FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

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1 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, Napoli Iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n Codice fiscale: Oggetto: Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento Informativa per i VECCHI ISCRITTI Nel recepire la comunicazione pervenutaci in merito alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici, si ritiene opportuno informarla che la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrata in vigore a gennaio 2007 (cfr. D. Lgs. n. 252/2005), ha introdotto la possibilità di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche oltre il raggiungimento dell età pensionabile con ulteriore contribuzione volontaria o anche in assenza di contribuzione e comunque con facoltà di determinare autonomamente il momento della relativa fruizione. Ciò precisato, permane, in ragione della Sua qualità di vecchio iscritto, la possibilità di optare per la fruizione della prestazione in capitale e/o in rendita, ovvero per il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare. Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della prestazione e sul relativo regime fiscale In premessa si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente: A. periodo dalla data iscrizione al B. periodo dal al C. periodo dal Si premette, inoltre, in via generale, che: - ai fini della determinazione delle aliquote fiscali, si considera l intero ammontare della contribuzione accumulata, al lordo delle eventuali anticipazioni già percepite; - sulla base dell attuale orientamento dell Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti periodi interessati fino a giungere al regime più recente; - nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di riferimento, deve essere ridotta delle voci deducibili in misura proporzionale alla quota di capitale imputata nel periodo interessato. Ciò precisato, per i Vecchi iscritti quale Lei è resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica in capitale, con applicazione del previgente regime tributario (cioè in essere al ) previsto per tale categoria di iscritti. Peraltro, al Vecchio iscritto è attribuita, relativamente al montante maturato dall , la facoltà di optare per il regime vigente per i Nuovi iscritti. Ciò comporta l applicazione di regole diverse, sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale. Circa le modalità di erogazione, in caso di opzione, la prestazione pensionistica limitatamente al montante maturato dal 2007 può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50%, salvo che la rendita (vitalizia annua immediata, cioè senza reversibilità) derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell assegno sociale dell anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica (pari, per il 2015, ad annui), nel qual caso l erogazione può avvenire in capitale. N.B. Al riguardo Le evidenziamo che, dai controlli effettuati sul montante di Sua spettanza maturato dal 1 gennaio 2007, prendendo a riferimento l ultimo valore di quota disponibile, la rendita che ne deriva risulta inferiore alla soglia predetta e, quindi, Lei ha facoltà di richiedere la liquidazione dell intera prestazione in capitale. Nell eventualità che, in sede di liquidazione, si registrasse uno scostamento del valore effettivo della quota tale da far mutare la condizione sopra evidenziata, Lei sarà tempestivamente contattato per le vie brevi. 1

2 LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESTAZIONI IN CAPITALE Si indicano di seguito le possibili opzioni offerte ai vecchi iscritti ai fini della liquidazione della prestazione in capitale. 1. Liquidazione dell intera prestazione in capitale con l applicazione del previgente regime tributario, (cfr. art. 23 del D.Lgs. 252/2005. Nel caso, il regime fiscale previsto al suindicato punto B, cioè fino al 31/12/2006, viene esteso anche alla contribuzione del periodo successivo. 2. Applicazione del nuovo regime introdotto dall art.11 del D. Lgs. n. 252/2005, che comporta regole diverse sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale come più a- vanti precisato. E più precisamente: 1. Liquidazione dell intera posizione con applicazione del previgente regime tributario (art.23 D.Lgs. 252/2005): A. il montante maturato fino al è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell aliquota del TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro. B. il montante maturato dall alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato a tassazione separata con applicazione della c.d. aliquota interna. Per calcolare l aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. reddito di riferimento. A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti) già tassati. Tale importo deve quindi essere diviso per il numero di anni computando anche le frazioni di anno - di iscrizione al Fondo (con contribuzione) a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il risultato moltiplicato per dodici. Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF diversificate per scaglioni di reddito e riferite all anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota interna. Per calcolare l imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile costituita dal montante maturato dal 2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica con l avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale da riscattare imputata al periodo. 2. Applicazione del regime tributario previsto dall art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005: A. il montante maturato fino al può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.A. B. il montante maturato dall al può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.B, con l unica precisazione che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, oltre che, ovviamente del montante imponibile, si considera soltanto la contribuzione relativa al periodo 1/1/ /12/2006. C. il montante maturato dall , può essere liquidato in forma di capitale fino ad un massimo del 50%,salvo che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell assegno sociale dell anno in cui è maturato il diritto alla prestazione, nel qual caso l erogazione può avvenire in capitale. Si applica un aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati. Si precisa che se la data di iscrizione è antecedente al 1 gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15. PRESTAZIONI IN RENDITA Per l erogazione della prestazione in rendita, il Fondo Pensione ha stipulato un apposita convenzione con la Compagnia di assicurazione ALLIANZ RAS S.p.A., le cui principali condizioni sono riportate nella documentazione allegata.si evidenzia che la ritenuta a titolo d imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante. 2

