PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CENTRI DI REVISIONE VEICOLI

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1 PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CENTRI DI REVISIONE VEICOLI Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 5 luglio 2006

2 INDICE Pag. 1 Articolo 1 Definizioni Pag. 3 Articolo 2 Oggetto e finalità Pag. 4 Articolo 3 Autorizzazione Pag. 4 Articolo 4 Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell autorizzazione Pag. 5 Articolo 5 Domanda per il rilascio dell autorizzazione Pag. 9 Articolo 6 Capacità finanziaria Pag. 10 Articolo 7 Variazioni Pag. 11 Articolo 8 Trasferimenti di sede operativa Pag. 12 Articolo 9 Locali Pag. 12 Articolo 10 Attrezzature e strumentazioni Pag. 13 Articolo 11 Responsabile tecnico Pag. 15 Articolo 12 Certificazione di revisione e referti delle prove effettuate Pag. 17 Articolo 13 Registri Pag. 18 Articolo 14 Orario di apertura al pubblico Pag. 14 Articolo 15 Informazioni al pubblico e comunicazioni Pag. 19 Articolo 16 Cessazione dell attività Pag. 20 Articolo 17 Conservazione dei dati Pag. 20 Articolo 18 Sospensione volontaria dell attività Pag. 20 Articolo 19 Controlli Pag. 21 Articolo 20 Verifica dei requisiti Pag. 22 Articolo 21 Sanzioni Pag. 22 Articolo 22 Entrata in vigore Pag. 24 2

3 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI CENTRI DI REVISIONE VEICOLI TESTO DEL REGOLAMENTO Articolo 1 (Definizioni) NORME RICHIAMATE DAL REGOLAMENTO 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a. per Provincia il competente ufficio provinciale in materia di centri di revisione quale indicato nel funzionigramma dell ente Provincia, pubblicato sul sito web provinciale; b. per dirigente il dirigente provinciale competente in materia di trasporti; c. per centro di revisione l impresa che esercita l attività di revisione dei veicoli a motore; d. per autorizzazione l autorizzazione all esercizio di attività di centro di revisione; e. per responsabile tecnico la persona fisica che possedendo i requisiti previsti dalla normativa vigente è autorizzata, in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, a verificare e certificare l idoneità tecnica dei veicoli; f. per Motorizzazione l ufficio periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri e per i Sistemi informatici del Ministero dei Trasporti; g. per revisione il controllo tecnico volto a verificare le condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di produzione di emanazioni inquinanti; h. per referti delle prove gli esiti scritti dei controlli strumentali e visivi ai quali sono soggetti i veicoli durante la visita di revisione; i. per comunica o comunicazione l invio di quanto indicato dal regolamento alla Provincia e alla Motorizzazione, via fax o via , con le modalità stabilite dal dirigente. 3

4 Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina l autorizzazione e la vigilanza dei centri di revisione aventi la sede operativa nel territorio della Provincia di Verona, con il fine di: a) garantire agli utenti la possibilità di effettuare la revisione presso imprese che svolgono la relativa funzione pubblica regolarmente e in conformità al principio di buona amministrazione. b) tutelare la sicurezza stradale, l inquinamento acustico e ambientale anche mediante un adeguata sorveglianza sulla regolarità e qualità delle verifiche effettuate dai centri di revisione. Articolo 105 comma 3 punto d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Sono attribuite alle province le funzioni relative al rilascio dell autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate. Articolo 3 (Autorizzazione) 1. L autorizzazione per l esercizio dell attività di centro di revisione può essere richiesta dalle imprese individuate dalla normativa vigente. 2. L autorizzazione è rilasciata previa visita preliminare effettuata dall autorità competente. 3. La visita preliminare è volta all accertamento della disponibilità delle prescritte adeguate attrezzature e strumentazioni, nonchè di idonei locali. 4. Nel caso in cui l autorità competente non effettui la visita preliminare di cui al comma 2) entro i termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento amministrativo l autorizzazione può essere rilasciata dal dirigente sulla scorta di una autodichiarazione del legale rappresentante del centro di revisione attestante la disponibilità di quanto indicato dal comma 3). L autodichiarazione è, in ogni caso, soggetta a successiva verifica. 5. Entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione il centro di revisione inizia l attività. 6. Il mancato inizio dell attività entro il termine previsto dal comma precedente comporta la decadenza dell autorizzazione. Articolo 80 comma 8 del codice della strada. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra 4

