CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO Delibera n. 03/08 del 25 giugno 2008
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- Mariana Sara Perrone
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1 CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO Delibera n. 03/08 del 25 giugno 2008 OGGETTO: Allineamento Piano Tariffario di Monza e Brianza e determinazione criteri per ripartizione e segmentazione tariffaria. LA CONFERENZA D AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO PREMESSO CHE (i) la Conferenza, con Delibera del 16 giugno 2003, n. 7: (1) ha affidato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 35 comma V della l. 448/2001, a tre società, Società Brianza Acque S.p.A., AEMME Acqua S.p.A. e Miacqua S.p.A. (di seguito le Società ), la gestione del Servizio Idrico Integrato in tre diverse aree omogenee (n. 1, n. 2 e n. 3), precedentemente fissate con Delibera n. 4 del 18 marzo 2003; (2) ha confermato gli affidamenti in essere per come assegnati alle società di gestione socie delle Società, autorizzandone il trasferimento alle Società, senza che ciò potesse tuttavia implicare l innovazione del contenuto degli affidamenti e delle concessioni in essere, ovvero potesse eventualmente costituire nuovo affidamento o concessione; (ii) successivamente all adozione della predetta delibera, sono intervenute significative modifiche del quadro normativo di riferimento, sia a livello regionale, sia a livello nazionale; (iii) sulla scorta di tale nuovo quadro normativo la Conferenza ha disposto, con Delibera n. 4, del 9 febbraio 2004, l organizzazione del Servizio Idrico Integrato a livello d Ambito, tramite la separazione dell attività di gestione delle reti ed impianti da quella di erogazione del servizio, ai sensi della L.R. 26/2003; (iv) la stessa Conferenza del 9 febbraio 2004, pertanto, ha: (1) riconosciuto -ex art. 2, comma 2, L.R. 26/2003- la spettanza della gestione delle reti e degli impianti in capo ai proprietari degli stessi; (2) affidato (per un periodo di trenta anni) l erogazione del Servizio Idrico Integrato alle Società Brianza Acque S.p.A., AEMME Acqua S.p.A. e Miacqua S.p.A, sulla base delle nuove vigenti disposizioni di cui all art. 113, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 267/00 e del comma 2 dell art. 49 della L.R. 26/03, condizionando sospensivamente l affidamento all adozione, entro il 31/12/2005, del Piano D Ambito e all avvenuta dimostrazione, sempre entro il 31/12/2005, da parte delle stesse Società: (a) di possedere le caratteristiche soggettive di cui all art. 113, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 267/00; (b) di aver provveduto, in conformità con la L.R. 26/03, a separare l erogazione del Servizio Idrico Integrato dalle altre attività del settore idrico, e segnatamente dalla gestione delle reti; (c) di esser divenute titolari dei rami di azienda necessari per l effettuazione dell erogazione del servizio; (v) con legge 138/2004 è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza, la quale prevede confini territoriali difformi da quelli dell area omogenea n. 2, istituita con Delibera 18 marzo 2003, n. 4, e nel cui ambito l attività di erogazione del servizio era stata affidata alla società Brianza Acque S.p.A, con Delibera del 9 febbraio 2004, n. 5; (vi) in considerazione della nascita della Provincia di Monza e Brianza ed in conformità con le istanze formulate dell Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza, la Conferenza, con Delibera n. 6, del 6 luglio 2005, ha riperimetrato le sopra citate aree omogenee e gestionali, così come definite dalla Delibera n. 4 del 18 marzo 2003, nel seguente modo: (1) facendo tendenzialmente coincidere i territori di competenza di Brianza Acque S.p.A, con quelli del futuro ATO della Provincia di Monza e Brianza; (2) accorpando in un unica area omogenea gestionale la rimanente parte del territorio dell ATO; ciò, anche in considerazione della formale volontà manifestata alla Conferenza dalle società AEMME Acqua S.p.A. e Miacqua S.p.A di procedere ad un atto di fusione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e ss. del C.C.; (vii) in seguito alla menzionata opera di riperimetrazione e accorpamento sì reso necessario ridefinire l originario percorso di conferimento dei rispettivi rami d azienda nelle Società beneficiarie dell affidamento trentennale dell erogazione del servizio, così come previsto dalla Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004;
