LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE a cura di Mario Giudici

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1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE a cura di Mario Giudici 1. Forme pensionistiche complementari e riforma previdenziale Il sistema previdenziale basato sulla previdenza obbligatoria è stato affiancato dalla previdenza complementare, ossia da forme pensionistiche volontarie, integrative della pensione obbligatoria e finalizzate ad assicurare un livello di copertura previdenziale più elevato di quello garantito dalle assicurazioni sociali obbligatorie al verificarsi di eventi correlati principalmente al decorrere dell'età anagrafica. La previdenza complementare è basata sul principio della libera adesione individuale e sotto questo profilo, pertanto, si contrappone alle assicurazioni sociali obbligatorie che prescindono dalla volontà individuale di adesione e nelle quali, l'obbligo assicurativo-contributivo sorge per il semplice fatto di svolgere una determinata attività. I destinatari potenziali dei fondi pensione coincidono con i destinatari della previdenza obbligatoria e pertanto, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite per i lavoratori dipendenti, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, nonché per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. La previdenza complementare è gestita dai fondi pensione, disciplinati per la prima volta in forma organica dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ampiamente rivisto e modificato dalla legge sulla riforma del sistema pensionistico (L. n. 335/1995). Successivamente la legge 23 agosto 2004, n. 243, nel riformare il sistema previdenziale, ha previsto importanti novità dirette a sostenere e favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, delegando il Governo ad adottare le disposizioni attuative entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In attuazione ai principi di delega previsti dall art. 1 della L. n. 243 è stato emanato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari. Le nuove norme entreranno in vigore il 1 gennaio Di seguito si illustrano i principali contenuti della riforma. Riforma della previdenza complementare ex D.Lgs. n. 252/2005 1) Finanziamento e deducibilità dei contributi Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del t.f.r. maturando (art. 8, D.Lgs. n. 252/2005). Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi e per i soggetti 1

2 diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e per i soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Riguardo alle modalità di determinazione del contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari, questo è stabilito in cifra fissa oppure: - per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del t.f.r. o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; - per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; - per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del t.f.r. ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di ,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 2) Adesione ai fondi pensione e conferimento del t.f.r. Il conferimento del t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite e tacite (art. 8, commi 7-10, D.Lgs. n. 252/2005). 2

3 L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del t.f.r. non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito. A) Modalità esplicita Entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del t.f.r. maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il t.f.r. maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Per i lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252, il termine di sei mesi per effettuare la scelta decorre dal 1 gennaio B) Modalità tacita Nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo sopra indicato non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del t.f.r. ad una diversa forma pensionistica complementare collettiva; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche complementari, il t.f.r. maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; 3) qualora non siano applicabili le modalità indicate ai punti 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il t.f.r. maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'inps. I lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, possono scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo t.f.r. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito. Qualora, invece, non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto citato, a forme pensionistiche complementari, possono scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il t.f.r. maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del t.f.r., nella misura non inferiore al 50 per cento, con 3

