A L L E G A T O "A" REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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1 A L L E G A T O "A" REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31/03/2017

2 CAPO I SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 1 - Oggetto 1. Il servizio della pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure, ove previsto, nelle misure stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Art. 2 Superficie e caratteristiche degli impianti 1. Il Comune di Poirino, con popolazione al di n abitanti individuato in Classe IV ai sensi del vigente D.lgs n.507 del 1993, è tenuto all installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 115 (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tal proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di mq. 258 circa ed è suddivisa in tre tipologie di impianti così definite: Impianti affissione manifesti di natura commerciale Mq. 140,00 Impianti affissione manifesti di natura istituzionale Mq. 15,40 Impianti affissione necrologi Mq. 102,80 2. Il Comune di Poirino si riserva inoltre la possibilità di affidare in concessione a soggetti privati impianti di proprietà comunale per l'affissione diretta di natura commerciale (grandi impianti ed addensamenti pubblicitari), così come individuato dall'art.11 del vigente P.G.I.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2006 e s.m.i., oppure previa approvazione ed ulteriore inserimento degli stessi nel P.G.I.P.. 3. Al termine del progetto di riordino dell'impiantistica comunale nel Piano Generale degli Impianti verrà individuata ed inserita una specifica sezione grafica dedicata agli impianti affissionali, i quali verranno dotati di numerazione autonoma e schede di riferimento. Art. 3 - Categorie delle località del territorio comunale 1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993, il Comune di Poirino, che rientra nella Classe IV, ha comunque suddiviso il territorio comunale in due zone sotto riportate identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità e d'importanza così come riportato nel P.G.I.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 28/04/2006 e s.m.i.: ZONA A - Centro Storico Naturale ZONA B - Zona residuale concentrico, frazioni 2. Per le affissioni da effettuarsi in tali zone il Comune di Poirino non potrà comunque avvalersi della facoltà di differenziare le tariffe dei diritti.

3 3. L'attuale posizionamento degli impianti per le affissioni è avvenuto nell'ambito del Centro Abitato, così come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 177 in data 21/12/2005, previa acquisizione del nulla osta rilasciato dalla Provincia di Torino - Area Viabilità - Servizio Esercizio Viabilità per gli impianti posizionati o anche solo visibili su/da strade di competenza della Provincia di Torino. Art. 4 Soggetto passivo e diritto sulle pubbliche affissioni 1. Per l effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto richiedente, ed in solido da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo del canone sulla pubblicità. 2. La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e dalla Deliberazione comunale. 3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore. 4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. 5. Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. Art. 5 Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto incaricato della materiale esecuzione del servizio di "Attacchino" mette a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 3. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe devono essere richieste al servizio nel termine di cinque giorni antecedenti la scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. 4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni. 6. Nel caso di ritardo nell effettuazione dell affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni. 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto. 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

4 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione, definito diritto d urgenza. Le sole affissioni di necrologi effettuate direttamente dalle ditte di onoranze funebri nei giorni festivi o nel pomeriggio del sabato (quando il servizio pubbliche affissioni non è attivo), non sono soggette a diritto d urgenza. 10. Il Comune di Poirino, con appositi atti autorizzativi, riserva la possibilità di effettuare affissioni dirette ad alcune particolari categorie di utenza in base alla frequenza delle affissioni ed all urgenza di effettuazione delle stesse. Tali affissioni avvengono senza l'applicazione del diritto d'urgenza, considerandole numericamente e per periodo di affissione. L'utente dovrà corrispondere a consuntivo i diritti dovuti sulla base di conteggi predisposti dall' Ufficio Tributi del Comune di Poirino. 11. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini verranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. 12. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. 13. La durata minima delle affissioni è di quindici giorni. Art. 5/bis - Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative a necrologi e ringraziamenti funebri. 1. Considerata la particolare natura dell affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell Ente, si rende necessario regolamentare il servizio così come segue: Le affissioni urgenti per le quali perviene la consegna dei manifesti al servizio pubbliche affissioni entro la mattinata del giorno in questione sono da effettuarsi entro il pomeriggio dello stesso giorno; Le affissioni urgenti per le quali perviene la consegna dei manifesti al servizio pubbliche affissioni entro il pomeriggio del giorno in questione sono da effettuarsi nella giornata successiva; Per le affissioni urgenti in giornate festive oppure giornate nelle quali il servizio non è attivo: si applica quanto previsto al punto successivo. 2. Il regolamento comunale sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 in data 21/12/2010 prevede per le agenzie di onoranze funebri, all art. 5, comma 9 ed esclusivamente per l affissione di necrologi il sabato pomeriggio o nei giorni festivi in cui il servizio non è attivo, la possibilità di effettuare direttamente in proprio l affissione, senza applicazione del diritto d urgenza. 3. In tal caso, appena il servizio comunale sarà nuovamente attivo, le agenzie di onoranze funebri avranno l obbligo di comunicare il numero di manifesti affissi, e la loro localizzazione. Ovviamente tali affissioni sono soggette al

