COMUNE DI AULLA Provincia di Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI AULLA Provincia di Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del Modificato con Delibere di C.C. n. 11 del n. 61 del n. 99 del n. 47 del n. 10 del Delibera di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 30 del

2 TITOLO I Ambito di applicazione del regolamento Art. 1 Istituzione del Canone 1 Il Comune di Aulla, avvalendosi della facoltà di cui all art.3, comma 149, lettera h), della legge 662/96 e secondo quanto disposto dall art.52 e 63 del D.Lgs 446/97 regolamenta le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo. 2 Per le occupazioni di cui al comma precedente, l utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato Canone. 3 Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione. Art. 2 Beni soggetti 1 Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su: a Spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito all art. 1, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l erogazione de servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa. b Aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge una servitù di pubblico passaggio. c I tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all interno dei centri abitati, individuati dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del Art. 3 Esclusione 1 Sono escluse dall applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3 TITOLO II Disposizioni Amministrative Art. 4 Soggetti obbligati al pagamento del canone 1 Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione. Art. 5 Occupazioni abusive 1 Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.), determinano, per il contravventore, l obbligo di corrispondere: a un indennità per la durata accertata dell occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo. b la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. c le sanzioni stabilite dall art.20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 Aprile 1992, n L indennità di cui al comma 1 è dovuta dall occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l occupazione fosse stata autorizzata, aumentata fino al 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 GG, salvo il potere dell Ente d accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l occupazione fatta senza l impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. 3 Qualora il contravventore non s avvale della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell art.16 della legge n.689, all irrogazione della sanzione provvede lo stesso Organo della Polizia Municipale che ha contestato l abuso. 4 In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, ed a quelle richiamate alla lett. c) del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l esercizio del regresso, sono obbligati in solido verso l Ente: a al pagamento delle indennità; b alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spesa; c al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Art. 6 Domanda per il rilascio della concessione. 1 Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune, sugli appositi stampati predisposti dal Comune, almeno 15 gg.

4 liberi prima di quello a decorrere da quale si intende realizzare l occupazione. 2 La domanda deve contenere: a le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali; b il motivo dell occupazione o l attività che attraverso di essa si intende svolgere; c la durata, le dimensioni e l esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare; d la descrizione dell opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici; e la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante. 3 Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, qualora di rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione. 4 L originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato da una copia in carta semplice, da utilizzare per il parere del Comando della Polizia Municipale. 5 La domanda deve essere inoltrata anche se l occupazione è esente dal pagamento del canone. Art.7 Occupazione di urgenza 1 Per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando si tratta di provvedere all esecuzione di lavori che non possono essere rinviati per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l occupazione deve intendersi subordinato alla contestuale comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dall art.6. 2 L occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla misura di adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento d esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Art. 8 Rilascio della Concessione 1 Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni: a il Comando della Polizia Municipale ha espresso parere favorevole, b versamento delle spese d istruttoria della domanda ed del relativo bollo di rilascio; c pagamento canone relativo al primo anno. 2 Versamento, su richiesta, di eventuale cauzione che l Ufficio concedente ritenesse opportuna. 3 Copia dell autorizzazione dovrà essere inviata all Ufficio Tributi, contestualmente al rilascio. Art. 9 Esecuzione di lavori ed opere 1 Quando per l esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiali di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione

5 dovranno essere indicate le modalità dell occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto. 2 Quando ai fini dell occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell autorizzazione all effettuazione dei lavori medesimi. Art.10 Uso delle concessioni 1 Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte. 2 La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l attività autorizzata. Art.11 Rinnovo delle concessioni 1 Almeno 15 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d occupazione, l interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Art.12 Revoca delle concessioni 1 La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. 2 La concessione deve essere revocata quando l interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora. 3 La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell area occupata e l ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. 4 La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale. 5 In caso di resistenza e mancato rilascio dei beni appartenenti al Demanio ovvero al Patrimonio Indisponibile Comunale da parte dell occupante abusivo, il Sindaco può emettere Ordinanza in via di autotutela per l immissione nel possesso, la rimozione e lo sgombero a seconda delle circostanze, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822,823, 824, 828, u.c. del Codice Civile. Parimenti, il Sindaco emette Ordinanza di revoca ed ove necessario di immissione nel possesso del bene demaniale o del patrimonio indisponibile, per motivi di pubblico interesse 6

