HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO

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1 HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO Contratto di assicurazione a vita intera di tipo rivalutabile, a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi e riconoscimento di Bonus al 10 anniversario della data di decorrenza Il presente Fascicolo informativo contenente: Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della Gestione Separata Glossario Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

2 Indice Generale Scheda sintetica Nota informativa Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione interna separata Helvirend Glossario Proposta in versione fac-simile Mod.HV016 Ed. 05/2012 Copia per il Cliente

3 Scheda sintetica SCHEDA SINTETICA La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1. Informazioni generali 1.a) Impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è: Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'assicurazioni sulla Vita S.p.A. (Helvetia Vita S.p.A.), Società appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Il patrimonio netto della Società, all ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro , di cui Euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro si riferiscono alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione vita, alla stessa data, è pari a 156,77% ed è stato calcolato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro ) e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (Euro ). 1.c) Denominazione del contratto Il prodotto è denominato HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO (di seguito HELVETIA CREA). 1.d) Tipologia del contratto HELVETIA CREA è un assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico con possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi. 1.e) Durata Il contratto è a vita intera e pertanto la durata coincide con la vita dell Assicurato. In ogni caso è possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e l Assicurato sia in vita. 1.f) Pagamento dei premi Il contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico. L ammontare del premio unico deve essere almeno pari ad Euro Sono ammessi versamenti aggiuntivi di importo minimo pari ad Euro 500 l'uno. I versamenti aggiuntivi sono possibili decorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto ed entro il 7 anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione. 2. Caratteristiche del contratto HELVETIA CREA è un assicurazione sulla vita a premio unico, di tipo rivalutabile, dedicata a chi ricerca in un orizzonte temporale di medio lungo periodo la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall andamento dei mercati finanziari. Le prestazioni assicurate, liquidabili per riscatto totale o parziale ed in caso di decesso dell Assicurato, si incrementano di anno in anno sulla base dell andamento della gestione Mod. HV016 Ed.05/2012 Pagina 1 di 4 Copia per il Cliente

4 Scheda sintetica separata Helvirend, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l obiettivo di minimizzare il rischio ed offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo. HELVETIA CREA prevede una garanzia di rendimento minimo delle prestazioni assicurate che opera nei termini e secondo le modalità previste al punto 2.2 della Nota informativa. HELVETIA CREA prevede, inoltre, un Bonus riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, il cui funzionamento è disciplinato al punto 2.3. della Nota informativa. Si precisa che sul premio unico versato non gravano costi per la copertura per rischi demografici. Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei diritti fissi e dei costi di caricamento previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al punto della Nota informativa, non concorre alla formazione del capitale assicurato. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione. La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. Prestazione in caso di vita Prestazione in caso di decesso Consolidamento delle rivalutazioni 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza ed a condizione che l'assicurato sia in vita, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Società, del relativo valore di riscatto, determinato secondo quanto indicato all'art. 9 delle Condizioni contrattuali. In caso di decesso dell Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, il capitale assicurato rivalutato sino al momento del decesso nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 5.C) delle Condizioni contrattuali. Ai fini della prestazione in caso di vita Con riferimento alla porzione di capitale determinata a fronte del premio unico: anteriormente al 4 anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; dal 4 al 10 anniversario (escluso) il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamenti aggiuntivi, che sia costituita da: meno di 3 anni, opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Ai fini della prestazione in caso di decesso Il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Rendimenti minimi garantiti La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'assicurato, un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto qualora l'evento si sia verificato entro il 10 anniversario della data di decorrenza (escluso) al 2,00% annuo riconosciuto in regime di interesse composto qualora l'evento si sia verificato in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza. Anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza la Società comunicherà al Contraente la misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddetto anniversario. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 2 di 4 Copia per il Cliente