5 imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni Articolo 4 (Requisiti per il rilascio ed il mantenimento dell autorizzazione) 1. I requisiti tecnico-professionali dei centri di revisione sono stabiliti dalla normativa vigente. 2. I requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici sono stabiliti dalla normativa vigente. 3. I requisiti di cui ai commi 1) e 2) devono essere posseduti permanentemente. 4. Il centro di revisione comunica immediatamente il venir meno di uno o più dei requisiti e non effettua più revisioni. 5. Le revisioni effettuate in mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono considerate, ai fini sanzionatori, effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti. 6. Il centro di revisione comunica immediatamente l eventuale ripristino dei requisiti mancanti. 7. Il mancato ripristino dei requisiti mancanti entro sei mesi comporta la decadenza della autorizzazione. Articolo 239 del regolamento del codice della strada. Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi. 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del 5

6 codice. 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 mq; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. 3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, 6

7 della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 mq; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei 7

8 trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze Articolo 240 del regolamento del codice della strada. Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti : a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività; g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri; 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e 8

9 certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri Articolo 5 (Domanda per il rilascio dell autorizzazione) 1. Il dirigente disciplina, attraverso propri atti di organizzazione, forme e modalità di supporto all utenza per la corretta formulazione delle domande. 2. Le domande pervenute sono istruite dalla Provincia ai fini della verifica della loro regolarità e in particolare della sussistenza di tutti i requisiti prescritti e del rispetto delle regole in vigore sul procedimento amministrativo. 3. Nella domanda il richiedente autodichiara: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino straniero dichiara di essere in regola con le norme sull immigrazione e indica gli estremi del titolo di soggiorno posseduto; b) denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale del centro di revisione, nonché durata dell eventuale contratto di società; c) il possesso dei requisiti previsti dall articolo n. 4; d) la disponibilità giuridica dei locali di cui al successivo articolo n. 9; e) la disponibilità, presso i locali del centro di revisione e in relazione alla categoria di veicoli per i quali intende essere autorizzato, delle attrezzature previste dall articolo n. 10; f) la nomina del responsabile tecnico; g) le categorie di veicoli per i quali intende essere autorizzato; h) i giorni e gli orari in cui il centro di revisione rende il servizio all utenza. Articolo 2 del Decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. L'utente, che intenda avvalersi delle imprese di autoriparazione previste dal citato art. 80, comma 8, per l'esecuzione della revisione dei veicoli, deve compilare domanda su apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (ora Provincia). Tale modello deve essere numerato progressivamente dall'impresa e preso in carico su un registro, anche questo redatto secondo lo schema indicato dalla predetta Direzione generale e che deve comunque contenere: a) la data di presentazione della domanda; b) la data o le date di esecuzione dei controlli; c) le operazioni effettuate; d) l'esito della revisione e, quando ricorre, i motivi del ripetere; e) la data di consegna dei documenti al Provincia della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; f) la data di restituzione dei predetti documenti. 4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) attestazione di adeguata capacità finanziaria secondo le modalità stabilite all articolo 6; 9

