sono state superate con l entrata in vigore del D. lgs. 252/2005, che all art. 18, co. 4 ha stabilito che la COVIP delibera, con apposito regolamento, in ordine al numero dei posti della pianta organica; tale deliberazione è oggetto di verifica di legittimità da parte del Ministero del lavoro e del Ministero dell economia e finanze. La Commissione ha, quindi, provveduto ad ampliare la pianta organica. Al le unità di personale risultavano essere 57: 14 Secondo la quale, il Direttore Generale viene nominato, tra persone di comprovata competenza con qualifica di dirigente generale nella pubblica amministrazione, ovvero che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza di livello dirigenziale presso la Commissione o presso Enti pubblici o in enti o istituzioni creditizie, finanziarie o assicurative. 16

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