INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CONTO ONLINE WEB

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1 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CONTO CORRENTE CONTO ONLINE WEB NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI Parte I : CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto dall art cod. civ. Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può: a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviato all Ufficio Reclami all indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o . L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: , sito internet 3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. 4. Se il cliente intende rivolgersi all autorità giudiziaria egli se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l incarico conferito alla banca, finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla banca in relazione alle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione. Col valersi dei servizi della banca si intendono senz altro accettate dal correntista le norme e le condizioni da essa stabilite per singoli servizi (come incasso effetti e documenti, aperture di crediti documentari, incasso cedole e titoli estratti, custodia od amministrazione titoli, ecc.). Art. 4 - Invio della corrispondenza e di ordini alla banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituto il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca. Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela 1. L invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per la forma elettronica, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle singole sezioni della Parte II relative alla forma di specifiche comunicazioni. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca (Inbank, servizio infob@nking). Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di un anno dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, (Inbank, servizio infob@nking) delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del predetto sito Internet della banca. 4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente. 6. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. Art. 6 - Identificazione della clientela 1. All atto della costituzione del rapporto e, se richiesto, in occasione di ogni singola operazione, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l idoneità dei documenti prodotti come prova dell identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa. Art. 7 - Poteri di rappresentanza 1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica). 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal sesto giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari. 6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. 7. Nel caso di conto corrente intestato a società, consorzi, associazioni, enti pubblici, comitati, condomìni o altre tipologie di ente collettivo (anche non avente personalità giuridica perfetta) le modificazioni che venissero apportate al cliente, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - le variazioni inerenti alla ragione sociale, al tipo societario o di ente, lo statuto in genere e la costituzione di patrimonio destinato, la variazione dei poteri di amministrazione e/o rappresentanza di fronte a terzi, devono essere tutte notificate direttamente e prontamente alla Banca di Credito Cooperativo di Brescia. Resta inteso che tali modificazioni non saranno opponibili alla Banca finché essa non ne abbia ricevuto comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette modificazioni siano state depositate o pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Art. 8 - Cointestazione del rapporto 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all art cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all art. 190, cod. civ., la banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 1 di 17

2 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell incapace. 4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l invio a mezzo telefax. Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera 1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettivo ai sensi e per gli effetti dell art cod. civ. Art Diritto di garanzia 1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca. 2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona. Art Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente. 2. Fino alla concorrenza dell intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno. Art Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso. 2. La banca ha diritto di determinare l imputazione, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore. Art Modifica delle condizioni economiche e normative 1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art Spese ed oneri fiscali 1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso. Art. 15 Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana. 2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca. 4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana. Parte II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI SEZIONE I CONTO CORRENTE BANCARIO Art. 1 - Convenzione di Assegno 1. Nel caso la banca pattuisca con il cliente anche in forma implicita una convenzione d assegno, le disposizioni con assegni sul conto presso la banca si effettuano, salvo diverso esplicito accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla banca contro rimborso del costo. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni. 2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta e, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del modulo, è tenuto a farne immediata denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia trasmettendo copia conforme all originale della denuncia stessa alla banca. Il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui perviene alla banca da parte del cliente medesimo comunicazione scritta corredata dalla denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia - della perdita o sottrazione degli stessi. Nel caso in cui il cliente si avvalga del servizio postale per l inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente corrispondenza assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall utilizzo di diverse modalità di invio. 3. Con la cessazione della convenzione d assegno o del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere tassativamente restituiti alla banca, rientrando detto obbligo nei doveri di custodia di cui al comma che precede. 4. In caso di prelievi a mezzo carta di debito o di credito, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento di eventuali assegni, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente. 6. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e all'art. 8 della legge cambiaria. Art. 2 - Accredito bonifici ed incasso assegni 1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i rapporti di dare e avere fra banca e cliente, ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo, sono regolati con annotazioni in conto corrente. 2. L importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena trascorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Decorsi tali termini, gli importi degli assegni bancari e circolari versati non possono più essere stornati, salvo il diritto della banca trattaria o emittente di agire direttamente nei confronti del cliente, ove ne ricorrano i presupposti, per il recupero degli importi indebitamente pagati. 3. La banca si riserva la facoltà di prorogare i termini indicati al comma precedente solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la banca stessa e/o presso corrispondenti, anche non bancari, dandone pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 4. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. 5. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare tale importo, in tutto o in parte, prima che siano decorsi i termini indicati al precedente comma 2 ed ancorché sull importo siano iniziati a decorrere gli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva altresì il diritto di addebitare l importo dei titoli accreditati anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare l importo medesimo, nonché di esercitare, in caso di mancato incasso, tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art cod. civ. Art. 3 - Incasso di altri titoli, effetti e documenti similari 1. L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. 3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 4. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto. Art. 4 - Modalità di contabilizzazione degli interessi e di chiusura del conto 1. Gli interessi sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni di legge in materia. 2. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità - pattuita ed indicata nel documento di sintesi - portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. 3. Il saldo passivo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora, sino alla data di estinzione del debito, nella misura di dieci punti percentuali in più del tasso legale (attualmente pari al 2,50%). 4. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta indicata nel documento di sintesi; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell art. 31 della legge assegno. Art. 5 - Recesso 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della Sezione II (Affidamenti in conto corrente) per le ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nonché dall art. 10 della Sezione Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 2 di 17

