HELVETIA PROGETTO VALORE

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1 HELVETIA PROGETTO VALORE Assicurazione Collettiva Mista, a premi unici o ricorrenti, con partecipazione agli utili Il presente Fascicolo informativo, contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive della Convenzione e del Regolamento della Gestione Separata Glossario Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

2 HOME INSURANCE INFORMATIVA Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla home page del sito internet sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

3 Scheda sintetica SCHEDA SINTETICA La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Società appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia Il patrimonio netto della Società, all ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 153,36% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). 1.c) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA PROGETTO VALORE. 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.e) Durata La durata della Convenzione è pari a 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni, salvo disdetta di una delle Parti, fermo restando che le eventuali posizioni assicurative in essere alla data della disdetta rimarranno regolarmente in vigore. La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurativa, è determinata per ogni Assicurato. In particolare la scadenza è fissata al 31 Dicembre dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR) o al termine del mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM). Ciascuna posizione assicurativa inserita in Convenzione/Polizza è riscattabile, trascorso almeno 1 anno dalla data dell inserimento nella stessa dell Assicurato cui si riferisce. 1.f) Pagamento del premio Il presente contratto prevede la corresponsione di premi unici o ricorrenti. E comunque facoltà del Contraente effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi. Con riferimento ai premi ricorrenti il piano dei versamenti viene stabilito dal Contraente all atto della compilazione della proposta. 2. Caratteristiche del contratto HELVETIA PROGETTO VALORE è una soluzione di investimento assicurativo, che soddisfa le esigenze di risparmio del Contraente, per mezzo del versamento di premi unici o ricorrenti, investiti in una Gestione Separata e pertanto senza esporsi ai rischi derivanti dall andamento dei mercati finanziari. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 4

4 Scheda sintetica Le prestazioni di HELVETIA PROGETTO VALORE, infatti, si incrementano di anno in anno sulla base dell andamento della gestione separata Helvirend, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l obiettivo di minimizzare il rischio e di offrire stabilità di rendimenti nel medio - lungo periodo. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede una garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che opera nei termini e con le modalità indicate al punto 2.3. della Nota informativa. Si precisa che sul premio versato non gravano costi per la copertura dei rischi demografici. La parte dei premi trattenuta a fronte dei costi previsti sul contratto, dettagliatamente illustrati al punto 5 della Nota informativa, non concorre alla formazione delle prestazioni liquidabili sul contratto. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazione in caso di vita In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia prevede il pagamento del capitale assicurato - inizialmente pari al primo premio versato diminuito dei costi previsti al punto della Nota informativa, rivalutato fino alla scadenza del contratto, secondo quanto indicato all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. b) Prestazione in caso di decesso In caso di decesso di ogni Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia prevede il pagamento del capitale assicurato rivalutato fino al momento del decesso dell Assicurato, secondo quanto indicato all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. In ogni caso, Beneficiario delle prestazioni sia in caso di vita sia in caso di decesso di ogni Assicurato è l Azienda Contraente. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo composto riconosciuto: alla scadenza contrattuale; in caso di liquidazione per riscatto; in caso di liquidazione per decesso di ogni Assicurato. In ogni caso il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 5, 6, 7, 8 e 15 delle Condizioni Contrattuali. 4. Costi La Compagnia, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del premio, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 4

5 Scheda sintetica effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Premio unico: Euro Sesso ed età dell Assicurato: ininfluenti Tasso di rendimento degli attivi: 4,00% Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Gestione Separata HELVIREND Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 1,25% 5 1,25% 5 1,25% 10 1,14% 10 1,14% 10 1,14% 15 1,11% 15 1,11% 15 1,11% 20 1,09% 20 1,09% 25 1,08% 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata HELVIREND negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (*) Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione ,00% 4,00% 3,54% 0,75% ,50% 3,50% 3,35% 1,55% ,50% 3,50% 4,89% 2,73% ,50% 3,50% 4,64% 2,97% ,60% 3,60% 3,35% 1,17% (*) il rendimento rappresentato in tabella coincide con il rendimento della gestione separata in quanto il contratto non prevede un prelievo diretto (attraverso aliquota di partecipazione o minimo trattenuto) sul rendimento della gestione stessa. Per valutare il rendimento effettivamente attribuito al contratto (misura reale di rivalutazione), bisogna tenere conto delle spese di gestione, di cui al punto della Nota informativa, che diminuiscono il capitale assicurato, già incrementato per effetto del rendimento della gestione, nella misura dell 1,00% del capitale stesso. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 4

