La decisione risulta così motivata: a) la ratio dell'istituzione del Fondo speciale volo di cui alla L. 13/7/1965 n. 859, come modificata dalla L.
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- Antonio Fantini
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1 Contributi - Fondo volo - Carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria INPS - Diritto alla iscrizione per i piloti dipendenti di enti locali - Insussistenza. Corte di Appello di Trento - 9/ , n. 9 - Pres. Cordella - Rel. Santaniello - INPS (Avv.ti Montanari, Maritato) - Caselli, Abbagnale (Avv. Romano). I piloti dipendenti di enti locali non hanno diritto all'iscrizione al Fondo speciale volo gestito dall'inps. FATTO. - Con distinti ricorsi depositati il 3/12/1999 Caselli Pierpaolo ed Abbagnale Marco avevano chiesto il riconoscimento del diritto ad essere iscritti al Fondo speciale volo, disconosciuto dall'inps, e quindi dell'obbligo della Provincia Autonoma di Trento, di cui erano dipendenti con le mansioni di pilota di elicottero, a versare i relativi contributi al predetto Fondo. A sostegno della domanda avanzata, avevano precisato che la Provincia era del tutto assimilabile, in ragione del lavoro aereo svolto in virtù della licenza rilasciatele dal Ministero per i Trasporti, alle aziende esercenti servizi aerei non di linea ai sensi dell'art. 788 e seguenti del codice della navigazione; avevano aggiunto inoltre che la clausola n. 6 del disciplinare tra il Ministero dei Trasporti e la P.A.T. prevedeva espressamente l'obbligo per quest'ultima di provvedere alla contribuzione per i dipendenti adibiti alla navigazione aerea. Si era costituito in giudizio il solo INPS per chiedere il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che ai sensi degli artt. 38 e 39 R.D.L. 4/10/1935 n il regime previdenziale per i dipendenti degli enti locali era applicabile in via esclusiva rispetto a quello generale ed a quelli speciali, come il Fondo per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; aveva aggiunto che tale interpretazione trovava ulteriore conferma nel disposto dell'art. 4 L. 8/4/1991 n. 274, che aveva esteso il regime esclusivo, del predetto Fondo anche ai dipendenti adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario; aveva infine rilevato che la P.A.T. non poteva in alcun modo essere qualificata o equiparata ad un'azienda di navigazione esercente servizi aerei non di linea. Il Tribunale aveva accolto le domande attoree, condannando la P.A.T. al versamento dei contributi e l'inps ad operarne l'accredito, in favore dei ricorrenti, previa iscrizione degli stessi al Fondo speciale volo. 1
2 La decisione risulta così motivata: a) la ratio dell'istituzione del Fondo speciale volo di cui alla L. 13/7/1965 n. 859, come modificata dalla L. 31/10/1988 n. 480, è quella di predisporre una particolare forma di tutela previdenziale, nei confronti di lavoratori esposti a maggiori rischi per la peculiarità dell'attività svolta; b) conseguentemente era del tutto irrilevante il fatto che il datore di lavoro fosse un'azienda con fini di lucro o un ente Pubblico territoriale: c) la P A T peraltro in virtù della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti, esercitava servizi aerei non di linea nei limiti di cui agli artt. 789, 790 e 791 del codice della navigazione e del relativo regolamento di attuazione; d) ricorrevano giusti motivi, stante l'opinabilità della questione non ancora passata al vaglio della Cassazione, per compensare integralmente le spese di lite. Avverso detta sentenza proponeva appello l'inps con ricorso depositato in termini, al fine di conseguire la riforma della decisione della pretesa azionata dalle controparti. Ribadiva che i ricorrenti, in qualità di dipendenti provinciali erano assoggettati al regime previdenziale INPDAP ed esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria (art. 38 RDL 1827/35) e che il regime del Fondo speciale volo (art. 12 L. 859/65) aveva carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, per cui nessun rapporto di specialità poteva sussistere tra il regime previsto per i dipendenti di enti pubblici ed i regimi speciali rispetto a quello generale gestito dall'inps. Ribadiva inoltre che la propria tesi trovava conforto nel disposto dell'art. 4 della L. 274/91, che, per i dipendenti degli enti locali, aveva espressamente esteso l'iscrizione alla Cassa pensione degli istituti di previdenza anche ai dipendenti a qualsiasi titolo assunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e straordinario: era pertanto chiaro l'intento del legislatore di evitare commistioni tra il regime previdenziale INPDAP (ex CDPEL) e quello generale ordinario. Ribadiva infine che il riferimento normativo alle aziende di navigazione aerea o esercenti servizi aerei non di linea non consentiva alcuna interpretazione analogica, al fine di ricomprendere in esse anche l'ente provinciale, a nulla rilevando il rilascio della licenza da parte del competente Ministero, avente tutt'altra finalità. Si costituivano nella presente fase soltanto i due lavoratori insistendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. Rilevavano che: 1) il richiamo dell'appellante all'art. 4 della L. 274/91 era del tutto fuorviante, 2
3 trattandosi di disposizione normativa tesa ad eliminare le differenze di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo degli enti locali; 2) ai fini dell'iscrizione al Fondo speciale volo la P.A.T. poteva essere equiparata ad un'azienda esercente servizi aerei non di linea, presentando tutti i requisiti previsti dalla normativa speciale e dal codice della navigazione. All'odierna udienza in esito alla discussione con la precisazione delle conclusioni trascritte in epigrafe, la Corte emanava il dispositivo di sentenza in atti di cui dava pubblica lettura. DIRITTO. - Questa Corte ritiene che l'appello proposto sia fondato e meritevole di integrale accoglimento non potendosi condividere, alla luce di un complessivo esame delle norme richiamate dalle parti e comunque operanti nel caso specifico, la tesi sostenuta dai ricorrenti appellati e fatta propria dal giudice di primo grado. Va innanzi tutto considerato che costituisce dato pacifico il fatto che i dipendenti degli enti locali e quindi della P.A.T. godono del trattamento previdenziale INPDAP (ex CPDEL) essendo espressamente escluso per essi l'operatività dell'assicurazione obbligatoria generale (art. 38 RDL 1827/35): risulta pertanto pertinente il richiamo operato dall'istituto appellante all'art. 4 secondo comma, della L. 274/91, nei limiti in cui è diretto a corroborare la convinzione che il legislatore abbia inteso estendere la divisione tra regime previdenziale ordinario e regime INPDAP anche con riferimento al personale assunto dagli enti locali per esigenze di carattere eccezionale o straordinario. È altrettanto pacifico che il Fondo speciale volo istituito con la L. 859/65, costituisce, per espresso dettato normativo una gestione autonoma in seno all'inps (art. 1) ed è sostitutiva della stessa (art. 12). Va inoltre aggiunto che l'obbligo di iscrizione al Fondo speciale volo è sancito ai sensi del primo comma dell'art. 4 della L. 859/65, come sostituito dall'art. 1 della L. 480/88, per i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'art. 732 del codice della navigazione, (dipendenti di aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche) ed al secondo comma per i soggetti, aventi medesimi requisiti soggettivi, dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli artt. 788 e seguenti del codice della navigazione. Il richiamato art. 788, come sostituito dall'art. 2 della L. 862/80 (Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazioni del codice della navigazione), prevede che "I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio non 3
4 possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministro dei Trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei Trasporti...". Il Ministro competente ha provveduto quindi ad emanare il Decreto 18/6/1981, successivamente modificato con Decreto 30/7/1984, in cui enunciate all'art. 1 le attività soggette a licenza (servizi di trasporto aereo non di linea, lavoro aereo scuole di pilotaggio), risultano specificati gli ambiti operativi di ciascuna di esse: in particolare, l'art. 2 sancisce che "Il servizio di trasporto aereo non di linea comprende tutte le attività di trasporto di passeggeri e merce in campo nazionale ed internazionale effettuate contro remunerazione, diversi dai servizi di linea disciplinati dagli artt. 776/787 del codice della navigazione". Tutto ciò premesso e passando ad esaminare il caso concreto, si osserva che dai documenti prodotti emerge, da un lato, che la licenza rilasciata in favore della Provincia autonoma di Trento non riguarda servizi di trasporto aereo non di linea, ma servizi di lavoro aereo svolto nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, dall'altro