3 III (Servizi di pagamento), ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all altra parte con il preavviso di tre giorni, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese. 2. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo: la mancata movimentazione del conto per almeno 6 mesi, la mancanza anche temporanea dei fondi per l esecuzione degli ordini di pagamento, l aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l aver subito condanne in ambito penale, l aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d Italia, l essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell ambito dell art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca). 4. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile e solidale anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Art. 6 - Invio degli estratti conto 1. L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art cod. civ. 2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite tali da far considerare l operazione come senza titolo o con titolo dichiarato nullo (escluse quindi le appostazioni meramente contabili, dirette a gestire la quotidianità del rapporto, quali a titolo esemplificativo gli addebiti di interessi al tasso convenzionale e l applicazione di valute o commissioni pattuite), il cliente può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto conto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. I libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova, ai sensi di legge, nei confronti del cliente e ciò anche nel caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, secondo quanto previsto dalle relative norme. Art. 7 - Rimborso di titoli e storno operazioni sull estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. 3. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. Art. 8 - Cessazione della convenzione d assegno. Compensazione 1. Il pagamento degli assegni emessi dal cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: a) in caso di recesso, da parte del cliente o della banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del precedente art. 5. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni; b) in caso di recesso da parte della banca dall apertura di credito, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; c) la banca, quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. 2. Nel caso invece in cui la banca comunichi il recesso dall apertura di credito ai sensi dell'art. 12, lettera c), della Sezione II (Affidamenti in conto corrente), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente, il quale è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. 3. Analogo obbligo fa carico al cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 9 - Utilizzo in valuta estera del conto corrente 1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute di conto valutario ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente alla data di esecuzione dell operazione, rilevato secondo i criteri indicati nei fogli informativi. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il cliente si impegna a sostituire l indicazione " " o "eur" o "euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro. 3. Per ogni conversione, vengono addebitate al cliente le commissioni indicate nei fogli informativi. 4. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna, la banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione l impegno di mettere a disposizione del cliente (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o a scelta della banca assegni sulle Banche medesime. Resta comunque a carico del Correntista ogni vincolo, restrizione, aggravio o perdita dipendente da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità emanate in Italia o all estero o comunque derivante da causa non imputabile alla banca. Art Divieto di apposizione della clausola effettivo 1. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo o altra equivalente di cui all art cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse in una delle valute di conto valutario. 2. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. 3. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza. Art. 11. Commissione di istruttoria veloce per sconfinamenti 1. Il cliente concorda espressamente con la banca l applicazione della commissione di istruttoria veloce per sconfinamenti (ex art. 117-bis TUB) da addebitarsi a fronte di sconfinamenti oltre il limite del fido o di scoperto su conti non affidati riferiti al saldo disponibile di fine giornata. Tale commissione, determinata nella misura fissa riportata nel documento di sintesi e calcolata in ragione dei costi di istruttoria e valutazione sostenuti dalla banca, è addebitata al cliente al verificarsi di ogni sconfinamento o scoperto di conto come sopra indicato. Gli addebiti nel trimestre di tali commissioni non potranno, comunque, complessivamente superare il tetto massimo indicato nel documento di sintesi. Sono fatti salvi eventuali limiti o esclusioni di legge che non inficiano, per quanto compatibile, la validità della presente clausola. SEZIONE II AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE Art. 1 - Apertura di credito Le aperture di credito che la banca ritenesse eventualmente di concedere al cliente sono soggette, oltre che alle condizioni generali e disposizioni particolari riportate nelle sezioni che precedono, nonché alle condizioni dello specifico contratto di affidamento di volta in volta sottoscritto, alle seguenti statuizioni: 1. il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; 2. se l apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della banca; 3. la banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta su supporto cartaceo (eventualmente anticipata anche via fax, o con altro mezzo), dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell art bis, comma 2 cod. civ. e delle disposizioni del Codice del Consumo, la banca ha facoltà di recedere o di ridurre l affidamento: in caso di apertura di credito a tempo indeterminato con preavviso per il pagamento di quanto dovuto di un giorno secondo le modalità sopra indicate; in caso di apertura di credito a tempo determinato, solamente al ricorrere di una giusta causa e con preavviso per il pagamento di quanto dovuto di tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa: la mancata movimentazione del conto per almeno 6 mesi, la mancanza anche temporanea dei fondi per l esecuzione degli ordini di pagamento, l aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l aver subito condanne in ambito penale, l aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d Italia, l essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell ambito dell art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca). Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto; 4. in ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso; 5. le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 3 di 17

