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1 CIRCOLARI INAIL 3 Circolari INAIL Circolare n. 37 del 7 luglio 2009 OGGETTO: Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall INAIL a titolo di recupero del valore dell indennità risarcitoria del danno biologico (1). Quadro normativo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13 Danno biologico ; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 780; Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Protocollo welfare, art. 1, commi 23 e 24 Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell economia e delle finanze del 27 marzo 2009 Determinazione, a decorrere dal 2008, dell aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall INAIL a titolo di recupero del valore dell indennità risarcitoria del danno biologico. PREMESSA Sulla G.U. n. 120 del 26 maggio 2009 è stato pubblicato il decreto di attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007 n.247 art.1, commi 23 e 24, che disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell aumento in via straordinaria delle indennità per danno biologico erogate dall INAIL. Il periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dall Istituto costituisce da sempre uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica, in quanto strumento che consente di rendere effettiva e costante la garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita che l art. 38 della Costituzione affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro. Come noto, l art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, nell introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella degli indennizzi danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione degli importi degli indennizzi sui valori dell anno 2000, con progressiva diminuzione del livello di tutela in favore dei lavoratori. In tale quadro, il legislatore è intervenuto con il comma 23 dell art. 1 del protocollo welfare disponendo che in attesa dell introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico [..] si provveda [ ] all aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell indennità risarcitoria del danno biologico. Il parametro di riferimento per tale recupero è indicato nella [ ] variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall Istat, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, mentre la relativa dotazione finanziaria per i maggiori oneri è quantificata nella somma massima di 50 ml. di euro attraverso il rinvio all art.1, comma 780, della legge finanziaria Il meccanismo di finanziamento individuato dalla predetta norma ha consentito di realizzare un adeguamento delle prestazioni per danno biologico destinato ad operare nel tempo, sia pure in via transitoria, in attesa dell introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica. (1) Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell economia e delle finanze del 27 marzo

2 3 CIRCOLARI INAIL AUMENTO DELLE INDENNITÀ Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 ha disposto a decorrere dal 2008 l aumento delle indennità dovute dall INAIL a titolo di recupero del valore dell indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell 8,68%, pari al 50% della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre Tale aumento, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico per il quale la stessa Legge welfare rinvia all introduzione da parte del legislatore di un meccanismo automatico di adeguamento. AMBITO DI APPLICAZIONE Quanto all ambito di applicazione, detto aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1 gennaio 2008 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall Istituto. Pertanto, per quanto riguarda i ratei di rendita, l incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda, invece, gli indennizzi in capitale, l incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1 gennaio Con riferimento agli accertamenti provvisori, si precisa che l incremento non si applica agli importi erogati antecedentemente al 1 gennaio 2008; si applica, invece, all eventuale importo erogato - a seguito di provvedimento emanato a decorrere dalla predetta data - a conclusione dell accertamento definitivo. Nell ipotesi di accertamenti provvisori effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2008, l incremento si applica, in ogni caso, a seguito di accertamento definitivo. Ovviamente nei casi di revisione e aggravamento, l incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1 gennaio Le fattispecie regolate dalle nuove disposizioni saranno gestite tramite procedura automatica per la quale si sta provvedendo alle necessarie implementazioni. IL DIRETTORE GENERALE 350

3 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 38 del 10 luglio 2009 OGGETTO: Convenzione tra l INAIL e l INPS per l erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. Quadro normativo D.P.R. n del 30 giugno 1965: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Art. 66 e successivi. Legge n. 833 del 23 dicembre 1978: Istituzione del servizio sanitario nazionale. Art. 74. D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile. Artt. 1 e 2. D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali. 1. PREMESSA La Convenzione stipulata tra l INAIL e l INPS in data 25 novembre 2008 nasce dall intendimento di adottare tutte le iniziative per garantire, nei casi per i quali sussistano dubbi circa la competenza assicurativa, una sempre maggiore immediatezza nella definizione del procedimento, principio già peraltro sancito nella Convenzione del 23 gennaio La nuova Convenzione, quindi, rappresenta un completamento, una semplificazione e una modernizzazione della precedente, anche alla luce delle nuove dinamiche relazionali e sinergiche tra i due Enti, velocizzando, tra l altro, l iter amministrativo di gestione del singolo caso. Ambito di applicazione della Convenzione Punto fondamentale della nuova Convenzione è il pieno riconoscimento del ruolo: - dell INAIL che ha la competenza specifica ad accertare il nesso di causalità per le malattie professionali nonché l occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni e, anche, la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l evento lesivo come professionale; - dell INPS cui compete, nell ambito della sua specifica rilevazione degli stati di malattia, l individuazione dei casi di sospetta competenza INAIL; l eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall INAIL; la valutazione circa l eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione INAIL. Detta reiezione dovrà essere formulata dall INAIL, su apposito mod. 331 mediante la scelta di una delle motivazioni strutturate previste. Sarà, altresì, possibile integrare la risposta già selezionata mediante l inserimento, nel campo libero del modulo, di ulteriori considerazioni in ordine al caso trattato. Così come previsto nella Convenzione del 23 gennaio 1984 e nelle successive circolari applicative Inail/Inps 1 agosto 1995, nn. 43 e 128, esula dall ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte del Collegio regionale, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali non tabellate. Queste, infatti, come enunciato dalla sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, sono sempre da configurarsi come malattie comuni finché il lavoratore non avrà fornito la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l attività lavorativa svolta. 351

