ALLEGATO 1 Metodologia operativa per la distinzione delle ceneri umane cremate e per il trattamento dei rifiuti prodotti nei crematori

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1 ALLEGATO 1 Metodologia operativa per la distinzione delle ceneri umane cremate e per il trattamento dei rifiuti prodotti nei crematori 1. Definizioni a) Impianto di cremazione o crematorio : qualunque apparato tecnico, all interno di un cimitero, utilizzato per la cremazione dei cadaveri, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa umane, di parti anatomiche riconoscibili mediante combustione a condizione che i prodotti che si generano siano ceneri di parti o dell intero corpo umano. La presente definizione include tutte le installazioni e il luogo ove queste sono ubicate; l impianto di cremazione deve essere costituito da: camera di combustione primaria : la camera nella quale viene inserito il feretro per essere sottoposto a cremazione. Analogamente per l inserimento di contenitori di resti mortali, di ossa o di parti anatomiche riconoscibili; camera secondaria o di post-combustione : il volume destinato all ossidazione dei prodotti della combustione provenienti dalla camera primaria; zona di raccolta delle ceneri : luogo dove si raccolgono i resti della cremazione; b) Cremazione il processo di mineralizzazione ad alta temperatura, svolto dal crematorio, del cadavere e della bara con produzione di ceneri e di frammenti di ossa calcinate. Analogamente per resti mortali, ossa, parti anatomiche riconoscibili e loro contenitori; c) Sala del rituale : l ambiente, anche attiguo al crematorio, dove viene officiato il rito civile o religioso di saluto al defunto. La stessa sala o altra può essere utilizzata per la consegna dell urna contenente le ceneri, per la conservazione o la dispersione; d) Resti della cremazione : il risultato del processo di cremazione, che si rinviene con la raccolta all interno del forno: insieme di ossa calcinate, residui metallici, ceneri di legno e polveri date dall incenerimento del feretro o del contenitore. e) Ceneri umane : Il risultato della frantumazione delle ossa calcinate, dopo averle separate dai residui metallici e per quanto possibile dalle ceneri del feretro o del contenitore, per ridurle in minute particelle. f) Polverizzatore ceneri di cremazione : apparecchio che frantuma le ossa calcinate. La separazione dei residui metallici dalle ceneri può avvenire in modo automatico, grazie al polverizzatore, in modo manuale, prima della polverizzazione, per mezzo di magnete manuale. g) Ceneri di legno : residui della cattiva o non completa combustione delle parti lignee. Il processo di cremazione, per la temperatura che si sviluppa nella camera di combustione primaria, assicura, nella più parte dei casi, la completa ossidazione dei prodotti sottoposti a combustione. Le ceneri di legno identificabili come tali, sono anch esse rifiuti della cremazione. h) Rifiuti della cremazione : ciò che si raccoglie all interno del forno in un impianto di cremazione, dopo la separazione dalle ossa calcinate. i) Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi : generalmente ceneri volanti che possono essere di diverso tipo a seconda della tecnologia di filtrazione adottata. j) Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno : rifiuti prodotti periodicamente nella attività di manutenzione straordinaria dell interno del forno ed in particolare del refrattario. k) Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione della sezione di depurazione fumi : rifiuti derivanti da tali operazioni, quali dispositivi di protezione individuale, mezzi e materiali, usa e getta, utilizzati nella manutenzione straordinaria della sezione di filtrazione. Si tratta di filtri, maschere, guanti, stracci esausti, contaminati da ceneri o polveri in genere. l) Rifiuti derivanti dalla asportazione di parti metalliche : maniglie, piedi, crocefissi e quant altro tolto dal feretro prima della sua introduzione nel forno. m) Rifiuti prodotti nel crematorio : la globalità delle tipologie di rifiuti prodotti in un crematorio, quali: rifiuti della cremazione, rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno e della sezione di depurazione dei fumi, rifiuti derivanti dalla asportazione di parti metalliche. n) Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, alle condizioni previste dall Art. 183, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2 2. Caratteristiche dei materiali da introdurre nel forno 2.1. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali - esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi - come definiti dall art. 3 comma 1 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, vengono introdotti nel forno dentro bare e contenitori appropriati, di materiale facilmente combustibile, con l asportazione preventiva di materiali non combustibili o sublimabili, salvo quelli utili alla tracciabilità delle ceneri o che presentino oggettive difficoltà operative Si raccomanda la verifica preventiva all introduzione nel forno della corrispondenza dei dati identificativi del defunto contenuti nella targhetta sul feretro (o sul contenitore) con quelli della autorizzazione alla cremazione, nonché della presenza del sigillo di cui al paragrafo 9.7 della circolare Ministero salute 24 giugno 1990, n. 24 (o in base alla normativa regionale in materia, ove diversa da quella statale) Chi accoglie il feretro nel crematorio è tenuto anche a controllare che lo stesso abbia le caratteristiche prescritte dal DPR 285/90 (Art. 30) e circolare Ministero sanità 24 giugno 1993, n. 24, paragrafo 9, nonché quelle specifiche stabilite in sede locale (in particolare in funzione della legislazione regionale vigente, laddove più restrittiva, come ad es. per la Lombardia quelle di cui all All. 3 al regolamento 6/04) Si rammenta che la cassa metallica del feretro è possibile (e consigliabile) sia sostituita con manufatti specificatamente autorizzati dal Ministero della salute (attualmente consentiti di materiale mater-bi) Le violazioni riscontrate sono da segnalare all Autorità competente alla irrogazione delle sanzioni previste in materia Ogni cremazione deve essere effettuata con l adozione di un protocollo operativo particolarmente severo, che garantisca la corrispondenza della identità del cremato. E da prevedere che un elemento identificativo di quanto si crema ( 1 ) accompagni le varie fasi della cremazione E consigliabile, ma al momento non obbligatoria, anche una soluzione di tracciabilità interna al forno, apponendo preventivamente al feretro o al contenitore di resti mortali un elemento termo-resistente che lo identifichi univocamente, da controllare al momento della collocazione delle ceneri nell urna, in maniera tale da consentire la tracciabilità e la corrispondenza delle ceneri al defunto cremato L elemento termo-resistente sarà poi collocato all interno dell urna in modo da consentire la tracciabilità delle ceneri anche in caso della perdita della targa esterna all urna Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre i limiti di pericolosità per l uomo Per le Regioni che espressamente non abbiano consentita la cremazione con stimolatore cardiaco pace maker) è facoltà del gestore del crematorio richiedere la attestazione sulla non pericolosità dell apparecchio (vds. Circolare SEFIT p.n del 20/6/2008 e relativi allegati 3 e 4). 3.Trattamento delle ceneri umane 3.1. Si raccomanda la lettura di quanto previsto dal Capo XVI del DPR 10/9/1990, n, 285, nonché del paragrafo 14 della circolare ministero salute del 24 giugno 1993, n. 24 e, ove esistenti, le corrispondenti norme regionali e comunali in materia Dopo la cremazione, col metodo consentito dalla tipologia di forno usata, si raccolgono i resti della cremazione. Successivamente si mettono in atto operazioni che permettano la separazione delle ceneri umane dagli altri resti della cremazione, con l uso del polverizzatore ceneri di cremazione o, in sua assenza, con la frantumazione, con idonea attrezzatura, delle ossa calcinate, dopo la separazione ed asportazione con magnete di parti metalliche ferrose (i chiodi, le viti e similari) e a vista di quelle non ferrose (protesi). Le ceneri umane derivanti dal processo di polverizzazione, generalmente, hanno un volume compreso tra i 3 e i 4,5 litri ( 2 ) L intera quantità di ceneri derivante da una cremazione deve essere collocata in una sola urna cineraria, di materiale resistente ed infrangibile, e questa sigillata Urne di capacità inferiore ai 4,5 litri non devono essere accettate Se per un qualsiasi motivo la quantità di ceneri sia superiore alla capienza dell urna consegnata dagli aventi titolo, il responsabile del crematorio informa della circostanza i familiari (o l incaricato del trasporto, ( 1 ) La soluzione più semplice consiste nella asportazione della targhetta metallica che accompagna il feretro (o il contenitore di resti mortali) prima della introduzione dello stesso nel forno; la sua collocazione in apposita tasca trasparente collocata a lato della bocca di introduzione del forno e la successiva collocazione, salvo che non venga cambiata con altra targhetta di dimensioni idonee, sull urna cineraria. Possono essere utilizzati altri protocolli operativi, citati nel regolamento di esercizio e/o nella carta dei servizi, quale l apposizione nella citata tasca trasparente di medaglia alfanumerica univoca, di bolla di lavorazione, ecc. ( 2 ) Possono rilevarsi volumi anche superiori, soprattutto in occasione di cremazione di resti mortali, per effetto di elementi inerti o terriccio contenuti nel contenitore, non facilmente e preventivamente identificabili.

