Memorandum sulla revisione di contratti di finanziamento
|
|
- Gaetano Bini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE VIA VISCONTI DI MODRONE, MILANO, ITALIA tel fax REA MILANO: MEMORANDUM FROM Patrizio Messina, Dorothy de Rubeis PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, ITALIA tel fax P. IVA E C.F.: DATE Gennaio 2009 RE Memorandum sulla revisione di contratti di finanziamento Il presente documento è una nota di studio, perciò quanto nello stesso riportato non potrà essere utilizzato od interpretato quale parere a base di operazioni, utilizzato o preso a riferimento da un qualsiasi soggetto, dai suoi consulenti legali o per qualsiasi diverso scopo che non concerna un'analisi generale delle questioni ivi affrontate. Il memorandum analizza in generale le possibili tecniche di revisione di un contratto di finanziamento (il "Finanziamento") in essere tra una società (il "Finanziato") ed una banca (la "Banca"). INDICE 1. LE TECNICHE DI REVISIONE DI UN FINANZIAMENTO 1.1 LA SOSTITUZIONE 1.2 LA RINEGOZIAZIONE 1.3 LA NOVAZIONE 2. CONCLUSIONI 1 Le tecniche di revisione di un finanziamento A fronte delle mutevoli condizioni di mercato che contraddistinguono l'attuale periodo storico, potrebbe essere utile ed opportuno per i soggetti "corporate" verificare la possibilità di "ricontrattualizzare" un esistente rapporto di finanziamento, al fine di adeguarlo alle mutate condizioni di mercato (stante la costante diminuzione dei principali indici di riferimento, come ad esempio l'euribor, ed in generale del costo del danaro), ovvero alle mutate condizioni del soggetto finanziato stesso. In termini generali, la revisione di un contratto di finanziamento avviene, per prassi, attraverso le seguenti tecniche: (a) sostituzione di un finanziamento in essere con un nuovo finanziamento, avente, di regola, condizioni più vantaggiose del primo;
2 Page 2 (b) (c) rinegoziazione, in termini più favorevoli per il soggetto finanziato, del finanziamento in essere; e novazione ex articolo 1230 del codice civile, mediante la sostituzione dell'obbligazione originaria avente titolo nel contratto di finanziamento in essere con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. 1.1 La sostituzione In termini generali, la tecnica di sostituzione consiste nella estinzione, in via anticipata, di un finanziamento in essere con una banca finanziatrice per mezzo del contestuale perfezionamento, da parte del soggetto finanziato, di un nuovo rapporto di finanziamento con la stessa banca ovvero, come spesso accade, con un nuovo istituto di credito. In altre parole, il soggetto finanziato ha la possibilità di estinguere anticipatamente un rapporto di finanziamento che, per varie ragioni, non lo soddisfa più ottenendo la provvista necessaria da un secondo finanziamento, solitamente contraddistinto da condizioni migliorative (quanto alla durata, al tasso di interesse, alle eventuali garanzie, etc.) rispetto a quelle originariamente pattuite per il finanziamento estinto. Qualora si faccia ricorso a tale tecnica, occorrerà, in concreto, verificare se, ai sensi delle disposizioni contrattuali del contratto di finanziamento che si vuole estinguere, sia consentita o meno la estinzione anticipata. Pertanto, qualora il Finanziato intenda percorrere la strada della sostituzione, andrà, in primis, verificato se il contratto relativo al Finanziamento da estinguersi preveda la clausola di rimborso anticipato volontario. Tale clausola, di regola, è predisposta all'interno dei contratti di finanziamento al fine di consentire ai soggetti finanziati, nel rispetto delle eventuali limitazioni previste, di rimborsare prima della scadenza pattuita i relativi finanziamenti. Come dianzi indicato, la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento può essere, però, soggetta ad alcune limitazioni che, in genere, attengono al fatto (i) che il rimborso anticipato del finanziamento (sia esso totale o parziale) avvenga in coincidenza con la scadenza di uno dei periodi di interessi, pena il pagamento dei c.d. costi di rimborso 1 e (ii) che, a prescindere dalla data in cui venga effettuato il rimborso, venga pagata alla banca finanziatrice una commissione di anticipato rimborso. In aggiunta, si tenga anche conto che, con la sostituzione, il soggetto finanziato deve sostenere in genere non solo i suindicati costi di chiusura del finanziamento, ma anche i costi per la strutturazione del nuovo finanziamento, quali, ad esempio, i costi per la redazione della 1 I costi di rimborso costituiscono, in generale, un indennizzo che i soggetti finanziati sono tenuti a pagare alla banca finanziatrice a fronte degli interessi non percepiti (sulle somme rimborsate) nel periodo che va dalla data effettiva di rimborso anticipato alla data in cui tale rimborso sarebbe dovuto avvenire (i.e. scadenza di un periodo di interessi).
3 Page 3 documentazione contrattuale (contratto di finanziamento e contratti per le eventuali garanzie previste), i costi per il perfezionamento delle eventuali garanzie ed il pagamento di una nuova imposta sostitutiva. Sulla base di quanto premesso, il Finanziato che voglia estinguere il Finanziamento con contestuale perfezionamento di un nuovo contratto potrà farlo solo qualora tale facoltà non venga esclusa dal contratto, avendo cura di valutare attentamente anche i relativi costi-benefici. Ovviamente, la tecnica della sostituzione potrà essere utilizzata per estinguere in via anticipata anche una pluralità di rapporti di finanziamento in essere con diverse banche finanziatrici mediante contestuale perfezionamento di uno o più nuovi contratti. 1.2 La rinegoziazione Per quanto concerne la rinegoziazione dei contratti di finanziamento, tale tecnica si caratterizza per la rimodulazione di alcuni aspetti accessori del finanziamento in essere, (quali, di regola, il tasso di interesse, la durata del finanziamento, il piano di ammortamento) il quale conserva, in ogni caso, la sua validità unitamente alle garanzie ad esso correlate. Contrariamente a quanto accade con la tecnica della sostituzione, il finanziamento in essere resta in piedi, senza che il rapporto originario subisca variazioni strutturali o funzionali e senza che cambi la banca finanziatrice. Infatti, per il tramite della rinegoziazione, sia la banca finanziatrice che il soggetto finanziario provvedono alla sottoscrizione di un accordo modificativo del contratto relativo al finanziamento in essere, con il quale possono essere revisionate alcune condizioni contrattuali, ovvero posso essere introdotte anche nuove pattuizioni al fine di rendere più agevole per il soggetto finanziato l'adempimento degli obblighi di restituzione. Tali modifiche, in ogni caso, come meglio indicato nel prosieguo, potranno avere ad oggetto solo elementi accessori del contratto. Il fondamento della possibilità, riconosciuta ai contraenti, di rimodulare alcune condizioni contrattuali mediante accordi modificativi, senza che si verifichi la sostituzione del rapporto in essere con uno nuovo, si ravvisa nell'art (Modalità che non comportano novazione) del codice civile, ai sensi del quale solo le modificazioni accessorie dell'obbligazione non comportano novazione. In particolare, la facoltà di rinegoziazione, al di là delle ipotesi legali in cui essa è prevista ma che non interessano in questa sede 2, potrà avere fonte: (i) nella volontà delle parti, ossia nella loro libera scelta di apportare delle modifiche. In questa ipotesi, in realtà, non ricorrerebbe una rinegoziazione in senso tecnico, ma si avrebbe l'avvio, nel corso del rapporto di finanziamento in essere, di nuove trattative, 2 Si tratta, infatti, delle ipotesi previste dagli articoli 1467 del codice civile. (risoluzione del contratto per eccessiva onerosità e riduzione ad equità delle condizioni contrattuali); 1450 del codice civile (rescissione del contratto e offerta di modificazione); 1664 del codice civile (in materia di contratto di appalto).
4 Page 4 volte ad attuare una sua revisione, resa necessaria dalla sopravvenienza di eventi idonei ad incidere sull'equilibrio contrattuale; o (ii) in una clausola di rinegoziazione, contenuta all'interno del contratto di finanziamento in essere 3. Come sopra rilevato, affinché l'originario contratto di finanziamento rimanga in vita, occorre che l'accordo di rinegoziazione abbia ad oggetto solo condizioni, aspetti o obblighi accessori rispetto all'obbligazione principale. Pertanto, in quanto determinanti una mera variazione quantitativa e/o esecutiva, si configurerebbero come accessorie, ex articolo 1231 del codice civile, le modifiche concernenti: (i) (ii) (iii) (iv) il tasso di interesse applicato sulla somma capitale; la durata del rapporto di finanziamento e, quindi, le scadenze di pagamento; la determinazione di un nuovo piano di ammortamento; la diversa indicizzazione del tasso variabile. Quanto dianzi indicato trova riscontro anche nella prassi bancaria. Infatti, di regola, gli accordi di rinegoziazione, per quanto non standardizzati, hanno ad oggetto la modifica di uno o più degli elementi di cui ai punti (i) (iv) che precedono ed evidenziano, immancabilmente, l'intento di assicurare la continuità del rapporto giuridico in essere tra la banca ed il cliente, che le parti intendono solo revisionare, escludendo esplicitamente qualsiasi intento novativo e confermando le garanzie originariamente prestate. Nel rispetto di quanto appena indicato, inoltre, nulla vieta che, in ragione delle attuali condizioni di mercato, possano essere oggetto di rinegoziazione anche altri elementi accessori ovvero ulteriori rispetto a quelli sopra elencati come ad esempio, i covenants finanziari, qualora, nel caso di specie, tale modifica si rendesse opportuna a fronte delle mutate condizioni del Finanziato. Pertanto, qualora il Finanziato intenda avvalersi della tecnica di rinegoziazione di un Finanziamento, le uniche modifiche possibili saranno quelle aventi ad oggetto elementi accessori del contratto e che determineranno, in sostanza, una modifica quantitativa e/o esecutiva e non qualitativa dell'oggetto del contratto di finanziamento. 3 La dottrina individua tre tipologie di clausola rinegoziativa, la quale potrebbe specificarsi in: a) un patto con cui i contraenti si limitano a prevedere, al verificarsi di un determinato evento, la loro libera facoltà di avviare la trattativa rinegoziativa. Tale pattuizione, però, si rivelerebbe superflua in quanto la possibilità di negoziare alcune condizioni contrattuali rientrerebbe già di per sè nell'autonomia negoziale di cui esse godono; b) un patto con cui i contraenti assumono, sempre al verificarsi di un dato evento, l'obbligo di rinegoziazione; e c) un patto contenente, oltre il predetto obbligo, anche l'indicazione dei criteri e dei limiti con ed entro cui ricondurre la rinegoziazione.