10 b) nel caso di persona giuridica, copia dell atto costitutivo e dello statuto, se previsto; c) planimetria dei locali adibiti all attività di centro revisione, in scala non meno dettagliata di 1:200; d) dichiarazione del responsabile tecnico attestante i propri dati anagrafici e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con specificazione del tipo di rapporto contrattuale stipulato con il centro di revisione; e) il responsabile tecnico cittadino straniero, riguardo la dimostrazione del possesso del prescritto titolo di studio allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti; f) certificato medico di idoneità all esercizio dell attività di responsabile tecnico revisione veicoli, rilasciato dalla competente autorità sanitaria; g) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti dichiaranti e del titolo di soggiorno per i cittadini stranieri. Articolo 6 (Capacità finanziaria) 1. Il requisito dell adeguata capacità finanziaria è dimostrato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Articolo 239 del regolamento del codice della strada. Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici: Le imprese devono possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a di lire; Articolo 1 del decreto ministeriale del 6 aprile 1995, n La capacità finanziaria delle imprese singole di cui all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, deve essere non inferiore a L e dimostrata mediante un'attestazione di 10

11 affidamento nelle forme tecniche previste dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n La capacità finanziaria di ciascuna delle imprese di autoriparazione, partecipanti a consorzi o a società consortili, deve essere non inferiore a L se iscritte in una sola delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero dello speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge. Detta capacità finanziaria, da dimostrare mediante un'attestazione avente le caratteristiche specificate all'art. 1, è elevata a L ed a L , rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in tre sezioni del registro o dello speciale elenco citato. Articolo 7 (Variazioni) 1. Nel caso in cui intervengano mutamenti giuridici sostanziali circa l identificazione e la responsabilità del soggetto autorizzato all attività di revisione entro trenta giorni il centro di revisione chiede alla Provincia il rilascio di una nuova autorizzazione. 2. Nel caso in cui intervengano mutamenti giuridici non sostanziali circa l identificazione e la responsabilità del soggetto autorizzato all attività di revisione entro trenta giorni il centro di revisione comunica la variazione, per l aggiornamento dell autorizzazione. 3. Ai fini dell applicazione dei commi 1) e 2) il dirigente, con proprio provvedimento, individua le fattispecie da considerare mutamenti giuridici sostanziali e le fattispecie da considerare mutamenti giuridici non sostanziali. 4. Il centro di revisione già autorizzato che intende estendere l effettuazione delle revisioni a determinate categorie di veicoli chiede alla Provincia l aggiornamento dell autorizzazione, che provvede previa adozione della procedura di cui all articolo Il centro di revisione già autorizzato che intende limitare l effettuazione delle revisioni a determinate categorie di veicoli comunica il fatto alla Provincia per l aggiornamento dell autorizzazione. 11

12 Articolo 8 (Trasferimenti di sede operativa) 1. Il centro di revisione che intende trasferire la propria sede operativa mantenendo le medesime attrezzature e strumentazioni comunica la data da cui inizierà ad operare nella nuova sede, autodichiarando altresì la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 2. Il centro di revisione che intende trasferire la propria sede operativa non mantenendo le medesime attrezzature e strumentazioni o apportando alle stesse delle modifiche comunica il fatto e inizia a effettuare le revisioni nella nuova sede successivamente alla visita preliminare di cui all articolo 3 comma 2) del presente regolamento. 3. Qualora l autorità competente non effettui la visita preliminare entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente il centro di revisione può iniziare ad effettuare le revisioni presentando alla Provincia una autodichiarazione attestante la disponibilità dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni previste dalla normativa vigente. Articolo 9 (Locali) 1. Il centro di revisione dispone in via continuativa ed esclusiva di locali con le caratteristiche previste dalla normativa vigente. 2. Il centro di revisione effettua le revisioni dei veicoli esclusivamente nei locali della sede operativa presso cui è stata effettata la visita preliminare e la cui ubicazione è riportata nella autorizzazione. 3. Il centro di revisione comunica immediatamente il mutamento delle caratteristiche tecniche dei locali rispetto a quelle accertate al momento del rilascio dell'autorizzazione. 12

