CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO. Deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2004

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1 CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO Deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2004 OGGETTO: Affidamento del Servizio Idrico Integrato. Recepimento dell art. 14, D.L. 269/2003, e della L. R. 26/2003. Integrazioni alla delibera n. 7 del 16 giugno LA CONFERENZA D AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO Premesso che (i) l art. 5 comma 1 lett. c della l.r. 20 ottobre 1998 n. 21, Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito la Legge Regionale 21 ) comprendeva, nelle competenze regionali, l approvazione degli schemi di convenzione per l esercizio coordinato delle funzioni di governo dell ATO e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo; (ii) la Regione Lombardia (di seguito la Regione ), ai sensi della medesima Legge Regionale 21, ha individuato la Convenzione ai sensi dell art. 30 del T.U.E.L. (D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, di seguito il Testo unico ) quale forma di cooperazione tra gli enti locali interessati per l organizzazione del servizio idrico integrato; (iii) la forma di consultazione tra gli enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza d Ambito territoriale ottimale (la Conferenza ), ai sensi della Legge Regionale 21; (iv) la Regione, con la richiamata Legge Regionale 21, ha suddiviso il territorio in 12 ATO, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province e uno alla città di Milano; (v) le Province e i Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. 21/98, potevano proporre: a) modifiche degli ambiti territoriali, b) l eventuale costituzione di subambiti, per garantire gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali ed al coordinamento dei soggetti gestori esistenti; (vi) la Conferenza, in data 19 novembre 2001, con delibera n. 2, ha individuato la Provincia come Ente responsabile del coordinamento e il suo rappresentante come Presidente della Conferenza; (vii) tra Comuni e Provincia appartenenti all'ato si è addivenuti, con la stipula della relativa convenzione (la Convenzione della Conferenza ), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la Legge Quadro ) ed in attuazione della Legge Regionale 21, ad organizzare l autorità preposta al servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il Servizio Idrico Integrato ), allo scopo di garantire: a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico per usi antropici, ambientali e produttivi; b) la rimozione dei fattori che causano o

2 potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale; c) la gestione all interno dell'ato dei servizi idrici integrati come sopra definiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori; d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell organizzazione sia nell erogazione dei servizi idrici; e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria - nazionale regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino nonché il raggiungimento dell unitarietà della tariffa d ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito e ulteriormente definita dall art. 13, comma 3 della Legge Quadro; g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; h) la definizione e l attuazione di un programma di investimenti finalizzato all estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; (viii) a termini della Convenzione della Conferenza, la Conferenza, al fine di garantire l ordinato svolgimento delle sue attività e per il raggiungimento delle sue finalità, avvalendosi dell opportunità prevista dal regolamento predisposto dalla Regione, ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale 21, ha istituito il Comitato ristretto presieduto dal Presidente della Conferenza (il Comitato Ristretto ); (ix) a termini della Convenzione della Conferenza, la Conferenza stessa ha dato vita alla segreteria tecnica che svolge, in nome e per conto della Conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato (la Segreteria Tecnica ); (x) la Conferenza, con la Deliberazione n. 4 del 18 marzo 2003, (a) richiamava il comma V dell art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (la l. 448/2001 ), che per l affidamento del Servizio Idrico Integrato prevede, in alternativa alla gara, la possibilità di conferire direttamente il Servizio a società di capitali partecipate unicamente da Enti Locali che fanno parte dello stesso ATO, (b) riteneva di organizzare il Servizio Idrico Integrato su aree territoriali omogenee di adeguate dimensioni per meglio soddisfare esigenze delle stesse, (c) dava atto che l insieme degli attuali soggetti gestori rappresenta un importante patrimonio industriale da valorizzare ai fini della liberalizzazione del Servizio Idrico Integrato, (d) dava atto di favorire il superamento dell attuale frammentazione gestionale e promuovere la formazione di soggetti di adeguate dimensioni industriali attraverso l affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi del comma V dell art. 35 l. 448/2001 e su basi territoriali corrispondenti a quelle delle aree omogenee e, quindi, deliberava, di (1) approvare la suddivisione territoriale per l attivazione delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato e l avvio della costituzione dei sub-ambiti, (2) dare mandato al Comitato Ristretto ed alla Segreteria Tecnica di approfondire tutti gli aspetti tecnico-giuridici ed amministrativi utili e necessari per 2