4 possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica il meccanismo già indicato del silenzio-assenso. Destinazione del TFR aziendale La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che quando il lavoratore decide di mantenere il TFR che maturerà dopo il 1 gennaio 2007 in azienda, si potranno verificare due differenti situazioni in relazione alle diverse dimensioni delle aziende. Nelle imprese che occupano fino a 49 dipendenti il TFR maturando rimarrà accantonato in azienda e nulla cambierà rispetto al regime precedente. Nelle imprese da 50 dipendenti in su invece il TFR maturando dovrà essere versato mensilmente ad un fondo di tesoreria istituito presso l INPS. Per calcolare il numero dei dipendenti si prenderà a riferimento la media dell anno Il TFR accantonato sarà rivalutato dall INPS con i criteri correnti per il TFR. Quando il lavoratore maturerà il diritto a percepire il TFR o una anticipazione, il datore di lavoro corrisponderà l intero dovuto al lavoratore, anche per la quota accantonata all INPS, e provvederà a conguagliare quest ultima con il versamento mensile in corso sia delle quote maturate di TFR sia sul totale dei contributi dovuti. In caso di incapienza chiederà all INPS il rimborso che dovrà avvenire entro 30giorni. V è da osservare che per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 se aderiscono al fondo nel corso del semestre il versamento ( a luglio 2007) al fondo riguarda il TFR maturato dal momento dell adesione. Quello relativo al periodo da gennaio al momento dell adesione rimane in azienda anche se ha 50 dipendenti e oltre. In caso di silenzio il versamento riguarda il TFR maturando dal luglio 2007 e quello precedente rimane in azienda anche se ha 50 dipendenti ed oltre. Se scelgono di mantenere il TFR in azienda la scelta (a prescindere dal momento del semestre in cui viene fatta) vale per quello maturato dal gennaio 2007 e se l azienda ha 50 dipendenti ed oltre deve versarlo all INPS. Per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 2007 se scelgono di aderire al fondo entro sei mesi dall assunzione il datore di lavoro versa il TFR al fondo dal momento della scelta. Quello maturato dall assunzione al momento della scelta rimane in azienda che se ha 50 addetti ed oltre lo versa all INPS. Se non scelgono entro sei mesi dall assunzione il datore di lavoro dal settimo versa il TFR maturando al fondo e quello precedente resta in azienda che se ha 50 addetti ed oltre lo versa all INPS. Se scelgono di mantenere il TFR in azienda la scelta vale dal momento dell assunzione e se l azienda ha 50 addetti ed oltre, lo versa all INPS. 3) Misure compensative per le imprese A ristoro della perdita della disponibilità del t.f.r., sono previste le seguenti misure finanziarie (art. 10, D.Lgs. n. 252/2005): 4

5 - deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del t.f.r. annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; - esonero per il datore di lavoro dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della L. n. 297/1982, nella stessa percentuale di t.f.r. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; - riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di t.f.r. maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 203/2005. Le misure indicate si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. Accantonamento all INPS del TFR Con l anticipo dell entrata in vigore della previdenza complementare è anche stata introdotta una norma circa l obbligo per il datore di lavoro, di accantonare presso un apposito fondo di tesoreria costituito presso l INPS il TFR che maturerà dopo il gennaio 2007 e che i lavoratori abbiano deciso di mantenere in azienda anziché destinarlo ai fondi complementari. Tale obbligo però riguarda unicamente i datori di lavoro che occupano da 50 dipendenti ed oltre e per essi si attiveranno le medesime misure di compensazione previste per il versamento del TFR ai fondi. L accantonamento avverrà mensilmente in relazione alla maturazione delle relative somme. Nei confronti del dipendente rimarrà responsabile del pagamento il solo datore di lavoro anche per quanto riguarda eventuali anticipazioni contrattuali. Il datore si rivarrà sull INPS per le quote accantonate conguagliando con i contributi mensilmente dovuti 4) Prestazioni Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art. 11, D.Lgs. n. 252/2005). Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, ed in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 5

6 A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e per le prestazioni in rendita, dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 5) Anticipazioni delle posizioni maturate Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata (art. 11, commi 7-10, D.Lgs. n. 252/2005): a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, relativamente alla prima casa di abitazione. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Anche in tale ipotesi, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del t.f.r., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni 6

7 reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 6) Portabilità della posizione individuale Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del t.f.r. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto in esame. Allo stesso modo sono esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 7) Contributo di solidarietà A carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al t.f.r., destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'art. 9-bis del D.L. n. 103/1991. A valere sul gettito del contributo di solidarietà è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1%, l'apposito fondo di garanzia istituito nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'inps, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 80/ ) COVIP Tra gli obiettivi del D.Lgs. n. 252/2005 vi è quello di perfezionare il sistema di vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con un significativo accrescimento delle competenze della COVIP, che costituisce elemento necessario per realizzare un serio apparato dei controlli. La Commissione deve impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di 7