3 laddove da questi incaricato di provvedere), richiedendo che tempestivamente cambino l urna precedentemente consegnata. Le ceneri, nel frattempo, vengono conservate in un semplice urna, di adeguata capacità, riportante nome, cognome, data di nascita e data di morte, resistente ed infrangibile, chiusa, fornita dal gestore del crematorio, e sigillata. Alla consegna dell urna di adeguata capienza da parte dei familiari, o di chi per loro, personale del gestore del crematorio provvede al travaso integrale delle ceneri umane da tale semplice urna a all urna adeguatamente capiente fornita dagli aventi titolo e alla nuova sigillatura, nonché ad apporre la targhetta identificativa e a sottoscrivere il verbale di consegna. 4.Trattamento dei rifiuti prodotti nel crematorio 4.1. Maniglie, crocefissi, piedi, ecc. tolti dalla bara prima della immissione nel forno Per questa frazione di rifiuti vale il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 211 del e, in particolare essi rientrano nella definizione data dall art. 2 comma 1 lettera f) punto 2 ( 3 ). Vi è l obbligo di trattamento previsto dall art. 13 ( 4 ). Se non si provvede al recupero, si dà seguito alle procedure di smaltimento I materiali di cui sono ordinariamente composti crocefissi, maniglie e piedi sono: - zama (lega di zinco, con alluminio, magnesio) e/o acciaio galvanizzati - ottone - plastiche trattate (che in relazione alla tipologia di plastica è possibile inserire nel crematorio) - legno (che è possibile inserire nel crematorio) Se avviati a recupero, i rifiuti metallici vengono raccolti da ditte autorizzate al recupero di materiali ferrosi e non ferrosi Casse di zinco asportate dal feretro prima della introduzione nel forno Per questi rifiuti vale il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 211 del Sono identificati all Art. 2 comma 1, lettera f, numero 2) e ad essi si applicano le norme previste dall Art. 13 dello stesso decreto Ci si riferisce a zinchi esterni alla cassa di legno. Per quelli interni è necessario un procedimento preventivo di disinfezione, se si vuole escludere la pericolosità del rifiuto, quando è stato a contatto con liquidi biologici Altri rifiuti prodotti nel crematorio Si tratta soprattutto di: a) polveri contenute nei gas di combustione intercettate dai sistemi filtranti b) materie solide che restano nell'interno delle camere di combustione o che possono da queste essere evacuate. Si rammenta che non è consentito utilizzare il cinerario comune del cimitero come luogo in cui sversare rifiuti prodotti nel crematorio. ( 3 ).. omissis Art. 2 comma 1 lettera e) e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo); f) rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali: 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari; 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione; ( 4 ) Art. 13. Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessita' di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

4 Nel cinerario comune possono essere sversate unicamente ceneri umane, derivanti dall urna cineraria Polveri contenute nei gas di combustione intercettate dai sistemi filtranti Si tratta di ceneri volatili (fly ashes), tra le quali vi sono anche metalli pesanti come lo zinco, ma anche parte delle ceneri della cassa di legno, intercettate dai sistemi filtranti o sostanze utilizzate per il processo di depurazione dei fumi A seconda della tecnologia di filtrazione utilizzata questi rifiuti possono essere di vari tipi: 1) polveri di colore grigio scuro, se si usano sistemi filtranti a secco. In tal caso la sezione di filtrazione è costituita da uno scambiatore o dissipatore di calore per ridurre la temperatura dei fumi da 850 C a circa 180 C compatibile con il sistema di filtri a maniche. Le polveri provenienti dalla pulizia di scambiatori così come le polveri captate dai filtri vanno smaltite con il medesimo codice. 2) polveri di colore nero che derivano da sistemi di depurazione fumi a secco che utilizzano un reagente (che può essere: bicarbonato di sodio + carbone attivo o sorbalite: calce idrata + carbone attivo) per ridurre l'incidenza delle diossine, dei composti organo-clorurati e dei metalli pesanti nelle emissioni in atmosfera attraverso l azione di adsorbimento di questi materiali nella struttura spugnosa del carbone attivo. Le polveri raccolte nelle tramogge dei filtri sono pertanto costituite da ceneri volatili e dal reagente impiegato nel processo; 3) fanghi se il trattamento di depurazione è del tipo ad umido ed impiega l acqua sia come mezzo di abbattimento della temperatura dei fumi, che come mezzo di lavaggio dei fumi facendo precipitare le polveri pesanti in una vasca di raccolta Le polveri devono essere collocate in appositi sacchi o contenitori ermetici, posizionati all interno di contenitori rigidi