Presidente Repubblica annulla provvedimento congedo illimitato militare ferma breve

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Presidente Repubblica annulla provvedimento congedo illimitato militare ferma breve"

Transcript

1 IL RICORSO STRAORDINARIO ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORSO STRAORDINARIO Del signor ********** residente in via rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Mochi Onori e Vieri Paoletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Marcello Prestinari, 15 CONTRO Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore PER L ANNULLAMENTO a) del provvedimento del Ministero della Difesa di cui non si conosce numero e data, comunicato, solo nel dispositivo, in data con messaggio n. MD/GMIL 02/I/3/1/ del , con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo illimitato; b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti. PREMESSO Il sig. ******* è stato ammesso alla ferma breve con il 5 concorso 3 bando del (Decreto Dirigenziale , in G.U. 4 s.s. n.47 del ) per il successivo transito nella carriera iniziale della Polizia di Stato con Decreto Dirigenziale Il sig. ******* ha svolto le sue mansioni di volontario in ferma breve, raggiungendo il grado di Caporal Maggiore e partecipando anche all operazione I-saf IX, in Afghanistan dal al Nel 2006 è risultato idoneo al concorso per l immissione nelle Carriere iniziali delle forze di Polizia dei Volontari in Ferma Breve reclutati ai sensi del D.P.R.332/97, classificandosi in graduatoria al n. (Decreto Dirigenziale n. 28 del ). Il Decreto Dirigenziale prevedeva il transito per i primi 350 candidati che avevano scelto l immissione nella carriera iniziale nella Polizia di Stato al termine della ferma. Con messaggio Persomil. MD GMIL 02/I/3/1/ il sig. ******** veniva: trattenuto in servizio fino al momento della Immissione nelle Forze di Polizia. Inopinatamente, in data con messaggio n.md/gmil 02/I/3/1/ del , veniva comunicato al sig.********** il suo congedo illimitato a far data dal Il citato provvedimento veniva comunicato solo nel dispositivo ed un superiore gerarchico del sig. ******* ordinava allo stesso di sottoscrivere, per presa visione, il provvedimento senza concedergli il tempo per leggerlo. Il provvedimento veniva comunicato anche ad altri commilitoni del sig. ********* i quali chiesero di averne una copia, che venne loro negata con l affermazione: sono documenti riservati. Con istanza d accesso ex art. 22 L. 241/1990, notificata in data il sig.******* ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi alla sua posizione lavorativa con il Ministero della Difesa, nonché di tutti gli atti e documenti relativi al suo collocamento in congedo. L Amministrazione non ha ancora concesso l accesso. Avverso i suddetti provvedimenti indicati in epigrafe, gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, si propone ricorso straordinario al Capo dello Stato per i seguenti MOTIVI Violazione dell art.7 del D.P.R. n. 332/97 Violazione dell art. 15 del Decreto Dirigenziale , in G.U. 4 s.s. n.47 del L art.7 del D.P.R. n. 332/97 e l art. 15 del Decreto Dirigenziale prevedono che: il 1 / 5