8 perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare e alla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti. In tale contesto, la COVIP si coordina con le altre autorità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sportello unico. L'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP. Al riguardo con la direttiva del 28 aprile 2006 sono stati specificati i seguenti compiti della Commissione: - definire le condizioni che, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, devono soddisfare tutte le forme pensionistiche complementari; - approvare, oltre che gli Statuti e i regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti, anche i regolamenti delle forme pensionistiche individuali; - richiedere di apportare modifiche agli Statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere; - dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari; - disciplinare le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme stesse, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; - dettare disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono ora tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; - esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche complementari. Considerato che il D.Lgs. n. 252/2005 prevede la complessiva abrogazione del D.Lgs. n. 124/1993 dal 1 gennaio 2 007, il passaggio delle competenze da altre autorità alla COVIP deve avvenire in coerenza con tale data. Al fine di snellire le procedure, inoltre, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 252/2005 individua i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fissandoli in 60 giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in 30 giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Per i fondi pensione che richiedano la personalità giuridica, il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, alla quale 8

9 è peraltro affidata la tenuta del registro relativo ai fondi pensione costituiti quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421/1992). 2. Costituzione e tipologia dei fondi Costituzione Salvo quanto previsto per i fondi aperti, la legge attribuisce all'autonomia collettiva il potere di istituire i fondi pensione (*). In base all art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 124/1993 sono infatti fonti istitutive dei fondi: - i contratti collettivi e gli accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, gli accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del CNEL; - gli accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dalle rispettive rappresentanze; - i regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; - gli accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi dalle competenti rappresentanze. L'esercizio della attività dei fondi è sottoposto, ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 124/1993, alla preventiva autorizzazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la quale trasmette al Ministero del lavoro e al Ministero del tesoro l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. Terminato l'iter procedurale (nel quale interviene anche - nel caso di costituzione di fondi aperti - l'autorità di vigilanza) il Ministero del lavoro autorizza con decreto il fondo all'esercizio dell'attività. E' prevista inoltre l'iscrizione dei fondi pensione presso un apposito albo tenuto dalla Commissione di vigilanza (*) La costituzione di un fondo per atto unilaterale del datore di lavoro è ammissibile solo nel caso in cui non operi il contratto o accordo collettivo (art. 3, comma 1, lett. c). Forma giuridica dei fondi I fondi pensione possono essere costituiti come: - associazioni non riconosciute; - associazioni riconosciute e fondazioni; - fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un ente pubblico attraverso la formazione di un patrimonio separato (*). I fondi pensione chiusi devono assumere necessariamente la forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 cod. civ. ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio

10 (*) L art. 5 della legge n. 335/1995 prevede che non possano più essere costituiti nuovi fondi "interni"; l art. 12 del D.M. n. 211/1997 ha disposto la trasformazione dei vecchi fondi "interni" in fondi "esterni". Fondi aperti e fondi chiusi Esistono fondamentalmente due tipi di fondi pensione: i fondi aperti ed i fondi chiusi. I fondi chiusi di cui all art. 3 del D.Lgs. n. 124/1993, sono istituiti da atti di autonomia collettiva o da regolamenti aziendali nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia disciplinato da un contratto collettivo. Si caratterizzano per avere un ambito di accesso predefinito; ad essi, infatti, possono aderire solo i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo che ha istituito il fondo pensione o, in assenza di c.c.n.l. applicabile, i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro che con atto unilaterale ha istituito il fondo. I fondi aperti di cui all art. 9, invece, possono essere istituiti: - dai soggetti contemplati dalla legge sulle SIM (Sim, banche, società fiduciarie); - dalle compagnie di assicurazione; - dalle società di gestione di fondi comuni di investimento. A tale tipo di fondo possono aderire i lavoratori di qualsiasi azienda o categoria. Più precisamente vi possono accedere: i lavoratori che perdono i requisiti di partecipazione al fondo chiuso (es. perdita del posto di lavoro), i lavoratori per i quali non sussistono o non operano le fonti istitutive (es. non è stato costituito il fondo chiuso). I fondi aperti svolgono una duplice funzione: - di supplenza, nel caso di inoccupazione o di mancata istituzione del fondo; - di concorrenza ai fondi chiusi, nel caso di occupazione. Per ottenere l autorizzazione all istituzione di un fondo aperto il soggetto proponente deve: - essere una società per azioni o in accomandita per azioni; - deve dotarsi di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle del fondo; - la società deve essere stata sottoposta a controllo contabile e a certificazione per almeno 2 esercizi anteriori alla richiesta di autorizzazione. Fondi a contribuzione definita e fondi a prestazione definita Per i lavoratori dipendenti e per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro i fondi possono essere istituiti esclusivamente in regime di contribuzione definita; mentre per gli altri lavoratori possono essere istituiti fondi anche in regime di prestazione definita. Nei piani a contribuzione definita i contraenti si impegnano a versare un contributo annuo in una percentuale fissa dello stipendio. Per ogni dipendente coperto dal piano viene aperto un conto individuale sul quale si accumulano i versamenti annui ed i rendimenti degli investimenti, dei quali potrà cumulativamente disporre al momento del pensionamento o al momento in cui nasce il diritto alla riscossione. Nei piani a prestazione definita - invece - l impegno è quello di erogare all iscritto un capitale e/o una rendita determinata in misura prestabilita e/o 10