3 l affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi del comma V, art. 35 della l. 448/2001; (xi) effettivamente, il Comitato Ristretto e la Segreteria Tecnica procedevano negli approfondimenti richiesti ed adottavano indirizzi in forza dei quali il Servizio Idrico Integrato nell ATO sarebbe stato affidato ad un gestore per ciascuna area omogenea e, nella specie, alle Società Brianza Acque S.p.A., AEMME Acqua S.p.A., Miacqua S.p.A. (di seguito le Società ), in base al comma V dell art. 35, l. 448/2001 e detto affidamento sarebbe stato accompagnato dalla conferma degli affidamenti in essere, ciascuno con le proprie caratteristiche di durata e regolazione normativa tecnica ed economica, autorizzando contestualmente il trasferimento degli affidamenti esistenti alle Società, in quanto società comune dei gestori della singola area omogenea che concentra le gestioni esistenti, precisando espressamente che da tale provvedimento non sarebbe derivato alcun effetto di assorbimento degli affidamenti confermati ed, anzi, riconoscendo alle Società ed ai relativi affidamenti esistenti presso la stessa concentrati il diritto a godere degli incrementi del periodo transitorio di cui al comma III dell art. 35 della l. 448/2001; (xii) la Conferenza, con propria deliberazione del 16 giugno 2003, n. 7, ha affidato alle Società il Servizio Idrico Integrato ai sensi e per gli effetti dell art. 35 comma V della l. 448/2001 e, nella stessa delibera, ha confermato gli affidamenti in essere per come assegnati alle società di gestione socie delle Società e a favore di questa ha autorizzato il trasferimento degli affidamenti e concessioni facendo salvi i contenuti temporali, economici e gestionali degli affidamenti e concessioni ceduti, nonché riconosciuto il diritto all estensione del periodo transitorio ex comma III del predetto art. 35; (xiii) la Conferenza, in applicazione del comma V, mentre affidava alle Società il Servizio Idrico Integrato, dava applicazione della detta disposizione nella parte in cui si riteneva legittimo il detto affidamento a condizione che le Società medesime venissero privatizzate fino al 40% entro 18 mesi dall affidamento, sicché si ritiene di dover confermare la forma dell affidamento diretto sulla base delle nuove disposizioni intervenute che paiono del tutto coerenti con la detta struttura (vale a dire affidamento diretto e privatizzazione minoritaria); (xiv) la detta delibera, perfettamente valida ed efficace e qui espressamente confermata in ogni sua parte, non è stata impugnata in nessuna delle competenti sedi ed è interamente vigente ed efficace; (xv) la detta delibera è stata eseguita ed, effettivamente, si è dato corso al superamento delle gestioni in economia con il conferimento delle stesse alle Società e stipulata la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell ambito dell ATO; (xvi) le Società hanno inteso far sì che l efficacia dei trasferimenti degli affidamenti e concessioni in essere di cui sopra decorressero dal 30 giugno 2003, anche se stipulati in data successiva, in considerazione della tempistica necessaria all ottenimento delle autorizzazioni da parte degli organi competenti delle società partecipanti; (xvii) la Conferenza, con propria deliberazione del 16 giugno 2003, n. 7, ha autorizzato il Presidente alla stipulazione della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato ( Convenzione ) tra l Ente locale responsabile del 3