5 Scheda sintetica Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da 1 a 5 delle Condizioni contrattuali. 4. Costi La Società, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal rendimento della gestione separata Helvirend riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5 anno. Premio unico: Euro Sesso ed Età dell'assicurato: ininfluenti Tasso di rendimento degli attivi: 4,00% Indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo Gestione separata Helvirend Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni Anno CPMA Anno CPMA Anno CPMA 5 1,80% 5 1,80% 5 1,80% 10 1,37% 10 1,37% 10 1,37% 15 1,28% 15 1,28% 15 1,28% 20 1,24% 20 1,24% 25 1,21% 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata Helvirend negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno Rendimento realizzato dalla gestione separata Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati Rendimento medio dei titoli di Stato Inflazione ,14% 2,84% 4,41% 1,71% ,67% 2,37% 4,46% 3,23% Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 3 di 4 Copia per il Cliente

6 Scheda sintetica ,00% 2,70% 3,54% 0,75% ,50% 2,20% 3,35% 1,55% ,50% 2,20% 4,89% 2,73% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 6. Diritto di ripensamento Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2012, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 4 di 4 Copia per il Cliente

7 Nota informativa NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell''isvap. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della proposta. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione: Helvetia Compagnia Italo Svizzera d'assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia. b) Indirizzo sede legale e direzione generale: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia). c) Recapito telefonico: Sito internet: Fax: / Indirizzo direzione.vita@helvetia.it d) Autorizzazione: la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Consolidamento delle rivalutazioni 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 2.1. Durata HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO (di seguito HELVETIA CREA) è un contratto a vita intera ovvero la durata del contratto coincide con la vita dell Assicurato. Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza e che l'assicurato sia in vita Prestazioni assicurative HELVETIA CREA prevede le seguenti prestazioni assicurate: a) Prestazione in caso di vita dell'assicurato A fronte della richiesta del Contraente di liquidazione del valore di riscatto, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un importo determinato nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 9 delle Condizioni contrattuali. b) Prestazione in caso di decesso dell'assicurato In caso di decesso dell Assicurato nel corso del contratto la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un capitale assicurato rivalutato nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 5.C) delle Condizioni contrattuali. L'ammontare del capitale, dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte: del premio unico; dei versamenti aggiuntivi eventualmente effettuati; del Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati all'art. 4 delle Condizioni contrattuali; viene rivalutato sino al momento di decesso dell Assicurato, secondo quanto indicato all'art. 5.C) delle Condizioni contrattuali. Ai fini della prestazione in caso di vita Con riferimento alla porzione di capitale determinata a fronte del premio unico: anteriormente al 4 anniversario della data di decorrenza opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; dal 4 al 10 anniversario (escluso) il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Con riferimento a ciascuna porzione di capitale determinata a fronte di eventuali versamenti aggiuntivi, che sia costituita da: meno di 3 anni, opera un consolidamento nella misura dell'1,50% annuo; Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 1 di 10 Copia per il Cliente

8 Nota informativa Rendimenti minimi garantiti 3 anni o più, il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. Si precisa che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Ai fini della prestazione in caso di decesso Il valore delle rivalutazioni riconosciute annualmente al capitale assicurato viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi. La Società riconosce, sia in caso di riscatto totale che in caso di decesso dell'assicurato, un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto qualora l'evento si sia verificato entro il 10 anniversario della data di decorrenza (escluso); al 2,00% annuo riconosciuto in regime di interesse composto qualora l'evento si sia verificato in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza. Anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza la Società comunicherà al Contraente la misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddetto anniversario. 2.3.Bonus In coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza, la Società riconosce un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato di importo pari all'1,00% del premio unico versato, tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati. Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende quindi costituita al 10 anniversario della data di decorrenza del contratto. 3. Premi Le prestazioni assicurate di cui al punto 2.2 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di un premio unico, che deve essere versato dal Contraente stesso al momento della conclusione del contratto. Il Contraente può anche effettuare dei versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e non oltre il 7 anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario. Il premio unico deve essere di importo almeno pari ad Euro 3.000, mentre ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo almeno pari ad Euro 500. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione. Modalità di versamento del Il pagamento del premio unico avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: premio bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; bonifico bancario sul conto corrente dell'intermediario; carta di debito o credito, se accettata dall'intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell'intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. ll pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K (per i contratti distribuiti da Broker): per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 2 di 10 Copia per il Cliente

