DIREZIONE MARITTIMA DI C A T A N I A E DIREZANE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

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1 'bfifv,stero DELLE'ruFRASTRUTTUR E É DEg flrasporffi DIREZIONE MARITTIMA DI C A T A N I A E DIREZANE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA DECRETO N'25 I1O I Direitori Marittimi di CATANIA e di REGGIO CALABRIA, -VISTA Ia Circolare, prot. n. M-TRA/PORTI/16880 in data , con Ia quale il Ministero delle lnfrastrufture dei Trasporti, sulla base delle proposte elaborate dalle associazioni di categoria dei piloti dei porti applicando i criteri e meccanismi determinati ai sensl del comma 1 bis dell'articolo 14 deila legge n.84/94, esaminate - verificate insieme ai rappresentanti delle categorie interessate, ha approvato le modifìche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal per il biennio , tra cui i porti di MESSINA, REGGIO CALABRIA e STRETTO di MESSINA;. CONSIDÉR.ATO che la predetta Circolare ha pravisto le modifiche ai compensi fissi in ragione del /o: - VfSTA la circolare prot. DEM3/497 in data della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima ed interna con la quale si dispone che, anche nel caso dell'adozione di decreti tariffari, deve darsi attuazione all'articolo I del regolamento locale di pilotaggio, procedendo all'adozione di un unico decreto riguardante il porto di MESSINA, quello di REGGIO CALABRIA, quello di GIOIA TAURO e per lo Stretto di MESSINA adottando il sistema della concertazione ira le Direzioni Marittime di CATANIA e di REGGIO CALABRIA, ciascuna in ragione deila propria mmpetenza; - VISTO il Decreto, n.24lo9 datato 28 Dicembre 20C9 delle Direzioni Marittime di Catania e di Reggio Calabria, recante aggiornamenti tariffari per il servizio di piiotaggio in detti porti per il biennio ; - VISTO il R.D S23. nr. 3235: tr tîj b! gii arii, 17 e S1 Cel Cociice deila hlav'igaziclre e Sl! artt. 13X,'13?,'133 e 13zi,dei reiativc ReEoiarnento di esecuzicne (pante rrarittirna), -. \rflett =É*É.:,:,G5

2 :illlllíeè4é:= DECRETA ARTICOLO'Í Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono cosi determirrate: A) Tariffe Messina porto 1) Serizio reso a bordo: 1.1 Per tutte le navi, comprese!e n : navi petroliere con zavorrc segregata (s.b.t.), Reg. ce 1.AA AA Per ogni uiteríore scaglione di 'tr0.000 G.T. Euro 2011-zAQ 150,77 163,64 197,94 403,01 560,22 727,43 933,94 1.2V4, A, , , ,50 247,22

3 Per le navi petroliere senza zavorna segreeata(r{0 S.B.T.), Reg. CE n : 2CI1-2A ,65 197,15 238,48 485,55 674,95 876, , , , , , ,29 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. Euro 249, Alle navi traghetto "TR(ro-ro) merci" e miste progettate costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per me7zo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa soito indicata: Taniffa base AA1 - ' CI CI CI. CI00 128,28 139,22 168, ,88 476,63 618,89 794,60 'i.084, ,64 x.349,cis "i "d.gg,2 I x "681,64

4 #ar-èe*é.-..::,r, :-=- Per ogni ulteriore scaglione dí G.T. Euro 176,30 2l Serizio reso trarnite stazione radis (VHF): 2.1 Per le navi che possono awalersi del serviziotramite stazione Vi{F ai sensi del comma dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base e la seguente: Tarlffa base I ,58 49,31 60, Per le navi che possono awalersi del servizlotramite stazione Vl-iF a! sensi del cornrna 2 Cell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente: , Per le natri che possono awalers! del servizio tranrite stazione Vi--{F ai serls! Eiel comma dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base e la seguente: Scagtrioni in G.T. delle navi pilotate x CI0 35,80 38,86 47,04 95,70 133,03 172,74 221,78 302,72 342,CI8 3V6,52 4'19,4"?

