COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia
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- Emanuele Zani
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1 Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 67 del COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE SULL APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 2000 N. 212 E SULL ISTITUTO DELL AUTOTUTELA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
2 TITOLO I NORME APPLICATIVE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE Art. 1 Disposizioni Generali - Gli organi e gli uffici comunali adeguano i propri atti e i loro comportamenti in tema di entrate tributarie e patrimoniali ai principi previsti dalla legge 212 del 27 luglio 2000, concernente Disposizioni in materia dei diritti del Contribuente. Art. 2 Efficacia temporale delle norme tributarie - I provvedimenti tributari di carattere generale del Comune non possono prevedere adempimenti, a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti. - Sono, in ogni caso, da considerarsi provvedimenti tributari di carattere generale i regolamenti comunali e gli atti deliberativi concernenti aliquote, le tariffe nonché le agevolazioni in materia di tributi comunali. Art. 3 Errori del Contribuente - Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d imposta; pertanto, nel caso di errori di compilazione della denuncia, che non incidono sull ammontare del tributo, non sono comminate sanzioni. - Le violazioni per mancato invio di documentazione o per mancata restituzione di questionari, nei termini indicati, sono sanzionate con il massimo previsto dalla legge. Art. 4 Procedimento nell attività di verifica e controllo - Nell attività di verifica e di controllo l Ufficio tributi si avvale dei dati e dei documenti in possesso dell Amministrazione Comunale. - Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all Ufficio Tributi tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l espletamento dell attività di controllo. - Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l acquisizione di dati utili o necessari per il corretto esercizio dell azione di controllo. - Quando non sia altrimenti possibile, l Ufficio reperisce direttamente tutte le informazioni dal soggetto obbligato mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente. Art. 5 Interpello del contribuente - Ciascun contribuente può inoltrare, per iscritto, al funzionario responsabile del tributo, specifiche istanze di interpello, riguardanti l applicazione delle disposizioni in materia di tributi locali, inerenti a casi concreti e personali, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalla specifica normativa tributaria. - Non sono oggetto di interpello le istanze relative alle seguenti fattispecie: Scadenze e modalità di pagamento già disciplinate dalla normativa vigente in materia di tributi comunali;
3 Scadenze e modalità di presentazione delle denunce di inizio e di variazione relativi ai vari tributi comunali; La risposta all istanza di interpello, da parte del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata entro il termine di centoventi giorni dalla proposizione, vincola con esclusivo riferimento alla richiesta oggetto dell istanza di interpello e limitatamente all interessato; Limitatamente alla questione oggetto dell istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto adeguata risposta entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione da parte del funzionario responsabile del tributo; Nel caso l istanza risulti incompleta o non sufficientemente esplicita nell esposizione del caso in esame, il funzionario responsabile del tributo chiede precisazioni per iscritto al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell istanza stessa; Nel caso in cui l interpello, formulata da un elevato numero di contribuenti, attiene alla medesima questione o questioni simili tra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, mediante manifesti o attraverso i mezzi di informazione locale; Art. 6 Chiarezza e motivazione degli atti - Gli atti emanati dal funzionario responsabile del tributo sono motivati in base quanto prescritto dall art. 3 della legge 7 agosto 1990, n Gli atti emanati devono indicare: L ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato nonché il nominativo del responsabile del procedimento; Il funzionario responsabile del tributo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell atto in sede di autotutela entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell atto. Le modalità, il termine, l organo giurisdizionale o l autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnati. TITOLO II DISCIPLINA DELL ISTITUTO DELL AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA Art. 7 Oggetto del regolamento - Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l esercizio del potere di annullamento d ufficio, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario. Art. 8 Annullamento e revoca d ufficio in caso di autoaccertamento - Il potere di annullamento d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili presso il Comune, qualora si voglia estinguerne totalmente l effetto. - Il potere di revoca d ufficio dell atto recante la pretesa tributaria viene esercitato, anche, in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l effetto.