11 in percentuale del reddito. In ogni caso devono essere stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative, senza l obbligo di depositare i patrimoni presso una banca depositaria (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 124/1993). Pertanto, mentre nei piani a contribuzione definita sono certi i versamenti ed incerte le prestazioni (dipendendo esse dalla resa degli investimenti), nei piani a prestazioni definita sono certe le prestazioni ed incerti i versamenti (che devono essere via via adeguati per garantire la prestazione attesa). 3. Requisiti di accesso e di partecipazione In base al disposto dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 124, le fonti istitutive dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni e di partecipazione al fondo pensione. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l art. 10 prevede che lo Statuto del fondo deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: - il trasferimento presso altro fondo pensione, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; - il trasferimento ad uno dei fondi "aperti" previsti dalla legge, attuate attraverso fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita (v. art. 9-bis e 9-ter D.Lgs. n. 124/1993); - il riscatto della posizione individuale. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste per l'anticipazione dei contributi (v. art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 124/1993). Un lavoratore iscritto ad un fondo aperto o a una delle forme pensionistiche individuali (v. art. 9-bis e 9-ter) può trasferire la posizione ad un fondo chiuso nel caso di un nuovo impiego (art. 10, comma 2). Le fonti istitutive devono comunque consentire ad ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni a cui sopra si è fatto cenno, il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo, dopo cinque anni di permanenza presso il fondo iniziale. Trascorsi i primi cinque anni di vita del fondo stesso, tale facoltà può essere esercitata dopo tre anni (art. 10, comma 3 bis). In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia il riscatto delle quote versate può essere esercitato dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione (art. 10, comma 3 ter). Ex art. 11 del D.Lgs. n. 124, nel caso di scioglimento di un fondo si provvede all'intestazione diretta della copertura assicurativa per coloro che percepiscono una rendita; per gli altri lavoratori si provvede al trasferimento della posizione. I regolamenti dei fondi pensione aperti e i contratti di assicurazione prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto. 11

12 Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 124/1993. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale (art. 13, comma 13 D.Lgs. n. 124/1993). 4. Finanziamento Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava, secondo l art. 8 del D.Lgs. n. 124, sui destinatari delle prestazioni e sui datori di lavoro (o sui committenti), secondo le previsioni delle fonti istitutive di natura contrattuale che determinano la misura dei contributi. Per quanto riguarda il lavoro subordinato, le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del t.f.r. Le fonti istitutive possono prevedere di destinare al finanziamento del fondo anche una quota dell'accantonamento annuale al t.f.r., determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In tal caso viene determinata pure la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al t.f.r. Per i lavoratori di prima occupazione (quindi senza anzianità previdenziale) assunti dopo il 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993) che aderiscano al fondo, deve essere previsto il conferimento al fondo dell intera quota annua del t.f.r. maturato. Riscossione dei contributi Per la raccolta dei contributi e per tutte le altre incombenze di carattere amministrativo (es.: amministrazione delle posizioni, redazione del bilancio, erogazione delle rendite) ai fondi è data facoltà di stipulare idonee convenzioni con gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto A decorrere dall anno 1999 e per i 3 anni solari successivi (fino al 2002) le fonti istitutive dei fondi pensione che stabiliscono l'attribuzione alle forme pensionistiche complementari dell'accantonamento annuale al t.f.r., possono prevedere, in alternativa al versamento in contanti di tale accantonamento, l'attribuzione ai fondi pensione di strumenti finanziari aventi valore corrispondente (v. art. 2 e ss. D.Lgs. n. 299/1999). Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, le disposizioni operano a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 299/1999 (29 agosto) e per i tre successivi. L attribuzione di strumenti finanziari alle forme pensionistiche complementari deve avvenire previa manifestazione scritta e specifica del consenso del lavoratore con le modalità ed i termini determinati dalle fonti istitutive dei fondi pensione e può riguardare, in alternativa all'importo del solo accantonamento annuale, un importo corrispondente all'ammontare del t.f.r. già accantonato negli esercizi precedenti. L attribuzione del t.f.r. non opera con riferimento alle quote di accantonamento annuale al t.f.r. già impegnate in base a disposizioni di legge e delle fonti istitutive delle forme di previdenza complementare. 12