4 3 CIRCOLARI INAIL 2. LE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE Previsione di una nuova istruttoria amministrativa (artt. 2 e 3) Il flusso procedurale prevede tempi accelerati ed una semplificazione delle fasi operative, illustrate nelle pagine seguenti. Istituzione del Collegio regionale (art. 5) I casi per i quali non sia stata raggiunta una definizione della competenza in sede locale, ai sensi dell art. 2, commi 4 e 5, vengono trasmessi per l esame congiunto al Collegio regionale. Il Collegio regionale riassume in sé le competenze finora svolte dai Collegi locali e da quello centrale, di cui all art. 6 della Convenzione INPS-INAIL del 23 gennaio 1984, che sono pertanto aboliti. L istituzione di un unico Collegio su base regionale è giustificata dalla maggiore snellezza del procedimento di verifica della competenza delineato dall attuale Convenzione che prevede una valutazione congiunta dei due Istituti solo nei casi tassativamente previsti di grave carenza di motivazione o di omissione di valutazione degli ulteriori e rilevanti elementi. Il predetto Collegio regionale esamina i casi con riunioni periodiche, a cadenze il più possibile ravvicinate; la Struttura INPS competente trasmette informativa utile al lavoratore. Il Collegio è composto, per l INPS, dai Direttori regionali o loro delegati, dai Coordinatori dell Avvocatura regionale o loro delegati, dai Coordinatori medici regionali o loro delegati; per l INAIL, dai Direttori regionali/provinciali/dirigente responsabile della Sede regionale di Aosta, o loro delegati, dai Coordinatori dell Avvocatura regionale o loro delegati, dai Sovrintendenti medici regionali/dirigenti medici di II livello (Direzioni provinciali e Sede regionale di Aosta) o loro delegati. Il Collegio, inoltre, adotta opportune misure organizzative per il suo corretto e tempestivo funzionamento. La presidenza del Collegio è assunta alternativamente, in considerazione delle specifiche realtà territoriali, dai Dirigenti di uffici dirigenziali generali, ovvero non generali dei due Enti o, in caso di loro impedimento/assenza, dai rispettivi delegati. I Collegi regionali devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un resoconto sull attività svolta in vista della predisposizione da parte dell Osservatorio centrale della relazione informativa prevista dall art. 7 della Convenzione. Osservatorio centrale INAIL-INPS (art.7) È costituito un Osservatorio centrale INAIL-INPS, formato dalle componenti amministrativa, medica e legale di entrambi gli Istituti, individuate in seno alle rispettive Sedi centrali. L art. 7 della Convenzione delinea le attività dell Osservatorio centrale che sono quelle di fornire indirizzi operativi ai Collegi regionali, monitorare le attività sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, al fine di garantire una uniformità di comportamenti su tutto il territorio ed analizzare, ai fini epidemiologici, il fenomeno infortunistico e tecnopatico. L Osservatorio provvede a predisporre, entro il mese di febbraio di ogni anno, un apposita relazione informativa per gli Organi di entrambi gli Istituti riguardo all andamento ed all efficacia della Convenzione rispetto agli obiettivi prefissati. Per la sua attività, l Osservatorio può avvalersi del supporto di referenti appositamente individuati a livello territoriale. Contenzioso (art. 4) Il Collegio regionale INAIL-INPS non ha competenza ad occuparsi dei casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo e/o giudiziario (Art.4). 352