2 CONSIDERATO, INOLTRE, CHE (viii) con Delibera n. 7 del 6 luglio 2005, la Conferenza ha adottato il Piano d Ambito; (ix) l istituzione della Provincia di Monza e Brianza e la conseguente necessità di riperimentrare e accorpare le aree omogenee, definite nel marzo 2003, hanno costituito un oggettivo elemento di rallentamento nel percorso di conferimento dei rami d azienda, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004; (x) con Delibera n. 12 del 12 dicembre 2005, la Conferenza, preso atto delle oggettive difficoltà e della fondatezza delle motivazioni addotte dalle Società circa l impossibilità di conferire i rispettivi rami d azienda entro i termini prefissati, viste le disposizioni dell art. 113, comma 13 bis, del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla legge 326/03 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 269/03), ha prorogato -al 30 giugno la scadenza del termine sospensivo di cui al punto III), lettera b), della Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004; (xi) in data è stato portato a termine il processo di fusione fra AEMME Acqua S.p.A. e Miacqua S.p.A, ex artt e ss. del C.C.; processo di fusione che ha dato vita alla nuova società Amiacque S.r.l.; (xii) l art. 113, comma 13 bis, del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla legge 326/03 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 269/03), ha consentito di perfezionare l affidamento trentennale dell erogazione del servizio alle società Amiacque S.r.l. e Brianza Acque S.p.A, a condizione che le clausole sospensive dell efficacia dell affidamento stesso, previste nella Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004, si fossero in ogni caso verificate entro e non oltre il ; (xiii) in conseguenza di ciò, in data , visto il permanere della oggettiva complessità del prescritto percorso di conferimento dei rami d azienda, a fronte della dimostrazione -fornita da Amiacque S.r.l. e da Brianza Acque S.p.A- di aver comunque compiuto atti indirizzati al conseguimento della prescritta separazione societaria fra gestione delle reti ed erogazione del servizio nonché del prescritto processo di aggregazione dell erogazione del servizio tramite conferimento dei relativi rami d azienda, con Delibera 3, la Conferenza ha prorogato, al 30 settembre 2006, la scadenza del termine sospensivo di cui al punto III), lettera b), della Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004; (xiv) l art. 15 del decreto legge 223/06, così come convertito dalla legge 248/06, ha procrastinato, dal al , il termine entro cui perfezionare le clausole sospensive dell efficacia dell affidamento trentennale dell erogazione del servizio alle società Amiacque S.r.l. e Brianza Acque S.p.A ex Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004; (xv) in conseguenza di ciò, in data , con Delibera n. 6, la Conferenza ha ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2007, il termine sospensivo di cui al punto III), lettera b), della Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004, così come modificato dalle Delibere n. 12, del 12 dicembre 2005 e n. 3 del 28 giugno 2006; (xvi) in data 9 maggio 2007, con Delibera n. 2, in virtù dell evoluzione della normativa statale in tema di affidamenti del servizio idrico integrato, la Conferenza ha sospeso, fino all entrata in vigore della nuova normativa statale e comunque non oltre il , l efficacia della condizione di cui al punto III), capoverso b), lettera (a), della Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004, impegnandosi a revocare la menzionata condizione non appena ciò verrà consentito dalla sopravvenuta normativa statale (ciò, anche in considerazione del fatto che l incertezza circa i requisiti soggettivi delle Società si sarebbe potuta riverberare sui tempi e sulle modalità di conferimento dei rami d azienda dedicati all erogazione del servizio nelle Società, da parte dei soci delle medesime); (xvii) in data , con Delibera n. 4, è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 07 il termine sospensivo di cui al punto III), lettera b), della Delibera n. 5 del 9 febbraio 2004, così come modificato dalle Delibere n. 12, del 12 dicembre 2005, n. 3 del 28 giugno 2006 e n. 6 del 26 settembre 2006; (xviii) sulla base della documentazione rassegnata all Autorità d Ambito in data e in data sono stati perfezionati gli atti notarili di conferimento dei rami d azienda dedicati all erogazione del servizio,
