CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI PRODOTTO NUOVA GLOBALE FABBRICATI Il presente fascicolo informativo contenente a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

2 Vaisuwww.asimoco.it ecliccasuaccediora AREARISERVATA ACCEDIORA POTRAIACCEDEREVELOCEMENTEA: COPERTUREASSICURATIVEERELATIVECONDIZIONICONTRATTUALI VERIFICADELLOSTATODIPAGAMENTIESCADENZE VALOREDIRISCATTODELLEPOLIZZEVITA VALOREDELLAPOSIZIONEPERLEPOLIZZEVITAUNITLINKEDEINDEXLINKED ATTESTAZIONEDELLOSTATODELRISCHIOPERICONTRATTIRCA RIFERIMENTIDIRETTIDELLABANCAODELL AGENZIADIFIDUCIA Registra subito, èsemplicisimo! VAISUWWW.ASSIMOCO.IT CLICCASUACCEDIORA,QUINDIINSERISCINELFORM DIREGISTRAZIONEIL: CODICEFISCALEEILNUMERO DIUNAPOLIZZA. DOPO LACOMPILAZIONERICEVERAIUNA CONL INDICAZIONEDIUNA PASSWORDCHEDOVRAIMODIFICAREALPRIMO ACCESSO. SCOPRILATUAAREARISERVATA: SEMPLICE,VELOCEEATTIVA24ORESU24,7GIORNISU7 PERINFORMAZIONI

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI PRODOTTO NUOVA GLOBALE FABBRICATI La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto a preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. (i dati sono aggiornati al ) Nota informativa Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo. Assimoco S.p.A. appartiene al Gruppo DZ Bank AG; b) sede legale e direzione generale via Cassanese n. 224, Centro Direzionale Milano Oltre Palazzo Giotto, SEGRATE (Mi) Italia; c) tel. 02/ fax 02/ , sito internet indirizzo mail certificata assimoco@legalmail.it; d) Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 11 giugno 1979 Gazzetta Ufficiale n. 195 del 18 luglio Iscritta all Albo Imprese IVASS al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto: ,00 Capitale Sociale: ,00 Riserve Patrimoniali: ,00 Indice di Solvibilità: 2,23 (tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto ha durata annuale e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del cliente. E ammessa la stipulazione pluriennale. In caso di Tacito Rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o dell Impresa, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. AVVERTENZA: il contratto può essere disdettato dal Contraente secondo quanto previsto dall art. 5 inviando una raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso la disdetta non sia inviata entro tali termini il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà ritenuta valida per l annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviarne un altra. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di comunicazione fra le parti. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 1 di 9

4 Nota informativa 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni NUOVA GLOBALE FABBRICATI è una polizza assicurativa studiata per tutelare al meglio le esigenze di sicurezza di un intero fabbricato civile o di un condominio. Di seguito sono riportate le coperture offerte: Coperture offerte Rinvio alle condizioni che le regolano Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni Artt. 25,27,28 Responsabilità civile Artt. 30,32 Danni da acqua Art. 34 Cristalli Art. 36 Sezione eventi speciali Artt. 37,38,39 Responsabilità civile dell amministratore di condominio Art. 40 Responsabilità civile delle singole unità Immobiliari Art. 41 Tutela Legale Artt. 42,43,46 AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo Limitazioni ed esclusioni per sezione Rinvio alle condizioni che le regolano Sezione incendio e altri danni ai beni Artt. 14,15,18,19,20,26 Sezione responsabilità civile generale Artt. 31,33 Sezione Danni da acqua Art. 35 Sezioni Cristalli Art. 36 Sezione eventi speciali Artt. 37,38,39 Sezione Responsabilità civile dell amministratore di Art. 40 condominio Responsabilità civile delle singole unità Immobiliari Art. 41 Sezione Tutela Legale Art. 44,44,45,47,48,49,50 AVVERTENZA: le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale prescelto dall Assicurato ed indicato in polizza; le prestazioni possono essere soggette a franchigie e/o scoperti a carico dell assicurato come indicato nello schema riepilogativo riportato alla fine del documento. Per una migliore comprensione illustriamo con degli esempi il significato di Franchigia, Scoperto e Massimale FRANCHIGIA: la parte del danno riconosciuto, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Esempio: - valore assicurato ,00 - danno riconosciuto 5.000,00 - franchigia 500,00 - indennizzo liquidabile 4.500,00 SCOPERTO: la parte del danno riconosciuto, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Può essere soggetta a valori minimi e massimi indicati in cifra fissa. Esempio: - valore assicurato ,00 - danno riconosciuto 5.000,00 - scoperto 10% Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 2 di 9