5 F) Tariffe Reggio Calabria Porto 1) Senizio reso a bordo: 1.'î Per tutte le navi, comprese le n navi petroliere con zavaffa segregata (S.B.T.), ReE. CE 2A11-2A12 'l AU gb,6't 126,47 '149,63 26'l,53 330,85 448,04 569,52 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. Euro 69, Per le navi petroliere senza zavorrasegregata (NO S.B.T.), Reg. CE n fi ' ,90 152,37 179,47 315,08 398,60 539,79 686,'!6 Fe;- ogni ulteriore scaglione di 5.0CI0 G.T. Euro 93,5'î i ;dt,--.- : -: Ég

6 ----ffrcffi; 1.3 Atle navi traghetto "TR(ro-ro) merci" e miste progettate coshuite per il kasporto di veicoli con imbarco/sbarco sutte propiià ìíot"-"lo di carichi,-disposti su pianali. o contenotori' caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con piovenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentate, nonónè-oàir" Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata: 2A ,90 107,60 126,45 222,51 281,48 381,19 484,54 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. Euro 58,98 1) Senzio reso a bordo: 1.1 Pen tutte le navi, comprese le n : navi petroliere con zavcirra segregata (s.b.t.), Reg. CE 2A11-2A z.au ú01-7.0c1-1ú C01-15 úc CI I 0.c C0 20.CI00 n64,,49 2Ú2,93 242,24 365,'l 5 528,06 5&4,52 7'{5,29 s46 04 s?5,38

7 , , ,18 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. Euro 65,03 1.2Per le navi petroliere senza zavorrasegregata (NO S.B.T.), Reg. CE n : ,57 244,49 291,85 439,93 636,2't 744,22 861,77 1.CI19, , , , ,CI3 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. Euro 78,35 Per le navi da carico superiori a G,T. ed inferiore a G.T., risultanii dai documenti di bordo, il tonnellaggio di stazza lorda in base al quale dovrà essere individuata Ia tariffa da applicare, sarà il maggiore tra quello riportato dal certificato di stazza e quello risultante dalla tabella allegat alla Circolare del soppresso Ministero della Marina Mercantile, titolo: Porti, serie Vll, n. 86, - prot. Nr in data 05 luglio 1990, avente per fattore di enkata il coefficiente di B x L, ottenuto dalla moltiplicazione dei valori della lunghezza e della larghezza della nave (spressa in metri). ART 00L0? 1) Per le navi dotate del certificato di stazzatui'a internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio cfovranno intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal cerlificato stesso. ::::*dleeéts:pr

8 2) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) otténuto utilizzando la formula che il Registro ltaliano Navale (R.l.NA.)ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione: - GT= Kr x V (dove Y=2,832 VLT e Kr = 0,2+0,02 Log 10 V). Qualora non risultasse possibile I'applicazione di tale formul a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dell'lmo nella circolare n. 653/94, che consente, sia pure con un' approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.l.NA., il calcolo prowisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazz:alu'a internazionale : GT=Vexa doveve= LxBxH L= Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero; B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; H= Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave; a= F (VE) da calcolare con I'interpolazione lineare secondo la seguente tabella: fino a Ve CI CI e oltre a 0,58 a,43 0,35 0,34 0,33 a,32 0,31 0,30 0,29 0,28 3) ll valore di stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà conetto applicando i seguenti coefficienti: Traghetti PassegEeri (passanger Ro-Ro Cargo Ferries) Traghetti Merci (Ro-Rc Cargo General Cargo Rc-Ro Cargo Container Ships Ro-Ro Cargo Ferries Ro- Ro Cargo Vehleles carriers). ú,v5 CI,81 ;r-- --,-:-::- --.+;mrffirrrr:"---:rie

9 .;;;;.--::,4imrffFiffi;m+lJ: ART COLO 3 Per casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per I'applicazione della formula LM.O.) e per le navi di cui al successivo art.6) si farà ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare N del al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula l.m.o. ( per le navi traghetto correfti con i predetti coefficienti) con quelli risultanti dal sistema VAL e di commisurare la tariffa del servizio portuale al valore fra i due che risulti più elevato.- ARTICOLO 4 Sarà cura particolare dei Capi di Compartimento acquisire presso i comandanti delle navi o tramite i raccomandatari marittimi dati necessari per I'applicazione delle formule per la determinazione della stazza e comunicarli ai prestatori dei servizi ai fini della fatturazione, tenendo presente che I'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal certificato di classe oltre che dai libri registri deglistituti di classifica. ARTICCILO 5 Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per ipilotaggin entrata, in uscita o per i movimènti all'inierno del porto. ARTCOLO 6 Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere nonché ai pontoni e galleggianti similari che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1 del presente Decreto, calcolaie sulla base della stazza lorda; in rnancanza del dato della stazza iorda, si farà riferimento alla "STAZZA STAI{DARD', determinata con le modalità dl cui al precedente art.3.