9 Nota informativa proposta con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E' escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. 4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento alla gestione separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali. A) Misura annua di rivalutazione Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend che viene maturato dall 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 marzo successivo attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata misura annua di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend, come sopra rilevato, di un valore denominato rendimento trattenuto. Detto rendimento viene determinato secondo le modalità indicate nella tabella riportata al successivo punto 5.2. Anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore all'1,50%. In coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza verrà applicato il rendimento minimo garantito, come disciplinato all'art. 4.B) delle Condizioni contrattuali. Successivamente la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore a 0,00%. Qualora si verifichi il decesso dell Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell anno (ossia nel caso in cui il decesso o il riscatto avvenga tra l 1 Gennaio ed anteriormente all 1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l anno precedente. Ad ogni anniversario della data di decorrenza B) Rivalutazione del capitale assicurato Ad ogni anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti: il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione; ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12 mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione. Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati. Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'art. 5 delle Condizioni contrattuali. Si rinvia alla successiva Sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto. La Società consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 3 di 10 Copia per il Cliente

10 Nota informativa C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Alla decorrenza del contratto è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 25 trattenuto dal premio unico. Non sono previsti diritti fissi sui versamenti aggiuntivi. Il caricamento sui premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto del diritto fisso e tenendo in considerazione gli eventuali riscatti parziali effettuati, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro) Caricamento % Scaglioni IRPEF Fino a 5.000,00 2,50% Da 5.000,01 a ,00 2,25% Da ,01 a ,00 2,00% Da ,01 a ,00 1,75% Da ,01 a ,00 1,50% Da ,01 a ,00 1,25% Oltre ,00 0,50% Il caricamento viene applicato secondo il metodo degli scaglioni IRPEF al cumulo dei premi al netto del diritto fisso applicato al premio unico Costi per riscatto Laddove la misura annua di rivalutazione sia superiore all'1,50% è previsto un costo implicito derivante dalla mancata attribuzione, al valore di riscatto, dell'intera misura annua di rivalutazione con riferimento alla porzione di capitale costituita a fronte del premio unico, se versato da meno di 4 anni e con riferimento a ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni versamento aggiuntivo, se effettuato da meno di 3 anni Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la Società trattiene dal rendimento della gestione separata Helvirend un valore denominato rendimento trattenuto determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata: Rendimento trattenuto Anniversari data decorrenza 1,30% Fino al 5 anniversario (compreso) 1,10% Dal 6 anniversario in poi ****** La quota parte percepita in media dagli Intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale, è pari al 24,52%. 6. Sconti La Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 4 di 10 Copia per il Cliente

11 Nota informativa Regime fiscale sui premi Tassazione delle prestazioni assicurate 7. Regime fiscale I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Questo prodotto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Caso Vita Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce: quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l eventuale plusvalenza, ovvero per la parte corrispondente alla differenza se positiva tra l importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotti tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati). La misura dell imposta sostitutiva applicabile è prevista fino ad un massimo del 20% della plusvalenza. Detta misura massima viene diminuita in funzione della quota parte di: 1. titoli obbligazionari pubblici italiani e di enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia nonché altri titoli italiani ad essi equiparati e buoni fruttiferi postali italiani (di cui all Art. 31 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601); 2. titoli pubblici italiani e titoli pubblici esteri di Stati compresi nell elenco dei Paesi di cui alla cosiddetta White List (contenuta nel Decreto Ministeriale 04/09/1996); che siano direttamente ed indirettamente ricompresi nella gestione separata, con riferimento a ciascun anno di durata del contratto; qualora conseguite da soggetti esercenti l attività d impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d impresa. Caso di Decesso Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono invece esenti dall IRPEF, dall'imposta sostitutiva e dall imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Conclusione del contratto Riscatto totale Riscatto parziale 8. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia agli Artt. 6 e 7 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto e alla decorrenza delle coperture assicurative. 9. Riscatto e riduzione Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, purché l Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto coincide con il capitale assicurato, fatta eccezione per quelle porzioni di capitale costituite: da meno di 4 anni, con riferimento al premio unico iniziale; da meno di 3 anni, con riferimento ad ogni versamento aggiuntivo. Nei casi sopra riportati il relativo valore di riscatto si ottiene rivalutando le suddette porzioni di capitale per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di richiesta di riscatto, in base ad un tasso convenzionale pari all'1,50% annuo, riconosciuto in regime di interesse composto (in luogo della misura annua di rivalutazione piena). In ogni caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, così come sopra determinato, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati. La liquidazione del valore di riscatto totale determina la risoluzione del contratto. Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità e secondo le medesime tempistiche previste per il riscatto totale, fermo restando che: l importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore ad Euro 500; Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 5 di 10 Copia per il Cliente

