2 Le esercitazioni con i ciclomotori per conseguire il CIG (certificato di idoneità alla guida)

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1 LE ESERCITAZIONI DI GUIDA DEI MINORI DI ANNI DICIOTTO : ciclomotori e guida accompagnata a diciassette anni 1 - Premessa Quello delle esercitazioni di guida è un argomento che negli ultimi anni e, soprattutto, mesi si è rilevato in continua evoluzione. Fino a non molti anni fa, per chi si affacciava scalpitante sulla strada con la possibilità di condurre un veicolo a motore, le cose erano abbastanza semplici. Per decine e decine di anni nessun titolo di guida per condurre ciclomotori, con i patentati già esperti alle regole della strada ed i quattordicenni, che fino a quel momento avevano condotto solo la bicicletta, improvvisamente chiamati ad una sorta di legge della sopravvivenza nel condurre un veicolo a motore (spesso lanciato a velocità pericolosissime avendo subito interventi tendenti a rimuoverne i cosiddetti fermi ). Poi finalmente il titolo di guida, patentino, correttamente individuato in certificato di idoneità alla guida, dal prossimo gennaio 2013 patente AM, necessario per condurre il ciclomotore che, dopo fasi alterne con periodi transitori per i maggiorenni, una lunga fase nella quale non era richiesta alcuna esercitazione di guida né prova pratica, necessita delle esercitazioni di guida propedeutiche al superamento della prova pratica di guida. Ma non è finita. Con una novità introdotta dalla legge 120/2010, di fatto resa operativa il 21 aprile 2012 a seguito del Decreto 11 novembre 2011, n. 213 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio (GU n. 298 del ) i diciassettenni potranno mettersi alla guida di un autovettura, ma solamente a determinate condizioni e se accompagnati. Nulla di invariato invece per quanto concerne le esercitazioni di guida propedeutiche a conseguire la patente A1 per i sedicenni e per conseguire la patente B per i diciottenni. Si conclude questa doverosa premessa precisando che in questa trattazione non si esamineranno le problematiche e procedure inerenti il rilascio delle autorizzazioni per esercitarsi e/o per sostenere gli esami, ma solamente le questioni, con la relativa modulistica da utilizzare nell ipotesi di accertate infrazioni inerenti le esercitazioni. 2 Le esercitazioni con i ciclomotori per conseguire il CIG (certificato di idoneità alla guida) La procedura da rispettare e le relative infrazioni, sono state chiarite con la Circolare n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 del (emanata dal Ministero dell Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato - Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori chiarimenti.) con la quale si è precisato che con la pubblicazione del D.M. 1 marzo 2011, (n. 81) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei

2 ciclomotori. La citata autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida, che non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. Il titolo autorizzativo, rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione a seguito di istanza corredata della relativa documentazione amministrativa e dei versamenti prescritti, ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. La circolare elenca poi le ipotesi di violazioni: Art. 122, comma 8 C.d.S. Esercitazione alla guida di un ciclomotore a due ruote in un luogo frequentato da veicoli e/o pedoni Sanzione amministrativa pecuniaria 6 80,00 Art. 122, comma 7 C.d.S. Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un quadriciclo leggero) senza essere munito della prescritta autorizzazione, benché al suo fianco vi fosse persona con funzione di istruttore Sanzione amministrativa pecuniaria 398,00 Art. 122, comma 8 C.d.S. Munito di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, conduceva il ciclomotore senza essere accompagnato da persona con funzioni di istruttore Sanzione amministrativa pecuniaria 398,00 e sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per mesi 3. Art. 122, commi 4 e 9 C.d.S. Esercitarsi alla guida di un ciclomotore a tre ruote o di un quadriciclo leggero sprovvisto dei contrassegno recante la lettera "P" Sanzione amministrativa pecuniaria 80,00 Art. 180, comma 7 C.d.S. Si esercita alla guida del ciclomotore sprovvisto della prescritta autorizzazione e/o di un documento personale di riconoscimento Sanzione amministrativa pecuniaria 24,00 con invito ad esibire il documento mancante entro 30 giorni. Ovviamente nell ipotesi di soggetto che, in violazione dell articolo 115 codice della strada, conduce un ciclomotore non sarà possibile ipotizzare l esercitazione di guida

