SCHEMA CESI-IECEx. CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI PER ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA PUBBLICAZIONE IECEx02 REGOLAMENTO

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1 Approvato Pag. 1/9 SCHEMA CESI-IECEx CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI PER ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA PUBBLICAZIONE IECEx02 REGOLAMENTO Documento approvato dal Comitato Tecnico per la Certificazione del CESI (CTC) nella riunione del [D CTC(Segr)]: prima emissione Indice del documento 1 Oggetto dello schema 2 Campo di applicazione dello schema 3 Condizioni per la concessione e il mantenimento dei certificati 4 Uso consentito dei certificati 5 Istruzione della domanda di certificazione 6 Procedimento di certificazione 7 Durata di validità delle attestazioni 8 Conservazione dei campioni e della documentazione 9 Uso scorretto delle attestazioni 10 Sospensione, revoca e rinuncia dei certificati 11 Reclami ai titolari dei certificati 12 Ricorsi, reclami e contenziosi 10 Dicembre 2004 CESI Via R. Rubattino 54 Capitale sociale Euro Registro Imprese di Milano Centro Elettrotecnico Milano - Italia interamente versato Sezione Ordinaria Sperimentale Italiano Telefono Codice fiscale e numero N. R.E.A Giacinto Motta SpA Fax iscrizione CCIAA P.I. IT

2 Approvato Pag. 2/9 1 OGGETTO DELLO SCHEMA Oggetto dello schema CESI-IECEx è la certificazione di conformità 1 dei prodotti elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, secondo le regole contenute nella Pubblicazione IECEx 02 e nei documenti ad essa collegati o derivati (nel seguito chiamati normativa IECEx). Il presente regolamento disciplina le modalità con cui ottenere e mantenere la certificazione. Esso si applica dalla data di emissione. La certificazione di conformità dei prodotti elettrici concessa dal CESI attesta che i prodotti in essa identificati, se impiegati conformemente alla loro destinazione, soddisfano i requisiti specificati nella normativa IECEx applicabile a tali prodotti. Il certificato può attestare la conformità di: un progetto singolo applicabile a tutti i prodotti ad esso corrispondenti; un progetto di base applicabile ad una serie omogenea di prodotti ad esso corrispondenti, ma differenti fra loro per un insieme limitato di caratteristiche (taglia, dimensione principale, varianti, ecc.); un prodotto singolo (esemplare unico). 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO SCHEMA 2.1 Prodotti Sono ammissibili alla certificazione tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità e destinati all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva. Sono incluse le apparecchiature per la produzione, trasmissione, distribuzione, accumulo, misura, regolazione, trasformazione e consumo di energia elettrica ed apparecchiature per telecomunicazioni. Sono altresì ammissibili alla certificazione i componenti, intesi come parte della costruzione elettrica, che non devono essere usati singolarmente in atmosfera esplosiva e che richiedono una certificazione aggiuntiva quando vengono incorporati in una costruzione elettrica o in sistemi per atmosfera potenzialmente esplosiva. 2.2 Requisiti Lo schema prevede la certificazione della conformità dei prodotti che soddisfano i requisiti delle norme IEC emesse dal TC 31 per uno o più modi di protezione: L elenco delle norme di riferimento applicabili è pubblicato nell IECEx Bulletin. 2.3 Attestazioni emesse dal CESI Il presente schema di certificazione prevede il rilascio di differenti tipi di attestazione, in funzione delle procedure applicabili per la loro concessione e delle scelte effettuate dal costruttore secondo la normativa IECEx. I certificati sono emessi dal CESI, quale Accepted Certification Body, in forza all accreditamento IECEx. 1! " #!! $ $% &' (%! %"""'! "! '