12 Nota informativa il valore residuo del capitale assicurato, a seguito di ogni riscatto parziale, non potrà essere inferiore al 25,00% del premio unico versato e comunque non inferiore ad Euro Si precisa che ai fini del riscatto parziale si liquiderà con precedenza le porzioni di capitale costituite a fronte dei premi versati in epoca più remota. In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo che costituisce, anche ai fini della rivalutazione futura, il nuovo capitale assicurato. Si rimanda all'art. 9 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione del valore di riscatto. Esiste la possibilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati. In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto presso l Intermediario cui è assegnato il contratto. L'ufficio della Società a cui chiedere informazioni sul valore di riscatto è: Helvetia Vita S.p.A. Operations Canale HV - Via G.B. Cassinis 21, Milano, fax: , direzione.vita@helvetia.it, che si impegna a fornirle entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Società devono pervenire per iscritto. Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l illustrazione dell evoluzione del valore di riscatto: si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato. Il presente contratto non prevede un valore di riduzione. 10. Diritto di revoca Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino alla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Operations Canale HV Via G. B. Cassinis, 21, Milano Milano Italia. La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto senza trattenuta alcuna. 11. Diritto di recesso Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Canale HV - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 25, di cui al punto Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Società tutta la documentazione indicata all'art. 12 delle Condizioni contrattuali e comunque riportata anche nell apposito modulo Richiesta di pagamento allegato alle stesse. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la Società (ovvero presso l Intermediario cui è assegnato il contratto, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società/l'Intermediario è entrata in possesso della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (articolo 2952) dispone che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 6 di 10 Copia per il Cliente

13 Nota informativa Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 13. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell esigenza la Società proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua. 15. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso: Helvetia Vita S.p.A. - Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) - Fax reclami@helvetia.it. Possono essere presentati all ISVAP (Via del Quirinale 21, Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet all'indirizzo: Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. 16. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni da ogni anniversario della data di decorrenza, l estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura annua di rivalutazione. 17. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 7 di 10 Copia per il Cliente

14 Nota informativa del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell Assicurato. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Il predetto rendimento annuo viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,30 punti percentuali per i primi 5 anniversari della data di decorrenza e, successivamente, pari a 1,10 punti percentuali. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A: A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO Tasso di rendimento minimo garantito: 1,50% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell Assicurato avvenuto a partire dalla data di decorrenza e fino al 10 anniversario della data di decorrenza (escluso); 2,00%% annuo composto, in caso di riscatto o decesso dell Assicurato avvenuto in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza, riconosciuto sin dalla data di decorrenza. Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Durata: vita intera Premio unico versato: Euro ,00 Diritto fisso: Euro 25,00 Caricamento: Euro 337,00 Capitale assicurato iniziale: Euro ,00 Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza) Premio unico versato Prestazioni assicurate Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso Valore di riscatto alla fine dell'anno , , , , , , , , , , , , , , ,91 Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 8 di 10 Copia per il Cliente