5 CIRCOLARI INAIL 3 Nel caso di attivazione di contenzioso da parte del lavoratore, l Istituto che ha ricevuto il ricorso ne dà immediata informazione all altro mediante apposito modulo. Dell esito del ricorso amministrativo e/o giudiziario deve essere data comunicazione all altro Istituto entro 15 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza ovvero dalla data dell esito del contenzioso amministrativo. Negli stessi termini, l esito deve essere comunicato al lavoratore ed al datore di lavoro. Azione di rivalsa (art. 6) Nell ipotesi in cui, durante la trattazione di un caso, si ravvisi la possibilità che l evento denunciato dal lavoratore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, la struttura INAIL o INPS che riceve la denuncia/certificato del caso è tenuta ad iniziare, sia pure in via cautelativa, la procedura per l esercizio dell eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile (Art. 6), dandone immediata comunicazione all altro Istituto. Sistema centrale di compensazione (art. 8) È stata prevista l istituzione di un sistema centrale di compensazione dei crediti e dei debiti nascenti dalle prestazioni economiche erogate agli assistiti per tutti i casi controversi definiti. 3. FLUSSO PROCEDURALE: DENUNCIA PRESENTATA ALL INAIL 3.1 Segnalazione del caso all INPS La Sede INAIL che riceve la denuncia d infortunio sul lavoro o di malattia professionale e ritiene, sulla base dell istruttoria amministrativa e/o dell accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella sua competenza: a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell indennità di malattia comune, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall INPS (1). Riguardo a particolari categorie di lavoratori (ad esempio lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori con contratto a progetto, etc.) dovranno essere sempre assunte dirette informazioni presso l INPS (2). (1) Misura dell indennità giornaliera di malattia. L indennità giornaliera di malattia è corrisposta nella misura del 50% - elevata al 66,66% a decorrere dal ventunesimo giorno di malattia - della retribuzione media globale giornaliera. Per le malattie insorte in corso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione (entro 60 giorni) l indennità è pari ai 2/3 della misura normale. Durante il periodo di ricovero, agli assicurati senza familiari a carico, l indennità spetta nella misura dei 2/5 del dovuto. La retribuzione presa a base per il calcolo dell indennità, uguale a quella presa a riferimento quale imponibile contributivo, è quella percepita dal lavoratore nel periodo mensile o quadrisettimanale scaduto, immediatamente precedente l inizio della malattia, maggiorata del rateo delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, premi di produzione ed altro), da dividere per 30, se trattasi di impiegati, e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti se trattasi di operai (per questi ultimi il rateo delle mensilità aggiuntive è sempre diviso per 25). L indennità giornaliera é erogata, dal quarto giorno di malattia fino ad un periodo massimo di 180 giorni nell arco dell anno solare (salvo limitazioni per i lavoratori a tempo determinato), per i giorni lavorativi (operai) ovvero per tutti i giorni di malattia (impiegati commercio e assimilati) con esclusione delle festività cadenti di domenica. Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell anno solare successivo (c.d. casi a cavaliere di due anni solari), occorre tenere presente che i 180 giorni di massima erogazione sono imputabili a ciascun anno solare. (2) Le categorie, di norma, escluse dal diritto all indennità, nei confronti delle quali dovrà, quindi, essere omessa l erogazione di acconti fino a quando non si raggiunga certezza circa la competenza dell INAIL sono: 1. addetti ai servizi domestici; 2. portieri; 3. viaggiatori e piazzisti; 4. impiegati dipendenti da proprietari di stabili; 5. dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali; 6. impiegati dell industria; 7. iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; 8. pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; 9. addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento; 10. disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla cessazione dell attività lavorativa a tempo indeterminato; 11. disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, relativamente al periodo successivo alla cessazione stessa, anche se la malattia è iniziata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro; 12. sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui l evento morboso inizia oltre i 60 giorni dalla sospensione. 353

6 3 CIRCOLARI INAIL Le prestazioni andranno erogate fino all assunzione del caso da parte dell Istituto competente e, comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile. b) segnala il caso all INPS, entro 60 giorni in caso di infortunio ed entro 90 in caso di malattia professionale, tramite il mod Copia del predetto modulo deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore ed anche al datore di lavoro. c) compila la dichiarazione d incompetenza mod. 331 (ex modello questionario presunto caso) con l indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all INPS allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa. 3.2 Gestione da parte dell INPS della dichiarazione d incompetenza dell INAIL La Sede periferica INPS che riceve la dichiarazione d incompetenza procede all istruttoria amministrativa e/o medico-legale del caso sulla base della documentazione inviata dall INAIL e, entro 15 giorni dalla comunicazione d incompetenza, assume il caso o segnala all INAIL la contestazione circa la valutazione di incompetenza, nelle seguenti modalità: a) assunzione del caso L INPS, sulla base del principio del ruolo dell Inail richiamato in premessa, assume la competenza del caso ed eroga le ulteriori prestazioni di malattia, salvo compensazioni, dandone comunicazione con il mod. Comunicazione esito definitivo alla Sede dell INAIL, al lavoratore e al datore di lavoro; b) contestazione circa la valutazione d incompetenza L INPS, secondo il principio del ruolo dell Inail richiamato in premessa, in caso di grave carenza di motivazione o se ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti elementi, trasmette il caso alla struttura dell INAIL che ha emesso la dichiarazione di incompetenza, su apposito mod. Risposta a Inail, per le opportune verifiche. 3.3 Riesame del caso da parte dell INAIL La Sede INAIL che riceve la segnalazione dell INPS con le motivazioni del diniego della competenza riesamina il caso e conclude, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell INPS, il procedimento di definizione della competenza procedendo come segue: a) assunzione del caso L INAIL, se ritiene i rilievi posti dall INPS motivati e rilevanti, accetta la competenza del caso e lo comunica, nell immediato, alla Sede INPS con il mod Successivamente emetterà provvedimento, inoltrandolo a INPS, al lavoratore e al datore di lavoro sempre entro i termini di cui sopra. b) valutazione di incompetenza L INAIL, se, invece, ritiene che i rilievi fatti dall INPS siano irrilevanti ai fini della competenza, dopo il riesame, rinvia la pratica alla stessa sede INPS che ha emesso la comunicazione, compilando il mod Dopo il riesame dell INAIL La Sede INPS, in presenza dell ulteriore diniego della competenza da parte dell INAIL, procede nel seguente modo: a) assunzione del caso accetta le motivazioni addotte dall INAIL, assume la competenza del caso e ne invia comunicazione utilizzando il mod. Comunicazione esito definitivo alla Sede dell INAIL, al lavoratore e al datore di lavoro; 354