2 personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera. l provvedimento impugnato, con il quale il sig. ****** è stato posto in congedo nonostante la sua idoneità al passaggio in Polizia, è palesemente illegittimo per violazione degli artt. 7 del D.P.R. n.332/97 e 15 del Decreto Dirigenziale (lex specialis). Violazione del Regolamento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. MDGML 02I33/ del Eccesso di potere per mancanza di motivazione. l provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. MDGML 02I33/ del all art. V disciplina il passaggio dalla ferma breve alla carriera n Polizia per i soggetti che, come il sig. *******, sono stati valutati idonei a tale passaggio. el citato art. V viene affermato testualmente: nei confronti del personale volontario valutato a pieno titolo ai fini dell immissione nelle Forze di Polizia e collocato in posizione utile nella relativa graduatoria di merito, qualora idoneo all accertamento del mantenimento dei requisiti di cui all articolo 10, 3 comma, del D.P.R. n. 332/97 e, che concluda la ferma volontaria in anticiporispetto alle immissioni nelle predette Amministrazioni, la Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 3^ Divisione disporrà il trattenimento in servizio nelle Forze Armate ai sensi dell articolo 7, 2 comma, del D.P.R. n. 332/97 fino al momento del transito nella nuova carriera, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l anno di riferimento, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza della ferma triennale contratta. I predetti provvedimenti di trattenimento da parte della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto 3^ Divisione non saranno adottati per i candidati collocati in posizione non utile nella relativa graduatoria di merito. Il trattenimento disposto ai sensi dell articolo 7, 2 comma, del D.P.R. n. 332/97 cesserà: - all atto della data di convocazione dell interessato presso la Forza di Polizia/Amministrazione interessata, così come disposto dall articolo 7 del citato D.P.R. n. 332/97; - con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 3^ Divisione nel caso in cui il candidato sia risultato non idoneo alla verifica dei requisiti prevista dall articolo 10, del D.P.R. n. 332/97. Ai sensi dell art.3, comma 4, del D.P.R. n. 332/97 la predetta immissione potrà avvenire solo qualora gli aspiranti abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza Armata di assegnazione quali vo-lontari in ferma breve. L immissione nelle Forze di Polizia sarà disposta nei tempi e nei modi sta-biliti dalle Amministrazioni interessate. Il citato regolamento non lascia dubbi interpretativi sul fatto che il Caporal Maggiore ******** avrebbe dovuto restare in servizio sino al suo passaggio nelle forze della Polizia di Stato. Il provvedimento impugnato è in aperto contrasto con il regolamento ed è quindi illegittimo. Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi Dallo Stato di Sevizio del sig. ******* emerge che, con messaggio Persomil MD GMIL 02/I/3/1/ , lo stesso veniva: trattenuto in servizio fino al momento della Immissione nelle Forze di Polizia. Inspiegabilmente, e senza alcuna motivazione, con provvedimento successivo il sig. ******* veniva collocato in congedo. La contraddizione in cui è incorsa l Amministrazione è macroscopica e non lascia dubbi sulla illegittimità del provvedimento di congedo. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione Violazione dell art. 97 Cost. 2 / 5

3 Come visto il citato provvedimento veniva consegnato al sig. *******ed un superiore gerarchico ordinava allo stesso di sottoscrivere per presa visione il provvedimento, senza concedergli il tempo per leggerlo e senza rilasciargliene una copia, ma semplicemente comunicandogliene gli effetti, ossia che dal sarebbe stato posto in congedo. Di fatto il provvedimento è stato notificato solamente nel dispositivo senza alcuna motivazione e pertanto radicalmente nullo, oltre che illegittimo. Tale profilo di illegittimità non potrà essere sanato con la comunicazione successiva dei motivi, che comunque sin d ora si fa riserva di impugnare e contestare con successive memorie e motivi aggiunti. Anche le modalità con cui il provvedimento impugnato è stato comunicato rendono palese l illegittimità dell intero procedimento amministrativo per macroscopica violazione delle regole di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono presiedere, ai sensi dell'articolo 97 della Costi-tuzione, all'esercizio della funzione amministrativa. In ogni caso, si fa espressa riserva di agire nelle competenti sedi nei con-fronti dei soggetti che materialmente hanno determinato la mancata conoscenza dei motivi del provvedimento impugnato, nonché riserva di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in virtù dei fatti descritti. Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, con riserva di depositare documenti e memorie SI CHIEDE che si voglia annullare i provvedimenti indicati in epigrafe e ciò con ogni conseguenza di legge. Roma, F.to Avv. Matteo Mochi Onori Avv. Vieri Paoletti IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO Consiglio di Stato Adunanza della Sezione TERZA 9 dicembre 2008 N. R.G OGGETTO Ministero della Difesa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. *** Annullamento del provvedimento di collocamento in congedo illimitato e di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti. La Sezione Visto il ricorso in data 15 aprile 2008 indicato in oggetto; Vista la relazione del Ministero della Difesa (Direzione Generale per il personale militare) pervenuta il 17 luglio 2008, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto; Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Cons. Michele Corradino; Premesso Il Sig. ***** ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento di collocamento in congedo illimitato e di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti. 3 / 5

