Beneficiari Toscana art 29 Veneto art 1 Molise art 2 CALABRIA

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1 Beneficiari Toscana art 29 Veneto art 1 Molise art 2 CALABRIA 1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo: a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Italia con la residenza dopo un periodo di all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; c) le associazioni e i gruppi dei toscani all'estero e i relativi coordinamenti; d) le associazioni dei giovani toscani all'estero ed i a) promuove iniziative miranti a favorire o facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale: 1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di all'estero per almeno cinque anni consecutivi; 2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1); b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine. 2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero. 1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge: a) i cittadini di origine molisana residenti all'estero; b) i cittadini molisani rientrati definitivamente in Italia da non più di due anni dopo aver maturato un periodo di all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni che abbiano fissato la propria residenza in un comune del Molise; c) i figli ed il coniuge, anche superstite, dei soggetti di cui alle lettere a) e b), nonché i discendenti fino alla quarta generazione. 2. La all'estero deve risultare da certificazione dell'autorità consolare o da documentazione equipollente di autorità dello Stato straniero oppure di organismi ed enti previdenziali stranieri o italiani. 3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera b), rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale 1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla lettera i), comma 2, art, 2 i cittadini di origine calabrese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio, le loro famiglie ed i loro discendenti in linea retta da nati in Calabria entro il terzo grado che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a cinque anni consecutivi, e che siano rientrati nella regione da non più di due anni. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 rientrino in Italia a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della all'estero per almeno cinque anni. All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede il dipartimento regionale alla Tutela della Salute, tramite competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

2 relativi coordinamenti; e) gli enti locali della Toscana; f) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani all'estero. 2. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d). 3. La all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". gravemente invalidante, o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da pregiudicare la loro nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della all'estero per almeno tre anni. All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede l'a.s.re.m. tramite la competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita di volta in volta dal Consiglio regionale con proprio provvedimento. 4. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni o di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero. 3. Sono, altresì, destinatari degli interventi previsti nella presente legge i familiari conviventi ed il coniuge superstite. 4. La all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.. 5. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

3 Abruzzo art 2 Basilicata art 2 Puglia art 2 Emilia Romagna art 2 Friuli art 2 Marche art 2 a) i cittadini di origine abruzzese per nascita o residenza all'atto dell'espatrio da almeno due anni, i familiari conviventi, nonché i loro discendenti che si trovino stabilmente all'estero o che rientrino definitivamente nella Regione dopo un periodo di all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi; b) le Associazioni degli Abruzzesi nel mondo di cui al successivo art. 14; c) le Associazioni nazionali e regionali operanti in Abruzzo da almeno cinque anni e che per statuto svolgano attività in favore delle Comunità nel mondo; d) le Associazioni degli Abruzzesi in Italia 1. I destinatari degli interventi sono i lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e le loro famiglie. 2. Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati: a) i cittadini italiani nati in Basilicata ed i propri discendenti emigrati e residenti all'estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata e che siano emigrati all'estero per un periodo non inferiore ai tre anni per motivi di lavoro dipendente od autonomo e che eleggano la 1.Sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge: a) i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o autonomo; b) i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi e 1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono: a) gli emilianoromagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione; b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della Regione; 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono destinatari degli interventi: a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli-Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale; b) i rimpatriati, 1. I beneficiari previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati marchigiani per origine o residenza, alle loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. La all'estero deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti. 2. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il

4 fuori Regione. residenza in un Comune della Basilicata; b) il coniuge, anche se separato, i figli ed i parenti in linea retta entro il terzo grado dei cittadini di cui al punto a), che trasferiscano la propria residenza in un Comune della Basilicata. 3. Per il computo del periodo di all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate anno intero. 4. Possono usufruire dei benefìci della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della rientrati nella Regione da non più di due anni; c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui all'art La all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Non sono ritenuti destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso c) gli Enti locali della Regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emilianoromagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6. ovvero i corregionali di cui alla lettera a), che dai Paesi di emigrazione, dopo una non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni. 2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale. 3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera a), ai fini della continuità della memoria storica, verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della di tre anni all'estero.

5 presente legge. uffici, cantieri o fabbriche all'estero. del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e alla legge 23 febbraio 2001, n La all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione. 5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti

6 dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

7 Riconoscimento ai fini previdenziali per periodi lavorativi maturati all estero. Abruzzo art 18 Lazio art 3 Veneto art 8 favorire il riscatto ai soli fini assicurativi per il raggiungimento del diritto amministrativo alla pensione di invalidità, alla prosecuzione volontaria o alla pensione di vecchiaia, dei periodi di lavoro effettuato all'estero, non coperti da convenzione bilaterale con l'italia in materia di sicurezza sociale. Il contributo pari al 90% dell'ammontare del costo del riscatto per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità e la prosecuzione volontaria e del 30% per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. I contributi non sono cumulabili tra loro e non ripetibili nel tempo. favorire per i lavoratori rimpatriabili il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini del pensionamento da parte dell'istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), contribuendo al riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l'italia; Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene fissata la residenza, contributi per: il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;

8 Contributi di solidarietà per il rientro di corregionali deceduti all estero o loro familiari Veneto art. 8 Basilicata art. 20 Lazio art. 3 Marche art 11 Molise art 9 I comuni possono concedere contributi a chi provveda alle spese di trasporto dall'estero nel territorio regionale di salme dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme; a tal proposito è concesso un sussidio straordinario per il trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro periodo di, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni o Enti pubblici o privati; l'ammontare del sussidio è determinato nella misura di euro 775 per rientri dai paesi Europei e di euro per rientri da paesi extraeuropei; l'erogazione di tali contributi è delegata al Comune presso cui viene tumulata la salma; spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le pratiche corredate dei singoli documenti; al termine di ogni trimestre i Comuni presenteranno al Presidente della Giunta regionale il rendiconto dei contributi erogati per ricevere il relativo rimborso; contribuire alle spese per la traslazione nella regione delle spoglie degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero, nonché rimborsare le spese stesse, non coperte da assicurazioni, in caso di decesso per infortuni sul lavoro In caso di disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni, i contributi di cui al comma 1 sono concessi per: b) spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari. Gli interventi socioassistenziali in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono di competenza dei comuni dove viene fissata la residenza, che possono concedere contributi per: spese per la traslazione nella Regione delle salme degli emigrati e dei loro familiari deceduti all'estero

9 Contributi per favorire l esercizio del diritto di voto ai corregionali all estero Puglia art. 5 Toscana art La Regione al di fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare l'esercizio del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi residenti all'estero. 1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero. 2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria, nell'anno di riferimento della consultazione stessa. 3. I comuni danno comunicazione agli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio dei certificati e delle cartoline elettorali. 4. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto. 5. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni. 2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di: a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei; b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei. 3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). 4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali. 5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto. 6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

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