7 CIRCOLARI INAIL 3 b) invio al Collegio regionale secondo il principio del ruolo dell Inail richiamato in premessa, in caso di grave carenza di motivazione o se ritiene di avere a disposizione ulteriori e rilevanti elementi, l Inps trasmette, nell immediato, l intera pratica al Collegio regionale, dandone comunicazione alla Sede territoriale dell INAIL, con il mod. Inoltro al Collegio regionale, nonché al lavoratore con il mod. Comunicazione lavoratore. 3.5 Esame del Collegio regionale Il Collegio regionale, eventualmente investito del caso, procede alla disamina della pratica ricevuta e comunica la sua valutazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione degli atti, alle Sedi territoriali interessate di entrambi gli Istituti, mediante mod. Risposta Collegio regionale, integrato da motivata relazione. Entro il medesimo termine, la Struttura INPS/INAIL competente dà, altresì, comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro, mediante mod. Comunicazione esito esame congiunto. A seguito di ciò, la Sede dell Istituto a cui è stato attribuito il caso procede all assunzione della definitiva competenza e riceve dall altro Istituto eventuale comunicazione degli importi già erogati. 4. FLUSSO PROCEDURALE: DENUNCIA PRESENTATA ALL INPS 4.1 Segnalazione del caso all INAIL La Sede INPS che riceve il certificato di malattia e ritiene, sulla base dell istruttoria e/o dell accertamento medico-legale effettuati, che il caso non rientra nella propria competenza: a) eroga comunque le prestazioni in via provvisoria nel limite dell indennità di malattia, da calcolarsi secondo le modalità indicate dall INPS (cfr. nota 1); b) segnala il caso all INAIL, entro 60 giorni tramite il mod. Prima segnalazione. Copia del predetto modello deve essere inviata, per conoscenza, al lavoratore e al datore di lavoro; c) compila l annessa relazione con l indicazione dettagliata delle motivazioni amministrative e/o sanitarie, da inviare unicamente all INAIL, allegando fotocopia di tutta la documentazione medico-amministrativa. 4.2 Gestione da parte dell INAIL della segnalazione d incompetenza dell INPS La Sede periferica INAIL che riceve la segnalazione d incompetenza procede all istruttoria amministrativa e/o medico-legale del caso sulla base della documentazione inviata dall INPS e assume il caso o segnala all INPS la propria valutazione d incompetenza nei seguenti modi: a) assunzione del caso L INAIL, entro 60 giorni, in caso di infortunio, o di 90 giorni, in caso di malattia professionale, assume la competenza del caso ed eroga le ulteriori prestazioni economiche per inabilità temporanea assoluta, salvo compensazioni, inviandone comunicazione alla Sede dell INPS con il provvedimento, al lavoratore ed anche al datore di lavoro; b) valutazione d incompetenza L INAIL, sempre entro i 60 giorni in caso di infortunio o i 90 giorni in caso di malattia professionale, comunica le proprie valutazioni all Inps, inoltrandogli nuovamente il caso con mod. 332 e con annessa dichiarazione di incompetenza. 4.3 Dopo l esame dell INAIL La Sede INPS, in presenza del diniego della competenza da parte dell INAIL: 355

8 3 CIRCOLARI INAIL a) accetta le motivazioni addotte dall INAIL, assume la competenza del caso e ne invia comunicazione, utilizzando il mod. Comunicazione esito definitivo, alla Sede dell INAIL, al lavoratore e al datore di lavoro; b) in presenza di grave carenza di motivazione, ovvero se l INPS ha a disposizione rilevanti elementi, invia l intera pratica al Collegio regionale: nell immediato, in caso di malattia professionale entro 15 giorni in caso di infortunio sul lavoro Di tale inoltro l INPS dà comunicazione alla Sede territoriale INAIL competente (mod. Inoltro Collegio regionale ) e al lavoratore (mod. Comunicazione lavoratore ). 4.4 Esame del Collegio regionale Il Collegio regionale procede alla disamina della pratica ricevuta e comunica la sua valutazione, entro 30 giorni in caso di malattia professionale e entro 45 giorni in caso di infortunio, alle Sedi territoriali interessate di entrambi gli Istituti (mod. Risposta Collegio regionale, integrato da motivata relazione). Entro i medesimi termini, la Struttura INPS/INAIL competente trasmette comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro (mod. Comunicazione esito esame congiunto ). A seguito di ciò, la Sede dell Istituto a cui è stato attribuito il caso procede all assunzione della definitiva competenza e riceve dall altro Istituto eventuale comunicazione degli importi già erogati. 5. DECORRENZA Le innovazioni introdotte con la nuova Convenzione, stipulata il 25 novembre 2008, producono i loro effetti per tutti gli eventi verificatisi a decorrere dalla data del 20 luglio I Collegi locali ed il Collegio centrale continueranno ad essere operativi fino alla completa definizione delle pratiche relative agli eventi precedenti al 20 luglio FORMAZIONE Sono state realizzate idonee iniziative formative di supporto finalizzate allo sviluppo e alla omogeneizzazione delle conoscenze che hanno visto la partecipazione congiunta del personale dell Inps e dell Inail. 7. SISTEMA DI COMPENSAZIONE Tenuto conto che l art. 8 della Convenzione prevede un sistema centrale di compensazione, tra i due Enti, dei rispettivi crediti e debiti derivanti dalle prestazioni erogate agli assistiti in attuazione della Convenzione stessa, nelle more della definizione delle relative modalità procedurali, le Sedi INPS e INAIL, per gli eventi verificatisi a decorrere dalla data indicata al precedente punto 5, si limiteranno alla trattazione dei casi, che saranno gestiti a livello informatico. Di conseguenza le Sedi dei due Istituti si asterranno dall effettuare operazioni di rimborso ovvero di riscossione di somme relative agli eventi stessi. 8. ISTRUZIONI PROCEDURALI E MODULISTICA Sono stati previsti nuovi modelli per lo scambio dei flussi informativi verso tutti i soggetti coinvolti (Inps, Inail, lavoratore, datore di lavoro). Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le opportune istruzioni procedurali. IL DIRETTORE GENERALE INAIL Cicinelli IL DIRETTORE GENERALE INPS Crecco 356