3 3 Le esercitazioni con i ciclomotori per conseguire il CIG: la modulistica per le ipotesi di infrazione (per completezza si riportano anche le ipotesi con conducente maggiorenne che si esercita) MOD MAGGIORENNE ciclomotore due ruote si esercita luogo NON poco frequentato L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada Conducente: Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 8 C.d.S. - Il conducente MAGGIORENNE sopra indicato con esercitazione alla guida di un ciclomotore a due ruote in un luogo frequentato da veicoli e/o pedoni Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro più Euro per spese (notifica e proced.) presso il Comando Polizia Municipale di sito in Via/Piazza n. o a mezzo c.c.p. n. intestato a ATTENZIONE: i termini per il pagamento scadono il Dal giorno seguente occorre pagare Euro RICORSO AL PREFETTO ai sensi art. 203 cds - Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Per questo verbale competente è il Prefetto di. RICORSO AL GIUDICE DI PACE ai sensi art. 204 bis cds - Ai sensi dell art. 7 Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 alternativamente al ricorso entro sessanta giorni al Prefetto di, è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30

4 aprile 1992, n L opposizione è regolata dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dello stesso articolo. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 innanzi al Prefetto. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. Il ricorso non è altresì ammesso quando sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale. RATEIZZAZIONE Ai sensi dell articolo 202 bis cds, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro ,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. Fatto, letto e sottoscritto

5 MOD MINORENNE ciclomotore due ruote si esercita luogo NON poco frequentato ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero Interno) L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Conducente: (ESERCENTE POTESTA ) Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 8 C.d.S. - Il conducente minore degli anni 18 Signor, nato a il residente a Via del quale la persona indicata come trasgressore è l esercente la potestà, alle ore del in località conduceva ciclomotore con esercitazione alla guida di un ciclomotore a due ruote in un luogo frequentato da veicoli e/o pedoni Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro più Euro per spese (notifica e proced.) presso il Comando Polizia Municipale di sito in Via/Piazza n. o a mezzo c.c.p. n. intestato a ATTENZIONE: i termini per il pagamento scadono il Dal giorno seguente occorre pagare Euro Trattandosi di MINORENNE i giorni per il pagamento decorrono dalla contestazione all esercente la potestà RICORSO AL PREFETTO ai sensi art. 203 cds - RICORSO AL GIUDICE DI PACE ai sensi art. 204 bis cds - RATEIZZAZIONI (omissis vedi casi precedenti)

6 MOD MAGGIORENNE ciclomotore 3 o 4 ruote si esercita SENZA FOGLIO ROSA ma con accompagnatore la stessa infrazione, in concorso, deve essere contestata all accompagnatore che funge da istruttore di guida per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). Pertanto due atti a carico dell accompagnatore: 1. Notifica come obbligato in solido per la violazione del conducente 2. Violazione in concorso con quella del conducente L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada Conducente: Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 7 C.d.S. - Il conducente MAGGIORENNE sopra indicato si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un quadriciclo leggero) senza essere munito della prescritta autorizzazione, benché al suo fianco vi fosse persona con funzione di istruttore (omissis vedi casi precedenti)

7 MOD MINORENNE ciclomotore 3 o 4 ruote si esercita SENZA FOGLIO ROSA ma con accompagnatore ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero Interno) la stessa infrazione, in concorso, deve essere contestata all accompagnatore che funge da istruttore di guida per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). Pertanto due atti a carico dell accompagnatore: 3. Notifica come obbligato in solido per la violazione del conducente 4. Violazione in concorso con quella del conducente L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Conducente: (ESERCENTE POTESTA ) Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 7 C.d.S. - Il conducente minore degli anni 18 Signor, nato a il residente a Via del quale la persona indicata come trasgressore è l esercente la potestà, alle ore del in località Si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote (o di un quadriciclo leggero) senza essere munito della prescritta autorizzazione, benché al suo fianco vi fosse persona con funzione di istruttore (omissis vedi casi precedenti)

8 Mod. 05 MAGGIORENNE ciclomotore 3 o 4 ruote si esercita con foglio rosa ma SENZA ACCOMPAGNATORE L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada Conducente: Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 8 C.d.S. - Il conducente MAGGIORENNE sopra indicato munito di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, conduceva il ciclomotore senza essere accompagnato da persona con funzioni di istruttore FERMO AMMINISTRATIVO MESI TRE- articolo 214 cds (omissis vedi casi precedenti)

9 Mod. 06 MINORENNE ciclomotore 3 o 4 ruote si esercita con foglio rosa ma SENZA ACCOMPAGNATORE ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero Interno) L anno. Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Conducente: (ESERCENTE POTESTA ) Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 8 C.d.S. - Il conducente minore degli anni 18 Signor, nato a il residente a Via del quale la persona indicata come trasgressore è l esercente la potestà, alle ore del in località, munito di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, conduceva il ciclomotore senza essere accompagnato da persona con funzioni di istruttore FERMO AMMINISTRATIVO MESI TRE articolo 214 cds (omissis vedi casi precedenti)