5 - indennizzo liquidabile: senza presenza di minimo 4.500,00 in presenza di minimo (ad esempio 2.000,00) 3.000,00 MASSIMALE/LIMITE DI RISARCIMENTO: l importo massimo dovuto, in caso di sinistro indennizzabile, dalla Società. Esempio: - valore assicurato ,00 - limite di risarcimento per garanzia accessoria: 5.000,00 - danno riconosciuto: 7.000,00 - indennizzo liquidabile per sinistro collegato alla garanzia accessoria 5.000,00 AVVERTENZA: Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento possono trovare applicazione congiunta. Nota informativa Assicurazione parziale Per i casi di assicurazione in forma valore intero opera il disposto dell art del Codice Civile per il quale, in caso di sottoassicurazione, viene riconosciuto un indennizzo calcolato in sulla base del rapporto fra somma assicurata e valore effettivo del bene al momento del sinistro. La Società applica la Deroga alla regola proporzionale, nei casi e con le modalità indicate all art 13 delle Condizioni di Assicurazione. Per i casi di assicurazione in forma a Primo rischio assoluto, non si applica la Regola proporzionale. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, come indicato dall Art 1 delle Condizioni di Assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo come previsto agli artt. 1892, 1893, e 1894 C.C.. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Un ipotesi di circostanza rilevante, nell ambito delle coperture offerte dal contratto, che determina la modificazione del rischio è rappresentata dalla variazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato. 6. Premi Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto. È ammessa la rateazione semestrale e quadrimestrale senza interesse di frazionamento. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità previste dalla Società (Assegno Bancario, Assegno Circolare, Bancomat, Bonifico verso Agenzia, Carta di Credito, Contanti, SEPA e Vaglia Postale). AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici Polizza collegata a finanziamento Si espongono di seguito le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al prodotto scelto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio Percentuale dei costi relativi alla gestione del prodotto 43% Quota parte percepita mediamente dagli intermediari 69% Applicando i valori sopraindicati al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell esercizio 2013, risulta: Premio medio raccolto 150,99 Costi medi a carico del Contraente 65,36 Parte percepita degli intermediari 45,11 Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 3 di 9

6 Nota informativa AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento Assimoco, a scelta del Contraente, provvede alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della rata versata, al netto delle imposte di legge, ovvero alla prosecuzione della copertura assicurativa al favore del nuovo beneficiario designato per trasferimento del finanziamento o dell Assicurato stesso per estinzione del finanziamento. AVVERTENZA: non sono previsti sconti tecnici 7. Rivalse La Società rinuncia alla rivalsa (art.1916 C.C.) verso il Contraente/Assicurato. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia un Condominio, la rinuncia alla rivalsa opera verso i condomini ed i loro parenti affini, in quanto con loro conviventi eventualmente responsabili del danno salvo caso di dolo. 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Il Contraente o la Società possono recedere dal contratto in caso di sinistro come indicato all Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. In caso di polizze pluriennali con richiamo dell allegato REC, il cliente può esercitare il diritto di recesso al raggiungimento della data di scadenza indicata in polizza e ad ogni successiva scadenza anniversaria. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Con il termine prescrizione si intende una causa di estinzione del diritto determinata dal mancato esercizio dello stesso, entro il termine stabilito per legge. In via particolare, ai sensi dell art C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto e regolato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. La tassazione prevista è, 21,25% per la Sezione cristalli, del 22,25% per tutte le altre Sezioni. In scheda di polizza è indicata la componente di premio facente riferimento a tali garanzie. Per informazioni di dettaglio rivolgersi al proprio consulente fiscale. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Tutti i sinistri che si verificano in relazione ai diversi rischi assicurati devono essere comunicati all Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società. Per gli aspetti di dettaglio riguardanti le modalità e i termini di presentazione del sinistri ed le procedure di valutazione degli stessi si rimanda a quanto espressamente indicato: dall articolo 14 all articolo 22 per quanto riguarda la Sezione Incendio e altri danni ai beni; dall articolo 23 all articolo 24 per quanto riguarda le Sezioni Responsabilità civile: generale, dell amministrazione del condominio, della Conduzione delle singole unità immobiliari. dall articolo 48 all articolo 52 per quanto riguarda Sezione Tutela Legale Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 4 di 9