6 Scheda sintetica 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. ****** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 4 di 4

7 Nota informativa NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia. b) Indirizzo sede legale e direzione generale: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia). c) Recapito telefonico: Sito internet: Fax: / Indirizzo direzione.vita@helvetia.it d) Autorizzazione: la Compagnia è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 2.1. Convenzione, Proposta, Convenzione/Polizza HELVETIA PROGETTO VALORE è un assicurazione sulla vita in forma collettiva mista; detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. Convenzione ), in cui: Contraente sia l Azienda che ha stipulato la Convenzione con la Compagnia; Assicurato sia ciascun membro di una collettività intesa come gruppo omogeneo di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente o che entreranno a farne parte e richiamate all interno della proposta e quindi confermati nella Convenzione/Polizza; Polizza è il documento che in conformità alla proposta - rende operanti, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione contenuta nelle Condizioni contrattuali. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione, successivamente a condizione che la Convenzione sia in essere a fronte dell estensione a nuovi Assicurati della copertura medesima e in occasione di ogni versamento effettuato. 2.2 Durata La durata della Convenzione è pari a 5 anni, rinnovabile tacitamente di 5 anni in 5 anni. La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurativa, è determinata per ogni Assicurato. In particolare la scadenza è fissata al 31 Dicembre: dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di appartenenza di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR). In tal caso ogni Assicurato indicherà direttamente in proposta la data di scadenza della propria posizione; dell anno in cui termina il mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM) Prestazioni assicurative HELVETIA PROGETTO VALORE prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazione in caso di vita di ogni Assicurato In caso di vita di ogni Assicurato alla scadenza della relativa posizione assicurativa verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato fino a tale data. L ammontare del capitale assicurato è pari alla somma dei versamenti effettuati, al netto delle spese iniziali sul premio e delle spese di gestione annue sul capitale assicurato, di cui ai successivi punti e , rivalutato a partire dalla data di perfezionamento del contratto e fino alla scadenza, nei termini ed alle condizioni di cui all Art. 15 delle Condizioni contrattuali. Tale prestazione è liquidata all Azienda Contraente. HELVETIA PROGETTO VALORE prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari al 2,00% annuo composto riconosciuto: alla scadenza contrattuale; in caso di liquidazione per riscatto; in caso di liquidazione per decesso di ogni Assicurato. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 8

8 Nota informativa b) Prestazione in caso di decesso di ogni Assicurato La Compagnia si impegna a liquidare un capitale in caso di decesso di ogni Assicurato prima della scadenza contrattuale. La prestazione in caso di decesso è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso dell Assicurato in base a quanto riportato all Art. 15 delle Condizioni contrattuali. Tale prestazione è liquidata all Azienda Contraente. In ogni caso il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. 3. Premi Le prestazioni di cui al precedente punto 2.3. sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di premi unici o ricorrenti di importo stabilito dallo stesso al momento della sottoscrizione della proposta. Con riferimento ai premi ricorrenti gli stessi possono essere versati in funzione di un piano di versamento deciso dal Contraente a momento della sottoscrizione o successivamente. L unica periodicità di versamento ammessa è quella annuale. Il Contraente inoltre può, nel corso della vita contrattuale, modificare, sospendere, riprendere il piano dei versamenti (in caso di premi ricorrenti), mediante comunicazione scritta alla Compagnia da far pervenire almeno 60 giorni prima della data di effetto della variazione. Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo Richiesta di variazioni allegato alle Condizioni contrattuali. E inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi sul medesimo contratto. Per la determinazione della prestazione sono ininfluenti il sesso, l età e lo stato di salute dell Assicurato. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell Intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K e BIC BCITITMMXXX (per i Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA PROGETTO VALORE avviene in base al rendimento della gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale tenuto dalla Consob, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 8