4 dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite dell apertura non comporta l aumento di tale limite; 6. le disposizioni sub 3. e 4. si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente. Art. 2 - Apertura di credito utilizzabile mediante presentazione di titoli o ricevute 1. Qualora l'utilizzazione dell'apertura di credito sia subordinata alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonché di effetti, ricevute bancarie o documenti similari, la banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultino regolari oppure non offrano sufficienti garanzie di solvibilità ovvero in forza di altro giustificato motivo. Dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta comunicazione al cliente. 2. Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 1 ed ancorché i titoli e documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti. 3. Qualora tali titoli e documenti, successivamente al recesso da parte della banca, risultassero pagati, le relative somme sono tenute a disposizione del cliente ovvero portate a decurtazione dell'importo dallo stesso dovuto. Art. 3 Commissione di remunerazione degli affidamenti 1. Il cliente concorda espressamente con la banca l applicazione della commissione di remunerazione degli affidamenti (ex art. 117-bis TUB) che sarà applicata nella misura e con la periodicità indicata nel documento di sintesi. Tale commissione definita in misura percentuale su base annuale, viene addebitata trimestralmente ed è calcolata moltiplicando l aliquota indicata nel documento di sintesi per il fido medio del periodo, così ottenuto: (importo fidi) x (gg. presenza fido) / (gg. periodo liquidazione). SEZIONE III SERVIZI DI PAGAMENTO Art. 1 Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento 1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all area dell euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario ovvero l unica banca coinvolta nell operazione di pagamento siano insediate nella Comunità europea. Restano in ogni caso salve le deroghe convenute di seguito e nel documento di sintesi. 2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario: - bonifico nazionale/bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfer): operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l ordinante e il beneficiario di un operazione possono coincidere; - bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il pagatore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del pagatore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; - RID/Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): servizio di pagamento che prevede l addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il pagatore ha fornito alla banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un autorizzazione permanente all addebito in conto corrente. L addebito diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il pagatore non rivesta la qualifica di consumatore. La banca rifiuterà l esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore; - RiBa: servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all incasso per ottenere l accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l ordine di pagamento, quest ultimo non viene effettuato e la banca assuntrice, di norma, comunica l esito negativo al proprio cliente beneficiario; - Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all invio di un avviso al pagatore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; - altri pagamenti elettronici; - bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore cliente postale. Art. 2 Ordine di pagamento 1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l ordine di pagamento è impartito alla banca da quest ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore. 2. L ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l esecuzione dell ordine medesimo. 3. L ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l identificativo unico della controparte dell operazione, conformemente al quale la banca è tenuta ad eseguire l ordine medesimo; a titolo esemplificativo: - IBAN (bonifico Italia e bollettino bancario Freccia); - IBAN e BIC (bonifico estero/bonifico SEPA), - coordinate d azienda, IBAN (RID/Addebito diretto SEPA SDD), - numero effetto (RiBa), - numero incasso (Mav). Art. 3 Ricezione dell ordine di pagamento 1. Salvo quanto infra previsto all art.4, comma 6, il momento di ricezione dell ordine di pagamento è quello in cui l ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca del pagatore, l ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi è stabilito l orario limite (cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. 3. Per gli ordini di pagamento ricorrenti in cui il cliente chiede alla banca che i fondi pervengano al beneficiario in un giorno fisso, l ordine si intende ricevuto nella giornata operativa antecedente che, tenuto conto dei tempi di esecuzione concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal cliente. Art. 4 Rifiuto dell ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Per tale comunicazione di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l esecuzione dell operazione di pagamento. 4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l esecuzione è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. 5. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi. 6. Regolamentazione particolare riguarda l impossibilità di esecuzione degli ordini di pagamento per mancanza di provvista. Il cliente ha l onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l impossibilità per la banca di eseguire l ordine di pagamento per mancanza di provvista. In caso di mancata esecuzione dell ordine di pagamento per mancanza di provvista, la Banca, salve diverse istruzioni scritte del cliente, potrà eseguire la disposizione di pagamento solamente se e quando si creerà la disponibilità di fondi. Il momento in cui si verrà a creare detta disponibilità di provvista sarà da intendersi, a tutti gli effetti, il momento di ricezione dell ordine previsto dall art.3 che precede. Art. 5 Consenso e revoca del consenso 1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest ultimo trasmette l ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche al solo beneficiario, dell autorizzazione all addebito in conto. Nel caso di addebito diretto SEPA SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata al beneficiario, il pagatore deve confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla banca, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito SEPA SDD. Il pagatore è tenuto ad informare la banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato. 2. Il consenso è revocato con la stessa modalità e forma con cui gli ordini sono impartiti. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso può essere revocato dal pagatore anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della terza giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione dell operazione. 3. La revoca del consenso riferita all esecuzione di una serie di operazioni impedisce l esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l esecuzione delle operazioni a partire dalla terza giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima. 4. Il cliente pagatore può disattivare il servizio di addebito diretto SEPA SDD in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, respinge l addebito di tutti gli addebiti diretti SEPA SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio, salvo che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. A partire dal 1 febbraio 2014 Il pagatore ha la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l addebito diretto, nonché la facoltà di limitare o inibire Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 4 di 17