3 Approvato Pag. 3/ Rapporti e Certificati a) Rapporto di valutazione del prodotto (ExTR) Documento che presenta in modo dettagliato la valutazione del CESI sulla conformità del progetto di un prodotto alla normativa di riferimento e include i rapporti di prova, emessi dal Laboratorio, con l esposizione dei controlli e delle prove svolti sul prodotto stesso e le informazioni per la sua identificazione. L ExTR può anche includere la valutazione della conformità a altre normative nazionali. b) Rapporto di valutazione del Sistema Qualità (QAR) Documento che presenta i risultati delle verifiche svolte sul Sistema di Gestione per la Qualità di un costruttore per accertarne l adeguatezza ai requisiti della normativa IECEx. c) Certificato di conformità IECEx (CoC) Documento che attesta la conformità di un prodotto (apparecchio o componente) a tutti i requisiti ad esso applicabili delle norme di riferimento, basandosi sulle valutazioni espresse in un ExTR e in un QAR. Un certificato può attestare contemporaneamente la conformità a più norme, anche con riferimento a più caratteristiche nominali o impieghi previsti per il prodotto. 2.4 Utilizzo degli ExTR e QAR per certificazioni nazionali Secondo le regole IECEx il CESI può utilizzare i Rapporti di Valutazione ExTR e QAR emessi da altri Organismi di Certificazione riconosciuti da IECEx, per emettere propri certificati con validità nazionale. Analogamente gli altri Organismi di Certificazione aderenti allo schema IECEx sono tenuti ad accettare ExTR e AQR rilasciati dal CESI per emettere i loro certificati con validità nazionale. L accettazione di tali rapporti di valutazione è subordinata all accertamento, secondo i criteri stabiliti dalla Guida ISO/IEC 65, che sia garantita la conformità alle differenze tra le regole delle norme nazionali e quelle delle norme IEC, sia per il prodotto (ExTR) che per la verifica del sistema qualità del costruttore (AQR); che sia verificata l identità dell oggetto da certificare con quello a cui si riferiscono gli ExTR. A questo scopo il richiedente la certificazione deve allegare alla domanda copia dei rapporti di valutazione rilasciati da altri organismi di certificazione, e se richiesto dal CESI, un esemplare del prodotto e ogni altra documentazione riferita ai suddetti rapporti. Deve altresì impegnarsi ad accettare le regole CESI stabilite per esempio per la sorveglianza e il pagamento delle tariffe stabilite. Ove il CESI riscontrasse errori negli ExTR e AQR rilasciati da altro organismo di certificazione, ne informerebbe tale organismo. In caso di dispute si farebbe riferimento alla commissione di appello IECEx. 3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DEI CERTIFICATI I certificati possono essere richiesti dal costruttore dei prodotti o da altro soggetto autorizzato dal costruttore a condizione che il costruttore si impegni a soddisfare i requisiti e gli obblighi previsti dalla normativa IECEx. I certificati sono sempre intestati al costruttore. La concessione e il mantenimento dei certificati sono subordinati al soddisfacimento delle condizioni contrattuali definite dal CESI, delle prescrizioni specifiche e al favorevole esito delle verifiche di sorveglianza, quando applicabili. Le verifiche sulla documentazione e le verifiche di tipo su un insieme di campioni rappresentativi dei prodotti oggetto della certificazione devono dimostrare che essi sono conformi a tutti i requisiti applicabili prescritti dalle norme di riferimento. Anche i componenti incorporati nei prodotti devono risultare conformi ai requisiti ad essi applicabili. Quando sia prevista la sorveglianza sul sistema qualità del costruttore il richiedente dei certificati si impegna a consentire o a far consentire al CESI l'accesso, durante l'orario normale di lavoro, a tutte le unità produttive nelle quali vengono costruiti i prodotti commercializzati come conformi ai tipi certificati, al fine di svolgere i periodici controlli.