4 L'Amministrazione riferente si esprime per il rigetto del gravame. Considerato Il ricorso merita di essere accolto. Il Sig.********* ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento di cessazione dal trattenimento dell'odierno ricorrente finalizzato al transito nella Polizia di Stato e di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti. Merita di essere premesso che con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 47 del 16 giugno 2002 veniva indetto un concorso per l'arruolamento, nell'anno 2003, di volontari in ferma breve nelle Forze Armate, con possibilità d'immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali della Polizia di Stato. L'odierno ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva e, giudicato idoneo agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, veniva incorporato in qualità di volontario in ferma breve nell'esercito Italiano. Con decreto dirigenziale n. 28 del 6 dicembre 2006 veniva approvata la graduatoria del predetto concorso, poi rideterminata con successivo decreto dirigenziale n. 29 del 1 febbraio Con messaggio prot. n. M_D GMIL 02 I del 12 dicembre 2006 della Direzione generale del personale militare, si disponeva il trattenimento in servizio dell'odierno ricorrente ai fini dell'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato. Successivamente il Ministero dell'interno trasmetteva ala Direzione generale del Personale l'elenco nominativo degli idonei vincitori all'arruolamento in esame (82 candidati che venivano avviati al corso di formazione). Con messaggio M_D GMIL 02 I del 17 dicembre 2007, la Direzione generale del Personale disponeva la cessazione del trattenimento in servizio del ricorrente ed il contestuale collocamento in congedo dalla ferma contrattata a decorrere dal 31 dicembre Il ricorrente avanza una ampia gamma di censure avverso il provvedimento gravato. Il collegio ritiene che è ben vero, come affermato dall'amministrazione resistente, che il trattenimento in servizio nelle Forze Armate, nel caso che ci occupa, avviene nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento ; e tuttavia, conformemente alla tesi del ricorrente (motivo sub eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi), risulta palese, nel caso che ci occupa, la presenza del vizio dell'eccesso di potere attesa la sussistenza di un chiaro contrasto fra atti concernenti la medesima vicenda procedimentale (il primo dispone il trattenimento in servizio dell'odierno ricorrente ai fini dell'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, il secondo di cessazione del trattenimento in servizio e contestuale collocamento in congedo dalla ferma contrattata). Inoltre, tale contrasto rende palese la violazione del principio di tutela all'affidamento che il privato ha riposto nella legittimità del provvedimento con il quale l'amministrazione conforma e regola un rapporto giuridico (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5060), dovendosi accordare tutela a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli abbia suscitato aspettative fondate (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2006, n. 846). E non può esservi alcun dubbio sul fatto che il messaggio prot. n. M_D GMIL 02 I del 12 dicembre 2006 della Direzione generale del personale militare, nella parte in cui si disponeva il trattenimento in servizio dell'odierno ricorrente ai fini dell'immissione nelle carriere iniziali della Polizia di Stato ha determinato il sorgere di una legittima aspettativa meritevole di tutela. Pertanto, pur essendo vero che esigenze di tutela dell'interesse pubblico impongono che l'amministrazione debba essere garante della correttezza dello svolgimento del procedimento, al quale presiede, è anche vero che sussistono altri valori ed esigenze giuridicamente rilevanti, 4 / 5

5 quali la buona fede e l'affidamento, il cui rispetto compete parimenti al soggetto pubblico (Cons. Stato. Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 4001). Assorbiti gli altri motivi. La Sezione esprime parere che il ricorso debba essere accolto. P.Q.M. La Sezione esprime parere che il ricorso debba essere accolto. IL PRESIDENTE L'ESTENSORE (Salvatore GIACCHETTI) (Michele CORRADINO) IL SEGRETARIO (Roberto MUSTAFA') IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante norme sulla semplificazione di procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, come modificato ed integrato dall'articolo 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69; VISTO la legge 21 luglio 2000, n. 205, concernente disposizioni in materia di giustizia amministrativa; VISTO il ricorso straordinario proposto con atto in data 16 aprile 2008 dal Caporalmaggiore dell'esercito in congedo ^^^^^^^ nato a Roma il ^^^^^^^ avverso il provvedimento di cessazione dal trattenimento in servizio di volontario di truppa in ferma breve nell'esercito emesso dalla Direzione generale per il personale militare il 17 dicembre 2007; VISTO il parere del Consiglio di Stato - Sezione Terza n , reso nell'adunanza del 9 dicembre 2008, le cui considerazioni si intendono qui riprodotte, secondo il quale il ricorso deve essere accolto, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA DIFESA DECRETA: Il ricorso straordinario citato nelle premesse, presentato dal Caporalmaggiore dell'esercito in congedo ******* è accolto Dato a ROMA Addì 8 GEN Giorgio Napolitano 5 / 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 03.02.2015 n. 343 Materia: mancata rafferma R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 NUMERO AFFARE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014 e del 14 gennaio 2015 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, 20.02.2015 n. 514 Materia: graduatoria concorso G. d. F. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 10 dicembre

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 Numero 01105/2016 e data 05/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 23 marzo 2016 NUMERO AFFARE 01983/2015 OGGETTO: Ministero della salute - Direzione Generale

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4958/06 REG.DEC. N. 2577 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE SENTENZA ZAMMIT VITTORIO ZAMMIT M.BEATRICE SOLERO VITTORIO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE SECONDA SEZIONE Registro Decis.:899/06 Registro Generale 2187/2005 nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente TOMMASO