5 l esecuzione dei soli pagamenti diretti a beneficiari specificatamente indicati dal pagatore stesso. Art. 6 Irrevocabilità dell ordine di pagamento 1. L ordine di pagamento si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca del pagatore. 2. Nel caso di addebito diretto, il pagatore può revocare l ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi dai consumatori, non oltre la fine della terza giornata operativa precedente il giorno concordato per l addebito dei fondi. I clienti diversi dai consumatori possono rinunciare a revocare l ordine di pagamento fatta salva la revocabilità del consenso ai sensi dell art Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della terza giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione. 4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore, il quale è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Art. 7 Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta 1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto sono indicati nel documento di sintesi. 2. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all area dell euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la banca accredita l importo dell operazione di pagamento sul conto della banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell ordine. Art. 8 Modifica delle condizioni economiche e normative 1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente ai sensi dell art. 5 della Parte I, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l applicazione della modifica. 4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, preavvisando entro due mesi il cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. La banca può altresì modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche di cui alla presente sezione, dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art. 9 Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La banca mette a disposizione del cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 2. Qualora il cliente richieda alla banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca, su richiesta di quest ultimo e prima dell esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione. Art. 10 Recesso 1. Il cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento e con preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa, salvo quanto previsto nel seguente comma, deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo: la cessazione del rapporto di provvista sottostante al servizio di pagamento, la mancanza anche temporanea dei fondi per l esecuzione degli ordini di pagamento, l aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l aver subito condanne in ambito penale, l aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d Italia, l essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell ambito dell art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca). 3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese. 4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto. Art. 11 Comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica e documenta tale circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi, ovvero entro il termine di 6 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore o di accredito nel caso del beneficiario. 2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha omesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all operazione di pagamento. 3. Un operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l esecuzione non è conforme all ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca. 4. L onere di provare che l esecuzione dell operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla banca grava sul cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. Art Operazione di pagamento non autorizzata 1. Fatto salvo quanto previsto dall art.11, nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione, anche verbale, al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa. Art. 13 Mancata o inesatta esecuzione dell ordine di pagamento 1. Per i clienti che rientrano nella categoria di consumatore o di microimprese si applicano i commi da n.2 a n.9, che seguono. 2. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente sezione, quando l operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca è responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione dell ordine di pagamento da questo impartito, a meno che non sia in grado di provare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l importo dell operazione nel rispetto della disciplina concordata o che l ordine stesso non sia stato impartito dal cliente alle condizioni previste nella presente sezione. 3. Quando la banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente l importo dell operazione di pagamento e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 4. Nei casi di cui al comma precedente il cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l esecuzione inesatta, fermi restando il diritto di rettifica di cui all art.11 e la responsabilità della banca ai sensi del nono comma del presente articolo. 5. Fatti salvi gli artt. 11 e 16 della presente sezione, quando il cliente risulta essere beneficiario di un operazione di pagamento, la banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l operazione e che il relativo importo è pervenuto alla banca. In tale caso la banca mette a disposizione del cliente l importo dell operazione o lo accredita immediatamente sul conto del cliente medesimo. 6. Fatti salvi gli artt. 11, 14 e 16 della presente sezione, quando l operazione di pagamento è disposta dal cliente in qualità di beneficiario, la banca: a) è responsabile della corretta trasmissione dell ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore nei tempi di esecuzione indicati nel documento di sintesi; b) trasmette senza indugio l ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore; c) è responsabile del rispetto dei termini di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi. 7. Fatti salvi gli artt. 11 e 16 della presente sezione, quando il cliente risulta essere pagatore di un operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l operazione. In tale caso la banca è tenuta a rimborsare al cliente l importo dell operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera, su richiesta del cliente, per rintracciare l operazione di pagamento e informarlo del risultato. 9. La banca è responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. 10. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell ipotesi di dolo o colpa grave. Art. 14 Responsabilità per identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall identificativo unico. 2. Se l identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell operazione di pagamento. In tal caso il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La banca è responsabile solo dell esecuzione dell operazione di pagamento in conformità con l identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all identificativo unico. Art. 15 Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario 1. Nel caso in cui un operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del beneficiario, sia già stata eseguita, il cliente ha diritto al rimborso dell importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l autorizzazione non specificava l importo dell operazione di pagamento; b) l importo dell operazione supera quello che il cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della banca, il cliente Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 5 di 17

6 è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l esistenza di tali condizioni. 2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il cliente non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la banca. 3. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi, presenti o futuri (come, ad esempio, il mandato di addebito diretto SEPA SDD B2B), con cui gli stessi rinuncino a chiedere il rimborso o convengano termini inferiori per effettuare la relativa richiesta. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; si considera efficace per la banca quando quest ultima abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea. 4. La banca rimborsa l intero importo dell operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al cliente a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita. 5. Il diritto al rimborso è comunque escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il cliente ha dato l autorizzazione direttamente alla banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l autorizzazione è stata data prima dell esecuzione dell operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del cliente dalla banca o dal beneficiario almeno 4 settimane prima della sua esecuzione. 6. Qualora il cliente rivesta la qualifica di beneficiario autorizza la banca ad addebitare il proprio conto corrente nel caso in cui a quest ultima pervenisse richiesta di rimborso da parte della banca del pagatore, ai sensi del comma 1 del presente articolo. 7. Ai sensi dell art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010, salvo successivo accordo diverso, le parti convengono che i commi da 1 a 4 del presente articolo non si applichino nel caso in cui il cliente non sia un consumatore. Art. 16 Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e all art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993. SEZIONE IV NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL ITALIA E SULL ESTERO Art. 1 - La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull Italia e sull estero non disciplinati dalla precedente sezione III. Art. 2 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente e a suo rischio, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: 1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento; 2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; 3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; 4) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola incasso tramite e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 3 - La banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi. Art. 4 - Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all emittente un avviso con l invito a recarsi ai propri sportelli per l accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Art. 5 - Nel caso di effetti con clausola senza spese, senza protesto o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto. Art. 6 - Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto. Art. 7 - Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. Art. 8 - Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell estero, stilati in euro o in divisa estera, la banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Quest ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. Art. 9 - Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze. Art I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull estero sono svolti dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l accettazione o l incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile. Art La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - secondo le norme di cui innanzi. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: 1) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 6 di 17

7 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CARTA DI DEBITO NORME CHE REGOLANO L'USO DELLA CARTA Sezione I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. L uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del Codice Personale Segreto, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all esecuzione della relativa operazione di pagamento. 2. L utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti d importo previsti dal presente contratto. 3. I limiti di importo possono essere modificati dalla Banca con le modalità previste dall art. 20. Peraltro tali limiti possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. 4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca. Art. 2 Rilascio della Carta 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato. 3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati. 4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza. Art. 3 Obblighi a carico della Banca 1. La Banca ha l obbligo di: a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo della Carta (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5; b) astenersi dall inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita; c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo articolo 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l emissione di una nuova ove la Banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; d) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all articolo 5. Art. 4 Obblighi a carico del cliente 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. E inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. 2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. 3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa. Art. 5 Smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta e/o del PIN 1. In caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla Banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest ultimo è tenuto altresì a denunciare l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2. Nel corso della telefonata, l operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la Banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco. 5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la Banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l importo indicato nel documento di sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà). 6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla Banca: - dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla Banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma; - dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 6 Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito. 2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi. 3. Un operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l esecuzione non è conforme all ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca. Art. 7 Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l art. 6 del presente contratto, nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al cliente l importo dell operazione medesima. Ove per l esecuzione dell operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di smarrimento, furto o appropriazione indebita ai sensi dell art. 5 - la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell importo rimborsato. Art. 8 Responsabilità del cliente per l utilizzo non autorizzato della Carta Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 7 di 17