10 - ARTICOLO 7 Alla tariffa base di cui al precedente articolo I (comprese le tarifíe per il servizio VHF), vanno addizionate le sottonotate maggiorazioni: A) per fuori orario 1) il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20,00 e le ore 06,00; z\tl 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica; 3) il 150% della tariffa base per Ie prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: ll 1'Gennaio, il 6 Gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 Aprile, 1" Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1" Novembre, l'8 Dicembre, il 25 e il 26 Dicembre, il Santo Pakono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella del punto 2); 4) il î00% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di Novembre (data in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui il 'l' Novembre (festa Ognisantl) cada di domenica. Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta el pilota. B) per carichi perico&rsi 1) tl 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo mercinfiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.F.R. I maggio 1968, n o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiamrnabilità inferiore ai 65' C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che traspo ano occasionaltrrente mercinfiammablli, quando il quantitativo trasporiato raggiunge il25% della portata lorda della nave (DVW). 1n

11 ) il 20o/o della tariffa base quando le prestazioni sono rese: a) d navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate mehiche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. I maggio 1968, n o ad esse assimilabili; b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "GAS-FREE" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R.9 maggio 1968, n C) per prestazioni effettuate con un secondo pilqta 1) il 50% per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo. ARTICOLO 8 I compensi spettanti al pilota nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e '133 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue: 1) Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Portc, di recarsi fuori dai limiti tenitoriali previsti dal "Regolamento locale per il Servizio di Pilotaggio", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente: a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto: - per navi da 0 a G.T. - per navi da2.001 G.T. in poi FORTI DI: MESSINA e STRETTO DI REGGÍO CALABRIA MESSINA 57,53 51,63 60,'t6 57,52 b) se Ia prestazione viene effettuatad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto: - per navi da 0 a G.T. - per navi da2.001 G.T. in poi PORTI DI: MESSINA e REGGIO CA!-ABRIA 84,35 90,4.2 89,58 E4,35 STRETTO Dl MESSINA 2) Quando il pilota sia chiamato solamente per irasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizazione del Comandante del Forto. trasrnesso comunicazioni da ierra ad una nave, il compenso è il segr"renie: ì''i P' --

12 - per navi da 0 a G.T. - pèr navi da2.001 G.T, in poi PORTI DI: MESSINA e REGGIO CALABRIA 139,65 146,49 STRETTO DI MESSINA 132,77 139,30 3) Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle tre ore a Messina e alle tre ore a Reggio Catàbria, è dovuto un compenso uguale al 25s/o della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza bordo si protragga oltre le sei ore, al piiota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali. 4) Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della corporazione, per ogni ora o frazione ài ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di deito porto, íl compenso è il seguentel - per navi ca 0 a G.T. - per navi da G.T. in poi PORTI DI: MESSll\lA e REGGIO CALAtsRIA 57,53 51,63 60, ST'RETTO Dt MESSINA Al pilota e dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rlentro!n sede. 5) Qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ail'importo del 50% della tariffa oase. La partenza o il movimento defla nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata ia manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre Ia mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio delia manovra. 6) Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritard o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio. 7) Qualora, dopo che il pilota sia sallto a bordo, venga scispesa!'eyltrata Cella nave,!a misura del ccfiîpensc spettant e uglrale al!'impor"to della tariffa base. -.,*\:. í,/