10 Mod. 07 MAGGIORENNE si esercita senza P ATTENZIONE: se è presente istruttore di guida, per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada Conducente: Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 9 C.d.S. - Il conducente MAGGIORENNE sopra indicato munito di autorizzazione per l'esercitazione alla guida, si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote o di un quadriciclo leggero sprovvisto dei contrassegno recante la lettera "P" (omissis vedi casi precedenti)

11 Mod. 08 MINORENNE si esercita senza P ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero Interno) se è presente istruttore di guida, per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Conducente: (ESERCENTE POTESTA ) Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 122, comma 9 C.d.S. - Il conducente minore degli anni 18 Signor, nato a il residente a Via del quale la persona indicata come trasgressore è l esercente la potestà, alle ore del in località si esercitava alla guida di un ciclomotore a tre ruote o di un quadriciclo leggero sprovvisto dei contrassegno recante la lettera "P" (omissis vedi casi precedenti)

12 Mod. 09 MAGGIORENNE mancanza documenti ATTENZIONE: se è presente istruttore di guida, per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada Conducente: Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 180, comma 7 C.d.S. - Il conducente MAGGIORENNE sopra indicato - pur essendone titolare - si esercitava alla guida del ciclomotore sprovvisto della prescritta autorizzazione e/o di un documento personale di riconoscimento. Si intima esibire il documento mancante entro 30 giorni pena le sanzioni art. 180/8 cds (omissis vedi casi precedenti)

13 Mod. 10 MINORENNE mancanza documenti ATTENZIONE: trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero Interno) se è presente istruttore di guida, per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). L'anno Giorno....mese Ore.al Km. n.c.... della strada (N.B.: luogo della verbalizzazione che potrebbe essere diverso da quello dell infrazione) Conducente: (ESERCENTE POTESTA ) Cognome e nome Nato a. in data residente. indirizzo. Patente cat... N.. rilasciata il.. da di Art. 180, comma 7 C.d.S. - Il conducente minore degli anni 18 Signor, nato a il residente a Via del quale la persona indicata come trasgressore è l esercente la potestà, alle ore del in località - pur essendone titolare - si esercitava alla guida del ciclomotore sprovvisto della prescritta autorizzazione e/o di un documento personale di riconoscimento. Si intima esibire il documento mancante entro 30 giorni pena le sanzioni art. 180/8 cds (omissis vedi casi precedenti)

14 4 La guida accompagnata a diciassette anni Come si è detto in premessa, la novità è entrata in vigore il 21 aprile Vediamo in sintesi la portata delle modifiche di legge introdotte integrando alcuni commi all articolo 115 del codice della strada. Forse per maggior chiarezza e coordinamento sarebbe stato meglio introdurre le modifiche ed integrazioni necessarie all articolo 122 del codice della strada che tratta di esercitazioni di guida, ma tant è! Chi può condurre Quali autoveicoli può condurre Con quali altre limitazioni Il diciassettenne già titolare di una patente di guida. Oggi pertanto il titolare di patente A1. Ovviamente non può essere ottenuta autorizzazione qualora la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità ovvero se sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio - nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis. In pratica non può condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kw/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo - non può prendere posto alcun passeggero diverso dall accompagnatore - Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Come ottenere autorizzazione per condurre autoveicoli a diciassette anni dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. La formulazione in autostrada o su strade extraurbane non è felice. Infatti, così come è scritta la norma, confermata poi dal decreto ministeriale di cui si farà cenno in seguito, le quattro ore di guida, fuori centro abitato, possono essere effettuate in qualsiasi strada in modo indipendente dalla sua classificazione (quindi anche vicinale). Manca infatti, sia nel testo dell articolo 115 che nel decreto ministeriale, qualsiasi riferimento alle strade extraurbane principali Violazioni commesse nella fase di guida accompagnata Per le violazioni minori, si applica la normale procedura sanzionatoria del codice della strada e pertanto, trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell infrazione nella persona dell esercente la potestà genitoriale (come da circolare numero 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10