15 Nota informativa , , , , , ,64 Il capitale assicurato determinato al 10 anniversario della data data di decorrenza costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni. L operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, entro il 2 anniversario della data di decorrenza. B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO Tasso di rendimento finanziario: 4,00% Tasso di rendimento trattenuto: 1,30% fino al 5 anniversario della data di decorrenza (compreso), 1,10% dal 6 anniversario in poi Misura annua di rivalutazione: 2,70% fino al 5 anniversario della data di decorrenza (compreso), 2,90% dal 6 anniversario in poi Età e sesso dell Assicurato: ininfluenti Durata: vita intera Premio unico versato: Euro ,00 Diritto fisso: Euro 25,00 Caricamento: Euro 337,00 Capitale assicurato iniziale: Euro ,00 Anni trascorsi (anniversari della data di decorrenza) Premio unico versato Prestazioni assicurate Capitale assicurato alla fine dell'anno per il caso di decesso Valore di riscatto alla fine dell'anno , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Tutti gli importi contenuti nelle tabelle sopra riportate sono espressi in Euro e al lordo degli oneri fiscali. Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari al 2,70% fino al 5 anniversario e 2,90% successivamente, si evidenza che: qualora il riscatto avvenga sino al 4 anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto si rivaluta annualmente in misura ridotta (1,50%) rispetto all'intera misura annua di rivalutazione (2,70%); qualora il riscatto avvenga a partire dal 4 anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto recupera interamente la parte di rivalutazione annua non riconosciuta nei primi 4 anni di durata contrattuale, rivalutandosi annualmente in base all'intera misura annua di rivalutazione; il capitale assicurato determinato al 10 anniversario della data data di decorrenza, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 9 di 10 Copia per il Cliente

16 Nota informativa I valori riportati in corrispondenza del 10 anniversario della data di decorrenza del contratto (capitale assicurato in caso di decesso e valore di riscatto) tengono conto del Bonus riconosciuto a tale anniversario. Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Maggio 2012, data dell ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi. Mod. HV016 Ed. 05/2012 Pagina 10 di 10 Copia per il Cliente

17 Condizioni contrattuali CONDIZIONI CONTRATTUALI Il presente contratto, denominato HELVETIA CREA VERSIONE CONSOLIDAMENTO (di seguito HELVETIA CREA), è disciplinato dalle: Condizioni contrattuali di seguito riportate; Norme di legge per quanto non espressamente disciplinato. Art. 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto, in caso di decesso dell Assicurato, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati dal Contraente, un capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, ai sensi del successivo Art. 5.C). L'ammontare del capitale assicurato è dato dalla somma delle porzioni di capitale costituite a fronte: del premio unico; dei premi aggiuntivi eventualmente versati; del Bonus riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4; rivalutato ai sensi della Clausola di Rivalutazione di cui all Art. 5. La Società riconosce un rendimento minimo garantito che varia nel tempo ed in particolare è pari: all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto - in caso di: riscatto totale richiesto entro il 10 anniversario della data di decorrenza stessa (escluso); decesso dell Assicurato, avvenuto entro il 10 anniversario della data di decorrenza (escluso); al 2,00% annuo riconosciuto in regime di interesse composto - in caso di: riscatto totale richiesto in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza; decesso dell Assicurato avvenuto in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza. Anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza, con riferimento sia al riscatto totale che al caso di decesso dell'assicurato, la Società comunicherà al Contraente la misura del rendimento minimo garantito applicabile al contratto successivamente al suddetto anniversario. Si precisa che in caso di liquidazione in coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza viene corrisposto il capitale minimo garantito qualora il relativo ammontare sia maggiore della somma: del capitale assicurato rivalutato sulla base del rendimento della gestione separata Helvirend dell eventuale Bonus. Pertanto, il capitale minimo garantito non viene incrementato di alcun importo aggiuntivo a titolo di Bonus. Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza e a condizione che l'assicurato sia in vita, il Contraente può inoltre esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Società, del relativo valore di riscatto, nei termini e secondo le modalità riportate al successivo Art. 9. La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore del capitale assicurato comprensivo di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto. Art. 2 - Premio unico e premi aggiuntivi Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a fronte della corresponsione, da parte del Contraente, di un premio unico, che deve essere versato dal Contraente stesso al momento della conclusione del contratto. Il Contraente può inoltre effettuare dei versamenti aggiuntivi purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e non oltre il 7 anniversario della data di decorrenza (compreso). Successivamente la Società comunicherà la disciplina da applicare ai versamenti aggiuntivi eventualmente resi disponibili dopo tale anniversario. Il premio unico deve essere di importo almeno pari ad Euro 3.000, mentre ogni versamento aggiuntivo deve essere di importo almeno pari ad Euro 500. Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di Euro per singola polizza. Per importi superiori è necessario avere la preventiva autorizzazione della Direzione. Il pagamento dei premi avviene presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: bonifico bancario intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; carta di debito o credito se accettata dall Intermediario; bollettino postale sul conto corrente dell Intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Il pagamento dei premi deve, invece, essere effettuato esclusivamente tramite bonifico direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT26F (per i contratti distribuiti da Agenzie Helvetia Vita o da altri Intermediari) o sul conto corrente bancario avente codice IBAN IT80K (per i contratti distribuiti da Broker):