13 Il D.Lgs. n. 299 prevede tre diverse modalità attraverso le quali attuare la trasformazione in titoli del t.f.r., a seconda che si tratti di strumenti finanziari emessi, rispettivamente, da emittente quotato, emittente quotando, qualificato operatore finanziario. Le piccole imprese, vale a dire quelle che, unitamente alle altre società del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unità, non possono avvalersi della trasformazione in titoli del t.f.r. e sono tenute al versamento in contanti del t.f.r. ai fondi pensione. Per il regime tributario derivante dalla cartolarizzazione del t.f.r. v. par Prestazioni L entità delle prestazioni erogate dal fondo pensione è determinata, oltrechè da quanto stabilito nell atto costitutivo di ciascun fondo, dal criterio di corrispettività e in base al principio di capitalizzazione. In ordine alle prestazioni pensionistiche il D.Lgs. n. 124/1993 all art. 7, commi. 2 e 3, pone i seguenti criteri fondamentali. Prestazioni di vecchiaia Acquisibili al raggiungimento dell età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di 5 anni di iscrizione al fondo. Prestazioni di anzianità Acquisibili con la cessazione del rapporto di lavoro, con almeno 15 anni di appartenenza al fondo, e con una età di non oltre 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio. Le fonti istitutive possono prevedere gradualità di accesso a dette prestazioni in ragione dell anzianità già maturata dal lavoratore. Prestazione in capitale Le fonti istitutive del fondo possono prevedere la facoltà per il titolare di chiedere la liquidazione della prestazione complementare in capitale in misura non superiore al 50% del valore attuale, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale (art. 7, comma 6 lett. a) D.Lgs. n. 124/1993). In deroga a quanto sopra, coloro che risultavano già iscritti (detti "vecchi iscritti") ad un fondo in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 (28 aprile 1993) hanno facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione totalmente in capitale. Rendita vitalizia Per la corresponsione delle prestazioni in forma vitalizia, i fondi devono stipulare idonea convenzione con una compagnia di assicurazione, alla quale viene versato il montante accumulato sotto forma di "premio unico assicurativo". L importo della prestazione è ottenuto dalla trasformazione di detto montante in rendita sulla base di un tasso di rendimento contrattualmente definito tra il fondo e la compagnia. Ai sensi del comma 2-bis dell art. 6, D.Lgs. n. 124/1993, i fondi pensione, in possesso dei necessari requisiti, possono essere autorizzati 13