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE PER USO D UFFICIO MINISTERO DELL INTERNO Supplemento straordinario n. 1/30 23 ottobre 2009 BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE SOMMARIO D.M. n. 115 del 10.7.2009. Graduatoria finale del concorso a Capo

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE MINISTERO DELL INTERNO PER USO D UFFICIO 7 aprile 2011 Supplemento straordinario n. 1/10 ter BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE SOMMARIO D.M. n. 91 del 29 marzo 2011. Rettifica graduatoria finale del concorso

Dettagli

STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, MASSA TEL. E FAX

STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, MASSA TEL. E FAX STUDIO LEGALE ABENIACAR VIALE E.CHIESA, 20-54100 MASSA TEL. E FAX 0585.43900 studioabeniacar@gmail.com AVV. FRANCESCA ABENIACAR PATROCINANTE IN CASSAZIONE AVV. CLAUDIA DI CICCO DOTT. STEFANO ROSSARI AVVISO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA pubblicato il 09/12/2016 N. 02032/2016 REG.PROV.CAU. N. 04894/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

INVALIDI CIVILI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Prot.

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 05209/2014 REG.PROV.COLL. N. 02539/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE MINISTERO DELL INTERNO PER USO D UFFICIO 16 luglio 2010 Supplemento straordinario n. 1/25 BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE SOMMARIO D.M. n. 88 del 14 luglio 2010. Graduatoria finale del concorso pubblico,

Dettagli

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter composto dai signori magistrati: Luigi Tosti Presidente Franco Angelo Maria De Bernardi

Dettagli

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi Copia Reg. Gen. n. 259 del 26/07/2013 Reg. n.48 del 26/07/2013 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Oggetto: Concorso

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Dipendenti Enti locali: per la progressione verticale non si può derogare ai criteri stabiliti per legge operanti secondo criteri di priorità.

Dipendenti Enti locali: per la progressione verticale non si può derogare ai criteri stabiliti per legge operanti secondo criteri di priorità. Dipendenti Enti locali: per la progressione verticale non si può derogare ai criteri stabiliti per legge operanti secondo criteri di priorità. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritto del lavoro

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO

MINISTERO DELL INTERNO MINISTERO DELL INTERNO Vigente al: 21-12-2013 DECRETO 3 dicembre 2013, n. 144 Regolamento recante modifica al decreto 1 agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA N. 704/01 Reg. Sent. N. 223/2000 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul

Dettagli

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ed in particolare

Dettagli

Consiglio di Stato. OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca direzione per l'università.

Consiglio di Stato. OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca direzione per l'università. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011 NUMERO AFFARE 00213/2011 OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca

Dettagli

T.A.R. Lazio Roma. Sezione III Bis. Sentenza 5 luglio 24 settembre 2013, n. 8436 N. 08436/2013 REG.PROV.COLL. N. 03836/2013 REG.RIC.

T.A.R. Lazio Roma. Sezione III Bis. Sentenza 5 luglio 24 settembre 2013, n. 8436 N. 08436/2013 REG.PROV.COLL. N. 03836/2013 REG.RIC. T.A.R. Lazio Roma Sezione III Bis Sentenza 5 luglio 24 settembre 2013, n. 8436 N. 08436/2013 REG.PROV.COLL. N. 03836/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO DETERMINAZIONE N. 27 Provvedimento in via di autotutela: rettifica bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA N. 4855 /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.2022/08 Reg.Ric. PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:

Dettagli

COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma. Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA. SETTORE I Numero 139 del

COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma. Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA. SETTORE I Numero 139 del COMUNE DI SAN CESAREO Provincia di Roma Numero Registro Generale 506 DETERMINAZIONE COPIA Numero 139 del 24-06-2015 OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE". APPROVAZIONE

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Preambolo. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15.

Preambolo. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. D.P.R. 30-10-1996, n. 693 Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008266.29-05-2013 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cagliari, 29.5.2013 IL VICE DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto del Direttore Generale n.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 01408/2016 REG.PROV.COLL. N. 01168/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente ex

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA 1 di 5 11/03/2016 09:37 N. 01669/2016 REG.PROV.COLL. N. 09622/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. - Sezione Seconda Quater - SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 3903/08 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Quater - Dott. Lucia Tosti Dott.