9 Nota informativa A) Tasso di rendimento Helvirend Annualmente la Compagnia calcola il rendimento della gestione separata Helvirend che viene maturato dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione il rendimento della gestione stessa, qui denominato come tasso di rendimento Helvirend. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ai fini della rivalutazione annuale del capitale assicurato, in coincidenza del 31 Dicembre (data di rivalutazione) il capitale stesso viene prima incrementato per effetto dell applicazione del tasso di rendimento Helvirend e quindi diminuito delle spese di gestione indicate al successivo punto Il rendimento effettivamente attribuito ad ogni contratto per effetto delle operazioni sopra richiamate viene denominato misura reale di rivalutazione. Il capitale assicurato risultante dal suddetto incremento (per effetto del tasso di rendimento Helvirend) e della successiva diminuzione (derivante dall applicazione delle suddette spese di gestione) costituisce il nuovo capitale assicurato rivalutato. La rivalutazione per periodi inferiori all anno verrà effettuata in proporzione. La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto ed il 31 Dicembre immediatamente successivo. Qualora sia necessario determinare la prestazione nel corso dell anno (in caso di riscatto, in caso di decesso di un Assicurato o nell ultima frazione d anno prima della scadenza), prima che sia noto il tasso medio di rendimento della gestione separata Helvirend per quell anno, verrà applicata, per la frazione di anno interessata e come stima del rendimento della gestione stessa, l 80,00% dell ultimo rendimento riconosciuto sul contratto. Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'art. 15 delle Condizioni contrattuali. Si rinvia alla successiva Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto. D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Il caricamento sui premi (unici e/o ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi con riferimento all intero premio di collettiva, tenendo in considerazione anche gli eventuali riscatti parziali effettuali, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Cumulo dei premi complessivamente versati sulla collettiva (Euro) Spese totali sul premio Caricamento (% del premio) Caricamento di emissione (% del premio) Caricamenti totali applicati a scaglioni IRPEF Sino a ,00 0,50% 0,50% 1,00% Superiore a ,00 0,25% 0,25% 0,50% In caso di recesso la Compagnia tratterrà le spese di emissione del contratto, con un importo massimo in cifra fissa pari a 100,00 Euro Costi per riscatto Si segnala che, qualora il riscatto si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di riscatto e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80,00% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 4.B) Costi sul capitale incrementato (spese di gestione) Al 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione) successivo alla data di decorrenza del contratto, la Compagnia trattiene, per la gestione del contratto stesso, una percentuale del capitale incrementato per effetto del tasso di rendimento Helvirend, secondo quanto indicato nella tabella seguente: Spese di gestione sul capitale incrementato 1,00% Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 8

10 Nota informativa Alla prima data di rivalutazione l entità delle spese di gestione applicabili è commisurata al periodo intercorso tra la data di versamento del premio e la data di rivalutazione successiva. Al pagamento della prestazione del riscatto, scadenza o decesso, tali spese sono commisurate al periodo intercorso tra la data di rivalutazione precedente la liquidazione e la data in cui avviene detta liquidazione. 5.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Ai fini della determinazione del tasso di rendimento Helvirend, di cui al precedente punto 4.A), la Compagnia non trattiene alcun costo. Si segnala inoltre che, alla scadenza contrattuale o nel caso in cui il decesso dell Assicurato si verifichi in una data diversa da una data di rivalutazione, ai fini dell incremento del capitale assicurato per il periodo di tempo intercorso tra la data di richiesta di scadenza o la data di decesso e la data di rivalutazione precedente si applica il tasso di rendimento Helvirend nella misura dell 80,00% (e non in misura piena), secondo quanto indicato al precedente punto 4.B. ****** La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 31,93%. 6. Sconti La Compagnia ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia. 7. Regime fiscale Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Tassazione delle prestazioni assicurate Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce: quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l eventuale plusvalenza, ovvero per la parte corrispondente alla differenza se positiva tra l importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati). La misura dell imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente; qualora conseguite da soggetti esercenti l attività d impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d impresa. Se i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell ambito dell attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva la Compagnia dovrà acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza. Caso di Decesso Le somme corrisposte in caso di decesso sono esenti dall IRPEF, dall imposta sostitutiva sulla plusvalenza e dall imposta di successione. ****** Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'unione Europea. Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova sede legale). Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 4 di 8