8 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell art Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all obbligo di cui all art. 3 lett. c). 3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell art. 5, il cliente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 9 Addebito in conto e prova delle operazioni 1. L addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l operazione. 2. L ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. 3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 4. Dell addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall apparecchiatura al momento dell operazione, fatto salvo il caso in cui l apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l operazione, nonché la documentazione della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale. 5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell apparecchiatura utilizzata. 6. La Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. 7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 10 Poteri di rappresentanza 1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro e/o utilizzo della Carta ed il PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali soggetti. 2. Su richiesta del cliente, la Carta può essere rilasciata ed intestata ad altro soggetto appositamente delegato che diviene a sua volta cliente- previa sottoscrizione anche da parte di quest ultimo del presente contratto. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata ad una persona fisica autorizzata ad operare sul conto corrente, ovvero ad altra persona appositamente delegata che diviene a sua volta cliente - previa sottoscrizione anche da parte di quest ultima del presente contratto. 3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall art. 18, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN. In caso di revoca o perdita dell autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca. 4. La revoca ovvero la perdita dell autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 11 Limiti dell utilizzo della Carta 1. La Banca ha la facoltà di bloccare l utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente); c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata. Art. 12 Erogazione dei Servizi 1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla Banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l ubicazione delle apparecchiature di cui all art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 13 Invio di corrispondenza alla Banca 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 14 Invio della corrispondenza alla clientela 1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l opzione esercitata dal cliente. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell operazione o del servizio. Art. 15 Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull estratto del conto corrente utilizzato come conto di pagamento, regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente Bancario). 2. Prima dell esecuzione di un operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 16 Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo e mensilmente, l informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 17 Recesso della Banca 1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 8 di 17

9 2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca. Art. 18 Recesso del cliente ed obbligo di restituzione della Carta 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della Banca, la commissione annuale relativa all utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale. 2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente: - in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; - alla scadenza dell eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto; - in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell art. 10; - contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. 3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante. 4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della carta. 5. L uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Art. 19 Spese e commissioni 1. Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. 2. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 20 Modifica delle condizioni 1. Ai sensi dell art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. a pacchetto ), a tutte le modifiche si applica l art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto. Art. 21 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può: a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviato all Ufficio Reclami all indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o . L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: , sito internet 3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. 4. Se il cliente intende rivolgersi all autorità giudiziaria egli se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Art. 22 Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso. Art. 23 Durata del contratto 1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato. Art. 24 Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo Art Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. Art. 26 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 9 di 17

10 Sezione II Servizio Bancomat ATM Italia Art. 27 Servizio di prelevamento bancomat 1. Il Servizio Bancomat - ATM Italia consente al cliente di prelevare denaro contante in Italia in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal Marchio Bancomat, digitando il PIN. 2. L operazione di prelevamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell operazione stessa. Art. 28 Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l orario di apertura al pubblico, qualora l apparecchio sia situato all interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Art. 29 Utilizzo errato della Carta 1. In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all art. 27 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca. Art. 30 Difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM) 1. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 31 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). Sezione III Servizio PagoBancomat POS Italia Art. 32 Servizio di PagoBancomat 1. Il Servizio PagoBANCOMAT POS Italia consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT. 2. L operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell operazione stessa. Art. 33 Orari 1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato. Art. 34 Difettoso funzionamento 1. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 35 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). Sezione IV Servizi Cirrus/Maestro ATM/POS Esteri Art. 36 Servizi di prelevamento e pagamento 1. La Carta consente al cliente di prelevare all estero contante in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contrassegnati con il simbolo CIRRUS, esistenti nei paesi aderenti al Servizio. 2. La Carta consente altresì di effettuare all estero, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti di vendita (POS) contrassegnati dal simbolo Maestro. 3. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo. Art. 37 Ubicazione delle apparecchiature 1. L ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi. Art. 38 Moneta 1. Gli ATM ed i POS esteri effettuano le suddette operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati. Art. 39 Valuta addebito e tasso di cambio 1. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l operazione ed il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi. 2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l operazione così come indicato nel documento di sintesi. Art. 40 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio Bancomat - ATM Italia) e Sezione III (Servizio PagoBancomat - POS Italia). Sezione V Versamento di valori cd. cassa continua Art. 41 Servizio di versamento valori in cassa continua 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 42 Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 43 Obblighi del cliente 1. I valori devono essere inseriti nell apposita busta, disponibile presso gli sportelli della Banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati. 2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto ed il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell estratto conto, la copia per il cliente della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall apparecchiatura. 3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell apparecchiatura, il cliente deve verificare l integrità del titolo nonché la completezza e l esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 10 di 17

11 Art. 44 Contabilizzazione 1. L apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra. 2. Fermo restando quanto disposto dall art. 16, la Banca dà notizia dell accreditamento sul conto corrente tramite l estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la Banca risponde verso il cliente solo dell idoneità dell impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 45 Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall art. 42, l importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall art. 42, per l accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 46 Irregolarità delle banconote o dei titoli 1. La Banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Art. 47 Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua. Art. 48 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. Sezione VI Versamento di valori tramite ATM Art. 49 Servizio di versamento valori tramite ATM 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 50 Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 51 Obblighi del cliente 1. Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l integrità e l autenticità dei valori, nonché l esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l operazione di versamento. Art. 52 Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita 1. Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il cliente autorizza sin d ora la Banca a riaddebitare l importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. Art. 53 Irregolarità degli assegni 1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l importo riportato sul titolo e quello indicato all atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell operazione limitatamente all importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. 2. Nell esecuzione dell incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria. Art Contabilizzazione 1. La Banca, verificata l autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente. 2. Fermo restando quanto disposto dall art. 16, la Banca dà notizia dell accreditamento sul conto corrente tramite l estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la Banca risponde verso il cliente solo dell idoneità dell impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 55 Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall art. 50, l importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall art. 50, per l accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 56 Errato utilizzo del Servizio 1. In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la Banca può annullare l operazione restituendo la Carta senza concludere l operazione di versamento. Art. 57 Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM). Art Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. Sezione VII Servizio Self service Art Servizio Self service 1. Il Servizio Self service consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all uopo abilitati, installati presso società esterne. Art. 60 Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l orario di apertura al pubblico, qualora l apparecchio sia situato all interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 11 di 17