7 Nota informativa AVVERTENZA: In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. 17/03/95- n. 175 e in accordo con le opzioni consentite dall art. 46 di tale decreto. ASSIMOCO ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione- Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto - Via Cassanese, SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero o via all indirizzo ufficioreclamipremi@assimoco.it. Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale MILANO OLTRE - Palazzo Giotto Via Cassanese, SEGRATE (MI) ovvero via fax al numero o via all indirizzo ufficioreclamisinistri@assimoco.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma oppure trasmesso ai fax o I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora si scelga una legislazione diversa da quella italiana, i reclami saranno da indirizzare all organo previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Per aspetti di dettagli relativi alla procedura FIN-NET consultare: Arbitrato In caso di controversie sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura di liquidazione, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, ad un Collegio di Periti, nominati uno per parte. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto indicato all art 30 (Sezione Incendio, Danni da acqua, Cristalli, Eventi speciali,). AVVERTENZA: Resta comunque ferma la possibilità dell Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 5 di 9

8 Nota informativa DEFINIZIONI/GLOSSARIO Ai termini contenuti nelle condizioni generali di assicurazione viene attribuito il significato di seguito precisato : ALLAGAMENTO presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua : - causata da eventi atmosferici o di forza maggiore diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale - non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici o da infiltrazioni di acqua dal terreno. ATTI DI TERRORISMO qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONDOMINIO L insieme dei comproprietari del fabbricato assicurato CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. COSE (SEZIONE RCT) Beni tangibili, ivi compresi gli animali. DANNI CORPORALI morte o lesioni personali. DANNI MATERIALI distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. ETA DEL FABBRICATO Calcolata alla data di emissione della polizza a partire dall anno di costruzione del fabbricato, determinato da qualsiasi documento probante quale, ad esempio : - dichiarazione del Direttore dei lavori per l iscrizione dell immobile al Registro catastale; - certificato di agibilità; - certificato di abitabilità FABBRICATO L intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private ma esclusi: parchi ed alberi in genere, affreschi e statue aventi valore artistico), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, caldaie autonome, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti di energia rinnovabile, impianti di video sorveglianza, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (telefono, luce, gas, acqua). Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 6 di 9

9 Nota informativa Il fabbricato, anche se composto da più Unità Immobiliari separate ed indipendenti fra di loro, si intende assicurato nel suo complesso tanto che sia proprietà di un unico soggetto o in condominio. FENOMENO ELETTRICO Sono manifestazioni di fenomeno elettrico: corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; variazione di corrente: scostamento del livello dell intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell impianto; sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. FISSI ED INFISSI Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l illuminazione e l aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. FRANCHIGIA La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti. FURTO sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE Impianti fotovoltaici sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. Pannelli solari termici impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda; e i collegamenti idraulici ed elettrici. IMPIANTI IDRICI Apparati idraulici, igienico sanitari, di riscaldamento anche autonomo, condizionamento, antincendio, pluviali e grondaie. IMPLOSIONE Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna e/o eccesso di pressione esterna di fluidi. INCENDIO Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITA Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell Interno. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 7 di 9

10 Nota informativa INDENNIZZO / RISARCIMENTO la somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro. INONDAZIONE / ALLUVIONE fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali. LASTRE vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazione o scorrevoli su guide. MASSIMALE la massima esposizione della Società. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l applicazione della regola proporzionale. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell assicurazione. REGOLA PROPORZIONALE nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simplo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO Parte del danno indennizzabile/rimborsabile a termini di polizza, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA Assimoco S.p.A. SOMMA ASSICURATA l'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. TUBAZIONI INTERRATE La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie, il tutto ad esclusione di tubi facenti parte di impianti di irrigazione. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 8 di 9

11 Nota informativa VALORE A NUOVO per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area. Assimoco S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ernst Strackhaar Amministratore delegato Assimoco S.p.A. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/2013 Pag. 9 di 9