4 Art. 9 Rinuncia all imposizione tributaria - Il potere di rinuncia all imposizione tributaria viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese in giudizio. - Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima (come per esempio: valore venale dell area edificabile) ed il valore dichiarato non sia superiore al 10%. Tale percentuale può essere modificata con deliberazione della giunta comunale con effetto dal 1 gennaio dell anno successivo seguente a quello di adozione. - Il criterio di economicità relativo non si applica quando gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile del tributo è desumibile da elementi certi o attestati da pubblici uffici o da altri atti amministrativi, come ad esempio le rendite catastali, i valori catastali, i redditi dominicali, le volumetrie edificabili risultanti da concessioni edilizie rilasciate o da certificazioni di destinazione urbanistica, la consistenza dei fabbricati e delle aree, i redditi dei contribuenti risultanti da dichiarazioni fiscali degli stessi o da accertamenti divenuti definitivi da parte degli uffici finanziari statali, ecc Al contrario, il criterio di economicità ai fini dell applicazione dell istituto dell autotutela, si applica quando uno o più elementi che concorrono alla definizione della base imponibile del tributo derivano da diversa valutazione del comune e del contribuente in ordine a: Determinazione dei valori di stima o valori venali, quali ad esempio i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I.; Incertezza sulla categoria o sottocategoria di tariffa rifiuti applicabile per l uso cui l immobile è adibito; In tutti gli altri casi in cui uno o più elementi necessari per la determinazione del tributo dovuto non sia accertabili in modo certo, oppure non esista sul problema specifico una giurisdizione consolidata o esista una giurisdizione non univoca. - Il criterio di economicità assoluto viene definito: In lit pari a Euro per la tassa rifiuti solidi urbani, al netto delle relative addizionali ex-eca e provinciali e riferita ad ogni voce da inserire a ruolo; In lit pari a 50 Euro per l I.C.I. riguardante le aree edificabili; In lit pari a Euro per l I.C.I. riguardante tutte le altre fattispecie diverse da punto precedente; In lit pari a Euro per le sanzioni amministrative in materia tributaria; In lit pari a 50 Euro in caso di attività contenziosa con probabilità della soccombenza, derivata dall analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio. - Il Comune rinuncia all imposizione quando ne rileva l economicità applicando il criterio di economicità relativa, ovvero il criterio di economicità assoluta. - I valori del criterio della economicità assoluta possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale. Art. 10 Annullamento d ufficio o rinuncia all imposizione - Oltre ai casi previsti il Comune procede all annullamento, alla revoca o alla rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, anche senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussita illegittimità dell atto o gravame tributario, quali: Errore di persona; Errore logico o di calcolo; Errore sul presupposto della tassa, del canone o dell imposta;
5 Mancata considerazione di pagamenti d imposta, regolarmente eseguiti; Doppia imposizione o tassazione; Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati; Errore materiale del contribuente, facilmente riscontrabile dal Comune. - Non si procede all annullamento d ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune e nel caso il Comune non abbia resistito in giudizio ed il ricorso è stato rigettato per motivi di ordine formale (inamissibilità, irrecivibilità, improcedibilità). Art. 11 Organi competenti per l esercizio di annullamento e di revoca d ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento - Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, compete al responsabile del tributo che ha emanato l atto illegittimo. - Se l importo della pretesa tributaria fatta valere con l atto che si intende annullare risulta superiore a lire di lire pari a Euro, il Responsabile del tributo deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale, che potrà visionare gli atti dell intero procedimento. Nel caso in cui l importo superi di lire pari Euro si dovrà acquisire anche il parere dell organo di revisione. Art. 12 Adempimenti degli uffici - Dell eventuale annullamento, revoca o rinuncia all imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione: Al contribuente, quando sia stato precedentemente emesso uno o più atti di accertamento, di liquidazione, di contestazione di sanzioni, ecc All organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso; All ufficio comunale che ha emanato l atto annullato o revocato, nel caso di annullamento o revoca disposti in via sostitutiva. Art. 13 Istanze di annullamento, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento - Le istanze di annullamento, revoca o di rinuncia all imposizione in caso di autoaccertamento, sono avanzate dai contribuenti interessati e indirizzate all Ufficio Tributi del Comune, che ne rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione. - Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente. - Le istanze devono essere, di norma, presentate all Ufficio Tributi almeno quindici giorni prima del termine per l impugnabilità dell atto di accertamento, di liquidazione, di contestazione o altro. - Il responsabile del tributo, entro il termine di impugnabilità dell atto, decide sull istanza del contribuente e l Ufficio comunica tale decisione all interessato. - È in facoltà del responsabile del tributo procedere all annullamento, alla revoca o alla rinuncia dell imposizione anche in caso di atto non impugnato dal contribuente nei termini di legge, qualora ricorrano i casi previsti dal presente regolamento.