11 Nota informativa circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all Art. 2 della Convenzione e all Art. 3 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Su esplicita richiesta del Contraente ciascuna posizione assicurativa inserita in Convenzione/Polizza è riscattabile, trascorso almeno 1 anno dalla data dell inserimento nella stessa dell Assicurato cui si riferisce e purché lo stesso sia in vita. Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato al 31 dicembre che precede la data di richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato per la frazione di anno intercorrente dal suddetto 31 dicembre alla data della richiesta, sulla base dell 80,00% dell ultimo tasso di rivalutazione della gestione separata accreditato alla Convenzione. Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza è prevista la concessione anche di riscatti parziali, nel limite dell 80,00% del valore di riscatto e a condizione che sul contratto rimanga un capitale residuo pari ad almeno Euro. L importo concesso come riscatto parziale andrà a decurtare il capitale assicurato al 31 Dicembre precedente la data di richiesta del riscatto, e rivalutata alla stessa data in base all 80,00% dell ultimo rendimento certificato della gestione separata Helvirend. Si rimanda agli Artt. 9 e 10 delle Condizioni contrattuali per le modalità di determinazione del valore di riscatto totale e parziale. Esiste l eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati. In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto di ciascuna posizione assicurativa presso l Intermediario cui è assegnato il contratto. L ufficio della Compagnia cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G. B. Cassinis 21, Milano, fax: , direzione.vita@helvetia.it, che si impegna a fornirle entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Compagnia devono pervenire per iscritto. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto. Il presente contratto non prevede un valore di riduzione. 10. Revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Previdenza e Collettive Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna. 11. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A - Operations Linea Aziende - Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Compagnia, pari allo 0,50% del premio (se il premio è inferiore o uguale a ,00 Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 5 di 8

12 Nota informativa Euro), o di una percentuale dello 0,25% del premio stesso (se il premio è superiore a ,00 Euro), pari alle spese di emissione effettivamente sostenute per l emissione del contratto, con un importo massimo in cifra fissa di 100,00 Euro. 12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Compagnia la documentazione indicata all Art. 13 delle Condizioni contrattuali e comunque riportati anche nell apposito modulo Richiesta di pagamento allegato alle stesse, per ciascun caso ivi specificato. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa presso l Intermediario cui è assegnato il contratto o presso la Compagnia. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 15. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 6 di 8

13 Nota informativa di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 16. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare (data di rivalutazione), l estratto conto annuale delle posizioni assicurative contenente l indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione. La Società comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria sede legale in un altro Stato membro dell'unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento, ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni contrattuali. 17. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Compagnia si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti. Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Ai fini dello sviluppo delle prestazioni, il capitale assicurato viene prima incrementato per effetto del predetto tassi di rendimento (4,00%) e quindi diminuito delle spese di gestione pari all 1,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00% annuo composto Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Durata Convenzione: 5 anni Premio unico versato: Euro ,00 Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 7 di 8

14 Nota informativa Anni trascorsi Premi versati nell anno Capitale assicurato in caso di vita Valore di riscatto Capitale assicurato in caso di decesso , , , , , , , , , , , , , , , ,60 L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il primo anno. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Tasso di rendimento retrocesso: 4,00% Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Spese di gestione sul capitale incrementato per effetto del rendimento del 4,00%: 1,00% Durata Convenzione: 5 anni Premio unico versato: Euro ,00 Anni trascorsi Premi versati nell anno Capitale assicurato in caso di vita Valore di riscatto Capitale assicurato in caso di decesso , , , , , , , , , , , , , , , ,82 Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il 31 Dicembre, in quanto contrattualmente la rivalutazione verrà effettuata al 31 Dicembre di ogni anno. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro e al lordo degli oneri fiscali. HELVETIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2014, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 8 di 8

15 Convenzione CONVENZIONE Tra l Azienda Contraente la collettiva ed Helvetia Vita S.p.A. viene stipulata la presente Convenzione avente lo scopo di garantire la prestazione in caso di vita a scadenza o la prestazione in caso di decesso di ogni Assicurato. Art. 1. Contraente, Assicurati e Beneficiari HELVETIA PROGETTO VALORE è un assicurazione sulla vita in forma collettiva mista; detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. Convenzione ), in cui: Contraente sia l Azienda che ha stipulato la Convenzione con la Compagnia; Assicurato sia ciascun membro di una collettività intesa come gruppo omogeneo di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente o che entreranno a farne parte e richiamate all interno della Proposta e quindi confermati nella Convenzione/Polizza. Polizza è il documento che in conformità alla Proposta - rende operanti, con riferimento a ciascun Assicurato, le coperture assicurative previste dalla Convenzione contenuta nelle Condizioni contrattuali. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione, successivamente a condizione che la Convenzione sia in essere a fronte dell estensione a nuovi Assicurati della copertura medesima ed in occasione di ogni versamento effettuato. In Polizza viene riportato l elenco degli Assicurati inseriti in Convenzione con l indicazione, per ciascuno di essi, delle prestazioni assicurate e dei premi unici o ricorrenti da versare. Tale elenco, nonché le successive integrazioni e/o variazioni costituirà parte integrante della Convenzione. Beneficiario delle prestazioni in caso di vita e di premorienza di ciascun Assicurato è L Azienda Contraente. Art. 2. Effetto della Convenzione, decorrenza e scadenza delle posizioni assicurative La data di effetto della Convenzione (decorrenza) viene fissata all ultimo giorno del mese di stipulazione della stessa. Per ciascun Assicurato, all atto del suo inserimento in Convenzione, verrà riportato sull elenco di cui all articolo precedente la data di decorrenza e la durata della relativa posizione assicurativa. La scadenza di ciascuna posizione assicurativa è fissata al 31 Dicembre dell anno di compimento dell età pensionabile in funzione del regime pensionistico di appartenenza di ogni Assicurato (per sottoscrizioni riguardanti l accantonamento del TFR) o al termine del mandato (per sottoscrizioni riguardanti il TFM). Art. 3. Premi da corrispondere Per ciascuno degli Assicurati inseriti in Convenzione/Polizza il Contraente verserà un premio unico o ricorrente. E comunque facoltà del Contraente effettuare, in qualsiasi momento, versamenti aggiuntivi. Art. 4. Prestazioni assicurate Il capitale assicurato iniziale per ogni posizione viene riportato sulla Convenzione/Polizza ad elenco ed è pari al premio unico versato al netto delle spese di cui all Art. 6 delle Condizioni contrattuali. Le prestazioni assicurate sono quelle derivanti dall impiego dei premi versati dal Contraente, con riferimento ad ogni Assicurato inserito in Convenzione, ed utilizzati per il pagamento, ad un epoca prestabilita, di un capitale annualmente rivalutabile nei termini e secondo le modalità previste all Art. 15 delle Condizioni contrattuali (Clausola di rivalutazione). Viene comunque garantito, al momento della liquidazione, un importo minimo ottenuto capitalizzando la prestazione iniziale, al tasso del 2,00% annuo composto, per il tempo trascorso dalla data di perfezionamento del contratto fino alla data di liquidazione. Art. 5. Pagamento delle prestazioni assicurate In base a quanto previsto all articolo 13 delle Condizioni contrattuali, la Compagnia provvederà al pagamento del capitale assicurato rivalutato secondo quanto indicato all articolo 15 delle Condizioni contrattuali, dietro presentazione dell idonea documentazione. Art. 6. Tasse e imposte Eventuali tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Le prestazioni saranno assoggettate alle imposte di legge vigenti. Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 1 di 11