4 Approvato Pag. 4/9 4 USO CONSENTITO DEI CERTIFICATI La concessione di un certificato di conformità da parte del CESI consente al richiedente, per tutto il periodo di validità del certificato, di esibirlo o citarlo per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali, che non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato. In particolare il richiedente non deve far supporre che il certificato attesti la conformità di progetti o prodotti diversi da quelli in esso identificati o a requisiti diversi da quelli delle norme di riferimento in esso elencate. Il richiedente può, sotto la sua responsabilità, esibire il certificato a supporto dei singoli prodotti immessi sul mercato soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i prodotti siano conformi al tipo sottoposto all esame del CESI e alla documentazione descrittiva indicata nel certificato; nel caso di certificato di unico prodotto l oggetto deve essere quello indicato nel certificato le caratteristiche e le modalità di impiego assegnate ai prodotti corrispondano alle caratteristiche e modalità di impiego indicate nel certificato; i prodotti soddisfino tutte le prescrizioni della normativa di riferimento, anche se esse non sono soggette a controllo da parte del CESI; i prodotti siano stati costruiti nelle unità produttive notificate al CESI, e facciano parte della produzione sulla quale il CESI ha avuto l'opportunità di svolgere le verifiche periodiche secondo i requisiti IECEx. 5 ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE Il richiedente deve presentare al CESI copia del presente regolamento controfirmato per accettazione e una domanda per ogni certificato che intende ottenere utilizzando la modulistica fornita dal CESI. La domanda di certificazione (o anche di sola di valutazione ExTR) deve contenere quanto segue: designazioni commerciali dei prodotti da certificare; tipo di documento richiesto; norme di riferimento per la certificazione; caratteristiche nominali dei prodotti e modi di protezione; documentazione descrittiva del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dei prodotti, comprensiva dei disegni e schemi necessari e dell'elenco dei componenti in essi incorporati; certificati di conformità e rapporti relativi a calcoli, prove e verifiche richieste dalle norme di riferimento e già effettuate sui prodotti, sui materiali e i componenti impiegati nella costruzione. La domanda per la sola valutazione della produzione con QAR deve contenere quanto segue: designazioni commerciali dei prodotti; procedura di attestazione adottata; copia dei certificati già concessi applicabili al tipo oggetto della richiesta; eventualmente la documentazione descrittiva del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dei prodotti, comprensiva dei disegni e schemi necessari e dell'elenco dei componenti in essi incorporati; identificazione delle sedi produttive dalle quali verranno rilasciati i prodotti finiti; copia delle eventuali attestazioni di organismi notificati relative al sistema qualità delle unità produttive ai fini della Direttiva e dei certificati di conformità alle norme ISO 9001:2000 emessi da organismi di certificazione accreditati a livello nazionale o internazionale; identificazione dei laboratori di prova presso i quali verranno eseguite le prove prescritte per la procedura di attestazione adottata; copia di eventuali certificati di accreditamento dei laboratori di prova in conformità alla norme ISO/IEC emessi da organismi di accreditamento nazionali o internazionali. Il CESI, accertato che la domanda sia completa e conforme alle prescrizioni IECEx, avvia la procedura di certificazione, dandone comunicazione al richiedente. Dopo l'avvio della pratica di valutazione/certificazione le modifiche alla documentazione devono essere limitate alla correzione delle non conformità segnalate dal CESI.

5 Approvato Pag. 5/9 6 PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE Il procedimento di certificazione comprende le seguenti fasi: verifica della conformità della documentazione; verifica di tipo dei prodotti; verifiche sul SQ del costruttore (quando applicabili) valutazione dei risultati e concessione del certificato verifiche periodiche 6.1 Verifica della conformità della documentazione Il CESI esamina la documentazione descrittiva del progetto presentata dal richiedente, accerta che essa sia adeguata per dare una definizione completa e corretta della sicurezza contro l'esplosione e verifica che tutti gli aspetti del progetto siano conformi alle norme applicabili per il modo di protezione corrispondente. 6.2 Verifica di tipo dei prodotti Scelta dei campioni per la verifica Per ogni prodotto da certificare, il numero di campioni da sottoporre alla verifica di tipo è determinato in conformità con le prescrizioni contenute nelle norme di riferimento. Tale prescrizione può essere attenuata qualora la normativa lo consenta e la certificazione si riferisca a prodotti corrispondenti allo stesso progetto di base. Se gli esami del progetto dimostrano che essi costituiscono una serie omogenea, il CESI ha la facoltà di non richiedere le prove di tipo su campioni di tutti i tipi e varianti e di limitare le prove ai soli tipi estremi della serie (per ognuna delle variabili significative) e ad alcuni tipi intermedi nella misura ritenuta adeguata a consentire, con sufficiente confidenza, di interpolare i risultati alla