13 Articolo 10 (Attrezzature e strumentazioni) 1. Il centro di revisione è dotato permanentemente delle attrezzature e strumentazioni previste dalla normativa vigente, nonché della relativa documentazione di corredo. 2. Il centro di revisione utilizza esclusivamente le attrezzature e le strumentazioni approvate o omologate dall autorità competente. 3. Nel caso in cui le attrezzature o le strumentazioni vengono a mancare o non funzionano correttamente il centro di revisione non effettua revisioni. 4. Le attrezzature o le strumentazioni che necessitano di manutenzione o di riparazioni possono essere sostituite momentaneamente da altro idoneo apparecchio, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente, previa comunicazione. 5. Per sostituzione momentanea si intende un periodo non superiore a sessanta giorni. 6. Per tutto il periodo in cui lo strumento è sostituito con altro, i referti di revisione vengono aggiornati e riportano gli identificativi dello strumento in uso. 7. Per la gestione delle procedure di revisione il centro di revisione utilizza apparecchiature informatiche dedicate esclusivamente a tale scopo. 8. Per la gestione delle procedure di revisione sulle apparecchiature informatiche di cui al comma precedente sono installati esclusivamente i programmi previsti dalla normativa vigente. Articolo 241 del regolamento del codice della strada. Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli. 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo Allegato n. 19 alla circ. n. 88/95 del Libretto Metrologico - generalità Il libretto metrologico è il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni subite dal singolo esemplare di apparecchio. Ciascun esemplare di apparecchio deve essere permanentemente accompagnato da un libretto metrologico con pagine numerate e bollate, sul quale, successivamente alle notizie di base, debbono essere 13

14 cronologicamente riportate manoscritte, datate e firmate, le descrizioni per esteso degli interventi di visita iniziale, periodica, occasionale e/o riparazione, eseguite dal Costruttore o da personale da questi autorizzato, dal C.S.R.P.A.D. di Roma o da C.P.A. autorizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri, nonché da Enti di Certificazione riconosciuti. Ciascun "libretto metrologico", deve riportare almeno i seguenti dati: 1 - la ragione sociale del costruttore; 2 - la marca e il tipo di apparecchio; 3 - il numero di omologazione; 4 - il numero di serie dello specifico esemplare; 5 - la dichiarazione di conformità al prototipo omologato firmata dal legale rappresentante della società costruttrice [*]; 6 - gli estremi degli accertamenti tecnici eseguiti dal costruttore, prima della consegna all'acquirente, visita iniziale, e delle visite periodiche od occasionali; 7 - l'intervallo di tempo massimo ammesso tra due operazioni di verifica periodica; 8 - gli estremi degli accertamenti tecnici eseguiti periodicamente o occasionalmente e a seguito di intervento di riparazione; 9 - gli interventi di riparazione; 10 - l'elenco dei laboratori o tecnici autorizzati ed Enti riconosciuti per le operazioni di verifica periodica. I costruttori sono tenuti a comunicare agli acquirenti le variazioni sopraggiunte nel tempo all'elenco di cui al punto 10. L'acquirente dovrà allegare al "libretto metrologico" la comunicazione scritta, eventualmente in copia. Il "libretto metrologico" dovrà essere conservato in originale in prossimità dell'apparecchio. Nel caso di apparecchi "portatili" è consentito far accompagnare l'apparecchio da una copia fotostatica aggiornata, su cui sia annotato il luogo di reperibilità dell'originale. Se l apparecchio necessita di riparazioni, prima di essere utilizzato è sottoposto ad una eventuale verifica periodica a seguito di riparazione quando a discrezione del costruttore possono variare le caratteristiche metrologiche. Il periodo di validità riparte 14