opportunamente contrassegnati, raggruppati in deposito temporaneo in attesa dello smaltimento di rifiuto pericoloso Materie solide che restano nell'interno della camera di combustione o che possono da questa essere evacuate I composti solidi sono quelli derivanti da metalli o materiali con temperatura di fusione superiore a quella di esercizio del forno (ad es. metalli come il ferro, metalli vari contenuti nelle protesi, ecc.). Si tratta in genere di chiodi, viti, orto protesi Si ritrova, laddove utilizzata tale procedura, anche la medaglia di materiale termoresistente alla temperatura di fusione, identificativa del cremato, che si consiglia di inserire nell urna prima della sua definitiva chiusura (in tal modo continuando la tracciabilità del contenuto anche ad urna sigillata) I materiali ferrosi e non ferrosi rinvenuti (chiodi, viti, altri elementi metallici deformati dal calore, orto protesi ( 5 ), grumi di metallo fuso unitamente a frammenti in essi incorporati), sono raccolti in un contenitore di rifiuti. Periodicamente vengono avviati a smaltimento o a recupero. Tali tipi di materiali ferrosi e non ferrosi vengono separati dai resti della cremazione con le tecniche già descritte al paragrafo Rifiuti prodotti da attività di manutenzione del forno e della sezione di depurazione fumi Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del forno La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mattoni refrattari del forno da origine a rifiuti derivanti dalla abrasione dei refrattari esausti e dalla raschiatura del refrattario Quando si crema un feretro con bara interna di zinco, questa pesa circa 20 Kg. (in relazione alla dimensione della bara) e la lega saldante poco meno di 1 Kg. (50% di stagno, 50% di piombo). Nei crematori autorizzati a cremare anche bare di zinco, il metallo che si solidifica sulla suola del forno, periodicamente, viene raschiato e quindi si forma un misto di zinco e di refrattario Esistono sul territorio italiano alcuni impianti che consentono un recupero dello zinco fuso per formazione di lingotto di zinco. In tal caso il lingotto di zinco è generalmente trattato come residuo metallico da avviare a recupero Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione della sezione di depurazione fumi La manutenzione straordinaria della sezione di filtrazione da origine a rifiuti di tipo pericoloso, costituiti dai filtri a manica o similari, maschere, guanti, stracci esausti, contaminati da ceneri o polveri in genere. ( 5 ) Qualora si avviino a recupero, al momento risulta esista un unica ditta olandese, in tutta l Europa, specializzata per tale funzione di recupero. Si tratta della Orthometals ( info@orthometals.nl ), che opera in 16 Paesi europei.

5 Rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione del camino La manutenzione del camino dà luogo a raccolta di fuliggine, considerata anch essa come rifiuto. Poiché è presumibile che la sezione di depurazione fumi abbia eliminato la maggior parte di contaminanti, la fuliggine non è considerata ordinariamente rifiuto pericoloso, salvo che da analisi periodiche effettuate non scaturisca tale pericolosità. 4.4 Deposito temporaneo dei rifiuti in attesa dell avvio a recupero o dello smaltimento La normativa in materia (Art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs 152/2006 e sm.i. ) stabilisce che il produttore di rifiuti, può effettuare il deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, senza richiedere alcuna autorizzazione, nelle ipotesi stabilite nello stesso articolo (6) e deve attenersi alle seguenti prescrizioni: a) PER I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI: - smaltire ogni 3 mesi i rifiuti prodotti; - smaltire i rifiuti al raggiungimento dei 20 mc.; - comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno. b) PER I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI: - smaltire ogni 2 mesi i rifiuti pericolosi prodotti; - smaltire i rifiuti pericolosi al raggiungimento dei 10 mc.; - comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno Qualora il gestore del crematorio intenda o non possa rispettare le prescrizioni su descritte, può richiedere alla Provincia l autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio in conto proprio di rifiuti speciali. In tal caso dovranno essere presentate anche le garanzie finanziarie Codici CER applicabili alle diverse tipologie di rifiuto prodotte in un crematorio Non è ancora univocamente stabilita la codifica del trattamento dei rifiuti prodotti in un crematorio, perché vi è un solo riferimento specifico. Negli altri casi si applica il codice che più si avvicina alla qualità del rifiuto prodotto, generalmente dopo aver effettuato apposite indagini chimiche sulla pericolosità dello stesso Si noti che essendo il crematorio all interno del cimitero, le frazioni di rifiuto