serie completa Verifica della corrispondenza dei campioni alla documentazione di progetto Il CESI accerta con controlli dimensionali che i campioni sottoposti a verifiche e prove, inclusi i componenti in essi incorporati, siano stati fabbricati in conformità con la documentazione descrittiva Verifica della conformità dei campioni Il CESI assicura di sottoporre i campioni a tutte le verifiche e prove di tipo prescritte dalle norme applicabili per il modo di protezione corrispondente, riservandosi la facoltà di omettere le prove di cui considera certo il risultato positivo. Se il progetto presentato per la certificazione corrisponde ad una evoluzione di un precedente progetto già esaminato dal CESI, cui siano state apportate modifiche, le verifiche devono di regola essere ripetute. Il richiedente può tuttavia chiedere al CESI di utilizzare i risultati delle verifiche già eseguite e di valutare la possibilità di non ripetere verifiche e prove già svolte con esito positivo. I risultati di verifiche svolte per conto di un altro richiedente possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione del richiedente originale o dei suoi aventi causa. Le verifiche possono essere svolte anche sulla base di rapporti di prova prodotti da laboratori diversi dal CESI. Anche se non esegue direttamente le prove, il CESI assume la responsabilità della correttezza dei loro risultati. A tal fine il CESI approva la scelta dei laboratori di prova impiegati, accerta la loro conformità ai requisiti delle norme EN o ISO/IEC e sorveglia con i propri ispettori l'esecuzione delle prove. 6.3 Verifiche sul sistema qualità del costruttore Vengono effettuate quando è richiesto un certificato con sorveglianza oppure un Rapporto di valutazione del Sistema Qualità (QAR).

6 Approvato Pag. 6/9 Le verifiche consistono nell'esame della documentazione relativa al sistema qualità dell'unità produttiva indicata nella domanda e nell'accertamento, mediante visita ispettiva, della sua conformità ai requisiti specificati nella normativa IECEx, valutati secondo i criteri applicabili delle norme ISO 9001:2000. L'esame tende ad accertare inoltre che i laboratori di prova impiegati siano conformi ai requisiti delle norme ISO/IEC e che le procedure di controllo qualità assicurino il soddisfacimento delle prescrizioni relative all'esecuzione degli esami e prove contenuti nelle norme applicabili ai prodotti oggetto della certificazione, indicate nel relativo certificato di conformità di tipo. Le unità produttive che hanno un sistema di qualità certificato da un organismo di terza parte riconosciuto saranno sottoposti a una verifica ridotta. 6.4 Valutazione dei risultati e concessione del certificato Il CESI esamina i rapporti di prova (ExTR) e di ispezione (QAR); se i risultati di tutte le verifiche descritte nei par. 6.1, 6.2 e 6.3 dimostrano la conformità ai requisiti indicati nel par. 2.2, il CESI rilascia il certificato. Se i risultati delle verifiche sul prodotto e sulla relativa documentazione non sono conformi ai requisiti, il CESI ne informa il richiedente, indicando i motivi di non conformità e conclude la pratica di certificazione. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione del CESI, secondo la procedura Certificazione Reclami, ricorsi e contenziosi in vigore, disponibile a richiesta. Copia del certificato è inviata al segretario dell Ex Management Committee. 6.5 Marchio IECEx Il costruttore che abbia ottenuto un certificato IECEx dal CESI ha la responsabilità di assicurare che i prodotti sui quali abbia applicato il Marchio di conformità IECEx, così come i prodotti dichiarati certificati IECEx siano conformi al progetto del prodotto certificato. Le infrazioni al riguardo o l uso indebito del Marchio possono comportare la sospensione o il ritiro del certificato IECEx rilasciato dal CESI. 6.6 Verifiche periodiche Per i certificati e per i Rapporti di valutazione del Sistema Qualità (QAR) il CESI effettua verifiche sul sistema qualità del produttore mediante ispezioni annuali presso le sedi produttive indicate nel certificato. Esse sono intese ad accertare che il sistema qualità si mantenga adeguato ed efficace, così da soddisfare i requisiti specificati dalla normativa IECEx, valutato secondo i criteri applicabili delle norme ISO 9001:2000, tenendo in considerazione le eventuali certificazioni del sistema qualità rilasciate da organismi competenti. Inoltre vengono riesaminati i piani di fabbricazione e controllo, secondo i criteri della norma ISO tenendo conto delle eventuali modifiche adottate dal costruttore. Il CESI si riserva il diritto di effettuare prelievi di componenti e apparecchiature da sottoporre a prove presso i propri laboratori o laboratori esterni, a conferma dei risultati delle prove svolte dal costruttore. 6.7 Estensioni del certificato Il costruttore che intenda apportare modifiche costruttive al prodotto certificato può richiedere al CESI di esaminare che il prodotto modificato si mantenga conforme alle norme di riferimento. Il costruttore può inoltre presentare una domanda di estensione del certificato per attestare la conformità dello stesso progetto a edizioni successive della norma o a nuove norme. Il richiedente ha l'obbligo di richiedere al CESI l'estensione per: attribuire nuove designazioni commerciali ai prodotti ad esso corrispondenti; assegnare nuove caratteristiche nominali; includere nuovi impieghi.