15 dalla data di quest ultima verifica. Per il tempo necessario per la riparazione, l'apparecchio può essere sostituito da altro apparecchio omologato, previo invio della copia fotostatica delle pagine compilate all'ufficio M.C.T.C. competente. L'originale del libretto deve rimanere a corredo dell'apparecchio e deve essere vidimato, previa richiesta del costruttore o della rete di assistenza diretta o indiretta, da qualsiasi ufficio provinciale con la dicitura (pag. 3 del libretto metrologico) "apparecchiatura di sostituzione temporanea". Il fac-simile di ciascun tipo di libretto metrologico, che sarà riprodotto a stampa a cura delle singole case costruttrici è riportato di seguito. Le pagine saranno munite di ideogramma della casa costruttrice in filigrana o in stampa di sottofondo. Per brevità e sintesi si riproduce una volta per tutte il fac-simile delle parti comuni a tutti gli apparecchi e in dettaglio le pagine destinate alle visite iniziali e periodiche in quanto differenziate. Per quanto riguarda gli analizzatori sia per la visita iniziale che per la visita periodica nelle note deve essere indicato quanto riportato al punto del capo I 9.3. c). Articolo 11 (Responsabile tecnico) 1. Il responsabile tecnico possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. 2. Il responsabile tecnico può essere sostituto dai soggetti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 3. Le date e gli orari in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate. 4. Il responsabile tecnico che interrompe il proprio rapporto contrattuale con il centro di revisione non può più effettuare le revisioni. 5. Il centro di revisione comunica immeditamente il fatto di cui al comma 4). 6. Qualora il responsabile tecnico si debba momentaneamente allontanare dal centro di revisioni durante l orario di apertura al pubblico e non siano presenti altri responsabili tecnici autorizzati o veicoli in attesa di iniziare o completare la revisione, il centro di revisione comunica gli orari di sospensione Articolo 240 del regolamento del codice della strada. V. articolo n. 4. Articolo 1 del decreto ministeriale del 30 aprile Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il responsabile stesso può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, da: a) persona che abbia superato il corso di formazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; ovvero b) persona dipendente dal titolare dell'autorizzazione provinciale all'esercizio 15

16 e di ripresa dell attività di revisione. 7. L utenza è informata mediante visibile cartello contenente l indicazione della momentanea chiusura e la specificazione dell orario di ripresa dell attività di revisione, conformemente a quanto comunicato. 8. Il responsabile tecnico non delega ad altri anche semplici fasi della propria attività. 9. Il responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni di revisione è costantemente presente e certifica soltanto le operazioni svolte sotto la propria vigilanza. 10. Il centro di revisione può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico. dell'attività di revisione che sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali: i) operaio specializzato (contratto metalmeccanici imprese artigiane); ii) operaio specializzato provetto (contratto terzo livello commercio). 2. Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza alla Provincia, indicando il requisito, fra quelli previsti al comma 1, posseduto dal sostituto. Le generalità del sostituto sono comunicate all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di seguito denominato Ufficio della motorizzazione. 3. Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate alla Provincia ed all'ufficio della motorizzazione. 16

17 Articolo 12 (Certificazione di revisione e referti delle prove effettuate) 1. Il responsabile tecnico rilascia la certificazione di revisione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il responsabile tecnico sottoscrive il referto delle prove effettuate immediatamente al termine delle operazioni di revisione, prima di trasmettere i dati al centro elaborazione dati Motorizzazione per la stampa dell etichetta da apporre sulla carta di circolazione. 3. Il responsabile tecnico con la sottoscrizione del referto delle prove effettuate certifica che tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità sono state effettuate conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente e che, in particolare: a) la domanda dell utente è stata compilata correttamente; b) ha presenziato a tutte le prove di revisione; c) i risultati delle prove non sono stati in alcun modo alterati; d) i referti sono stati compilati correttamente; e) i valori riportati sui referti provengono dalle apparecchiature e dagli strumenti autorizzati e in uso al centro di revisione; f) la strumentazione utilizzata è stata sottoposta alle prescritte tarature e che in fase di utilizzazione era regolarmente funzionante; g) i dati identificativi degli strumenti utilizzati sono correttamente riportati e congruenti con i dati identificativi riportati sulla strumentazione e sui libretti metrologici. 4. Nel caso in cui la revisione abbia esito negativo il centro di revisione fornisce all utente ogni utile informazione riguardo le modalità e gli adempimenti da adottare, conformemente alle disposizioni vigenti, per porre, o meno, in circolazione il veicolo. 5. Nei casi in cui è prevista dalla normativa vigente la interruzione della revisione il centro di revisione informa immediatamente la Motorizzazione e avvisa l utente della necessità che l intestatario del veicolo si rivolga presso la Motorizzazione stessa. Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 6 agosto 1998, n Articolo 4: Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione. 1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (3), non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese» consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. 3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate. 4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza 17