18 Condizioni contrattuali per importi di premio superiori ad Euro (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente ed il nome del prodotto); in caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), per i quali la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche (inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, il codice CIG, l eventuale CUP, il nome del prodotto). E' escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Art. 3 - Determinazione del capitale assicurato Alla decorrenza del contratto è prevista l'applicazione di un diritto fisso pari ad Euro 25, trattenuto dal premio unico. Non sono previsti diritti fissi sui versamenti aggiuntivi. Il caricamento sui premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) viene determinato in funzione del cumulo degli stessi, al netto del diritto fisso e del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati, secondo quanto riportato nella tabella seguente: Cumulo netto premi complessivamente versati (Euro) Caricamento % scaglioni IRPEF Fino a 5.000,00 2,50% Da 5.000,01 a ,00 2,25% Da ,01 a ,00 2,00% Da ,01 a ,00 1,75% Da ,01 a ,00 1,50% Da ,01 a ,00 1,25% Oltre ,00 0,50% Il caricamento viene applicato secondo il metodo degli scaglioni IRPEF al cumulo dei premi al netto del diritto fisso applicato al premio unico. L'ammontare del capitale assicurato iniziale è pertanto pari al premio unico versato diminuito del costo fisso di Euro 25 e del caricamento determinato in funzione dell'importo del premio stesso, in base alla tabella sopra riportata. Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante da ciascun premio aggiuntivo si intende costituita alla data di ricevimento del premio stesso da parte della Società. Il capitale assicurato al 10 anniversario della data di decorrenza viene altresì aumentato per effetto di un Bonus, riconosciuto alle condizioni e nei termini indicati al successivo Art. 4. Art. 4 Bonus In coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza la Società riconosce un Bonus sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato per un importo pari all'1,00% del premio unico versato, al netto del premio corrispondente agli eventuali riscatti parziali effettuati. Ai fini della rivalutazione del capitale assicurato, la porzione di capitale derivante dal Bonus si intende quindi costituita al 10 anniversario della data di decorrenza del contratto. Art. 5 - Clausola di rivalutazione del capitale assicurato La rivalutazione delle prestazioni relative ad HELVETIA CREA avviene in base al rendimento di una gestione interna separata denominata Helvirend. Tale gestione separata viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti. Si rinvia per i dettagli della gestione separata Helvirend al Regolamento della gestione stessa, contenuto nelle presenti Condizioni contrattuali.