3 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA - Anche per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre distinguere il montante secondo i diversi periodi di maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare: A. Montante maturato fino al Applicazione della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all 87,50%. [Ai sensi della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell 87,50 per cento dell ammontare corrisposto, ai sensi dell art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)] B. Montante maturato dall al La rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per intero [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo 47/2000]; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 3. vedi punto D). C. Montante maturato dall : Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell erogazione alla ritenuta a titolo d imposta del 15%, riducibile fino al 9%; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005]; 3. vedi punto D). D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50% [art. 44, già art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), del T.U.I.R. ], lettera inserita dall art. 10, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 47/2000, secondo cui costituiscono redditi di capitale i rendimenti delle prestazioni in forma periodica in corso di erogazione, oltre che delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale]. ** ** ** Per quanto ovvio, si rappresenta, altresì, che per tutte le fattispecie sopra indicate, ai fini del computo dell importo complessivo erogabile, ovvero del capitale da trasformare in rendita, dal montante maturato alla data della cessazione sono detratte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipazione e per la quali non si sia provveduto al reintegro, con relativo conguaglio delle imposte pagate. Alla luce di tutto quanto sinora illustrato si sottolinea quanto segue: - è necessario che l Iscritto comunichi in ogni caso le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando la modulistica allegata; - qualora venga richiesta la prestazione in rendita, occorre compilare anche il modulo ALLIANZ RAS Informativa ai sensi dell articolo 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, in caso di rendita reversibile o di secondi beneficiari, un modulo deve essere compilato e sottoscritto anche da ogni eventuale destinatario della reversibilità o beneficiario; - i moduli dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A. R. al Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli Via Toledo, Napoli ed a Servizi Previdenziali S.r.l, Piazza Fernando De Lucia, Roma. IL PRESIDENTE 3

4 PRESTAZIONE IN RENDITA (parziale e totale) Per l erogazione della rendita il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli ha stipulato, al ter- mine della selezione prevista dalla normativa, un apposita Convenzione assicurativa, della durata dal 01/09/2011 al 01/09/2014 con la Allianz Ras S.p.a., ora rinnovata con decorrenza dal 01/01/2015. Il rinnovo della Convenzione sarà negoziato tra il Fondo Pensione e la compagnia assicuratrice. IMPORTANTE: La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul sito internet del fondo e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da: Convenzione, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice, Fascicolo Informativo; Tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. RENDITA VITALIZIA-CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI ASSICURATIVE La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. 1. RENDITA VITALIZIA. CARATTERISTICHE TECNICHE 1. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile. 2. Tasso di rendimento: la rendita si rivaluta annualmente l Allegato n. 2 alla Convenzione. Tale rendimento si ottiene moltiplicando i rendimenti realizzati dalla gestione speciale VITARIV di Allianz Ras S.p.a per l aliquota di retrocessione pari al 90%. 3. Tasso tecnico della tariffa: tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,5%. Per effetto dell'ipotesi finanziaria adottata la rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 1,5%. 4. Basi demografiche: tavole IPS55M imm e IPS55F imm rispettivamente per sesso maschile e femminile integrate dalla tabella di correzione delle età di seguito allegate. 5. Costo polizza: il costo dell'assicurazione di rendita, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari ad una percentuale del premio unico netto impiegato, ed è variabile a seconda della rateazione della rendita prescelta: 1,80% nel caso di rateazione annuale della rendita; 2,00% nel caso di rateazione semestrale; 2,10% nel caso di rateazione quadrimestrale; 2,20% nel caso di rateazione trimestrale; 2,80% nel caso di rateazione mensile. 6. Costi erogazione rendita: le spese per l erogazione della rendita sono già conteggiate nei coefficienti di conversione e sono pari al 1,25%. 7. Non sono previsti il riscatto e/o prestiti. La rendita verrà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente fra ANNUALE, SEMESTRALE, QUADRIMESTRA- LE, TRIMESTRALE, MENSILE - e riportata nel documento di polizza, a partire dalla prima ricorrenza di pagamento della rendita, annuale o sub-annuale, successiva alla data di effetto. Detta rendita - il cui importo annuo iniziale è indicato nella polizza emessa per la posizione individuale - si rivaluta annualmente con le modalità stabilite nelle Condizioni di Assicurazione. La rendita vitalizia sarà corrisposta alle scadenze pattuite tramite bonifico bancario o postale. Allianz Ras chiede nel corso di vigenza della rendita il certificato di esistenza in vita dell Assicurato. L importo della rata di rendita, secondo la rateazione prescelta, si ottiene dividendo l importo annuo iniziale della rendita per Euro di premio unico versato, come previsto dalle tabelle di cui all Allegato A della Convenzione, per il numero delle rate da corrispondere nell anno. 4