che sono individuate dall articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 (e cioè le parti metalliche tolte dal feretro prima dell introduzione nel forno) seguono la normativa per i rifiuti cimiteriali considerati come urbani stabilite dal citato DPR 254/2003 e come tali conferite, senza registrazione e formulario, al soggetto che l obbligo di raccolta di tali tipologie di rifiuto, individuato nell ATO. Diversamente se si intende procedere a operazioni di recupero, per le quali si applicano le norme in materia, in funzione della NON pericolosità (Decreto 5 aprile 2006, n pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006) o della pericolosità (Decreto 12 giugno 2002, n.161 -pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002) dei rifiuti recuperati. ( 6 ) Art 183 lettera m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

6 Invece i rifiuti prodotti dal processo di cremazione seguono le norme dei rifiuti speciali prodotti da attività di servizio, con codice CER attribuito in base alla tipologia di rifiuto prodotto Di seguito si elenca la più attendibile corrispondenza tra le diverse frazioni di rifiuto e il codice CER ad essi attribuibile, con la indicazione (*), se pericoloso: a) Maniglie e altri oggetti metallici (ad es. cassa di zinco) tolti dalla bara prima della introduzione nel forno (corrisponde a quanto descritto ai paragrafi e della presente circolare) a1) se non avviati a recupero, raccolti dal servizio di igiene urbana come rifiuti cimiteriali non pericolosi, di cui all articolo 13 comma 2 del DPR 254/2003 ( 7 ) a2) se avviati a recupero dal produttore del rifiuto, necessita la tenuta del registro di carico e scarico e l uso del formulario. In tal caso si tratta di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi classificabili con codice CER a3) casse di zinco tolte da personale del gestore del crematorio prima della cremazione, venute a contatto con liquidi cadaverici. Si tratta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, a cui si attribuisce il codice CER (*), se la bonifica da sostanze pericolose si esegue NON a cura del gestore del crematorio. Se invece la bonifica è eseguita dal gestore del crematorio si ricade nel caso di cui alla lettera a1) o a2) a seconda dei casi. b) parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai resti della cremazione: (corrisponde a quanto descritto al paragrafo della presente circolare) b1) materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti comprendendovi sia viti, chiodi, maniglie, protesi, ecc. non separate b2) rifiuti non specificati altrimenti laddove si faccia una cernita delle protesi c) rifiuti derivanti dalla manutenzione del forno (corrispondono a quanto descritto al paragrafo e della presente circolare). Periodicamente si effettuano delle analisi per determinarne la pericolosità. c1) In caso di non pericolosità si applica il codice CER c2) In caso di pericolosità il codice CER (*) d) polveri, polveri e reagenti, fanghi derivanti dai processi di depurazione dei fumi (corrisponde a quanto descritto al paragrafo della presente circolare). d1) Nel caso le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa (secondo i parametri di legge) il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER (*) d2) in assenza di analisi o se queste evidenziano tracce di mercurio in quantità superiore alle soglie di ammissibilità, il rifiuto è da considerare pericoloso e si applica il codice CER (*) e) rifiuti da attività di manutenzione della sezione depurazione fumi (*) (corrisponde a quanto descritto al paragrafo della presente circolare) 5. Procedure amministrative 5.1. Registrazioni necessarie nel crematorio per il trattamento dei rifiuti I rifiuti prodotti nel crematorio devono essere raccolti separatamente tra le frazioni identificate al paragrafo precedente I rifiuti vanno raccolti in contenitori aventi caratteristiche adatte alla tipologia di rifiuto, alla frequenza temporale di raccolta, e temporaneamente collocati in apposito ambiente all interno del crematorio in attesa del trasporto I rifiuti possono essere avviati a smaltimento o a recupero. La normativa vigente suggerisce, se possibile, il recupero per quelli costituiti da maniglie e altri oggetti metallici tolti dalla bara prima della introduzione nel forno Occorre tenere il registro di carico e scarico, nonché ottenere la propria copia del formulario per il trasporto compilato e controfirmato dal trasportatore, regolarmente autorizzato per quella tipologia di rifiuto. ( 7 ) Sarà il servizio di igiene urbana a decidere cosa fare in seguito e cioè a differenziare la frazione di rifiuto raccolta e, se di interesse, avviare a recupero a sua cura. Il codice CER applicabile dal servizio di igiene urbana è il , relativo ad altri rifiuti non biodegradabili, provenienti da cimiteri.

