A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI COMITATO REGIONALE VENETO

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1 Art. 1 - ATTO COSTITUTIVO E' costituito, a norma degli art dello Statuto A.R.I., il Comitato Regionale Veneto (C.R.V.). Fanno parte di diritto del C.R.V. tutte le Sezioni A.R.I. della regione Veneto. Art. 2 - SEDE DEL COMITATO REGIONALE Il C.R.VENETO ha sede legale in Padova. A discrezione del C.R.V. potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l ambito regionale. Art. 3 - ORGANI DEL COMITATO REGIONALE Sono organi del Comitato Regionale: a) l'assemblea dei delegati di Sezione, b) il Consiglio Direttivo, c) il Sindaco o Revisore dei Conti. Art. 4 - SCOPI DEL COMITATO REGIONALE. Il Comitato Regionale Veneto: a) Sovrintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (art. 50 Statuto Sociale). b) Coordina e promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune allo sviluppo dell'a.r. I. nell'ambito della regione. c) Provvede, ai sensi dell'art 52 dello Statuto Sociale, a dirimere ogni tipo di controversia tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci, Soci e Soci come richiamato nell'art 44 dello Statuto. d) Rappresenta l A.R.I. a livello Regionale nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni e con ogni altra componente sociale in armonia con le indicazioni del Consiglio Direttivo A.R.I.. e) Coopera all'attività e al funzionamento dell'a.r.i. - Radiocomunicazioni di Emergenza nello spirito dello Statuto. f) Gestisce il patrimonio del Comitato Regionale Veneto. g) Nomina i propri delegati all Assemblea Generale dell A.R.I., (art. 53 dello Statuto Sociale), nonché nomina i rappresentanti dell'a.r.i. in seno alle Commissioni d esame presso l'ispettorato Territoriale Veneto del Ministero P.T.

2 h) Elegge, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto che è composto da cinque membri i quali, tra loro, eleggono il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Cassiere. i) Elegge, a scrutinio segreto, il Sindaco o Revisore dei Conti. l) Collabora con gli altri CC.RR. alla definizione dei problemi di comune interesse e assolvere alle funzioni di cui all'art 52 dello Statuto. m) Provvede al versamento alle Sezioni di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I., trattenendo una quota (che sarà stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione (art. 5 Statuto sociale). Art. 5 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO REGIONALE Il Comitato Regionale e composto da due delegati per ogni Sezione della Regione. In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata dalla Sezione interessata e notificata, per iscritto, a cura del Presidente della Sezione stessa. I Delegati di Sezione sono eletti dall'assemblea dei Soci delle singole Sezioni e non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal C.R.V.. I soci A.R.I. possono partecipare all Assemblea, ma senza diritto di voto. Sempre senza diritto di voto può partecipare alle riunioni del C.R.V. anche il Sindaco del C.R.V. (Revisore dei Conti). Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del C.R.V., con il solo parere consultivo, i Consiglieri e i Manager Nazionali, membri di altri Comitati Regionali, rappresentanti e Presidenti di Sezioni A.R.I. nonché esperti esterni, quando ritenga utile il loro intervento in relazione agli argomenti all ordine del giorno. Le Assemblee del C.R.V. possono essere ordinarie o straordinarie. E' prescritta la convocazione di almeno un Assemblea Ordinaria all anno da effettuarsi di norma entro marzo. L Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Sindaco o Revisore dei Conti, dal Presidente e su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni del Veneto prescindendo dal numero dei Soci che esse contano. Art. 6 - QUORUM DELIBERATIVO E DIRITTO DI VOTO L Assemblea del Comitato Regionale è deliberativa, in prima convocazione, solo se rappresenta almeno la maggioranza semplice dei soci e delle Sezioni ed è valida solo se è presente il Presidente o il Vice Presidente regionale, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci e di Sezioni e che sia sempre presente Il Presidente o il Vice Presidente.

