Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile. Sentenza 11 marzo 2004, n. 5014
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1 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 11 marzo 2004, n Integrale LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RICHIESTA RICONOSCIMENTO NATURA PROFESSIONALE DI MALATTIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Stefano CICIRETTI - Presidente Ettore MERCURIO - Consigliere Antonio LAMORGESE - Cons. rel Pasquale PICONE - Consigliere Paolo STILE - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Gr. Lu., elettivamente domiciliata in Ro. via Be. n. 22, presso l'avv. Ro. Gi., e rappresentata e difesa dall'avv. Ga. Del Ro., giusta delega in atti; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale dr. Pa. Ac., direttore della direzione centrale prestazioni, nominato con delibera del consiglio di amministrazione I.N.A.I.L. n. 241 del 18 maggio 2000, elettivamente domiciliato in Ro., via IV No. n. 144, presso gli avv.ti An. Ca. e Gi. De Fe., che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio Ca. Fe. Tu., in data 3 dicembre 2001, rep. n ; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 57 depositata il 16 novembre 2000 (R.G. 1195/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese; Udito l'avv. La Pe. (per delega avv. Gi. De Fe.); UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 5
2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 aprile 1998 il Pretore di Prato rigettava la domanda proposta da Gr. Lu. diretta ad ottenere il riconoscimento come malattia professionale della epatite C, da cui era affetta, in quanto conseguente alle terapie trasfusionali effettuate per curare una preesistente tecnopatia, per la quale sin dal 1964 era stata attribuita la rendita. La sentenza, appellata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 16 novembre 2000 in base ad un duplice rilievo: la epatite lamentata non aveva derivazione professionale, ma era stata causata da un fattore extralavorativo, autonomo ed esterno; ove l'epatite fosse stata considerata aggravamento della anemia, ipotesi questa negata dall'appellante, essa non poteva essere comunque indennizzata perché insorta nel 1993, dopo che erano trascorsi quindici anni dalla costituzione della rendita per anemia. Avverso la decisione del Tribunale la Gr. Lu. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74, 80, 131 d.p.r. 30 giugno 1965 n e dell'art. 41 cod. pen. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto del principio dell'equivalenza causale, applicabile come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di malattie professionali: l'epatite non può essere considerata estranea alle normali linee di sviluppo causale rispetto alla trasfusione terapia necessaria per la cura dell'anemia- in quanto la trasfusione è uno dei veicoli principali del rischio di contrarre l'epatite, e quindi il contagio di questa malattia non può avere carattere di eccezionalità e di abnormità, sì da degradare l'anemia a semplice occasione dell'altra patologia. La derivazione dell'epatite dalle trasfusioni praticate dalla assicurata anteriormente agli anni novanta, quando cioè erano stati introdotti gli esami idonei a rilevare l'infezione da epatite C, ha trovato conferma nella relazione di consulenza tecnica di ufficio. Deduce inoltre la ricorrente che la fattispecie in esame non è configurabile come aggravamento della precedente malattia, tenuto conto dei diversi organi interessati, emopoietico per l'anemia e epatico per l'epatite. Il motivo è infondato. La Gr. Lu. ha ascritto il peggioramento delle sue condizioni di salute, con la ulteriore riduzione della capacità di lavoro, ad un nuovo evento, il contagio della epatite C, che essa ricollega sotto il profilo causale alla precedente malattia professionale (la anemia da benzene), così criticando anche la ipotesi alternativa dell'aggravamento della tecnopatia, di cui il Tribunale ha escluso la indennizzabilità, in quanto la revisione è stata fatta valere nel 1993, oltre il termine dei quindici anni dalla costituzione della rendita (per l'anemia) avvenuta nel Ma come riportato nella esposizione in fatto, il Tribunale ha anche escluso il nesso causale tra la epatite C denunciata e l'attività professionale, avendo ritenuto che la ulteriore malattia fosse dovuta ad un fattore esterno ed autonomo rispetto all'attività lavorativa. Anche questa seconda ragione, su cui pure è basato il rigetto della domanda, si sottrae alle censure della ricorrente. Secondo i principi generali in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno subito dal lavoratore rientra nel rischio assicurato ed è indennizzabile solo se è stato determinato dal lavoro. La ricorrente ha sostenuto la derivazione professionale della epatite C contratta, deducendo che questa è conseguenza delle trasfusioni di sangue a cui si è dovuta sottoporre per la cura della anemia professionale e che, quindi, per le normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, l'ultimo fattore, ancorché extra lavorativo, va ricollegato a quello anteriore. L'assicurata espressamente si rifà ai principi generali in tema di causalità, sottolineando come le cause sopravvenute non valgano a interrompere la sequenza causale antecedente, a meno che, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., non si tratti di fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare quelli anteriori a semplici occasioni. La regola affermata in tema di concause dalla norma ora citata è senza dubbio applicabile alla materia degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma la giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento agli ulteriori effetti dipendenti da cause sopravvenute estranee a qualsiasi attività lavorativa, i quali abbiano modificato gli esiti di un precedente infortunio, ne ha affermato la indennizzabilità, a condizione che le cause sopravvenute siano direttamente collegabili all'infortunio medesimo, perché inserite nel processo causale come fattori di determinazione dell'ulteriore aggravamento del danno e non già come meri fatti occasionali od accidentali (cfr. Cass. 9 luglio 2001 n. 9302, e vedi, oltre a Cass. 22 agosto 2003 n , Cass. 15 gennaio 1990 n. 129, Cass. 16 giugno 1989 n. 2904). Si è inoltre precisato che la sussistenza di tale nesso di causalità deve essere accertata non già attraverso una mera possibilità di ordine scientifico, meramente astratta e ipotetica, bensì attraverso un ragionevole e serio criterio, sia pure di probabilità, fondato su elementi oggettivi che consentano di pervenire ad una certezza giudiziale (cfr. la già citata Cass. 9 luglio 2001 n. 9302). UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 5
3 Aderente a tali principi è la sentenza impugnata, la quale ha però ritenuto, anche se con motivazione assolutamente stringata, che il contagio dell'epatite era addebitabile alla struttura sanitaria ove erano state eseguite le trasfusioni, e che ciò si poneva come fattore esterno ed autonomo rispetto all'antecedente causale della malattia professionale. E' questo un apprezzamento di fatto non adeguatamente censurato dalla ricorrente, poiché costei si è limitata a riportare le conclusioni meramente probabilistiche del consulente tecnico di ufficio, secondo cui, nonostante il lungo periodo trascorso dall'emotrasfusione eseguita nel 1964 non poteva escludersi il nesso di causalità tra tale trattamento e la accertata sieropositività all'hiv. Ma nel brano della relazione della consulenza di consulenza di ufficio riportato in ricorso (v. pag. 7) non risulta affatto se la asserita trasfusione fosse stata praticata per la cura dell'anemia da benzene o si fosse resa necessaria per la cura di altra affezione o comunque per evenienze diverse. Né in proposito la ricorrente ha indicato altri elementi di prova, trascurati dal giudice del merito, idonei sotto il profilo causale a collegare la epatite alla cura della malattia professionale e a ravvisare un rilevante grado di probabilità circa la derivazione dell'epatite dalla trasfusione, e si deve anzi rilevare che la ricorrente non ha dedotto in modo specifico alcun vizio di motivazione della sentenza, ma si è limitata a richiamare nella intestazione del motivo articolato la disposizione di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., a cui è riconducibile il vizio di motivazione. Il ricorso va dunque rigettato, ma la ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 ), qui non applicabile ratione temporis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione. Integrale Infortuni sul lavoro e malattie professionali - occasione di lavoro - accertamento della sussistenza del cd. "nesso eziologico" - criterio dell'equivalenza delle cause, ex art. 41 c.p. - applicabilità - presupposti e limiti - individuazione - intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l'infermità - rilevanza ai fini dell'esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge - ammissibilità - sussistenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Stefano CICIRETTI - Presidente Ettore MERCURIO - Consigliere Antonio LAMORGESE - Cons. rel Pasquale PICONE - Consigliere Paolo STILE - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Gr. Lu., elettivamente domiciliata in Ro. via Be. n. 22, presso l'avv. Ro. Gi., e rappresentata e difesa dall'avv. Ga. Del Ro., giusta delega in atti; - ricorrente - contro UNICOLAVORO24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 5