18 per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (3). Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata. Articolo 13 (Registri) 1. Il centro di revisione compila i registri previsti dalla normativa vigente. 2. La vidimazione dei registri è effettuata dalla Provincia. 3. Esauriti i registri a compilazione manuale tutti i centri di revisione utilizzano i registri informatizzati. 4. I fogli del registro informatizzato vengono numerati progressivamente sino al numero 200 e vidimati dalla Provincia. 5. Il centro di revisione effettua quotidiamente le stampe sui fogli del registro informatizzato. 6. Tra i dati di una revisione e la successiva, anche se effettuate in giorni diversi, nei fogli del registro informatizzato non vengono lasciate righe bianche. 7. Sul frontespizio del registro, successivamente rilegato e archiviato, è riportato il nome del centro di revisione e il numero progressivo del registro. Articolo 2 del Decreto Ministeriale 4 ottobre 1994, n Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: L'utente, che intenda avvalersi delle imprese di autoriparazione previste dal citato art. 80, comma 8, per l'esecuzione della revisione dei veicoli, deve compilare domanda su apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (ora Provincia) Tale modello deve essere numerato progressivamente dall'impresa e preso in carico su un registro, anche questo redatto secondo lo schema indicato dalla predetta Direzione generale e che deve comunque contenere: a) la data di presentazione della domanda; b) la data o le date di esecuzione dei controlli; c) le operazioni effettuate; d) l'esito della revisione e, quando ricorre, i motivi del ripetere; e) la data di consegna dei documenti al 18

19 Provincia della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; f) la data di restituzione dei predetti documenti. Articolo 14 (Orario di apertura al pubblico) 1. Il centro di revisione comunica i giorni e gli orari di apertura al pubblico, nonché ogni successiva variazione. 2. I centri di revisione possono sospendere l attività per ferie o per altri motivi, ogni anno, per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi, previa comunicazione. 3. Il centro di revisione garantisce un periodo di apertura al pubblico non inferiore a venti ore la settimana. Articolo 15 (Informazioni al pubblico e comunicazioni) 1. Nei locali del centro di revisione è affisso, in modo visibile, quanto segue: a. l autorizzazione all esercizio dell attività di centro di revisione; b. l orario di apertura del centro revisioni; c. la tariffa di revisione, con specificazione dei corrispettivi spettanti al centro di revisione e ad altri soggetti; d. il nome del responsabile tecnico e dell eventuale sostituto 2. All esterno della sede operativa del centro di revisione è installata, in modo visibile, un insegna con il logo della Motorizzazione, dell ente Provincia e i dati identificativi del provvedimento autorizzativo. 3. Le caratteristiche dell insegna sono stabilite con provvedimento del dirigente. 4. La Provincia pubblica sul portale web provinciale l elenco aggiornato dei centri di revisione autorizzati. 19