5 NOTA BENE: Per brevità espositiva il presente Allegato 1 contiene solamente le tabelle di conversione della RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA. Le Tabelle di conversione delle altre tipologie di polizza (Rendita Immediata Certa 5/10) sono disponibili sul sito internet del Fondo alla pagina Presta- zioni>prestazioni in Rendita. Per la Rendita Immediata Reversibile l ammontare della rendita viene definita caso per caso in base ai dati anagrafici dell assicurato e del reversionario. Per l erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato, all assicurato, di una rendita annua vitalizia rivalutabile erogabile finché è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo). RENDITA IMMEDIATA CERTA E POI VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita erogabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell Assicurato) nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all Assicurato se vivente, ai Beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l aderente è ancora in vita, si estingue, se l aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l inizio dell erogazione della prestazione. RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia all Assicurato fino al suo decesso e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una testa reversionaria fino a che questa è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l avvio dell erogazione della prestazione. Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da 1 a 7 e dagli allegati 1) e 2) della Convenzione. 5

6 Coefficienti di conveгsione Rendita vitaiizia immediata Età di гifeгimento Adeгenti di sesso maschiie Rateazione deiia гendita Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 28, , , , , , , , , ,002 22, , , , , , , , , ,817 16, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,118 24,531 23, , ,735 22, , , , , , , ,788 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,466 22, , , , , , , , , , ,6445 6

7 7 Rendita vitaiizia immediata Adeгenti di sesso femminiie Rateazione deiia гendita Età di гifeгimento Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile , , ,273 28, , , , , , , , , , , , , ,126 20, , , , , , , , , , , , , , , , , ,237 22, , , , , , , , , , , ,527 27, , ,854 26, , ,119 24, , , , , , , , , ,903 30, , , ,114 28, ,018 27, , ,325 25, , ,569 23, , , , , ,874 20, , , , , , , , , , , , , , , , ,448 22, , ,59 20, , , ,0296

8 Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaiizia Età di гifeгimento Adeгenti di sesso maschiie Rateazione deiia гendita Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,216 21, , , , ,163 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7552 8

9 Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaiizia Adeгenti di sesso femminiie Rateazione deiia гendita Età di гifeгimento Annuale Annua 30,3482 e 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6372 Semestrale Semest 30,5999 a e 30, ,543 29, , , , , , , , , , , , , , , ,163 19, ,884 Quadrimestrale 30,6838 mest 30, , , , , , , , , , , , , , , ,506 20, , ,608 18,9663 e Trimestrale 30,7258 i 30, , , , , , , , , , , , , , , , ,287 19, ,0074 Mensile 30,8097 Mens e 30, , , , , , , , , ,271 24, , , , , , , , , ,0897 9