12 Art. 61 Presupposti per l esecuzione delle operazioni 1. La Banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni. Art. 62 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio Bancomat - ATM Italia) e Sezione III (Servizio Pago Bancomat - POS Italia). Sezione VIII Servizio FastPay Art. 63 Servizio di pagamento per pedaggi autostradali 1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente. 2. La contabilizzazione in conto corrente dell importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. 3. Il cliente prende atto che la Banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Art. 64 Modalità e limiti di utilizzo del Servizio 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi. 2. Il cliente prende altresì atto che, per l utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo. Art. 65 Esclusione di responsabilità della Banca 1. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore. 2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Art. 66 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 12 di 17

13 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SERVIZIO DI INTERNET BANKING INBANK NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INTERNET BANKING Sezione I - condizioni generali Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto dall art cod. civ. Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore. 2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente può: a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviato all Ufficio Reclami all indirizzo pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, o . L Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla banca; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54, telefono: , sito internet 3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. 4. Se il cliente intende rivolgersi all autorità giudiziaria egli se non si è già avvalso delle facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al comma 2 deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF, secondo la procedura di cui al comma 2, lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 2, lettera b). Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l incarico conferito alla banca, finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di istruzioni particolari del Correntista, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla banca in relazione alle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione. Col valersi dei servizi della banca si intendono senz altro accettate dal correntista le norme e le condizioni da essa stabilite per singoli servizi (come incasso effetti e documenti, aperture di crediti documentari, incasso cedole e titoli estratti, custodia od amministrazione titoli, ecc.). Art. 4 - Invio della corrispondenza e di ordini alla banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituto il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla banca. Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela 1. L invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all indirizzo indicato all atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per la forma elettronica, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni relative alla forma di specifiche comunicazioni. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca (Inbank, servizio infob@nking). Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di un anno dalla loro messa a disposizione. È onere del cliente provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, (Inbank, servizio infob@nking) delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del predetto sito Internet della banca. 4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dai precedente commi. 5. È onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente. 6. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. Art. 6 - Identificazione della clientela 1. All atto della costituzione del rapporto e, se richiesto, in occasione di ogni singola operazione, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l idoneità dei documenti prodotti come prova dell identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa. Art. 7 - Modifica delle condizioni economiche e normative 1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e normative applicate ai rapporti regolati dal presente contratto, osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 8 - Spese ed oneri fiscali 1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso. Art. 9 Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato ed è regolato dalla legge italiana. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 13 di 17

14 2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca. 4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana. Sezione II - caratteristiche del servizio di internet banking Art.1 - Oggetto 1. Il servizio di internet banking denominato INBANK (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o di cointestario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero e dell importo massimo per singola operazione sopra indicati e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente. 2. Al fine di limitare il rischio di perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK la banca e il cliente concordano l importo massimo giornaliero per le operazioni di pagamento: Bonifico Italia/Estero e Stipendio eseguite tramite il servizio INBANK. Art.2 - Attivazione del servizio 1. L attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all opzione TRADING, del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento. Art. 3 - Consegna e custodia codici 1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca consegna al cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente potrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 2. L attivazione della funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se viene attivata l opzione TRADING, avviene successivamente al primo collegamento al servizio INBANK, nel modo descritto nell articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale); successivamente il cliente potrà introdurre una ulteriore password segreta per l opzione TRADING (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 3. La banca comunica al cliente tramite mail (all indirizzo indicato in contratto) il codice cliente e, tramite messaggio sms (inviato al numero di cellulare indicato in contratto), il codice di primo accesso. 4. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del servizio, la banca ha il potere di imporre al cliente l adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato, cfr. Token e/o Codice Personale Segreto CPS o altri strumenti ritenuti indispensabili per la sicurezza del servizio). 5. Il cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il cliente è inoltre responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi e degli strumenti di sicurezza, assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi (fra cui user id e password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto. 6. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l utenza sarà bloccata. L operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la generazione, da parte della banca, di un nuovo codice di accesso (password iniziale) che verrà comunicato via sms (al numero di cellulare indicato in contratto o successivamente modificato su richiesta scritta del cliente). Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password. 7. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il cliente deve: a) bloccare tempestivamente i servizi di internet banking secondo le istruzioni fornite dalla banca; b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all autorità, come indicato nel successivo art La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa. 9. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente i servizi di internet banking e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. 10. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dai codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. Art. 4 - Erogazione del servizio 1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative descritte nel presente contratto ed illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet E obbligo del cliente accedere con regolarità al portale e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio. 2. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione: a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto; b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi. 3. Le informazioni richieste dal cliente in ordine ai propri rapporti, potranno essere riferite a situazioni consolidate alla chiusura della giornata lavorativa precedente all interrogazione effettuata dal cliente medesimo. Le disposizioni impartite dal cliente alla banca a mezzo del servizio saranno eseguite nei tempi indicati nel Documento di Sintesi del contratto di conto corrente di cui il cliente è titolare. 4. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospenderli o abolirli in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell ambito dell utilizzo dei servizi di Internet banking. 6. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 4 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale. Art. 5 - Sospensione del servizio 1. La banca può bloccare l utilizzo di INBANK - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione - per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza del servizio; b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 14 di 17