7 I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico devono annotare le informazioni richieste osservando la seguente periodicità: - per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; Entro 60 giorni dal prelievo il trasportatore deve far pervenire al produttore del rifiuto altro foglio del formulario firmato e timbrato dal quale si evince che il rifiuto è andato a buon fine, ovvero è stato correttamente smaltito. Solo questo garantisce il produttore del rifiuto. Se non dovesse arrivare questo secondo foglio del formulario si deve avvertire in modo formale dell'accaduto l Ente preposto al controllo (generalmente la Provincia) Chi effettua il trasporto deve essere iscritto nell albo nazionale dei trasportatori di rifiuti, per il particolare codice rifiuto interessato. I mezzi devono essere autorizzati e iscritti nella autorizzazione rilasciata al trasportatore Per l attività di recupero occorre essere iscritti al registro delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti. E da controllare che sia il trasportatore che la ditta che effettua il recupero o lo smaltimento sia autorizzata per il tipo di codice CER attribuito ai rifiuti prodotti dal crematorio e non un'autorizzazione generica Procedure e dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi nel crematorio ed in particolare nella raccolta dei rifiuti prodotti nel crematorio e nel trattamento delle ceneri In ottemperanza a quanto disposto dall art. 75 del D.Lgs. 81/80 è previsto l impiego obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale(d.p.i.) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. In ogni caso le caratteristiche specifiche dei DPI devono essere individuate in conseguenza dell analisi e valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08. A puro titolo indicativo si elencano i principali DPI da mettere a disposizione e da utilizzare dal personale addetto per le diverse operazioni connesse con il ciclo di cremazione tenendo conto delle loro condizioni di utilizzo come indicato nell art. 77 comma 2 del D.Lgs. 81/ Movimentazione dei feretri fino al carico sul carrello caricatore del feretro nel forno Guanti di lavoro in pelle Scarpe da lavoro Guanti antitaglio impermeabili ( 8 ) Guanti monouso ( 9 ) Tute o sopratute monouso anti liquidi ( 10 ) Occhiali contro gli schizzi di liquidi di percolamento ( 11 ) Maschera antiodore a carboni attivi ( 12 ) 2. Carico dei feretri dentro il forno Visiera di sicurezza in lastra trasparente e filtrante in classe 2 (UNI EN UNI EN 171) Tuta di protezione da calore radiante e convettivo (UNI EN366 - UNI EN367 - UNI EN531) Guanti di protezione contro rischi da contatto di corpi ad elevata temperatura (UNI EN407) Scarpe di protezione (UNI EN346) 3. Estrazione resti cremazione Maschera con filtro tipo P (antipolvere) in aggiunta ai D.P.I. di cui al punto 2) 4. Polverizzazione ceneri Scarpe da lavoro; Camice da lavoro; Guanti da lavoro di pelle; ( 8 ) Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, ( 9 ) Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, ( 10 ) Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, ( 11 ) Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti, ( 12 ) Se viene valutato il rischio biologico (a causa percolamenti) durante la movimentazione dei feretri è necessario prevedere guanti,

8 Occhiali o visiera; Maschera con filtro tipo Pn ( n= 1, 2 o 3 secondo valutazione del rischio - VDR ) (antipolvere). 5. Estrazione polveri e fanghi dai sistemi filtranti Scarpe da lavoro; Camice da lavoro usa e getta; Guanti da lavoro di pelle; Occhiali o visiera; Maschera con filtro tipo Pn ( n= 1, 2 o 3 secondo valutazione del rischio - VDR ) (antipolvere). 6. Manutenzione dell impianto I D.P.I. necessari in funzione del tipo di manutenzione svolta Per tutte le operazioni di esercizio e manutenzione dovranno essere previste e redatte opportune procedure di sicurezza delle quali i lavoratori dovranno essere opportunamente informati. I lavoratori dovranno altresì essere formati sulle azioni da compiere con particolare riferimento alle cautele da mettere in atto. Si ricorda che è previsto dal D.Lgs 81/08 opportuno addestramento per i DPI definiti di Terza Categoria, qualora impiegati. In merito alle misure generali di tutela come definite all art. 15 del D.Lgs. 81/08 si richiama l attenzione sulle misure dettagliate di emergenza in caso di primo soccorso e di lotta antincendio. 