7 Approvato Pag. 7/9 La richiesta di estensione con la relativa documentazione deve essere sottoposta al CESI che svolge le verifiche previste per la concessione del certificato. A fronte dell esito favorevole di tali verifiche il CESI emette, secondo le regole stabilite dalla normativa IECEx, un estensione al certificato che autorizza le modifiche.. Le richieste di estensione relative a: certificati di genere diverso rispetto a quello originale; nuovo richiedente rispetto a quello indicato nel certificato originale; conformità di un prodotto singolo o di un progetto diversi da quello certificato; sono trattate come nuove domande di certificazione. 7 DURATA DI VALIDITÀ DELLE ATTESTAZIONI La durata di validità delle attestazioni, salvo diverse disposizioni di legge dei singoli Paesi, è la seguente: certificati con sorveglianza e Rapporti di valutazione del Sistema Qualità (QAR): hanno validità triennale, subordinata all esito positivo delle verifiche di sorveglianza periodica operata dal CESI (la prima a 6 mesi dal primo rilascio dell attestazione e successivamente a cadenza annuale). La verifica annuale precedente la scadenza del certificato ha valore di intera rivalutazione del sistema qualità del costruttore e pertanto viene condotta con i criteri e la completezza della visita iniziale. Le verifiche intermedie hanno lo scopo di controllare a campione alcuni aspetti del sistema qualità e dei relativi documenti e registrazioni. certificati di conformità di un prodotto singolo: hanno validità illimitata. 8 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE Il CESI assicura la corretta gestione dei campioni durante le verifiche. La conservazione presso il CESI o presso il costruttore dei campioni già sottoposti alle verifiche non è prescritta. Copia dei certificati e i fascicoli significativi della documentazione tecnica elencati nei certificati sono conservati dal CESI per dieci anni dopo la scadenza di validità del certificato. 9 USO SCORRETTO DELLE ATTESTAZIONI Il CESI esamina eventuali reclami relativi all'uso che il richiedente fa delle attestazioni e, se tale uso viola le prescrizioni del punto 5, lo diffida dal continuare tale pratica; in caso di recidiva adotta un provvedimento di revoca. Se necessario, il CESI può effettuare visite senza preavviso per accertare la fondatezza dei reclami. 10 SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DEI CERTIFICATI 10.1 Sospensione Il certificato può essere sospeso, su delibera del Comitato Tecnico per la Certificazione del CESI (CTC), quando il CESI accerti una delle seguenti condizioni: il certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato; il titolare del certificato cessi di adempiere agli impegni assunti per il rilascio del certificato in base al presente regolamento e agli altri documenti contrattuali con il CESI; le condizioni alle quali il certificato è stato rilasciato siano venute meno; mancato versamento delle somme dovute dal titolare del certificato; non conformità gravi o recidive relative al sistema qualità del costruttore o al prodotto certificato.