3 rispettivamente, in Brianzacque S.r.l e in Amiacque S.r.l parte dei soci consenzienti di queste (con il motivato conferimento del coacervo gestionale attinente all erogazione del servizio, da parte di Idra Patrimonio S.p.A, in Brianzacque S.r.l., anziché in Amiacque S.r.l. come prospettato nella Delibera n. 6, del 6 luglio 2005); (xix) la Delibera n. 7 del 6 luglio 2005 ha condizionato l entrata in vigore del piano tariffario all avvenuto conferimento nelle Società dei rami d azienda necessari per l effettuazione dell erogazione del servizio ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera del 9 febbraio 2004, n. 5 e smi; (xx) in data 26 settembre 2007, preso atto dell esistenza di tutte le condizioni necessarie per rendere perfetto ed efficace l affidamento dell erogazione del servizio disposto con Delibera del 9 febbraio 2004, n. 5 e smi, nonché dell esistenza, post conferimenti, soprattutto in vista della prossima nascita dell ATO della Provincia di Monza e Brianza, di segmenti gestionali operativamente risultanti in capo ad Amiacque S.r.l. e ricadenti nel futuro dell ATO della Provincia di Monza e Brianza e, specularmente, di segmenti gestionali operativamente risultanti in capo a Brianzacque S.r.l. e ricadenti nel rimanente ATO della Provincia di Milano, la Conferenza ha disposto: 1) la tendenziale coincidenza dei territori di competenza di Brianzacque S.r.l, con quelli del futuro ATO della Provincia di Monza e Brianza, nonché la tendenziale coincidenza dei territori di competenza di Amiacque S.r.l con quelli rientranti nella restante parte dell ATO Provincia di Milano (Delibera n. 7/07, allegati A e B); 2) la ridefinizione, nei territori di competenza delle Società, dei rispettivi Piani Tariffari a suo tempo deliberati in sede di adozione del Piano d Ambito (Delibera n. 7/07, allegati C e D); 3) l avvenuto perfezionamento dell affidamento dell erogazione del servizio in capo a Brianzacque S.r.l. e Amiacque S.r.l nei rispettivi territori di competenza, disponendo in detti territori l entrata in vigore dei relativi Piani Tariffari con decorrenza 1 ottobre 2007 (Delibera n. 8/07); 4) il mantenimento, in via transitoria, in capo ad Amiacque S.r.l., sino a prossima determinazione da parte della costituenda Autorità d Ambito dell ATO della Provincia di Monza e Brianza, della titolarità della gestione dei singoli segmenti di erogazione del servizio gestiti dalla medesima Amiacque S.r.l. e ricadenti entro il perimetro territoriale di competenza di Brianzacque S.r.l.; 5) il mantenimento, in via transitoria, in capo a Brianzacque S.r.l, sino alla citata determinazione da parte della costituenda Autorità d Ambito dell ATO della Provincia di Monza e Brianza, della titolarità della gestione dei singoli segmenti di erogazione del servizio gestiti dalla medesima Brianzacque S.r.l. e ricadenti entro il perimetro territoriale di competenza di Amiacque S.r.l.; (xxi) in data 12 dicembre 2007, con delibera n. 13, si è provveduto 1) alla ripartizione delle tariffe approvate con Delibera n. 7 del 6 luglio 2005, così come modificata dagli Allegati C e D della Delibera n. 7 del 26 settembre 2007, separando la componente deputata alla remunerazione dell attività di «erogazione del servizio» da quella deputata alla remunerazione dell attività di «gestione delle reti»; 2) alla suddivisione della componente tariffaria deputata alla remunerazione dell attività di «erogazione del servizio» in tre subcomponenti, rispettivamente deputate alla remunerazione dell attività di distribuzione, depurazione e fognatura, nonché alla suddivisone della componente tariffaria deputata alla remunerazione dell attività di «gestione delle reti» in tre sub-componenti, rispettivamente deputate alla remunerazione dell attività di distribuzione, depurazione e fognatura; (xxii) le modalità di ripartizione e di segmentazione di cui al punto precedente sono state deliberate a titolo sperimentale in attesa di una loro definitiva conferma e/o integrazione, sulla base delle risultanze operative riscontrate dalle Società e dalla Segreteria Tecnica dell ATO, nonché in attesa di una proposta per l adeguamento delle tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi c.d. produttivi; PRESO ATTO CHE (xxiii) dal confronto con le Società sono emerse alcune possibilità criticità operative e gestionali (in particolare con riferimento all attività di gestione delle reti) derivanti dalla concreta applicazione delle nuove modalità di ripartizione e di segmentazione delle tariffe;