5 Page La novazione Per completezza, occorre esaminare anche la tecnica della novazione anche se, nella prassi, tale modalità di revisione dei rapporti di finanziamento ha una portata residuale. La novazione oggettiva, disciplinata dagli articoli del codice civile, consente la revisione del rapporto di finanziamento, senza implicare alcuna soluzione di continuità tra il "vecchio" ed il "nuovo" rapporto. I contraenti, quindi, possono estinguere il precedente finanziamento sostituendo l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione, avente oggetto o titolo diverso, con la possibilità di mantenere in vita, ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, le garanzia originarie che assistevano il rapporto di finanziamento che si vuole estinguere. Affinché si verifichi la novazione, occorre che vi sia: (i) (ii) l'inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova (animus novandi); e un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (aliquid novi). Pertanto, anche nella novazione si assiste, come nel caso della sostituzione, alla estinzione dell'originario rapporto di finanziamento ed alla sua sostituzione con un nuovo rapporto, con la differenza che l'estinzione del contratto di finanziamento avrebbe luogo non attraverso un pagamento (effettuabile solo grazie alla provvista del nuovo finanziamento in essere), bensì in virtù della sostituzione dell'obbligazione originaria mediante una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso. 2 Conclusioni Qualora il Finanziato abbia l'esigenza di revisionare il rapporto di finanziamento in essere con la Banca potrebbe, a seconda del caso concreto e delle esigenze da soddisfare, fare ricorso alla: (1) tecnica della sostituzione, consistente nella estinzione, in via anticipata, di un finanziamento in essere con una banca finanziatrice per mezzo del contestuale perfezionamento, da parte del soggetto finanziato, di un nuovo rapporto di finanziamento con la stessa banca ovvero, come spesso accade, con un nuovo istituto di credito; (2) tecnica della rinegoziazione, consistente nel modificare, senza far venire meno l'originario rapporto di finanziamento, alcuni aspetti "accessori" dello stesso rapporto (quali ad esempio, tasso di interesse, piano di ammortamento, durata del contratto, etc.);
6 Page 6 (3) tecnica della novazione, consistente nella estinzione del precedente rapporto per mezzo della sua sostituzione con un rapporto nuovo, per titolo o per oggetto, intercorrente tra i medesimi contraenti di quello originario estinto. Solo con la rinegoziazione, quindi, il Finanziato potrà mantenere in vita il Finanziamento, laddove, invece, nelle ipotesi della sostituzione e di novazione l'originario Finanziamento viene sostituito con un nuovo rapporto di finanziamento. * * * * * Gli autori sono a Vostra disposizione per approfondire ogni aspetto che riteniate rilevante. Cordiali saluti, Orrick, Herrington & Sutcliffe
Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212; interpretazione dell art. 15, comma 1, lett.
DettagliTUTTI I MUTUI DI CHEBANCA! Condizioni valide al 1 gennaio 2011
TUTTI I MUTUI DI CHEBANCA! valide al 1 gennaio 2011 Questo documento, predisposto ai sensi delle disposizioni di trasparenza di Banca d Italia, elenca tutti i prodotti di mutuo offerti da CheBanca! 1.
DettagliNel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui
Le novità sui MUTUI BANCARI Nel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui bancari e del dibattito dottrinale in corso riguardo alla corretta problematica, interpretazione
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliRISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.
DettagliCassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA
DettagliTUTTI I MUTUI DI CHEBANCA! Condizioni valide al 1 luglio 2010
TUTTI I MUTUI DI CHEBANCA! valide al 1 luglio 2010 Questo documento, predisposto ai sensi delle disposizioni di trasparenza di Banca d Italia, elenca tutti i prodotti di mutuo offerti da CheBanca! 1. Mutui
DettagliMemorandum sulla revisione dei contratti derivati
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE VIA VISCONTI DI MODRONE, 12 20122 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 REA MILANO: 1731117 CORSO G. MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL. +39 02 77
DettagliESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI Tutte le novità dell Accordo Abi-Consumatori ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI Tutte le novità dell Accordo Abi-Consumatori 1. Qual è la novità introdotta dall Accordo ABI
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliGaranzia confidi_sezione breve termine
Garanzia confidi_sezione breve termine Scheda prodotto DESCRIZIONE PRODOTTO CapitaleSviluppo attraverso il servizio di accesso alla garanzia dei confidi offre alle imprese un importante strumento atto
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliStrumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39
Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina
DettagliCod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di
SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliREGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII
REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte VII Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103
DettagliRISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con
DettagliRISOLUZIONE n. 68/E QUESITO
RISOLUZIONE n. 68/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 febbraio 2008 OGGETTO:Istanza di Interpello. Imposta sostitutiva. Mutui concessi da istituti previdenziali per la rinegoziazione
DettagliINFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA
IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all
DettagliPolizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento. LINEE GUIDA ABI-ANIA 22 ottobre 2008
Linee Guida ABI-ANIA Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento LINEE GUIDA ABI-ANIA 22 ottobre 2008
DettagliRISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.
RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello
DettagliOGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo
Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al
DettagliI - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
DettagliDL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo
CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO
Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliPRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela
PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO
DettagliSCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00
SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliDECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)
DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
DettagliCONVIENE L ACCORDO MUTUI? UNA VALUTAZIONE DI MERCATO
CONVIENE L ACCORDO MUTUI? UNA VALUTAZIONE DI MERCATO di Flavio Angelini e Stefano Herzel nelmerito.com E' ormai opinione diffusa che l'intesa tra l'abi e il governo sulla rinegoziazione dei mutui, atta
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliMutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).
Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nella gamma Mutui Facile aggiornamento n 56 del 1 Luglio 2015 LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori)
DettagliPrestito Obbligazionario Banca di Imola SpA 185^ Emissione 02/04/2007-02/04/2010 TV% Media Mensile (Codice ISIN IT0004219223)
MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE relative alla Nota Informativa sul Programma di Offerta di Prestiti Obbligazionari denominati Obbligazioni Banca di Imola SPA a Tasso Variabile Media Mensile Il seguente
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliFederazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.
DettagliRoma, 19 novembre 2014
RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliCircolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata
Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliRISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliCAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA
DettagliFIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.
1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliCONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di
CONVENZIONE per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE TRA la Camera
DettagliBanca Popolare Commercio e Industria
05048.4 Banca Popolare Commercio e Industria a scelta della Banca, o quello di Milano o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale della Banca presso la quale si e costituito il rapporto 050484
DettagliINFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE
ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliRISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliPrestito chirografario a privati a tasso fisso
Modulo n.mepp28 Agg. n. 001 Data aggiornamento 16.12.2013 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati a Tasso Fisso LL.RR. DEL PIEMONTE DEL 7 OTTOBRE 2002 N. 23 AGEVOLAZIONI PER LA
DettagliRISOLUZIONE N. 206/E
RISOLUZIONE N. 206/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 Novembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello il requisito della novità articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Con istanza
DettagliINADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE
BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento
DettagliLinee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti
Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista
DettagliDELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.
DettagliPrestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI
Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO
Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.
DettagliRoma,05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 274/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 procedura di reso nella vendita per corrispondenza
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
Dettagli* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto
DettagliAumenti reali del capitale sociale
Aumenti reali del capitale sociale Gli aumenti del capitale sociale possono essere: virtuali con gli aumenti virtuali non aumentano i mezzi a disposizione della azienda e il suo patrimonio netto, che si
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliAutotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 8 APRILE 2008 Informativa n. 32 DETRAZIONI ACQUISTO
DettagliPROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE
PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE 28 aprile 2014 Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale
Dettagli4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;
Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliPROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO
PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati
DettagliOGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate
Informativa per la clientela di studio N. 80 del 06.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate Con la stesura del presente documento informativo
DettagliMODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere
1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.
DettagliPROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO
PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale relativa ai contratti di mutuo destinati
DettagliREGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE
Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione
DettagliCOMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA
COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1
DettagliRoma, 12 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto
DettagliDIRECT LEARNING. DIRECT LEARNING Conto Formazione
DIRECT LEARNING DIRECT LEARNING Conto Formazione Il Direct Learning (DL) - Conto Formazione - è lo strumento attraverso il quale le Aziende aderenti hanno la facoltà di accedere in forma diretta al 75%
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliALLEGATO A CAPITOLATO SPECIALE. Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui
CAPITOLATO SPECIALE Espletamento dei servizi finanziari relativi alla concessione di due mutui Art. 1 Oggetto Oggetto del presente capitolato è la regolamentazione delle condizioni per l espletamento di
DettagliMutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).
Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nellaa Mutui Facile aggiornamento n 55 del 04/02/2013 Per le condizioni economiche non contenute nel presente si rinvia al Foglio
DettagliPROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE
PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE 08 luglio 2015 Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliIL MUTUO. Che cos è. Come funziona
IL MUTUO Che cos è Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine, erogato da una banca o da altro intermediario finanziario autorizzato, rimborsabile attraverso pagamenti rateali secondo il piano di
Dettagli