19 Condizioni contrattuali A) Misura annua di rivalutazione Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione separata Helvirend che viene maturato dall 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e certificato, dalla società di revisione sopra richiamata, entro l 1 Marzo successivo - attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata misura annua di rivalutazione. La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento della gestione separata Helvirend di un valore denominato rendimento trattenuto, determinato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata: Rendimento trattenuto Anniversari data decorrenza 1,30% Fino al 5 anniversario (compreso) 1,10% Dal 6 anniversario in poi Anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza la misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore all'1,50%. In coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza verrà applicato il rendimento minimo garantito, come di seguito disciplinato. Successivamente la misura annua di rivalutazione non potrà essere inferiore a 0,00%. Qualora si verifichi il decesso dell Assicurato o il riscatto in una data in cui non sia stato ancora certificato il rendimento della gestione separata Helvirend applicabile per quell anno (cioè nel caso il decesso o il riscatto avvenga tra l 1 Gennaio ed anteriormente all 1 Marzo), ai fini della determinazione della misura annua di rivalutazione si farà riferimento al rendimento della gestione separata Helvirend certificato l anno precedente. B) Rivalutazione del capitale assicurato Ad ogni anniversario della data di decorrenza: il capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione; ciascuna porzione di capitale eventualmente costituita a fronte di ogni premio versato nei 12 mesi precedenti ogni anniversario della data di decorrenza, viene rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e l'anniversario della data di decorrenza considerata ai fini della rivalutazione. In coincidenza con il 10 anniversario della data di decorrenza il capitale assicurato è pari al maggiore tra: ciascuna porzione di capitale costituito a fronte di ogni premio versato (unico ed eventuali aggiuntivi) al netto del diritto fisso e dei rispettivi caricamenti, rivalutata sulla base del rendimento minimo garantito, pari al 2,00% annuo riconosciuto in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10 anniversario; ciascuna porzione di capitale costituita a fronte di ogni premio versato (unico ed eventuali aggiuntivi) al netto del diritto fisso e dei rispettivi caricamenti, rivalutata sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il suddetto 10 anniversario. A tale importo viene aggiunto l'eventuale Bonus di cui al precedente Art. 4. Il capitale assicurato, come determinato al 10 anniversario della data di decorrenza, costituisce il capitale di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni attribuite in base alla misura annua di rivalutazione, di cui al punto A). La Società si riserva di comunicare al Contraente le condizioni relative al rendimento minimo garantito reso disponibile a partire dal suddetto anniversario. Si precisa che nel calcolo del capitale assicurato si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati. Resta inteso che laddove la Società rendesse disponibili versamenti aggiuntivi successivamente al 7 anniversario della data di decorrenza, agli stessi si applicherà la disciplina che sarà comunicata dalla Società anteriormente a tale data. C) Rivalutazione del capitale assicurato in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell'assicurato avvenuto in coincidenza con un anniversario della data di decorrenza, il capitale assicurato in caso di decesso viene determinato con le medesime modalità di cui al precedente punto B).

20 Condizioni contrattuali Diversamente, il capitale in caso di decesso dell Assicurato sarà pari alla somma: del capitale assicurato in vigore all'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra l'anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente la data di decesso e la data di decesso stessa; di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte degli eventuali versamenti aggiuntivi versati tra l'anniversario immediatamente precedente la data del decesso e la data di decesso stessa, rivalutata sulla base della misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data del decesso. Art. 6 Conclusione del Contratto Il presente contratto si intende concluso quando il Contraente, dopo aver sottoscritto la proposta (unitamente all'assicurato, se diverso dal Contraente) ed aver effettuato il pagamento del premio unico, riceve il documento di polizza da parte della Società. Art. 7 Decorrenza e durata A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le coperture assicurative di cui al precedente Art. 1, saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. La durata del presente contratto coincide con la vita dell'assicurato. Art. 8 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Canale HV Via G.B. Cassinis 21, Milano - Italia. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso pari ad Euro 25. Art. 9 Riscatto Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il proprio contratto mediante l apposito modulo Richiesta di pagamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali da inviare a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Canale HV, Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia). Riscatto totale In caso di riscatto richiesto anteriormente al 10 anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto è dato dalla somma: della porzione di capitale assicurato costituita a fronte del premio unico, rivalutata: sulla base di un tasso convenzionale pari all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di richiesta di riscatto (qualora il premio unico sia stato corrisposto da meno di 4 anni rispetto alla data di richiesta del riscatto); sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 5.A), riconosciuta annualmente, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di richiesta di riscatto (qualora il premio unico sia stato corrisposto da 4 o più anni rispetto alla data di richiesta del riscatto); di ciascuna porzione di capitale costituita a fronte dei premi aggiuntivi eventualmente versati, rivalutata: sulla base di un tasso convenzionale pari all'1,50% annuo riconosciuto in regime di interesse composto per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato corrisposto da meno di 3 anni rispetto alla data di richiesta del riscatto); sulla base della rispettiva misura annua di rivalutazione, di cui all'art. 5.A), riconosciuta annualmente, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale e la data di richiesta di riscatto (qualora il rispettivo versamento aggiuntivo sia stato corrisposto da 3 o più anni rispetto alla data di richiesta del riscatto). In caso di riscatto richiesto a partire dal 10 anniversario della data di decorrenza, il valore di riscatto coinciderà con il capitale assicurato in caso di decesso liquidabile alla stessa data, di cui all'art. 5.C).

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