4 (xxiv) dai rappresenti dei territori ricadenti nel costituendo ATO della Provincia di Monza e Brianza, vista orami l impossibilità di pervenire nel breve/medio ad un unità imprenditoriale nella gestione del servizio negli Ambiti milanese e brianzolo (possibilità, questa, che aveva portato a definire una convergenza delle tariffe praticate nei due ATO nel 2010), è stata avanzata la richiesta di sottoporre le tariffe di pertinenza dei territori del costituendo ATO della Provincia di Monza e Brianza alla medesima progressione prevista per le tariffe da praticarsi nell ATO della Provincia di Milano; RIBADITO IN OGNI CASO (xxv) il divieto per le Società affidatarie dell attività di «erogazione del servizio» di disporre le somme introitate e rivenienti dagli incrementi tariffari definiti e disposti con le Delibere 26 settembre 2007, n. 7 e 8 in favore di soggetti e/o enti la cui situazione gestionale non sia conforme con il modello gestionale definito nel Piano d Ambito ovvero di soggetti gestori non aventi i requisiti dimensionali minimi richiesti dall articolo 5, comma 8, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (intendendosi per incremento tariffario la differenza fra la tariffa in essere il giorno 31 dicembre 2007 e la nuova tariffa derivante dall applicazione dei Piani Tariffari di cui agli Allegati C e D della Delibera 26 settembre 2007, n. 7, così come modificati e specificati negli Allegati 1 e 2 della presente delibera); (xxvi) l obbligo per le Società affidatarie dell attività di «erogazione del servizio» di accantonare gli incrementi tariffari, trattenuti in applicazione del punto precedente, in apposito conto vincolato, le cui modalità di utilizzo saranno definite con apposito provvedimento da parte dell Autorità d Ambito; (xxvii) il divieto per qualsiasi altro soggetto e/o ente la cui situazione gestionale non sia conforme con il modello gestionale definito nel Piano d Ambito di disporre a qualsiasi titolo delle somme da essi eventualmente incassate e rivenienti dagli incrementi tariffari definiti e disposti con le Delibere 26 settembre 2007, n. 7 e 8 e s.m.i.; (xxviii) l obbligo per i soggetti di cui al punto precedente di accantonare gli incrementi tariffari eventualmente percepiti in apposito conto vincolato, le cui modalità di utilizzo saranno definite con apposito provvedimento da parte dell Autorità d Ambito; D E L I B E R A 1) di revocare, con effetto retroattivo dal giorno della loro entrata in vigore, le modalità di ripartizione e di segmentazione delle tariffe definite dall Allegato A della Delibera n. 13 del 12 dicembre 2007; 2) di modificare, con riferimento al territorio di cui all Allegato A della Delibera n. 7 del 26 settembre 2007, il piano tariffario definito nell Allegato C della medesima delibera, secondo le modalità fissate nell Allegato (1) della presente delibera; 3) di ripartire le tariffe approvate con Delibera n. 7 del 6 luglio 2005, così come modificata dagli Allegati C e D della Delibera n. 7 del 26 settembre 2007 e dall Allegato (1) della presente delibera, separando la componente deputata alla remunerazione dell attività di «erogazione del servizio» da quella deputata alla remunerazione dell attività di «gestione delle reti» e di suddividere la componente tariffaria deputata alla remunerazione dell attività di «erogazione del servizio» in tre sub-componenti, rispettivamente deputate alla remunerazione dell attività di distribuzione, depurazione e fognatura, nonché di suddividere, la componente tariffaria deputata alla remunerazione dell attività di «gestione delle reti» in tre sub-componenti, rispettivamente deputate alla remunerazione dell attività di distribuzione, depurazione e fognatura, secondo le modalità specificate nell Allegato (2) della presente delibera; 4) di posporre al 1 gennaio 2008, nei perimetri territoriali delimitati negli Allegati A e B della Delibera n. 7 del 26 settembre 2007, l entrata in vigore dei piani tariffari definiti nell Allegato D e nell Allegato C della medesima delibera, quest ultimo come modificato dall Allegato (1) della presente delibera,
5 con conseguente applicazione, non retroattiva, del livello tariffario fissato in ciascun comune a tale data; 5) di approvare, nelle more della revisione della formula di cui al DPR 24 maggio 1997 e s.m.i., le modalità di terminazione delle tariffe relative alle utenze industriali così come stabilite e specificate sempre nell Allegato (2) della presente delibera. LA PRESIDENTE DELLA CONFERENZA (Bruna Brembilla)
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