6 Art. 13 Danni provocati dal Concessionario 1 Il concessionario ha l obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione. 2 Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all art.8 del presente regolamento. Art. 14 Occupazioni permanenti e temporanee 1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. 2 Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, che comportino o meno l esistenza di manufatti o impianti. 3 Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all anno. 4 Sono inoltre considerate temporanee le occupazioni di aree destinate all esercizio del Commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D.Lgs n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale. Art.15 Classificazioni del territorio comunale 1 Ai fini dell applicazione del presente regolamento, il Comune viene suddiviso in 3 categorie, come da deliberazione di Consiglio Comunale n.52, del Le occupazioni all interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria. 3 Le tariffe sono così articolate: a territorio del Comune classificato nella 1 categoria tariffa intera; b territorio del Comune classificato nella 2 categoria tariffa ridotta al 90%; c territorio del Comune classificato nella 3 categoria tariffa ridotta all 80% Art. 16 Tariffe per l occupazione di spazi ed aree pubbliche 1 Le occupazioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone e delle spese di istruttoria, secondo le tariffe stabilite dall allegato A al presente regolamento. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all approvazione del bilancio di previsione, a norma dell art. 54 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446.

7 2 L omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l applicazione delle tariffe già in vigore. 3 Il canone si determina applicando la tariffa all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare. Art. 17 Tariffe per l occupazione permanenti 1 Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale indivisibile commisurato all unità di misura dell occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. 2 In caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Art. 18 Tariffe per le occupazioni temporanee 1 Per le occupazioni temporanee, escluse quelle effettuate dai pubblici esercizi, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all unità di misura dell occupazione espressa in metri quadrati o lineari, e comunque con un minimo di Se l occupazione è di durata inferiore ad 1 giorno la tariffa giornaliera, graduata per categoria di occupazione, è ridotta al 15% per le occupazioni con inizio dalle ore 16 e termine entro le ore 2. 3 Per le occupazioni stagionali effettuate dai pubblici esercizi si applica la tariffa annuale rapportata ai mesi effettivi di occupazione. Art.19 Riduzioni 1 Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni sono ridotte del 50 per cento e per quelle che si protraggono per oltre 30 giorni di un ulteriore 25 per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero i trenta giorni, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni, con esclusione delle occupazioni per fiere e mercati. 2 Per le occupazioni temporanee che,di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20 per cento. 3 Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da ambulanti e da venditori o imprenditori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, anche mediante distributori automatici. 4 Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili. 5 La tariffa per le occupazioni permanenti o temporanee, di aree ubicate nel centro storico di Aulla (Piazza Cavour, Via XX Settembre, Via Apua, Vico del Fiore) e nei centri storici di Albiano Magra

8 e Pallerone, da parte di esercizi commerciali, è ridotta del 50%. Art. 20 Esenzioni 1 Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione: a occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore 12 ore; b commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale; c occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di attività o di ricorrenze civili e religiose; d occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all esterno dei negozi ed abitazioni effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; e esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore; f occupazioni realizzate per favorire i portatori di Handicap in genere; g occupazioni con griglie, lucernari e vetrocemento; h occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi; i occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l area occupata non ecceda i dieci metri quadrati e relative spese di istruttoria; j occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio dei culti ammessi dallo Stato; k occupazioni effettuate da appaltatori per opere pubbliche comunali e per il periodo ed area strettamente necessari; l le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere. L esenzione è accordata a patto che i manufatti non contengano spazi pubblicitari; m le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; n le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune; o le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci; p occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati; q occupazioni per le quali l importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda le Euro cinque/16 ( 5,16); r i passi carrabili o pedonali; s le manifestazioni organizzate dalla PRO LOCO Aldo Ruffini. T Le occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali ubicati nelle frazioni, escluso le località di