9 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 39 del 29 luglio 2009 OGGETTO: Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro (1). Revisione degli artt. 2, 10, 26, 31, 32, 35, 37, 38, 40 e 41 (2). Quadro normativo Delibera del C.S. n. 9 del 4 febbraio 2009 Approvazione modifiche al Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro Circolare n. 30 del 13 gennaio 2007 Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro Delibera del C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro Decreto Ministero della Salute n. 332/1999 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell ambito del Testo Unico n del 30 giugno 1965 Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Legge n. 449/1997 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica Legge n. 13/1989 (entrata in vigore l ) Disposizioni per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati D.M. LL.PP. n. 236/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l accessibilità, l adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell eliminazione delle barriere architettoniche (1) Delibera del C.d.A. n. 23 del 22 gennaio (2) Delibera del Pres.- C.S. n. 9 del 4 febbraio

10 3 CIRCOLARI INAIL INDICE PREMESSA TITOLO I Disposizioni generali Art. 2 (Soggetti destinatari) Art. 10 (Aziende abilitate alla fornitura) 359 pag. 2. TITOLO II Livelli prestazioni Art. 26 (Lesioni dell udito e lesioni auricolari) Art. 31 (Lesioni degli arti inferiori) Art. 32 (Accessori per protesi degli arti inferiori) Art. 35 (Forniture per casi particolari) TITOLO III Particolari dispositivi Art. 37 (Esecuzione di opere murarie e modifiche impiantistiche nell abitazione) Art. 38 (Interventi per l abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente domestico) Art. 40 (Ausili informatici) Art. 41 (Ausili domotici)

11 CIRCOLARI INAIL 3 PREMESSA L INAIL intende garantire agli infortunati e tecnopatici il massimo possibile reintegro delle preesistenti condizioni di salute finalizzato a favorire il reinserimento sociale e lavorativo. Infatti, l Istituto per realizzare compiutamente la tutela globale, si propone un costante miglioramento delle proprie prestazioni, in materia di assistenza protesica ed un più elevato standard qualitativo dei servizi offerti. In tale ottica dopo un anno dall applicazione del Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro, si è provveduto a rivisitare alcuni articoli dello stesso. Tali modifiche per rispondere in maniera sempre più tempestiva alle esigenze rappresentate dalle Unità Territoriali e per offrire agli invalidi del lavoro ogni opportunità di recupero dell esercizio della loro autonomia. Pertanto, con delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 9 del 4 febbraio 2009 sono state apportate modifiche e/o integrazioni agli artt. 2, 10, 26, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41 del Regolamento in questione. Si riportano di seguito, in breve, per ogni articolo rivisitato, le motivazioni alla base delle predette modifiche e/o integrazioni. 1. TITOLO I Disposizioni generali Art. 2 (Soggetti destinatari) L integrazione dell articolo in questione amplia la tipologia degli assistiti che possono usufruire dell erogazione delle prestazioni protesiche, comprendendo anche coloro che non ne abbiano fatta richiesta prima dello scadere del termine revisionale Art. 10 (Aziende abilitate alla fornitura) La modifica apportata è finalizzata ad aggiornare il disposto della norma in esame con i riferimenti normativi vigenti in materia di Ordinamento Amministrativo/ Contabile. 2. TITOLO II Livelli prestazioni Art. 26 (Lesioni dell udito e lesioni auricolari) Il primo comma di detto articolo specifica che i destinatari della fornitura non sono esclusivamente i portatori di menomazione bilaterale dell udito, ma anche i portatori di lesione monolaterale derivante da infortunio da lavoro o da malattia professionale. La nuova dizione, pertanto, include anche questi ultimi, risultando così più esauriente e non suscettibile di interpretazioni diverse Art. 31 (Lesioni degli arti inferiori) Si tratta, in alcuni casi, di modifiche puramente chiarificatrici come per le calzature di riserva le quali sono soggette a rinnovo anche esse, nei limiti delle disposizioni vigenti, al termine di scadenza dalla precedente fornitura di riserva Art. 32 (Accessori per protesi degli arti inferiori) La modifica di cui al punto 4 dell articolo in esame, chiarisce sostanzialmente che, insieme con la fornitura di una protesi di arto inferiore, in caso di piede superstite esente da patologia o, comunque, non richiedente un plantare come indicato al punto 3 dello stesso articolo, saranno fornite un semplice paio di scarpe di serie del tipo di rivestimento a protesi, delle quali una per il piede protesico e l altra per il piede superstite. 359