8 Approvato Pag. 8/9 Il periodo di sospensione ha lo scopo di permettere al costruttore di risolvere le non conformità e le inadempienze di cui sopra. La sospensione del Certificato comporta il divieto del suo utilizzo in associazione ai prodotti e della sua menzione nei cataloghi e documentazione commerciale. Essa comporta anche il divieto di apporre il marchio IECEx sui prodotti costruiti a partire dalla data di comunicazione della sospensione. La sospensione può essere annullata, su delibera del CTC, quando sia stata verificata la risoluzione delle non conformità e delle inadempienze che l'hanno determinata. In caso contrario, il CTC può deliberare la revoca del Certificato. Le informazioni concernenti i provvedimenti di sospensione vengono anche comunicate al segretario dell Ex Management Committee Revoca Il certificato può essere revocato, su delibera del CTC: quando siano scaduti i limiti temporali di validità del certificato; in caso di cessazione delle condizioni per il mantenimento della certificazione. mancata risoluzione delle non conformità e delle inadempienze che hanno comportato la sospensione di cui al punto precedente; persistenza nel mancato versamento delle somme dovute da parte del titolare del certificato. La revoca del certificato produce i seguenti effetti: il divieto di utilizzo del certificato in associazione ai prodotti costruiti a partire dalla data di notifica della revoca; il divieto di apporre il marchio IECEx sui prodotti costruiti a partire dalla data di comunicazione della revoca; l'eliminazione, a carico del costruttore, di ogni riferimento al certificato nei cataloghi e nella documentazione commerciale; la cancellazione del prodotto dall'elenco CESI dei prodotti certificati e pubblicazione della notizia della revoca sul proprio sito Internet e/o su altre pubblicazioni informative. la comunicazione della revoca al segretario dell Ex Management Committee Rinuncia La rinuncia al Certificato da parte del titolare comporta: il divieto di utilizzo del certificato in associazione ai prodotti costruiti a partire dalla data di comunicazione della rinuncia; il divieto di apporre il marchio IECEx sui prodotti costruiti a partire dalla data di comunicazione della rinuncia; l'eliminazione, a carico del titolare, di ogni riferimento al certificato nei cataloghi e nella documentazione commerciale; la cancellazione del prodotto dall'elenco CESI dei prodotti certificati e pubblicazione della notizia della rinuncia sul proprio sito Internet e/o su altre pubblicazioni informative; la comunicazione della rinuncia al segretario dell Ex Management Committee. 11 RECLAMI AI TITOLARI DEI CERTIFICATI I titolari dei certificati anno l obbligo di registrare gli eventuali reclami riferiti alla conformità dei loro prodotti ai requisiti stabiliti dalle norme di riferimento e li rendano disponibili a richiesta del CESI.

9 Approvato Pag. 9/9 12 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI Il CESI è tenuto ad esaminare eventuali reclami relativi all'uso che il titolare fa del certificato. Se ritiene che l'uso sia stato scorretto, riferisce al CTC per le delibere del caso. Il titolare ha la possibilità di proporre ricorso per ottenere che una decisione di non conformità assunta dal CESI nel corso del procedimento di certificazione sia modificata. Esso può presentare, entro 30 giorni dalla data in cui sia venuto a conoscenza della decisione di non conformità, il ricorso in appello direttamente al CESI. I ricorsi sono sottoposti dal CESI all'esame del CTC di regola alla prima riunione successiva alla richiesta di appello, e comunque entro novanta giorni dalla proposta stessa; il procedimento consente all'appellante di illustrare le sue ragioni. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del titolare, tranne nel caso in cui si determini che il CESI è in errore. Qualora insorgessero controversie relative o comunque collegate al presente Regolamento le Parti cercheranno innanzitutto di risolverle in via amichevole. Qualora, a seguito del negoziato le Parti non addivenissero ad un accordo, la controversia sarà devoluta ad arbitrato: a) nel caso in cui Parte sia un Cliente Italiano, l arbitro sarà scelto di comune accordo dalle due parti tra i professionisti accreditati del ramo e giudicherà ex bono et æquo senza doversi uniformare a regole di procedura. La sede dell arbitrato è Milano; b) nel caso in cui Parte sia un Cliente Straniero, si ricorrerà alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, in conformità al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. La sede dell arbitrato è Parigi. Il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti i paragrafi del presente Regolamento ed in particolare i seguenti: 5 (Istruzione della domanda di certificazione), 6 (Procedimento di certificazione), 7 (Validità delle attestazioni), 10 (Sospensione, revoca e rinuncia del certificato). Letto, accettato e sottoscritto: Il Richiedente Timbro e firma Data

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