16 Convenzione Art. 7. Riferimenti normativi La Convenzione è regolata dalle Condizioni contrattuali, comprensive della Clausola di Rivalutazione, per quanto qui non derogate e dalle eventuali appendici che verranno emesse dalla Compagnia. Resta inteso che eventuali modifiche alle attuali condizioni determinate da indicazioni dell autorità di controllo (IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) si applicheranno alla Convenzione a partire dalla data di effetto delle modifiche stesse. Art. 8. Durata della Convenzione La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo di 5 anni e si intenderà automaticamente rinnovata per uno stesso periodo di tempo e così di seguito, salvo disdetta di una delle Parti con un preavviso di almeno 3 mesi, da effettuarsi tramite lettera raccomandata A.R. Resta però inteso che le posizioni assicurative acquisite alla data della disdetta rimarranno regolarmente in vigore alle condizioni della presente Convenzione. Art. 9. Procedimento di mediazione e foro competente Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. Art. 10. Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie Nei casi di: cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario; modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale; trasferimento, anche parziale, del portafoglio, fusione e scissione del portafoglio stesso; la Compagnia renderà al Contraente, entro 10 giorni dalla data di efficacia delle suddette operazioni, un informativa di dettaglio. Il Contraente è tenuto a suo volta a comunicare tali variazioni ad ogni Assicurato inserito nella Convenzione/Polizza. Art. 11. Dovere del Contraente Qualora gli Assicurati siano portatori di un interesse alla prestazione assicurata, in quanto i rispettivi aventi causa sono designati quali Beneficiari della Convenzione, il Contraente dovrà consegnare copia delle presenti Condizioni Contrattuali a ciascun Assicurato. CONTRAENTE (nella persona del Delegato) HELVETIA VITA S.p.A. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 2 di 11

17 Condizioni contrattuali CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 1 Obblighi della Compagnia Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla Convenzione e dalle appendici rilasciate dalla Compagnia e da documenti di polizza dalla medesima firmati. Art. 2 Premi Per ciascuno degli Assicurati inseriti nella Convenzione/Polizza il Contraente potrà versare premi unici o ricorrenti di importo stabilito dallo stesso al momento della sottoscrizione della Proposta. Con riferimento ai premi ricorrenti gli stessi possono essere versati in funzione di un piano di versamento deciso dal Contraente a momento della sottoscrizione o successivamente. L unica periodicità di versamento ammessa è quella annuale. In Contraente inoltre può, nel corso della vita contrattuale, modificare, sospendere, riprendere il piano dei versamenti (in caso di premi ricorrenti), mediante comunicazione scritta alla Compagnia da far pervenire almeno 60 giorni prima della data di effetto della variazione. Per richiedere le suddette variazioni il Contraente può utilizzare il modulo Richiesta di variazioni allegato alle Condizioni contrattuali. È inoltre possibile effettuare versamenti aggiuntivi sul medesimo contratto. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; assegno non trasferibile intestato all'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell Intermediario; carta di debito presso l'intermediario; carta di credito se accettata dall'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F e BIC BCITITMMXXX (per le Agenzie Helvetia Vita e per gli altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K e BIC BCITITMMXXX (per i Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di polizza con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Art. 3 Entrata in vigore dell Assicurazione Il contratto si intende perfezionato qualora siano state sottoscritte la Proposta (ad opera del Contraente e di ogni Assicurato) e la Convenzione/Polizza da parte della Compagnia e del Contraente e quest ultimo abbia versato il primo premio. L assicurazione collettiva entra in vigore ed ha quindi efficacia, a condizione che sia stato pagato il primo premio convenuto, dalle ore 24:00 del giorno in cui la Convenzione/Polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l assicurazione entra in vigore alle ore 24:00 del giorno previsto. Art. 4 Recesso dal contratto Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A - Operations Vita Previdenza e Collettive - Via G. B. Cassinis, Milano Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto delle spese per l emissione del contratto sostenute dalla Società, pari allo 0,50% del premio (se il premio è inferiore o uguale a ,00 Euro), o di una percentuale dello 0,25% del premio stesso (se il premio è superiore a ,00 Euro), pari alle spese di Mod. HV019 Ed. 05/2014 Pagina 3 di 11

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