4 coordinamento (la Provincia ) e la Società, Convenzione poi effettivamente stipulata; ulteriormente premesso che (xviii) La Regione ha approvato la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 (la Legge Regionale 26 ), che ha innovato la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale; (xix) Il Testo unico, all art. 113, e con esso l. art. 35 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, è stato ulteriormente modificato dall art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici, successivamente convertito in legge; (xx) Detta disposizione prevede che l unica modalità di erogazione del servizio, laddove questo richiedesse l uso di dotazioni essenziali [art. 14, c. I, lett. d)], avvenga con conferimento della titolarità dello stesso a (1) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, (2) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche, nonché (3) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La disciplina degli affidamenti viene innovata anche quanto al periodo transitorio. Infatti, in forza delle disposizioni introdotte con il d. l. e vigenti fino alla sua conversione [art. 14, c. I, lett. h), laddove introduce il comma 15 bis dell art. 113 testo unico enti locali]: (1) le concessioni assegnate senza ricorso a procedure ad evidenza pubblica, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante (vale a dire ex lege), mentre, (2) le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza e (3) quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano non incontrano questa scadenza e, quindi, incontrano la loro scadenza naturale. Vengono, quindi, abrogati i commi II e III dell art. 35, l. 448/2001 predetto. Inoltre, la relazione delle disposizioni in questione con la disciplina di settore e con quella di competenza regionale viene descritta in modo più stringente, stante che si prevede [art. 14, c. I, lett. b)] che le disposizioni dell art. 113 testo unico enti locali, come novellato dal d.l. 269/2003, concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore, facendo salve ( restano ferme ) solo le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie e prevedendo [art. 14, c. I, lett. e)] che le previsioni dettate dall art. 113 predetto, comma VII, in materia di gara per l affidamento del servizio devono considerarsi integrative delle discipline di settore. Il d.l. 269/2003, per altro verso, incrementa, il controllo pubblico relativo alle altre fasi dell attività diverse dall erogazione del servizio. In ordine alla gestione delle dotazioni essenziali, si 4

5 modifica la previsione che consentiva il loro affidamento (anche mediante scorporo dell attività di gestione del servizio) a società a prevalente capitale pubblico locale, prevedendo in tal caso che la partecipazione pubblica debba essere totalitaria. Infatti, all art. 14, c. I, lett. c) si prevede la sostituzione, al comma IV, lettera a), dell art. 113 Testo Unico delle parole con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati" con l espressione con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ",a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Quanto alla proprietà delle dotazioni, allo stesso modo, si prevede, all art. 14, c. I, lett. g), la sostituzione del comma XIII dell art. 113, con la previsione secondo la quale gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Quanto alla dismissione della partecipazione pubblica nelle società di erogazione dei servizi, il d. l. 269/2003 contiene una previsione peculiare, integrativa del comma XII dell art. 113 Testo Unico, la cui formulazione è quindi nel senso che l ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento ; (xxi) in forza di quanto appena premesso, ferma la validità ed efficacia della delibera 7 / 2003 della Conferenza, si pone la necessità di integrare, con efficacia a far data dalla presente delibera, la precedente delibera 7/2003 e tutti gli atti, convenzioni e contratti stipulati, conseguenti o connessi ad essa in relazione alle sopravvenute novità legislative; premesso ulteriormente che (xxii) la gestione integrata del servizio è effettivamente intervenuta da parte delle Società, che hanno riferito sull andamento della stessa e sui necessari adattamenti operativi, anche attraverso la presentazione dello schema degli indirizzi di Piano Industriale consegnato alla Segreteria Tecnica dell ATO, ove è depositato, sicché si ritiene necessario ed opportuno aggiornare alcuni contenuti della delibera 7/2003 della Conferenza, senza innovarla o modificarla nei suoi contenuti essenziali, allo scopo di rendere più efficace il processo di integrazione e l applicazione del Piano Industriale stesso; ritenuto altresì che (xxiii) presentandosi oggi l opportunità di adeguare quanto già deliberato (affidamento diretto ed obbligo conseguente di privatizzazione) al mutato scenario normativo di cui all art. 113 del Testo Unico, commi V, lettera b), e XV bis, nonché quella di uniformare la durata degli affidamenti in essere in capo alle Società, appare congruo ed opportuno, in vista della prossima privatizzazione attraverso procedure ad evidenza pubblica delle Società entro la soglia del quaranta % già determinata con la delibera 7 / 2003, individuare detta durata degli affidamenti nel termine massimo consentito dalla normativa di settore; 5