15 non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa il cliente del blocco del servizio INBANK, motivando tale decisione. Ove possibile, l informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, la banca provvede a riattivare il servizio. Art. 6 Utilizzo, obblighi a carico del cliente e della banca 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio di internet banking in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve i codici identificativi/credenziali di accesso e gli strumenti di sicurezza a lui consegnati per l accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell utilizzo. 2. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei codici identificativi/credenziali di accesso al servizio e/o degli strumenti di sicurezza, il cliente, come previsto all art. 3 comma 7, deve darne senza indugio comunicazione, anche telefonica con successiva conferma a mezzo lettera raccomandata A.R., alla banca, denunciando altresì l accaduto all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità di contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o fax o con gli altri mezzi messi a disposizione, fornendo copia della denuncia presentata all Autorità Giudiziaria o di Polizia. Altresì, il cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, di cui al precedente art. 5, potrà richiedere la riattivazione del servizio ove la banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal cliente, la banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima. 3. Salva l applicazione di disposizioni imperative di legge e salva l integrazione di fattispecie più gravi, il mancato rispetto da parte del cliente degli obblighi previsti dai commi che precedono costituirà colpa grave ai sensi dell articolo 9 che segue. L onere di provare che l esecuzione dell operazione non autorizzata è imputabile alla banca grava sul cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. 4. L utilizzo del servizio effettuato dal cliente dopo l estinzione del proprio conto corrente è da considerarsi illecito, fermo restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. 5. La banca è tenuta ad assicurare che: a) i codici identificativi/credenziali di accesso, che consentono l utilizzo dei servizi di internet banking non sono accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo; b) il cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l appropriazione indebita o l utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al servizio non appena ne viene a conoscenza; c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio di internet banking successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzato non autorizzato, effettuata dal cliente. 6. Sono a carico della banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al servizio di internet banking. 7. L utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal cliente dopo l estinzione dei propri rapporti bancari cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. Art. 7 - Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica e documenta tale circostanza alla banca in forma scritta e senza indugio, e comunque entro il termine di 13 mesi, ovvero entro il termine di 6 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore o di accredito nel caso del beneficiario. 2. I termini di cui al comma precedente non si applicano se la banca ha omesso di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all operazione di pagamento. 3. Un operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l esecuzione non è conforme all ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca. 4. L onere di provare che l esecuzione dell operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla banca grava sul cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. Art. 8 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo quanto previsto dall art. 7 della presente sezione, nel caso in cui un operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell art. 6, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione, anche verbale, al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa. Art. 9 - Responsabilità del cliente per l utilizzo non autorizzato 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell art Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell art. 6, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art Irrevocabilità dell ordine di pagamento 1. L ordine di pagamento si considera irrevocabile, salvo quanto disposto nei commi successivi, dopo che sia pervenuto alla banca del pagatore. 2. La banca stabilisce il limite (cd. cut off) fissato in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. Detto limite è indicato nel Documento di Sintesi del contratto di conto corrente di cui il cliente è titolare. 3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della terza giornata operativa precedente il giorno concordato per l esecuzione. 4. Decorsi i termini di cui al precedente comma, l ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso della banca del pagatore, il quale è tenuto a corrispondere le spese indicate nel Documento di Sintesi. 5. Dell esecuzione delle operazioni fa prova la comunicazione della banca. 6. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al cambio di riferimento per l operazione, come indicato nel Documento di Sintesi del contratto di conto corrente di cui il cliente è titolare. Art Invio avvisi scadenza RiBa 1. Gli avvisi di scadenza RiBa verranno inviati in forma cartacea, tramite servizio postale, ovvero in forma elettronica, direttamente sulla postazione INBANK, secondo quanto comunicato dal cliente all atto della richiesta di attivazione servizio. Art Rifiuto dell ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Per tale comunicazione di rifiuto il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l esecuzione dell operazione di pagamento. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 15 di 17

16 4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l esecuzione è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. 5. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi. 6. Regolamentazione particolare riguarda l impossibilità di esecuzione degli ordini di pagamento per mancanza di provvista. Il cliente ha l onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l impossibilità per la banca di eseguire l ordine di pagamento per mancanza di provvista. In caso di mancata esecuzione dell ordine di pagamento per mancanza di provvista, la Banca, salve diverse istruzioni scritte del cliente, potrà eseguire la disposizione di pagamento solamente se e quando si creerà la disponibilità di fondi. Il momento in cui si verrà a creare detta disponibilità di provvista sarà da intendersi, a tutti gli effetti, il momento di ricezione dell ordine. Art Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall identificativo unico. 2. Se l identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell operazione di pagamento. In tal caso il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La banca è responsabile solo dell esecuzione dell operazione di pagamento in conformità con l identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all identificativo unico. Art Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull estratto del conto corrente utilizzato come conto di pagamento, regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente. 2. Prima dell esecuzione di un operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute per legge relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 2. Qualora il cliente richieda alla banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. 3. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la banca, su richiesta di quest ultimo e prima dell esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione. Art Recesso dal contratto 1. Il cliente può recedere dal presente contratto in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa, salvo quanto previsto nel seguente comma, deve dare al cliente un preavviso di almeno due mesi. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 2. Qualora sussista un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo: la cessazione del rapporto di provvista sottostante al servizio di pagamento, la mancanza anche temporanea dei fondi per l esecuzione degli ordini di pagamento, l aver subito protesti, ipoteche legali o giudiziali, procedure esecutive o cautelari, l aver subito condanne in ambito penale, l aver tratto assegni in mancanza di fondi o autorizzazione, l essere iscritto in archivio C.A.I. segmenti C.A.P.R.I. o C.A.R.T.E.R., l essere segnalato a Sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d Italia, l essersi reso irreperibile ed ogni altra fattispecie rientrante nell ambito dell art.1186 del codice civile (da intendersi come tale qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca). 3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese. 4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla banca sono dovute dal cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla banca al cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto. Art Costo dei servizi 1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso 1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il cliente, esse debbono essere comunicate a quest ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente ai sensi dell art. 5 della Sezione I, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente, a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione, senza spese, prima della data prevista per l applicazione della modifica. 4. Quando il cliente è un consumatore, la banca può modificare le condizioni normative di cui alla presente sezione purché sussista un giustificato motivo, preavvisando entro due mesi il cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. La banca può altresì modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, le condizioni economiche di cui alla presente sezione, dandone immediata comunicazione al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e all art. 144 del D.Lgs. n. 385/1993. Sezione III - INBANK - FUNZIONE CBI Art. 1 - Servizi accessori funzione CBI 1. Il servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli standard CBI, suddivise in obbligatorie e facoltative a seconda che tutte le banche aderenti al servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela. 2. Il cliente è tenuto a concordare con ciascuna banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio tra quelle che la singola banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell autenticità, dell esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 16 di 17