14 dalla Commissione di vigilanza ad erogare direttamente le rendite. In questo caso il fondo pensione dovrà stipulare una assicurazione contro il rischio di sopravvivenza dell iscritto oltre il limite della speranza di vita attesa. Il montante che sottende l erogazione della rendita dovrà comunque continuare ad essere depositato presso i soggetti che gestiscono il patrimonio. Reversibilità della rendita Il D.Lgs. n. 124/1993 non disciplina espressamente la reversibilità della rendita, la quale tuttavia può essere prevista dalle fonti istitutive. Per questa fattispecie, l iscritto, all atto del pensionamento, dovrà manifestare la volontà di avvalersi della reversibilità verso un congiunto in caso di premorienza. Ovviamente, la misura della rendita originaria risulterà abbattuta in funzione dell età e del sesso del secondo beneficiario, nonchè della percentuale di reversibilità. Da segnalare che la reversibilità è compatibile solo con i fondi che stipulino convenzione con la compagnia di assicurazione. Nella fattispecie dell erogazione diretta della rendita da parte del fondo, infatti, i superstiti, in caso di premorienza dell iscritto, potranno solo acquisire il capitale residuo che risulterà ancora accantonato sulla posizione individuale. Anticipazioni In base all art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 124/1993, l'iscritto al Fondo pensione da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati, con facoltà di reintegrare la propria posizione secondo le modalità stabilite dal Fondo stesso, per una delle seguenti causali: - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; - acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile; - realizzazione degli interventi, documentati, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo della prima casa di abitazione. Ai fini dell'anzianità necessaria per avvalersi dell'anticipazione in parola, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 53/2000 gli statuti dei Fondi possono prevedere la possibilità per il lavoratore di ottenere un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua. 6. Fondo di garanzia L'art. 5 del D.Lgs. n. 80/1992 prevede che, nel caso in cui l'omesso o insufficiente versamento, da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, dei contributi per la previdenza complementare di cui all'art. 9 bis del D.L. n. 103/1991 possa mettere in pericolo l'erogazione 14

15 della prestazione di vecchiaia in favore del lavoratore, questi può attivare l'apposito Fondo di garanzia istituito presso l'inps. Il Fondo deve integrare i contributi omessi ed è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente di quanto versato (v. INPS mess. n. 3490/1998). GIURISPRUDENZA 1. Connessione tra il momento di maturazione del diritto alle prestazioni obbligatorie e quello alle prestazioni complementari L'accesso alle prestazioni di anzianità e di vecchiaia assicurate dalle forme di previdenza complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio, secondo quanto disposto dal comma 8-quinquies dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993, quale introdotto dal comma 5 dell'art. 15 della legge n. 335/1995, che ha carattere innovativo senza efficacia retroattiva (1). Anche il trattamento di Fondi con funzione "anticipatoria" (nella specie, il Fondo INPS) è sottoposto alle disposizioni che ne condizionano l'erogazione solo in presenza e con la decorrenza dei corrispondenti regimi obbligatori (2) (1) Cass. 13 agosto 2004, n (2) Cass. 28 maggio 2004, n Natura dei fondi senza riconoscimento di personalità giuridica I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art cod. civ. con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute (1) (1) Cass. 10 aprile 2001, n. 5362; Cass. 13 agosto 2004, n Limiti alle modifiche in pejus dei trattamenti previdenziali La rideterminazione delle regole in tema di prestazioni e finanziamento relativamente a forme di previdenza complementare (nella specie, il Fondo di previdenza per i dirigenti delle aziende commerciali e di spedizione e trasporto "Mario Negri") può incidere negativamente sulla posizione solo di coloro che non hanno maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico e sempre che siano rispettati la garanzia normativa di cui all'art cod. civ., il principio di ragionevolezza e la tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, rappresentata comunque (in ogni tipo di fondo) da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile (1) (1) Cass. 21 gennaio 2000, n. 689; vedi anche Cass. 19 aprile 2003, n. 6361, in Gius, 2003, 18,

16 4. Efficacia soggettiva degli accordi di modifica Quando un accordo collettivo aziendale disponga il passaggio di un fondo aziendale di previdenza complementare preesistente al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in precedenza funzionante secondo il regime "a prestazione definita", al regime "a capitalizzazione individuale", previsto come regola generale dallo stesso decreto legislativo, tale accordo si applica a tutti gli iscritti al fondo, indipendentemente dal loro essere iscritti alle associazioni firmatarie, salva sempre la facoltà, che deve essere garantita a ciascuno di essi, di scelta tra il mantenimento dell'iscrizione al fondo e la liquidazione della propria posizione, secondo i criteri determinati dallo stesso accordo collettivo (1) (1) Trib. Roma 5 aprile 2002, in Giust. civ., 2002, I, 1677 Riv. it. dir. lav., 2002, II,

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