12 3 CIRCOLARI INAIL Art. 35 (Forniture per casi particolari) L integrazione di tale articolo intende chiarire quali e quanti siano i dispositivi, per gli assistiti allettati, indicati sotto la generica dizione accessori per il letto riportati al punto 1.2 Dispositivi tecnici di postura e antidecubito, ausili per igiene personale, lettera b. Si precisa che la dicitura materassi a molle, in lana, crine o gommapiuma, riportata per mero errore materiale nella Tabella dei rinnovi dei dispositivi tecnici, di cui all Allegato 4 del Regolamento Protesico, è da ritenersi superata, in quanto tali dispositivi non sono stati più menzionati nell articolo in esame tra quelli oggetto di concessione, nella considerazione che gli stessi non assolvono ad alcuna funzione medica né riabilitativa. 3. TITOLO III Particolari dispositivi Le modifiche apportate al TITOLO III derivano da una più puntuale lettura della normativa vigente in tema di esecuzione di opere edilizie finalizzate all abbattimento/superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private (Legge 13/1989, D.M. 236/1989, DPR 380/2001), in relazione anche alle casistiche verificatesi nella concreta applicazione del Regolamento Art. 37 (Esecuzione di opere murarie e modifiche impiantistiche nell abitazione) La norma prevede che i finanziamenti per l esecuzione di opere murarie per il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche, per l installazione di dispositivi domotici o per il controllo del microclima ambientale e per le modifiche impiantistiche, possono essere concessi non solo nel caso di edifici realizzati prima della Legge 13/1989 (entrata in vigore l ), ma anche in caso di edifici realizzati successivamente a tale data, o in costruzione, per i quali le norme prevedono l adattabilità o la visitabilità, ma non il requisito dell accessibilità dell intera abitazione. Inoltre, la norma ha espressamente previsto che i finanziamenti possano essere concessi non solo nel caso di lavori da effettuare all esterno dell edificio, non di proprietà dell assicurato, ma anche nelle parti interne condominiali. In questo caso è necessario acquisire preventivamente il consenso scritto del proprietario e/o condomini, fermo restando quanto disposto dall art. 78, secondo comma, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), secondo il quale nel caso in cui il condominio rifiuti la richiesta di abbattimento barriere architettoniche, l assistito può installare a proprie spese servo scala, nonché strutture mobili e facilmente rinnovabili e può modificare l ampiezza delle porte d accesso per rendere più agevole l accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe di autorimesse Art. 38 (Interventi per l abbattimento delle barriere architettoniche in ambiente domestico) Tale articolo ha meglio delineato, sulla base della Legge 13/1989 e del D.M. 236/1989, il percorso da effettuare per l erogazione dei finanziamenti- per quanto attiene le attività e le competenze tecniche finalizzate all emissione dei pareri ad opera dei professionisti delle Consulenze Tecniche Regionali, che integrano le equipe multidisciplinari sia nel caso degli interventi per l abbattimento/superamento delle barriere architettoniche, sia per gli interventi previsti all art.42 (Sistemi per il controllo del microclima). Per quanto attiene l entità del finanziamento erogato dall Istituto, si chiarisce che, solo qualora l assistito non riesca ad ottenere contributi da altre Amministrazioni o Enti competenti, a cui comunque deve presentare domanda, esso sarà riconosciuto nella misura massima del 100%. In ogni caso, l assistito dovrà presentare documentazione attestante l avvenuta richiesta ad altro Ente. Inoltre, viene precisato che i termini di rinnovo possono essere abbreviati nei casi di nuova richiesta di finanziamento motivata dal cambiamento di residenza dell assistito Art. 40 (Ausili informatici) L integrazione della norma prevede la concessione di ausili informatici anche agli assistiti affetti da ipoacusia grave e profonda. 360