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01645/2011 REG.PROV.COLL. N. 01496/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale Oggetto: P.S.R. 2007-2013 Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché in quello forestale. Rigetto ricorso gerarchico della

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria

Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Non è errore sanabile un minor importo della provvisoria Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative La somma da garantire deve tener conto degli oneri della sicurezza! Sarà da prestare altrettanta

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA Pubblicato il 07/07/2017 N. 01793/2017 REG.PROV.COLL. N. 01376/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA (Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 Trasferimenti da Università straniere Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000766.05-07-2017 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DDG 766 5 luglio 2017 IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA Documento allegato come parte integrante e sostanziale alla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 138 del 10 dicembre 09 REGIONE ABRUZZO CONSIGLIO REGIONALE REGOLAMENTO PER LA MOBILITA DIREZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello

Dettagli

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva

Dettagli

MIUR.AOODRER.Registro Decreti IL DIRETTORE GENERALE

MIUR.AOODRER.Registro Decreti IL DIRETTORE GENERALE MIUR.AOODRER.Registro Decreti.0000570.05-10-2017 IL DIRETTORE GENERALE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo

Dettagli

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente SENTENZA Pubblicato il 28/04/2017 N. 05010/2017 REG.PROV.COLL. N. 01520/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGENZIA LAVORO Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE Num. 781 del 05/07/2017 BOLOGNA Proposta: DLV/2017/801 del 04/07/2017 Struttura proponente: AGENZIA

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione D E C I S I O N E R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 6168/2007 Reg. Dec. N. 4577 Reg. Ric. Anno 2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00007/2011 REG.SEN. N. 00984/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia. Giulia. N. 00195/2016 REG.PROV.COLL. N. 00157/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 6077/06 Reg.Dec. N. 2401 Reg.Ric. ANNO 2005 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro e con l'intervento di per l'annullamento N. 00631/2012 REG.PROV.COLL. 01022/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 7/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N.765/2006 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA Il TAR della Sardegna, con sent. n. 7 del 14/1/2008, ha annullato un regolamento comunale che aveva stabilito che l'ufficio legale di un Comune fosse collocato alle dipendenze del Segretario Generale in

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01965/2011 REG.PROV.COLL. N. 06137/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

Dott. Adolfo Rauco Area Contabile CONSULENTI DELLO STUDIO MICHELE BONETTI AVVOCATO & PARTNERS. Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi Relazioni peritali

Dott. Adolfo Rauco Area Contabile CONSULENTI DELLO STUDIO MICHELE BONETTI AVVOCATO & PARTNERS. Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi Relazioni peritali Parere di parte reso per l Associazione ADIDA e per la Gilda degli Insegnanti nell interesse degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e vincitori di concorso. Con il presente parere, reso in

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01989/2012 REG.PROV.COLL. N. 01565/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA N. Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna prima ter, composto dai Signori Magistrati: Luigi Tosti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA composto dai Magistrati: Presidente Consigliere Referendario dott. Antonio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00563/2011 REG.PROV.COLL. N. 00240/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. N. 01835/2012 REG.PROV.COLL. N. 01654/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL

COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA) COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 113 DEL 22-09-2015 OGGETTO: DIPENDENTE SAIA LUCIANO - PRESA ATTO RICHIESTA COLLOCAMENTO A RIPOSO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente

Dettagli

contro nei confronti di per l'accesso

contro nei confronti di per l'accesso R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

N. 333-B/12 E.8.16 Roma, 25 gennaio 2016

N. 333-B/12 E.8.16 Roma, 25 gennaio 2016 N. 333-B/12 E.8.16 Roma, 25 gennaio 2016 OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA, AI SENSI

Dettagli

COMUNE DI CAMBIANO. Provincia di Torino

COMUNE DI CAMBIANO. Provincia di Torino COMUNE DI CAMBIANO Provincia di Torino REGOLAMENTO DELLE ASSUNZIONI MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 1 - Art. 1 - Ambito di applicazione 3 - Art. 2 - Principi generali 3 -

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA N. 00208/2010 REG.ORD.SOSP. N. 00491/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5578/08 Reg.Sent. Anno IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008 REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Anno N. 737 Reg.Ric. PER IL LAZIO - SEZIONE III quater Anno 2008 composta dai magistrati: MARIO DI GIUSEPPE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

PER. p ro t e m p o re, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.:, residente in ( ), Via ), con sede. in, alla Via, (se persona fisica sostituire

PER. p ro t e m p o re, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.:, residente in ( ), Via ), con sede. in, alla Via, (se persona fisica sostituire ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971 PER, C.F.:, in persona del legale rappresentante p ro t e m p o re, _ ( n a t o / a

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli