Nota Informativa. Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI. Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO

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1 Nota Informativa Polizza di Assicurazione Infortuni CORRENTISTI Banca di Credito Cooperativo di PIOVE di SACCO

2 Edizione 12/2014 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI CORRENTISTI BANCA di CREDITO COOPERATIVO di PIOVE di SACCO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza GLOSSARIO Assicurazione o contratto Il contratto di assicurazione. Assicurato il cliente della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, titolare dei rapporti per i quali è operante la presente polizza come stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Cattolica la Società Cattolica di Assicurazione, Soc. Coop. Contraente la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Indennizzo Prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Infortuni professionali Gli infortuni che l assicurato subisce nell esercizio dell attività professionale dichiarata in polizza. Infortuni extraprofessionale Gli infortuni che l assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l'assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Invalidità permanente La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Parti Il Contraente e Cattolica Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la garanzia assicurativa. Valori denaro, titoli di credito in genere e qualsiasi altro documento rappresentate un valore. IVASS (ex ISVAP) L istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con Legge n 135 del 17 Agosto 2012 (di conversione con modifiche, dei D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all ISVAP. Ai sensi dell art.13, comma 42 della L.n 135, ogni riferimento all ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all IVASS.

3 A. INFORMAZIONI GENERALI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all albo Imprese ISVAP n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,21 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contratto è stipulato per la durata di anni UNO, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio. In mancanza di disdetta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia all art. 2 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, operanti se richiamate in polizza: morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata all art. 23 delle norme che regolano l assicurazione infortuni a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; invalidità permanente per infortunio di grado uguale o superiore al 60%; meglio descritta e disciplinata all art. 23 delle norme che regolano diaria da ricovero per infortunio; meglio descritta e disciplinata nell art. 26 delle norme che regolano diaria per gessatura; meglio descritta e disciplinata nell art.26 delle norme che regolano l assicurazione infortuni a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; diaria da convalescenza post ricovero; meglio descritta e disciplinata nell art.26 delle norme che regolano rimborso spese sanitarie da infortunio; meglio descritta e disciplinata nell art.26 delle norme che regolano chirurgia riparatrice limitatamente alle assicurate donne; meglio descritta e disciplinata nell art.26 delle norme che regolano l assicurazione infortuni a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La copertura infortuni può essere operante durante lo svolgimento dell attività professionale e/o di ogni altra attività di carattere non professionale come indicato nell art.15 delle norme che regolano l assicurazione infortuni a cui si rinvia per gli aspetti dei dettaglio. AVVERTENZA: L assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla pratica degli sport elencati agli artt. 18) e 19) delle norme che regolano l assicurazione infortuni. Tuttavia, si conviene che la garanzia è valida durante: la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi relativi allenamenti assicurazione la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 18) e 19) delle norme che regolano l assicurazione infortuni. AVVERTENZA: L assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla guida di veicoli o natanti senza abilitazione a norma di legge in vigore, da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche. Per l elenco dettagliato delle esclusioni, si rinvia all art. 22 delle norme che regolano l assicurazione infortuni condizioni contrattuali. La garanzia ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento effettivo per la copertura infortuni.

4 AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base delle somme assicurate ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt delle norme che regolano l assicurazione infortuni a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di un periodo annuale di assicurazione, l assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso. Per i bambini di età inferiore ai 10 anni, l assicurazione è prestata esclusivamente per il caso di invalidità permanente da infortunio di grado pari o superiore al 25%. Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia e sintomi epilettoidi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forma maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni. Non sono compresi in garanzia le persone che presentano invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt delle norme che regolano l assicurazione infortuni. 4. Versamento del premio e decorrenza del contratto Il Contraente è tenuto a versare il premio e le regolazioni di premio alle scadenze pattuite. Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempreché sia stato pagato il premio anticipato stabilito; in caso contrario ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le regolazioni di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art.1901 C.C. Nei confronti dei singoli assicurati la garanzia decorre dalle ore del giorno indicato nel modulo di adesione, sempre che sia stato corrisposto l importo dovuto secondo quanto stabilito dall art. 4 delle condizioni generali di assicurazione. In caso contrario la copertura ha effetto dalle ore del giorno del pagamento e cessa alle ore 24,00 del 31/12 di ciascun anno, ma in assenza di revoca dell adesione da parte del singolo Assicurato, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza o di altra causa di cessazione dell assicurazione, al 31/12 le prestazioni si intendono tacitamente prorogate per l annualità successiva, senza soluzione di continuità. Tuttavia condizione del rinnovo è anche la corresponsione da parte del singolo Assicurato dell importo dovuto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art.3 delle condizioni generali di assicurazione. 5. Diritto di Recesso AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all art. 2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nei confronti dei singoli assicurati, in assenza di revoca dell adesione da parte del singolo Assicurato inviata almeno 30 giorni prima della scadenza o di altra causa di cessazione dell assicurazione, al 31/12 le prestazioni si intendono tacitamente prorogate per l annualità successiva, senza soluzione di continuità Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli artt. 2 3 delle norme che regolano l assicurazione infortuni. 6. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. (art.2952 CC) 7. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. 8. Regime fiscale La polizza è soggetta all imposta nella misura del 2,5% INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9. Sinistri Liquidazione indennizzo AVVERTENZA: Per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l infortunio. Entro 10 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica stessa. La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

5 Cattolica liquida l indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione diretta agli assicurati e per conoscenza al Contraente, provvede al pagamento dell indennizzo nei termini previsti dalle condizioni contrattuali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt della condizioni contrattuali. 10. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: Nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; Numero della polizza e nominativo del contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax 06/ oppure 06/ , allegando copia del reclamo già inoltrato a Cattolica ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria Arbitrato Eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite o sull entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio possono essere risolte in via arbitrale mediante l incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell arbitrato coincide con il comune ove ha sede l Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 32 della condizioni contrattuali. AVVERTENZA: resta ferma la facoltà dell assicurato di ricorrere all Autorità Giudiziaria. **** Cattolica Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante (Dott. Giovan Battista Mazzucchelli)

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