13 CIRCOLARI INAIL 3 Si è ritenuto utile chiarire che gli ausili informatici sono concedibili anche agli amputati bilaterali transtibiali, cioè agli amputati con livelli di amputazione di arto inferiore dalla coxofemorale fino al terzo superiore gamba, onde dirimere eventuali dubbi interpretativi Art. 41 (Ausili domotici) Analogamente per tali ausili si è ritenuto utile chiarire che gli stessi sono concedibili anche agli amputati bilaterali transtibiali, cioè agli amputati con livelli di amputazione di arto inferiore dalla coxofemorale al terzo superiore gamba, onde dirimere eventuali dubbi interpretativi. Per quanto non espressamente modificato dalla presente circolare, valgono le disposizioni contenute nella Circolare n. 30/2007. Si allega il testo coordinato del Regolamento per l erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro (3). IL DIRETTORE GENERALE (3) Allegato 1. Circolare n. 42 del 4 agosto 2009 OGGETTO: Asilo nido aziendale Il naso all insù di Roma. Emanazione del Regolamento. Quadro normativo Decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, art. 7, comma 5: Piano di azioni positive per il triennio , del 30 giugno 2004 Protocollo d intesa del tra INAIL e Ministero delle Pari Opportunità Deliberazione C.d.A. n. 125 del 28 marzo 2006: Politiche di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: realizzazione di micronidi presso le strutture dell Istituto Circolare n. 27 del 9 giugno 2006: Asilo nido aziendale INAIL Il naso all insù Roma, P.le Pastore. Emanazione del Regolamento Determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane n. 167 del 17 luglio 2009: Regolamento dell Asilo nido aziendale Il naso all insù sito in P.le Pastore Roma- in vigore dal 1 agosto 2009 PREMESSA Con determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane (1), decorrenza 1 agosto 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento dell Asilo nido aziendale Il naso all insù, sito in P.le Pastore Roma, che viene allegato alla presente circolare e di cui si fornisce una breve sintesi degli aspetti maggiormente significativi. (1) Determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane n. 167 del 17 luglio

14 3 CIRCOLARI INAIL ORGANIZZAZIONE DEL NIDO Requisiti per l ammissione Il nido accoglie complessivamente n. 31 bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni: - n. 22 i cui genitori o nonni sono dipendenti dell Istituto - n. 9 provenienti dalle liste di attesa comunali. Possono frequentare il nido fino al 31 luglio dell anno scolastico di riferimento i bambini che compiono i tre anni entro detta data. Calendario ed orari Il nido è aperto dal 1 settembre al 31 luglio dell anno successivo, dal lunedì al venerdì, con un orario dalle ore 7,30 alle ore 18,00. Quote di partecipazione mensile alla spesa e modalità di pagamento I genitori partecipano alle spese di gestione del nido con il pagamento di una retta mensile il cui importo è fissato sul contratto d appalto stipulato con il gestore dell asilo nido. Domanda di iscrizione e graduatoria La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamento Economico, entro e non oltre il giorno 20 maggio di ogni anno. Alla predetta data i bambini che già frequentano l Asilo si riterranno automaticamente iscritti per l anno successivo, salvo formale comunicazione di rinuncia al posto da presentare all Ufficio Trattamento economico. In caso di domande superiori ai posti disponibili, entro il 10 giugno successivo vengono determinate le graduatorie -una per i genitori e una per i nonni- per l ammissione al nido, con la contestuale comunicazione ai dipendenti interessati. Le predette graduatorie sono determinate sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri riportati nel Regolamento. In caso di contestazione, potrà essere presentato ricorso entro il 20 giugno all ufficio Trattamento economico, che lo esaminerà entro il 30 giugno. Assenza, decadenza e rinuncia Per assenze dei bambini superiori a 5 giorni consecutivi è richiesta la presentazione del certificato medico al rientro nel nido. Le assenze superiori a 15 giorni di calendario non giustificate, nonostante il sollecito da parte del personale del nido, comportano la decadenza del posto. In caso di rinuncia, deve essere presentata motivata comunicazione scritta, al fine di consentire il reintegro del posto resosi disponibile. La rinuncia/decadenza comporterà il versamento di una penale così determinata: - la quota mensile dovuta per il mese, in caso di comunicazione pervenuta o di decadenza maturata entro il giorno 15 del mese stesso; - la quota mensile dovuta per il mese in cui si intende esercitare la rinuncia e per il mese successivo, in caso di comunicazione pervenuta o di decadenza maturata successivamente al giorno 15 del mese stesso di rinuncia. Diffusione Questa circolare deve essere notificata a tutto il personale con le modalità di cui alla circolare n. 3/1973. IL DIRETTORE GENERALE Allegati: 1 362

15 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 OGGETTO: Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n.81/2008. Quadro normativo Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13 Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Art. 18, così come modificato dall art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Art. 47: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 55, così come modificato dall art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente PREMESSA Sentite la Direzione Generale dell attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009) La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l Istituto provvederà, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PRECISAZIONI L art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell art.18 del Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all INAIL (e all IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Rimane invariata la previsione di cui all art.47 che stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Pertanto: a) coloro i quali hanno ottemperato all obbligo - secondo le istruzioni emanate dall Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/ comunicando il nominativo (o i nominativi se piu di uno) con riferimen- 363

16 3 CIRCOLARI INAIL to alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1 gennaio 2009 alla data della presente circolare. b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato. Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. Si ricorda che rientrano nell obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell ambito dell organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1). Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate. Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70. TERMINI E MODALITA DELLE COMUNICAZIONI L INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura on line accessibile dal sito dell Istituto attraverso Punto Cliente per la segnalazione in via informatica secondo le nuove disposizioni. Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L ACCESSO ALL APPLICAZIONE DICHIA- RAZIONE RLS E MODALITA DI INSERIMENTO PRIMA COMUNICAZIONE Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito devono: 1. collegarsi al sito 2. selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione ditta; 4. inserire nell apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1 L INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito. Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all applicazione Dichiarazione RLS. 364