che sia il Caselli che l'abbagnale svolgono mansioni di pilota di elicottero presso il Servizio antincendi e protezione civile della Provincia. Si osserva inoltre che dal disciplinare n. 1553, sottoscritto in data dal Ministro dei Trasporti e dalla P.A.T., non emerge affatto un obbligo indefettibile di iscrizione del personale provinciale impegnato nel servizio di lavoro aereo al Fondo speciale volo, dato che all'art. 6 è semplicemente sancito l'obbligo dell'ente destinatario della licenza di "osservanza della legislazione vigente in materia di versamenti contributivi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per il personale dipendente ed al versamento della contribuzione dovuta al fondo di previdenza per il personale di volo per i dipendenti iscrivibili a detto fondo": risulta evidente dal tenore letterale dell'artico che si tratta di una clausola di stile diretta a conseguire l'assunzione di responsabilità del soggetto destinatario della licenza per il rispetto del della normativa previdenziale, senza che la stessa sia idonea ad introdurre eccezioni convenzionali alle inderogabili previsioni di legge vigenti in detta materia, in quanto è discutibile che per i dipendenti provinciali vige il regime INPDAP e non l'ago e che la contribuzione al Fondo speciale volo non può essere prevista ed imposta solo per quei dipendenti per i quali è consentita l'iscrizione allo stesso. Pertanto, facendo riferimento ai dati normativi in precedenza richiamati, si ritiene che entrambe le contestazioni mosse dall'istituto appellante siano pertinenti. 4
5 Infatti, assume innanzitutto rilievo il fatto che l'istituzione del Fondo speciale volo è avvenuta nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui costituisce uno specifico settore, senza che, ai fini della ritenuta deroga al regime INPDAP, possa assumere rilievo quella "ratio legis" (tutela del rischio volo), desunta dalla massima della Cassazione n. 4960/84, peraltro confermata dalla sentenza n /99, dal momento che tali decisioni della Suprema Corte attengono a situazioni di fatto per le quali la questione dell'iscrizione al Fondo speciale volo riguardava comunque lavoratori assoggettati all'assicurazione generale obbligatoria e rientranti nella categoria del personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione (ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 4 L. 859/65, come modificata dall'art. 1 L. 480/88, e non dal secondo comma invocato per il caso in esame). D'altra parte, assume rilievo anche il fatto che il lavoro aereo svolto dai ricorrenti appellati, per il quale la P.A.T. ha ottenuto la prescritta licenza dal competente Ministero, non coincide con i servizi aerei non di linea, cui fa esclusivo riferimento il secondo comma dell'art. 4 L. 859/65 come sostituito dall'art. 1 L. 480/88, e che risultano chiaramente delineati nel regolamento di attuazione della L. 862/80 (DM 18/6/1981): tali servizi presuppongono un'attività di trasporto di persone e cose svolta in favore di terzi a fronte di un corrispettivo. Ne consegue che ogni disquisizione in ordine al significato da attribuire alle parole "aziende esercenti servizi aerei non di linea", contenute nel secondo comma del citato art. 4 L. 859/65, risulta superflua e fuorviante, in quanto le stesse non possono che riferirsi in senso tecnicamente corretto che ad aziende aventi carattere imprenditoriale. Va poi aggiunto che il fatto che destinatari delle licenze ministeriali possano essere anche enti locali (art. 1 DM 18/6/1981 con riferimento all'art. 751 del codice della navigazione) non può automaticamente significare che per il personale impiegato nelle attività oggetto della licenza si possa e si debba assicurare il versamento dei contributi al Fondo speciale volo, atteso che, come evidenziato in precedenza, non vi è coincidenza assoluta tra tale personale e quello per il quale è prevista l'iscrizione a detto Fondo. Per mera completezza ed a prescindere da specifici rilievi delle parti, si ritiene che la conclusione cui è pervenuta questa Corte non crei alcuna disparità di trattamento suscettibile di rilevanza in sede di legittimità costituzionale, ritenuto che rientri nella scelta del legislatore prevedere differenti regimi previdenziali per categorie diverse di lavoratori e che il regime INPDAP soddisfi sicuramente le esigenze tutelate dall'art. 38 5
6 della Costituzione. (Omissis) 6
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