12 Condizioni generali CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Aggiornamento al 01/05/2014 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 CC. Art. 2 - Aggravamento del rischio II Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art C.C. Art. 3 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 - Altre assicurazioni L Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell Art Codice Civile. Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 5 - Proroga e periodo dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale il Contraente ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il Contraente riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C.. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 1 di 28

13 Condizioni generali Art. 9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse le imposte, relativa al periodo di rischio non corso. L eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso. Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia salvo il caso di dolo al diritto di surroga derivante dall articolo 1916 del Codice Civile verso i condomini, gli inquilini, l amministratore del condominio, loro parenti ed affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purchè l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Art Indicizzazione/clausola di adeguamento automatico - (Operante se indicato in scheda di polizza) Le somme e/o i massimali assicurati ed il relativo premio sono collegati agli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue: A) nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; B) alla scadenza di ogni rata di premio annuo, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma e/o i massimali assicurati ed il corrispettivo premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; C) l aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, le somme e/o i massimali assicurati ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente e della Società rinunciare all adeguamento con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della rata annua della polizza. In tal caso l indicizzazione cessa di avere vigore restando somme e/o massimali assicurati e premio quelli dell ultimo adeguamento effettuato. I limiti di indennizzo, e le franchigie se espressi in cifra assoluta seguono l adeguamento come per la somma assicurata. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 2 di 28

14 Norme che regolano i sinistri NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art Forma dell assicurazione- somma assicurata e deroga alla proporzionale La somma assicurata per la Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, che è anche il valore su cui è stato calcolato il premio per le Sezioni: Responsabilità Civile Generale, Danni d Acqua, Eventi Speciali, Responsabilità Civile dell Amministrazione del Condominio, deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area. La Società applica la Deroga alla regola proporzionale, per cui se: A. con riferimento alle Sezioni di cui al comma precedente, dalle stime fatte sulla base di quanto indicato all'art. 14 risulta che il valore di ricostruzione del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva al momento del sinistro per oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate per le partite stesse, o sulle quali è stato calcolato il premio, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima o i massimali previsti. B. con riferimento alla Sezione Responsabilità Civile della Conduzione delle singole Unità Immobiliari, il cui premio è calcolato sulla base del numero delle unità immobiliari, se il numero delle stesse eccede, al momento del sinistro per oltre il 15% il numero indicato in polizza, l'assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare i massimali previsti. Per la Sezione Cristalli, essendo assicurata a Primo rischio assoluto, non si applica la Regola proporzionale. SEZIONI : INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DANNI D ACQUA CRISTALLI - EVENTI SPECIALI Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che: A) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area; B) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente lettera A, un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante; C) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per la sezione cristalli l ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche. Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali. danneggiati Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell Art Codice Civile; b) darne avviso all Intermediario che ha rilasciato la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell Art Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 3 di 28

15 Norme che regolano i sinistri disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell Art Codice Civile. Art Ispezione delle cose assicurate Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Art Esagerazione dolosa del danno II Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Mandato dei periti I periti devono: A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15; C) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui al seguente art.14; D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. a perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno viene concordato: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle parti; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto all Art Codice Civile, per nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 4 di 28

16 Norme che regolano i sinistri Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatta solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 26 d). Art Anticipi sugli indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile di almeno ,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a ,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. SEZIONI : RESPONSABILITA CIVILE GENERALE - DELL AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO DELLA CONDUZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso scritto (all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza Art Codice Civile. Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art Codice Civile). Art Gestione delle vertenze del danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato del pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 5 di 28