17 3. A tal fine il cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla presente banca attiva, lo schema di lettera fornito su richiesta dalla banca attiva e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola banca passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima banca. 4. Il cliente garantisce l autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. 5. Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la banca attiva e le banche passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le banche passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. 6. Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la banca attiva opera anche come banca passiva si applicano le norme riportate nel successivo comma. 7. La banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal cliente medesimo. 8. La banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. 9. La banca si impegna ad inviare gli esiti in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. 10. La conferma di ricezione deve essere inviata o messa a disposizione dalla banca nel corso dell arco temporale di un ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi. 11. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e pagamento. Sezione IV - INBANK - TRADING Art. 1 - Servizi accessori funzione TRADING 1. Il servizio Trading consente al cliente l accesso diretto all area finanziaria e permette di effettuare l acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati i cui riferimenti saranno comunicati successivamente attraverso il sito internet di Inbank. L accesso diretto all area finanziaria avviene tramite il provider SIX Financial Information Italia S.r.l. a socio unico (con sede a Milano, Largo G. Donegani n.2, partita IVA , società controllata da Telekurs Holding AG) principale operatore nel settore, che fornisce quotidianamente dati relativi a quotazioni, valori, statistiche relative a titoli e strumenti di investimento quotati nei principali mercati, senza possibilità alcuna per BCC Brescia di verificare, vagliare o intervenire in alcun modo sulle informazioni e sulle modalità di trasmissione dei dati tra SIX Financial Information Italia S.r.l. a socio unico. e la clientela e viceversa. Per tale motivo il Cliente prende atto e concorda che la Banca non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti da inesattezze, incompletezze, intempestività dei dati forniti dal servizio di informazione su strumenti finanziari forniti da SIX Financial Information Italia S.r.l. a socio unico. Il servizio di Trading è operativo negli orari indicati nel prospetto Condizioni economiche, ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli interventi di chiusura delle procedure di elaborazione dei dati giornalieri della banca e di manutenzione ordinaria. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di non eseguito ). 2. Al servizio di Trading si applica, in quanto compatibile, quanto disposto nel Contratto per la prestazione dei servizi di investimento e/o per il deposito titoli a custodia e amministrazione, tra cui le disposizioni inerenti a Conflitti di interesse, Conferimento degli ordini e delle istruzioni, Operazioni non appropriate, Mera esecuzione o ricezione di ordini, c.d. execution only. Il cliente prende atto che la procedura di valutazione di appropriatezza, qualora attivata, potrebbe comportare dei ritardi nell esecuzione degli ordini e solleva quindi la Banca da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la mancata esecuzione in tempo utile di tali operazioni non abbia a conseguire il risultato sperato. 3. Fermo restando quanto riportato nella sezione 2, art. 4, comma 4 del presente contratto, nel caso in cui il cliente si trovasse nell impossibilità di inserire un ordine tramite la propria stazione InBank, potrà rivolgersi alla filiale presso la quale ha in essere il rapporto di deposito titoli, negli orari di apertura al pubblico. 4. Con il Servizio di Inbank Trading inoltre la Banca non garantisce al Cliente alcun risultato in termini di rendimenti finanziari. Pertanto nessuna responsabilità insorgerà in capo alla Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell esecuzione delle operazioni eseguite su ordine impartiti tramite il Servizio di Inbank Trading. 5. Ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000 si informa infine che l utilizzo dei servizi di trading on line può indurre i risparmiatori a moltiplicare le transazioni, anche giornaliere, con conseguente aumento del rischio relativo. L eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari. Sezione V - INBANK - FUNZIONE PAGOLIGHT Art. 1 - Servizi accessori funzione PagoLIGHT 1. Il servizio PagoLIGHT consente al cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a valere sul proprio conto corrente, entro l importo massimo mensile concesso dalla banca e con le modalità sopra indicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 2. Il cliente che invia al numero di utenza della banca sopra riportato uno dei messaggi SMS sopra indicati nelle modalità di richiesta, deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale Nr. di utenza principale. Il cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica. 3. Qualora sia previsto un numero massimo di messaggio di risposta SMS nel periodo definito, il cliente prende atto che il servizio sarà sospeso fino al ripristino che sarà effettuato all inizio del mese o dell anno successivo a seconda del periodo prescelto. 4. Le informazioni facoltativamente fornite dal cliente, costituite da numero di fax, indirizzo , utenze telefoniche collegate, possono essere inserite o modificate dal cliente stesso, sotto sua responsabilità e rischio, utilizzando le apposite funzioni messe a sua disposizione. Informativa precontrattuale conto corrente Conto Online Web Pag. 17 di 17

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