17 CIRCOLARI INAIL 3 Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS. Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell Istituto come di seguito specificato: 1. collegarsi al sito 2. selezionare Registrazione; 3. accedere alla sezione Registrazione utente generico; 4. compilare con i suoi dati la maschera Registrazione utente generico specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su SALVA. L utente che si è registrato riceverà all indirizzo che ha indicato nella maschera Registrazione utente generico un messaggio con l indicazione di una password. Con il proprio codice fiscale e la password, l utente entrerà sul sito in Punto Cliente, dove selezionerà la funzione Ditte non INAIL Anagrafica (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di Codice Cliente ed un pin (4 cifre). Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell Istituto. Sarà l operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all attribuzione del numero di Codice Cliente e del pin. Naturalmente, l operatore Inail dovrà indicare nella schermata Registrazione utente generico il proprio indirizzo (es.: m.rossi@inail.it). Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può affidare l incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato è già autorizzato all accesso su Punto Cliente, avrà la possibilità di procedere all inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta/pubblica amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta/pubblica amministrazione come sopra descritto. Se la ditta/pubblica amministrazione ha già effettuato la registrazione, può fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra. Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra selezionare l applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalità che seguono: UNITÀ PRODUTTIVA PROGRESSIVO UNITA PRODUTTIVA DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA CAP DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA CODICE FISCALE COGNOME NOME DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine) Se ci sono più unità produttive la procedura consente l attivazione di più maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all unità in cui opera. Terminato l inserimento ed effettuato l invio da parte dell utente, la procedura registra in archivio i 365

18 3 CIRCOLARI INAIL dati comunicati storicizzandoli e rilascia all utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Per quanto riguarda l inoltro della dichiarazione, come già detto in precedenza, l accesso ai Servizi di Punto Cliente è riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o più unità produttive ma l avvio iniziale e l inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall utenza principale. COMUNICAZIONI SUCCESSIVE (a seguito di nuove nomine e/o designazioni intervenute) Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e/o designazioni, e già in possesso del Codice Cliente e pertanto potrà selezionare l applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che seguono: - apre la lista a suo tempo inviata - visualizza la unità produttiva - modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico - inoltra MODIFICA DEI DATI Qualora l utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l apposita funzione modifica. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovrà essere riproposta. SANZIONI L art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, cosi come modificato dall art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente prevede, in caso di violazione dell art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00. Qualora per problemi tecnici l inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell Istituto o scaricato dal sito dell INAIL: IL DIRETTORE GENERALE 366

19 CIRCOLARI INAIL 3 Circolare n. 45 del 14 settembre 2009 OGGETTO: Conferma sospensione efficacia D.M. 5 agosto 2009 di revoca del riconoscimento giuridico provvisorio dell Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale ENAC, su iniziativa della Unione Coltivatori Italiani UCI. Decreto Tar per il Lazio. Quadro normativo Legge n. 152 del 30 marzo 2001: Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale art. 3, comma 3. Decreto Ministeriale del 2 maggio 2007: Riconoscimento provvisorio dell istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.C. (G.U. n.116/2007). Decreto Ministeriale del 5 maggio 2009: Revoca del riconoscimento giuridico provvisorio dell istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.C. (G.U. n. 115 /2009). Decreto Tar per il Lazio, III sez. Bis, del 4 giugno 2009 (n.2598/09 Reg. Dec.): Sospensione efficacia D.M. 5 maggio 2009 di revoca del riconoscimento giuridico dell istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.C. Ordinanza Tar per il Lazio III Sez. Bis, del 18 giugno 2009 (n /2009 Rag. Ord. Sosp.) Conferma sospensione efficacia D.M. 5 maggio 2009 di revoca del riconoscimento giuridico provvisorio dell istituto di patronato e assistenza sociale E.N.A.C. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha confermato la sospensione dell efficacia del D.M. 5 maggio 2009 di revoca del riconoscimento giuridico provvisorio dell istituto di patronato e di assistenza sociale E.N.A.C., su iniziativa della Unione Coltivatori Italiani UCI, a seguito dell emanazione da parte della competente Autorità Giudiziaria dell Ordinanza del Tar per il Lazio III Sez. Bis, del 18 giugno 2009 (n /09 Rag. Ord. Sosp.). IL DIRETTORE GENERALE 367

20 3 CIRCOLARI INAIL Circolare n. 50 del 25 settembre 2009 OGGETTO: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2009 (1). Quadro normativo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita. Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite. Decreto 12 giugno 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale. (GU n. 185 dell ). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1 luglio Circolare Inail n. 67 del 10 novembre 2008: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1 gennaio Circolare Inail n. 17 del 31 marzo 2009: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l anno PREMESSA Il decreto ministeriale 12 giugno 2009 (2) rivaluta le prestazioni economiche erogate dall Istituto nel settore industriale con decorrenza 1 luglio 2009 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di ,30 e di ,70. Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 17/ Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (3) (1) Integrazione della Circolare Inail n. 17/2009. (2) Gazzetta Ufficiale n. 185 dell (3) Cfr. Circolare Inail n. 17/2009, paragrafo 5.1 punto A. 368

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