4 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del dirigente generale dr. Pa. Ac., direttore della direzione centrale prestazioni, nominato con delibera del consiglio di amministrazione I.N.A.I.L. n. 241 del 18 maggio 2000, elettivamente domiciliato in Ro., via IV No. n. 144, presso gli avv.ti An. Ca. e Gi. De Fe., che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale per atto notaio Ca. Fe. Tu., in data 3 dicembre 2001, rep. n ; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 57 depositata il 16 novembre 2000 (R.G. 1195/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese; Udito l'avv. La Pe. (per delega avv. Gi. De Fe.); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7 aprile 1998 il Pretore di Prato rigettava la domanda proposta da Gr. Lu. diretta ad ottenere il riconoscimento come malattia professionale della epatite C, da cui era affetta, in quanto conseguente alle terapie trasfusionali effettuate per curare una preesistente tecnopatia, per la quale sin dal 1964 era stata attribuita la rendita. La sentenza, appellata dalla soccombente, era confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 16 novembre 2000 in base ad un duplice rilievo: la epatite lamentata non aveva derivazione professionale, ma era stata causata da un fattore extralavorativo, autonomo ed esterno; ove l'epatite fosse stata considerata aggravamento della anemia, ipotesi questa negata dall'appellante, essa non poteva essere comunque indennizzata perché insorta nel 1993, dopo che erano trascorsi quindici anni dalla costituzione della rendita per anemia. Avverso la decisione del Tribunale la Gr. Lu. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIOUE Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74, 80, 131 d.p.r. 30 giugno 1965 n e dell'art. 41 cod. pen. Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto del principio dell'equivalenza causale, applicabile come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di malattie professionali: l'epatite non può essere considerata estranea alle normali linee di sviluppo causale rispetto alla trasfusione terapia necessaria per la cura dell'anemia- in quanto la trasfusione è uno dei veicoli principali del rischio di contrarre l'epatite, e quindi il contagio di questa malattia non può avere carattere di eccezionalità e di abnormità, sì da degradare l'anemia a semplice occasione dell'altra patologia. La derivazione dell'epatite dalle trasfusioni praticate dalla assicurata anteriormente agli anni novanta, quando cioè erano stati introdotti gli esami idonei a rilevare l'infezione da epatite C, ha trovato conferma nella relazione di consulenza tecnica di ufficio. Deduce inoltre la ricorrente che la fattispecie in esame non è configurabile come aggravamento della precedente malattia, tenuto conto dei diversi organi interessati, emopoietico per l'anemia e epatico per l'epatite. Il motivo è infondato. La Gr. Lu. ha ascritto il peggioramento delle sue condizioni di salute, con la ulteriore riduzione della capacità di lavoro, ad un nuovo evento, il contagio della epatite C, che essa ricollega sotto il profilo causale alla precedente malattia professionale (la anemia da benzene), così criticando anche la ipotesi alternativa dell'aggravamento della tecnopatia, di cui il Tribunale ha escluso la indennizzabilità, in quanto la revisione è stata fatta valere nel 1993, oltre il termine dei quindici anni dalla costituzione della rendita (per l'anemia) avvenuta nel Ma come riportato nella esposizione in fatto, il Tribunale ha anche escluso il nesso causale tra la epatite C denunciata e l'attività professionale, avendo ritenuto che la ulteriore malattia fosse dovuta ad un fattore esterno ed autonomo rispetto all'attività lavorativa. Anche questa seconda ragione, su cui pure è basato il rigetto della domanda, si sottrae alle censure della ricorrente. Secondo i principi generali in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno subito dal lavoratore rientra nel rischio assicurato ed è indennizzabile solo se è stato determinato dal lavoro. La ricorrente ha sostenuto la derivazione professionale della epatite C contratta, deducendo che questa è conseguenza delle trasfusioni di sangue a cui si è dovuta sottoporre per la cura della anemia professionale e che, quindi, per le normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, l'ultimo fattore, ancorché extra lavorativo, va ricollegato a quello anteriore. L'assicurata espressamente si rifà ai principi generali in tema di causalità, sottolineando come le cause sopravvenute non valgano a interrompere la sequenza causale antecedente, a meno che, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., non si tratti di fattore da solo sufficiente a produrre l'evento, tale da far degradare quelli anteriori a semplici occasioni. 