5 rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell Ente nonché all applicazione delle sanzioni previste dall art.12 qualora effettuate in maniera difforme dal regolamento. Stante l ampia copertura del servizio determinatasi con la formulazione del nuovo orario di apertura al pubblico, l utilizzo dei benefici previsti al presente punto sono di fatto da intendersi esclusivamente per la giornata del sabato pomeriggio e dei giorni festivi. L affissione diretta di manifesti da parte delle agenzie di onoranze funebri non deve comunque essere effettuata a discapito di manifesti non ancora scaduti. 4. Le affissioni effettuate direttamente dalle agenzie di onoranze funebri quando il servizio è attivo verranno, senza preavviso, rimosse da parte dell appaltatore. 5. Per particolari e reali urgenze che possano verificarsi, oppure per irreperibilità del gestore impegnato nella fase di materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale, è individuato a disposizione dell utenza un numero di cellulare di servizio reperibile sul sito internet del Comune di Poirino nella sezione dedicata ai tributi comunali, oppure presso l Ufficio Tributi di Via Cesare Rossi n.5 oppure ancora pubblicato/affisso all indirizzo di esecuzione del servizio stesso. (mod. marzo 2017) Art. 6 - Consegna e timbratura manifesti 1. I manifesti devono essere fatti pervenire al soggetto titolare della materiale attività di affissione nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno cinque giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. 2. Le modalità, gli orari ed il luogo di consegna dei manifesti sono disponibili sul sito internet del Comune di Poirino nella sezione Tributi. 3. Le affissioni vengono eseguite, di norma, il martedì e il venerdì compatibilmente con le disponibilità di spazi affissionali e con le condizioni metereologiche che ne consentano una corretta ed efficace affissione. 4. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia con apposito timbro portante la data di scadenza delle affissioni. Art. 7 Riduzione del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50% in base a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. per i seguenti casi: a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. 507/1993; b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d. per i manifesti legati ad iniziative alle quali sia stato riconosciuto il sostegno formale del Comune di Poirino;

6 e. per i manifesti relativi a festeggiamento patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; f. per gli annunci mortuari. Art. 8 Esenzioni del diritto 1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni in base a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. le seguenti tipologie: a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Poirino da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province per scopi istituzionali; d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; h. i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento del Consiglio recanti il logo comunale e la dicitura "Comune di Poirino - Gruppo Consiliare " aventi attinenza con l'attività medesima; i. biglietti ed annunci pubblicitari di dimensioni inferiori a cmq. 300; j. i manifesti legati a iniziative alle quali sia stata riconosciuta l esenzione prevista con il patrocinio o con il sostegno del Comune di Poirino. Art. 9 Versamento del diritto e rimborsi 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. 2. Il pagamento potrà avvenire con le seguenti modalità: in contanti o tramite servizio Bancomat presso lo sportello dell'ufficio Tributi Comunale - Via Cesare Rossi n. 5 - negli orari di ufficio; presso il Tesoriere Comunale; utilizzando il bollettino di C/C/P n intestato a "Comune di Poirino - Proventi pubblicità e pubbliche affissioni- Servizio Tesoreria". 3. Qualora l'utente ritenga di aver corrisposto al Comune di Poirino somme non dovute, oppure eccedenti il dovuto, può richiederne il rimborso mediante istanza documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 4. Come previsto dal comma 166 dell art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7 CAPO II VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI Art Funzionario Responsabile 1. Il Comune di Poirino, con apposito atto della Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.. 2. Al Funzionario sopra menzionato sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del diritto sulle Pubbliche Affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 3. Gli uffici competenti comunicano alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. Art Vigilanza 4. Gli addetti del servizio affissioni od il soggetto regolarmente incaricato per l'espletamento del servizio materiale di "Attacchino", muniti di apposita autorizzazione del Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze, rilasciata in qualità di Funzionario Responsabile del Servizio, oltre agli addetti della Polizia Municipale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva. Art. 12 Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'art. 24 del D.Lgs. 507/ A tali effetti il Servizio Affissioni di competenza della Ripartizione Contabilità e Finanze, e la Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra, applicando la sanzione prevista dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 (come modificato dal comma 57 lett.c) dell'art. 145 Legge 388/2000) che va da un minimo di 206,58 ad un massimo di 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento ai commi 3, 4, 5 e 5bis dell art. 24 del D.Lgs. 507/93 Sanzioni amministrative. 4. Il Materiale cartaceo abusivo defisso, quale manifesti e locandine, verrà distrutto. Per la deafissione di manifesti abusivi compete al Comune di Poirino un rimborso spese pari ad 25,00 per ogni singola localizzazione di manifesti abusivi.

8 Art Ricorsi e contenzioso 1. Entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del verbale e contro il medesimo gli interessati possono far pervenire al Sindaco del Comune di Poirino presso il Palazzo Comunale di Via Cesare Rossi n Poirino - scritti e memorie difensive. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento l'utente potrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino. Art. 14 Gestione del servizio 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. 2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio. 3. Il Comune di Poirino, con apposita procedura di gara o tramite l'affidamento del servizio in base al vigente Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data può affidare a soggetto esterno la materiale esecuzione dell'attività di affissione. Art. 15 Norme finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di diritti sulle Pubbliche Affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993, n L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all Albo Pretorio del Comune, a norma di legge. Art Efficacia 1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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