6. Struttura organizzativa del crematorio ai fini della sicurezza 6.1. L organizzazione di un moderno crematorio deve prevedere la presenza di operatori con diverse responsabilità e qualifiche che di seguito riportiamo in modo indicativo, adeguatamente formati e soggetti a periodici aggiornamenti Responsabile della sicurezza: La gestione e la conduzione operativa devono essere svolte, per quanto attiene la problematica della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, in attuazione delle Direttive CEE: 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE Il responsabile del servizio prevenzione e protezione, che ha tra gli altri il compito di provvedere all istruzione del personale addetto alla conduzione, per quanto attiene prevenzione infortuni, rischi per la salute e in generale gli incidenti prevedibilmente derivabili dall utilizzo dell impianto, svolgerà, non necessariamente ma preferibilmente, anche il ruolo di responsabile tecnico della conduzione Responsabile tecnico della conduzione: Alla figura di responsabile della conduzione, che deve possedere una qualifica tecnica ed una competenza specifica commisurata al ruolo, compete: l istruzione, preventiva e specifica per il corretto utilizzo dell impianto, del personale operativo; il controllo periodico dell efficienza dell impianto con particolare riguardo per i dispositivi di sicurezza; la programmazione delle operazioni di manutenzione ordinaria; l organizzazione e la sorveglianza delle operazioni di manutenzione straordinaria. Il tecnico si occuperà della supervisione e controllo del corretto funzionamento del forno crematorio. Preferibilmente la sua postazione sarà nella sala controllo, da dove, tramite un pannello operatore, sarà in grado di controllare le principali procedure operative di ciascun forno, le diverse sezioni dell'impianto, con indicazione dei valori istantanei delle variabili misurate e della funzionalità delle varie apparecchiature; l impostazione dei diversi parametri operativi; la gestione gli allarmi d impianto secondo procedure ISA-I Personale operativo: Il personale operativo, previo adeguato addestramento, deve essere in grado di espletare in modo autonomo le seguenti operazioni: 1. avvio con partenza da freddo dell impianto; 2. movimentazione dei feretri; 3. caricamento del feretro per mezzo dell attrezzatura in dotazione; 4. controllo dell andamento dei parametri di processo delle diverse sezioni d impianto e utilizzo dei comandi manuali per portare l impianto in condizione di sicurezza in caso d allarme qualora non intervengano i dispositivi automatici di sicurezza; 5. estrazione e raccolta dei resti della cremazione al termine della stessa; 6. trasferimento delle cassette cinerarie dalla zona tecnologica alla zona di trattamento ceneri ; 7. trattamento ceneri per mezzo dell attrezzatura in dotazione e posizionamento di queste nelle urne; 8. scarico delle polveri derivanti dalla linea di trattamento fumi;

9 9. riavvio dell impianto dopo un arresto durante il ciclo; 10. disattivazione dell impianto; 11. manutenzione ordinaria, attività di pulizia, controllo e ripristino dei materiali di consumo. 7. L attività di manutenzione programmata. Ogni impianto di cremazione deve prevedere una attività di manutenzione programmata che verrà riportata su apposito registro degli interventi effettuati. Gli interventi di manutenzione programmata sono mirati ad assicurare la funzionalità ed efficienza degli impianti al fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori e per l ambiente. 8. Urne dopo la dispersione delle ceneri 8.1. E possibile che dopo la dispersione delle ceneri chi vi abbia provveduto voglia disfarsi dell urna. L urna non è un rifiuto pericoloso, ma può causare allarme in chi eventualmente la rinvenga, se abbandonata Conviene pertanto attivare una procedura per favorire il rientro dell urna (dopo la dispersione) in strutture come crematorio o cimitero del luogo di residenza del soggetto che è incaricato della dispersione ( 13 ). Se consegnata al crematorio, l urna può bene essere assimilata (per natura) al materiale di cui al paragrafo (maniglie, ecc.) ( 13 ) Analogamente a quanto già avviene per altri settori, come per la raccolta dei farmaci scaduti in farmacia, delle pile consumate nei negozi di rivendita di tali beni, ecc.

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