15 novembre 2005 del Ministero Interno) Per le violazioni per le quali il codice della strada prevede le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Quando scade l autorizzazione Nell'ipotesi di revoca dell autorizzazione, questa non può più essere conseguita Salvo il caso di revoca prevista dall ipotesi precedente, l autorizzazione decade di validità al compimento del diciottesimo anno di età. Risultano pertanto evidenti due considerazioni: PRIMA: Per chi effettua il controllo su strada, non è sufficiente verificare la presenza dell autorizzazione, del giusto accompagnatore, la mancanza di passeggeri, di rimorchio, il rispetto delle limitazioni previste dall articolo 117 comma 2 bis cds. E anche necessario verificare l età del conducente in quanto, se questi è maggiorenne, pur ancora in possesso di autorizzazione, questa non ha alcun valore e pertanto, se non titolare di autorizzazione per esercitarsi per la patente B (foglio rosa da diciottenne) risponde della violazione prevista e sanzionata - dall articolo 125 cds (titolare di patente A1 conduce autoveicolo per condurre il quale occorre patente B) se non accompagnato da persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida 5. dall articolo 122 comma 7 cds (sprovvisto di foglio rosa si esercita con a fianco persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida). In questa seconda ipotesi la stessa infrazione, in concorso, deve essere contestata all accompagnatore che funge da istruttore di guida. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). Pertanto due atti a carico dell accompagnatore: notifica come obbligato in solido per la violazione del conducente e violazione in concorso con quella del conducente SECONDA: Per il conducente potrebbe verificarsi una situazione curiosa. Si ricorderà come con la legge 120/2010 sia stata introdotta una sorta di sanzione accessoria a carico dei minorenni che si rendono responsabili delle violazioni previste e sanzionate dagli articoli 186 bis e 186 cds. Il minorenne che viola l articolo 186 bis cds potrà conseguire la patente di guida di categoria B solamente a diciannove anni,,mentre se ha violato l articolo 186 cds a ventuno anni. Si potrebbe pertanto verificare il caso di chi, autorizzato alla guida accompagnata a diciassette anni, al compimento della maggiore età, decadendo l autorizzazione per la guida accompagnata non può condurre autoveicoli in quanto tenuto a scontare il ritardo per il conseguimento della patente B derivante dalla violazione commessa da minorenne all articolo 186 bis o 186 cds (19 o 21 anni)

16 Dove si può guidare Ovunque in quanto nell articolo 115 e nel decreto ministeriale non vi è traccia di alcuna limitazione in merito alla tipologia di strada confidando, di fatto, nel buon senso dell accompagnatore 6. La figura dell accompagnatore del minore di anni diciotto alla guida di autoveicolo Qui arrivano le novità rispetto alle regole previste per le esercitazioni di guida a diciotto anni, introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il D.M n. 213 (Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2011, n. 298). Accompagnatore indicato sull autorizzazione Art. 5/4 decreto L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. È fatta salva la possibilità di richiederne all'ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o più accompagnatori già designati Revoca autorizzazione Art. 5/8 decreto Patente dell accompagnatore Art. 6/1 decreto Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata è revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. In tal caso il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni. Tre considerazioni. ETA MASSIMA: nell intento di uniformare l età massima a quella stabilita dall articolo 122 cds, il decreto ministeriale la fissa in sessanta anni (nelle modifiche apportate all articolo 115 cds dalla legge 120/2010 non si faceva cenno all età massima). Dopo l emissione del decreto, però, il D.L n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.), convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, all art. 11 (Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità), ha elevato l età massima per l accompagnatore previsto dall art. 122 cds a sessantacinque anni con decorrenza 10 febbraio 2012.

17 Di fatto pertanto: - Età max per accompagnare foglio rosa diciottenne : anni sessantacinque - Età max accompagnare foglio rosa diciassettenne : anni sessanta PATENTE ITALIANA o UE o SEE. Può essere iscritto come accompagnatore sull autorizzazione per diciassettenni il titolare di patente italiana, appartenente all Unione Europea oppure alla Spazio Economico Europeo. Di fatto un altra differenza rispetto alle esercitazioni di guida previste dall art.122 cds: - per accompagnare foglio rosa diciottenne : qualunque patente anche non comunitaria (ovviamente con le limitazioni che andremo a vedere di seguito) - per accompagnare foglio rosa diciassettenne : esclusa la possibilità di essere titolari di patente diversa da quella italiana, appartenente all Unione Europea oppure alla Spazio Economico Europeo. In pratica il titolare di patente extra comunitaria non può fare l accompagnatore ANZIANITA DI PATENTE. Si legge nel decreto ministeriale, all art. 6/1, che gli accompagnatori devono avere un'età non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali. Anche qui una differenza rispetto a quanto previsto dall art. 122 cds che prevede persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Innanzitutto l art. 122 cds non fa alcun divieto, in materia di accompagnamento per le esercitazioni, salvo ovviamente i problemi legati agli adattamenti del veicolo, ai titolari di patente di guida speciale. Ma la differenza sulla quale si intende richiamare l attenzione è un altra: - accompagnatore foglio rosa diciottenne : patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore - accompagnatore foglio rosa diciassettenne : da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore A parere di chi scrive, ma ci sarà tempo per la prassi e giurisprudenza per discuterne, il titolare di patente C oppure D (cioè superiore alla B): - se accompagna diciassettenne, deve averla conseguita da almeno dieci anni - se accompagna diciottenne, può averla conseguita anche da pochi minuti Altri requisiti per la patente - Gli accompagnatori non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione

18 dell accompagnatore Art. 6/2 decreto amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni - Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca. - In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada. (in pratica la sanzione prevista per chi conduce, pur titolare di autorizzazione, senza accompagnatore) 7. Le ipotesi di infrazione collegate alla guida accompagnata a diciassette anni AUTORIZZATO SENZA ACCOMPAGNATORE o CON ACCOMPAGNATORE NON IDONEO Art. 122/8 c. (sanzione pecuniaria da 398,00 a 1.596,00) Fermo amministrativo mesi tre art. 122 revoca autorizzazione AUTORIZZATO LIMITAZIONI VELOCITA art. 117/2 e 5 c. (sanzione pecuniaria da 152,00 a 608,00) titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato in violazione dei limiti di velocità stabiliti dall art. 117 comma 2 cds (100 km/h in autostrada e 90 km/h in strade extraurbane principali) fermo amministrativo art. 115/6 comma per giorni trenta - se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) AUTORIZZATO MANCANZA CONTRASSEGNO GA Art. 115/1 quater c. e 122/9 c. (sanzione pecuniaria da 80,00 a 318,00) titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato senza il contrassegno GA. fermo amministrativo art. 115/6 comma per giorni trenta se presente l accompagnatore indicato sull autorizzazione è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) AUTORIZZATO TRASPORTO PASSEGGERO VIETATO Art. 115/1 quater c. e 122/9 c. (sanzione pecuniaria da 80,00 a 318,00) titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato trasportando passeggero (può essere a bordo solo accompagnatore indicato su autorizzazione) fermo amministrativo art. 115/6 comma per giorni trenta se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) NON AUTORIZZATO CON ACCOMPAGNATORE Art. 122/1 e 7 c. (sanzione pecuniaria da 398,00 a 1.596,00) non titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato avendo a fianco persona con requisiti accompagnatore

19 l accompagnatore è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) la stessa violazione in concorso all accompagnatore NON AUTORIZZATO SENZA ACCOMPAGNATORE Art. 125/3 e 5 comma (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) + art. 115/3 e 6 (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) fermo amministrativo giorni trenta non titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato senza avere a fianco persona con requisiti accompagnatore AUTORIZZATO SUPERA 3,5 T Art. 125/3 e 5 comma (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) + art. 115/3 e 6 (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) fermo amministrativo giorni trenta titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) AUTORIZZATO SUPERA POTENZA 117/2 bis cds Art. 125/3 e 5 comma (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) + art. 115/3 e 6 (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) fermo amministrativo giorni trenta titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato superando i limiti di potenza di cui all art. 117 comma 2-bis se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) AUTORIZZATO TRAINO RIMORCHIO VIETATO Art. 125/3 e 5 comma (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) + art. 115/3 e 6 (sanzione pecuniaria da 155,00 a 624,00) fermo amministrativo giorni trenta titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, conduceva il veicolo indicato trainando rimorchio. L ipotesi non ricorre con carrello appendice (art. 56/4 comma cds) se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds) AUTORIZZATO DOCUMENTI NON AL SEGUITO Art. 180/7 (sanzione pecuniaria da 39,00 a 159,00) titolare di autorizzazione per la guida accompagnata a diciassette anni, non aveva al seguito autorizzazione, patente categoria A1, altro (specificare). se presente accompagnatore, questi è obbligato in solido per la violazione del conducente (art. 196/2 cds Per la modulistica si rimanda a quella proposta per le esercitazioni di guida per conseguire il patentino che potrà essere modificata ed adattata restando però, nella sostanza, valida

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