20 Articolo 16 (Cessazione dell attività) 1. Il centro di revisione comunica l intenzione di non effettuare più revisioni non oltre trenta giorni dalla cessazione dell attività. 2. L attività del centro di revisione si considera cessata e l autorizzazione decade quando non risultano effettuate revisioni per un periodo superiore a sei mesi. Articolo 17 (Conservazione dei dati ) 1. Il centro di revisione conserva in ordine cronologico in idonei fascicoli i documenti relativi alle revisioni e in particolare i referti delle prove e le domande degli utenti quali prove documentali degli accertamenti effettuati, al fine di poterli esibire agli organi di controllo in occasione delle visite ispettive o in seguito a specifica richiesta. 2. Salvo quanto disposto in materia dalla Motorizzazione entro il trentuno gennaio di ogni anno il centro di revisione esegue una copia di salvataggio dei dati in archivio in forma digitale delle operazioni di revisione dell anno precedente e la trasmette alla Provincia. 3. Il centro di revisione conserva la copia dei dati in forma digitale presso la sede operativa del centro revisione. Articolo 18 (Sospensione volontaria dell attività) 1. Salvo quanto previsto all articolo 16 il centro di revisione può sospendere l attività per un periodo non superiore a sei mesi, previa richiesta alla Provincia. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1) può essere prorogato, per gravi motivi, di ulteriori sei mesi. 3. In un quinquennio non possono essere richiesti più di due periodi di sospensione. 4. Il superamento del termine suddetto senza che l attività sia regolarmente ripresa comporta la decadenza dell autorizzazione. 5. Durante il periodo di sospensione il centro di revisione non effettua revisioni. 6. Sulle richieste di cui ai commi 1) e 2) decide il dirigente con proprio provvedimento motivato, 20

21 valutando l interesse pubblico al regolare funzionamento del servizio e le motivazioni addotte dal richiedente. Articolo 19 (Controlli) 1. Il controllo tecnico sui centri di revisione viene effettuato dal personale della Motorizzazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 2. Il controllo amministrativo sui centri di revisione viene effettuato dal personale dell ente Provincia secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento. 3. I controlli amministrativi sono effettuati mediante verifiche periodiche o occasionali, al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della normativa di settore, nonché la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l autorizzazione. 4. La programmazione del numero e del periodo di svolgimento dei controlli amministrativi periodici viene effettuata annualmente nell ambito del piano esecutivo di gestione della Provincia. 5. Le procedure e le modalità tecnico operative relative al controllo amministrativo sono stabilite con provvedimento del dirigente. Sono comunque oggetto di verifica: a) la sussistenza delle autorizzazioni amministrative per i locali; b) l applicazione delle procedure previste per il rilascio della certificazione contenente l esito della revisione; c) la conservazione degli atti relativi alle revisioni; d) la corretta tenuta dei registri delle operazioni giornaliere eseguite; e) la sussistenza dei requisiti tecnico professionali dei centri di revisione; f) la sussistenza dei requisiti tecnico professionali del responsabile tecnico; g) la utilizzazione e la corretta compilazione di idonei modelli di domanda di revisione; h) la corretta numerazione e annotazione delle domande di revisione; i) la effettuazione della vidimazione dei prescritti registri; j) l effettivo esercizio delle attività previste dalla normativa vigente; k) la documentazione idonea a dimostrare il rapporto contrattuale intercorrente tra il Articolo 80 comma 10 del codice della strada 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze Articolo 105 comma 3 punto d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n Vedi sopra. Articolo 80 comma 15 del codice della strada 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio 21

22 responsabile tecnico e il centro di revisione; l) la corretta compilazione e sottoscrizione dei referti realtivi alle prove effettuate; m) l esposizione di quanto previsto dall articolo I controlli occasionali possono essere effettuati sulla scorta di segnalazioni delle forze di polizia, di lamentele dell utenza, del numero di revisioni effettuate in rapporto alla struttura del centro di revisione e in ogni altro caso in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 7. I controlli amministrativi sui centri revisione sono effettuati preferibilmente congiuntamente ai controlli tecnici di cui al comma 1). competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione Articolo 20 ( Verifica dei requisiti ) 1. La Provincia verifica periodicamente la persistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 2. La programmazione delle verifiche viene effettuata annualmente nell ambito del piano esecutivo di gestione dell ente Provincia. 3. Le modalità di effettuazione delle verifiche sono stabilite con provvedimento del dirigente. Articolo 21 (Sanzioni) 1. Fatte salve le sanzioni previste per la violazione della normativa statale di settore, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate conformemente alle disposizioni generali previste dall ordinamento degli enti locali. Articolo 80 commi 11, 13, 15, 16 del codice della strada. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (293), trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (294) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché 22

23 l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (295) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (296) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (297) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (298) revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. Articolo 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1982, n

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