6 Tutto ciò premesso, la Conferenza DELIBERA DI I) prendere atto dello schema di indirizzi relativo al Piano Industriale proposto dalle Società, agli atti della Segreteria Tecnica ATO ; II) confermare, in quanto legittimi, validi ed efficaci, gli affidamenti della erogazione del servizio idrico integrato relativi all ATO della Provincia di Milano, per come definito dalla Legge Regionale 26/03, rispettivamente, alle Società (a) AEMME ACQUA S.p.A. per il sub-ambito n. 1; (b) BRIANZAQUE S.p.A. per il sub-ambito n. 2; (c) MIACQUA S.p.A. per il sub-ambito n. 3, di cui alla citata delibera 7/2003 della Conferenza, ivi compreso il superamento delle gestioni in economia; III) integrare la delibera n. 7 del 16 giugno 2003 nel modo seguente: a) consentire il trasferimento degli affidamenti delle concessioni in essere alla data dell entrata dell adozione della delibera della Conferenza n. 7/2003, da parte dei gestori esistenti, ciascuno con le proprie caratteristiche, alle Società AEMME ACQUA S.p.A. per il sub-ambito n. 1; BRIANZAQUE S.p.A. per il sub-ambito n. 2 e MIACQUA S.p.A. per il sub-ambito n. 3, nonché consentire l immediata operatività delle predette Società attraverso l affitto e il successivo conferimento delle aziende e dei rami d azienda relativi all erogazione del servizio idrico, ovvero, laddove nell attuazione del piano industriale se ne dimostri la convenienza, attraverso (i) il conferimento diretto delle aziende o dei rami d azienda da parte dei gestori esistenti; (ii) la costituzione di società-veicolo (s.r.l.) con partecipazione maggioritaria di ciascun affidatario del servizio (AEMME ACQUA S.p.A., BRIANZAQUE S.p.A. e MIACQUA S.p.A.) e con partecipazione minoritaria dei gestori esistenti; (iii) la stipula di contratti di servizio tra ciascun affidatario del servizio e i gestori esistenti, in coerenza con la normativa e gli atti amministrativi sopra richiamati e con gli indirizzi del Piano Industriale ; b) confermare l efficacia degli affidamenti in essere alla data dell adozione della delibera 7/2003, nonché affidare l erogazione del Servizio Idrico Integrato alle Società (AEMME ACQUA S.p.A., BRIANZAQUE S.p.A. e MIACQUA S.p.A.) sulla base delle disposizioni di cui all art. 113 del Testo Unico, commi V, lettera b), e XV bis per un periodo pari ad anni trenta, sotto condizione sospensiva, che dovrà verificarsi entro il 31/12/2005,. che le stesse Società (AEMME ACQUA S.p.A., BRIANZAQUE S.p.A. e MIACQUA S.p.A.) dimostrino (a) di possedere le caratteristiche soggettive di cui art. 113 del Testo Unico, commi V, lettera b), e XV bis (vale a dire siano società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza ), (b) abbiano provveduto, in conformità con la Legge Regionale 26/03, a separare la erogazione del Servizio Idrico Integrato dalle altre attività del settore idrico, (c) siano divenute titolari dei rami di azienda necessari per l effettuazione del servizio in attuazione degli indirizzi del Piano Industriale, nonché (d) sia stato adottato il Piano d Ambito, con ciò non facendosi 6

7 applicazione del periodo transitorio previsto dall art. 35 l. 448/2001, poi modificato nei termini sopra riferiti; IV) dare mandato alla Segreteria Tecnica e al Comitato Ristretto dell ATO della Provincia di Milano di apportare a ciascuna Convenzione stipulata con le Società in collaborazione con le medesime Società ogni modifica ed integrazione necessaria, in particolare quelle conseguenti alle disposizioni normative emanate successivamente alla stipulazione; V) dare mandato alla Segreteria Tecnica e al Comitato Ristretto dell ATO della Provincia di Milano in collaborazione con le medesime Società per la verifica, in capo alle Società erogatrici del servizio, del soddisfacimento dei requisiti di cui al precedente punto III. B.); IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA (arch. Assessore Luigi Cocchiaro) 7

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