10 Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaiizia Adeгenti di sesso maschiie Rateazione deiia гendita Età di гifeгimento Annuale Annua 28,2687 e 27, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7509 Semestrale Semest 28,5177 a e 27, , , , , , , ,016 23, , , , , , , ,31 18, , , ,9741 Quadrimestrale 28,6007 mest 28, , , , , , , , , , , , , , ,978 19, , , ,627 17,0485 e Trimestrale 28,6422 i 28, , , , , , , , , ,97 22,381 21, , , , , , , , ,0857 Mensile 28,7252 Mens e 28,179 27, , , , , , , , , , , , , ,096 19, , , , ,16 10

11 Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaiizia Adeгenti di sesso femminiie Rateazione deiia гendita Età di гifeгimento Annuale Annua 30,395 e 29, , , , , , , , , , , , , , , , ,717 20, ,49 18,8754 Semestrale Semest 30,6451 a e 30, , , ,52 27, , , , , , , , , , , ,57 20, , , ,1122 Quadrimestrale 30,7285 mest 30,206 29, , , , , , , , , , , , , , ,651 21, , , ,1912 e Trimestrale 30,7702 i 30, , ,185 28, , , , , , , , , , , , , , , ,848 19,2306 Mensile 30,8535 Mens e 30,331 29, , , , , , , , , , , , , , , ,16 20, , ,

12 CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE I. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA L ammontare annuo della rendita vitalizia, si determina dividendo il premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione individuato, sulla base del sesso, dell età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'assicurato. A tal fine l età di riferimento si determina sommando algebricamente all età effettiva alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi e trimestri compiuti, il numero di anni indicato nella seguente tabella con riferimento all anno di nascita ed al sesso: TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA MASCHI FEMMINE Anno di nascita Age-shifts Anno di nascita Age-shifts Fino al 1907 compreso 7 Fino al 1908 compreso 7 dal 1908 al dal 1909 al dal 1918 al dal 1918 al dal 1920 al dal 1923 al dal 1926 al dal 1930 al dal 1939 al dal 1941 al dal 1948 al dal 1950 al dal 1958 al dale 1958 al dal 1967 al dal 1967 al dal 1979 al dal 1977 al dal 1993 al dal 1987 al dal 2007 al dal 1997 al dal dal 2008 al dal 2019 al dal

13 MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO Il Decreto Legislativo n. 252/2005, entrato in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede che GLI ISCRITTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI POSSONO MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO E CONTRI- BUIRE VOLONTARIAMENTE oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. La condizione è che l Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. É FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL SOGGETTO, CHE DECIDA DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE, DI DETERMINARE AUTONOMAMENTE IL MOMENTO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. Per l esercizio di tale opzione, occorre: a) Compilare ed inviare il Modulo PPV per comunicare la decisione di mantenere l iscrizione; b) Compilare ed inviare il supporto cartaceo denominato MODULO VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI in occasione di ogni versamento dei contributi volontari unitamente alla copia della ricevuta del bonifico, ovvero, in caso di utilizzo di una procedura tramite banca dei bonifici continuativi, in occasione soltanto del primo versamento unitamente alla copia della disposizione impartita alla banca. L iscritto può contribuire con uno o più versamenti, anche con scadenza annuale, senza limiti di importo. Ciò premesso, si ricorda che in sede di dichiarazione dei redditi, occorre tener conto che i contributi volontari versati al Fondo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad 5.164,57 per ciascun anno solare. Per la parte eccedente il limite predetto di 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come Contributi non dedotti, attraverso apposita comunicazione, al fine di evitarne la ritassazione al momento della liquidazione della posizione. 13

14 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, Napoli Iscritto all Albo dei Fondi Pensione al n Codice fiscale: INFORMATIVA RESA ALL INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato, per brevità, Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento è diretto all espletamento da parte del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (in seguito denominato, per brevità, Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all esercizio dell attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), cui il Fondo è legittimato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di seguito indicate: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.). 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio); b) strettamente necessario all esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all erogazione delle prestazioni. L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali può comportare l impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare. 4. COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Società di servizi amministrativi, Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, organismi associativi del settore previdenziale, Ministero del lavoro, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge; b) i dati personali inoltre possono essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 7. DIRITTI DELL INTERESSATO L art. 7 del Decreto conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di: - aver conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; - ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; - ottenere l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli. I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo, sita in Via Toledo, Napoli. 14

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