9 Albiano Magra, Pallerone, Serricciolo. 2 L eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al presente regolamento e l obbligo di munirsi della concessione. Art. 21 Determinazione della superficie soggetta a Canone 1 Le superfici eccedenti i 500 metri quadrati,per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate nella misura ridotta del 10 per cento. 2 per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 100 mq. 3 La superficie occupata in occasione dei mercati settimanali dagli ambulanti non titolari di posteggio è calcolata in mq 33 a posteggio. 4 La superficie occupata, in occasione delle fiere, dagli operatori di commercio su aree pubbliche, è calcolata forfettariamente in mq. 28 a posteggio. Art. 22 Passi Carrabili 1 Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. 2 La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente: a per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare <convenzionale>; b per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell edificio o del terreno al quale si dà accesso. 3 Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un opera visibile che renda concreta l occupazione e certa la superficie sottratta all uso pubblico, l occupazione è commisurata alla larghezza massima dell accesso espressa in metri lineari. Art. 23 Impianti a rete 1 Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di lire per ciascun utente.

10 2 In ogni caso l ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a lire annuo. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. 3 Gli importi di cui al comma 1) sono rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. 4 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell anno precedente. Il canone è versato in un unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. 5 E in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale. Art.24 Trasferimenti di impianti a rete 1 Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente Art.23 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in galleria appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari. Art. 25 Distributori di carburante 1 Per l impianto e l esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo. 2 Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con accessi a filo del manto stradale. TITOLO III Disposizioni tariffarie Art. 26 Modalità di pagamento 1 Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 31 gennaio. 2 Se il canone annuale supera l importo di Euro cinquecentosedici/46 ( 516,46), il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. 3 Nel caso del mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto, decade dal beneficio e deve

11 provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata. 4 Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione. 5 Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite da apposito regolamento. Art.27 Modalità tariffarie 1 In caso di occupazione per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito gara o trattativa con i soggetti interessati, non vengono applicati né il canone né le scadenze di cui al presente regolamento. 2 In caso di occupazioni contestuali di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell occupazione sottostante o soprastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l occupazione di suolo pubblico con l applicazione della relativa tariffa. Eventuali occupazioni eccedenti saranno soggette al canone specifico. 3 Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla legge , n. 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. 5 Per le occupazioni temporanee ricorrenti effettuate da Società erogatrici di pubblici servizi, le modalità di pagamento possono essere diversamente concordate con Determina Dirigenziale. TITOLO IV Disposizioni varie Art.28 Durata delle concessioni 1 La concessione è rilasciata a termine per la durata massima di anni Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.9.

12 Art. 29 Sanzioni 1. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un indennità di mora dell uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni. In ogni caso l indennità non può essere inferiore a Lire Nel caso di canone inferiore a Euro quindici/49 ( 15,49) l indennità di mora non può essere superiore al canone dovuto. 2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, oltre al canone dovuto, un indennità di mora dell uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni. L indennità di mora non può essere inferiore a Euro venticinque/82 ( 25,82). L Ufficio diffida l interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. 3. OMISSIS 4. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente codice della strada per violazione sulle prescrizioni dallo stresso fissate in ordine alla realizzazione di occupazioni. 5. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse. 6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo ai sensi del DPR 43/88, previa formale messa in mora del debitore con intimazione scritta al versamento del canone dovuto. 7. Le spese per l espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma. 8. Il pagamento delle sanzioni non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell abuso ovvero dell illecito commesso poiché non corregge le irregolarità delle occupazioni. Art. 30 Contenzioso 1 Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell art.5 della legge n.1034 del Le controversie riguardanti l applicazione del canone di concessione sono di competenza dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. Art. 31 Organi Competenti 1 La gestione tecnica, amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile dell Ufficio Tecnica, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche. La gestione

13 finanziaria e gestionale spetta al funzionario responsabile dell Ufficio Tributi cui spetta la riscossione dei canoni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi. TITOLO V Prescrizioni finali Art. 32 Norma di rinvio 1 Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione. Art. 33 Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio Con la medesima data viene abrogato il vigente regolamento per l applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

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