13 L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attes a bordo prima dell'inizio della manovra. ARTICOLO 9 Per I'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di: - per navi da 0 a G.T. - per navi da G.T. in poi PORTI DI: MESSINA e REGGIO CALABRIA 139,65 146,49 STRETTO DI MlESSINA 132,77 139,30 ARTICOLO 1O I compensi di cui agli artt. I e g hanno carattere forfettario e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 7. PoÉo di ReEqio Calabria ARTICOLO 1I. Alle navi traghetto appartenenti alla, owero gestite dalla medesima compagnia di navigazione marittima, in servizio di linea con itinerario, orario prestabilito e frequenza regolare, che effettuano almeno un approdo settimanale, verrà applicata una tariffa pari ai 35% deilitariffa base di cui all'art" 1 punto 1). Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti tra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche. Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, da un soggetto che ne assume l'esrcizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate: dal 1" dai 4'.Àal 4'i a ug:!i ai 3" approdo 100% della taniffa base di cul a!fi'antleafio,a punto 1]; a! '10" apprcido 55% del[a tarlfta base.dè cui aii'ar'ricr:lc'i pu:ntc'l]; al 20' apprcicci 40% della tan"f,fa base rit cur ail,ar"tieclc X puntc i7; i-5 j;;ee=-,: _*anffirw', _'

14 oltre il 20" approdo il 3A% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1). Porto di Messina Alle navi appartenenti a, o noleggiate da, da un soggetto che ne assume l'esrcizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate: dal 1" al 3" approdo 100% della tariffa base di cui all'articolo I punto 1); dal 4" al 10" approdo 55% della tariffa base di cui all'articolo '1 punto 1); dal 11" al 20" approdo 40% della tariffa base di cui all'articolo I punto 1); oltre il 20" approdo il 30% della tariffa base di cui all'articolo I punto 1). Qualora la compagnia di navigazione marittim assicuri e garantisca, per I'intero arco solare dell'anno, una programmazione di traffici regolari di linea, con itinerario ed orario prestabilito, oltreché cadenza periodica in ogni trimestre di calendario di almeno g0 approdi, si applica alle navi interessate dalla predetta programmazione la tariffa pari al 30% della tariffa base di cui all'art.1 punto 1). Alle navi passeggeri in viaggio di crociera, non rientrati nelle previsioni tariffarie di cui sopra, verrà applicata un tariffa pari al 65% della tariffa base di cui all'art.1 puntol). Stretto de Messina Alle navi appartenenti a, o noleggiate cia, da un soggetto che ne assume I'esrcizio individualmente o in forma associata, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, si applicano le tariffe di seguito specificate: dal 1" dal 4" dal 1 1' oltre al 3' approdo l1co/o della tarlffa base di cui all'articolo 1 punto al 10' approdo 55% della tariffa base di cr.rt all'articolo 'l punto al2a" approdo 4ú% ciella tariffa base di cu! al!'anticolo 'l punto!l 2C" approdo!l 30% della tarlffa base dr cui all'articolo f punto ia l - -=G,,...--::;;F :f;éif

15 Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridbtta. Le compagnie di navigazione marittimaventi titolo all'applicazione delle condizioni cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per I'approdo/passaggio della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunquentro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscriito alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, I'applicazione delle condizioni cui ai presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioní di cui al presente articolo; specificando anche quali delle diverse condizioni risultano integrate (tipologia di traffico, frequenze, ecc.) analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave. ll mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per I'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà I'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo l. Analogamente, il Corpo piloti non sara tenuto all'applicazione dei livelli tariffari cii cui al presente articolo qualora lè richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate. Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra I'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.,. ll "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da Gennaio. ARTICOLO12 ll presente decreto entra in vigore il 01 Gennaio 2011 ed abroga e sostituisce il precedenie decreto n datato 28 Dicembre 2009 delle Direzioni Marittime di Catania e di Reggio Calabria.- carasria 2 B [)f CI. 2ol0 ìi

16 IL DIRETT MARITTIMo DIpArnrun ír"jidínrcnelr, il IL DIRETTORE RITTIMO DI REGGIO DE LUCA

M I N I S T E R O D E I T R A S P O R T I D I R E Z I O N E M A R I T T I M A D I B A R I

M I N I S T E R O D E I T R A S P O R T I D I R E Z I O N E M A R I T T I M A D I B A R I M I N I S T E R O D E I T R A S P O R T I D I R E Z I O N E M A R I T T I M A D I B A R I Il Direttore Marittimo di Bari, VISTO il Regio Decreto n. 3235/1923; Decreto n. _39 in data 29.12.2006 Argomento:

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