3 Vige per il quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni delegazione ha a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti sono i soci della sezione al 31 dicembre dell anno precedente. Nel caso di nuove sezioni formatesi nel frattempo, si prenderà atto dello spostamento dei soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero di riferimento alla data Indicata. Nel caso si debbano apportare modifiche al del Comitato Regionale, è prescritta la duplice maggioranza del 50% dei soci e delle Sezioni. Nel caso d Assemblea straordinaria convocata dal sindaco, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non esercitano il loro voto. Le comunicazioni di convocazione dell Assemblea sono esclusivo compito del Segretario regionale, e dovranno pervenire agli interessati almeno 20 giorni prima della data di convocazione e complete d ogni informazione d uso (luogo, data, ordine del giorno, da chi convocata, etc.). Ogni deroga temporale per cause di forza maggiore, dovrà essere motivata e i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 8 giorni. Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo del C.R.V. e composto dal Presidente, dal VicePresidente, dal Segretario- Cassiere e da due Consiglieri. I suoi membri sono eletti a scrutinio segreto e con voto diretto dall'assemblea del Comitato Regionale (1 scheda per Sezione presente). Dopo le votazioni i membri eletti al Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riuniranno per l elezione, nel proprio ambito, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Cassiere. Dette cariche sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per tutti gli incarichi attribuiti dal Comitato Regionale. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili così come restano in carica tre anni i Delegati di Sezione. In caso di dimissioni, recesso od esonero dei componenti il Consiglio Direttivo, per un massimo di due componenti, si procederà alla sostituzione per cooptazione nell ambito dei delegati di sezione, per un numero superiore ai procederà a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo e convocato e sentito senza particolari formalità dal Presidente ogni qualvolta ne ravvis i l'opportunità. Esso attua le direttive del Comitato Regionale al quale risponde del proprio operato. Può esercitare inoltre, in via transitoria, eventuali funzioni delegategli dal Comitato Regionale e può sostituirsi a questo in caso d urgenza. In tali eventualità le deliberazioni assunte del Consiglio Direttivo dovranno essere ratificate dall'assemblea del Comitato Regionale stesso nella riunione successiva. IL PRESIDENTE - è eletto dal Consiglio Direttivo; - rappresenta il C.R.V.; - presiede le riunioni del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo;

4 - provvede all esecuzione delle deliberazioni del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo; - convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie; - dispone la convocazione delle Assemblee straordinarie, quando richiesta dal Sindaco o da un terzo delle Sezioni; - esercita, in caso d urgenza, i poteri del Comitato Regionale e del Consiglio Direttivo; - adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del Comitato Regionale. Il VICE PRESIDENTE - è eletto dal Consiglio Direttivo; - sostituisce Il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento; - assume la presidenza in caso di dimissioni del Presidente; - adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente. Il SEGRETARIO - CASSIERE - è eletto dal Consiglio Direttivo; - coadiuva il Presidente ed il VicePresidente dei quali attua le disposizioni; - è segretario delle riunioni redige e conserva tutti i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni; - tiene la corrispondenza del C.R.V.; - tiene i libri contabili e si occupa della gestione amministrativa; - in caso di vacanza della Vice Presidenza, sia per dimissioni del Vice Presidente e del Presidente, con slittamento degli incarichi, può assumere il ruolo di Vice Presidente. Art. 8 - SINDACO O REVISORE DEI CONTI Il Sindaco o Revisore dei Conti è eletto dal Comitato Regionale tra i candidati, liberamente scelti e presentati dalle Sezioni. Il Sindaco dura in carica tre anni. In caso di dimissioni del Sindaco, il presidente del Comitato Regionale indice nuove elezioni. Il nuovo eletto dura in carica fino allo scadere del triennio già iniziato. Il Sindaco: - controlla ogni verbale, documento, atto, libro afferente la vita associativa del Comitato Regionale; - si assicura che ogni atto degli organi del Comitato Regionale non sia in contrasto con lo Statuto Sociale e il Regionale; - ha il potere di denunziare qualsiasi irregolarità amministrativa e statutaria. In caso di gravi irregolarità, potrà ric orrere al Consiglio Nazionale; - ha facoltà, sempre per gravi motivi di natura ricadente sotto la sua competenza, indire l'assemblea straordinaria del Comitato Regionale;