6 TITOLO III REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INTERESSI PER LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL ART. 13 DELLA LEGGE , n Art. 14 Misura degli Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali - La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella stessa misura prevista dall art. 13, comma1, della legge , n La misura degli interessi risulta essere: 9% annuale sino al % annuale sino al % annuale dal Gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di competenza del Comune sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data dell entrata in vigore della l. n. 133 del 13 maggio TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 15 Pubblicità del Regolamento - Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 16 Entrata in vigore - Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all Albo Pretorio del Comune ed avrà effetto dal 1 gennaio dell anno successivo a quello della sua adozione.
7 Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 27 dicembre Oggetto: Esame ed approvazione Regolamento per l applicazione dello Statuto del Contribuente e dell Istituto dell autotutela in materia di tributi locali. RELAZIONA l assessore Bani Domenico; IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 212 in tema di Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ; VALUTATA la necessità di procedere alla stesura di un regolamento comunale inerente l applicazione delle disposizioni contemplate nella legge sopracitata; RITENUTO opportuno introdurre in detto regolamento comunale le disposizioni concernenti anche l esercizio dell autotutela così da incidere positivamente, anche nel campo dei tributi comunali, nei rapporti fra l Ente e il Cittadino; VERIFICATO che gli aspetti più qualificanti che emergono dall esame della Legge n. 212, si riassumono nei seguenti: - L opportunità di utilizzare modalità di stesura dei provvedimenti tributari tali da assicurare una chiara lettura da parte del contribuente interessato; - Il divieto di richiedere al contribuente informazioni già in possesso del Comune o di altri Enti della Pubblica Amministrazione; - L introduzione, anche per i tributi comunali, dell Istituto dell Interpello allo scopo di ottenere un parere sulla correttezza tributaria degli adempimenti a carico del contribuente conseguenti a comportamenti già posti in essere o da compiere anche al fine di incidere positivamente sulla riduzione del contenzioso tributario; - L applicazione dell Istituto dell autotutela in materia tributaria al fine di provvedere in modo autonomo al ritiro di atti illegittimi o inopportuni in sede di riesame dell atto stesso; - Le modalità di applicazione degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi comunali nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali. RAVVISATA la possibilità di assicurare il buon andamento nonché la corretta azione della Pubblica Amministrazione nel suo divenire; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell art. 49 del T.U. sull Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000 dal Funzionario Responsabile dell Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame; DATO ATTO che, ai sensi dell art. 49 del T.U. sull Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 267/2000, non necessita l acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, non comportanto, il presente atto alcun impegno di spesa; CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Belotti), astenuti n. 3 (Pagnoni, Faustini e Barucco), legalmente resi su n. 15 consiglieri presenti e votanti DELIBERA 1) = DI approvare, per le motivazioni nell atto dispositivo, il regolamento comunale sull applicazione delle disposizioni, di cui alla legge , n. 212 e sull Istituto dell autotutela in materia di tributi locali che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 2) = DI disporre che copia del regolamento, unitamente alla presente deliberazione, venga comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuto esecutivo e sia reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 3) = DI prendere atto che avverso il presente regolamento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo per la Lombardia entro i 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall esecutività dell atto; 4) = DI dare atto che la proposta della presente deliberazione è stata presentata corredata dal prescritto parere favorevole che si allega all originale;
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