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5 La regola affermata in tema di concause dalla norma ora citata è senza dubbio applicabile alla materia degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma la giurisprudenza di questa Corte, proprio con riferimento agli ulteriori effetti dipendenti da cause sopravvenute estranee a qualsiasi attività lavorativa, i quali abbiano modificato gli esiti di un precedente infortunio, ne ha affermato la indennizzabilità, a condizione che le cause sopravvenute siano direttamente collegabili all'infortunio medesimo, perché inserite nel processo causale come fattori di determinazione dell'ulteriore aggravamento del danno e non già come meri fatti occasionali od accidentali (cfr. Cass. 9 luglio 2001 n. 9302, e vedi, oltre a Cass. 22 agosto 2003 n , Cass. 15 gennaio 1990 n. 129, Cass. 16 giugno 1989 n. 2904). Si è inoltre precisato che la sussistenza di tale nesso di causalità deve essere accertata non già attraverso una mera possibilità di ordine scientifico, meramente astratta e ipotetica, bensì attraverso un ragionevole e serio criterio, sia pure di probabilità, fondato su elementi oggettivi che consentano di pervenire ad una certezza giudiziale (cfr. la già citata Cass. 9 luglio 2001 n. 9302). Aderente a tali principi è la sentenza impugnata, la quale ha però ritenuto, anche se con motivazione assolutamente stringata, che il contagio dell'epatite era addebitabile alla struttura sanitaria ove erano state eseguite le trasfusioni, e che ciò si poneva come fattore esterno ed autonomo rispetto all'antecedente causale della malattia professionale. E' questo un apprezzamento di fatto non adeguatamente censurato dalla ricorrente, poiché costei si è limitata a riportare le conclusioni meramente probabilistiche del consulente tecnico di ufficio, secondo cui, nonostante il lungo periodo trascorso dall'emotrasfusione eseguita nel 1964 non poteva escludersi il nesso di causalità tra tale trattamento e la accertata sieropositività all'hcv. Ma nel brano della relazione della consulenza di consulenza di ufficio riportato in ricorso (v. pag. 7) non risulta affatto se la asserita trasfusione fosse stata praticata per la cura dell'anemia da benzene o si fosse resa necessaria per la cura di altra affezione o comunque per evenienze diverse. Né in proposito la ricorrente ha indicato altri elementi di prova, trascurati dal giudice del merito, idonei sotto il profilo causale a collegare la epatite alla cura della malattia professionale e a ravvisare un rilevante grado di probabilità circa la derivazione dell'epatite dalla trasfusione, e si deve anzi rilevare che la ricorrente non ha dedotto in modo specifico alcun vizio di motivazione della sentenza, ma si è limitata a richiamare nella intestazione del motivo articolato la disposizione di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., a cui è riconducibile il vizio di motivazione. Il ricorso va dunque rigettato, ma la ricorrente, sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326), qui non applicabile ratione temporis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di cassazione. Massima Infortuni sul lavoro e malattie professionali - occasione di lavoro - accertamento della sussistenza del cd. "nesso eziologico" - criterio dell'equivalenza delle cause, ex art. 41 c.p. - applicabilità - presupposti e limiti - individuazione - intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l'infermità - rilevanza ai fini dell'esclusione del nesso eziologico richiesto dalla legge - ammissibilità - sussistenza Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere di malattia professionale per l'epatite C, contratta durante la emotrasfusione da lavoratrice affetta da anemia da benzene, ritenendo il contagio addebitabile alla struttura sanitaria quale fattore esterno e autonomo rispetto alla malattia professionale, non essendo stato censurato tale apprezzamento di fatto sotto il profilo del vizio di motivazione). 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