17 Sezione incendio ed altri danni ai beni SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI Art Cosa comprende l assicurazione La Società indennizza (applicando le franchigie ed i limiti indicati nello schema riepilogativo di cui all art. 53) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dai seguenti eventi : I. Incendio; II. Fulmine; III. Esplosione, scoppio anche se esterno, implosione, non causati da ordigni esplosivi, (ad eccezione di esplosivi che a insaputa dell Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà), con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale IV. Caduta aeromobili, meteoriti, copri orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi traportate esclusi gli ordigni esplosivi; V. Onda sonica causata da aeromobili o corpi volanti che viaggiano a velocità supersonica; VI. Sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell ambito di 20mt da esso; VII. Danni causati per ordine dell autorità e quelli prodotti non sconsideratamente dall Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi; VIII. Caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i conseguenti danneggiamenti agli impianti; IX. Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie nonchè di impianti idrici e igienici, di riscaldamento, installati nel fabbricato. La Società non indennizza: - Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; - I danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; - I danni derivanti da rottura di tubazioni interrate; - I danni provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; - I danni provocati da gelo, umidità e stillicidio; - I danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. X. Fenomeno elettrico, qualunque sia la causa che lo abbia provocato a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte del fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni: - causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione, difetti di materiale; - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all Assicurato o al Contraente all atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, ed altre resistenze elettriche scoperte nonché quelli da imperizia o negligenza; - ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente posti all aperto ed all esterno del fabbricato - agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. La presente garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 6 di 28

18 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. Sezione incendio ed altri danni ai beni Fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, e sempre che detti impianti sino collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Furto di fissi ed infissi, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati; Urto veicoli stradali e natanti non identificati, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio, purchè in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico, corsi d acqua. Spese di demolizione e sgombero a) La Società rimborsa, fermo quanto previsto dall art. 20 le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) alla più vicina discarica autorizzata, compresi alberi a seguito di evento indennizzabile in base alla garanzia eventi atmosferici, se assicurata. b) Sono compresi i residui rientranti nella categoria pericolosi di cui al DL 22/97 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto a). La presente garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Perdita Pigioni La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato,, conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall'assicurato il danno verrà calcolato sulla base dell importo della pigione presumibile ad essi relativa. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 % del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete a ciascuna unità abitativa. Onorari dei periti La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di polizza e nei limiti della somma assicurata al fabbricato, le spese e gli onorari di competenza del perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano i sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Oneri di urbanizzazione e di ricostruzione Sono indennizzabili, se in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e nei limiti delle somma assicurata al fabbricato, i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del fabbricato e per la Direzione Lavori. XVIII. Dispersione di gas La Società rimborsa le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall Azienda di distribuzione e comportante da parte dell Azienda stessa il blocco dell erogazione. La Società rimborsa: a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas; b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. XIX. Rimpiazzo del combustibile La Società risarcisce i costi per il rimpiazzo del combustibile liquido che dovessero gravare all Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare all ente fornitore in conseguenza di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio dei locali assicurati. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 7 di 28

19 Sezione incendio ed altri danni ai beni XX. XXI. Caduta di antenna o parabola La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di caduta di antenna o parabola centralizzata, compresi i danni alla stessa. Sovraccarico Neve La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Si intendono esclusi i danni a fabbricati che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché a fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni causati: a) da scivolamento della neve dai tetti o comunque dalle coperture del fabbricato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne TV; b) da valanghe e slavine; c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve. Art Cosa non comprende l assicurazione Sono esclusi i danni : a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dei nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti vandalici o dolosi; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni o allagamenti in genere; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti; i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art Caratteristiche costruttive del fabbricato e sua destinazione d uso L assicurazione è prestata in base alla condizione che l intero il fabbricato assicurato sia: A) adibito ad abitazioni civili e/o a studi professionali per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, discoteche, sale da ballo, teatri, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a mq), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio; B) costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; armatura del tetto, soffittature, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili e si trovino in buone condizioni di conservazione e manutenzione. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 8 di 28

20 Sezione incendio ed altri danni ai beni Nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne e nel manto del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20 % delle rispettive superfici e/o sezioni. Si precisa che nell ambito del fabbricato assicurato possono essere eseguite, per esigenze dell assicurato: - ristrutturazioni architettoniche e distributive - manutenzioni ai fabbricati stessi e relativi impianti. Tale estensione vale semprechè non siano interessate le strutture portanti del fabbricato e, nel caso in cui i su indicati lavori interessino il tetto, i fissi e gli infissi, la garanzia Eventi Atmosferici, se prestata dal presente contratto, si intende non operante fino al completo ripristino funzionale degli stessi. In ogni caso, ove tali modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, resta fermo il disposto di cui all art del Codice Civile. Art Buona fede dell assicurato Si precisa che l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave e con l'intesa che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Art Colpa grave e dolo A parziale deroga dell art. 26 d) la Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge. Mod. D 784 CG 01- Ed. 06/ Pag. 9 di 28

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