FOGLIO INFORMATIVO N. 09/012 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIO (OFFERTO A CLIENTI NON CONSUMATORI)
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- Clementina Corti
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1 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap Tel.: Fax: [ / PEC sito internet C.F. P.IVA Iscriz. Reg.Impr. n R.E.A. n Iscritta all Albo delle banche tenuto della Banca d Italia n cod. ABI Iscritta all Albo delle società cooperative n. A N. Iscr. RUI: D Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n. 415/1996 CHE COS È L L apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Il rimborso delle somme erogate viene garantito dalla concessione di ipoteca su immobili. In taluni casi, a quest ultima può aggiungersi altra garanzia (pegno; fideiussione; ecc.) Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Nel caso sia contrattualmente stabilita la durata medio - lunga del finanziamento (superiore a 18 mesi), il cliente beneficia di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). In ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, può essere richiesto dalla banca se previsto dal contratto un compenso onnicomprensivo. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI DEBITORI MASSIMI Tasso debitore annuo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 8,00% 11,00% Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell affidamento concesso sono calcolati sull ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 1 di 7
2 saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l utilizzo entro il limite del fido. Tasso debitore annuo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso 8,2432% per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 11,4621% Tasso annuo per interessi di mora 3 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l utilizzo del fido Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a tre mesi e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). SPESE MASSIME Spese di gestione del conto annuali 0,00 spese per comunicazioni periodiche - in forma cartacea 0,00 - on line 0,00 spese per altre comunicazioni Rimborso spese postali spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Rimborso spese postali COMMISSIONI Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) Max 0,375% (liquidazione trimestrale) Commissione di istruttoria veloce (CIV) La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica nelle misure e con le modalità qui indicate a condizione che, nell arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. Se il cliente non riveste la qualifica di consumatore la CIV può essere differenziata in base all importo complessivo dello sconfinamento e applicata, nelle seguenti misure, ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre: - sconfinamenti fino a euro 5.000,00: 5,00 - da euro 5.000,01 a euro ,00: 10,00 - da euro ,01 a euro ,99: 15,00 con un massimo di euro 100,00 al trimestre. Casi in cui è svolta l istruttoria veloce - pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti; - esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc); - pagamento deleghe fiscali; - prelevamento di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari; - ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate. Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 2 di 7
3 ALTRI ONERI Imposte e tasse presenti e future Rimborso Imposta FOGLIO INFORMATIVO N. 09/012 Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo termine ovvero per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell art. 12 del D.L. 145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali: Perizia tecnica Spese notarili Assicurazione immobile contro i danni di incendio, caduta di fulmine e scoppio (obbligatoria) Spese per copia documentazione A carico del cliente -Imposta sostitutiva: 0,25% sull ammontare del fido concesso D.P.R. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. salvo l applicazione della maggiore aliquota del 2% prevista dalla legge 257/04 -Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative. 1 per mille dell importo del finanziamento (Min. 250,00 Max ,00) da pagare direttamente al tecnico I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio, secondo la tariffa notarile Copre tutti i rischi inerenti incendio, caduta di fulmine e scoppio del fabbricato. Le tariffe applicate dalla compagnia di assicurazione di norma sono determinate secondo il valore del bene assicurato. Max 30,00 per ogni documento richiesto Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) I costi riportati nella seguente tabella sono orientativi e si riferiscono ad ipotesi di operatività indicate da Banca d Italia. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. L equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. La formula è la seguente: Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 3 di 7
4 Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Si suppone che le spese per la perizia tecnica ammontino a euro 250,00 e le spese per l assicurazione, importo della polizza assicurativa di incendio e scoppio, pari a euro 137,17 fornita da ASSIMOCO S.p.A. calcolata su un valore dell immobile pari ad euro ,00. Esempio 1 contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Esempio 2 contratto con durata indeterminata e commissione sul fido accordato Accordato: euro Tasso debitore nominale annuo: 8,00% Durata: 3 mesi Commissione sul fido accordato: 1,50% dell accordato, su base annua Utilizzato: euro per Spese collegate tutta la durata all erogazione del credito (perizia tecnica e assicurazione): 387,17 euro Accordato: euro Tasso debitore nominale annuo: 8,00% Durata: 18 mesi Commissione sul fido accordato: 1,50% dell accordato, su base annua Utilizzato: euro per Spese collegate tutta la durata all erogazione del credito Interessi, su base trimestrale: 971,33 Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 187,50 euro Spese, su base trimestrale: 96,79 euro TAEG = 10,43% Interessi, per l intera durata: 6.118,45 Commissione sul fido accordato, per l intera durata: 1.125,00 euro Spese, per l intera durata: 387,17 euro Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 4 di 7
5 (perizia tecnica e assicurazione): 387,17 euro TAEG = 9,93% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca ( Durata dell istruttoria: 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme: appena dopo l iscrizione della garanzia ipotecaria, purché venga accertata l inesistenza di qualsiasi gravame o vincolo comunque pregiudizievole per la stessa ipoteca, sia appurato che non esistono procedure fallimentari a carico del cliente né dell eventuale terzo datore di ipoteca e, ove previsto, sia prodotta la polizza assicurativa per danni che dovessero subire gli immobili ipotecati. Ipoteca: a garanzia del totale pagamento di quanto dovuto alla banca in dipendenza dell apertura di credito, viene concessa ipoteca, dal correntista o da un terzo (datore di ipoteca), su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli. Assicurazione: per tutta la durata del contratto l immobile concesso in garanzia deve essere assicurato - contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca - per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Il pagamento del premio assicurativo è a carico del correntista o del terzo datore di ipoteca. Valore dei beni ipotecati: verificandosi una diminuzione del valore degli immobili ipotecati a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia. Recesso dal contratto RECESSO E RECLAMI Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, (solo se l apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell art cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 (cinque) giorni. Se l apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 60 (sessanta) giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell apertura di credito. Il cliente, anche senza un espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 5 di 7
6 Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami Piazza Mercato Buccino SA), info@bccbuccino.it, PEC BCC@ACTALISCERTYMAIL.IT, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel , sito internet Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d Italia. LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore effettivo Tasso di interesse di mora Commissione di istruttoria veloce Consumatore Microimpresa Commissione sul fido accordato (commissione onnicomprensiva) Sconfinamento Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) TEGM (tasso effettivo globale medio) Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso. Persona fisica che agisce per scopi diversi dall attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all importo e alla durata dell affidamento. Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all ammontare dell affidamento concesso (utilizzo extrafido). Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 6 di 7
7 Valuta Saldo per valuta Saldo disponibile FOGLIO INFORMATIVO N. 09/012 punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi Foglio informativo aggiornato al 01/10/2015 Pagina 7 di 7
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