5 - provvede a dare corretta interpretazione del regolamento regionale, ove richiesto ed è custode dello spirito costitutivo; - provvede per iscritto a dare il suo parere al Comitato Regionale sui regolamenti di sezione; - ha la facoltà di consultare il Collegio dei Sindaci Nazionale. Art. 9 - INCARICHI SPECIALI Il Comitato Regionale ha la facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni o di creare commissioni consultive per ciascuno degli aspetti dell attività associativa che riterrà opportuno (esempio: - regolamentazione ripetitori VHF - UHF SHF; - coordinamento delle trasmissioni digitali; - difesa bande e servizio d amatore; - attività e programmi sociali nell ambito della Regione; - rapporti con le Amministrazio ni Locali ed altre Associazioni: - coordinamento Radiocomunicazioni Emergenza). Alle riunioni delle Commissioni Consultive possono partecipare esperti invitati con le stesse modalità previste dall'art. 5. Gli incaricati e le Commissioni svolgeranno i loro compiti nell ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Comitato Regionale del loro operato. Il Comitato Regionale ha la facoltà, inoltre di conferire incarichi manageriali al propri componenti senza che ciò comporti la surroga del componente che ha ricevuto l incarico. Art LE SEZIONI Almeno 20 soci, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione. Il comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta al Presidente del Comitato Regionale con la firma e le generalità di tutti i richiedenti. Il Consiglio direttivo del C.R.V., verificherà la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, emetterà un parere che, se favorevole, avrà carattere di autorizzazione provvisoria al funzionamento della Sezione. Se il parere sarà sfavorevole, dovrà essere motivato. Unico organo autorizzato a dare in via definitiva l autorizzazione è il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione - unica eccezione per il comune di Venezia dove esistono le Sezioni di Venezia e di Mestre. Le Sezioni sono obbligate a darsi un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto né con lo Statuto Sociale né con il presente.

6 Le Sezioni hanno l obbligo di relazionare sulla propria attività al Comitato Regionale almeno una volta all anno. Lo scioglimento delle Sezioni potrà avvenire di fatto o di diritto: - di fatto se i componenti della Sezione interessata lo chiederanno spontaneamente ovvero per cessazione di attività associativa; - di fatto quando il numero dei soci componenti la Sezione scenderà sotto le dieci unità; - di diritto, per decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale di fronte a gravi e motivate ragioni. Ogni Sezione dovrà darsi un proprio Consiglio Direttivo, avere un proprio domicilio legale e un Sindaco. NORMA TRANSITORIA Le Sezioni esistenti alla data d entrata in vigore del presente si considerano legalmente costituite e assolte da ogni obbligo costituzionale verso il Comitato Regionale, salvo la presentazione dei rispettivi regolamenti di Sezione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente. Art I SOCI I soci A.R.I. residenti nella regione Veneto devono far parte di una sola Sezione della Regione. Di volta in volta saranno valutate richieste di singoli soci che chiederanno l iscrizione in sezioni d altre regioni o da altre regioni in sezioni della regione Veneto. La domanda d ammissione al Sodalizio potrà essere inoltrata solo attraverso la Sezione competente per territorio, la quale sola sarà tenuta ad esprimere il parere richiesto dagli organi centrali. Per ogni altro dovere e diritto dei Soci, si fa riferimento allo Statuto Sociale dell'associazione Radioamatori Italiani. Disposizioni finali: Il Presente è approvato dall'assemblea Ordinaria dei Delegati riunitasi in Padova i]. 23 febbraio 1997 e sostituisce il precedente approvato in Padova il e relative modifiche il 27/

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